CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
“MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO DEL COMUNE DI QUARRATA”
CIG 84627355D8
da attuare mediante ”accordo – quadro” (articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016).
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPO 1°
Oggetto ed ammontare del cottimo Designazione, forma e principali dimensioni delle opere
Articolo N. 1
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO
1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore eco- nomico, come definito ai sensi dell’art. 54 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), in base al qua- le affidare in appalto l’esecuzione delle opere di manutenzione del verde pubblico del Comune di Quarrata e le prestazioni di salvaguardia del decoro urbano, finalizzate alla conservazione, ade- guamento, trasformazione e miglioramento dei parchi, giardini, aree a verde scolastiche, piazze, parcheggi ed altri luoghi e beni di proprietà comunale o comunque nel territorio del Comune di Quarrata.
Per le finalità sopracitate, sono altresì comprese nell'appalto, piccole opere murarie, opere da fab- bro, da falegname e comunque prestazioni per il mantenimento e il miglioramento del decoro urba- no sulle aree verdi, strade, piazze, giardini scolastici, e loro pertinenze.
Possono essere, inoltre, richiesti all'impresa ulteriori interventi quali potature di alberi ad alto fusto, alleggerimenti d'urgenza, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti e nuove piantagio- ni.
Fanno parte del presente appalto la manutenzione di aiuole e fioriere, pulizia e manutenzione di pavimentazioni in aree verdi, raccolta di ogni materiale presente su prati, piazzali, percorsi e aree di sosta e gioco all’interno delle superfici appaltate, genericamente definibili come rifiuto, quali car- tacce, lattine, bottiglie, vetri, contenitori alimentari di qualsiasi altra natura, sassi, detriti vegetali di qualsiasi natura, strutture precarie, confezioni di qualsiasi natura, deiezioni animali, ecc. e loro conferimento in centri di raccolta o discariche autorizzate.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le presta- zioni che successivamente saranno richieste ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo.
2. L’accordo quadro è stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno af- fidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Ca- pitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
3. Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predetermi- nati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun intervento ma-
nutentivo sarà individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari alla sua esecuzione. L’esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le re- gole dell’arte e l’affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Articolo N. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO
1. L’importo dell'accordo quadro è definito come segue:
A | VALORE DEL CONTRATTO | |
A.1 | Importo degli interventi soggetto a ribasso | 190.003,50 |
A.2 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso | 3.544,88 |
Sommano A) | 193.548,38 | |
B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
B.1 | incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): fondo per la progettazione e l’innovazione (pari al 2%) | 3.870,97 |
B.2 | I.V.A. 22% su servizi e oneri della sicurezza | 42.580,64 |
B.3 | Arrotondamento | 0,01 |
Sommano B) | 46.451,62 | |
TOTALE (A+B): | 240.000,00 |
2. L’importo dell’accordo quadro ammonta a € 193.548,38 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che dovranno essere valutati in relazione al singolo intervento.
Articolo N. 3
DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’accordo quadro è fissata dalla data di stipula del contratto principale fino al 31/12/2023.
Nel corso di validità dell'accordo quadro, a far data dalla stipula del contratto, con successivi ordinativi saranno comunicate le richieste di intervento che si renderanno necessarie effettuare, sulla base delle priorità rilevate dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in termini economici; ovvero, saranno ordinate l'esecuzione delle prestazioni programmate dal soggetto aggiudicatario sulla base di un cronoprogramma degli interventi che il soggetto aggiudicatario predisporrà entro sessanta giorni dalla stipula del contratto per sottoporlo alla visione del direttore dell'esecuzione del contratto stesso.
L’Accordo quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di:
- risoluzione;
- esaurimento dell’intero importo contrattuale (allorquando cioè anche prima della scadenza naturale siano stati emessi Ordinativi per un importo pari all’importo contrattuale di euro 193.548,38).
Articolo N. 4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) il Capitolato Speciale;
b) la lettera di xxxxxx, conseguente all'avviso della manifestazione di interesse;
c) il Prezzario ufficiale della Regione Toscana – Provincia di Pistoia – approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1424 del 25 dicembre 2019;
d) la Guida alle lavorazioni, norme di misurazione e nota metodologica del Prezzario Regiona- le 2020;
e) l’elenco aree verdi “Manutenzione Programmata”.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
a. il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b. il D.M. 7 marzo 2018, n.49;
c. il D.M. 10 marzo 2020: “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubbli- co e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;
d. il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
e. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f. la legge regionale toscana 38/07;
g. il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;
La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfet- ta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento.
Articolo N. 5
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.
2. L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a € 193.548,38. Il CIG dell'accordo- quadro è 84627355D8.
3. L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
Articolo N. 6
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
La misurazione e valutazione degli interventi relativi a ogni singolo ordinativo avverrà a misura, applicando il ribasso d'asta alle singole voci di intervento contenute nell'elenco prezzi posto a base di gara. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) procederà, quindi, dopo la contabilizzazione delle singole lavorazioni eseguite a redigere gli stati di avanzamento propedeutici all'emissione dei certificati di pagamento ai quali faranno seguito le relative fatture dell'appaltatore.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli interventi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezziario della Regione Toscana ovvero di quello Assoverde.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto può richiedere in qualsiasi momento all’appaltatore la redazione di preventivi per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, nonché per modesti interventi di manutenzione straordinaria e per l’esecuzione di nuove opere di piccola entità, secondo le esigenze dell’Amministrazione comunale.
Il suddetto preventivo, compilato a corpo e/o a misura a seconda della richiesta del DEC, utilizzando ed indicando comunque i singoli prezzi unitari di contratto e le relative quantità, dovrà essere redatto e consegnato dall’appaltatore entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo proroga concessa dal DEC per casi di interventi particolari, complessi o per i quali risulta necessario un approfondimento del problema da risolvere. La validità del preventivo non potrà essere inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua consegna all’Amministrazione.
Qualora l’intervento preventivato venga successivamente commissionato all’appaltatore ed eseguito, nessun onere risulterà dovuto all’appaltatore per la redazione del preventivo.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
L’appaltatore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
Articolo N. 7
MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
L’impresa affidataria è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge, in particolare quelle sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme del Codice della Strada; dovrà, inoltre, provvedere a propria cura e spese a recintare, ove occorra per motivi di sicurezza, le aree di lavoro.
All’interno dei singoli cantieri di lavoro non dovranno in nessun caso essere accumulati materiali di rifiuto o materiali di risulta delle varie lavorazioni i quali devono essere allontanati dalle aree e/o dal suolo pubblico al termine del lavoro, anche in caso di sospensione temporanea dello stesso come a fine giornata, in pausa, ecc..
Il taglio delle superfici erbose deve essere eseguito con cura, anche laddove fosse disagevole, come sotto le siepi, sui bordi e nelle parti più anguste dell’area, compreso i perimetri degli edifici e dei marciapiedi di pertinenza, utilizzando i mezzi e le attrezzature più appropriati. Prima del taglio verificare che il prato sia sgombro da materiali e sporcizia varia; per i materiali la cui rimozione fosse difficoltosa, l’impresa affidataria è tenuta a dare tempestiva segnalazione all’ufficio tecnico comunale addetto.
E’ vietato l’uso di decespugliatore per le operazioni di rifinitura intorno agli alberi e agli arbusti che devono essere eseguite con l’ausilio di strumenti idonei così da evitare danneggiamenti nella zona del colletto delle piante.
Le strade, i vialetti, le scalinate e i piazzali devono essere tenuti completamente sgombri da erbe infestanti o da altro materiale di scarto e il materiale di risulta deve essere conferito ai centri di raccolta o discariche autorizzati.
L’intervento di potatura di siepi e cespugli comprende l’eliminazione di parti secche e marcescenti e di qualsiasi aggrovigliante, effettuata con vegetazione “a riposo” e, eventualmente, quando se ne verifica la necessità su richiesta dell'ufficio tecnico comunale addetto.
In merito alle alberature, soprattutto quelle di viali alberati, boschetti o comunque sovrastanti aree accessibili al pubblico, l'impresa affidataria deve rimuovere tutte quelle parti che per qualsiasi motivo possono, cadendo, costituire pericolo per l'incolumità delle persone o causa di danni alle cose.
La potatura delle siepi e cespugli sarà realizzata in modo tale che il terreno sottostante risulti libero; le dimensioni di ingombro saranno concordate con l'ufficio tecnico comunale addetto e, comunque, non dovrà essere invasa la parte di marciapiede o di strada adiacente.
L’esterno della siepe dovrà avere un andamento verticale fino alla testata della siepe ed una forma squadrata, mantenendo le dimensioni originarie, salvo diverse disposizioni della Stazione appaltante.
Durante le operazioni di potatura, l'impresa affidataria dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale, di quei rami morti o irrimediabilmente ammalati.
La potatura degli alberi situati all’interno di aree scolastiche o posti nelle immediate vicinanze, dovrà essere eseguita fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche.
La potatura e/o la spollonatura degli alberi deve rispettare le norme vigenti e la buona condotta al fine di prevenire la trasmissione di eventuali agenti patogeni da un albero, eventualmente infetto, ad altri disinfettando gli strumenti utilizzati prima di passare all’albero successivo e mettendo in pratica ogni accorgimento.
Durante le operazioni di manutenzione dei prati, l’impresa affidataria deve porre attenzione agli alberi presenti e non dovrà in alcun modo danneggiare o creare ferite al fusto, in particolare durante l’utilizzo del decespugliatore; sarà onere dell’impresa affidataria porre in atto tutte le precauzioni che si rendessero necessarie.
Particolare attenzione dovrà essere posta nelle operazioni di sfalcio, taglio erba e/o spollonatura sui marciapiedi dove dovranno altresì essere disponibili in alternativa o frullini-decespugliatori in grado di non produrre materiale uscente ad alta velocità oppure pannelli di contenimento movibili e opportunamente posizionati durante le operazioni, al fine di non creare possibili danni per passati e/o veicoli. Le aree, dopo lo svolgimento degli interventi, dovranno essere tempestivamente pulite con raccolta quasi immediata dei materiali residui al fine di limitare possibile trasporto da parte degli agenti atmosferici verso caditoie e bocche di lupo, con conseguente ostruzione.
Nel caso in cui l’impresa affidataria debba eseguire indagini in merito alla difesa fitopatologica e/o alla valutazione della stabilità degli alberi, si dovrà avvalere di un dottore Xxxxxxxx o Forestale regolarmente iscritto all’Albo professionale.
Rimangono a carico dell'appaltatore ogni onere e mezzo per il trasporto dei materiali di risulta ai centri di raccolta o discariche autorizzati che dovrà essere effettuato in concomitanza con il lavoro eseguito, nonché l’onere per l’utilizzo di tutti i mezzi e le attrezzature necessari.
Gli interventi oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le seguenti e distinte modalità:
1) manutenzione programmata e interventi non programmati di modesta entità;
2) pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte del DEC).
1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI NON PROGRAMMATI DI MODESTA ENTITÁ
La manutenzione programmata verrà eseguita secondo programmi concordati e definiti dal DEC, (previa presentazione di un cronoprogramma come indicato al precedente art. 3): questa consiste nel taglio dell'erba e delle siepi nelle aree verdi secondo standard e lunghezze che saranno decise dalla Stazione Appaltante; si tratta, in ogni caso, di prestazioni ripetitive per mantenere un adeguato stato di decoro e si differenzieranno per località e destinazioni d'uso delle aree verdi.
Di volta in volta il DEC procederà a:
a) definire le opere in tipologia e consistenza;
b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e verificare se ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per la predisposizione ed aggiornamento del D.U.V.R.I. ovvero dell'eventuale Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 dello stesso decreto legislativo;
c) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
d) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
I programmi di intervento saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice copia (se ordinativo cartaceo), almeno quindici giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, uno dei quali dovrà essere restituita al DEC firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro – mentre, se trasmesso per mail ordinaria o pec, l'ordinativo si intende accettato in assenza di osservazioni nel merito entro 5 giorni dalla data dell'invio della mail/pec. Essi conterranno il luogo, la descrizione degli interventi da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che il DEC ritenga necessaria all’esecuzione dell’intervento.
Qualora l'Impresa ritenga difficoltoso eseguire gli interventi nei termini indicati nella comunicazione, dovrà far presente tale impossibilità al DEC entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro.
In tal caso il DEC potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione degli interventi, oppure confermare il tempo utile già stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.
Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 3 relativamente alla elaborazione di un cronoprogramma generale e indicativo da parte dell'appaltatore, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, lo stesso appaltatore una volta ricevuti ed accettati i programmi di intervento, dovrà predisporre specifico cronoprogramma esecutivo degli interventi, con indicati i periodi di esecuzione delle varie prestazioni; questo dovrà essere concordato con il Comune e presentato almeno 7 giorni prima dell’avvio delle lavorazioni inserite nei rispettivi contratti attuativi (ordinativi).
Il cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, redatto sulla base degli ordinativi ricevuti dal DEC, suddivisi per tipologia, dovrà essere elaborato in relazione alle caratteristiche e alla localizzazione di ciascuna area, alla stagione e alla propria organizzazione lavorativa.
Il Comune si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l’Appaltatore organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere allo stesso di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, eseguendo gli interventi per tratti o per fasi lavorative, il tutto sia per ragioni tecniche, sia per altre esigenze (viabilità, tipologie dell'area, manifestazioni pubbliche, ecc.).
Qualora il programma definito dall’appaltatore non sia condiviso dal DEC, l’appaltatore avrà ulteriori otto giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive ricevute.
L’appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni del Comune, nessuna richiesta di compensi o di particolari diritti.
Il programma esecutivo delle prestazioni predisposto dall’appaltatore può essere modificato o integrato dal Comune, mediante ordini di servizio impartiti dal DEC ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all’appaltatore di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.
L’Appaltatore ha l'obbligo di svolgere il servizio secondo il cronoprogramma esecutivo concordato con il Comune; eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC ed accettate da quest’ultimo.
Il DEC, con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione degli interventi relativi alla manutenzione programmata senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dal DEC non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini gli interventi del citato programma entro il termine assegnato, il DEC, con ordine di servizio, ordinerà all’impresa di eseguirli entro i successivi 10 giorni. Trascorso tale termine verranno applicate le penali di cui all’art. 22; nel caso in cui gli interventi non vengano conclusi entro i successivi trenta giorni, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa è tenuta ad informare il DEC, di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, l'Impresa stessa interverrà immediatamente, in accordo con il DEC.
L’impresa è tenuta a redigere il D.V.R., e, qualora necessario, il P.O.S., relativamente ad ogni singolo cantiere oggetto di contratto attuativo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entità che si rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.
2) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente)
Le prestazioni di manutenzione urgente saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dal DEC, e destinati a salvaguardare o a ripristinare le condizioni di normale decoro e/o a eliminare potenziali pericoli. Per l’esecuzione delle prestazioni richieste al presente paragrafo, l’Impresa dovrà avere l’immediata disponibilità, secondo le esigenze dell’Amministrazione, degli operatori e dei mezzi completi di idoneo personale.
Gli interventi dovranno essere tali da ripristinare le ordinarie condizioni di decoro e/o eliminare i potenziali pericoli presenti presso le aree verdi e loro pertinenze.
Su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto , l'impresa dovrà intervenire entro 4 ore dalla segnalazione ricevuta, anche per semplice chiamata telefonica, oppure per mail pec o fax.
L’impresa è tenuta a fornire all’atto della stipula dell’accordo quadro (o della consegna sotto riserva di legge) il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le
chiamate (detto numero deve essere reperibile) e la mail ordinaria presso la quale trasmettere le richieste di pronto intervento.
L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo indicato nell’ordinativo (e comunque non oltre quattro ore dall’ordinativo stesso, salvo diversa disposizione) variabile secondo le specifiche necessità, inviato tramite mail ordinaria, o chiamata telefonica da parte del DEC all’Impresa. In caso di ritardato intervento sarà facoltà dell’Amministrazione applicare le penali previste all’art. 22 del presente capitolato speciale di appalto. Trascorso un ritardo di sei ore senza che gli operatori siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta con riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale.
Con la partecipazione alla procedura di gara e la presentazione dell'offerta, la ditta accetta le condizioni relative al pronto intervento ed all'obbligo di reperibilità, dichiarando che la valutazione dell'offerta economica ha tenuto conto anche degli oneri e dei costi relativi all'attivazione delle prestazioni di natura urgente sopra specificate.
Articolo N. 8
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
0.Xx sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fisca- le delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, de- legate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
0.Xx/x conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai di- pendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5.Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6.L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap- posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimen- to della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avve- nuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7.I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Articolo N. 9
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi in base ai quali saranno liquidate e pagate le prestazioni comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di interventi notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e l’utile di impresa;
L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
- dalla frammentarietà degli interventi che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e co- munque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dal DEC;
- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona interessata dalle manutenzioni; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione all’area interessata;
- dal raggiungimento dell’area interessata e dalla formazione di un eventuale cantiere; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento dell’area interessata e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verti- cale provvisoria ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di can- tieri notturni, l’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire gli interventi richie- sti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luo- ghi di lavoro ed in materia di viabilità stradale;
- dalla necessità di disporre la reperibilità per gli interventi di pronto intervento descritti al prece - dente articolo 8.
I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto (fino al 31/12/2023).
Articolo N. 10
PAGAMENTI
I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che gli interventi eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00), fatta eccezione per il conto finale.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo degli interventi è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità contributiva.
Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo ordinativo a conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
CAPO 2°
Contratto
Articolo N. 11
AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del d.Lgs. 50/2016.
I criteri per l'attribuzione dei punteggi sono dettagliati nella lettera di xxxxxx.
Articolo N. 12
CAUZIONI E GARANZIE
1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore degli interventi é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
La garanzia può altresì essere ridotta qualora l’appaltatore sia in possesso di una o più delle certificazioni previste all’art.93 c.7 del Codice con le modalità ivi previste.
Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune avrà diritto di rivalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nell’ipotesi di inottemperanza a tale richiesta l’ammontare corrispondente alla reintegrazione della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, c. 1, penultimo periodo, del Codice, sarà trattenuto dai certificati di pagamento emessi.
In caso di modifiche contrattuali che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dal Comune, l’appaltatore dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria o a reintegrare quella già prestata, per un importo pari alla percentuale inizialmente richiesta per la costituzione applicata sul valore aggiuntivo del contratto iniziale. In caso di mancato reintegro il Comune tratterrà il relativo importo dal successivo certificato di pagamento.
2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
All’atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l’Appaltatore assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all’appaltatore stesso e/o al proprio personale dipendente e/o
preposto derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.
Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune, l’Appaltatore dovrà dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO), che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ivi comprese le attività dei subappaltatori.
Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
• Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 5.000.000,00 unico per sinistro
Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste dalla polizza non esonererà in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena sod- disfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
✓ il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzial- mente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nella polizza per specifiche garanzie non po- tranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.
La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del contratto, pertanto sino al 31/12/2023, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa l’Appaltatore dovrà presentare al Concessionario una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).
Articolo N. 13
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.
L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, ed in particolare:
a) nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le lavorazioni;
b) i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
d) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dell’esecuzione del contratto e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori, che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
Articolo N. 14
CLAUSOLA SOCIALE
1) L’Amministrazione tende ad applicare al presente accordo quadro l’articolo 50 del D.Lgs 50/2016, posto che il presente contratto risulta essere ad alta intensità di manodopera.
2) Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il personale attualmente in servizio, con il relativo contratto di lavoro, è di seguito indicato:
3) Il riassorbimento del personale è imputabile all’Impresa Aggiudicataria nei limiti di compatibilità con i fabbisogni richiesti dall’esecuzione del contratto a seguito della pianificazione e dell’organizzazione definita dal proponente assuntore. Tale modalità organizzativa dovrà risultare dall’offerta tecnica.
4) Tale volontà di accettazione della clausola sociale dovrà emergere nell'offerta tecnica del soggetto partecipante nella quale illustrerà le concrete modalità di applicazione della clausola stessa con riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno e della relativa proposta contrattuale.
Articolo N. 15
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo di legge, sia per l’importo dell’accordo quadro, che per ogni singolo ordinativo.
Al momento di ogni singolo ordinativo l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
a) l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte degli interventi che intende subappaltare;
b) l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice;
c) l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo degli interventi affidati in subappalto;
d) venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
L’affidamento degli interventi in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
- escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o al cottimista l'importo degli interventi dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di
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trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione degli interventi subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sotto forma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO 3°
Esecuzione del contratto
Articolo N. 16
CONSEGNA DEGLI INTERVENTI
La consegna degli interventi relativi ai contratti attuativi potrà comunque essere disposta anche sotto le riserve di legge ai sensi del comma 8 dell'art. 32, d.lgs. 50/2016, tenuto conto dell'art. 8, c. 1, lett. a) del DL. 76/2020; in tal caso il Direttore dell’esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il DEC fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso al Direttore dell’esecuzione del contratto in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna
risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito agli interventi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna gli interventi. I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dal DEC dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderanno accolte dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto .
Articolo N. 17
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al RUP e al DEC il nominativo del Coordinatore del servizio, che deve avere i requisiti previsti in sede di gara per la partecipazione alla procedura e deve essere competente per legge all’espletamento delle mansioni inerenti gli interventi da eseguire.
Il Coordinatore del Servizio svolge la funzione di referente e rappresenta la figura di riferimento per il Comune, specifica per tutti gli aspetti gestionali quotidiani del servizio ed al quale comunicare tempestivamente le eventuali modifiche necessarie al programma di manutenzione. Il Coordinatore, dovrà:
1. intervenire e risolvere ogni problematica inerente i servizi appaltati;
2. essere referente per tutto il personale assegnato ai servizi oggetto del presente appalto;
3. attivarsi per le sostituzioni necessarie, nei tempi utili per evitare disservizi alla manutenzione del verde;
4. mantenere un contatto continuo con i responsabili comunali preposti;
5. provvedere al controllo della qualità del servizio, relazionandone al DEC.
Il Coordinatore dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione, in caso di necessità, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore
14.00 il sabato.
Nei casi di estrema urgenza, che rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità, dovrà comunque essere garantita la reperibilità 24 ore su 24 e per l’intero arco settimanale compresa la domenica.
L’Appaltatore deve garantire la copertura del ruolo di Coordinatore per tutta la durata del servizio e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione.
L'accordo quadro dovrà indicare:
• il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
• la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente ricono - sciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La
cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro), il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.
Articolo N. 18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1) la fedele esecuzione degli ordinativi impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell’ese- cuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DEC; nel caso di so- spensione dell’esecuzione del contratto deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, re- stando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3) L’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi, non- ché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale prepo- sto alla direzione e sorveglianza degli interventi.
4) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, delle lampade di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna degli eventuali cantieri.
5) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dal DEC.
6) La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garan- tire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. Saranno, inoltre, a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di chiusure di strade, deviazioni del traffico, sensi unici alternati, ogni qualvolta occorrano o ven- gano richieste dal DEC per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai interventi.
7) L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale, in attesa della posa in opera e quindi, ultimate le lavorazioni, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dal DEC.
8) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura- zioni, prove e controlli delle lavorazioni tenendo a disposizione del DEC i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli.
9) L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema- nate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
10) L'Affidatario è tenuto, prima di dare inizio agli interventi che riguardino il sottosuolo (es. posa in opera di piante ad alto fusto), ad informarsi presso gli enti preposti, se nelle aree interessate
dagli interventi stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire gli interventi senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecu- zione delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni che nell'esecuzione delle lavorazioni venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimen- to sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richie- sta dell’ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntiva - mente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad ac- cordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico responsabile rimane l’affidatario rimanendo del tutto estranea l’amministra- zione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.
11) Le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sugli interventi e sulle forniture oggetto del cottimo.
12) Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.
Articolo N. 19
PIANI DI SICUREZZA
Prima della stipula del contratto l’Appaltatore redige e consegna al Comune il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari. Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), nonché presso giardini e parchi pubblici dovranno essere eseguite in assenza di fruitori od in orari di minor utilizzo da parte degli utenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile (eventuale) e gli Enti assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore è obbligato, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. In caso di inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi, anche nei confronti dei dipendenti dell’/degli eventuale/i subappaltatore/i, si applica l’art.30 commi 5 e 6 del Codice.
Tanto l’Impresa subappaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.
L’Appaltatore sarà obbligato a segnalare al DEC entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del verificarsi dell’evento, eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti ed incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni.
Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell’Appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contratto con le modalità di cui all’art. 108, c. 3 del Codice.
Il DEC e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei documenti della sicurezza.
Gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani sono stimati in € 3.544,88 e non sono soggetti a ribasso d’asta.
Nel caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, la Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio degli interventi relativi all’ordinativo stesso, il piano operativo della sicurezza.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Articolo N. 20
DURATA GIORNALIERA DEGLI INTERVENTI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DEC. Il direttore dell’esecuzione del contratto può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il DEC ravvisa la necessità che gli interventi siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'orario giornaliero delle lavorazioni sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove queste vengono compiute, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
Articolo N. 21
SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che le lavorazioni procedano utilmente a regola d’arte, il DEC d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinarne la sospensione, redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare le lavorazioni nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla stazione appaltante, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Articolo N. 22
PENALI IN CASO DI RITARDO
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per interventi di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo delle lavorazioni relative all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio delle lavorazioni rispetto alla data fissata dal DEC per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
3. nel rispetto dei termini imposti dal direttore dell’esecuzione per il ripristino di lavorazioni non accettabili.
In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
- € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;
- € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritar- do rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;
- € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sarà conside- rato mancato intervento.
Il mancato intervento di manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi- mento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
Articolo N. 23
ULTIMAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
A conclusione dell’accordo quadro il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.
CAPO 4°
Definizione delle controversie
Articolo N. 24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Quando il Direttore dell’esecuzione accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, il DEC medesimo, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, il DEC, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dell’esecuzione, in contradditorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art.108 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo N. 25
FACOLTÀ DI SUBENTRO
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Articolo N. 26
CONTROVERSIE
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere gli interventi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO 5°
RISERVATEZZA
Articolo N. 28
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
X.xx Responsabile del Procedimento