Contratto di Assicurazione Danni
Contratto di Assicurazione Danni
PROTEZIONE AFFITTO
POLIZZA “MULTIRISCHI” A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A LOCAZIONI IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: LA NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
ED IL FAC – SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO E’ STATO REDATTO IL 02/03/2015.
Mod. NET/0005/1 - Xx. 00.0000
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”
Net Insurance S.p.A.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
(più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)
1. Informazioni generali
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003 Numero REA: RM - 948019
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23 Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
Tel. (06) 89326.1 - Fax (00) 00000.000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS:
- n. 1756 del 18/12/2000,
- n. 2131 del 4/12/2002,
- n. 2444 del 10/7/2006,
- n. 3213000422 del 9/4/2013,
- Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance S.p.A. (dati in milioni di euro)* Patrimonio Netto Euro 46,411
Capitale Sociale Euro 6,792
Riserve Patrimoniali Euro 39,619
Indice di solvibilità della Gestione Danni 5,51 (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
*I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dell’Assicurato su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
La Polizza qui descritta è un’assicurazione a Premio unico anticipato, studiata per coloro che hanno stipulato un Contratto di Locazione Immobiliare ad uso abitativo.
Contraente è il Conduttore, Assicurato e Beneficiario è il Locatore.
Nel caso in cui il Contratto di Locazione preveda più Conduttori, tutti dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la Proposta di Assicurazione quali Contraenti.
Nel caso in cui il Contratto di Locazione preveda più Locatori, poiché i diritti reali sull’immobile locato sono intestati a più soggetti, anche se la Proposta di Assicurazione è stata sottoscritta da uno solo di essi, i diritti derivanti dall’Assicurazione si intendono spettanti a ciascun soggetto in proporzione alla rispettiva quota di titolarità del diritto.
La durata del contratto di assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del Contratto di Locazione o del suo eventuale rinnovo e non potrà, comunque, essere superiore a 6 anni.
L’Assicurazione cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:
a) la copertura Tutela Legale, regolamentata dagli articoli dal 17 al 27 del Settore Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione;
b) la copertura Tutela Morosità, regolamentata dagli articoli dal 28 al 33 del Settore Tutela Morosità delle Condizioni di Assicurazione.
Si raccomanda pertanto di leggere attentamente il Glossario e le Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e la presenza di condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo, in particolare:
NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
- all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione è indicato il limite di durata dell’Assicurazione;
- all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le delimitazioni dei Contratti di Locazione oggetto delle garanzie.
SETTORE TUTELA LEGALE
- all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione;
- all’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati gli obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro, l’inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile;
- all’art. 24 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i limiti territoriali della garanzia assicurativa;
- all’art. 27 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i casi di esclusione della garanzia Tutela Legale.
SETTORE TUTELA MOROSITA’
- all’art. 29 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i casi di esclusione della garanzia Tutela Morosità;
- all’art. 30 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le condizioni di operatività della garanzia assicurativa;
- all’art. 31 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati gli obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro, l’inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
“Avvertenza”
Per il Settore Tutela Legale, le garanzie vengono prestate per il massimale indicato all’art. 25 delle Condizioni di Assicurazione, da intendersi per Sinistro e quale massima esposizione complessiva dell’Assicuratore per l’intera durata dell’Assicurazione.
La garanzia per l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per morosità viene prestata con la Franchigia fissa ed assoluta indicata all’art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.
Tutte le garanzie di Tutela Legale vengono prestate con il Periodo di Franchigia indicato all’art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.
Per il settore Tutela Morosità, il Contraente può scegliere tra 2 distinte Formule di massimali, da intendersi per Sinistro e quale massima esposizione complessiva dell’Assicuratore per l’intera durata dell’Assicurazione, come indicato all’art. 28 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio di Indennizzo da Tutela Legale – Garanzia per l’esercizio di diffida stragiudiziale del Conduttore Periodo di Franchigia 30 giorni Massimale: € 2.500,00 | ||
Periodo di Morosità del Conduttore | Spese legali sostenute | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
Inferiore a 30 gg. | € 500,00 | € 0,00 |
Pari o superiore a 30 gg. | € 500,00 | € 500,00 |
Esempio di Indennizzo da Tutela Legale – Garanzia per l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per Morosità Periodo di Franchigia 30 giorni Franchigia fissa ed assoluta € 258,00 Massimale: € 2.500,00 | ||
Periodo di Morosità del Conduttore | Spese legali sostenute | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
Inferiore a 30 gg. | € 1.500,00 | € 0,00 |
Pari o superiore a 30 gg. | € 1.500,00 | € 1.242,00 |
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
Esempio di Indennizzo da Tutela Morosità – Formula Base | ||
Massimale scelto Formula “BASE”: € 12.000,00 per un massimo di 6 mensilità | ||
Canone di locazione mensile: € 600,00 | ||
Numero mensilità non corrisposte dal Conduttore | Totale canoni di locazione non corrisposti dal Conduttore | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
4 | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
6 | € 3.600,00 | € 3.600,00 |
9 | € 5.400,00 | € 3.600,00 |
12 | € 7.200,00 | € 3.600,00 |
Esempio di Indennizzo da Tutela Morosità – Formula Plus | ||
Massimale scelto Formula “PLUS”: € 24.000,00 per un massimo di 12 mensilità | ||
Canone di locazione mensile: € 600,00 | ||
Numero mensilità non corrisposte dal Conduttore | Totale canoni di locazione non corrisposti dal Conduttore | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
4 | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
6 | € 3.600,00 | € 3.600,00 |
9 | € 5.400,00 | € 5.400,00 |
12 | € 7.200,00 | € 7.200,00 |
Esempio di Indennizzo da Tutela Morosità – Formula Base | ||
Massimale scelto Formula “BASE”: € 12.000,00 per un massimo di 6 mensilità | ||
Canone di locazione mensile: € 1.200,00 | ||
Numero mensilità non corrisposte dal Conduttore | Totale canoni di locazione non corrisposti dal Conduttore | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
4 | € 4.800,00 | € 4.800,00 |
6 | € 7.200,00 | € 7.200,00 |
9 | € 10.800,00 | € 7.200,00 |
12 | € 14.400,00 | € 7.200,00 |
Esempio di Indennizzo da Tutela Morosità – Formula Plus | ||
Massimale scelto Formula “PLUS”: € 24.000,00 per un massimo di 12 mensilità | ||
Canone di locazione mensile: € 1.200,00 | ||
Numero mensilità non corrisposte dal Conduttore | Totale canoni di locazione non corrisposti dal Conduttore | Indennizzo liquidato dall’Assicuratore |
4 | € 4.800,00 | € 4.800,00 |
6 | € 7.200,00 | € 7.200,00 |
9 | € 10.800,00 | € 10.800,00 |
12 | € 14.400,00 | € 14.400,00 |
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario – Nullità
“Avvertenza”
L’assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati forniti dal Contraente e dall’Assicurato nella Proposta di Assicurazione e dalla documentazione presentata a corredo di questa, a richiesta dell’Assicuratore. Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché le conseguenze indicate all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza delle seguenti cause di nullità e/o inefficacia:
• ai sensi dell’Art. 1892 del Codice civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente e/o dell’Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, come indicato all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione;
• l’Assicurazione è inefficace se il contratto di Locazione oggetto del Rischio non è stato regolarmente registrato a norma di legge, come indicato all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. La mancata comunicazione può comportare le conseguenze indicate all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Costituisce circostanza rilevante che determina l’aggravamento del Rischio, il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile assicurato, tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.
6. Premi
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.
L’entità del Premio dipende dalla durata dell’Assicurazione, dal canone annuo di locazione pattuito nel Contratto di Locazione e dalla formula di massimale scelta dal Contraente.
Modalità di pagamento del Premio:
Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall’IVASS per ciascun contratto.
Il Premio unico anticipato non è frazionabile.
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede che l’Assicuratore o l’Intermediario non possono applicare sconti di Premio.
7. Rivalse
“Avvertenza”
Come indicato all’Art. 33 delle Condizioni di Assicurazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo relativo alla garanzia Tutela Morosità, è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato/Locatore verso il Contraente/Conduttore, i suoi aventi diritto e terzi coobbligati.
Mod. NET/0005/1 - Xx. 00.0000
8. Diritto di recesso
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede il diritto di recesso per il Contraente, in caso di scioglimento anticipato del Contratto di Locazione per recesso del Conduttore, legittimamente esercitato, previo consenso del Locatore, ai sensi di legge, come indicato all’art. 6 comma B) delle Condizioni di Assicurazione.
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, se la durata dell’Assicurazione supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, previo consenso dell’Assicurato, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
11. Regime fiscale
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile relativo alla Garanzia Tutela Legale è soggetto ad imposta del 21,25%, mentre il Premio assicurativo imponibile relativo alla Garanzia Tutela Morosità è soggetto ad imposta del 12,50%.
12. Informativa “home insurance”
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx è attiva un’area riservata consultabile attraverso il link “Consultazione home insurance” che consente all’Assicurato – previo rilascio da parte dell’Assicuratore delle credenziali personali di accesso – di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provv. IVASS n. 7/2013.
13. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
Il contratto potrà essere stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore anche nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Assicuratore e dall’Intermediario.
In caso di vendita a distanza, fatti salvi gli obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinques, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Il Contraente prima che sia vincolato dal contratto di Assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
- la documentazione precontrattuale e contrattuale (Proposta di Assicurazione, Fascicolo Informativo, Certificato di Polizza);
- le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Mod. NET/0005/1 - Xx. 00.0000
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede specifici adempimenti che l’Assicurato deve osservare in caso di Sinistro.
SINISTRO DA TUTELA LEGALE
Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale ad ARAG S.E., come indicato nella Premessa ed all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Agli articoli 20 e 21 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro, mentre agli articoli 22 e 23 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate e le procedure liquidative dell’Indennizzo.
SINISTRO DA TUTELA MOROSITA’
All’art. 31 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro. All’art. 32 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le procedure liquidative dell’Indennizzo.
15. Reclami
I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:
Net Insurance S.p.A. Ufficio Reclami
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00161
Fax 06 89326.570 – E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 000000000, fax 00.00000000 - 00.00000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore.
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza). Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel presentare il reclamo all’IVASS - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - xxxxxxx:
- indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato;
- descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
- allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo;
- allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, deferendo la controversia avanti ad organismo di mediazione abilitato, come regolato dall’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
16. Arbitrato
“Avvertenza”
Pur in presenza dell’arbitrato come indicato all’Art. 22 comma 7) delle Condizioni di Assicurazione, per la risoluzione di eventuali controversie è in ogni caso possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, deferendo la controversia avanti ad organismo di mediazione abilitato, come regolato dall’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
Il Rappresentante Legale L’Amministratore Delegato (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Xxxxxxx, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l’Assicuratore ed il Contraente.
Assicurato
Il Locatore, quale soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratore
Net Insurance S.p.A.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere l’Indennizzo in caso di Sinistro.
Caso assicurativo
Il verificarsi della controversia per la quale è prevista l’Assicurazione.
Il Caso assicurativo insorge trascorsi 30 giorni dal primo mancato pagamento, da parte del Conduttore, del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge.
Carenza
Il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell’Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.
Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo l’Assicuratore non corrisponde l’Indennizzo.
Certificato di Polizza
Il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell’Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Conduttore
Il soggetto che assume il godimento dell’immobile attraverso la stipula del Contratto di Locazione con il Locatore.
Contraente
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
Il Conduttore, quale soggetto che stipula l’Assicurazione con l’Assicuratore.
Contratto di Locazione
Il contratto di locazione, relativo all’immobile ad uso abitativo, stipulato in conformità alla normativa in vigore, tra il Locatore ed il Conduttore.
Convalida dello sfratto per morosità
L’Ordinanza del Giudice competente di convalidare lo sfratto per morosità di cui all’art. 658 del Codice di Procedura Civile.
In tal sede il Giudice fissa la data di esecuzione dello sfratto per il rilascio dell’immobile ed invia alla Cancelleria l’atto per l’apposizione della formula esecutiva, comandando a tutti gli Ufficiali Xxxxxxxxxx di mettere in esecuzione lo sfratto, a richiesta del Locatore, con l’assistenza della forza pubblica.
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:
1. Nota Informativa e Glossario;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Fac – Simile Proposta di Assicurazione.
Franchigia
L’importo del danno che resta a carico dell’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Intermediario
Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione.
Istituito con la legge 135/2012, l’IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
L’IVASS ha sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – tel. 00 000000 – fax 00 00000000.
Limite di indennizzo
La somma massima dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro.
Locatore
Il soggetto legittimato a stipulare il Contratto di Locazione in quanto titolare del diritto di proprietà, proprietà superficiaria o usufrutto sull’immobile locato.
Nota Informativa
Documento, redatto secondo le disposizioni dell’IVASS, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.
Periodo di Durata dell’Assicurazione
Periodo di durata intercorrente tra la decorrenza e la Scadenza dell’Assicurazione, indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.
Periodo di Franchigia
Il periodo di tempo durante il quale l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
La morosità del Conduttore inferiore a 30 giorni.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda all’Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Sinistro
Il verificarsi del fatto/evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Tutela Legale
L’assicurazione Tutela Legale di cui al Decreto legislativo
n.209 del 7.9.2005 e successive integrazioni e modifiche.
Unico caso assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/03/2015.
Polizza “Protezione Affitto”
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento o diminuzione del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione di Xxxxxxx, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione
del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Se il cambiamento non comporta né aggravamento né diminuzione del Rischio, l’Assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.
Art. 3 - Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare preventivamente l’eventuale esistenza di altre assicurazioni sul medesimo Rischio, salvo l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 4 - Decorrenza e termine del contratto di assicurazione - Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione è conclusa e produce i suoi effetti, sempre che sia stato pagato il Premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l’accettazione scritta della Proposta di Assicurazione da parte dell’Assicuratore.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, corrispondente alla data di effetto del Contratto di Locazione, se il Premio, unico ed anticipato, è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’Assicurazione cessa, senza tacito rinnovo, alla prima scadenza del Contratto di Locazione, con una durata complessiva comunque non superiore a sei anni.
In caso di stipula dell’Assicurazione contestuale al rinnovo del Contratto di Locazione, l’Assicurazione decorre dalle ore 24 della data di rinnovo del Contratto di Locazione e cessa, senza tacito rinnovo, alla scadenza dello stesso, con una durata complessiva comunque non superiore a sei anni.
La durata dell’Assicurazione è indicata nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.
Art. 5 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione viene prestata dall’Assicuratore a seguito del pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico anticipato per l’intera durata del contratto di assicurazione.
Mod. NET/0005/1 - Xx. 00.0000
Art. 6 - Anticipata risoluzione del Contratto di Locazione
a) Salvo quanto indicato al punto b), in caso di anticipata risoluzione del Contratto di Locazione per qualsiasi causa, il Premio resta acquisto dall’Assicuratore, e non si procede pertanto ad alcun rimborso di rateo di Premio pagato e non goduto. L’Assicurazione non potrà essere prestata per altro Contratto di Locazione.
b) In caso di scioglimento anticipato del Contratto di Locazione per recesso del Conduttore, legittimamente esercitato ai sensi dell’Art. 4 della Legge 392/1978, il Conduttore ha diritto di chiedere, previo consenso del Locatore, lo scioglimento anticipato dell’Assicurazione e la restituzione del rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Art. 7 - Pluralità di Locatori
Nel caso in cui i diritti reali sull’immobile locato siano intestati a più soggetti, i diritti derivanti dall’Assicurazione si intendono spettanti a ciascun soggetto in proporzione alla rispettiva quota di titolarità del diritto.
Art. 8 - Ambito di operatività dell’Assicurazione
L’Assicurazione si intende operante limitatamente ai Contratti di Locazione che risultino contestualmente:
• stipulati o rinnovati per immobili destinati ad uso abitazione;
• regolarmente registrati a norma di legge;
Condizioni di Assicurazione
Polizza “Protezione Affitto”
• relativi ad immobili ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
Limitatamente ai Contratti di Locazione rinnovati, l’Assicurazione si intende operante a condizione che siano stati regolarmente pagati i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo.
Le garanzie di cui alla presente Assicurazione sono prestate esclusivamente per il Contratto di Locazione indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza. Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx assicurativa, l’immobile fosse locato ad altro Conduttore, l’Assicurazione cessa automaticamente ed il Premio resta acquisito dall’Assicuratore senza che si proceda ad alcun rimborso di rateo di Premio pagato e non goduto.
Tale delimitazione dell’assicurazione non opera in caso di successione “mortis causa” nei diritti del Conduttore.
Art. 9 - Sinistri in garanzia
L’Assicurazione si intende operante limitatamente ai Sinistri insorti nel periodo di durata dell’Assicurazione. Ai fini della definizione del fatto / evento considerato Sinistro, si fa rinvio a quanto indicato in ogni “Settore” delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 10 - Alienazione dei diritti reali sull’immobile
La variazione del Locatore, per atto tra vivi o “mortis causa”, non comporta lo scioglimento del contratto di assicurazione ed i diritti derivanti dall’Assicurazione passano pertanto al nuovo Locatore, il quale potrà esercitare tali diritti a condizione che, in sede di avviso di Sinistro, documenti il titolo di acquisto della qualifica di nuovo Locatore, fermo restando quanto indicato al precedente Art.7.
Art. 11 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio imponibile relativo alla garanzia Tutela Legale è soggetto ad imposta del 21,25%, mentre il Premio imponibile della garanzia Tutela Morosità è soggetto ad imposta del 12,50%.
Art.12 - Modifiche dell’Assicurazione
Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l’Assicuratore ed il Contraente.
L’Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell’IVASS.
Art. 13 – Comunicazioni
Il Contraente è tenuto a comunicare all’Assicuratore le variazioni dei propri recapiti (residenza, posta elettronica, recapito telefonico) indicati nella Proposta di Assicurazione.
Le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.
Art. 14 – Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 15 - Legge applicabile al contratto
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
NORME RELATIVE AL SETTORE TUTELA LEGALE
PREMESSA
Net Insurance S.p.A. (più avanti denominata anche Assicuratore) ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale ad ARAG S.E., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona - Tel. 045/0000000 Fax 045/0000000,
e-mail: xxxx@xxxx.xx - pec: xxxx@xxx.xxxx.xx, iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento), in seguito denominata “ARAG”, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Art.17 - Oggetto della garanzia Tutela Legale
1) Avvalendosi di ARAG per la gestione dei Sinistri, la Net Insurance S.p.A., alle condizioni della presente Assicurazione e nei limiti del massimale convenuto, assicura le spese di Tutela Legale occorrenti al Locatore per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi esclusivamente indicati al successivo Art. 26.
2) Tali spese sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del “Caso assicurativo”;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del Xxxxxxxx, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’Art. 21, comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 21, comma 5;
• le spese di giustizia;
• il “Contributo unificato” per le spese degli atti giudiziari (ai sensi dell’art. 9 della L. 23.12.1999 n.488 e del D.L. 11.3.2002 n.28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
3) È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 20, comma 2.
Art.18 - Delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione
1) Il Locatore è tenuto a :
. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del “Caso assicurativo”;
. ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2) La Net Insurance S.p.A. ed ARAG non assumono il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.
3) Le operazioni di rilascio dell’immobile non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
Art.19 - Insorgenza del “Caso assicurativo”
1) Ai fini della presente Assicurazione, l’insorgenza del “Caso assicurativo” si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”, si fa riferimento alla data della prima violazione.
2) La garanzia assicurativa viene prestata per i “Casi assicurativi” che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
3) La garanzia non ha luogo nei “Casi assicurativi” insorgenti da Contratti di Locazione che al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti dal Locatore o dal Conduttore o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei medesimi.
4) Si considerano a tutti gli effetti come “Unico caso assicurativo” le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art.20 - Denuncia del “Caso assicurativo” e libera scelta del Legale
1) Il Locatore deve denunciare, entro giorni 30 ad ARAG, qualsiasi “Caso assicurativo” nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2) Limitatamente alla fase giudiziale il Locatore ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG.
3) Se il Locatore non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui il Locatore non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale il Locatore deve conferire mandato.
4) Il Locatore ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG o con l’Assicuratore.
Art.21 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se il Locatore richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del “Caso assicurativo”, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• nel caso in cui la controversia arrivi alla fase giudiziale, conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art.22 - Gestione del “Caso assicurativo”
1) Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, ai sensi dell’art. 17 - Oggetto della garanzia TUTELA LEGALE.
2) Ove il tentativo di definizione stragiudiziale della controversia non riesca, l’Assicurato comunica a ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere all’Assicuratore di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 20 per la trattazione giudiziale.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore del procedimento se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) Il Locatore non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG e l’Assicuratore non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei “Casi assicurativi” tra il Locatore ed ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto del Locatore di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte il Locatore del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art.23 - Recupero di somme
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
1) Spettano integralmente al Locatore i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dal Conduttore, dai suoi aventi titolo o da terzi coobbligati. Resta comunque fermo il diritto di surrogazione della Net Insurance S.p.A. – ai sensi dell’Art. 33 del presente contratto di assicurazione nei diritti del Locatore verso il Conduttore, dai suoi aventi titolo o da terzi coobbligati. Pertanto la Net Insurance S.p.A., nei limiti dell’Indennizzo corrisposto al Locatore ai sensi del successivo Art. 28, vanta un privilegio sulle somme che, attraverso la gestione del Caso assicurativo di cui al precedente Art. 22, siano state recuperate dall’Assicurato.
2) Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art.24 - Estensione territoriale della garanzia Tutela Legale
Le garanzie valgono per i “Casi assicurativi” che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana.
Art.25 - Massimale
Le garanzie vengono prestate per un massimale di € 2.500,00 per “Caso assicurativo” e per l’intera durata dell’Assicurazione.
Art.26 – Prestazioni garantite
Le garanzie vengono prestate al Locatore assicurato esclusivamente nei casi di morosità del Conduttore per:
a) l’esercizio di diffida stragiudiziale del Conduttore, come da par. 1) del precedente Art. 22, al pagamento dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;
b) l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 658 del Codice di Procedura Civile, nei confronti del Conduttore. La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta a carico del Locatore di € 258,00.
Si considera in garanzia la morosità non inferiore a giorni 30.
Art.27 – Esclusioni della garanzia Tutela Legale
Le garanzie di Tutela Legale non sono valide:
a) per l’esercizio di azioni giudiziali di recupero dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;
b) per controversie relative al mancato o parziale pagamento al Locatore dell’indennità di mancato o ritardato preavviso in casi di recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore;
c) per qualsiasi controversia diversa da quelle previste al precedente Art. 26; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la copertura assicurativa non è operante per controversie relative a:
- perdita, danneggiamento o deterioramento dell’immobile locato;
- vizi dell’immobile locato;
- manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile locato;
- molestie nel godimento dell’immobile locato;
- miglioramenti o addizioni sull’immobile locato;
- qualsiasi altro danno, diretto o indiretto, subito dal Locatore;
d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) in materia fiscale ed amministrativa;
f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per fatti relativi all’inquinamento dell’ambiente;
j) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
k) per l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione;
l) in caso di controversie tra comproprietari;
m) in caso di compravendita dell’immobile locato;
n) in caso di subaffitto dell’immobile locato;
o) per operazioni di esecuzione forzata successive al secondo tentativo ai sensi del comma 3 dell’Art. 18;
p) per controversie relative a Contratti di Locazione non registrati;
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q) limitatamente ai Contratti di Locazione rinnovati, qualora non siano stati regolarmente pagati i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo.
NORME RELATIVE AL SETTORE TUTELA MOROSITA’
Art.28 - Oggetto e delimitazione della garanzia Tutela Morosità
In caso di morosità del Conduttore nei confronti del Locatore, che abbia dato titolo al Locatore di chiedere lo sfratto per morosità, l’Assicuratore si costituisce fideiussore nell’interesse e per conto del Conduttore – ed a favore del Locatore/Assicurato – esclusivamente a garanzia dell’obbligo di pagamento del Conduttore, di canoni ed oneri accessori.
In caso di Xxxxxxxx rientrante nell’oggetto dell’Assicurazione, Net Insurance S.p.A. provvederà a corrispondere al Locatore un indennizzo, in unica soluzione, di importo pari all’insoluto, in conto canoni ed oneri accessori, figurante fino alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità”.
La garanzia viene alternativamente prestata in due formule, da richiamarsi nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza:
Formula “BASE”
• per un massimo di sei mensilità;
• con un limite di Indennizzo di € 12.000,00, da intendersi quale massima esposizione complessiva dell’Assicuratore per l’intera durata dell’Assicurazione.
Formula “PLUS”
• per un massimo di dodici mensilità;
• con un limite di Indennizzo di € 24.000,00, da intendersi quale massima esposizione complessiva dell’Assicuratore per l’intera durata dell’Assicurazione.
Art.29 – Esclusioni della garanzia Tutela Morosità
La garanzia Tutela Morosità è esclusa per ogni obbligo del Conduttore diverso dal pagamento di canoni ed oneri accessori, come indicato al precedente Art.28.
Non costituiscono pertanto oggetto di Indennizzo:
• i danni patrimoniali subiti dal Locatore per il mancato o parziale pagamento dell’indennità di mancato o ritardato preavviso del recesso dal Contratto di Locazione esercitato dal Conduttore;
• qualsiasi altro danno diretto o indiretto subito dal Locatore a seguito di inadempienza del Conduttore. Inoltre, qualora ai sensi del precedente Art. 8, l’Assicurazione sia riferita ad un contratto di locazione rinnovato, la garanzia Tutela Morosità è esclusa nel caso in cui non siano stati regolarmente pagati i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo.
Art.30 - Condizioni di operatività della garanzia Tutela Morosità
La garanzia è operante esclusivamente a condizioni che:
• il Locatore abbia già fatto ricorso alla garanzia Tutela Legale di cui al precedente Art.17;
• il Conduttore non abbia già sanato integralmente la morosità nelle more della comparizione presso il Giudice competente o in sede di prima udienza;
• il Giudice competente abbia emesso provvedimento di “Convalida dello sfratto per morosità”, con contestuale fissazione della data di esecuzione per il rilascio dell’immobile;
• l’eventuale opposizione del Conduttore alla “Convalida dello sfratto per morosità” sia stata rigettata dal Giudice competente.
Art. 31 - Denuncia di Xxxxxxxx e richiesta dell’indennizzo
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
Ai fini della richiesta alla Net Insurance S.p.A. dell’Indennizzo di cui all’Art.28, il Locatore deve inoltrare alla stessa, presso la relativa Sede Legale:
a) copia della denuncia a suo tempo inoltrata ad ARAG ai fini del preventivo ricorso alla garanzia Tutela Legale di cui al precedente Art.17;
b) richiesta di Xxxxxxxxxx, corredata di specifica dei canoni di locazione e degli oneri accessori figuranti insoluti alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità” rientranti nella garanzia di cui all’Art. 28.
Tale specifica deve redigersi escludendo:
- quanto già eventualmente ritenuto dal Locatore in conto canoni ed oneri accessori, sul deposito cauzionale laddove prestato dal Conduttore in sede di stipula del Contratto di Locazione;
Condizioni di Assicurazione
Polizza “Protezione Affitto”
- quanto già eventualmente recuperato ancorché parzialmente, per effetto delle azioni stragiudiziali attivate sulla base della garanzia Tutela Legale;
- l’importo dei canoni in scadenza oltre la data di rilascio dell’immobile fissata, dal Giudice competente, nel provvedimento di “Convalida dello sfratto per morosità”;
c) copia del Contratto di Locazione regolarmente registrato;
d) copia del provvedimento giudiziale di “Convalida dello sfratto per morosità”.
A suo insindacabile giudizio, la Net Insurance S.p.A. si riserva la facoltà di eseguire, presso ARAG e/o il legale di cui al precedente Art. 20, verifiche sull’esattezza e congruenza delle informazioni prodotte dal Locatore.
Art.32 - Liquidazione e pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Net Insurance S.p.A. provvede, entro 30 giorni, al pagamento dell’Indennizzo a favore del Locatore, quale Beneficiario.
L’Assicuratore comunica il pagamento dell’Indennizzo al Conduttore ai fini di quanto previsto dal successivo Art.33.
Ad avvenuto pagamento dell’Indennizzo e nei limiti del relativo importo, il Locatore resta obbligato a restituire all’Assicuratore quanto eventualmente ricevuto direttamente o indirettamente dal Conduttore in conto canoni ed oneri accessori insoluti oggetto dell’Indennizzo.
Art.33 - Surrogazione
Con il pagamento dell’Indennizzo relativo alla garanzia Tutela Morosità, la Net Insurance S.p.A. resta surrogata, nei limiti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione del Locatore verso il Conduttore, i suoi aventi titolo e terzi coobbligati.
Ove la Net Insurance S.p.A. lo richieda, il Locatore è tenuto a fare ad essa formale cessione di detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell’esperimento delle azioni medesime, fornendo tutti i documenti che la Net Insurance S.p.A. ritenga utili.
Mod. NET/0005/1 - Ed. 03.2015
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/03/2015.
DATI 1° CONTRAENTE/CONDUTTORE Cognome Nome Nato a Prov. il C.F. Residente in* c.a.p. Via n. Indirizzo e-mail* telefono cellulare* DATI 2° CONTRAENTE/CONDUTTORE Cognome Nome Nato a Prov. il C.F. Residente in* c.a.p. Via n. Indirizzo e-mail* telefono cellulare* * Il/i Contraente/i deve/ono comunicare all’Assicuratore le variazioni dei propri recapiti (residenza, posta elettronica, telefono cellulare). | ||
DATI ASSICURANDO/LOCATORE Cognome Nome Nato a Prov. il C.F. Residente in* c.a.p. Via n. Indirizzo e-mail* telefono cellulare* * L’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore le variazioni dei propri recapiti (residenza, posta elettronica, telefono cellulare). | ||
DATI CONTRATTO DI LOCAZIONE | ||
Immobile locato sito in: | ||
Xxx X. | ||
Xxxxxx xx Xxxx. ( ) C.A.P. | ||
Data effetto contratto di locazione: / / Durata locazione | ||
Data scadenza contratto di locazione: / / Anni e Mesi | ||
Canone annuo: € | ||
FORMULA “BASE” (Art.28 delle Condizioni di Assicurazione) □ Decorrenza polizza / / Scadenza polizza Somma Assicurata Tutela Legale € 2.500,00 Somma Assicurata Cauzioni € 12.000,00 Premio unico anticipato (al lordo delle imposte): € | / | / |
FORMULA “PLUS” (Art.28 delle Condizioni di Assicurazione) □ Decorrenza polizza / / Scadenza polizza Somma Assicurata Tutela Legale € 2.500,00 Somma Assicurata Cauzioni € 24.000,00 Premio unico anticipato (al lordo delle imposte): € | / | / |
Mod. NET/0005/1 - Xx. 00.0000
PAGINA 1 DI 2 Xxx.XXX/0000/0 - Ed. 03.2015
DICHIARAZIONI DELLE PARTI Premesso che: - Net Insurance S.p.A. intende proporre al Locatore ed al Conduttore del Contratto di Locazione sopra indicato una copertura assicurativa riservata esclusivamente ai contratti di locazione relativi ad immobili ad uso abitazione. Premesso quanto sopra, il sottoscritto, Conduttore del Contratto di Locazione sopra indicato: - chiede a Net Insurance S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il Contratto di assicurazione “Protezione Affitto” in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0005/1 – Ed.03.2015; - dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/0005/1 – Ed 03.2015), contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac – Simile della Proposta di Assicurazione; - dichiara di consentire a Net Insurance S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari per la valutazione del rischio anche presso il proprio datore di lavoro, sciogliendo lo stesso dal segreto professionale e dai vincoli previsti dalle norme per la tutela della riservatezza dei dati personali; - conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete. Premesso quanto sopra, il sottoscritto, Locatore del Contratto di Locazione sopra indicato: - dichiara di aver preso visione e di approvare le norme di cui al Mod. NET/0005/1 – Ed.03.2015; - dichiara, ai fini degli obblighi di informativa pre-contrattuale ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, di aver preso visione dell’apposita Nota Informativa il cui testo è riportato nel Mod. NET/0005/1 – Ed.03.2015. - dichiara che sono stati regolarmente pagati i canoni e gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente la data del rinnovo (dichiarazione valida in caso di polizza emessa contestualmente al rinnovo del contratto di locazione sopra indicato). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Contraente n.1 Contraente n.2 l’ Assicurato (il Locatore) |
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0005/1 – Ed.03.2015: Art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” – Art. 2 – “Aggravamento o diminuzione del Rischio” - Art. 4 – “Decorrenza e termine del contratto di assicurazione - Decorrenza della garanzia” - Art.6 “Anticipata risoluzione del Contratto di Locazione” – Art.8 “Ambito di operatività dell’Assicurazione” - Art. 9 – “Sinistri in garanzia” - Art. 18 “Delimitazione dell’oggetto dell’Assicurazione” – Art.19 “Insorgenza del Caso Assicurativo” – Art. 20 – Denuncia del “Caso assicurativo” e libera scelta del legale - Art.21 – “Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa” - Art. 23 “Recupero di somme” - Art. 25 “Massimale” - Art. 27 “Esclusioni della garanzia Tutela Legale” - Art. 29 “Esclusioni della garanzia Tutela Morosità” - Art. 30 “Condizioni di operatività della garanzia Tutela Morosità” – Art.31 “Denuncia di sinistro” - Art. 33 “Surrogazione”. Contraente n.1 Contraente n.2 l’ Assicurato (il Locatore) |
Preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, i sottoscritti danno il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto di cui al punto 1.a. della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta. Contraente n.1 Contraente n.2 l’ Assicurato (il Locatore) Inoltre i sottoscritti, per il trattamento da parte di Net Insurance S.p.A. e della Controllata Net Insurance Life S.p.A. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità, di cui al punto 1.b della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali: □ DANNO IL CONSENSO □ NEGANO IL CONSENSO Contraente n.1 Contraente n.2 l’ Assicurato (il Locatore) |
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato. Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall’IVASS per ciascun contratto. Il Premio va pagato solo se la presente Proposta di Assicurazione è stata formalmente accettata dalla Net Insurance S.p.A. |
Confermo di aver identificato personalmente il/i Contraente/i e l’Assicurato, firmatari della presente Proposta. Attesto che sul presente modulo di Proposta, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni. Data di sottoscrizione / / Firma dell'Intermediario |
Mod. NET/0005/1 - Xx. 00.0000
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di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002, n. 2444 del 10.07.2006 e n. 3213000422 del 9.4.2013 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23
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