ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA” – CAPITOLATO DELL’ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA” – CAPITOLATO DELL’ACCORDO QUADRO
PARTE PRIMA – DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CAPO 1 - CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO NORMATIVO
1. Obiettivi dell'Accordo
1. Obiettivo del presente accordo quadro è il “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA” – CIG 957003638A – Contestualmente all’Accordo quadro vengono garantiti: AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA” - STRALCIO 3 – REALIZZAZIONE NUOVO BAR E STRALCIO 7 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ANELLO (EX PISTA DI ATLETICA), REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI"- CUP E33D20005220004 – CIG XXXXXXXX 0000000XXX - AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO PER “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA” - STRALCIO 4 - "BANDO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA" - CUP E39J21016130001 – CIG DERIVATO 95702682FE. Nella programmazione triennale 2023/2025 è presente altresì l’intervento: “Stadio Dorico - Restauro gradinate curva nord, biglietteria, struttura pedane e pavimentazione antistante il portale (Viale della Vittoria)” - CUI: L00351040423 2023 00024 I che sarà oggetto dei futuri contratti attuativi. Nell’ambito dell’Accordo Quadro, oltre ai primi due contratti applicativi che costituiscono l’importo minimo garantito e all’intervento già presente in programmazione triennale, potranno essere affidati ulteriori interventi attinenti l’impianto sportivo.
2. I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica d'urgenza e potranno anche essere di modesta entità.
2. Oggetto dell'accordo quadro
1. Costituisce oggetto del presente accordo quadro il recupero e la rifunzionalizzazione dello Stadio Dorico di Ancona. Lo strumento dell'accordo quadro permette di eseguire nel tempo gli interventi manutentivi programmati, non programmati e migliorativi secondo le priorità determinate dalle necessità accertate dalla competente Direzione Lavori pubblici – Sport del Comune di Ancona, ovvero, individuate dall'Amministrazione garantendo che gli interventi stessi, pur eseguiti in momenti distinti, in quanto realizzati da un unico operatore, mantengano omogeneità e uniformità (es. utilizzo di materiali provenienti dagli stessi fornitori, impiego di maestranze addestrate ad operare con gli stessi criteri ecc.) tenuto conto dell’interesse prioritario di salvaguardia del bene
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. Definizioni
• Accordo quadro: accordo concluso tra la stazione appaltante ed un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
• Contratto normativo: contratto stipulato tra la Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro che stabilisce quindi la tipologia delle prestazioni affidabili attraverso lo stesso, i tempi di validità per la stipula dei contratti attuativi, il tetto complessivo di spesa entro cui possono essere affidate le prestazioni. E' il contratto che contiene quindi la disciplina
generale inerente l’esecuzione dell'accordo quadro, i cui lavori saranno specificatamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi contratti applicativi.
• Contratto applicativo: contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'operatore economico che ha stipulato il contratto normativo, attraverso il quale vengono fissati tutti i termini per l'esecuzione dello specifico intervento che si intende realizzare, sulla base dell'accordo quadro.
• Codice dei contratti: il X.Xxx. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;
• Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 ‐ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
• Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;
• D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
• Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
• Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
• RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori;
• DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
• DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
• SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
• PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
• POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
• Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
• Sicurezza speciale (anche SS): Xxxxx per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;
• CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Definizione economica dell'accordo quadro
1. Il valore dell'accordo quadro, ossia quello massimo affidabile con i contratti attuativi per l'intera durata della sua validità, è pari a 2.700.000,00 euro.
2. Il valore dell'accordo quadro resta fisso e invariabile. Pertanto l'accordo quadro si concluderà anche prima dello scadere della durata dello stesso qualora la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per il valore totale indicato al punto 1.
3. Con la stipula dell'accordo quadro la stazione appaltante non è vincolata all'effettivo affidamento di lavori, nemmeno per un importo minimo. Al termine dell'accordo stesso pertanto nulla sarà dovuto all'impresa affidataria a titolo compensativo o risarcitorio.
4. Tale valore economico non si considera ripartito in modo uniforme sulle annualità di durata dell'accordo stesso, ma rispecchierà le effettive disponibilità economiche dell'ente, il piano
triennale delle opere pubbliche o le esigenze che dovessero emergere nel periodo di validità del presente accordo quadro.
5. L'importo complessivo dell'accordo quadro è costituito dalla somma delle seguenti voci:
A. IMPORTO APPALTO:
a. Lavori a misura (soggetti a ribasso);
b. Oneri della sicurezza speciale (SS) (non soggetti a ribasso);
5. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
2. Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'Art. 33 del presene Capitolato speciale.
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 42 e Art. 43 previste dal presente Capitolato speciale.
4. il contratto relativo all’accordo quadro e, contestualmente, al primo contratto applicativo, verrà stipulato per forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice; i contratti applicativi successivi al primo verranno stipulati per scrittura privata ovvero per lettera commerciale se di importo inferiore a 40.000,00 euro; la stipula del secondo contratto applicativo, affidato anch’esso unitamente all’accordo quadro, è prevista non prima del 1/3/2023 e non oltre il 30/4/2023 essendo necessaria l’esecuzione di alcuni interventi riferiti al primo contratto applicativo.
6. Destinatari dell'accordo quadro e categorie dei lavori
1. Il presente accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.
2. I partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e c) comma 1 art.
83 del D.Lgs. n.50/2016 e art. 92 del D.P.R. 207/2010, requisiti che verranno puntualmente verificati al momento dell'affidamento.
3. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 “Edifici Civili e industriali” come da Allegato A di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, in quanto non abrogato.
4. L'importo della categoria prevalente di cui al precedente comma 3 sarà calcolato sulla base dei computi metrici estimativi dei singoli interventi attuativi dell'accordo quadro, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al successivo comma 5 ed è comprensivo degli oneri della sicurezza speciale. L'eventuale subappalto è ammesso entro i limiti del 50% della categoria prevalente.
5. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, interamente subappaltabili alle condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.
6. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del regolamento generale, sono riportate nella seguente tabella. Gli importi totali e le incidenze sul totale sono valori indicativi che verranno definiti nei singoli contratti attuativi.
Categoria | Importo totale* (€) | Incidenza sul totale | |
OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | 2.700.000,00 | 100% circa |
*tali importi sono comprensivi di oneri della sicurezza speciale.
7. Fermo restando il requisito di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice dei Contratti, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, definite dall'articolo 2 del D.M. 248/2016, possono essere eseguite dall'appaltatore solo se possiede i requisiti di specializzazione di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto. Per tali opere, di seguito elencate, non è ammesso l'avvalimento se il singolo importo supera il 10% dell'importo totale dell'appalto.
7. Prezzi
1. I prezzi posti a base di gara sono estratti dall'ultimo prezzario ufficiale vigente in materia di lavori pubblici della Regione Marche vigente o determinati mediante apposita analisi. Su detti prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
2. In merito alla revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all’Art. 29 del Decreto Legge
n. 4 del 27/01/2022. Tale previsione si intende automaticamente aggiornata qualora, nella fase esecutiva dell’appalto, intervengano modifiche a seguito della legge di conversione.
3. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (piani di lavoro, piani di carico, trabattelli, puntellamenti, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
4. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:
a. tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti all’impiego;
b. tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c. tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori, compresi nell’opera;
d. tutte le spese per lo smantellamento della componentistica e delle apparecchiature e guaste e/o sostituite;
e. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
f. per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
g. per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
h. ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
i. Qualora durante il periodo di efficacia dell'accordo quadro si rendessero necessari nuovi prezzi non compresi nell'elenco prezzi del contratto normativo, essi saranno formati dal progettista in contraddittorio con l'Affidatario, desumendoli da listini ufficiali vigenti nell’area interessata ovvero ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione del prezzo, questi verranno validati dal RUP contestualmente al progetto, approvati con la medesima determina dirigenziale, sottoposti al ribasso di gara contrattuale, accettati dall'Affidatario contestualmente alla stipula del contratto attuativo.
8. Durata dell'Accordo Quadro
1. L'accordo quadro avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
2. Alla scadenza l'accordo si intenderà risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
3. Qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro non fossero stati affidati contratti attuativi per l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro, sarà facoltà della Stazione Appaltante prorogarne la durata di una ulteriore annualità, fino quindi al raggiungimento della durata massima quadriennale prevista per legge.
4. Per durata dell'accordo quadro si intende il tempo in cui è consentita la stipula dei contratti attuativi, che potranno avere una durata anche superiore a quella dell'accordo quadro stesso.
9. Stipula dell'accordo quadro e relative spese
1. L'accordo quadro sarà stipulato secondo la forma del “contratto normativo”.
2. Il contratto “normativo” sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Xxxxxxx parte integrante del contratto normativo, anche se non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;
- la documentazione progettuale del presente accordo quadro, compreso il presente capitolato speciale;
- la polizza di garanzia definitiva;
4. Per i documenti non materialmente allegati di cui ai precedenti punti 1), e 2) ci si avvale del disposto di cui all’art. 99 del X.X. 00 maggio 1924 n. 827.
5. La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella comunicazione relativa all'aggiudicazione.
6. Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto si procederà secondo quanto indicato all'art. 110 del D.Lgs 50/2016.
7. Tutte le spese relative alla stipula del contratto normativo e dei successivi contratti applicativi saranno a carico dell'affidatario, come previsto dall'art. 10 del capitolato generale d'appalto.
8. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.
10. Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
11. Cauzione provvisoria e definitiva a garanzia dell'accordo quadro
1. Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato art. 1 c.4 della Legge n. 120/2020, la stazione appaltante non richiede la cauzione provvisoria.
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto normativo deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. È richiesta l’esibizione di una garanzia definitiva che abbia validità sia per l'accordo quadro che per i singoli contratti attuativi che verranno stipulati.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
5. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
6. La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.
8. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 dal Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà permanere sino alla fine dei lavori che sono stati affidati entro il periodo di validità dell'accordo quadro, il termine dei lavori sarà dimostrato con relativo certificato.
00.Xx garanzia di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito.
11.L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo dei contratti attuativi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto attuativo risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta corretta esecuzione
12.Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva.
12. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2-3-4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
13. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in xxx xxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52‐bis, della legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.
14. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
15. Incompatibilità di incarico
1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16‐ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.
16. Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l’art. 48 del Codice.
17. Inadempimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto
1. Il Comune di Ancona può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108.
2. Il Comune di Ancona ha diritto di risolvere il presente accordo quadro nel caso in cui l’Appaltatore sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
• mancata sottoscrizione anche solo di un contratto applicativo;
• mancata presa in consegna dei lavori di cui al singolo contratto applicativo ai sensi ed entro i tempi previsti.