CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ DI TIRO DI RIFERIMENTO XXX LA SOCIETÀ DI TIRO XXX / LA POLIZIA COMUNALE DI XXX / …
TRA
LA SOCIETÀ DI TIRO DI RIFERIMENTO XXX
E
LA SOCIETÀ DI TIRO XXX / LA POLIZIA COMUNALE DI XXX / …
PREMESSE:
A. Sul territorio del Comune di XXX (in seguito il “Comune”) si trova il poligono di tiro XXX (in seguito il “Poligono”).
B. Nell’ambito delle sue competenze di cui all’art. 125 cpv. 2 LM, il Cantone (per il tramite della SMPP) ha assegnato l’esercizio del Poligono alla Società di tiro XXX (in seguito la “Società di riferimento”).
C. La presente convenzione regola l’utilizzo del Poligono da parte della Società di tiro XXX / Polizia comunale di XXX / quale terzo (in seguito il “Terzo utente”), come meglio definito al paragrafo 3.3 della Convenzione tra il Comune e la Società, nota alle parti.
D. Le attività di tiro dell’esercito non sono oggetto della presente convenzione.
Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Con la presente convenzione, la Società di riferimento conferisce al Terzo utente facoltà di svolgere la propria attività di tiro nel Poligono.
1.2 Il Terzo utente è responsabile di tutta l’attività dei propri soci/membri e partecipanti all’attività nel Poligono e si adopera a rispettare e far rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti sull’utilizzo della struttura e del tiro fuori servizio, come pure i contenuti della presente convenzione.
1.3 Il Terzo utente provvede a stipulare le seguenti coperture assicurative, legate all’utilizzo del Poligono:
responsabilità civile;
incendio/danni della natura e furto per il proprio materiale;
responsabilità giuridica.
1.4 Il Terzo utente designa una persona responsabile e di contatto con il responsabile della Società di riferimento che garantisca la dovuta collaborazione. Il responsabile del Terzo utente si impegna a seguire le direttive impartite di volta in volta dalla Società di riferimento.
1.5 La Società di riferimento garantisce il buon funzionamento degli impianti di tiro, e mette a disposizione il materiale d’uso e consumo per l’attività del tiro nel poligono. Si occupa pure delle aperture e delle chiusure e di quanto necessario al funzionamento del Poligono.
2. ATTIVITÀ DI TIRO
2.1 La Società di tiro XXX organizza i tiri fuori servizio per il Poligono, secondo le vigenti leggi e direttive sul tiro fuori servizio (in particolare l’Otir).
2.2 [Il Terzo utente organizza i tiri di addestramento XXX] [La Società utente organizza i tiri dei programmi federali in accordo con la Società di riferimento].
2.3 Il programma annuale d’attività ed orari di tiro relativo al Poligono sarà allestito all’inizio di ogni stagione dalla Società di riferimento, tenendo conto delle proprie esigenze e di quelle di tutti i terzi utenti, fra cui la Società utente. La Società utente organizza la propria attività sportiva attenendosi al programma annuale pubblicato e garantisce la sicurezza dei tiri con i suoi monitori di tiro e più in generale il rispetto delle disposizioni di legge, fra cui l’Otir e l’Ordinanza del DDPS sul tiro.
2.4 Non è concesso al Terzo utente di subaffittare le linee di tiro a terzi. Questa facoltà spetta unicamente alla Società di riferimento, quale gestore del Poligono.
2.5 Tutti i bossoli raccolti nel Poligono sono di proprietà del Comune. Eventuali introiti dovranno essere versati nel conto rinnovamento” della Società di tiro in alternativa saranno da regestrare a conto economico come ricavi straordinari a riduzione dei costi di gestione.
3. ASSEGNAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE
3.1 La Società di riferimento mette a disposizione del Terzo utente, per la durata dell’utilizzo del Poligono:
le linee di tiro, conformemente al programma annuale di attività, ma pure in base alle esigenze e alle possibilità concrete, su decisione del capostand o del comitato direttivo della Società di riferimento;
XXX locale/i ad uso ufficio nel Poligono;
XXX locale/i ad uso deposito materiale, munizioni, armi nel poligono.
3.2 Le attrezzature e gli uffici messi a disposizione del Terzo utente dovranno poter essere rimessi a disposizione della società di tiro di riferimento in occasione di manifestazioni speciali.
3.3 La Società di riferimento mette a disposizione un locale pulizia armi, che viene però utilizzato in comune da tutti gli utenti.
3.4 Al Terzo utente verranno consegnate le seguenti chiavi:
X secondo necessità;
X;
X;
Eventuali altre chiavi secondo il piano chiavi.
4. FINANZE
4.1 Per l’utilizzo della struttura come sopra definito, il Terzo utente verserà alla società di riferimento un’indennità basata sui giorni di utilizzo e sulla munizione esplosa. La prima è da versare ad inizio stagione, la seconda a fine stagione.
4.2 L’indennità per i giorni di utilizzo viene calcolata secondo il Promemoria e Tariffario cantonale per l’allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto), e meglio in base al numero di bersagli utilizzati secondo il programma annuale di attività (con conguaglio a fine anno in base all’utilizzo effettivo).
4.3 L’indennità per la munizione esplosa ammonta a CHF 0.60 (da calcolare a seconda dei casi) per colpo esploso nel Poligono durante l’anno. Il conteggio sarà effettuato dalla Società di riferimento in base ai dati forniti dal Terzo utente.
4.4 La società di tiro di riferimento versa l’intero ricavato dell’utilizzo del poligono e dalla vendita dei bossoli sull’apposito conto rinnovamento impianti, come definito ai paragrafi 4.2 e 4.3 della Convenzione tra il Comune e la Società di riferimento per la gestione del Poligono.
5. DISPOSIZIONI FINALI
5.1 La presente convenzione entra in vigore il XXX ed è di durata indeterminata. Essa può essere disdetta da ciascuna delle parti con un termine di preavviso di 12 mesi con effetto per la fine di ogni anno solare.
5.2 In caso di mancato rispetto della presente Convenzione da parte del Terzo utente, il presente contratto può essere sospeso con effetto immediato dalla Società di riferimento, e il Terzo utente non potrà più usufruire del Poligono fino a decisione della SMPP.
5.3 In deroga a quanto precede, la presente convenzione decade non appena la Società di riferimento, per decisione del Cantone, tramite la SMPP, dovesse cessare di fungere da Società di tiro di riferimento e gerente del Poligono.
5.4 Una copia della presente Convenzione deve essere inviata all’UFT e alla SMPP.