Contratto di ingresso presso
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI”
Repertorio ……..…
……./201…
Contratto di ingresso presso
ISTITUTO GERIATRICO “…………….” di ………………….- Via …………,………
Tra
L’Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI – REDAELLI”, la quale amministra la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’Istituto Geriatrico……………….……di ,
via…………………..….…n….., in persona del Direttore d’Istituto, dott ivi domiciliato, di seguito
per brevità indicata come Ente; e
il/la Sig./Sig.ra …………...…, c.f. …………….…, nato/a … ……..…il ….…………., residente a
…………...…… in via , di seguito per brevità indicato come Xxxxxx;
e/o
(da compilare solo se l’obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall’ospite)
il/la Sig./Sig.ra …, c.f. …, nato/a … il …, residente a … in via …, in qualità di dell’Ospite della
RSA … Sig./ra …, c.f. …, nato a … il … residente a … in via …, di seguito indicato per brevità come
Terzo”; e/o
(da compilare in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno)
il/la Sig./Sig.ra…, c.f. …, nato/a … il …, residente a … in via …, in qualità di tutore / curatore / amministratore di sostegno dell’Ospite della RSA, Sig./Sig.ra … c.f. …, nato a … il …, residente a … in via
…, di seguito indicato per brevità come “tutore / curatore / amministratore di sostegno”; si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 Ammissione –
1) A seguito dell’accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data
………..…, con il presente atto il/la sottoscritto/a Xxxxxx chiede per sé il ricovero presso la RSA, dichiarando che:
□ le obbligazioni economiche scaturenti dal presente contratto saranno assunte solo dall’Ospite;
□ le obbligazioni economiche saranno assunte in via solidale dal Terzo che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
□ (se residente fuori Regione Lombardia) il sottoscrittore/i sottoscrittori del contratto si impegna/si impegnano a sostenere anche gli oneri previsti per la quota sanitaria, ove non riconosciuti dal fondo sanitario regionale
oppure
2) il tutore / curatore / amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell’Ospite l’ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del Tribunale di ……… ……… che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso, impegnandosi in nome e per conto del medesimo al pagamento delle obbligazioni economiche scaturenti dal contratto (compresi gli oneri previsti per la quota sanitaria nel caso in cui il ricoverato non sia residente in Regione Lombardia, come sopra meglio specificato).
Il ricovero è fissato in data e da tale data decorre l’onere di pagamento della retta, anche nel
caso di eventuali ritardi all’ingresso dell’Ospite per fatto non imputabile a documentato ricovero ospedaliero, nel cui caso il posto verrà mantenuto senza corrispettivo per un massimo di 5 giorni dalla data di ingresso fissata.
La Direzione di Istituto a mezzo dei propri organismi di valutazione interni, ha verificato al momento dell’ingresso, che l’Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l’inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL o al Comune.
Art. 2 - Pagamento retta –
L’Ospite (anche per il tramite di tutore / curatore / amministratore di sostegno) e/o il Terzo si obbliga/ obbligano al pagamento della retta di ricovero entro i termini prescritti dall’Azienda, nonché degli importi corrispondenti alla quota sanitaria qualora l’Ospite non sia residente in Regione Lombardia.
L’Ospite (anche per il tramite di tutore / curatore / amministratore di sostegno) e/o il Terzo dichiara/dichiarano inoltre di farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (quali visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (quali abbigliamento, generi voluttuari), nonché delle restanti spese non comprese come meglio precisato al successivo art.5.
Art. 3 – Impegni dell’intestatario –
L’Ospite (anche per il tramite di tutore / curatore / amministratore di sostegno) e/o il Terzo si impegna / impegnano a quanto sotto specificato:
- al versamento della somma di Euro pari a una mensilità (31 gg) a titolo di deposito cauzionale
che sarà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8. La costituzione del deposito cauzionale va effettuata mediante versamento a mezzo bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile presso il Tesoriere dell’ Azienda dell’importo di cui sopra.
Ogni altra modalità di costituzione della garanzia diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata, per iscritto, con l’Ente.
Il deposito sarà restituito successivamente alla dimissione dell’Ospite, maggiorato degli interessi attivi maturati dalla data di costituzione del rapporto alla data di dimissione, calcolati al tasso applicato nel tempo dal Tesoriere dell’Azienda sui depositi di conto corrente e detratte le relative imposte. Qualora al termine della degenza risulti un debito dovuto al mancato pagamento di una o più fatture, l’importo del deposito e dei relativi interessi sarà incamerato fino all’ammontare del debito risultante, senza necessità di ulteriori comunicazioni preliminari.
- a rispettare le vigenti disposizioni interne ed aziendali, anche in materia di sicurezza, e prende/prendono atto di essere tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del “Modello di Organizzazione e Controllo” e del connesso Codice Etico adottati dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, come pubblicati sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, sezione Azienda-Statuto e Regolamenti, che dà atto di conoscere e di accettare.
Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o istaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto con l’Azienda.
Inoltre, l’Ospite (anche per il tramite di tutore / curatore / amministratore di sostegno) e/o il Terzo, viste le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, prende/prendono atto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 che i dati forniti sono oggetto di trattamento da parte dell’Azienda – in conformità delle norme vigenti e del Regolamento aziendale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - per le finalità tutte connesse all’erogazione dei servizi richiesti e acconsente/acconsentono alla trattazione degli stessi.
Art. 4 - Variazioni retta –
L’Ospite e/o il Terzo prende / prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta potrà subire delle variazioni. L’Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell’aumento dell’indice ISTAT, dei
maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto, ai sensi del successivo art. 11 all’Ospite e/o al Terzo almeno 30 giorni prima dell’applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all’art. 8.
Art. 5 – Servizi compresi nella retta –
La retta giornaliera a carico dell’Ospite è di Euro …….. .al netto del contributo sanitario regionale e con l’applicazione del bollo sulla fattura previsto dalla normativa vigente in materia a carico del/dei contraente/i del contratto.
Nella retta sono inclusi i servizi assistenziali e sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale (Regione Lombardia) vigente in materia di accreditamento per il regime di riferimento ed erogati dall’Azienda, nonchè i servizi indicati come inclusi nella retta dalla relativa Carta dei Servizi.
Dalla retta è escluso tutto quanto non espressamente previsto nel paragrafo precedente (anche il trasporto in ambulanza per motivi diversi da quelli richiesti espressamente dalla Direzione medica dell’Istituto e correlati al ricovero, e il servizio di lavanderia degli indumenti personali dell’Ospite). I costi di eventuali servizi aggiuntivi ottenibili presso la struttura, dipendenti dagli esiti delle relative procedure di affidamento, sono disponibili presso la Direzione d’Istituto.
Le assenze temporanee dell’Ospite, ai fini del mantenimento del posto letto, sono disciplinate come segue:
- se dovute a ricovero ospedaliero dell’Ospite il posto letto viene mantenuto ed in tal caso la retta è ridotta di Euro 5,00 per ogni giorno di assenza
- se dovute a cause diverse, l’Ospite ha diritto alla conservazione del posto assegnato fino a 30 gg. consecutivi con retta ridotta di Euro 5,00 per ogni giorno di assenza. Oltre tali termini l’Ospite e/o il Terzo può/possono chiedere il mantenimento del posto con addebito - oltre alla retta intera giornaliera - dell’importo giornaliero corrispondente alla quota sanitaria regionale.
A fronte del pagamento della retta l’Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
.alla stipula e al mantenimento dell’assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
.al rispetto della privacy dell’Ospite ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
.alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
.alla diffusione della Carta dei Servizi (completa della Carta dei diritti dell’Anziano), che fa parte integrante del presente contratto - ancorché non materialmente unita al medesimo – resa disponibile anche mediante pubblicazione sul sito aziendale e nelle bacheche di Istituto, e delle relative modifiche.
Ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c. l’Ente risponde:
1) quando le cose dell’ospite gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.
L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
L’Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell’utente entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tale dichiarazione sarà intestata a tutti i sottoscrittori del presente contratto. Eventuali diverse disposizioni dovranno essere presentate per iscritto dagli stessi sottoscrittori entro la fine di ogni anno solare a valere per l’anno successivo.
L’Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.
Art. 6 – Termini e modalità di pagamento della retta –
Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il 10° giorno del mese in corso, con le seguenti modalità:
- Mav bancario;
- R.I.D.
- bonifico bancario da effettuarsi in favore del Tesoriere dell’Azienda – Banca Popolare di Sondrio Sede di Milano – Codice swift: XXXXXX00XXX – Codice IBAN XX00X0000000000000000000X00, con indicazione della causale: pagamento retta mese di …...per signor…
- versamento in contanti (entro i limiti di legge) o a mezzo assegno bancario da effettuarsi presso il Tesoriere dell’Azienda in Milano, Via Olmetto, 6
- delega permanente all’Azienda alla riscossione delle pensioni o quota parte della stessa ed eventuali indennità di accompagnamento e saldo dell’eventuale importo residuo entro il giorno 10 del mese con le modalità di cui ai punti precedenti
Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata, per iscritto, con l’Ente.
Art. 7 – Ritardato o mancato pagamento della retta –
In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti sopra, l’Ospite e/o il Terzo è/sono tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura prevista dalla legge e, comunque, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza il contratto si intende risolto di diritto con obbligo di lasciare la RSA entro 7 giorni, fatto salvo il diritto dell’Ente di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell’Ospite e/o del Terzo ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.
Qualora l’Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l’Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ASL.
Art. 8 -Diritto di recesso dell’Ospite e/o del Terzo –
Qualora l’Ospite e/o il Terzo intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso all’Azienda con comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l’Ospite deve lasciare la RSA. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l’addebito della retta per i giorni di mancato preavviso.
Il recesso non produrrà alcun effetto ove non coincida con la cessazione della degenza dell’Ospite, permanendo in tal caso l’obbligo al pagamento della retta diaria sino alla data di cessazione effettiva del ricovero.
In caso di decesso dell’Ospite la retta viene computata sino al giorno precedente l’evento e la restituzione degli importi per le eventuali giornate di ricovero corrisposte in anticipo verrà effettuata entro 60 giorni dalla cessazione del ricovero.
Resta fermo l’obbligo da parte dell’Ospite e/o del Terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell’allontanamento dell’Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.
Art. 9 - Diritto di recesso dell’Ente –
L’Ente ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l’Ospite:
*a insindacabile giudizio della Direzione Medica di riferimento,
- qualora vengano meno le motivazioni socio – sanitarie che rendono necessario il ricovero;
- qualora vengano accertate forme patologiche o comportamentali incompatibili con la permanenza in RSA;
- per sopravvenute condizioni conflittuali tali da inficiare (l’efficacia delle) l’erogazione delle prestazioni di assistenza e cura
*nonchè
- in caso di mancato pagamento della retta di ricovero o di quant’altro dovuto.
Le obbligazioni economiche derivanti dal presente contratto dispiegheranno i propri effetti sino alla data di effettiva dimissione dell’Ospite .
Gli intestatari si impegnano in caso di dimissioni d’ufficio per i predetti motivi a prendersi cura dell’Ospite, che sarà trasferito, in ottemperanza alla normativa vigente al seguente domicilio L’Ente
si attiverà affinché le dimissioni xxxxxxxxx in forma assistita dal Comune di residenza o dalla ASL di appartenenza.
Art. 10 - Decorrenza della retta –
Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell’Ospite in RSA come meglio precisato all’art. 1 e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale, salvo casi di prenotazione del posto letto (da concordarsi con la Direzione d’Istituto) per l’importo definito in € 20,00 giornalieri.
Art. 11 Modifiche contrattuali –
Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da tutte le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.
Art. 12 Durata del contratto –
Il presente contratto è a tempo indeterminato con facoltà di recesso con il preavviso di cui all’art. 8 e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.
Art. 13 Foro competente –
In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull’eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Milano.
Art. 14 Spese contrattuali –
Le spese del presente contratto e ogni altra inerente e dipendente sono a carico degli intestatari, ivi comprese quelle di registrazione in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.
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L’Ospite ………………………………………
Il Terzo ………………………………………..
Il Tutore/Curatore/AdS in nome e per conto dell’Ospite ………………………………………………..
L’Ente ………………………………………..
Le clausole indicate ai n. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del c.c.
………, lì ……………
L’Ospite ………………………………………
Il Terzo ………………………………………..
Il Tutore/Curatore/AdS in nome e per conto dell’Ospite ………………………………………………..
L’Ente ………………………………………..
A norma degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attesto che la/le sottoscrizione/i di cui sopra è/sono stata/e apposta/e in mia presenza da
Il Sig./La Sig.ra Tipologia documento, rilasciato da/il
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TIMBRO ISTITUTO IL DIRETTORE D’ISTITUTO O SUO DELEGATO
Marzo 2016 Rev. 01