Contract
ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI XXXXXXXX X’XXXXXXXX DI CHIETI-PESCARA RELATIVO ALL’ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI XXXXXXXX X’XXXXXXXX DI CHIETI-PESCARA
Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 000 – 00000 Xxxx, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dr. Xxxxxxxx Xxxxx
E
l’Università degli Studi Xxxxxxxx x’Xxxxxxxx, con sede e domicilio fiscale in Chieti, via dei Vestini 31, C.F. 93002750698, di seguito anche “Università”, legalmente rappresentata, per la firma del presente atto, dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,
di seguito congiuntamente “le Parti”;
VISTO
il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in data 21/01/2022 (Ateneo) ed 8/02/2022 (DFP) e in particolare:
▪ l’art. 2, co. 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a “promuovere, favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università degli Studi Xxxxxxxx x’Xxxxxxxx di Chieti-Pescara, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, l’adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico”;
▪ l’art. 2, co. 5.1 che prevede che l’Università risponda, “di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l’iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai master di I e II livello e ai Corsi di Formazione e Alta Formazione attivati dall’Ateneo, verificando altresì la possibilità, per lo start-up del presente Protocollo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni”;
▪ l’art. 2, co. 5.2 che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica definisca “in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le Parti”;
▪ l’art. 2, co. 2 in base al quale “le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo”
CONSIDERATO
che, al fine di dare una prima attuazione al sopra citato Protocollo di intesa, le Parti convengono di attivare un primo gruppo di corsi di studio universitari di I e di II livello, ai master di I e di II livello, ai corsi di formazione e di alta formazione tra quelli indicati nell’Allegato A del Protocollo medesimo
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1. Oggetto del presente Accordo attuativo è l’identificazione dei corsi di studio attivati e da attivare a partire dall’a.a. 2021-2022 e delle procedure atte a garantire l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni.
Articolo 2
(Corsi di studio, Master e Corsi di perfezionamento)
1. L’Università Xxxxxxxx x’Xxxxxxxx di Chieti-Pescara attiva, tra i corsi di studio individuati nell’Allegato A al citato Protocollo di intesa:
a) a partire dal corrente anno accademico 2021-2022, i seguenti corsi di studio universitari di I e di II livello:
I livello
- Economia Aziendale
- Economia e Commercio
- Economia e Informatica per l'Impresa
- Economia e Management
- Economia, Imprese e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
- Scienze e Tecniche Psicologiche
- Servizi giuridici per le imprese e le pubbliche amministrazioni
- Servizio Sociale
- Sociologia e Criminologia
- Beni Culturali
- Mediazione linguistica e comunicazione interculturale
- Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio
- Scienze dell’Habitat sostenibile
- Scienze Geologiche
II livello
- Economia Aziendale
- Economia e Commercio
- Economia e Business Analytics
- Economics and Behavioural Sciences
- Economia e Management
- Digital Marketing
- Politiche e Management per il Welfare
- Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa
- Beni Archeologici e Storico-Artistici
- Lingue straniere per l’impresa e la Cooperazione internazionale
- Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità
- Ingegneria delle Costruzioni
- Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti
- Architettura
- Psicologia Clinica e della Salute
b) a partire dall’anno accademico 2022-2023, i seguenti corsi di studio universitari di I e di II livello:
I livello
- Economia, Management e Organizzazione Sanitaria
c) a partire dal 1° febbraio 2022, i seguenti master di I livello, master di II livello, corsi di formazione e alta formazione:
- Master di I livello in Economia comportamentale e Neuromarketing per le aziende e le istituzioni (l'edizione 2021/2022 è in svolgimento, nell’anno 2022 sarà attivata l'edizione 2022/2023)
- Master di I livello in Accounting e Management della PA territoriale (data di attivazione: nel corso del 2022)
- Master di II livello in Fondi di Coesione, Management e Governance delle aree interne (data di attivazione: nel corso del 2022)
- Corso di perfezionamento post-lauream in Economia e gestione aziendale (data di attivazione: novembre 2022)
- Corso di perfezionamento post-lauream in Economia e Organizzazione dei Servizi Sanitari (l'edizione 2021/2022 è in svolgimento, nell’anno 2022 sarà attivata l'edizione 2022/2023)
- Corso di perfezionamento post-lauream in Misurazione e Valutazione della Performance delle AA.PP. (data di attivazione: nel corso del 2022).
Articolo 3
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari, ai master e ai corsi di formazione e alta formazione)
1. Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di I livello di cui all’art. 2, lett. a) e b) è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. L’ammissione è consentita anche a chi possiede diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era attivo l’anno integrativo. In questo caso, anche in deroga alla disciplina vigente di Ateneo, gli Obblighi formativi aggiuntivi saranno assolti in funzione della tipologia di studenti.
2. Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di II livello di cui all’art. 2, lett. a), è necessario il possesso di un titolo di laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, di adeguata preparazione personale oltreché dei requisiti curriculari definiti dagli Ordinamenti e dai Regolamenti didattici di ciascun corso di studio.
3. Per essere ammessi ai corsi master o corsi di perfezionamento di cui all’art. 2, lett. c) è necessario il possesso del titolo di laurea o di laurea magistrale ed eventuali ulteriori requisiti previsti dal Regolamento dello specifico corso.
4. In deroga ai bandi di ammissione per l’a.a. 2021-2022 gli studenti dipendenti pubblici sono esonerati dal sostenimento dei test online TOLC per i corsi oggetto della convenzione i cui insegnamenti non sono tenuti in lingua straniera o di altri test di ingresso eventualmente previsti.
5. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai corsi di studio è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi.
6. L’ammissione ai corsi di studio universitari di I e II livello di cui all’art. 2 lett. a) e b) ad accesso programmato a livello nazionale o locale è da intendersi comunque limitata alla disponibilità del contingente previsto dai rispettivi bandi di ammissione.
Articolo 4 (Frequenza dei corsi di studio)
1. La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio di cui al precedente art. 2 non è obbligatoria.
2. La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), e asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate).
3. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza fatta salva eventuale diversa modalità organizzativa resa necessaria dalla situazione pandemica.
Articolo 5
(Contribuzione studentesca)
1. In deroga al Regolamento di Ateneo, l’importo del contributo unico onnicomprensivo annuo a carico dello studente dipendente pubblico è fisso e pari a euro 500,00, indipendentemente dal valore Isee per il diritto allo studio universitario (ISEE-U).
2. Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Abruzzo. L’importo della tassa regionale per l’a.a. 2021-2022 è di 140,00 euro; per l’a.a. 2022-2023 sarà presumibilmente confermato nella medesima entità di 140,00 euro. Agli importi indicati va aggiunta l’imposta di bollo da 16,00 euro.
3. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui al precedente art. 2, lett. a) e b) beneficiari del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente art., non possono richiedere né il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell’eventuale ottenimento di borsa di studio, né il beneficio della riduzione in base al proprio ISEE-U 2022 per il diritto allo studio universitario.
4. Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, i dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 2 lett. a) e b) beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al co. 1 del presente art. se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due. Al di fuori di tali condizioni, lo studente dipendente pubblico è tenuto ad attenersi alle disposizioni vigenti di Xxxxxx in materia di contribuzione universitaria previste per la generalità degli studenti.
5. Per i corsi di cui all’art. 2, lett. c) è applicata una riduzione del 50% sul contributo di iscrizione previsto dai rispettivi bandi di ammissione.
Articolo 6
(Modalità di iscrizione e pagamento)
1. Lo studente dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad uno dei corsi di cui all’art. 2 sarà tenuto a seguire le indicazioni riportate nella pagina web xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx nonché nei bandi di ammissione per quelli ad accesso programmato.
2. Il pagamento del contributo si effettua mediante Servizio PagoPA. Nel Regolamento Tasse e Contributi Universitari A.A. 2021/2022 sono contenute le informazioni e le modalità operative.
3. Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate.
Articolo 7
(Scadenze delle immatricolazioni e dei pagamenti)
1. La scadenza per l’immatricolazione all’A.A. 2021/2022 per i corsi di studio di I livello di cui all’art. 2 lett. a) e b) è fissata all’11/03/2022.
2. Lo studente dipendente pubblico interessato ad immatricolarsi ad un corso di studio ad accesso libero di II livello di cui all’art. 2, lett. a) dovrà effettuare la procedura prevalutazione dei requisiti di accesso entro e non oltre l’11/03/2022 ed immatricolarsi entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo da parte della Commissione a ciò preposta. Ulteriori informazioni sulla procedura di prevalutazione sono disponibili nella SEZIONE 3 – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO del Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022.
3. All’atto dell’immatricolazione è richiesto il pagamento della 1^ rata (tassa regionale e marca da bollo virtuale da 16,00 euro di cui all’art. 5, co. 2). Il contributo fisso di euro 500,00 di cui all’art. 5 co. 1 dovrà essere assolto in 2 rate di euro 250,00 cad. con scadenza, rispettivamente, il 16/04/2022 (2^ rata) ed il 16/05/2022 (3^ rata).
4. Per i corsi di cui all’art. 2 lett. c) le modalità e i termini di immatricolazione e di pagamento del contributo previsto sono disposti dai relativi bandi di ammissione.
5. Per i pagamenti in ritardo è prevista una sovrattassa di euro 25,00 che raddoppierà in caso di ritardo superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi.
Articolo 8 (Comunicazione degli elenchi degli iscritti)
1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”.
2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università Xxxxxxxx x’Xxxxxxxx di Chieti-Pescara, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di perfezionamento e dell’amministrazione pubblica di appartenenza.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro i successivi tre mesi, comunica all’Università Xxxxxxxx x’Xxxxxxxx di Chieti-Pescara l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Articolo 9
(Oneri a carico del dipartimento funzione pubblica)
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello e ai corsi di perfezionamento elencati di cui all’art. 2, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto per l’a.a. 2021-2022 e/o 2022-2023 ai corsi di studio di cui all’art. 2 del presente accordo, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri di cui all’art. 5, co. 4
2. L’eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell’Università, saranno definite con quest’ultima con successivo provvedimento.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all’Università un contributo per l’attuazione del presente accordo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all’offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall’Università.
Articolo 10 (Abbreviazione di corso e tempo parziale)
1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta.
2. È consentita la possibilità di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 24 e 36 invece dei 60 crediti/anno previsti (c.d. tempo parziale). In tale regime di impegno lo studente consegue il titolo di studio entro un periodo di tempo pari, di norma, al doppio della durata normale del corso di studi prescelto senza incorrere nella condizione di fuori corso.
3. Chi ottiene l’autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione del 50% del contributo omnicomprensivo annuale. Resta dovuto per ciascun a.a. il pagamento dell’intera tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della marca da bollo virtuale di cui all’art. 5, co. 2.
Articolo 11 (Durata)
1. Il presente Accordo attuativo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante Accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
2.1 Università: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
2.2 Dipartimento funzione pubblica: xxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Articolo 12 (Contenzioso)
1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo attuativo attraverso il ricorso ad un collegio
arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.
Articolo 13 (Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.
Articolo 14
(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)
1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte dall’Università degli Studi G. d’Xxxxxxxx e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni.
Articolo 15 (Rinvio e Firma)
1. Per tutto quanto non regolato nel presente Accordo si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al Manifesto degli Studi annualmente vigente ove applicabile.
2. Per la conclusione dell’Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.
UnFiivremrsaittàoddeiggliitSatlmudei nGtaebrdieal:e d’Annunzio
XXXXXX SERGIl IROettore Firmato iPl r0o9f./0S2er/g2i0o2C2a1pu4t:i52 Seriale Certificato: 156939
Valido dal 17/02/2021 al 17/02/2024
Il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica Dr. Xxxxxxxx Xxxxx
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI