ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORE DI GUIDA SICURA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GUIDA SICURA SVOLTI PRESSO L’AUTODROMO XXXXX XXXXXXXX DI CERVESINA (CIG
(ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. iii, e 54 del D.lgs 50 del 2016) Tra:
Acigenova Service S.r.l. (P.IVA 03430640106), con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0/X, x.x.x. 00000 Xxxxxx (XX), sito istituzionale: xxx.xxxxxx.xxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, in persona dell’Amministratore Delegato Dottor Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Genova il 21/0/1934, C.F.: CNVGNN34D21D969I di seguito “la Committente o la Società”
da una parte
e
il Sig. Xxxxxxx Piccolo Xxxxx nato a Polistena (RC) il 13/10/1986 (C.F. PCCLNZ86R13G791I), di seguito “il Professionista”
premesso
dall’altra
- che la Committente si trova nella necessità di stipulare il presente accordo per disciplinare l’affidamento del servizio di istruttore di guida sicura, in funzione dello svolgimento dei corsi di guida sicura organizzati dalla Società nel corso dell’anno;
1
- che in data 30 Aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'approvazione dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e, in quanto tali, vincolano le parti.
Art. 2. Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto l’affidamento del servizio di istruttore di guida sicura, in funzione dello svolgimento dei corsi, programmati e da programmare, svolti presso l'Autodromo Xxxxx Xxxxxxxx di Cervesina
Art. 3. Ordini di servizio
L’esecuzione della singola prestazione avverrà dietro richiesta della Società rivolta al Professionista, il quale dovrà confermare tempestivamente la propria disponibilità ad eseguire la prestazione richiesta.
Il presente accordo fa salvo il diritto della Committente di avvalersi di altri soggetti, a proprio insindacabile giudizio.
Art. 4. Durata dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo il caso in cui l’importo di cui al successivo Art. 6 non si esaurisca prima del suddetto termine. In tal caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di esaurimento di tale somma.
Art. 5. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento del presente accordo quadro è la Signora Assunta La Pignola
Art. 6. Tariffa e valore dell’accordo quadro
La Committente riconosce al Professionista per lo svolgimento delle prestazioni richieste la tariffa omnicomprensiva di € 200,00 a prestazione richiesta, oltre rimborso spese previamente concordate.
Il valore del presente accordo quadro, stimato sulla tariffa di cui al precedente comma e del tutto indicativo, eventuale e non vincolante è stimato in complessivi e massimi € 2300,00 oltre IVA.
La Committente non assume l’obbligo di spesa per l’intero fondo, poiché provvederà a retribuire per i soli interventi espressamente richiesti ed autorizzati secondo le modalità descritte dall’Art. 3, con la precisazione che nulla sarà dovuto per l’eventuale minore spesa rispetto a quella prevista.
Art. 7. Obblighi della Società
La Società si impegna a collaborare attivamente con il Professionista fornendogli tutte le indicazioni necessarie per la completa realizzazione dell’incarico.
Art. 8. Obblighi dei professionisti affidatari delle prestazioni richieste
Il Professionista dovrà eseguire le prestazioni richieste in piena autonomia organizzativa, fermo restando l’obbligo di agire in accordo con la Società.
Art. 9. Non esclusiva
Il Professionista è autorizzato a svolgere qualsiasi altra attività a favore di terzi.
Le parti danno espressamente atto che il presente contratto non le vincola reciprocamente ad alcun diritto di esclusiva, né limita la rispettiva libertà di iniziativa economica e professionale.
Art. 10. Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
In nessun caso il Professionista potrà interrompere o sospendere l’espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.
Art. 11. Recesso
Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:
a) mancata o tardiva esecuzione degli ordini di servizio;
b) comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza;
c) cessione del contratto;
d) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 80 del 2016.
Art. 13. Pagamento delle fatture
Il Professionista è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
Alla fine di ogni corso il Professionista dovrà fornire alla Committente un rendiconto degli interventi effettuati con l’indicazione del giorno in cui è stata effettuata la prestazione.
La Committente dopo aver riscontrato la piena ed esatta rispondenza degli interventi ne autorizzerà la fatturazione.
I codici identificativi univoci sono i seguenti:
• Codice Univoco Ufficio (per ricevimento fatture) W7YVJK9
Il Professionista dovrà obbligatoriamente inserire in fattura/nota i dati relativi a:
• Codice Identificativo Gara
• il giorno in cui è stato svolto il servizio.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.
Art. 14. Divieto di cessione del contratto
È vietata la cessione del contratto.
Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 16 Protezione dei dati personali
La Committente nomina il Professionista affidatario della prestazione Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come da atto di designazione.
Ognuna delle parti precisa che l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs n. 101/2018, viene resa nei confronti
dell’altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.
Art. 17. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Genova
Art. 18. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano gli articoli del codice civile, nonché la normativa di riferimento in materia.
Genova, 03 Maggio 2021
ACIGENOVA SERVICE SRL IL PROFESSIONISTA
L’AMMINISTRATORE DELEGATO X.xx Xxxxxxx Piccolo Xxxxx X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Professionista dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:
Art. 4. Durata dell’accordo quadro Art. 5. Responsabile del Procedimento
Art. 6. Tariffa e valore dell’accordo quadro Art. 7. Obblighi della Società
Art. 8. Obblighi dei professionisti affidatari delle prestazioni richieste Art. 9. Esclusiva
Art. 10. Divieto di interruzione o sospensione del servizio. Art. 11. Recesso
Art. 12. Clausola risolutiva espressa Art. 13. Pagamento delle fatture
Art. 14. Divieto di cessione del contratto Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 16. Protezione dei dati personali Art. 17. Foro competente
Art. 18. Rinvio
Genova, 03 Maggio 2021