SCHEMA DI CONTRATTO
In liquidazione
SCHEMA DI CONTRATTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI IGEA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.
TRA
L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE E
LA SOCIETÀ/IL PROFESSIONIST/IL RTI/CONSORZIO/………………………………………
PREMESSO
A. CHE con Xxxxxxxxx a contrarre n. 29 del 21/08/2015, L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE (di seguito denominata IGEA) ha indetto, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di Sorveglianza Sanitaria sui Luoghi di Lavoro dei Dipendenti IGEA e Nomina del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i”, da affidare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice;
B. CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 101 del 28/08/2015 e sulla GUUE GU/S
S195 del 27/08/2015;
C. CHE con verbale n.
del
la Commissione di gara ha definito la graduatoria
provvisoria della procedura di gara;
D. CHE il Consiglio dell’IGEA, nell’adunanza del , con Determinazione n. , ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l’appalto in favore di
;
E. CHE la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79, co. 5 lett a) del Codice;
F. CHE l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 48, co. 2 e 11, co. 8 del Codice;
G. CHE è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del Codice;
H. CHE l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
I. CHE l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
ART. 1 - NORME REGOLATRICI
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
d) dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’IGEA, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’IGEA prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’IGEA.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento ” del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro dei dipendenti IGEA e nomina del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”, come meglio specificato nel capitolato tecnico da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il servizio di cui all’art. 2 avrà una durata temporale di 24 mesi naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di firma del contratto che da avvio al servizio.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
2. E' facoltà di IGEA, con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto, richiedere per iscritto all’Aggiudicatario la proroga dello stesso alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi, allo scopo di garantire la continuità del servizio e nelle more della conclusione delle procedure di gara.
ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI PREZZI
1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2, viene determinato, per la durata di 24 mesi in :
a) Euro (al netto degli oneri di legge se dovuti) per il Lotto n. 1;
b) Euro (al netto degli oneri di legge se dovuti) per il Lotto n. 2;
2. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto, ai sensi dell’art. 115 del Codice.
ART. 5 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara.. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’IGEA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’IGEA e/o da terzi.
2. L’IGEA, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime.
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’IGEA potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’XXXX, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall’IGEA.
5. L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’IGEA potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
6. L’Appaltatore riconosce all’IGEA la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’IGEA di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell’esecuzione del contratto.
7. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’IGEA si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L’Appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
8. Nel caso in cui l’Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal’Appaltatore e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 14, d’importo pari al 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’IGEA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi),. L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. l’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. l’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’IGEA, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 2, e dall’art. 6 del D.P.R.. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’IGEA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ottenimento del DURC dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135 co. 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’IGEA si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’IGEA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’IGEA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’IGEA.
5. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’IGEA.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’IGEA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che l’Appaltatore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l’Amministrazione.
6. l’Appaltatore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA
1. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
2. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’IGEA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in regione DEI suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
ART. 10 - SUBAPPALTO
1. In considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, non è ammesso il subappalto
ART. 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di Euro
( / ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore dell’IGEA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’IGEA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’IGEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
3. L’IGEA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
ART. 13 - RECESSO
1. L’IGEA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IGEA.
3. In caso di recesso dell’IGEA, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
ART. 14 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’IGEA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’IGEA potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del Codice.
2. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’IGEA che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa IGEA potrà recedere
in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’IGEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG xxxxxxxxx al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’IGEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 16 - PENALI E RILIEVI
1. In caso di inadempimenti da parte della Società, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 3.1 e 3.5 del Capitolato Tecnico, l’Appaltatore dovrà corrispondere all’Amministrazione contraente l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.
5. Qualora l’IGEA ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’IGEA provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ART. 17 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. L’IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’IGEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ IGEA;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15);
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’IGEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e 140 del Codice, l’IGEA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 18 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’IGEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’IGEA ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, l’IGEA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 19 - QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI
1. L’IGEA potrà richiedere all’Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo indicato nell’articolo recante “importo contrattuale” ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
2. L’IGEA, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento dell’importo di cui all’articolo recante “importo contrattuale”. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del cinque per cento in meno del corrispettivo complessivo, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
3. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’IGEA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dal direttore dell’esecuzione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal suddetto articolo 311.
5. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in
pristino della situazione preesistente. Le parti, in ogni caso, prendono atto che gli importi contrattuali dei singoli servizi, potendo essere attivati a consumo, sono da intendersi quali massimali di spesa per l’IGEA e non rappresentano in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.
ART. 20 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. L’IGEA nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, l’IGEA, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’IGEA, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'IGEA, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -,
3. L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
ART. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4 l’Appaltatore potrà emettere fattura a prestazione avvenuta.
2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni , decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività: LOTTO 1 “Servizio di Medico Competente”; LOTTO 2 “Accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche” con indicazione delle visite mediche ed esami eseguiti, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
5. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
6. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE – (C.F. 01087220289 – P.IVA IT01660730928) – Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFTS9R.
8. Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, l’IGEA non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
ART. 22 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'IGEA.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’IGEA, nonché a dare immediata comunicazione all'IGEA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. L' IGEA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all' IGEA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all' IGEA entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’IGEA. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 17.
ART. 23 – SPESE, ONERI FISCALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE
1. L’Appaltatore deve provvedere entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva a corrispondere all’IGEA le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, co. 35, del d.l. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge con l. 17 dicembre 2012 n. 221 per l’importo ( / ) Iva inclusa.
2. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE, da appoggiare a: BANCO DI SARDEGNA CODICE IBAN: IT 42E0101543910000000012797, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXX in adempimento dell’art. 34 D.L.. 179/2012”.
ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, xxx –00000 XXXXXXXX PEC: :
xxxx@xxx.xxxxxxx.xx fax: x00 0000000000
- (Società) , . PEC:
Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC o telefax). Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
ART. 25- FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente, in via esclusiva, il Foro di CAGLIARI.
Xxxxx, approvato e sottoscritto