Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Multirischi Esercizi Commerciali
Incendio
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Per i servizi di pronto intervento in caso di emergenza conseguente ad un sinistro:
◼ Numero Verde 800-820189
Indice
Area Riservata pag. 2
Glossario pag. 6
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Sezione Incendio pag. 12
Forma Classic | pag. | 13 |
Garanzia Supplementari per la Forma Classic (valide solo se richiamate in polizza) | pag. | 16 |
Garanzie Extra (valide solo se richiamate in polizza) | pag. | 22 |
Forma Elite | pag. | 23 |
Condizioni Particolari per entrambe le forme (sempre operanti) | pag. | 29 |
Estensioni di garanzia relative a garanzie supplementari per entrambe le forme (valide solo se richiamate in polizza) | pag. | 31 |
Condizioni che regolano il caso di sinistro | pag. | 38 |
Allegato Belfor | pag. | 45 |
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell’Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
SEZIONE INCENDIO - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo
GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO
(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)
RIFERIMENTO
(art.)
SCOPERTO
(per sinistro salvo diversa indicazione)
FRANCHIGIA
(per sinistro salvo diversa indicazione)
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO
(o limite di valore- esistenza, se indicato)
Quadri e dipinti
Macchinario e merci: tolleranze per attività secondarie di maggiore rischio (condizioni che
Limite di valore per singolo
bene Euro 3.000
Rispettivo valore di esistenza fino al 20% di quello dell’attività principale
regola la sezione)
Clausola di passaggio, valore di attrezzatura, macchinari, app. elettroniche e merci, relative a ogni singolo rischio (condizioni che
Limite complessivo di esistenza Euro 2.500.000
regolano la sezione)
Cose assicurabili a M2 Euro 10.000
condizioni speciali
Spese demolizione e M2 sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del
10% del danno liquidabile, massimo Euro 15.000
sinistro
Valori M2
Beni assicurati M2 temporaneamente presso
terzi
5% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro
5.000
10% delle somme assicurate, massimo Euro
50.000 per ubicazione
ESTENSIONI DI GARANZIA SUPPLEMENTARI PER LA FORMA “CLASSIC”
Spese di demolizione e M5 sgombero ad integrazione: residui rientranti nella
50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000
categoria “Rifiuti pericolosi”
Fenomeno elettrico M6 20% minimo Euro 150 e
massimo Euro 2.000 Danni d’acqua (modulo A) Acqua condotta MA1 Euro 200
Occlusione condutture – trabocco e/o rigurgito di
MA2
Euro 200
Euro 5.000
fogna
Colaggio di impianto
MA3
Euro 200
automatico di estinzione
Intasamento gronde e
MA4
10% con il minimo di Euro
Euro 5.000
pluviali
Danni da eventi
200
atmosferici (modulo B)
Danni da eventi atmosferici
MB1
Euro 500
80% della somma
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
assicurata
Insegne
Grandine su:
- serramenti, vetrate, lucernari e manufatti di materia plastica;
- insegne.
Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da
MB1 MB1
Euro 500
Euro 500
Euro 2.000
Euro 5.000
uno o più lati
Sovraccarico di neve
MB2
10% minimo Euro 5.000 e
60% della somma
massimo Euro 50.000 assicurata Gelo MB3 Euro 500 Euro 5.000 Danni da eventi dolosi
(modulo C)
Eventi Socio-Politici
MC1
10% minimo Euro 500
80% del valore assicurato
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SEZIONE INCENDIO - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo
GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO
(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)
RIFERIMENTO
(art.)
SCOPERTO
(per sinistro salvo diversa indicazione)
FRANCHIGIA
(per sinistro salvo diversa indicazione)
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO
(o limite di valore- esistenza, se indicato)
GARANZIE EXTRA RELATIVE ALLA FORMA “CLASSIC”
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da
ME1
Euro 200
Euro 4.000
acqua condotta
Dispersione liquidi ME2 10% minimo Euro 500 Euro 5.000
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da gas
FORMA ELITE
Beni assicurati temporaneamente presso
ME3
AR4
Euro 200
Euro 4.000
10% delle somme assicurate, massimo Euro 50.000 per
terzi ubicazione
Cose assicurabili a condizioni
AR4
Euro 10.000
speciali
Valori
Fenomeno elettrico
AR4
AR5
5% della somma assicurata alla partita Contenuto
massimo Euro 5.000 20% minimo Euro 150 e
massimo Euro 2.000
Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria
AR4
50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000
“Rifiuti pericolosi”
Sovraccarico di neve
AR4
10% minimo Euro 5.000 e
60% della somma
AR5 massimo Euro 50.000 assicurata
Danni da eventi atmosferici
AR4
Euro 500
80% della somma
AR5 assicurata
Grandine su:
- serramenti, vetrate, lucernari e manufatti di materia plastica;
- insegne.
Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno
AR4 AR5
Euro 500
Euro 5.000
o più lati
Gelo
AR4
Euro 500
Euro 5.000
AR5
Allagamenti
AR4
10% minimo Euro 500
50% della somma
AR5 assicurata Acqua condotta AR5 Euro 200
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da
AR4 AR5
Euro 200
Euro 4.000
acqua condotta
Spese per la ricerca e
AR4
Euro 200
Euro 4.000
riparazione dei guasti da gas AR5
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Occlusione condutture – trabocco e/o rigurgito di
AR4 AR5
Euro 200
Euro 5.000
fogna
Colaggio di impianto
AR4
Euro 200
automatico di estinzione AR5
Intasamento gronde e
AR4
10% con il minimo di Euro
Euro 5.000
pluviali AR5 200
Eventi socio-politici
AR4
10% con il minimo di Euro
80% della somma
AR5 500 assicurata
Dispersione liquidi
AR4
Euro 500
Euro 5.000
AR5
Franchigia per ogni altra causa
AR5
Euro 500
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SEZIONE INCENDIO - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo
GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO
(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)
RIFERIMENTO
(art.)
SCOPERTO
(per sinistro salvo diversa indicazione)
FRANCHIGIA
(per sinistro salvo diversa indicazione)
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO
(o limite di valore- esistenza, se indicato)
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER ENTRAMBE LE FORME E SEMPRE OPERANTI
Tolleranze per: A
- esplodenti
- infiammabili
1 Kg.
400 Kg.
- merci speciali 250 Kg.
Onorario periti G
2% dell’indennizzo massimo
Euro 5.000
ESTENSIONE DI GARANZIA PER ENTRAMBE LE FORME (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE)
Ricorso terzi, interruzione e 3 10% della somma assicurata
sospensione di attività alla partita
Supporti di dati 5 5% con il minimo di Euro
200
Merci trasportate 7
10% con il minimo di Euro
Euro 5.000
250
Distributori esterni 9 Euro 200 Euro 5.000 Maggiori spese 10 3 giorni Danni indiretti diaria 11 3 giorni
Lastre 12
Limite per singola lastra € 3.000
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
CONDIZIONI CHE REGOLANO IN CASO DI SINISTRO
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale | 17 |
| - fino a Euro 2.500 di danno indennizzabilie - fino al 15% di insufficienza di somma assicurata | |
Anticipo indennizzi | 25 | Acconto pari al 50% dell’importo indennizzabile pari almeno a Euro 40.000 |
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S I N T E S I
Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Allagamento
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
• a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
• non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
Apparecchiature elettroniche
• sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
• elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
• personal computer.
Arredamento - attrezzature – macchinari
• attrezzi e utensileria in genere;
• serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
• macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all’espletamento dell’attività assicurata di cui all’ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
• raccorderie, tubazioni e quant’altro relativo ai beni sopra indicati;
• mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione “COSE NON ASSICURATE”;
• arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
• cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente all’esercizio dell’attività, fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.
Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall’Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di fabbricato.
Arredamento domestico
Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell’Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell’azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere con il limite di Euro 3.000 per singolo oggetto.
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G L O S S A R I O
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Il Contraente della polizza nel caso delle prestazioni della Sezione Assistenza.
Azienda
Esercizio commerciale situato in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino dove l’assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Beni assicurati
Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Contenuto, Merci), anche se di proprietà di terzi, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l’indirizzo indicato in polizza.
I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell’ambito dello stesso complesso immobiliare.
Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto e le merci possono trovarsi:
• all’aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell’azienda assicurata;
• temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.
Combustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Consumatore
E’ inteso come la “persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contenuto
Apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari, arredamento domestico, cose assicurabili a condizioni speciali, valori, personal computers di proprietà dei titolari dell’esercizio commerciale fino a un massimo di Euro 1.000 (operante esclusivamente per la Sezione Incendio).
Cose assicurabili a condizioni speciali
• archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
• schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
• modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
• tappeti, arazzi, quadri, statue; nei limiti previsti.
Cose
Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
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G L O S S A R I O
Danni indiretti
I danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell’azienda, per effetto di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la Sezione Incendio.
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
Diaria
La misura giornaliera di indennizzo che viene corrisposta per ogni giorno di inattività totale o parziale dell’Azienda.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dal R.D.
n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:
• opere di fondazione o interrate,
• decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
• fissi ed infissi,
• serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
• recinzioni
nonché i relativi impianti (compresi pannelli solari e/o fotovoltaici), escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni – ove presenti – in materiali incombustibili.
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.
E’ tollerata l’armatura del tetto in legno, nonchè la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad ¼ della superficie coperta totale dei piani, e non si esclude l’eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso.
Fissi
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
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G L O S S A R I O
Forma di garanzia
Quella operante, a scelta dall’Assicurato, tra la FORMA “CLASSIC” (modulare) e la FORMA “ELITE” (All Risks), secondo le specifiche norme riportate nella Sezione Incendio.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.
Franchigia Temporale
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro corrispondente al numero di giorni di inattività totale previsto in polizza.
Fulmine
Azione meccanica e diretta del fulmine stesso.
Implosione
Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Impresa
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili come esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
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G L O S S A R I O
Maggiori spese
Le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell’attività a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio.
Merci
Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, compresi veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di vendita inerenti l’attività dichiarata, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Merci speciali
• celluloide (grezza e oggetti di);
• espansite;
• schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
• materie plastiche espanse o alveolari;
• imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito
Scoperto
la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l’assicurazione che determina il diritto all’indennizzo.
Sistema Informatico
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese insopprimibili
Le spese di carattere fisso e insopprimibile che l’ Assicurato deve forzatamente sostenere anche durante l’inattività dell’azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive.
Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l’inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, non sono improduttive.
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Supporti dati
Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valori
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all’attività assicurata (fatta eccezione per le “ricette della farmacia”, eventualmente assicurate a parte alla relativa partita).
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G L O S S A R I O
SEZIONE INCENDIO
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, secondo la forma di assicurazione prescelta.
I premi attribuiti sono calcolati in base all’attività dichiarata dal Contraente, e indicata in polizza.
I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza e/o impiego di infiammabili e di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica, inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.
Rispetto alla/e attività dichiarata/e, sono comunque:
• comprese tutte le inerenti operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle merci sia sotto tetto, che in serbatoi , che all’aperto, e laboratori di analisi e controllo;
• tollerate attività secondarie di maggiore rischio per le quali il valore di esistenza dei macchinari e delle merci non superi, rispettivamente, il 20% del valore complessivo dei macchinari e delle merci relativi all’attività principale.
Condizioni e premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla dichiarazione del Contraente che i l valore di attrezzatura, macchinari, apparecchiature elettroniche e merci, relativo ad ogni singolo rischio, non è superiore a Euro 2.500.000.
Per “singolo rischio” si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di metri 40 l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all’attività di un unico imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima di cui al successivo art. 21 - Determinazione del danno.
Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione di cui sopra, il Contraente o l’Assicurato si obbligano a darne avviso immediato all’Impresa e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni e gli importi già assicurati, con i premi e alle condizioni previste dalle Tariffe Ufficiali Incendio dell’Impresa per la nuova situazione di rischio.
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dall’Impresa sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per le dichiarazioni rese dal Contraente in sede di stipulazione della presente polizza.
Resta inoltre confermato il disposto dell’art. 17 - Assicurazione parziale della Sezione Incendio, nonché dell’art. 7 - Buona fede delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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SEZIONE INCENDIO
Forma Classic
M1 - Oggetto dell’assicurazione
Garanzia base
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a seguito di colpa grave dell’Assicurato, da:
• incendio;
• fulmine (intendendosi per tale esclusivamente l’azione meccanica e diretta del fulmine stesso);
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• implosione;
• caduta corpi celesti;
• caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.
L’Impresa indennizza altresì:
• i danni causati ai beni assicurati:
- da sviluppo di fumi, gas, vapori,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
- da colaggio o fuoriuscita di liquidi,
purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell’ambito di 20 metri da esse;
• i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
M2 - Limiti di indennizzo
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
Relativamente agli enti e/o agli eventi di seguito riportati, per ogni singolo sinistro, l’assicurazione garantisce l’indennizzo con i limiti qui specificati.
• beni assicurati temporaneamente presso terzi: si intendono assicurati per un valore non eccedente il 10% delle somme assicurate alle relative partite e con il massimo di Euro 50.000 per ciascuna ubicazione;
• cose assicurabili a condizioni speciali: relativamente a detti enti, e fino a Euro
10.000 per sinistro, l’Impresa indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro;
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I N C E N D I O
• valori: in nessun caso l’Impresa sarà tenuta ad indennizzare importo superiore all’5% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 5.000;
• spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residuati del sinistro: fino ad un importo pari al 10% del danno liquidabile ai sensi di polizza con il massimo di Euro 15.000.
• tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere: in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore a Euro 3.000 per singolo oggetto.
• personal computers di proprietà dei titolari dell’esercizio commerciale, in nessun caso l’Impresa pagherà per sinistro e per anno assicurativo somma superiore a Euro 1.000.
M3 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell’impianto in cui lo scoppio si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.
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M4 - Cose non assicurate
Non sono compresi nell’assicurazione:
a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
b) raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere;
c) metalli preziosi, perle e pietre preziose;
d) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono “merci” inerenti l’attività dichiarata;
e) aeromobili, velivoli spaziali;
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f) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.
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SEZIONE INCENDIO
Garanzie Supplementari per la Forma Classic
valide solo se richiamate in polizza
M5 - Spese di demolizione e sgombero ad integrazione
Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro e in eccedenza a quanto già previsto agli artt. M1 – Oggetto dell’assicurazione e M2 – Limiti di Indennizzo, l’Impresa indennizza:
• le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire, alla più vicina discarica, i residui di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
• le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili - se assicurati -, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.
Per i residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.L. 152 del 3/4/2006”, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.L. 230 del 17/3/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore al 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000.
M6 - Fenomeno elettrico
Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa risponde, fino a tale importo, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai beni assicurati “fabbricato” e/o “contenuto”, comprese le apparecchiature elettroniche purché le stesse non siano costruite dall’Assicurato o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell’Assicurato medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
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c) dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
f) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato detraendo un importo, per ogni sinistro, pari al 20% dell’importo del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 150 e il massimo di Euro 2.000.
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Danni da acqua (modulo A) MA1 - Acqua condotta
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati di cui all’ubicazione del rischio indicata in polizza.
L’Impresa non risponde di:
• danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
• spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200.
MA2 - Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna
L’Impresa risponde dei danni prodotti da spargimento d’acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza dei fabbricati stessi.
L’Impresa non indennizza i danni conseguenti:
A) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato;
B) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica. Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 200;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 5.000.
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell’occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di indennizzo, a condizione che al momento del sinistro sia operante in polizza la garanzia “Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta”, nei limiti dalla stessa previsti.
MA3 - Colaggio impianti automatici di estinzione
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L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
L’Impresa non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali;
b) dei danni causati dal gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
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Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 200,00.
MA4 - Intasamento gronde e pluviali
L’Impresa indennizza i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale, a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell’indennizzo medesimo con il minimo di Euro 200,00.
Il nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell’annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 5.000.
Danni da eventi atmosferici (modulo b) MB1 - Eventi atmosferici
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da grandine, vento e cose da esso trasportate, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.
L’Impresa non risponde dei danni:
a) verificatisi all’interno di fabbricati, nonché alle merci o al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
b) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico di neve;
• cedimento o franamento del terreno,
ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici;
c) subiti da:
• alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
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• recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), a meno che derivati da grandine;
• serramenti, vetrate, lucernari in genere, insegne, a meno che derivanti da grandine, o da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
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Agli effetti della presente Condizione Particolare:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500;
• in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% della somma assicurata.
Si intendono ricompresi, fino ad un importo massimo di Euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo, fermo quanto previsto per i danni materiali e diretti causati da grandine, i danni materiali e diretti causati alle insegne stabilmente fissate al fabbricato (escluse le insegne a totem e/o a bandiera).
Per i danni materiali e diretti causati da grandine a:
• serramenti, vetrate, lucernari in genere;
• lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica,
• insegne,
facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, fino ad un importo massimo di Euro
5.000 e previa detrazione di una franchigia di Euro 500 dall’importo del danno liquidabile.
MB2 - Sovraccarico di neve
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, di fabbricati conformi alle norme vigenti, nazionali e locali.
L’Impresa non indennizza i danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Condizione Particolare;
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché alle merci ed al contenuto ivi riposti;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), nonché alle merci o al contenuto ivi riposti;
e) a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e quanto in essi si trovi;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.
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Agli effetti della presente Condizione Particolare:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 5.000 ed un massimo di Euro 50.000;
• in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% del valore assicurato.
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MB3 – Gelo
L’Impresa risponde dei danni causati dal gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza, purché l’attività stessa non sia stata sospesa per più di 72 ore consecutive antecedentemente al sinistro.
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 500;
• in nessun caso l’impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 5.000.
Danni da eventi dolosi (modulo c) MC1 - Eventi socio – politici L’Impresa risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
L’Impresa non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d’energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
La presente Condizione Particolare, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l’Impresa non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.
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Agli effetti della presente Condizione Particolare:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % dell’importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 500;
• in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato.
L’Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa metterà a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l’imposta ed ogni altro onere tributario.
MC2 - Furto di fissi ed infissi
Qualora sia assicurato il fabbricato l’impresa indennizza i danni causati da furto di fissi e infissi.
ALTRI DANNI (modulo D) MD1
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati a beni assicurati da:
• onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
• urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio;
• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
• caduta di ascensori e montacarichi.
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SEZIONE INCENDIO
Garanzie Extra
valide solo se richiamate in polizza
ME1 - Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta
Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla precedente Condizione Particolare acqua condotta, anche se di importo inferiore alla franchigia prevista dalla stessa, l’Impresa risponde delle spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del fabbricato, nonché per la riparazione dell’impianto.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200 e fino ad un importo di Euro 4.000 per anno assicurativo.
ME2 - Dispersione di liquidi
L’Impresa risponde dei danni di dispersione dei liquidi – assicurati in quanto merci -, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 300 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
L’Impresa non risponde:
a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, resta convenuto che:
• l’Impresa pagherà il 90% dell’indennizzo, restando il rimanente 10% con il minimo di Euro 500 a carico dell’Assicurato;
• in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione pattuito somma maggiore di Euro 5.000.
ME3 - Spese per la ricerca e riparazione dei danni in caso di dispersione di gas
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
L’Impresa in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione da parte dell’Azienda stessa, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonchè a quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Il pagamento dell’indenizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200 e fino ad un importo di Euro 4.000 per anno assicurativo.
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AR1 - Oggetto dell’assicurazione
SEZIONE INCENDIO
Forma Elite
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un evento accidentale, da qualunque causa occasionato, non espressamente escluso.
1. Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:
1.01 strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
1.02 linee di distribuzione o trasmissione di qualsiasi tipo di energia, al di fuori dell'area degli enti assicurati;
1.03 tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
1.04 natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie, salvo quando costituiscono merci inerenti l’attività dichiarata;
1.05 sostanze esplosive in genere;
1.06 software di apparecchiature elettroniche personalizzati specificatamente per l’Assicurato o realizzati dallo stesso;
2. Sono esclusi i danni dovuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:
2.01 costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio nonché collaudo;
2.02 trasporto e/o trasferimento al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, e relative operazioni di carico e scarico, nonché quelli relativi a movimentazioni interne;
2.03 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
2.04 impiego di sostanze esplosive in genere;
3. Sono esclusi i seguenti danni causati dall'uomo o dalle macchine:
3.01 atti di guerra in genere, insurrezione, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, invasione; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3.02 dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
3.03 conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
3.04 furto – ad eccezione di quello di fissi ed infissi - , rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, smarrimento, ammanchi di merci e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche;
3.05 errori di progettazione;
3.06 errori di collaudo, costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio;
3.07 difetto meccanico, costruzione difettosa, vizi e difetti di materiale;
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3.08 mancata e/o impropria manutenzione;
3.09 errori od omissioni di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro;
3.10 errori di lavorazione;
3.11 eliminazione per errore, svista, imperizia, negligenza.
4. Sono esclusi i seguenti fenomeni naturali o artificiali:
4.01 terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;
4.02 alluvione, inondazione, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
4.03 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
4.04 guasti meccanici, smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, scondizionamento, anormale funzionamento;
4.05 mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche;
4.06 mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento;
4.07 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale;
4.08 umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione dal terreno, siccità, evaporazione;
4.09 usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, o deterioramento;
4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelle accidentali di:
- impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati che provocano fuoriuscita di acqua condotta;
4.11 sviluppo di fumo, gas, vapori;
4.12 infestazioni e attacchi in genere di animali, vegetali, microrganismi, muffe;
4.13 marcescenza in genere, fermentazione;
4.14 contaminazioni ed inquinamento in genere;
salvo quando tali fenomeni sono conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
MULTIRISCHI ESERCIZI COMMERCIALI - INCENDIO
5. Sono sempre comunque esclusi i danni:
5.01 causati da difetti noti all'Assicurato suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
5.02 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
5.03 di o da vizio intrinseco;
5.04 a merci per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione climatizzazione nonché per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
5.05 di o da smog;
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5.06 di o da perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, quantità, titolo;
5.07 verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
nonchè:
5.08 da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti, salvo che detti enti siano causa di un evento d'incendio: in questo caso l’Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
5.09 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale di impianti e strutture del fabbricato, salvo quando tali danni sono:
- conseguenza diretta di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
- causa di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza: in questi casi l’Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
5.10 sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell’Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato;
5.11 indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
semprechè tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.
AR2 - Cose non assicurate
Non sono compresi nell’assicurazione:
a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico,
b) raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere,
c) metalli preziosi, perle e pietre preziose,
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d) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono “merci” inerenti l’attività dichiarata,
e) aeromobili, velivoli spaziali,
f) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.
AR3 - Delimitazioni di garanzia
a) I danni causati ai fabbricati e al loro contenuto da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le caratteristiche costruttive dei fabbricati sono conformi alle norme vigenti, nazionali e locali.
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Per le cose contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.
Sono comunque esclusi:
1. i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, e quanto in essi si trovi;
2. i danni a fabbricati in costruzione o in rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), al loro contenuto e alle merci;
3. gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
b) relativamente ai danni causati da eventi atmosferici sono esclusi:
- gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) a meno che derivati da grandine;
- i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, baracche di legno o plastica e quanto in esse si trovi;
sono altresì esclusi i danni causati da eventi atmosferici, qualora la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici non sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
c) relativamente ai danni causati da allagamenti sono esclusi i danni agli enti mobili all'aperto ed alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
d) relativamente ai danni da fenomeno elettrico, l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai beni assicurati “fabbricato” e/o “contenuto”, comprese le apparecchiature elettroniche purché le stesse non siano costruite dall’Assicurato o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell’Assicurato medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni:
1. causati da usura o da carenza di manutenzione;
2. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
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3. dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
4. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
5. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
6. a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.
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e) Sono indennizzabili le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, fino alla più vicina discarica.
f) Le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili compressi tra i beni assicurati, sono indennizzabili, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato, resisi necessari in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza.
g) Cose assicurabili a condizioni speciali l’assicurazione è operante, per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico; l'indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
AR4 - Limiti di indennizzo
Relativamente agli enti e/o agli eventi di seguito riportati, per ogni singolo sinistro, l’assicurazione garantisce l’indennizzo con i limiti qui specificati:.
• beni assicurati temporaneamente presso terzi 10% delle somme assicurate alle relative partite e con il massimo di Euro 50.000 per ciascuna ubicazione
• cose assicurabili a condizioni speciali Euro 10.000 per sinistro.
• valori all’5% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 5.000.
• fenomeno elettrico la somma assicurata.
• spese necessarie per demolire, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro: fino alla concorrenza della relativa somma assicurata. con il sottolimite per i residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000.
• spese di rimozione e ricollocamento comprese nell’ambito della stessa somma assicurata per le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire
• sovraccarico di neve 60% della somma assicurata
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• eventi atmosferici 80% della somma assicurata con il sottolimite per danni da grandine a:
- serramenti, vetrate, lucernari in genere e insegne;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati Euro 5.000
• gelo Euro 5.000
• allagamenti 50% della somma assicurata
• guasti al fabbricato per ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta e gas Euro 4.000, se assicurato il fabbricato, o operante rischio locativo esteso
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• eventi sociopolitici, intendendo per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici dolosi, terrorismo e sabotaggio 80% della somma assicurata
• dispersione liquidi Euro 5.000
• tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere: Euro 3.000 per singolo oggetto
• personal computers di proprietà dei titolari dell’esercizio commerciale fino a un massimo di Euro 1.000.
AR5 - Scoperti e franchigie
Resta convenuto che, per ogni singolo sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie e/o scoperti:
• fenomeno elettrico scoperto 20% con il minimo di Euro 150 e il massimo di Euro 2.000
• sovraccarico di neve scoperto 10% con il minimo di Euro 5.000 e il massimo di Euro 50.000
• eventi atmosferici franchigia Euro 500
• grandine su:
- serramenti, vetrate, lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica,
- insegne, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati franchigia Euro 500
• allagamenti scoperto 10% con il minimo di Euro 500
• acqua condotta franchigia Euro 200
• guasti al fabbricato per ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta e gas franchigia Euro 200
• occlusione di condutture – trabocco o rigurgito di fogna franchigia Euro 200
• colaggio impianti automatici di estinzione franchigia Euro 200
• intasamento gronde e pluviali da grandine o neve franchigia Euro 200
• eventi sociopolitici, intendendo per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici dolosi, terrorismo e sabotaggio scoperto 10% con il minimo di Euro 500
• ogni altra causa franchigia Euro 500
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La franchigia non si applica per i sinistri causati da:
• incendio, fulmine, scoppio, esplosione, fumo, gas, vapori, urto veicoli,
• rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari, iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne.
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Condizioni Particolari per entrambe le forme
sempre operanti
A - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio
E’ tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l’esistenza di:
• 1 kg di esplodenti;
• 400 kg di infiammabili
• infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
• 250 kg di merci speciali.
Sono altresì considerati ininfluenti e non devono essere dichiarati, gli infiammabili e le merci speciali relativi alle attività che ne prevedono esplicitamente l’impiego o la cui presenza è già resa esplicita dalla natura del rischio, così come risulta dall’attività indicata in polizza.
Non si tiene conto di esplodenti, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
B - Oneri di urbanizzazione
Si prende atto che nella somma assicurata alla voce fabbricato sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro.
C – Universalità
Qualora con la presente polizza venga assicurato tutto quanto nel suo complesso costituisce bene dell’ azienda, fatta eccezione per le aree nude, e quanto espressamente escluso, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla voce contenuto, fermo restando quanto indicato come “cose non assicurate” e quanto previsto dalle esclusioni delle rispettive sezioni.
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D - Compensazione di somme assicurate tra partite contenuto e merci
Se la somma assicurata con la partita contenuto risulta eccedente, al momento del sinistro, al valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene attribuita alla partita merci, se tale partita risulta assicurata, ma per somma insufficiente.
Identica compensazione si effettua nel caso in cui, al contrario, risulti eccedente la somma assicurata alla partita merci ed in difetto quella della partita contenuto.
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E - Rinuncia alla rivalsa
Eccettuato il caso di dolo, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, verso i dipendenti e i famigliari dell’Assicurato, nonché verso le Società che rispetto all’Assicurato medesimo risultino controllate, consociate o collegate.
L’Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell’Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l’Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.
F - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno postate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.
G - Onorari periti
L’Impresa rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
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La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell’indennizzo e con il massimo di Euro 5.000.
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Estensioni di garanzia relative a garanzie supplementari per entrambe le forme
valide solo se richiamate in polizza
1 – Presenza di infiammabili e merci speciali in eccesso alle relative tolleranze
Il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base ad una o più delle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente richiamate in polizza:
a) oltre al quantitativo tollerato (400 chilogrammi), esistono infiammabili comunque riposti per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza;
b) oltre al quantitativo tollerato (250 chilogrammi) esistono merci speciali per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza.
Le merci speciali e/o gli infiammabili di cui sopra si intendono compresi nella partita merci, se assicurata.
Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente/Assicurato si obbliga a darne avviso all’Impresa e a pagare l’aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla vigente tariffa per le variate caratteristiche del rischio.
Fermo quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per quanto concerne le dichiarazioni rese dal Contraente con colpa o dolo al momento della stipulazione della polizza, se il sinistro si verifica prima che il Contraente/Assicurato stesso abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi si applica quanto previsto dall’art. 2.7 Buona Fede delle Condizioni Generali di Assicurazione.
2 - Rischio locativo
1 Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata per il Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l’Impresa risponde dei danni diretti e materiali cagionati al fabbricato, tenuto in locazione dall’ Assicurato stesso, dagli eventi previsti dall’art. “Oggetto dell’assicurazione” della Forma prescelta. Resta confermata l’applicazione di quanto previsto all’art. 17 Assicurazione parziale qualora detta somma assicurata per il fabbricato risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all’art. 21 Determinazione del danno.
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2 La Condizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla presente Sezione.
3 - Ricorso terzi
Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla presente Sezione.
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L’assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell’ambito aziendale, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l ’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
4 - Selling price
In deroga all’art. 21 – “Determinazione del danno” della presente Sezione, l’Impresa in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell’art. 22 – “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
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Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.
La presente pattuizione è operante a condizione che:
• le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
• l’avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
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5 - Supporti di dati
Premesso che:
• per “Supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, in entrambi i casi per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
• per dati si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi.
Se prevista la relativa somma assicurata, l’Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati negli stessi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, nonché quelli causati da cestinatura.
L’indennizzo non viene corrisposto se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 5% dell’importo liquidabile, con un minimo di Euro 200.
In nessun caso l’Impresa indennizza somma superiore a quella indicata in polizza.
6 - Macchinari in leasing
Si intendono assicurati anche arredamento, attrezzature, macchinari e apparecchiature elettroniche acquistati in Leasing.
Se arredamento, attrezzature, macchinari e apparecchiature elettroniche sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Assicurato della presente polizza.
7 - Merci trasportate
L’Impresa, fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 5.000, indennizza i danni materiali e diretti cagionati da:
• incendio,
• fulmine,
• scoppio non causato da ordigni esplosivi,
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• collisione con altri veicoli e/o urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) purché tale evento lasci tracce constatabili sul mezzo,
• ribaltamento,
• uscita di strada,
subiti dalle merci di proprietà dell’Assicurato, di clienti o di fornitori durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all’Assicurato all’esterno delle aree di pertinenza dell’ubicazione assicurata in polizza.
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L’Impresa non risponde dei danni:
a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente Sezione;
b) determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, o di loro rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti;
c) dipendenti totalmente o parzialmente da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, o da cattivo stivaggio;
d) verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
La copertura ha inizio dal momento in cui le merci sono caricate sul veicolo incaricato del trasporto, continua durante l’ordinario corso del viaggio e cessa con l’inizio delle operazioni di scarico.
La presente copertura si intende prestata esclusivamente su tratte terrestri comprese nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell’indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 250.
8 – Ricette delle farmacie
Se sul simplo di polizza è prevista la relativa somma assicurata, la garanzia comprende le ricette custodite nella farmacia assicurata.
Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, cioè l’importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.
La presente Condizione Particolare è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
9 – Distributori esterni
Le garanzie prestate nella presente sezione di intendono estese anche ai distributori automatici esterni all’esercizio commerciale stabilmente fissati al suolo e/o muro.
Per la presente estensione in nessun caso l’Impresa pagherà per uno o più sinistri nel corso dell’anno somma maggiore di Euro 5.000
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Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 150.
La presente Condizione Particolare è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
10 – Maggiori spese
L’Impresa indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile alla presente Sezione, che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell’attività, che sarebbero state sostenute dall’Assicurato anche in assenza di tale sinistro.
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La presente Condizione Particolare è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
L’assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.
L’indennizzo sarà corrisposto anche se l’attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purchè equivalenti.
È escluso l 'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione.
Sono comunque esclusi i danni:
a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da:
• atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
• esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
• da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
• da fenomeno elettrico.
b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
• difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
• dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;
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d) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).
Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.
11 - Danni indiretti diaria
L’Impresa indennizza fino alla concorrenza della diaria indicata in polizza, le spese insopprimibili, sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell’Azienda.
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L’Impresa si obbliga a indennizzare l’intera diaria fino al termine del periodo di indennizzo.
Agli effetti di questa opzione non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).
L’assicurazione è prestata per il numero massimo di 30 giorni consecutivi successivi al sinistro.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.
L’indennizzo sarà corrisposto anche se l’attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purchè equivalenti.
È escluso l 'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione.
Sono comunque esclusi i danni:
a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da:
• atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
• esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
• da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
• da fenomeno elettrico.
b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
• difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
• dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
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c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;
d) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).
Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.
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12 – Lastre
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti da rottura di:
• lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari aventi il medesimo uso compresi materiali plastici, installate in vetrine e porte, oppure trovantisi all’interno o sui muri esterni dei fabbricati;
• iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all’esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi, purchè stabilmente collocate nelle loro installazioni, che alla data di effetto della presente assicurazione fossero integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente sezione;
b) derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del fabbricato, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c) determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
e) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
f) a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
g) a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita dal parte dell’Assicurato.
L’Impresa indennizza per ciascun periodo di assicurazione fino alla concorrenza della somma assicurata riportata sul simplo di polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile con i seguenti limiti:
• Euro 3.000 per singola lastra.
13 – Estensione garanzie incendio ambulanti
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Qualora sia richiamata la presente estensione di garanzia l’assicurazione delle partite Contenuto e Merci della presente Sezione si intende operante per gli enti che si trovano all’aperto negli spazi ove si svolge l’attività dichiarata sul frontespizio di polizza.
La presente estensione di garanzia si intende operante esclusivamente:
1) se l’Assicurato/Contraente risulta in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Commercio Ambulante;
2) per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio ed eventi Socio-Politici
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Condizioni che regolano il caso di sinistro
14 - Pronto intervento in caso di emergenza
In caso di sinistro, a seguito dell'accordo intercorso tra l’Impresa e Belfor Italia S.r.l, società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, l’Impresa offre al Contraente/Assicurato l’opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro.
I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell’allegato: “P.I.A. – Servizi di Pronto Intervento Azienda”
L’intervento di Belfor Italia srl è attivabile attraverso una chiamata al numero verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Il costo dell’intervento é a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dell’art. 1914 del Codice Civile (obbligo di salvataggio) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza
E’ in ogni caso facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con Belfor Italia
S.r.l. eventuali interventi.
La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
La presente condizione particolare non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte dell’Impresa in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.
Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo art. 20 – Obblighi in caso di sinistro.
15 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
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I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
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16 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
17 - Assicurazione parziale
Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l’assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15%, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all’art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l’eccedenza rispetto a detto 15%.
Fanno comunque eccezione, se ed in quanto operanti, le garanzie:
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• Ricorso Terzi,
• Spese di Demolizione e Sgombero,
• Fenomeno Elettrico,
• Lastre
• Supporti di dati
• Cose assicurabili a condizioni speciali
• Onorari periti
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• Merci trasportate
• Ricette delle farmacie
• Maggiori Spese
• Danni indiretti diaria
per le quali l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Si conviene inoltre che per qualsiasi sinistro, non verra’ applicato il disposto dell’art. 1907 del codice civile, quando il danno indennizzabile risulti non superiore a Euro 2.500
18 - Coesistenza di scoperti, franchigie
Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:
• per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
• la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell’Assicurato.
19 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.
20 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all’art. 2 della sezione Condizioni Generali di Assicurazioni presso diversi assicuratori:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio, sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
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c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato dall’Impresa;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità,
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quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del r ispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno subito dalle merci deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
21 - Determinazione del danno
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
• per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;
• per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per i predetti beni le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”, alle condizioni che seguono.
Per ogni partita, separatamente, in caso di sinistro si determina per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro ottenuta secondo i criteri che seguono.
a) Per i Fabbricati si stima il “valore a nuovo” di tutto il fabbricato assicurato, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
b) Per il Contenuto si stima il “valore a nuovo” al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
Per determinare l’ammontare del danno si procede:
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1) per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto a. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, l’Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro i termini di tempo di seguito indicati;
2) per il contenuto deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
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3) calcolando il supplemento che, aggiunto all’indennizzo di cui sopra, determina l’indennizzo complessivo calcolato in base al “valore a nuovo”.
Il pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato esclusivamente:
• quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’Impresa);
• se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
- entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
- entro diciotto mesi quando l’indennizzo è superiore al 50% della somma complessivamente assicurata
• per fabbricati e contenuto di reparti in normale stato di attività.
Il disposto di cui all’art. 17 Assicurazione Parziale, si applica, per ogni bene assicurato, come di seguito riportato.
Qualora la somma assicurata risulti:
• superiore o eguale al rispettivo “valore a nuovo“, il supplemento di indennizzo è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
• inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma eccedente al momento del sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all’eccedenza necessaria per ottenere il “valore a nuovo”;
• uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, si applica integralmente il disposto dell’art.17 Assicurazione Parziale e il supplemento di indennizzo diventa nullo.
Resta inteso che in nessun caso verrà corrisposto, per il contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto b.
L’assicurazione del RISCHIO LOCATIVO non prevede l’indennizzo in base al “valore a nuovo”
Ad integrazione di quanto sopra, per le apparecchiature elettroniche danneggiate da fenomeno elettrico,
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Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà effettuato a condizione che il sinistro si sia verificato entro i quattro anni successivi a quello di costruzione e il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchiatura danneggiati o distrutti, e comunque che questi, o i relativi pezzi di ricambio, siano ancora disponibili.
c) Per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
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22 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
23 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.
24 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Su richiesta dell’Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell’indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall’Impresa a titolo di indennizzo.
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Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. ESCLUSIONI, lett. d per FORMA “CLASSIC” e punto 3.02 della FORMA “ELITE”.
25 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 40.000.
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Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, anche il pagamento dell’anticipo sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorrono i casi previsti dagli artt. ESCLUSIONI, lett. d per FORMA “CLASSIC” e punto 3.02 della FORMA “ELITE”.
L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell’anticipo.
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Quando sussistono le condizioni per l’assicurazione in base al “valore a nuovo” la determinazione dell’acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse. Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
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B E L F O R
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA ( P. I. A. )
1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR
In caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio, il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR, ovvero all’assistenza tecnica da parte BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR
Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:
• Disponibilità di un Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
• Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
• Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabili;
• Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
• Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell’organizzazione aziendale;
• Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR presso sedi BELFOR, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Successivamente alla stipula della polizza, VITTORIA Assicurazioni S.p.A. comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di polizza sottoscritto;
BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all’attribuzione del Codice Identificativo P.I.A. BELFOR.
3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro:
• Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189;
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• Fornire all’operatore telefonico il proprio nominativo e numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico;
• Un ResponsabileTecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all’Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
• Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell’attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
• Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell’Assicurato VITTORIA.
4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio
• Ogni prestazione d’opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
• I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d’opera (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di polizza, potranno essere rimborsati da VITTORIA Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
• I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
• BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001;
• Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
• La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
• BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e volontà.
5. CHI E’ BELFOR Italia
Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR, BELFOR Italia vanta un’esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell’assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
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Tecnologie all’avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
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