IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO A.S. 2018 – 2019
Sommario
DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 3
Art. 2 – Interpretazione autentica 3
Art. 3 - Capacità decisionale 3
PARTE PRIMA - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 4
Art. 1 - Delegazioni trattanti 4
Art. 2 – Obiettivi e strumenti 4
Art. 3 – Rapporti tra RSU e Dirigente 4
Art. 4 – Oggetto della contrattazione integrativa 4
Art. 5 – Informazione preventiva 5
Art. 6 – Informazione successiva 5
Art. 7 - Calendario degli incontri 6
PARTE SECONDA - DIRITTI SINDACALI 7
Art. 1 - Assemblee Sindacali 7
Art. 2 - Permessi Sindacali retribuiti e non retribuiti 7
Art. 3 – Referendum 8
Art. 4 - Bacheca Sindacale 8
Art. 5 - Agibilità Sindacale 8
Art. 6 - Trasparenza 8
PARTE TERZA - CONTINGENTI DI PERSONALE ATTUAZIONE LEGGE 146/90 9
Art. 1 - Contingente ATA in caso di assemblea sindacale 9
Art. 2 - Contingente ATA in caso di sciopero 9
Art. 3 - Individuazione del personale obbligato 10
PARTE QUARTA - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 10
Art. 1 - Campo di applicazione 10
Art. 2 Soggetti Tutelati 10
Art. 3 - Sorveglianza sanitaria 10
Art. 4 - Documento valutazione dei rischi 10
Art. 5 - Rapporti con gli enti locali proprietari 11
Art. 6 - II servizio di prevenzione e protezione – figure sensibili 11
Art. 7 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 11
Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 11
Art. 9 - Controversie 12
PARTE QUINTA - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO E PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI 13
A – COMPOSIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO 13
B – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 14
C – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE BENEFICIARIO DELLE RISORSE 15
D – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 15
E – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 16
F – CRITERI GENERALI PER DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 16
G –ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE 17
H –ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA 21
PREMESSA
Le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze degli Organi Collegiali della Scuola e del Dirigente Scolastico, perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto Comprensivo di Xxxxxxxxx, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2016 - 2017,
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Esclusivamente la parte economica relativa al fondo dell'istituzione scolastica, sarà soggetta a contrattazione annuale.
4. Il Dirigente Scolastico, provvede all’affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d’Istituto all’Albo e sul sito Web della scuola e trasmesso ai plessi.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
6. Si intenderà tacitamente abrogato in tutto o in parte a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali gerarchicamente superiori, incompatibili con il presente contratto.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti, in particolare i D.lgs. 81/09 e 242/96, i XX.XX. 292/96 e 382/98, il CCNQ del 7/5/96, il d.lgs. 165/01, il CCNL 2006/09.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
4. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto, si tiene conto delle delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza.
Art. 3 - Capacità decisionale
La sottoscrizione del contratto da parte della RSU, in quanto eletta dal personale, anche con una eventuale decisione presa a maggioranza al suo interno, ai sensi dell’art. 8 del CCNQ 7/8/1998 è rappresentativa della volontà dei lavoratori e conferisce all’accordo validità erga omnes.
Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’art. 2 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, cosi come modificata dalla legge n, 83/2000 - art. 6 punto j CCNL 2006/09
PARTE PRIMA - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 1 - Delegazioni trattanti
Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
• Per la parte pubblica: dal Dirigente Xxxxxxxxxx (o da un suo delegato) che può avvalersi, in relazione alle tematiche trattate, di consulenti di sua fiducia (fra i quali il direttore dei servizi generali ed amministrativi, il collaboratore vicario, i docenti individuati sulla base della normativa vigente...) senza oneri per l’Amministrazione.
• Per le organizzazioni sindacali: dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2006-09.
Art. 2 – Obiettivi e strumenti
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attivista:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica (con le modalità indicate all’art.2 delle Norme Generali).
Art. 3 – Rapporti tra RSU e Dirigente
Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
La convocazione di ogni riunione é effettuata dal Dirigente Scolastico, in forma scritta e deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Al termine degli incontri la formalizzazione degli accordi raggiunti, avverrà su apposito modulo, sottoscritto dalle
parti.
Di ogni incontro è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.
Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso affissione all’albo.
Art. 4 – Oggetto della contrattazione integrativa
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6 comma 2 lettera j); attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6 comma 2 lettera k);
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6 comma 2 lettera l);
compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 comma 4);
compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33 comma 2);
compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34 c. 1 e art. 88 c. f);
modalità di retribuzione delle prestazioni del personale A T A eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51 comma 4);
indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88 commi 1 e 2).
Art. 5 – Informazione preventiva
Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola (art. 6 comma 2 lettera a);
piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale (art. 6 comma 2 lettera b);
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali (art. 6 comma 2 lettera c); criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 6 comma 2 lettera d); utilizzazione dei servizi sociali (art. 6 comma 2 lettera e);
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni (art. 6 comma 2 lettera f);
tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 6 comma 2 lettera g).
Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attiviste e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo (art. 6 comma 2 lettera h);
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani (art. 6 comma 2 lettera i);
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (art. 6 comma 2 lettera m).
Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione l’eventuale documentazione.
Art. 6 – Informazione successiva
Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto (art. 6 comma 2 lettera n);
verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse (art. 6 comma 2 lettera o).
Il Dirigente fornisce l’informazione successiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione l’eventuale documentazione.
Art. 7 - Calendario degli incontri
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei tempi stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, in tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni nonché la necessaria informazione ad allievi ed alle loro famiglie.
A tal fine si concorda il seguente calendario di massima sulle materie concernenti le relazioni sindacali a livello dell’Istituzione Scolastica (art. 6 del CCNL 2006-09 e dell’art. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.lgs. 165/01).
Nel mese di settembre, informazione preventiva e avvio della contrattazione sulle seguenti materie: modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo (art. 6 comma 2 lettera h);
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (art. 6 comma 2 lettera i);
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; assegnazione dei docenti alle classi e attività (art. 6 comma 2 lettera m); assemblee e collegi docenti connessi alla definizione di quanto sopra (art. 53 comma 1 - art. 28 comma 4); eventuali adeguamenti intervenuti negli organici del personale (art. 6 comma 2 lettera a);
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 6 comma 2 lettera d);
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6 comma 2 lettera j); attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6 comma 2 lettera k);
Nel mese di ottobre/novembre formalizzazione della proposta contrattuale, che riprende i punti di cui al comma a e definisce:
piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale (art. 6 comma 2 lettera b);
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali (art. 6 comma 2 lettera c);
utilizzazione dei servizi sociali (art. 6 comma 2 lettera e);
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni (art. 6 comma 2 lettera f)
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6 comma 2 lett. l);
compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 comma 4);
compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33 comma 2);
compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34 comma 1);
modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51 comma 4);
indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88 commi 1 e 2);
Nel mese di gennaio:
nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto (art. 6 comma 2 lettera n);
verifica dell'organizzazione del lavoro personale ATA;
verifica andamento didattico complessivo;
definizione di materie, la cui contrattazione è stata rinviata di comune accordo.
Nel mese di marzo/aprile informazione preventiva su:
Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici di diritto (art. 6 comma 2 lettera a).
Nel mese di giugno/luglio informazione su:
verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’ istituto sull’ utilizzo delle risorse (art. 6 comma 2 lettera o).
PARTE SECONDA - DIRITTI SINDACALI
Art. 1 - Assemblee Sindacali
Possono indire, ai sensi dell’art. 8 del CCNL a livello di istituzione scolastica le assemblee sindacali i seguenti soggetti:
• la RSU nel suo complesso;
• singolarmente o congiuntamente una o più organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del CCNQ art 1 comma 5;
• la RSU congiuntamente ad una o più delle organizzazioni citate al precedente punto.
La richiesta di assemblea da parte delle RSU deve essere inoltrata al Dirigente, preferibilmente con dieci giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
La dichiarazione individuale di partecipazione, va espressa in forma scritta preferibilmente con cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
La dichiarazione di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l’assemblea né ad assolvere ulteriori adempimenti; tuttavia, dopo l’adesione espressa, sono tenuti alla partecipazione o ad avvertire la dirigenza in caso di mancata partecipazione, per sopraggiunti motivi.
Art. 2 - Permessi Sindacali retribuiti e non retribuiti
Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle XX.XX. nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle relazioni sindacali a livello d’istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalle RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.
Art. 3 – Referendum
Pririma della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo
Art. 4 - Bacheca Sindacale
La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale in collocazione idonea e concordata con le RSU. La RSU ha diritto di affiggere in bacheca sindacale il materiale di interesse sindacale, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. Ogni documento affisso alla bacheca sindacale deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
Stampati e documenti possono essere inviati dalle strutture sindacali territoriali alle scuole per l’affissione ed esposte previa siglatura della RSU. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX., del materiale sindacale inviato per posta o via fax.
Art. 5 - Agibilità Sindacale
Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio per motivi di carattere sindacale.
Per tali attività si concordano annualmente gli orari in cui, di norma, le iniziative della RSU possono svolgersi senza costituire pregiudizio per l’espletamento delle attività lavorative.
Per gli stessi motivi è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer, compreso l’uso della posta elettronica e delle reti telematiche non istituzionali. Per tali utilizzi i rappresentanti RSU terranno specifica nota trasmessa bimensilmente alla direzione.
Alle RSU e’ riservato durante l’orario concordato ad inizio anno scolastico, un pomeriggio per settimana, il locale “aula docenti” della sede di Calvisano, per le riunioni con un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
Art. 6 - Trasparenza
Nell’ambito del diritto all’informazione alle RSU vengono consegnati i prospetti analitici relativi alla liquidazione del fondo di istituto indicanti i nominativi, in forma aggregata, le attività, gli impegni orari e i relativi importi liquidati.
L'affissione all'albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo dell'istituzione scolastica e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituiscono violazione della privacy.
Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta. Le RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.
PARTE TERZA - CONTINGENTI DI PERSONALE ATTUAZIONE LEGGE 146/90
Art. 1 - Contingente ATA in caso di assemblea sindacale
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA se l’adesione è totale, il dirigente scolastico e le RSU, verificando prioritariamente la disponibilità, stabiliscono la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea in ragione di un assistente amministrativo, per quanto riguarda la segreteria e di un collaboratore scolastico, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi al centralino e ai piani di ciascun plesso.
Considerate le adesioni all’assemblea, per garantire i servizi minimi sopra indicati, è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso allo straordinario.
Art. 2 - Contingente ATA in caso di sciopero
Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessarie a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 dell’allegato alla legge 146/90 e dall’accordo integrativo nazionale dell’8/10/99.
Il capo di istituto, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 dell’accordo integrativo nazionale:
• Per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico in ogni plesso sede di scrutinio o valutazione finale;
• Per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di esami;
I dipendenti, ufficialmente precettati per i servizi minimi, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
In caso di sciopero si concorda che:
- Qualora il personale esprima la volontaria dichiarazione di adesione o non adesione allo sciopero, il Dirigente Scolastico provvederà ad una precisa e differenziata informazione alle famiglie.
- Qualora il personale non esprima una volontaria dichiarazione di adesione o non adesione, il Dirigente Scolastico predisporrà, per le famiglie, un avviso di sciopero generico.
- Dove il Dirigente Xxxxxxxxxx non possa essere presente al controllo della situazione, delegherà a sostituirlo nelle operazioni di sorveglianza all’avvio delle lezioni nel giorno dello sciopero, un collaboratore o un coordinatore di sede o altro personale, individuato tra il personale del plesso, in base alla maggiore anzianità (come indicata nella graduatoria interna di Istituto) e che ha espresso la volontà di non scioperare.
Relativamente all’informativa per la partecipazione allo sciopero del personale docente scuola infanzia si precisa che: il docente che nella richiesta dell’amministrazione relativa all’adesione/non adesione allo sciopero abbia scelto – mi riservo di aderire – dovrà comunicare entro le ore 8 del mattino, indipendentemente dalla turnazione oraria della giornata, “l’intenzione” alla partecipazione per permettere alla direzione una puntuale informativa ai genitori del funzionamento della scuola.
- Valutata la presenza dei docenti e il numero di alunni, il Dirigente Scolastico o il suo delegato accoglieranno:
o Tutti gli alunni;
o Solo quelli con i rispettivi docenti della 1°ora;
o Xxxxxx alunno qualora non sia garantita la sorveglianza per tutto il tempo scuola;
o E’ consentita la modifica dell’orario dei docenti in servizio, per garantire la sorveglianza;
o L’orario degli alunni potrà essere ridotto nel caso in cui si conoscano esattamente le ore di lezione dei docenti non scioperanti e le ore di assenza dei docenti che scioperano.
- Qualora il personale ATA intenda scioperare è tenuto a depositare almeno una serie di chiavi e un codice del sistema di allarme, presso la Segreteria. Il Dirigente Scolastico provvederà a consegnarle al personale in servizio se questi ne è sprovvisto.
Art. 3 - Individuazione del personale obbligato
L’individuazione del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto, in primo luogo dei lavoratori che hanno espresso il loro consenso e, se non sufficienti, del criterio della rotazione, secondo l’ordine alfabetico.
Il capo di istituto comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui agli artt. 1 e 2.
PARTE QUARTA - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. 242/96, dal D.M 292/96, dal D.M.382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 e 24/7/2003.
A questa istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n 577; D.lgs. 15/8/71, n. 277 D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n 37; D.M. interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente,
Art. 2 Soggetti Tutelati
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli alunni e gli studenti dell'istituzione scolastica quando le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. Gli studenti sono altresì computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza autorizzata presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di: ditte o persone incaricate, fornitori, esperti che attuano progetti, genitori, rappresentanti, utenti, stagisti e tirocinanti ospiti, pubblico in genere.
Art. 3 - Sorveglianza sanitaria
I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
La scuola sta stipulando con l’A.T.S. una convenzione per gli adempimenti previsti dal D.L.vo n.81/2008. In particolare, il medico che svolge la sorveglianza sanitaria é individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.
Le prestazioni del medico sono a carico del dipendente per le certificazioni personali di idoneità.
Art. 4 - Documento valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Xxxxxxxxxx che può avvalersi della collaborazione di un esperto esterno qualificato, al quale sarà affidato l’incarico di Responsabile per la prevenzione e sicurezza. Il RSPP,
a seguito della nomina, elabora il Piano di Valutazione dei Rischi, il Piano di Emergenza e di Evacuazione ed ogni altra predisposizione connessa e conseguente. Alla consegna del piano di valutazione dei rischi, il Dirigente Scolastico inoltrerà alle Amministrazioni Comunali le richieste di certificazione e di intervento conseguenti.
Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
Art. 5 - Rapporti con gli enti locali proprietari
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale.
Art. 6 - II servizio di prevenzione e protezione – figure sensibili
Il Dirigente, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni e l'organizzazione dei singoli plessi.
Per ogni plesso, si formerà una Squadra di Emergenza, costituita da personale in possesso di specifica formazione nelle procedure Antincendio e di Pronto Soccorso. Ogni squadra sarà coordinata da un Preposto/Referente per la Sicurezza. Ogni Squadra collabora, coordinata dal Preposto, all’analisi dei documenti sulla sicurezza, all’organizzazione e conduzione delle simulazioni e prove di evacuazione, alle verifiche periodiche previste nel Piano di Sicurezza, alla segnalazione al DS di carenze e problematiche inerenti la sicurezza.
In conseguenza ed in funzione degli incarichi attribuiti, ove necessario, si procederà ad ulteriori attività di formazione per il personale neo-assunto o comunque sprovvisto, assicurando la formazione delle nuove figure sensibili necessarie almeno al raggiungimento del contingente minimo obbligatorio per ogni plesso. Per i lavoratori designati e formati, sussiste l'obbligo ad accettare l'incarico.
Art. 7 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nell'ambito delle RSU viene designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Qualora non possa essere individuato, la RSU designa un altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.
Tale compito è assunto dall’insegnante Xxxxx Xxxxxxxx, che ha seguito l’apposito corso di formazione previsto dall’art. 37 del D. Leg.vo 81/2008 sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si rinvia all’art. 50 del D. Lg 81/2008 e all’art. 73 del CCNL scuola 2006-2009.
Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
II Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D. Lg 81/2008, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
Della riunione che ha carattere consultivo, dovrà essere redatto apposito verbale.