Scambio di note del 28/29 agosto 2001
Scambio di note del 28/29 agosto 2001
0.741.531.923.24
tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e la provincia canadese dell’Alberta,
concernente lo scambio di licenze di condurre senza esame
Entrato in vigore il 30 settembre 2001
(Stato 10 agosto 2004)
Traduzione1
Xxxxx Xxxx Edmonton, 28 agosto 2001
Presidente, Transportation Safety Board Dipartimento dei trasporti
Alberta
Canada Signor Xxxxx Xxxxx
Console generale di Svizzera Vancouver, BC
Per conto della Alberta Transportation questa lettera stabilisce le procedure recipro- che in materia di licenza di condurre per gli svizzeri attualmente residenti nella provincia di Alberta e per i cittadini della provincia di Alberta attualmente residenti in Svizzera.
(A) Requisiti di Alberta
I conducenti svizzeri in possesso delle licenze qui appresso possono richiedere la corrispondente licenza di Alberta se adempiono i requisiti elencati qui sotto:
licenza svizzera | equivalente a | licenza di Alberta |
B C, C1 D, D1, D2 A, A1 | categoria 5 categoria 5 categoria 5 categoria 6 |
(a) Residenza
Il richiedente deve risiedere nella provincia di Alberta e fornirne la prova
RU 2004 3685
1 Traduzione dal testo originale inglese.
(b) Cessione della licenza di condurre
Il richiedente deve consegnare la propria licenza di condurre svizzera agli uffici della Alberta Registry. Se il richiedente ha smarrito la propria licenza di condurre svizzera o comunque non è in grado di produrla, una conferma scritta dell’autorità svizzera competente può essere accettata in luogo della licenza di condurre vera e propria.
(c) Esenzione dagli esami
La Alberta Transportation rinuncia a sottoporre a esami di teoria e di pratica su strada il richiedente che è titolare di una licenza di condurre svizzera considerata equivalente alle licenze delle categorie 5 e 6, come stipulato qui sopra (A).
Ai fini dell’esenzione dai suddetti esami, la licenza di condurre svizzera deve essere valida e:
(i) non includere particolari restrizioni, come restrizioni di zona, di velocità oppure di orario
(ii) non essere stata sospesa, annullata o comunque revocata.
(d) Altre categorie di licenza della provincia di Alberta
Se il richiedente fa la domanda per una licenza di condurre di Alberta delle categorie 1, 2, 3 o 4, egli deve superare tutti gli esami richiesti per l’ottenimento della licenza della categoria desiderata e adempiere ogni eventuale altro requisito.
(e) Requisiti per il rilascio della licenza
Il richiedente deve adempiere i requisiti di buona condizione fisica e di capacità di guidare un veicolo a motore ai sensi della Alberta’s Registrar of Motor Vehicles.
Se il richiedente è affetto da malattia o da altra patologia suscettibile di influenzare la sua condizione fisica e la sua capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore, egli dovrà sottoporsi ad eventuali esami o test richiesti dalla Alberta’s Registrar of Motor Vehicles.
Alla conclusione della procedura di scambio, la licenza di condurre svizzera sarà consegnata all’autorità competente della provincia di Alberta, che la restituirà alla Svizzera.
(f) Programma di licenza progressiva
Dopo l’attuazione della Alberta’s Graduated Driver Lincensing Program, nel 2002, il richiedente dovrà fornire la prova di essere titolare di una licenza di condurre svizzera valida da due anni per ottenere una licenza di condurre senza restrizioni della pro- vincia di Alberta della categoria 5 o 6.
(B) Requisiti della Svizzera
Il titolare di una licenza di condurre di Alberta della categoria 5 residente in Svizzera può scambiare la suddetta licenza contro una licenza di condurre svizzera delle categorie X0, X, X0, X0, X, X x X.
Xx titolare di una licenza di condurre di Alberta della categoria 6 residente in Svizzera può scambiare la suddetta licenza contro una licenza di condurre svizzera della categorie A, A1, A2, F e G.
(a) Residenza
Il richiedente deve risiedere in Svizzera e fornirne la prova.
(b) Cessione della licenza di condurre
Il richiedente deve consegnare la propria licenza di condurre di Alberta all’autorità svizzera. Se il richiedente ha smarrito la propria licenza di condurre o comunque non è in grado di produrla, una conferma scritta dell’Alberta Licensing Authority può essere accettata al posto della licenza di condurre vera e propria.
(c) Traduzione della licenza
Le licenze di condurre di Alberta, il riassunto delle informazioni e i dati relativi al conduttore sono in inglese: di conseguenza la traduzione dei medesimi non dovrebbe essere richiesta.
(d) Esenzione dagli esami
L’autorità svizzera competente rinuncia a sottoporre a esami di teoria e di pratica su strada il richiedente che è titolare di una licenza di condurre di Alberta per veicoli di clategoria 5 e/o categoria 6.
Ai fini dell’esenzione dai suddetti esami. la licenza di condurre di Alberta deve essere valida e:
(i) non includere restrizioni speciali, come restrizioni di zona, di velocità o di orario; e
(ii) non essere stata sospesa, annullata o comunque revocata.
(e) Licenze svizzere di altro tipo
Se il richiedente fa la domanda per una licenza di condurre diversa da quelle speci- ficate, egli deve superare tutti gli esami richiesti per la categoria di licenza in questione ed adempiere gli altri requisiti.
(f) Requisiti per l’ottenimento della licenza
Il richiedente deve adempiere i requisiti di buona condizione fisica e di capacità di guidare un veicolo a motore fissati dall’autorità svizzera.
Se il richiedente è affetto da una malattia o da altra patologia che possa influenzare la sua condizione fisica e la sua capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore, egli dovrà sottoporsi ad eventuali esami o test richiesti dall’autorità svizzera.
Alla conclusione della procedura di scambio, la licenza di condurre della provincia di Alberta verrà consegnata all’autorità svizzera, che la restituirà all’autorità di Alberta.
(g) Licenza progressiva
Se la Svizzera dovesse introdurre licenze progressive, i cittadini di Alberta dovranno adempiere i requisiti stipulati per l’ottenimento della licenza.
(C) Data di entrata in vigore e durata
La procedura di scambio delle licenze di condurre descritta nella presente entrerà in vigore il 30 settembre 2001, per un periodo di 3 anni. L’accordo sarà prolungato per ulteriori periodi successivi di tre anni, salvo previa notifica scritta di una delle parti.
(D) Modifiche dell’accordo di reciprocità
Le procedure di rilascio della licenza di condurre di ciascuna delle parti saranno riesaminate regolarmente. Ciò può necessitare adeguamenti del presente accordo di reciprocità, in funzione di nuovi metodi o sistemi praticati da Alberta o dalla Svizzera. Eventuali adeguamenti devono essere notificati per iscritto all’altra parte entro il termine di almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore dei medesimi.
(E) Denuncia dell’accordo
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti mediante preavviso di 90 giorni, notificato per iscritto all’altra parte.
(F) Contatti
Per questioni legate alle licenze di condurre svizzere, le autorità di Alberta possono rivolgersi direttamente per assistenza all’Ufficio qui appresso:
Ufficio federale delle strade Divisione della circolazione stradale
XXXXX (registro delle licenze di condurre) CH – 0000 Xxxxx
Xxxxxxxx
Fax: 0000 00 000 00 00
e-mail: xxxxx-xxxxx@xxxxx.xxxxx.xx
Per questioni legate alle licenze di condurre di Alberta, le autorità svizzere possono rivolgersi direttamente all’Ufficio qui appresso:
Alberta Government Services Registries, Customer Service
3rd Floor, Xxxx E. Xxxxxxxx Building 10365 – 97 Street
Xxxxxxxx, XX X0X 0X0 Tel: (000) 000-0000
Fax: (000) 000-0000
28 agosto 2001 29 agosto 2001
Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx, Transportation Safety Board/ Console generale
Responsible for Transportation Safety Services Consolato generale
Department of Transportation di Svizzera
Per conto del governo di Alberta, Vancouver, BC Canada