Condizioni Generali di Accordo
Condizioni Generali di Accordo
Categorie (selezionare quella di appartenenza):
o Famiglia con bimbi DSA
o Tutor aiuto compiti con master o specializzazioni in DSA
o Professionista con specializzazioni in DSA o età evolutiva
o Altro (Specificare)
1) Disciplina
Il presente documento è volto a disciplinare i rapporti tra EVOLVIS e le diverse categorie di associati: famiglie, professionisti/tutor che operano nel mondo DSA (di seguito gli “Associati”) che si avvalgono del Progetto EVOLVIS, come di seguito definiti.
Le presenti Condizioni Generali di Accordo, unitamente a: Scheda Professionista/ Tutor/ Famiglia, “Statuto”, “Proposta di collaborazione” e “Richiesta di adesione”, che verranno sottoscritte dagli Associati, costituiscono un corpo unico di norme (di seguito “Accordo”) e dovranno essere considerate in maniera unitaria e inscindibile.
EVOLVIS e gli Associati ai sensi dell’Accordo, sono definiti unitamente le Parti.
2) Oggetto
2.1) EVOLVIS favorirà, direttamente o tramite l’attività di terzi, l’incontro tra i familiari con bimbi DSA ed i professionisti iscritti all’associazione, divulgandone le “Schede Professionisti” e le “Schede Tutor”.
L’iscrizione avviene tramite domanda da parte dell’interessato, nelle modalità dettagliate nella Proposta di collaborazione.
2.2) L’associato sarà responsabile dei dati forniti a EVOLVIS con la propria domanda e che verranno da questa pubblicati nel profilo personale dell’associato medesimo, come indicato nel punto 7.1.
2.3) All’accettazione della richiesta di iscrizione, EVOLVIS chiederà all’iscritto il pagamento di una quota associativa annuale, suscettibile di variare annualmente.
2.4) I Professionisti e ai Tutor verseranno a EVOLVIS una quota mensile a titolo di rimborso spese per la creazione, il sostegno e l’espansione del progetto.
2.5) Le famiglie, dopo essersi associate, potranno visualizzare sul sito XXXXXXX.xx i nominativi dei professionisti o/e tutor associati più vicini alla loro residenza e, se interessati, potranno fissare un eventuale incontro conoscitivo.
2.6) Solo dopo un eventuale contatto, le famiglie potranno pubblicare sul sito XXXXXXX.xx una recensione sulla cortesia, la puntualità e la disponibilità del professionista o del tutor; gli ambiti della recensione sono quelli tassativamente indicati: in nessun caso sarà possibile inserire commenti che mettano in discussione le competenze professionali dell’Associato, né informazioni sensibili. A tal fine le recensioni saranno preventivamente vagliate da EVOLVIS a proprio insindacabile giudizio.
3) Perfezionamento dell’Accordo
3.1) L’Accordo si intende perfezionato solo dopo il vaglio positivo della richiesta di iscrizione, compilata ed inviata dai singoli interessati, da parte degli organi associativi competenti (Consiglio Direttivo).
3.2) A seguito dell’approvazione di cui sopra, l’interessato riceverà email di conferma, contenente il link per il pagamento della quota associativa annuale e, se previsto, della quota di rimborso spese dell’associazione.
3.3) Con l’effettivo accredito delle somme di cui al punto 3.2 (in seguito la “Data di Perfezionamento”), EVOLVIS invierà una seconda email di conferma, contenente l’ID e la password temporanea (da modificarsi a cura dell’associato) che permetteranno a Professionisti e Tutor di compilare le rispettive schede personali ed alle famiglie di visualizzarne il contenuto.
4) Durata e recesso
4.1) Al momento della sottoscrizione della proposta l’Associato potrà optare tra le seguenti opzioni:
4.1.a) accordo di 6 mesi a far data dalla Data di Perfezionamento (di seguito il “Accordo Semestrale”), decorsi i quali esso si intenderà automaticamente rinnovato per un mese e cosi via via di mese in mese, alle medesime condizioni economiche che rimarranno ferme sino alla scadenza annuale (di seguito il “Accordo Mensile”). A partire dal primo rinnovo, ciascuna della Parti avrà la facoltà di recedere dall’Accordo Mensile in qualsiasi momento, purché il recesso sia comunicato per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC precisando che:
-Se la manifestazione del recesso giungerà alla parte destinataria entro il 15 del mese, i Servizi saranno erogati e il relativo corrispettivo dovuto, sino alla fine del mese corrente (di seguito la “Data di Cessazione del Servizio”).
-Se la manifestazione del recesso giungerà alla parte destinataria dopo il 15 del mese, i Servizi saranno erogati e il relativo corrispettivo dovuto, sino alla fine del mese successivo.
4.1.b) accordo con una durata di 12 mesi a far data dalla Data di Attivazione (di seguito il Accordo Annuale), con previsione di tacito rinnovo per un eguale periodo, salvo disdetta che dovrà essere comunicata all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza.
4.2) In ogni caso, qualora l’Associato si rendesse moroso nei pagamenti richiesti ai sensi degli artt. 2 e 5 del presente Accordo, EVOLVIS avrà facoltà di sospendere immediatamente l’erogazione del Servizio senza notifica preliminare, e di azionare il proprio diritto a percepire l’intero corrispettivo dovuto sino alla scadenza.
5) Modalità di pagamento delle quote e dei contributi; effetti della morosità
5.1) Il piano dei prezzi e le modalità di pagamento saranno disciplinate nella Proposta di Collaborazione.
5.2) Il pagamento delle fatture o dei documenti fiscali emessi da EVOLVIS dovrà avvenire nei termini e nelle modalità indicate nella Proposta di Collaborazione.
5.3) Il mancato pagamento anche parziale conferisce il diritto a EVOLVIS di sospendere immediatamente l’accesso alla piattaforma da parte dell’associato moroso, il quale non potrà utilmente domandare alcun rimborso e/o risarcimento dei danni per tale sospensione. Restano ferme le altre obbligazioni contrattuali, ivi incluso il diritto di EVOLVIS alla corresponsione integrale del canone a seconda delle fattispecie contrattuali in vigenza: Accordo Semestrale, Accordo Mensile e Accordo Annuale.
In caso di ritardo nel pagamento di qualunque somma dovuta dall’associato, EVOLVIS avrà comunque diritto ad una quota forfettaria di riattivazione, al risarcimento dei danni ed al rimborso degli oneri e dei costi eventualmente sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
6) Valutazione e pubblicazione delle informazioni fornite dall’associato
6.1) EVOLVIS si riserva il diritto di sospendere la pubblicazione sul proprio sito del testo e/o delle immagini fornite dall’associato (aggiungere qualcosa del tipo: ove, a proprio insindacabile giudizio, le stesse vengano ritenute non conformi. In tal caso EVOLVIS segnalerà la valutazione all’Associato, chiedendone la rettifica e/o la sostituzione).
6.2) EVOLVIS non risponde degli eventuali errori di comunicazione dei dati e/o delle informazioni contenute nel testo e/o nei profili del Associato, dipendenti e/o comunque a qualsiasi titolo ascrivibili all’associato medesimo.
7) Obblighi e responsabilità del Associato
7.1) L’Associato si impegna a fornire tempestivamente ed in modo completo tutte le informazioni che intende pubblicare, così come richieste nella “Scheda del Professionista” e nella “Scheda Tutor”; la corretta compilazione delle Schede rappresenta condizione essenziale ed imprescindibile ai fini della pubblicazione online del profilo. L’Associato si impegna, inoltre, a mantenere aggiornati i dati e le immagini del proprio profilo, che saranno accessibili tramite la propria all’Area Personale (alla quale il Associato accederà per mezzo di una username e di una password in proprio esclusivo possesso, strettamente personali, e della cui custodia e segretezza si assume ogni onere e responsabilità).
7.2) L’iscrizione associativa del Professionista/Tutor è strettamente personale; egli dichiara e garantisce essere regolarmente in possesso di tutti i titoli abilitativi, permessi, licenze, concessioni, ed autorizzazioni nonché comunque tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme primarie e secondarie, inclusi i regolamenti e le delibere dell'Ordine di appartenenza ove prescritto, per lo svolgimento della propria attività nonché dichiara e garantisce di mantenere tutti i suddetti titoli, permessi, licenze e autorizzazioni e quindi di potere proseguire nell’esercizio della propria professione, impegnandosi a comunicare senza ritardo ogni eventuale modifica o variazione della propria abilitazione.
L’Associato assume, inoltre, l’onere di manlevare e tenere indenne EVOLVIS da qualsivoglia responsabilità connessa alle dichiarazioni e garanzie di cui al presente punto 7.2).
7.3) L’Associato è il solo ed esclusivo responsabile della veridicità dei dati contenuti e comunicati nel proprio profilo e dichiara di tenere indenne ed a manlevare EVOLVIS da ogni pretesa e/o azione da parte di qualsivoglia soggetto terzo in relazione ai predetti contenuti ed alle modalità tecniche (inclusi eventuali link e meta tag) di cui al successivo punto 9.2).
7.4) L’Associato accetta senza riserve il meccanismo di recensione di cui al precedente punto 2.6.
7.5) EVOLVIS ha come scopo quello di favorire la creazione un Team di Lavoro personalizzato a supporto di ogni bambino DSA nelle famiglie associate; tutti gli associati (Famiglie/Tutor/Professionisti) si impegnano pertanto a rendersi disponibili ed a collaborare tra loro, trasmettendosi informazioni utili per il corretto svolgimento della progressione del percorso di diagnosi, tutoraggio o potenziamento che si sta svolgendo con il bambino. Il Tutor nello specifico si impegna a collaborare con la scuola e con la famiglia presenziando, se necessario o se richiesto ai colloqui con gli insegnanti, pattuendo in anticipo il costo all’ora di servizio alle famiglie richiedenti. I Professionisti si impegnano a collaborare con i Tutor per individuare congiuntamente la strategia da utilizzare caso per caso, in base alla situazione psicologica del bimbo seguito, anche mediante un eventuale percorso di parent training o altre tipologie di attività da far svolgere ai genitori per il bene comune del bambino.
8) Erogazione di servizi da parte di terzi
EVOLVIS potrà erogare i servizi di cui al presente Accordo anche tramite terzi, pubblicando su siti e/o motori di ricerca diversi ed ulteriori rispetto ai propri.
9) Proprietà intellettuale ed industriale
9.1) Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei propri marchi (registrati e non) e degli altri segni distintivi, dei loghi e dei nomi di dominio, nonché dei diritti di proprietà intellettuale, dei brevetti, dei modelli di utilità ed ornamentali e dei disegni ornamentali registrati. Il presente Accordo non potrà mai interpretarsi come concessione di licenza o trasferimento di proprietà dei diritti vantati da ciascuna delle Parti sui marchi e segni distintivi, sui loghi e nomi di dominio, nonché sui diritti di proprietà intellettuale e sui brevetti, modelli e disegni sopra menzionati in favore dell'altra Parte.
9.2) EVOLVIS, su espressa richiesta del Associato ed in conformità con le condizioni di cui al precedente punto 7.3, potrà visualizzare nei portali collegati nomi corrispondenti a ditte, insegne, marchi e/o qualsiasi distintivo di proprietà di terzi a condizione che tale utilizzo abbia carattere descrittivo in conformità con quanto disposto dall'art 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. 30/2005.
10) Forza maggiore e limitazioni di responsabilità
10.1) In nessun caso EVOLVIS potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Associato qualora a causa di forza maggiore o comunque a circostanze al di fuori della sfera del proprio ragionevole controllo (compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva: incendi, scioperi, disastri naturali, mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento, malfunzionamento dei calcolatori, della rete Internet o del software nonché azioni di terzi aventi accesso alla rete), fosse impossibile anche solo temporaneamente rendere i servizi.
10.2) Qualsivoglia responsabilità di EVOLVIS a qualunque titolo derivante dal presente Accordo o comunque
dalla fornitura dei Servizi sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Accordo e non si estenderà ai danni indiretti (ivi inclusi senza alcuna limitazione, lucro cessante, perdita di business, perdita di opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati etc.) eventualmente sofferti dall’Associato.
11) Cessione del Accordo
11.1) L’Accordo, così come i diritti e gli obblighi da esso scaturenti, non potrà essere ceduto, anche solo temporaneamente, dall’Associato a terzi né a titolo gratuito né oneroso.
11.2) EVOLVIS è sin d’ora autorizzata dall’Associato a potere cedere, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di suo ulteriore consenso scritto, l’Accordo ed i relativi diritti a qualsiasi società propria controllata o collegata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359 cod. civ. nonché a qualsiasi società controllante, controllate da o collegate alla comune controllante, alla sola condizione che la società cessionaria si assuma tutti i diritti e le obbligazioni di EVOLVIS scaturenti dal presente Accordo. L’Associato riconosce espressamente il diritto di EVOLVIS alla cessione dell’Accordo nei termini sopra previsti, con conseguente esenzione di EVOLVIS da qualsivoglia responsabilità.
12) Tutela dei dati personali
12.1) Gli Associati sono informati per mezzo delle presenti condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, e dal 25 Maggio 2018 dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) che il trattamento dei dati forniti a EVOLVIS è necessario al fine di permettere a EVOLVIS, direttamente o anche attraverso terzi, di adempiere agli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali, ovvero per l’adempimento di un obbligo ad esso connesso, ovvero previsto dalla Legge e/o da regolamenti.
12.2) Per trattamento di dati personali, si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
12.3) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
12.4) Per tutta la durata dell’accordo, l’Associato conferisce l’incarico di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e sensibili che raccoglie e tratta tramite il sito EVOLVIS all’associazione EVOLVIS come sopra definita, nella persona del suo Presidente.
L’Associato, in qualità di Titolare del trattamento, mantiene il potere di direzione in relazione al trattamento dei dati, che deve avvenire nel territorio dell’Unione Europea, può revocare l’incarico di Responsabile in qualsiasi momento, cancellando il proprio account su EVOLVIS, e può effettuare verifiche periodiche circa la modalità del trattamento.
Al Responsabile sono affidati i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati personali del paziente che richiede un appuntamento;
b) gestione dell’agenda elettronica degli appuntamenti con i pazienti che prenotano tramite il sito EVOLVIS o che il Associato inserisce direttamente;
c) invio di comunicazioni al paziente per ricordare l’appuntamento pianificato e per verificare il livello di servizio ricevuto;
d) raccolta di risposte a quesiti comuni, verso famiglie che hanno il piacere di raccontare la loro storia e farla diventare parte integrante del progetto EVOLVIS.
e) gestione del profilo paziente.
Il Responsabile esterno del trattamento, operando nell’ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
2. il Responsabile esterno del trattamento deve:
a) adottare adeguati programmi e strumenti per garantire la massima misura di sicurezza verificandone periodicamente il corretto funzionamento;
b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei documenti informatici e dei dati e provvedere al periodico back-up, assicurandosi della relativa qualità e conservazione;
c) in definitiva, deve adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e dei documenti informatici, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito;
3. il Responsabile esterno può affidare, sotto la propria responsabilità, l'esecuzione di operazioni di trattamento informatico a soggetti terzi che per appurata capacità ed esperienza forniscano idonea garanzia del pieno rispetto della legge, con particolare riguardo alla sicurezza;
4. il Responsabile esterno può nominare appositi incaricati preposti alle operazioni di trattamento, che opereranno sotto la sua autorità;
5. il Responsabile esterno deve tenere a disposizione, per eventuali verifiche:
a) breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza;
b) descrizione delle adeguate e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati/documenti informatici, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Accordo;
12.5) Le Parti si prestano il consenso per il trattamento dei rispettivi dati personali.
13) Miscellanee
13.1) Le presenti Condizioni Contrattuali sostituiscono ogni precedente intesa anche verbale fra le Parti e costituiscono l'unico documento efficace tra le Parti in relazione alle materie in esso trattate.
13.2) L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole qui contemplate non si estenderà alle restanti clausole.
13.3) Eventuali modifiche concordate fra le Parti al seguente accordo dovranno essere perfezionate per iscritto
13.4) L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dalle presenti condizioni contrattuali.
13.5) Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo fornito in sede di sottoscrizione – rispetto al quale le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni – o a mezzo PEC presso i recapiti ricavabili dai Pubblici Registri all’uopo tenuti (Ini-Pec, RegINDE, ecc.).
13.7) Nessuna delle Parti avrà il diritto di vincolare l'altra parte, eccetto per quanto previsto espressamente nelle presenti condizioni contrattuali.
14) Manleve
14.1) L’ Associato si obbliga a manlevare e comunque tenere indenne EVOLVIS da ogni pretesa che qualsiasi terzo (compresi gli utenti del sito) dovesse avanzare, per ogni tipo di evento (anche colposo o doloso) e/o ragione e/o titolo e/o causa, relativamente alle prestazioni offerte e/o rese dal Associato medesimo.
L’Associato è pertanto l’unico responsabile delle prestazioni/servizi/terapie mediche offerte e/o rese dalla stessa e dai professionisti operanti in essa e, di conseguenza, si impegna a manlevare e comunque tenere indenne EVOLVIS da ogni responsabilità connessa a tali prestazioni/servizi/terapie anche se a qualsiasi titolo derivante dal fatto di terzi professionisti o dipendenti delle strutture/studi presso le quali egli lavora o collabora.
15) Foro Competente
Ogni controversia relativa alla validità e/o efficacia e/o esecuzione del presente Accordo, o comunque a questo connessa e/o collegata, è devoluta dalle Parti in via esclusiva al Foro di Torino.
Timbro e firma Timbro e firma
Associato EVOLVIS
Firma delle parti per specifica approvazione, anche ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 c.c., delle condizioni e previsioni qui convenute e segnatamente di cui alle clausole n. 3 (Perfezionamento dell’Accordo), 4 (Durata e recesso), 5 (Modalità di pagamento delle quote e dei contributi; effetti della morosità), 6 (Valutazione e pubblicazione delle informazioni fornite dall’associato), 7 (Obblighi e responsabilità del Associato), 10 (Forza maggiore e limitazioni di responsabilità), 11 (Cessione del Accordo), 12 (Tutela dei dati personali),14 (Manleve) e 15 (Foro Competente).
Timbro e firma Timbro e firma
Associato EVOLVIS