BOrSE DI STUDIO
BOrSE DI STUDIO
A.A. 2022/2023
rESIDENTI IN PrOVINCIA DI TrENTO
Bando per il conferimento delle borse di studio a studentesse e studenti
RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRENTO
che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello presso ATENEI O ISTITUTI DI GRADO UNIVERSITARIO CON SEDE SUL TERRITORIO NAZIONALE (AD ESCLUSIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO) O ALL’ESTERO
In attuazione dell’art. 23 della legge provinciale n. 9 di data 24 maggio 1991 e s.m. e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1928 di data 28 ottobre 2022
Sommario
1. DESTINATARI 3
2. REQUISITI RICHIESTI 3
2.1 CONDIZIONE ECONOMICA 3
2.2 MERITO 4
3. BORSA DI STUDIO 5
3.1 IMPORTO 5
3.2 LIQUIDAZIONE 6
4. ESCLUSIONE E rEVOCA 6
4.1 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 6
4.2 REVOCA DEL BENEFICIO 7
5. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA 8
5.1. STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA 8
5.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL’ESTERO 8
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 9
6.1 COME SI COMPILA 9
6.2 QUANDO SI PRESENTA 10
7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI 10
8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 11
9. INFORMAZIONI 11
10. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 11
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
GLOSSArIO 14
I termini evidenziati nel testo sono riportati nel glossario
1. DESTINATArI
Il presente Bando è destinato alle studentesse e agli studenti:
→ che non abbiano gim compiuto 35 anni di etm alla data del 1° gennaio 2022;
→ residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del presente Bando;
→ iscritti nell’a.a. 2022/2023 a corsi di laurea, laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Universitm o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all’estero;
→ in possesso dei requisiti specificati al capitolo 2;
→ non risultati beneficiari di borse di studio assegnate da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali. In particolare si precisa che coloro che sono risultati idonei e beneficiari di borsa di studio presso l’Ateneo di iscrizione non potranno rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella eventualmente concessa da Opera Universitaria. Coloro che sono risultati idonei ma non beneficiari presso l’Ateneo di iscrizione, che in corso d’anno diventino beneficiari di borsa, non potranno rinunciarvi, ma dovranno restituire la borsa di studio eventualmente gim concessa ed erogata da Opera Universitaria.
Inoltre, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1928 di data 28/10/2022:
→ non potranno partecipare al bando gli iscritti in Atenei italiani ad un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in quanto per essi sono previste specifiche borse di studio finanziate ai sensi dell’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m.;
→ potranno partecipare al bando gli iscritti in Atenei italiani ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea a ciclo unico e gli iscritti a corsi di laurea magistrale, esclusivamente nel caso in cui abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Universitm o Ente per il diritto allo studio di riferimento, risultando “non idonei” o “idonei non beneficiari”, oppure nel caso in cui NON abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Universitm o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ ISPE per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall’Universitm o Ente per il diritto allo studio di riferimento.
ATTENZIONE: la domanda di borsa di studio deve essere presentata indipendentemente dall’effettiva iscrizione al corso di studio per l’a.a. 2022/2023 per la quale possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della presente domanda.
2. rEQUISITI rICHIESTI
L’accesso al beneficio è legato sia alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza sia alla valutazione del merito del/la richiedente.
2.1 CONDIZIONE ECONOMICA
La condizione economica, secondo quanto indicato dalla deliberazione provinciale n. 1928 di data 28 ottobre 2022, sarm individuata sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).
Il valore limite dell’ISEE per il diritto allo studio universitario per poter accedere al beneficio della borsa di studio è pari a C 23.600,00, quello dell’ISPE è pari a C 50.000,00.
I due valori limite indicati devono essere rispettati congiuntamente: il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di condizione economica e la non idoneitm al beneficio.
2.2 MERITO
Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera in relazione all’anno di prima immatricolazione (per chiarimenti in merito a cosa si intende per “anno di prima immatricolazione” consultare attentamente la relativa voce nel Glossario).
2.2.1 Anni successivi al primo
Le studentesse e gli studenti che sono iscritti a anni successivi al primo devono aver conseguito il requisito minimo di merito indicato nelle tabelle 1 e 2. Il beneficio della borsa di studio può essere richiesto per gli anni della durata prevista dall’ordinamento didattico del corso. Sono quindi esclusi i semestri aggiuntivi.
Agli studenti/studentesse con disabilitm, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invaliditm pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.
Tabella 1 - Corsi attivati sul TERRITORIO NAZIONALE
crediti conseguiti e registrati entro il 10 agosto 2022
ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | CREDITI (CFU/CFA) DA CONSEGUIRE RISPETTO ALL’ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | ||
Laurea/diploma accademico di primo livello | Laurea magistrale/ diploma accademico di secondo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | |
2021/2022 | 35 | 35 | 35 |
2020/2021 | 85 | - | 85 |
2019/2020 | - | - | 140 |
2018/2019 | - | - | 195 |
Per lauree a ciclo unico con durata di sei anni | |||
2017/2018 | - | - | 250 |
Tabella 2 - Corsi attivati all’ESTERO
crediti conseguiti e registrati entro il 30 settembre 2022
REQUISITO MINIMO DI MERITO RICHIESTO RISPETTO ALL’ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE PER: | |||
2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO E SUCCESSIVI |
½ DEI CREDITI | TOTALE DEI CREDITI | TOTALE DEI CREDITI | TOTALE DEI CREDITI DEgLI |
PREVISTI | DEL PRIMO ANNO | DEI PRIMI DUE ANNI | ANNI PRECEDENTI |
DAL PIANO DI STUDI | PIÙ ½ DI QUELLI | PIÙ ½ DI QUELLI | PIÙ ½ DI QUELLI |
PER IL PRIMO ANNO | DEL SECONDO | DEL TERZO | DELL’ULTIMO ANNO |
NEL CASO IN CUI IL MERITO SIA DETERMINATO DALLA SOLA fREQUENZA, SI RIChIEDE DI DOCUMENTARE LA fREQUENZA AD ALMENO IL 75 % DEI CORSI A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE AL CORSO |
Esempi per tabella 2 (estero)
«sgmpio 1: una sľudgnľgssa o uno sľudgnľg iscriľľa/o ngll'a.a. 2O22/2O23 al 2° anno di un corso di sľudi (rispgľľo all'anno di prima immaľricolaziong) chg prgvgdg 6O crgdiľi ogni anno, dovr® avgr sosľgnuľo g rggisľraľo gnľro il 3O.O9.2O22 almgno 3O crgdiľi.
«sgmpio 2: una sľudgnľgssa o uno sľudgnľg iscriľľa/o ngll'a.a. 2O22/2O23 al V° anno di un corso di sľudi (rispgľľo all'anno di prima immaľricolaziong) chg prgvgdg 6O crgdiľi ogni anno, dovr® avgr sosľgnuľo g rggisľraľo gnľro il 3O.O9.2O22 almgno 15O crgdiľi (6O crgdiľi dgl primo anno " 6O crgdiľi dgl sgcondo anno " 3O crgdiľi dgl ľgrzo anno).
2.2.2 Matricole
Per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno di corso, in relazione all’anno di prima immatricolazione, non è richiesto alcun requisito di merito per poter accedere al beneficio. Saranno richiesti requisiti di merito minimi per ottenere l’intero importo della borsa di studio, come spiegato al punto 3.2.2 e per non dover restituire quanto ricevuto come indicato al punto 4.2.
3. BORSA DI STUDIO
3.1 IMPORTO
L’importo della borsa di studio varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e della condizione abitativa (sede, pendolare o fuori sede in base alla sede del corso).
Le studentesse e gli studenti che possiedono un valore dell’indicatore ISEE uguale o inferiore ai due terzi del valore soglia previsto al punto 2.1, concorrono per una borsa di studio di importo massimo.
A coloro che possiedono un indicatore ISEE superiore ai due terzi del valore soglia e fino al limite massimo fissato, la borsa di studio è progressivamente ridotta fino ad arrivare alla metm dell’importo massimo.
3.1.1 Borsa in sede
L’importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei comuni “in sede” (individuati nella tabella 3 del glossario), varia da un minimo di € 1.300,00 a un massimo di
€ 2.600,00, in relazione ai requisiti di condizione economica.
3.1.2 Borsa pendolare
L’importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei comuni “pendolari” (individuati nella tabella 3 del glossario), varia da un minimo di € 1.800,00 a un massimo di € 3.600,00, in relazione ai requisiti di condizione economica.
3.1.3 Borsa fuori sede
L’importo della borsa di studio, per le studentesse e gli studenti residenti nei comuni “fuori sede” (individuati nella tabella 3 del glossario) che prendono alloggio a titolo oneroso in prossimitm della sede del corso per almeno 10 mesi nell’a.a. 2022/2023, varia da un minimo di € 3.079,00 a un massimo di € 6.158,00, in relazione ai requisiti di condizione economica.
Per l’assegnazione di una borsa di studio “fuori sede”, lo studente o la studentessa è tenuto/a a caricare copia di un contratto di locazione, registrato a suo nome (o copia del verbale di assegnazione se alloggiato presso una residenza collettiva) in DOMANDA ONLINE sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.xx (unicamente in formato pdf), entro e non oltre il 16 gennaio 2023. Nel caso in cui, l’anno precedente, abbia consegnato all’Opera Universitaria un contratto di
locazione pluriennale è tenuto a presentare la documentazione comprovante la validitm del contratto anche per l’a.a. 2022/2023 (vedi contratto di locazione).
Le studentesse e gli studenti residenti in un comune “fuori sede” che non presenteranno tale contratto saranno considerati “pendolari”.
3.2 LIQUIDAZIONE
La borsa di studio sarm corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici), intestato o cointestato alla studentessa o allo studente. All’atto della compilazione della domanda online dovrm essere inserito il codice IBAN nella sezione “Accedi ai dati anagrafici e bancari”.
3.2.1. Anni successivi al primo
La borsa di studio sarm liquidata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
3.2.2. Matricole
La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell’importo, verrm liquidata entro 60 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria. Il saldo sarm corrisposto nel seguente modo:
a. alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Universitm o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale al conseguimento entro il 10 agosto 2023 del merito previsto per coloro che si sono immatricolati nell’a.a. 2021/2022 di cui alla tabella 1 al capitolo 2.2.1, a seguito delle verifiche effettuate con gli Atenei o gli Istituti competenti;
b. alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Universitm o Istituti di grado universitario con sede all’estero al conseguimento entro il 30 settembre 2023, del merito previsto per coloro che sono iscritti al 2° anno di cui alla tabella 2 al capitolo 2.2.1; le studentesse e gli studenti dovranno documentare il merito raggiunto inviando all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx un certificato rilasciato in lingua inglese dall’Istituto frequentato.
Agli studenti/studentesse con disabilitm, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invaliditm pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.
4. ESCLUSIONE E rEVOCA
4.1 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Saranno esclusi dalla possibilitm di accedere al beneficio della borsa di studio le studentesse
e gli studenti:
→ che hanno compiuto 35 anni di etm alla data del 1° gennaio 2022;
→ che si iscrivono a un corso di studi di pari livello rispetto al titolo gim conseguito;
→ che non possiedono i requisiti di condizione economica e/o merito previsti dal presente Bando;
→ che si iscrivono a un corso di studi di pari livello rispetto al titolo gim conseguito in Italia o all’estero o che sono gim in possesso di un titolo di laurea “vecchio ordinamento”;
→ gim iscritti in passato a un corso di studi di pari livello rispetto a quello a cui si iscrivono nell’a.a. 2022/2023 fatta eccezione per coloro che rispettano tutti i seguenti requisiti:
a. si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un’Universitm italiana o estera nell’a.a. 2021/2022;
b. hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si iscrivono per l’a.a. 2022/2023 a un diverso corso di laurea (se iscritti in Atenei in Italia il corso deve essere afferente a una diversa classe di laurea);
c. hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell’a.a. 2021/2022;
d. hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l’Universitm che con l’Ente per
e. non hanno ottenuto il riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera;
→ gim iscritti in passato a un corso di studi di pari livello, fatta eccezione per coloro che rispettano tutti i seguenti requisiti:
a. si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un’Universitm italiana o estera nell’a.a. 2016/2017 o negli anni accademici successivi;
b. hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l’anno accademico immediatamente successivo a un diverso corso di laurea (se iscritti in Atenei in Italia il corso deve essere afferente a una diversa classe di laurea);
c. hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso;
d. hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l’Universitm che con l’Ente per il diritto allo studio;
e. non hanno ottenuto il riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera
→ beneficiari di borse per lo studio universitario concesse da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali (compresi coloro che sono risultati beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie degli Enti a cui hanno presentato la domanda e che hanno rinunciato a tale beneficio e coloro che sono risultati “idonei non beneficiari” e hanno rinunciato all’idoneitm alla borsa di studio);
→ iscritti in Atenei italiani ad un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
→ iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea a ciclo unico o a corsi di laurea magistrale, che non hanno presentato domanda di borsa di studio alla propria Universitm o Ente per il diritto allo studio di riferimento, se non perché in possesso di valori ISEE/ ISPEper il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall’Universitm o Ente per il diritto allo studio di riferimento.
4.2 rEVOCA DEL BENEFICIO
Sarm revocata la prima rata della borsa di studio erogata:
→ alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Universitm o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale che non conseguiranno almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2023;
→ alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Universitm o Istituti di grado universitario con sede all’estero che non conseguiranno entro il 30 settembre 2023 almeno 1/3 dei crediti richiesti dal piano di studi per il primo anno; nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza, si richiede di certificare la frequenza di almeno il 50% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione al corso. Il merito richiesto deve essere documentato entro il 31 ottobre 2023.
Agli studenti/studentesse con disabilitm, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invaliditm pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.
In caso di revoca della borsa di studio le somme percepite dovranno essere interamente restituite entro il 31 dicembre 2023 con le modalitm che verranno indicate dall’Opera Universitaria (verrm inviato alla casella di posta un avviso contenente tutti gli elementi per effettuare il pagamento).
Le studentesse e gli studenti che per l’a.a. 2022/2023 risulteranno beneficiari di borse di studio concesse da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali, dovranno darne immediata comunicazione inviando una mail a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx e saranno tenuti a restituire quanto erogato dall’Opera Universitaria.
5. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
Per poter presentare domanda di borsa di studio è necessario aver richiesto l’Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario (nei casi dettagliati al punto 5.1) oppure l’Isee parificato (nei casi specificati al punto 5.2). Il valore ISPE verrm calcolato dall’Opera Universitaria in base ai dati forniti da INPS.
I valori limite per l’accesso ai benefici sono: ISEE per il diritto allo studio universitario C
23.600,00, ISPE C 50.000,00.
5.1. STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA
Prima di presentare la domanda di borsa di studio è necessario, per richiedere l’Attestazione ISEE, presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione “servizi online” sul portale dell’INPS (xxx.xxxx.xx) oppure rivolgendosi a un Centro di Assistenza fiscale (CAf) o altro ente abilitato.
ATTENZIONE: per ottenere l’Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario sono necessari circa 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si consiglia dunque di richiedere l’Attestazione ISEE con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per riuscire a completare l’iter per la richiesta della borsa di studio entro i termini di cui al punto 6.2.
ATTENZIONE: saranno accettate solo le Attestazione ISEE anno 2022 (richieste da gennaio 2022) in cui sia riportata la seguente dicitura: “si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”
seguita dal codice fiscale della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio. Non saranno prese in considerazione attestazioni che non si applicano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o richieste oltre il termine di presentazione della domanda di benefici di cui al punto 6.2.
Nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della validitm delle domande dei benefici, l’Attestazione ISEE deve riportare la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” seguita dai codici fiscali di tutti gli studenti richiedenti.
Nel caso in cui venga rettificata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è necessario darne immediata comunicazione all’Opera Universitaria attraverso la sezione “Modifica domanda” della procedura online per la richiesta della borsa di studio.
Le studentesse e gli studenti sono tenuti a verificare se l’Attestazione ISEE contenga annotazioni di omissioni/difformitm e risulti quindi non conforme. In questo caso occorre presentare tempestivamente una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), entro e non oltre il 31 dicembre 2022, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone comunicazione all’Opera Universitaria attraverso la sezione “Modifica domanda” della procedura online per la richiesta della borsa di studio.
Nel caso in cui sia stato richiesto un Isee corrente, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.
5.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL’ESTERO
Le studentesse e gli studenti con nucleo familiare all’estero dovranno presentare la documentazione descritta nei successivi paragrafi necessaria per l’ottenimento dell’Isee parificato al CAf convenzionato con l’Universitm degli Studi di Trento (per prenotare un appuntamento è necessario compilare la procedura a questo link entro i termini specificati al punto 6.2). A seguito dell’ottenimento dell’Isee parificato, dovranno inviare copia dell’Attestazione Isee parificato all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx e
successivamente potranno procedere alla compilazione della domanda online.
5.2.1 Studentesse e studenti residenti in provincia di Trento con nucleo
familiare in Paesi dell’Unione Europea
Le studentesse e gli studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare in Paesi dell’Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana: certificato di famiglia e residenza del nucleo; per tutti i componenti del nucleo familiare i redditi relativi all’anno 2020, i metri quadrati dell’abitazione di residenza e delle altre abitazioni, i depositi bancari del 2020.
5.2.2 Studentesse e studenti residenti in provincia di Trento con nucleo
familiare in Paesi extra Unione Europea
Le studentesse e gli studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare in Paesi extra Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare:
→ se provenienti da paesi particolarmente poveri, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesta che non si appartiene a una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle universitm italiane
→ se provenienti da altri Paesi extra Unione Europea, una certificazione rilasciata dalle competenti autoritm del paese di provenienza tradotta in lingua italiana e autenticata dall’Autoritm diplomatica italiana competente per territorio (Ambasciata o Consolato) che ne attesta la conformitm all’originale e documenti la composizione del nucleo familiare e la residenza, per tutti i componenti del nucleo familiare i redditi relativi all’anno 2020, i metri quadrati dell’abitazione di residenza e delle altre abitazioni, i depositi bancari del 2020. Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltm a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.
Tutte le studentesse e gli studenti con nucleo familiare all’estero sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
La valutazione della condizione economica per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di “protezione internazionale” (rifugiati politici) e per gli apolidi, terrm conto esclusivamente dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
6.1 COME SI COMPILA
La domanda di borsa di studio può essere presentata esclusivamente online dal sito xx.xxxxxxxx.xx.xx entro la scadenza indicata al punto 6.2, cliccando su “DOMANDA ONLINE” e seguendo le successive istruzioni.
Per l’accesso alla procedura è necessario accedere da dispositivo fisso ed essere in possesso del codice SPID. Dopo aver compilato la sezione “Accedi ai dati anagrafici e bancari” si può procedere alla selezione della domanda “Trentini iscritti in altri Atenei 2022/2023”.
ATTENZIONE: nella sezione “Condizione economica” della DOMANDA ONLINE dovrm essere selezionata l’ultima Attestazione ISEE 2022 valida cliccando sul pulsante “Seleziona”
In prossimitm della scadenza prevista al punto 6.2, se non si è ancora in possesso
dell’Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario si potrm inserire nella domanda
online il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) (es. CAf000XX- PG0000-2022-N0000000). Opera Universitaria acquisirm successivamente l’Attestazione interrogando il sistema informativo ISEE ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al/la dichiarante.
Ai fini dell’assegnazione della borsa “fuori sede”, il contratto di locazione di cui al punto 3.1.3, dovrm essere caricato, in formato pdf, nella sezione “Carica contratto” della procedura online entro e non oltre il 16 gennaio 2023.
Le studentesse e gli studenti iscritti all’estero dovranno inserire nella domanda online anche i seguenti documenti in lingua italiana o inglese (in formato pdf):
→ documentazione formale rilasciata dall’Universitm attestante l’iscrizione, il nome esatto del corso, l’anno di iscrizione e la durata del corso;
→ piano di studi o programma del corso;
→ solo per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo: certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2022 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.
ATTENZIONE: saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte richiesta dalla procedura online e INVIATE IN MANIERA DEFINITIVA entro la scadenza indicata al punto 6.2. La trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerm il rilascio di una ricevuta inviata via e-mail all’indirizzo indicato. Tale ricevuta dovrm essere conservata quale prova dell’avvenuta presentazione della domanda.
Eventuali problemi tecnici che impediscano l’inserimento online della domanda dovranno essere segnalati tempestivamente entro il 19 dicembre 2022 allo Sportello Opera Universitaria, via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx, indicando sempre cognome, nome, codice fiscale e l’errore/malfunzionamento segnalato dalla procedura. Non saranno prese in considerazione segnalazioni inviate in data successiva.
6.2 QUANDO SI PrESENTA
La domanda di borsa di studio può essere presentata dal 21 novembre al 19 dicembre 2022.
ATTENZIONE: la domanda di borsa di studio deve essere presentata indipendentemente dall’effettiva iscrizione al corso di studio per l’a.a. 2022/2023 poiché per l’iscrizione possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della presente domanda.
7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI
Opera Universitaria approverm la graduatoria delle borse di studio entro il 10 febbraio 2023. L’esito della domanda presentata potrm essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.xx accedendo con le proprie credenziali SPID alla DOMANDA ONLINE e cliccando su “Visualizza esito”.
Il budget messo a disposizione dell’Opera Universitaria dalla Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione delle borse di studio ammonta a C 556.000,00. La graduatoria verrm redatta secondo l’ordine crescente del valore ISEE. Le borse di studio saranno assegnate, secondo l’ordine di graduatoria, agli studenti risultati idonei nel limite delle risorse attribuite dalla Provincia.
Le studentesse e gli studenti interessati possono presentare motivato ricorso scritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria a:
Opera Universitaria – xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx.
Sul ricorso si pronunceranno gli organi designati entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso medesimo.
8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Qualora si verifichino variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, la studentessa o lo studente dovrm darne immediata comunicazione all’Opera Universitaria attraverso la sezione “Modifica domanda” della procedura online per la richiesta dei benefici in particolare nei casi di:
→ passaggio ad altro corso di laurea;
→ trasferimento ad altra Universitm o rinuncia agli studi;
→ variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (condizione economica, merito, coordinate bancarie ecc.);
→ eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico;
→ variazione del contratto di locazione.
9. INFORMAZIONI
Per ogni informazione relativa al presente Xxxxx rivolgersi a:
Sportello Opera Universitaria di Trento
Via della Malpensada, 140 – 00000 Xxxxxx - tel. 0000 000000 - xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx
10. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
Opera Universitaria effettua i controlli sulla veridicitm delle dichiarazioni rilasciate a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all’erogazione dei benefici, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 11 del
D.P.C.M. 159/2013.
Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicitm del contenuto della dichiarazione presentata, i benefici assegnati verranno revocati e sarm applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. La studentessa o lo studente perderm inoltre il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.
Opera Universitaria segnalerm il fatto all’Autoritm Giudiziaria per l’eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INfORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevitm, “Regolamento” o “REg. UE”).
Opera Universitaria di Trento fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei
Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
1. Finalitm e modalitm del trattamento dei dati
Per attuare i fini di Opera Universitaria di Trento, previsti dalla norma istitutiva, legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, allo scopo di erogare le prestazioni proprie di tale legge, la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:
a. per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge;
b. per le procedure connesse all’assegnazione della borsa di studio;
c. per l’elaborazione di report statistici in forma aggregata e anonima;
d. previo Suo esplicito consenso, ai sensi dell’art. 6.1, lett. a) del REg. UE, per finalitm accessorie quali rilevazione della qualitm dei servizi dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.
In relazione alle finalitm sopra indicate, il trattamento dei dati da parte di Opera Universitaria avviene nel rispetto dei principi di liceitm, correttezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza nonché quella dei Suoi familiari, in osservanza dei principi di cui all’articolo 5 del REg. UE. Il trattamento può essere effettuato con modalitm manuali, con documenti cartacei e anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati presso la sede di Opera Universitaria in appositi archivi documentali/server. Opera Universitaria adotterm tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalitm del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l’art. 32 del REg. UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalitm della raccolta.
I Suoi dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di
profilazione.
Con riferimento ai dati particolari idonei a rivelare la Sua origine razziale o etnica, ovvero il Suo stato di salute o lo stato di salute dei Suoi familiari, di cui all’art. 9 paragrafo 1 del REg UE, il trattamento sarm effettuato in modo proporzionato alla finalitm perseguita, anche attraverso l’adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i Suoi diritti fondamentali.
2. Obbligatorietm del conferimento dei dati personali
Per l’adempimento delle finalitm previste dalla norma istitutiva di Opera Universitaria, legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati personali e la mancata prestazione del consenso al loro trattamento comporta l’impossibilitm per l’Opera Universitaria di attuare le finalitm di cui al punto 1 lett. a,b,c.
Il conferimento dei dati per le finalitm di cui al punto 1 lettera d. è facoltativo e il mancato conferimento comporta l’impossibilitm di eseguire le finalitm di cui al medesimo punto.
3. Ambito di circolazione e comunicazione dei dati
I Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti di Opera Universitaria autorizzati al trattamento dei dati conferiti, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attivitm di consulenza o collaborano con Opera Universitaria ai fini dell’erogazione dei benefici per il diritto allo studio.
Opera Universitaria potrebbe avere la necessitm di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni di propria fiducia e a organismi di categoria quali soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione, a societm terze o professionisti fornitori di servizi per Opera Universitaria. Tali enti e societm tratteranno i dati in qualitm di autonomi titolari del trattamento o “responsabili del trattamento” a ciò debitamente incaricati in forza di accordi contrattuali redatti in conformitm alle previsioni di cui all’articolo 28 del REg. UE.
I dati potranno essere comunicati a altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle finanze, la guardia di finanza e la Polizia di Stato, qualora ciò sia previsto da norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente.
4. Conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati presso Opera Universitaria di Trento e non saranno trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l’accesso ai benefici per il diritto allo studio e fino all’assolvimento di tutti gli obblighi di legge e/o adempimenti
5. Diritti dell’interessato
Le ricordiamo che Lei ha diritto:
→ di ottenere informazioni in relazione alle modalitm con le quali i Suoi dati sono trattati e
ogni altra informazione prevista dall’art. 15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso)
→ di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica)
→ di ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che La riguardano ex art. 18
del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento)
→ di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art. 21 del
Regolamento (c.d. diritto di opposizione).
6. Identitm e dati di contatto del Titolare del trattamento e del
Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer”)
Il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, con sede legale in Trento, xxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00/X. Il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx o al numero di telefono 0000 000000 o fax 0000 000000. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede operativa dell’Opera Universitaria di Trento.
Il Referente Privacy al quale potrm rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal REg. UE elencati al punto precedente può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti: Opera Universitaria di Trento, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, x. 00/X, 00000 Xxxxxx - telefono: 0000 000000 - fax: 0000 000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx.
Si comunica altresì che è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer”) contattabile al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxx.xx.xx.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa completa sul sito dell’Opera Universitaria al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx.
GLOSSArIO
ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
Per anno di prima immatricolazione s’intende l’iscrizione, per la prima volta, al primo anno di un ciclo di studi presso una qualsiasi Universitm italiana o estera, ad eccezione di coloro che rispettano tutti i requisiti indicati al punto “a” oppure al punto “b”:
a. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un’Universitm italiana o estera nell’a.a. 2021/2022; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si immatricolano per l’a.a. 2022/2023 ad un diverso xxxxx xx xxxxxx (xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxx il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell’a.a. 2021/2022 e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l’Universitm che con l’Ente per il diritto allo studio;
b. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un’Universitm italiana o estera nell’a.a. 2016/2017 o negli anni accademici successivi; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l’anno accademico immediatamente successivo ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l’Universitm che con l’Ente per il diritto allo studio.
ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Certificazione che attesta l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per richiedere le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, rilasciata a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente. L’attestazione è resa disponibile dall’INPS al/la dichiarante entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e riporta la dicitura “si applica alle PRESTAZIONI AgEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”, seguita dal codice fiscale di coloro che richiedono i benefici.
Tabella 3 - Classifficazione dei comuni
SEDE DEL CORSO | COMUNI IN SEDE | COMUNI PENDOLARI | COMUNI fUORI SEDE |
TRENTO | TRENTO LAVIS | ALA, ALBIANO, ALDENO, ALTOPIANO DELLA VIgOLANA, AVIO, BASELgA DI PINÈ, BEDOLLO, BESENELLO, CALCERANICA AL LAgO, CALDONAZZO, CALLIANO, CAVEDINE, CEMBRA LISIgNAgO, CIMONE, CIVEZZANO, DENNO, DRENA, DRO, fORNACE, fRASSILONgO, gARNIgA, gIOVO, ISERA, LEVICO TERME, LONA-LASES, MADRUZZO, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MORI, NOgAREDO, NOMI, PERgINE VALSUgANA, POMAROLO, ROVERÈ DELLA LUNA, ROVERETO, SAN XXXxXXX ALL’ADIgE, SANT’ORSOLA TERME, TENNA, TERRE D’ADIgE, TON, VALLELAghI, VILLA LAgARINA, VOLANO | TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEgLI ELENChI “COMUNI IN SEDE” E “COMUNI PENDOLARI” |
ALTRI COMUNI “PENDOLARI” IN PROVINCIA DI BOLZANO: BOLZANO, BRONZOLO, CORTACCIA, EgNA, LAIVES, MAgRÈ, ORA, SALORNO, TERMENO |
ISERA MORI NOgAREDO NOMI POMAROLO ROVERETO VILLA LAgARINA VOLANO | ALA, ALDENO, ARCO, AVIO, BESENELLO, BRENTONICO, CALCERANICA AL LAgO, CALDONAZZO, CALLIANO, CIMONE, CIVEZZANO, fOLgARIA, LAVIS, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, NAgO-TORBOLE, PERgINE VALSUgANA, RIVA DEL gARDA, RONZO-ChIENIS, SAN XXXxXXX ALL’ADIgE, TERRAgNOLO, TERRE D’ADIgE, TRAMBILENO, TRENTO, VALLARSA, VALLELAghI | TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEgLI ELENChI “COMUNI IN SEDE” E “COMUNI PENDOLARI” | |
fUORI PROVINCIA/ ESTERO | - | - | TUTTI I COMUNI XXX |
Il contratto di locazione deve essere firmato, registrato all’Agenzia delle Entrate e intestato alla studentessa o allo studente richiedente. La copia del contratto deve riportare gli estremi della registrazione e deve essere caricata, in formato pdf, nella sezione “Carica contratto” della procedura online.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)
La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU (dichiarante) si assume la responsabilitm, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell’Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU “integrale”.
Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e
consiste in:
• 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l’Italia)
• 2 cifre di controllo
• il codice BBAN nazionale.
SIGLA INTERNAZIONALE | NUMERO DI CONTROLLO | CIN L | ABI 12345 | CAB 12345 | NUMERO DI CONTO CORRENTE 123456789012 |
IT | 12 |
«sgmpio:
IBAN
Esempio di codice IBAN
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente, la cui attestazione consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilitm. L’ISEE è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE = valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.
Scala di equivalenza
NUMERO DEI COMPONENTI | PARAMETRO |
1 | 1,00 |
2 | 1,57 |
3 | 2,04 |
4 | 2,46 |
5 | 2,85 |
Sono previste maggiorazioni di:
• 0,35 per ogni ulteriore componente;
• 0,5 per ogni componente con disabilitm media, grave o non autosufficiente;
• 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
• 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di etm inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attivitm di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici di cui all’articolo 7, comma 1, del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.
L’ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta ed è valido dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica fino al 31 dicembre. L’Attestazione presentata a partire da gennaio 2022 fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario si applicano particolari modalitm di definizione del nucleo familiare (vedi alla voce “Nucleo familiare”).
L’ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo gim un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEf) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacitm reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. Per maggiori dettagli si veda l’art. 10 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni (Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).
L’ISEE non conforme si ha quando l’INPS, nel rilasciare l’ISEE, rileva omissioni/difformitm/ discordanze rispetto a quanto dichiarato dall’interessato. Per maggiori dettagli si veda l’art. 11, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e l’art. 3 del Decreto 7 novembre 2014.
L’ISEE parificato è l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente o della studentessa il cui nucleo familiare è residente all’estero (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, c. 5), individuato dal Protocollo d’Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAf iscritti all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
L’ISPE è l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente, che viene calcolato dividendo l’indicatore della situazione patrimoniale [ISP = (totale patrimonio immobiliare – detrazioni e franchigie) + (totale patrimonio mobiliare – detrazioni e franchigie)] del nucleo familiare del/la richiedente per il coefficiente della scala di equivalenza (vedi alla voce “ISEE”). L’ISPE fa riferimento al patrimonio mobiliare e immobiliare del secondo anno solare precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Il nucleo familiare della studentessa o dello studente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
In presenza di genitori non conviventi con chi ne fa richiesta, la/il richiedente medesima/o fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non sia orfana/o di entrambi i genitori o non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unitm abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del DPCM/2013, in alloggio non di proprietm di un suo membro;
b) redditi della studentessa o dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro all’anno.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Come previsto dal D.M. n. 344 di data 8 aprile 2022, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People’s Republic of Corea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, gambia, guinea, guinea Bissau, haiti, Kiribati, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.
Contatti
Sportello Opera Universitaria xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 000 Web_ xxx.xxxxxxxx.xx.xx
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Opera Universitaria Trento