PREMESSO CHE:
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO “XXXXXXX XXXXXXXX” – ART. 30 DEL D. LGS. 163/2006
Art. 1- Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 – Durata
Art. 4 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione Art. 5 – Obblighi del Concessionario
Art. 6 – Obblighi dell’Amministrazione Art. 7 – Condizioni economiche
Art. 8 – Investimenti
Art. 9 – Progetto gestionale e programma biennale di attività Art. 10 – Responsabilità e assicurazioni
Art. 11 – Cauzione definitiva Art. 12 – Tariffe
Art.13 - Divieto di trasferimento a terzi Art. 14 – Risoluzione e sospensione Art. 15 – Penali
Art. 16 - Restituzione del centro sportivo. Art. 17 – Privacy
Art. 18 – Foro competente.
Art. 19 – Disposizioni finali.
SCHEMA DI CONVENZIONE
PREMESSO CHE:
- con atto n………. del è stato approvato il bando di selezione pubblica
per l’affidamento della gestione in concessione del Centro Sportivo “A. Cogliati” di proprietà comunale sito in via Leopardi a Pregnana Milanese;
- con atto n. ------- del --------, sono stati approvati gli esiti della gara pubblica esperita ai sensi D. Lgs. 163/2006, finalizzata all’affidamento della gestione in concessione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposto il conferimento del corrispondente incarico all’ Impresa/Cooperativa……………...
Tutto ciò premesso
l'anno………… addì ………. del mese di ……… con la presente scrittura privata il Comune di Pregnana Milanese, cod. fiscale 86502760159 rappresentata dal Responsabile del Settore ……………………. ……………………….. nato a ………. il , cod.
fiscale …………………domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’ente in ,
Via …………n… e l’impresa/cooperativa ……………………, cod fiscale n , con
sede in ………….., via ………….n. .. , rappresentata dal suo legale rappresentante Sig.
…………………, nato a ……………. il ………………. cod. fiscale n. , stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1- Oggetto
Il Comune di Pregnana Milanese, di seguito denominato Comune, affida in concessione all’Associazione ………………………….. di seguito denominata “Concessionario”, la gestione in Concessione del Centro sportivo “A. Cogliati” di via Leopardi composto da:
- CAMPO DI CALCETTO (coperto).
- CAMPO DI CALCETTO/ TENNIS (scoperto).
- BAR/RISTORANTE E LOCALI IN USO ALL’INTERNO DELLA PALAZZINA.
- UN LOCALE MAGAZZINO
- SPOGLIATOI E SERVIZI (in uso promiscuo con altra associazione)
- UN’INFERMERIA (in uso promiscuo con altra associazione)
La struttura, inoltre, è dotata di uno spazio verde che può essere utilizzato nell’ambito della gestione e nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, per organizzare eventi ed iniziative di aggregazione socio culturale.
Art. 2- Finalità
Il Comune, affidando in concessione la struttura predetta e la sua gestione intende garantire da un lato la redditività del patrimonio comunale, dall’altro la promozione
di attività ed eventi sportivi e sociali, in particolare favorendo condizioni di agevolazione allo sviluppo della pratica sportiva di base e avanzata per tutti i cittadini, nonché di sostegno ad attività ed eventi di aggregazione sportiva e socio culturale locale.
Obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale sono i seguenti:
- Favorire al massimo l’utilizzo delle strutture della presente Concessione, da parte di tutti i cittadini - con attenzione particolare alle iniziative rivolte ai giovani, agli anziani e ai portatori di handicap, in modo da promuovere e sviluppare lo sport per tutti;
- Promuovere corsi di formazione sportiva, di mantenimento e di impiego del tempo libero con particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani;
- Promuovere manifestazioni sportive a tutti i livelli, compreso lo svolgimento di eventuali tornei sportivi;
- Promuovere manifestazioni pubbliche che coinvolgano tutta la popolazione di Pregnana in collaborazione con le Società Sportive locali, a partire da quelle che operano all’interno della struttura;
- Promuovere attività socio culturali negli spazi del Centro, di tipo aggregativo, di socializzazione, ludiche e di intrattenimento con l’intento di coinvolgere al meglio bambini/e, ragazzi/e, adolescenti e giovani;
- Garantire la redditività del locale bar e di ristorazione, che permetterà di supportare l’offerta delle attività ed eventi in modo completo, soddisfacendo tutte le esigenze del pubblico e dei partecipanti alle diverse situazioni proposte.
Art. 3 - Durata
La presente convenzione ha una durata di anni 5 – cinque - decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
E’ esclusa la tacita proroga; l’eventuale rinnovo del rapporto dovrà essere rinegoziato tra le parti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici per un massimo di ulteriori 5 anni.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la presente concessione fino al massimo di un anno, nel caso si rendesse necessario per l’espletamento della procedura della nuova gara di affidamento.
Art.4 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione
Il Concessionario accetta in concessione la gestione del Centro Sportivo “A. Cogliati” consistente in:
1) Direzione Amministrativa, tecnica ed organizzativa; vigilanza e custodia dell’impianto in oggetto e delle opere di investimento, come indicato nel Capitolato di Concessione;
2) Programmazione e gestione delle attività sportive, ricreative e culturali, compresa la promozione ed organizzazione di ogni attività utile per incentivare l’uso dell’impianto, compreso l’uso da parte di privati e relativa riscossione delle tariffe, concordate con il Comune;
3) Gestione dei servizi di bar/ristorante.
3.1 GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE
Il Concessionario dovrà programmare e gestire le strutture sportive e i locali di pertinenza, come indicato all’Art. 2 nel capitolato di concessione.
Inoltre, può proporre attività di carattere socio culturale, ricreative e di intrattenimento da realizzare in tutte le aree disponibili, in autonomia e in collaborazione con le altre società/associazioni sportive che operano all’interno del Centro Sportivo “A. Cogliati”, nonché con tutte quelle che lavorano sul territorio.
3.2 GESTIONE DEI SERVIZI DI BAR/RISTORANTE
Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento del bar/ristorante secondo l’orario minimo di apertura indicato nel Capitolato Art. 6 punto 2 e nel successivo Art. 5 del presente schema di Convenzione, nonché applicare l’orario eventualmente proposto in sede di offerta di gara ad ampliamento del predetto orario minimo.
Il concessionario deve garantire:
- che il locali siano tenuti con la massima pulizia, igiene e decoro;
- che il personale sia in numero necessario ed in regola con i permessi sanitari;
- che i prezzi di vendita al pubblico siano esposti in luogo ben visibile per i clienti;
- che il locale sia a norma circa le disposizioni legislative riguardanti la sorvegliabilità dei locali dei pubblici esercizi.
Il Concessionario deve rivolgersi allo sportello SUAP del Comune per dotarsi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie devono essere intestate al legale rappresentante del Concessionario, che deve espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative richieste.
Il Concessionario assicura la conduzione dell’attività in presenza delle autorizzazioni prescritte dal D. Lgs. 59/2010 e s.m.i., dalla L.R. 6/2010 e s.m.i..
Il Concessionario deve attenersi alle prescrizioni previste dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di P.S., riterrà di imporre nel pubblico interesse.
Al termine del rapporto contrattuale con il Comune, il Concessionario nulla avrà a pretendere rispetto alle autorizzazioni acquisite, dovrà cessare ogni attività, restituendo tutte le strutture, gli immobili e tutti i beni strumentali al Comune.
Art.5 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a garantire e a rispettare quanto segue:
1. utilizzare le strutture sportive in modo corretto, osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di Legge applicabili e compatibili con la natura delle strutture in oggetto; attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nella presente concessione, salvo accordi diversi preventivamente assunti con il Comune;
2. garantire il funzionamento di tutta la struttura secondo un orario finalizzato all’ottimizzazione dell’utilizzo appieno della strutture per tutte le fasce di popolazione.
Si indica di seguito l’orario minimo di apertura delle strutture richiesto: Orari di funzionamento delle strutture sportive:
- Da lunedì a domenica apertura di almeno 6 ore giornaliere;
- Chiusura attività entro le ore 23,00.
Orari di funzionamento del bar/ristorante:
- Lunedì possibile giorno di riposo;
- Da martedì a giovedì almeno 6 ore giornaliere;
- Il venerdì apertura nella fascia oraria del mattino per almeno 4 ore, nella fascia oraria del pomeriggio per almeno 3 ore e nella fascia serale almeno 4 ore;
- Sabato e domenica apertura giornaliera (mattino, pomeriggio, sera); è facoltà del concessionario proporre le fasce orarie.
L’articolazione dell’orario giornaliero di apertura deve essere comunque concordato con l’Amministrazione Comunale e rispettare ogni eventuale Ordinanza/Regolamento del Sindaco;
3. riservare all’Amministrazione Comunale l’utilizzo gratuito degli impianti nella misura di 120 ore complessive annue, previo accordo sulle relative date delle giornate o periodi continuativi di utilizzo con un preavviso di almeno 10 giorni, per l’organizzazione, diretta o da parte di terzi autorizzati, di manifestazioni o iniziative senza scopo di lucro (anche di carattere extrasportivo). Il Comune si riserva di utilizzare, a titolo gratuito, le strutture in orari non utilizzati dal Gestore (previo accordo con quest’ultimo);
4. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative di promozione sportiva organizzate dal Comune;
5. consentire l’uso gratuito degli impianti da parte dell’Istituto Comprensivo di Pregnana per attività che rientrano nelle attività didattiche sportive delle scuole;
6. dare in uso gli impianti per attività sportive organizzate da privati, applicando e riscuotendo le relative tariffe, fissate in accordo con l’Amministrazione Comunale, riportate all’Allegato 4 del Capitolato.
Applicare tariffe ridotte per l’utilizzo degli impianti al fine di promuovere lo sport per i giovani di età non superiore a 18 anni e le realtà associative del territorio, come inserite e riportate nell’Allegato n. 4 del Capitolato.
Se il Concessionario intendesse applicare tariffe di ingresso per eventuali manifestazioni organizzate, secondo le disposizioni SIAE, dovrà presentare richiesta al Comune che avrà facoltà di accogliere o negare la medesima, entro 7 giorni dalla data di protocollazione;
7. provvedere, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti;
8. presentare al Comune entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sull’andamento della gestione effettuata da un punto di vista tecnico, statistico ed economico; in particolare la relazione dovrà riportare il rendiconto sul perseguimento degli obiettivi, il consuntivo degli utilizzi (soggetti e numero delle ore) e delle entrate tariffarie e il bilancio dell’attività di gestione. La relazione dovrà essere corredata da documentazione gestionale e contabile. Relativamente all’avvio della gestione si richiede una relazione dettagliata, da presentare all’Amministrazione Comunale entro i primi quattro mesi dall’affidamento della gestione;
9. permettere ed agevolare le visite periodiche di controllo che il personale incaricato dall’Ufficio Tecnico effettuerà per una puntuale verifica trimestrale della
manutenzione ordinaria, oltre ai controlli trimestrali sulle entrate, che sarà effettuata da personale del Settore Educativo – culturale;
10. sostenere le spese necessarie per il personale addetto alla vigilanza, pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il gestore e i propri collaboratori, in deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del C.C.;
11. sostenere le spese per i consumi di energia elettrica, gas metano, acqua, telefono, materiale vario e quant’altro necessiti al normale funzionamento dell’intera struttura, in particolare degli impianti, delle aree di pertinenza, del bar/ristorante, degli spogliatoi e servizi igienici, sulla base dei consumi effettivi, rilevati dai relativi contatori e sottocontatori;
12. sostenere tutti gli emolumenti ed oneri per il personale dipendente, nonché ogni responsabilità dipendente dal rapporto di lavoro. Applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi in vigore;
13. ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
14. effettuare la pulizia degli ambienti e delle aree pertinenti, dell’impianto in oggetto e delle opere di investimento e tutte le relative spese di pulizia ordinaria e straordinaria di tutte le strutture di pertinenza, assicurando il rispetto delle norme igienico - sanitarie – Capitolato di Concessione Allegato 2;
15. effettuare le manutenzioni ordinarie dell’immobile, delle strutture sportive e dell’area verde, come dettagliatamente indicato nell’Allegato 3 del Capitolato;
16. segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
17. segnalare tempestivamente al Comune ogni danno o disfunzione subiti dagli impianti e tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività, in modo da pianificare gli interventi per il ripristino delle medesime;
18. é fatto divieto al Concessionario di introdurre e mettere in esercizio nell’area di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici o semiautomatici, meccanici, elettronici che prevedono vincite in denaro e/o qualsiasi altra forma di premio ai sensi dell’art. 110 – commi 6 e 7 – del TULPS;
19. verificare e sottoscrivere entro i tempi stabiliti dal Comune il verbale - redatto dal Comune medesimo - relativo allo stato di consistenza riportante il valore economico stimato degli arredi, beni strumentali, delle attrezzature e accessori;
20. rendere al Comune, alla conclusione della Concessione, gli immobili e tutte le attrezzature nello stato di efficienza, salvo il normale deperimento d’uso;
21. rispettare la ripartizione delle spese di seguito specificate: sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla gestione del bar/ristorante, inclusi gli oneri fiscali, le imposte e tasse comunali inerenti le attività di vendita, le spese per i materiali di pulizia, per il consumo di acqua potabile, per i rifiuti, per l’illuminazione e per il riscaldamento. Il Concessionario è tenuto altresì a provvedere all’intestazione personale dei contatori delle utenze gas, luce e acqua, facendosi carico delle spese relative.
Art. 6 – Obblighi dell’Amministrazione
Sono posti a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture del Centro Sportivo. L’Ufficio Tecnico, in occasione di manutenzioni straordinarie è tenuto ad avvisare il gestore con un anticipo di almeno 5 giorni dall’avvio dei lavori previsti. Si potranno concordare tempistiche diverse, previo accordo esplicito tra le parti.
Il Comune deve garantire una durata dei lavori secondo tempi congrui, in modo da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento delle attività.
Il Concessionario è autorizzato ad effettuare direttamente, previo accordo con l’Ufficio Tecnico comunale, interventi di natura urgenti previsti a carico del Comune, addebitandone a quest’ultimo gli oneri relativi, solo a seguito di presentazione dettagliata e completa di preventivo degli interventi da effettuare, che dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale.
Principali interventi di manutenzione straordinaria
a. Interventi di sistemazione o modifica delle coperture;
b. Modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali, agli impianti sportivi e agli
impianti tecnici;
c. Impianto e potatura di essenze arboree;
d. Tinteggiatura generale esterna all’immobile.
Il Comune interverrà, a seguito di controlli trimestrali – salvo rilevazione di particolari esigenze - alla verifica sullo stato delle strutture e all’effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, come specificato nell’Allegato 3 del Capitolato.
Il Centro Sportivo è dotato delle seguenti altre strutture:
- un campo di calcio e annessa tribuna, affidato in Convenzione alla società locale Gruppo Sportivo Pregnanese; oltre al campo di calcio il G.S. Pregnanese utilizza un locale all’interno della palazzina - ad uso sede sociale, oltre agli altri locali citati nel Capitolato di Concessione - Art. 2;
- un bocciodromo affidato in Convenzione all’Associazione Bocciofila Nuova Pregnanese; è facoltà del Concessionario proporre al Comune l’uso della struttura per organizzare specifiche gare e tornei.
Il Comune ha l’obbligo di comunicare e mettere a conoscenza il Concessionario dei rapporti convenzionali in essere con le associazioni sopra citate G. S. Pregnanese e Bocciofila Nuova Pregnanese.
Art. 7 – Condizioni economiche
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune
a) Una quota di aggio sulle entrate per gestione bar e noleggio strutture sportive
La quota di aggio sulle entrate derivanti dalla gestione del bar e per il noleggio delle attrezzature sportive praticabile nelle strutture di cui all’oggetto, da corrispondere al Comune di Pregnana Xxx.xx sarà commisurato annualmente e dovrà essere pari al dato del 6% delle entrate.
Il pagamento si richiede in due semestri posticipati previa emissione di regolare fattura da parte dell’Ufficio Ragioneria.
L’aggio da corrispondere al Comune sarà oggetto di revisione sulla base di eventuale aumento di fatturato; il meccanismo di revisione progressivo partirà da un aumento minimo dimostrato dell’11 % - fino al 10% di aumento di fatturato è da considerarsi franchigia - che porterà ad un incremento dell’aggio da un minimo dello 0,05%, per ogni punto percentuale di incremento, fino ad un massimo del 5%.
b) Un canone di affitto
Il canone di affitto, è stabilito in € …….000,00 = annue.
Il canone di affitto sarà aggiornato all’indice ISTAT del mese di gennaio e assoggettato ad IVA.
Il pagamento si richiede in semestri anticipati previa emissione di regolare fattura da parte dell’Ufficio Ragioneria, emessa entro i mesi di gennaio e luglio.
In caso il Concessionario non provveda in tempo ai pagamenti, il Comune effettuerà tempestivamente un primo sollecito indicando un termine perentorio per il versamento, applicando gli interessi di legge. Decorso il termine predetto, il Comune escuterà la fideiussione a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione e si procederà alla risoluzione del contratto, senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa.
Art. 8 – Investimenti
Intervento di investimento da parte del Concessionario
Il Concessionario deve realizzare il progetto di investimento finanziario presentato in sede di gara, finalizzato alla valorizzazione dell’attività sportiva, socio aggregativa e ricreativa del Centro Sportivo e della sostenibilità economica.
L’intervento, mirato al miglioramento delle strutture esistenti, deve ottimizzare l’utilizzo della struttura e ampliare l’offerta sportiva del Centro.
Il Comune si riserva di verificare la realizzazione dell’investimento mediante controllo sulla fatturazione di acquisti di beni, lavori diversi e quant’altro effettuato. Il concessionario rispetto all’intero investimento realizzato potrà scomputare dal canone di affitto l’importo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al progetto presentato in sede di gara, nella misura del 40% dell’importo complessivo.
Al termine della Concessione tutte le opere realizzate e gli investimenti effettuati resteranno di proprietà del Comune senza che alcuna pretesa a qualunque titolo possa essere avanzata dal Concessionario.
Intervento di investimento da parte del Comune
Il Comune si riserva di effettuare un intervento di investimento sull’area oggetto della Concessione, da realizzare entro 5 anni dalla data di aggiudicazione definitiva. L’intervento potrà consistere nella realizzazione di una struttura sportiva e/o ricreativa polivalente sull’area predetta. La realizzazione dell’opera e l’affidamento della medesima al Concessionario comporterà una revisione del canone di affitto, oggetto di offerta ed aggiudicazione della gara.
Art. 9 – Progetto gestionale
Il concessionario è tenuto ad attuare il progetto tecnico-gestionale presentato in sede di offerta, che contiene secondo quanto prescritto dal Capitolato la seguente articolazione:
a. Piano di gestione del bar/ristorante, che illustri le modalità di gestione dell’attività di ristorazione e somministrazione e le attività complementari che si intende proporre.
b. Piano di utilizzo delle strutture sportive che assicuri e dimostri un uso ottimale delle medesime da parte della generalità dei cittadini, di tutte le fasce di età.
c. Programmazione biennale delle attività che si intendono proporre a livello sportivo, socio culturale, di aggregazione giovanile, ricreativo e di intrattenimento. Il documento deve indicare le attività, le finalità, il target, le modalità organizzative e di realizzazione, la tempistica, il tipo di promozione e illustri le modalità di collaborazione con le società sportive che operano all’interno del Centro Sportivo e su tutto il territorio.
Art. 10 Responsabilità e assicurazioni
Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di
- danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale;
- danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune);
- danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze.
Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali.
Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose.
Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per:
- Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione;
- I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione.
La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato
direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza.
Art. 11 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti previsti dalla concessione, il Concessionario presterà cauzione definitiva pari al 10 % del valore della concessione; tale garanzia deve essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
A garanzia dell’investimento iniziale e fino alla realizzazione delle opere é prestata una cauzione pari al valore dei lavori offerti, entro i primi 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Il versamento della cauzione temporanea è richiesto a tutela dell’esecuzione dell’investimento iniziale.
L’importo della cauzione é ridotto al 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa se il Concessionario ha presentato in sede di offerta certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 2008 o successivi.
Il deposito cauzionale resterà vincolato sino alla scadenza dell’intero periodo di durata della concessione e sarà restituito all’aggiudicatario al termine della stessa, se non si verifichino inadempienze da parte dell’aggiudicatario tali da impedire la premessa restituzione.
In caso di R.T.I. o Consorzio, si richiama integralmente la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza plenaria - n. 8 del 04/10/2005.
Art. 12 - Tariffe
Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe concordate con l’Amministrazione per l’accesso e per l’uso degli impianti.
L’accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, senza la comunicazione e l’accordo esplicito del Comune, comporta l’immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
Le tariffe prescritte, inserite in Capitolato Allegato 4, sono di seguito riportate:
Campo di calcetto coperto:
Tariffa per tutte le utenze fino alle ore 17.00: Tariffa per tutte le utenze oltre alle ore 17.00: | € 45,00/h € 55,00/h |
Tariffe per associazioni / società agonistiche | |
del Comune: | € 35,00/h |
Campo di calcetto scoperto: | |
Tariffa per tutte le utenze: | € 30,00/h |
Tariffe per associazioni / società agonistiche | |
del Comune: | € 20,00/h |
Campo da tennis scoperto: | |
Tariffa per tutte le utenze: | € 12,00/h |
Art. 13 – Divieto di trasferimento a terzi
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire a terzi tutto o in parte i diritti contemplati dalla Concessione.
E’ vietato il totale o parziale trasferimento della gestione concessa.
Non rientra nelle sub - concessioni e quindi è una libera facoltà del gestore servirsi di imprese specializzate per quegli interventi di manutenzione che necessitano di certificazione o di particolari tecniche.
In caso di affidamento a società o ad associazione sportiva delle operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia relative ad una parte dell’impianto, è ammesso il riconoscimento alla stessa dell’uso gratuito dell’impianto negli orari concordati con il gestore.
E’ richiesta al Concessionario una comunicazione preventiva in merito ad eventuale cessione di cariche o modifiche relative ai poteri di rappresentanza. In tal caso il Comune procederà con le verifiche e i controlli previsti dalla normativa rispetto ad eventuali subentri di nuove persone nelle composizione costitutiva del Concessionario.
Art. 14 Risoluzione e sospensione
È facoltà del Comune di risolvere senza alcun preavviso la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
• interruzione della gestione senza giusta causa da parte del gestore;
• contestazioni successive alla terza a seguito dei controlli effettuati dagli uffici comunali competenti.
• eventuale contestazione successiva alla terza, nel corso del contratto, per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
• trasferimento totale o parziale della gestione;
• danni gravi a seguito di negligenza da parte del personale;
• violazione di quanto stabilito al precedente Art. 5 relativo agli obblighi del concessionario;
• mancato pagamento del canone di locazione;
• mancata presentazione nei termini previsti della fideiussione a garanzia dell’investimento iniziale offerto in sede di gara. Art. 11 Cauzione definitiva;
• inosservanza dell’obbligo di avvalersi di banche italiane o Poste Italiane s.p.a. per tutte le transazioni finanziarie relative alla Concessione, come previsto dall’art. 3
– Legge 13.08.2010 n. 136 (Clausola risolutiva espressa);
• ritardo oltre i 30 giorni, non giustificabili, nella realizzazione dell’opera prevista dall’investimento iniziale rispetto al cronoprogramma richiesto al Concessionario. Art. 8 Investimenti.
Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario incorre nelle seguenti perdite:
- della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune;
- della fideiussione riferita all’investimento iniziale, qualora sia stato comunicato al Comune l’inizio dei lavori.
Qualora il gestore intenda recedere dalla Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.
Per giustificati motivi di pubblica utilità il Comune potrà revocare e/o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
Art. 15 - Penali
Il gestore, nella prestazione dei servizi previsti dalla Concessione, oltre al rispetto dei relativi obblighi, deve uniformarsi a tutte le disposizioni normative vigenti e a quelle emanate dal Comune.
Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l’Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle penali, dettagliate nello schema di Convenzione.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione; il provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Ufficio competente che ha accertato l’inadempienza e notificato in via amministrativa al concessionario, che - per ogni comunicazione al Comune - ha il proprio domicilio presso il Centro Sportivo “Xxxxxxx Xxxxxxxx”.
a) 100 euro nel caso di ritardo oltre i 45 giorni previsti nella presentazione del rendiconto trimestrale delle entrate, di cui all’art. 6.8 del Capitolato;
b) di 200 euro al giorno per la mancata o ritardata apertura o per anticipata chiusura in orario serale;
c) di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile del Amministrazione nell’esecuzione di intervento posto a carico del concessionario ai sensi della presente convenzione;
d) di 100,00 euro, per ogni infrazione all’obbligo di adeguato riscaldamento dell’acqua e di adeguato riscaldamento degli spogliatoi e dei servizi igienici;
e) di 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell’intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Amministrazione o al precedente intestatario;
f) da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente concessione, non comportante la sua decadenza;
g) da 100, euro a 300,00 euro secondo la gravità dell’inadempimento rispetto agli obblighi di esecuzione della manutenzione ordinaria, di cui all’Allegato 3 del Capitolato.
In caso di inadempienza ovvero accertata la violazione delle disposizioni della presente Convenzione e segnalata per iscritto al Concessionario, l’Ufficio competente definito in base al tipo di violazione procederà alla applicazione di una delle penali sopra indicate.
ART. 16 – Restituzione del centro sportivo
All’atto della riconsegna all’Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile del Comune, un verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
Art. 17 Privacy
Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento. Il Concessionario autorizza il Comune a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di Concessione.
Il Comune informa il Concessionario, ai sensi del sopra citato articolo, che tratterà i dati contenuti nel contratto di concessione esclusivamente per lo svolgimento e le attività, nonché per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia e nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 196/2003. Il Concessionario ha diritto di conoscere l’origine dei dati trattati, le modalità di trattamento, le finalità di trattamento, l’identità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali. Ha inoltre il diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica e, se di interesse, l’integrazione dei propri dati. Infine ha diritto a richiedere la cancellazione dei dati eccedenti la finalità del presente contratto di concessione.
Il Concessionario deve attenersi scrupolosamente alla disciplina prevista dal D. Lgs. 196/2003 in relazione ad ogni eventuale dato personale relativo agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza durante l’espletamento della Concessione.
Art. 23 – Foro competente.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente convenzione, si rinvierà al Tribunale della circoscrizione territorialmente competente.
Art. 24 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Per il Amministrazione
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Per il Concessionario
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