CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
Provincia di Treviso
R E G O L A M E N T O
PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DI COLLABORAZIONE ESTERNA
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2010)
Art. 1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e di collaborazione esterna in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, dell’allegato 1-art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dell’art. 26 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art.15, comma 1, lett. d), del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5 ottobre 2001.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione esterna devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione, a sviluppare e a sostenere i servizi offerti, a realizzare maggiori economie di gestione, nonché a conseguire una migliore qualità dei servizi istituzionali erogati.
Art. 2 – Contenuto e destinatari dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna
l. I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna possono essere conclusi con qualificati soggetti pubblici o privati, in particolare con imprese, associazioni, fondazioni, cittadini individuali ed, in generale, con tutti coloro che nella propria attività non entrano in conflitto con l’interesse pubblico.
Le iniziative cui possono essere destinati i contratti di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e tra le attività degli enti e devono comportare risparmi di spesa o acquisizioni di entrate per l’Amministrazione comunale.
Art. 3 – Definizioni
l. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un parte (sponsorizzato o sponseé) si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative, a diffondere, tramite prestazione di veicolazione con funzione di pubblicità, il nome, il logo, il marchio o altri messaggi di un soggetto terzo (sponsorizzante o sponsor), che si obbliga a fornire quale corrispettivo una determinata prestazione economicamente valutabile;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in denaro, fornitura di beni, esecuzione di lavori o prestazione di servizi o altre utilità, proveniente da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per "sponsor": il soggetto parte del contratto di sponsorizzazione che si assume l’obbligo di corrispondere una determinata prestazione a favore della controparte contrattuale in cambio della veicolazione del proprio nome, logo o marchio nell’ambito di un’iniziativa attuata dallo sponsorizzato al fine di aumentare la propria notorietà presso il pubblico;
d) per “sponsorizzato”: il soggetto parte del contratto di sponsorizzazione che si obbliga, verso un determinato corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo dello sponsor;
e) per “contratto o accordo di collaborazione”: un negozio giuridico a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Amministrazione Comunale fornisce ad un altro soggetto una o più prestazioni di servizio economicamente valutabili dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.
Art. 4 – Profili generali di disciplina dei contratti di sponsorizzazione
1. Il Comune di Mogliano Veneto stipula contratti di sponsorizzazione, nei quali interviene con il ruolo di soggetto sponsorizzato, in relazione a progetti, iniziative, interventi per i quali intende acquisire risorse qualificate o significativo sostegno alle proprie attività di sviluppo delle finalità istituzionali.
2. Nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione il Comune di Mogliano Veneto definisce clausole contrattuali regolanti le proprie prestazioni per la veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
Art. 5 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione esterna
1. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione esterna vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed assegnati al dirigente competente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può recepire e/o formulare indirizzi specifici rivolti ai dirigenti per
l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione esterna in base alla presente disciplina regolamentare.
2. Il dirigente responsabile provvederà ad elaborare i programmi ed i progetti per i quali si può fare ricorso ai contratti di sponsorizzazione o agli accordi di collaborazione esterna ed ad elaborare la loro quantificazione economico-finanziaria.
3. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione esterna può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nell’ambito dei capitoli di spesa ordinaria.
Art. 6 – Contenuto
Il contratto di sponsorizzazione e di collaborazione esterna può avere ad oggetto:
a) La fornitura di materiale e/o attrezzature o di un contributo in denaro;
b) La gestione di un’opera/area;
c) La realizzazione di un’opera/lavoro;
d) La fornitura di una prestazione.
In particolare, la sponsorizzazione può realizzarsi con le modalità di seguito elencate a titolo esemplificativo:
a) Sponsorizzazione di eventi rientranti nei fini istituzionali dell’Ente;
b) Uso a fini promozionali di spazi interni ed esterni degli edifici di proprietà del Comune di Mogliano Veneto (impianti sportivi, veicoli, sedi municipali, scuole etc.);
c) Uso a fini promozionali di appositi spazi nella documentazione dell’Ente (carta intestata, buste, xxxxxxxx stipendi etc.);
d) Manutenzione e gestione di aree verdi;
e) Fornitura di arredo urbano o di mezzi per la gestione dello stesso;
f) Realizzazione di iniziative culturali, quali mostre, spettacoli e concerti;
g) Gestione di sportelli informativi, del marketing e della promozione territoriale;
h) Attività di comunicazione ed informazione istituzionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa, periodici, dépliant, brochure, mappe, assistenza agli uffici di staff, gestione del sito internet, ideazione e realizzazione di spot, programmi radiofonici e televisivi.
Art. 7 - Procedura di sponsorizzazione ed individuazione dello sponsor a iniziativa diretta del Comune di Mogliano Veneto
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica o comunque una delle procedure previste dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso a cura del Dirigente responsabile.
2. La scelta delle collaborazioni esterne viene, su iniziativa e previa valutazione del Dirigente competente, proposta alla Giunta Comunale.
3. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet dell’amministrazione, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute, di volta in volta, più convenienti ed adeguate in funzione di una maggiore conoscenza dell’intendimento dell’ente di procedere alla scelta dello sponsor e della conseguente partecipazione dei soggetti interessati, ivi comprese le comunicazioni specifiche inoltrate a soggetti che abbiano in precedenza manifestato l’interesse ad assumere il ruolo di sponsor.
3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione);
b) l'esatta determinazione dell'offerta per l’attività promozionale o la determinabilità della stessa;
c) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
d) le modalità ed i criteri di valutazione delle offerte di sponsorizzazione.
4. L’ offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, deve indicare:
a) il bene, il servizio, l’intervento, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l'espressa accettazione delle condizioni previste nel capitolato (o nel progetto di sponsorizzazione);
c) il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione secondo le modalità indicate nell’avviso;
d) il contenuto del messaggio promozionale che sarà oggetto del contratto o, in alternativa, l’impegno di comunicare preventivamente e con congruo preavviso al Comune il contenuto del messaggio promozionale che verrà usato ai fini della sponsorizzazione;
e) la dichiarazione di assunzione diretta di responsabilità in merito agli adempimenti contrattuali..
5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche: l'inesistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata, dalla legge, pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) per le persone giuridiche: l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L’offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente interessato nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. La sponsorizzazione è formalizzata, prendendo atto degli esiti della procedura di individuazione dello sponsor, mediante determinazione del Dirigente responsabile.
Art. 8 – Accoglimento di proposte da parte di potenziali sponsor
1. Se soggetti terzi presentano all’Amministrazione un’offerta di beni, servizi, opere o altro che possa configurarsi come resa di un servizio alla cittadinanza, il Dirigente del Settore competente, sentita in merito la Giunta Comunale, se ritiene l’iniziativa opportuna e rispondente alle prescrizioni del presente Regolamento, può predisporre apposito avviso pubblico in cui manifesti la volontà dell’Amministrazione di provvedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione dell’attività di interesse, prevedendo, come corrispettivo minimo richiesto della sponsorizzazione, quello offerto dal soggetto proponente.
2. Alla scadenza dei termini previsti nell’avviso, il Comune individuerà l’aggiudicatario, mediante selezione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri prestabiliti.
3. L’originario soggetto promotore avrà facoltà di adeguare la propria offerta a quella giudicata più conveniente a seguito della selezione compiuta, risultando nel caso in cui ciò avvenga aggiudicatario della sponsorizzazione in parola.
4. Se il valore della sponsorizzazione non supera l’importo di € 15.000,00 (quindicimila=) iva inclusa, è facoltà del Dirigente competente procedere all’affidamento diretto.
5. Non è possibile procedere all’affidamento diretto di sponsorizzazioni per più di due volte in un anno a favore della stessa ditta.
6. La sponsorizzazione è formalizzata mediante determinazione del Dirigente responsabile
Art. 9 - Contratto di Sponsorizzazione e di collaborazione esterna
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto o accordo, sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente dell'area interessata, nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor all'utilizzo dello spazio pubblicitario o, comunque, del veicolo diffusivo;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) le obbligazioni assunte dallo sponsor;
d) l’eventuale diritto di esclusiva;
e) le prestazioni spettanti al Comune di Mogliano Veneto;
f) specifiche clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. L’accordo o convenzione di collaborazione, in forma scritta anche per corrispondenza, deve contenere:
a) i servizi e le prestazioni rese dall’Amministrazione Comunale e le relative modalità e tempi;
b) la durata dell’accordo;
c) il corrispettivo pagato dall’altro contraente.
Art. 10 - Diritto di rigetto delle proposte di sponsorizzazione
l. L’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rigettare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che, dalla stessa, possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi, nel messaggio pubblicitario, un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie attività ed iniziative;
c) ritenga che il messaggio pubblicitario risulti, per modalità e/o contenuti diffusivi, lesivo di posizioni di diritto e/o di interesse, o, comunque, inopportuno;
d) reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente e la tutela dei minori nonchè in contrasto con:
a) le finalità istituzionali dell’Ente;
b) il programma politico amministrativo di mandato;
c) l’ordine pubblico e il buon costume.
Art. 11 – Modalità di gestione dei progetti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna
1. Il Dirigente del Servizio interessato al progetto e/o alla proposta di sponsorizzazione o di collaborazione esterna, deve presentare il progetto o la proposta stessi alla Giunta per l’approvazione.
2. La Giunta provvede con proprio atto deliberativo, valutati i contenuti progettuali e/o propositivi, nonché la loro conformità con i fini istituzionali e strategici dell’amministrazione.
3. Il progetto di sponsorizzazione o di collaborazione esterna, elaborato dal Dirigente proponente, deve necessariamente indicare:
a) l’Ufficio o gli Uffici interessato/i;
b) l’importo, i beni, i servizi, gli interventi, i conferimenti oggetto del contratto di sponsorizzazione o di collaborazione esterna;
c) il personale che concorre alla esecuzione del progetto conseguente, distinto per ruolo affidato, compiti effettivamente svolti, apporto professionale fornito;
d) le finalità specifiche, in termini di utilità per l’ente, che la stipula del contratto o dell’accordo intende perseguire.
Art. 12 - Utilizzo dei risparmi di spesa o degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni o dalle collaborazioni esterne
I risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni o dalle collaborazioni esterne, determinati quali differenza tra il valore monetario della sponsorizzazione o del corrispettivo dell’accordo di collaborazione e gli oneri diretti effettivi sostenuti dall’Ente per lo svolgimento dell’attività di veicolazione/collaborazione, sono ripartiti secondo le seguenti modalità:
❖ nella misura del 50% per l'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL del 1.04.1999;
❖ nella misura del 50% sono considerati economie di spesa, che possono essere utilizzate per il finanziamento di altre iniziative istituzionali oppure costituire economie di bilancio.
Art. 13 – Valutazione del progetto di sponsorizzazione e di collaborazione
1. A conclusione della realizzazione del progetto di sponsorizzazione e di collaborazione esterna, o se compatibile con le caratteristiche del progetto, con diversa periodicità comunque non inferiore al semestre, il Dirigente del Settore competente formula una relazione in ordine all’attuazione del progetto stesso, indicante il perseguimento dei risultati prefissi, le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione del progetto, le proposte di miglioramento dell’iniziativa ed ogni ulteriore indicazione utile per la valutazione della buona riuscita dell’intervento. La relazione deve contenere, altresì, il piano di riparto degli emolumenti incentivanti ed il corrispondente personale interessato (prospetto di liquidazione).
2. Nell’ambito di realizzazione del progetto di sponsorizzazione o di collaborazione esterna, la valutazione negativa in ordine all’apporto fornito dal personale interessato può costituire, a giudizio del dirigente di Settore, causa di esclusione dall’attuazione di ulteriori progetti di sponsorizzazione o collaborazione proposti dal dirigente stesso.
3. La valutazione di buona riuscita del progetto di sponsorizzazione o di collaborazione esterna può essere considerata nell’ambito della valutazione complessiva delle prestazioni dirigenziali, ai fini del riconoscimento della relativa retribuzione di risultato, secondo gli strumenti di valutazione in atto presso l’amministrazione.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
l. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. 1 singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale dell’amministrazione, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell’ente tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento stesso.
Art. 15 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma iscritta in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario o altro veicolo diffusivo) è pari all'importo specificato al comma 1.
3. Per la corresponsione del corrispettivo dell’accordo di collaborazione esterna fra enti pubblici si applicano le norme in materia di contabilità pubblica.
Art. 16 – Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni esterne sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
Art. 17 - Riserva gestionale
l. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dall'amministrazione secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’, tuttavia, facoltà dell’amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare, in convenzione, l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
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