Contract
Studio Xxxxxxx Consulenti d’impresa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Linea 1: 0444 525824 Linea 2: 0000 000000 Fax: 0000 000000 | ||||||||
Circolare 64 2013 Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere. Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase. affronteremo oggi il seguente argomento: - RINNOVO CONTRATTUALE: GOMMA/PLASTICA - PMI In data 25 luglio 2013, tra UNIONCHIMICA CONFAPI e le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Chimica, Gomma, Vetro – Piccola e media industria, scaduto il 31 dicembre 2012. L’ipotesi di accordo decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015, sia per la parte normativa che per quella economica. INCREMENTI RETRIBUTIVI Gomma – plastica Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi tabellari per il 5° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad euro 121,00 complessivi. Tale somma viene erogata in 4 tranches: • euro 33,00 a partire dal 1° gennaio 2013; • euro 32,00 a partire dal 1° gennaio 2014; • euro 29,00 a decorrere dal 1° gennaio 2015; • euro 27,00 a decorrere dal 1° giugno 2015. Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti: | ||||||||
Livelli | Aumenti a partire dal | |||||||
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 01/06/2015 | Parametri | ||||
1 | 24,09 | 23,36 | 21,17 | 19,71 | 100,00 | |||
2 | 27,22 | 26,39 | 23,92 | 22,27 | 113,00 | |||
3 | 28,18 | 27,33 | 24,77 | 23,06 | 117,00 | |||
4 | 30,35 | 29,43 | 26,67 | 24,83 | 126,00 | |||
5 | 33,00 | 32,00 | 29,00 | 27,00 | 137,00 | |||
6 | 36,36 | 35,26 | 31,95 | 29,75 | 150,95 | |||
7 | 41,96 | 40,69 | 36,87 | 34,33 | 174,19 | |||
Q | 49,10 | 47,61 | 43,15 | 40,17 | 203,85 |
MINIMI RETRIBUTIVI Si riportano di seguito i nuovi minimi contrattuali di cui all’Ipotesi di accordo: Gomma – plastica Per il periodo gennaio-agosto 2013 verrà riconosciuto un importo complessivo a titolo di arretrati retributivi corrisposto in 3 tranches unitamente alle competenze rispettivamente dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2013. CAMPO DI APPLICAZIONE Il campo di applicazione del CCNL viene esteso al settore “lavorazioni conto terzi del conciario”. BILATERALITÀ L’Accordo di rinnovo prevede che la bilateralità come definita dagli accordi interconfederali (Accordo del 23 luglio 2012 e relativa intesa attuativa del 28 dicembre 2012) e dai contratti collettivi nazionali e regionali del sistema CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria. Mediante tale sistema di bilateralità sono erogate prestazioni di welfare contrattuale indispensabili a completare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL di categoria e rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore. Resta fermo, pertanto, il diritto all’erogazione diretta dei servizi previsti dal sistema bilaterale da parte delle imprese non aderenti. Sistema della bilateralità: Con decorrenza 25 luglio 2013 verranno attivati gli istituti previsti dalla bilateralità secondo quanto indicato di seguito in tabella: | ||||
NOME FONDO | IMPORTI PER SINGOLO LAVORATORE | |||
Fondo Sicurezza PMI CONFAPI | 18,00 euro mensili (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per aziende prive di RLS | |||
6,00 euro mensili (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per aziende con RLS | ||||
Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI | 6,00 euro mensili (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per lavoratori full time per lo sviluppo dell’apprendistato | |||
3,00 euro mensili (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per lavoratori |
Livelli | Importi mensili dal | ||||
01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 01/06/2015 | Parametri | |
1 | 1.313,54 | 1.336,90 | 1.358,07 | 1.377,78 | 100,00 |
2 | 1.432,57 | 1.458,96 | 1.482,88 | 1.505,15 | 113,00 |
3 | 1.476,48 | 1.503,81 | 1.528,58 | 1.551,64 | 117,00 |
4 | 1.531,62 | 1.561,05 | 1.587,72 | 1.612,55 | 126,00 |
5 | 1.613,64 | 1.645,64 | 1.674,64 | 1.701,64 | 137,00 |
6 | 1.727,32 | 1.762,58 | 1.794,53 | 1.824,28 | 150,95 |
7 | 1.914,41 | 1.955,10 | 1.991,97 | 2.026,30 | 174,19 |
Q | 2.155,12 | 2.202,73 | 2.245,88 | 2.286,05 | 203,85 |
Fondo Sostegno al reddito Osservatorio della contrattazione e del lavoro
part time fino a 20 ore
28,00 euro annui (2,33 mensili per 12 mensilità)
8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per sostegno alla bilateralità, rappresentanza sindacale e contrattazione di II livello
12,00 euro annui (1,00 euro mensili per 12 mensilità) per ulteriori
attività
Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR)
le imprese non aderenti al sistema di bilateralità dovranno erogare ai lavoratori un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR),
• pari a 25 euro mensili,
• per 13 mensilità.
Tale somma non è assorbibile e risulta utile a tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, ad esclusione del TFR. L’azienda sarà altresì tenuta all’erogazione diretta di tutte le prestazioni erogate dalla bilateralità regionale e nazionale.
Per i lavoratori a tempo parziale, tale somma verrà erogata in modo proporzionale all’orario di lavoro. In tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Per il lavoratori apprendisti il riproporzionamento avverrà in relazione alla percentuale di retribuzione corrisposta.
Per le aziende che aderiscono alla bilateralità l’EAR risulterà compresa all’interno della quota di adesione e non dovrà quindi essere versato.
Ð Nel caso in cui non vogliate aderire al sistema della bilateralità Vi preghiamo di comunicarlo allo Studio.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
L’Intesa prevede che a decorrere dalla data di sottoscrizione del rinnovo (25 luglio), le parti si impegnano ad una revisione della classificazione del personale, inserendo nuovi profili ed eliminando quelli non più attuali.
BANCA ORE
L’Accordo di rinnovo prevede l’istituzione del “conto ore individuale” (c.d. banca ore), nel quale confluiscono le prestazioni eccedenti l’orario di riferimento.
Le prestazioni eccedenti e/o straordinarie, ferma restando la corresponsione nel mese di competenza delle maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento, confluiscono nel
conto secondo le seguenti opzioni:
• 50% di quote orarie retribuite e 50% di riposi compensativi;
• 100% di riposi compensativi;
• 100% di quote orarie retribuite.
Il lavoratore è tenuto a manifestare formalmente la propria scelta (opzione), che potrà modificare, per l’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno.
L’intesa prevede che
• i riposi compensativi sono accantonati nel conto ore individuale,
• le quote orarie retribuite saranno corrisposte nel mese di competenza,
• qualora i riposi non siano fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione, è utile per
la fruizione un ulteriore anno.
MALATTIA
In materia di trattamento di malattia le Parti nel presente Accordo dispongono:
• il diritto del lavoratore a conoscere la propria situazione delle assenze per malattia almeno un mese prima della scadenza del periodo di comporto;
• la non computabilità, ai fini del raggiungimento del comporto, delle assenze effettuate per sottoporsi a terapie salvavita, nonché
• l’introduzione di un congedo non retribuito per gravi e documentati motivi di famiglia.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti hanno concordato un incremento dell’aliquota contributiva a carico dell’impresa al Fondo FONDAPI, nella misura di
• 0,10%, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
• 0,10% a decorrere dal 1° gennaio 2015.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Nell’ accordo di rinnovo vengono recepiti gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL. Le Parti prendono altresì atto che relativamente all’Accordo Interconfederale SANAPI del 31 gennaio 2013 che lo stesso non ha ancora trovato applicazione a livello interconfederale.
09 settembre 2013 I migliori saluti.
Xxxxx Xxxxxxx
Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane
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