SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ÖÖÖÖÖÖÖÖ. PROVINCIA DI ÖÖÖÖÖÖÖ
N. ÖÖÖÖÖ Rep. ÖÖÖÖÖÖÖ
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI PIAZZALI DELLA BANCHINA XXXXX DEL PORTO DI MESSINA
Líanno ÖÖÖÖ giorno ÖÖ del mese di ÖÖÖÖÖ.. presso ÖÖÖÖÖÖÖÖ. nellíUfficio di segreteria, avanti a me ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ÖÖÖÖÖÖÖ.., senza líassistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, díaccordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
il/la sig. ÖÖÖÖÖÖÖ.., nato/a a ÖÖÖÖÖÖ.., il ÖÖÖÖÖÖ., residente a ÖÖÖÖÖ.. in ÖÖÖÖÖÖ.. via ÖÖÖÖÖÖÖ.., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellíinteresse del ÖÖÖÖÖÖÖ predetto, codice fiscale/partita IVA ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. che rappresenta nella sua qualit‡ di ÖÖÖÖÖÖÖ...,
il/la sig. ÖÖÖÖÖÖÖ, nato/a a ÖÖÖÖÖÖ il ÖÖÖÖÖ, residente a ÖÖÖÖÖÖ. in ÖÖÖÖÖÖ.. via ÖÖÖÖÖ., codice fiscale/partita IVA ÖÖÖÖÖÖÖ nella sua qualit‡ legale rappresentante dellíimpresa ÖÖÖÖÖÖ. comparenti della cui identit‡ personale e capacit‡ giuridica di contrattare io ÖÖÖÖÖÖÖ. sono personalmente certo.
Delle identit‡ e delle piena capacit‡ delle parti di cui sopra io ÖÖÖÖÖÖ. rogante sono personalmente certo.
Premesso
ñ che con deliberazione della ÖÖÖÖ. n. ÖÖÖÖ in data ÖÖÖÖÖ esecutiva ai sensi di legge Ë stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dellíimporto di euro ÖÖÖÖÖ (ÖÖÖÖÖ.), di cui euroÖÖÖÖ.. (ÖÖÖÖ) a base díasta, euroÖÖÖÖ.. (Ö............) per somme a disposizione dellíamministrazione e di euro ÖÖÖÖ (ÖÖÖÖ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
ñ che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui allíart. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed Ë stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di ÖÖÖÖÖ con il sistema di realizzazione dei lavori:
a misura, ai sensi dellíart. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puÚ variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantit‡ effettiva della prestazione. Per líesecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unit‡ di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.
ñ che con provvedimento di ÖÖÖÖ. n. del ÖÖÖÖesecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per líappalto dei lavori di
che trattasi, ÖÖÖÖÖÖ (tipo di gara);
ñ che, a seguito di apposita ÖÖÖÖ.. (tipo di gara), effettuata ai sensi dellíart. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data ÖÖÖÖÖ.. ñ (Allegato A) ñ Ë stata dichiarata provvisoriamente affidataria dellíappalto di che trattasi líimpresa ÖÖÖÖ.. che ha offerto un ribasso del ÖÖ..% (ÖÖÖ.) sullíimporto a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro ÖÖÖ (ÖÖÖ.);
ñ che con determinazione n. ÖÖÖ. del ÖÖÖÖ.. la gara Ë stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarit‡ delle procedure seguite;
ñ che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacit‡ giuridica, tecnica ed economica e finanziaria
dellíimpresa affidataria;
ñ che Ë stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. ÖÖ.. del ÖÖÖ.. attestante líinsussistenza, a carico del rappresentante legale dellíimpresa, sig. ÖÖÖÖ.. nato a ÖÖÖÖ.. il ÖÖÖÖ.. codice fiscale ÖÖÖÖÖÖÖ, di procedimenti per líapplicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto ciÚ premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalit‡
Il/La sig. ÖÖ..ÖÖÖ, per conto del ÖÖÖÖÖÖ nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce allíimpresa ÖÖÖÖÖÖ con sede in ÖÖÖÖ.. líappalto dei lavori di ÖÖÖÖÖ. da realizzare presso ÖÖÖÖÖ., il presente atto obbliga fin díora líimpresa aggiudicataria mentre sar‡ obbligatorio per il ÖÖÖÖÖÖ. solo dopo che sar‡ stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
Líimpresa affidataria rappresentata da ÖÖÖÖÖ, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dellíappalto stesso, in conformit‡ agli allegati al presente contratto ed elencati allíart. 17.
Líimpresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ nato a
ÖÖÖÖÖÖÖ.. il ÖÖÖÖÖ.., residente in ÖÖÖÖÖÖÖ. via ÖÖÖÖÖÖ.. n. ÖÖÖ.
Art. 2. Condizioni di cantierabilit‡
Si puÚ procedere alla stipulazione del presente contratto poichÈ sussistono i requisiti previsti dallíart. 106, comma 3, del
Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono líimmediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui allíart. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dallíaffidatario.
Art. 3. Corrispettivo dellíappalto
Il corrispettivo dellíappalto viene determinato nella somma di euro 412.408,76 (quattrocentododicimilaquattrocentootto/76), da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 20.342,20 (ventimilatrecentoquarantadue/20.):
N. | Descrizione | Importo (euro) |
a | Lavori a corpo | - |
b | Lavori a misura | 412.408,76 |
c | Somme a disposizione della stazione appaltante | 198.294,05 |
Sommano | 631.045,01 | |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso díasta | 20.342,20 |
Con riferimento allíimporto dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie díordine di lavoro compensati a misura
risultano riassunte nei seguenti prospetti.
I lavori rientrano nella classifica OG7 classifica II^ ai sensi del D.P.R. n.207/2010.
Tabella 3.2. Importo per le categorie di lavoro a misura
Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantit‡ | I M P O R T I | |
unitario | TOTALE | |||
R I P O R T O | ||||
LAVORI A MISURA | ||||
1 | Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla | |||
01.01.07.01 | profondit‡ di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... edia líuna dallíaltra fino a 30 cm attaccabili da | |||
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW | ||||
SOMMANO al mT | 312,50 | 7,73 | 2¥415,63 | |
2 | Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si | |||
01.02.05.02 | eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI | |||
ó per ogni mT di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro | ||||
SOMMANO | 13¥168,20 | 0,53 | 6¥979,15 | |
3 | Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di | |||
01.03.04 | manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato | |||
o a rinterro nellíambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto | ||||
SOMMANO al mT | 437,50 | 16,20 | 7¥087,50 | |
4 | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a | |||
01.04.04 | sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per | |||
dare líopera eseguita a perfetta regola díarte: per ogni m di taglio effettuato. | ||||
SOMMANO al m | 269,70 | 2,05 | 552,89 | |
5 | Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi | |||
03.02.01.02 | diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso líon ... e dei materiali (queste ultime a carico | |||
dellíAmministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate | ||||
SOMMANO al kg | 28¥325,01 | 1,49 | 42¥204,27 | |
6 | Sovrapprezzo alle voci 3.2.1 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante | |||
03.02.05 | immersione in vasche contenenti zinco fuso | |||
SOMMANO al kg | 2¥556,72 | 0,85 | 2¥173,21 | |
7 | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a | |||
06.01.02.02 | 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento | |||
e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano | ||||
SOMMANO al mT | 312,50 | 26,70 | 8¥343,75 | |
8 | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito in fibre di polipropilene a filo continuo, avente funzione | |||
06.07.02 | di separazione e filtrazione evitando il rifluimento dei m ... to altro necessario per la collocazione a regola díarte | |||
dello stesso: ó per ogni m2 di superficie coperta dal geotessile | ||||
SOMMANO al mU | 742,00 | 3,85 | 2¥856,70 | |
9 | Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza | |||
17.04.01 | caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le eventuali barre díarmatura e | |||
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola díarte | ||||
SOMMANO al mT | 377,88 | 162,00 | 61¥216,56 | |
10 | Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisionali di | |||
21.01.03.01 | qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con | |||
idoneo mezzo meccanico | ||||
SOMMANO al mT | 127,88 | 397,60 | 50¥845,09 | |
11 | Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondit‡, | |||
21.07.02 | compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... lla perforazione fino a 2,00 m e diametro | |||
fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio | ||||
SOMMANO al cm | 28¥500,00 | 0,79 | 22¥515,00 | |
12 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in calcestruzzo mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, | |||
AP1 | per spessori di pavimentazione compresi fino a 5 cm, compresa la ... ne parziale del materiale fresato, il trasporto a | |||
discarica e quanto altro occorra per per avere il lavoro compiuto. | ||||
SOMMANO m2 | 2¥805,00 | 10,00 | 28¥050,00 | |
13 | Pavimentazione corazzata costituita da uno strato di almeno 3 cm. di betoncino reoplastico e strato antiusura sulla | |||
AP2 | parte superiore, eseguito mediante uno spolvero indurente premis ... a fresca, lisciata e fratazzata, compreso ogni | |||
(05.02.029.M | altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | |||
A) | SOMMANO m2 | 3¥444,41 | 29,40 | 101¥265,65 |
14 | Sovrapprezzo alla voce AP2_1 per ogni cm di maggiore spessore | |||
AP2.1 | SOMMANO m2*cm | 880,00 | 6,93 | 6¥098,40 |
(05.02.029.M | ||||
A R I P O R T A R E | 342¥603,80 |
COMMITTENTE:
Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantit‡ | I M P O R T I | ||
unitario | TOTALE | ||||
R I P O R T O | 342¥603,80 | ||||
A) | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di | ||||
15 | appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto | ||||
AP3 (D.02) | secondo le modalit‡ prescritte, misurato in ope ra dopo compressione. | ||||
SOMMANO al mT | 125,00 | 44,00 | 5¥500,00 | ||
16 | Esecuzione di giunti di contrazione da realizzare mediante taglio e successiva sigillatura con sigillante | ||||
AP4 | epossipoliuretanico | ||||
SOMMANO m | 1¥057,94 | 6,00 | 6¥347,64 | ||
17 | Pretrattamento di superfici della pavimentazione destinato al contatto fra vecchi e nuovi getti, con adesivo a base | ||||
AP5 | epossidica steso a rullo o spruzzo, tale da garantire monolicit‡ all'insieme della struttura da realizzare. | ||||
(05.02.028 | SOMMANO m2 | 3¥444,41 | 13,27 | 45¥707,32 | |
MA) | |||||
18 | Riparazione di lesioni passanti in strutture di cemento armato, di spessore fino a 50 cm, mediante iniezioni con | ||||
AP6 | resine epossidiche di tipo idoneo, fluide, senza solventi a bassa v ... parti scoperte, mediante colatura della resina, | ||||
(21.03.02) | compreso ogni onere: per ogni cm di lesione misurata su una sola faccia | ||||
SOMMANO m | 200,00 | 30,00 | 6¥000,00 | ||
19 | Strato antiusura sulla parte superiore, eseguito mediante uno spolvero indurente premiscelato a base di cemento e | ||||
AP7 | quarzo, da applicare sulla superficie del calcestruzzo ancora fresca, lisciata e fratazzata, compreso ogni altro onere e | ||||
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | |||||
SOMMANO m2 | 625,00 | 10,00 | 6¥250,00 | ||
20 | Oneri della sicurezza cosÏ come meglio specificato nell'elaborato "Stima dei costi della sicurezza" | ||||
oneri_sicurez | SOMMANO a corpo | 1,00 | 20¥342,20 | 20¥342,20 | |
za | |||||
Parziale LAVORI A MISURA euro | 432¥750,96 | ||||
T O T A L E euro | 432¥750,96 | ||||
Data, 08/02/2013 | |||||
Il Tecnico | |||||
A | R I P O R T A R E |
COMMITTENTE: ['Computo metrico_06.02.13.dcf' (\\Valentina\hipro\04-LAVORI IN CORSO\H10.002 - Banchina Xxxxx\2 - Progetto\02 - Progetto Esecutivo\03 - Elaborati
Art. 4. Tempo utile per líultimazione dei lavori
Líaffidatario dar‡ concreto inizio ai lavori immediatamente entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto Ë fissato in giorni 180 (centottanta) naturali successivi e continuati
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vi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dellíultimo verbale di consegna parziale, cosÏ come disposto dallíart. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.
Art. 5. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola díarte, la direzione dei lavori díufficLR R VX VHJQDOD]LRQH GHOO¶DSSDOWDWRUH SXz RUGLQDUH OD VRVSHQVLRQH GHL ODYRUL UHGLJHQGR DSSRVLWR YHUEDOH VHQWLWR O¶DSSDOWDWRUH; FRVWLWXLVFRQR FLUFRVWDQ]H VSHFLDOL OH VLWXD]LRQL FKH GHWHUPLQDQR OD QHFHVVLWj GL SURFHGHUH DOOD UHGD]LRQH GL XQD YDULDQWH LQ FRrso díopera nei casi previsti dallíarticolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta allíappaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) líindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) líadeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) líeventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. ,O YHUEDOH GL VRVSHQVLRQH q FRQWURILUPDWR GDOO¶DSSDOWDWRUH, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora iO 5.8.3. QRQ VL SURQXQFL HQWUR 5 JLRUQL GDO ULFHYLPHQWR, LO YHUEDOH VL Gj SHU ULFRQRVFLXWR H DFFHWWDWR GDOOD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH.
4. Qualora líappaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dellíarticolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata líaccettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allíaccertata durata della sospensione.
8. ,O YHUEDOH GL ULSUHVD GHL ODYRUL q FRQWURILUPDWR GDOO¶DSSDOWDWRUH H WUDVPHVVR DO 5.8.3.; HVVR q HIILFDFH GDOOD GDWD GHOOD VXD UHGD]LRQH; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento GHL WHUPLQL FRQWUDWWXDOL q SDUL DG XQ QXPHUR GL JLRUQL costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra líammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Art. 6. Sospensioni ordinate dal Responsabile Unico del Procedimento
1. ,O 5.8.3. SXz RUGLQDUH OD VRVSHQVLRQH GHL ODYRUL SHU FDXVH GL SXEEOLFR LQWHUHVVH R SDUWLFRODUH QHFHVVLWj; O¶RUGLQH q WUDVPHVVR
contemporaneamente allíappaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare QHFHVVLWj FKH OR hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette líordine di ripresa, trasmesso tempestivamente allíappaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dellíarticolo 5, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. 4XDORUD OD VRVSHQVLRQH, R OH VRVSHQVLRQL VH SL GL XQD, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dallíarticolo 4, O'DSSDOWDWRUH SXz ULFKLHGHUH OR VFLRJOLPHQWR GHO FRQWUDWWR VHQ]D LQGHQQLWj; la Stazione aSSDOWDQWH SXz RSSRUVL DOOR VFLRJOLPHQWR GHO FRQWUDWWR PD, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 7. Penali in caso di ritardo
1. In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dellíart. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sar‡ applicata una penale della misura pari al 1 per mille dellíimporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore al 10 per cento.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nellíinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogDWD DL VHQVL GHO FRPPD 2, OHWWHUD D), q GLVDSSOLFDWD H, VH, JLj DGGHELWDWD, q UHVWLWXLWD, qualora líappaltatore, in seguito
allíandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
4. La SHQDOH GL FXL DO FRPPD 2, OHWWHUD E), q DSSOLFDWD DOO¶LPSRUWR GHL ODYRUL DQFRUD GD HVHJXLUH; OD SHQDOH GL XXX XX XXXXX 0, XXXXXXX X) q DSSOLFDWD DOO¶LPSRUWR GHL ODYRUL GL ULSULVWLQR R GL QXRYD HVHFX]LRQH RUGLQDWL SHU ULPHGLDUH D TXHOOL QRQ DFFHWWDELOL R danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. Líimporto complessivo delle penali irrogate ai sensi XXX XXXXX 0 X 0 XXX SXz VXSHUDUH LO 10 per cento dellíimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione líarticolo 8, in materia di risoluzione del contratto.
Líapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sosten
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dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 8. Risoluzione contrattuale
1. Líeventuale ritardo imputabile allíappaltatore nel rispetto dei termini per líultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dellíarticolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dellíappaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui allíarticolo 7, FRPPD 1, q FRPSXWDWD VXO SHULRGR GHWHUPLQDWR VRPPDQGR LO ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dallíappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltantH SXz WUDWWHQHUH TXDOXQTXH VRPPD PDWXUDWD D FUHGLWR GHOO¶DSSDOWDWRUH LQ UDJLRQH GHL ODYRUL HVHJXLWL QRQFKp ULYDOHUVL VXOOD JDUDQ]La fideiussoria.
Art. 9. Proroghe
1. Líappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui allíarticolo 0, XXx XXXXXXXX XX XXXXXXX, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui allíarticolo 4.
2. ,Q GHURJD D TXDQWR SUHYLVWR DO FRPPD 1, OD ULFKLHVWD SXz essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui allíarticolo 4, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta GHYH HVVHUH PRWLYDWD DQFKH LQ UHOD]LRQH DOOD VSHFLILFD FLUFRVWDQ]D GHOOD WDUGLYLWj.
3. /D ULFKLHVWD q SUHVHQWDWD DO GLUHWWRUH GL ODYRUL LO TXDOH OD WUDVPHWWH WHPSHVWLYDPHQWH DO 5.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. /D SURURJD q FRQFHVVD R QHJDWD FRQ SURYYHGLPHQWR VFULWWR GHO 5.8.3. HQWUR 30 JLRUQL GDO ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD; LO 5.8.3. SXz prescindere dal parere del diUHWWRUH GHL ODYRUL TXDORUD TXHVWL QRQ VL HVSULPD HQWUR 10 JLRUQL H SXz GLVFRVWDUVL GDOOR VWHVVR SDUHUH; QHO SURYYHGLPHQWR q ULSRUWDWR LO SDUHUH GHO GLUHWWRUH GHL ODYRUL TXDORUD TXHVWR VLD GLIIRUPH GDOOH FRQFOXVLRQL GHO 5.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui allíarticolo 4, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. 7URYD DOWUHVu DSSOLFD]LRQH O¶DUWLFROR 26 del capitolato generale díappalto.
Art. 10. Premio di accelerazione
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, allíaffidatario verr‡ riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro 0.00 (zero), sempre che líesecuzione dellíappalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
Art. 11. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dellíarticolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, q ULFKLHVWD XQD FDX]LRQH SURYYLVRULD SDUL DO 2% (due per cento) dellíimporto preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dellíofferta.
2. Ai sensi dellíarticolo 100 del RegolDPHQWR JHQHUDOH, OD FDX]LRQH SURYYLVRULD GL FXL DO FRPPD 1 SXz HVVHUH SUHVWDWD:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
E) PHGLDQWH ILGHLXVVLRQH EDQFDULD R SROL]]D DVVLFXUDWLYD ILGHLXVVRULD LQ FRQIRUPLWj DOOD VFKHGD WHFQLFD 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui allíarticolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dallíimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dellíappalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzioQH GLYHUVH GD TXHOOH GL FXL DO FRPPD 2 H, LQ SDUWLFRODUH, q YLHWDWD OD FDX]LRQH SUHVWDWD PHGLDQWH DVVHJQL
di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare líindicazione di tutte le imprese associate.
Art. 12. Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dellíarticolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dellíarticolo 123 del RHJRODPHQWR, q ULFKLHVWD XQD JDUDQ]LD fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari DO 10% (GLHFL SHU FHQWR) GHOO¶LPSRUWR FRQWUDWWXDOH; TXDORUD O¶DJJLXGLFD]LRQH VLD IDWWD LQ IDYRUH GL XQ'RIIHUWD LQIHULRUH DOO¶LPSRUWR D EDVH G¶DVWD LQ PLVXUD VXSHULRUH DO 10 SHU FHQWR, OD JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD q DXPHQWDWD GL tanti punti percentuali quanti VRQR TXHOOL HFFHGHQWL LO 10 SHU FHQWR; TXDORUD LO ULEDVVR VLD VXSHULRUH DO 20 SHU FHQWR, O'DXPHQWR q GL GXH punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. /D JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD q SUHVWDWD PHGLDQWH DWWR GL ILGHLXVVLRQH ULODVFLDWR GD XQD EDQFD R GD XQ LQWHUPHGLDULR ILQDQ]LDULR
DXWRUL]]DWR R SROL]]D ILGHLXVVRULD ULODVFLDWD GD XQ¶LPSUHVD GL DVVLFXUD]LRQH, LQ FRQIRUPLWj DOOD VFKHGD WHFQLFD 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza dHOOH FODXVROH GL FXL DOOR VFKHPD WLSR 1.2 DOOHJDWR DO SUHGHWWR GHFUHWR, FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOH SUHVFUL]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR 113, FRPPL 2 H 3, GHO &RGLFH GHL FRQWUDWWL. /D JDUDQ]LD q SUHVHQWDWD LQ
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. /D JDUDQ]LD q SURJUHVVLYDPHQWH VYLQFRODWD D PLVXUD GHOO'DYDQ]DPHQWR GHOO'HVHFX]LRQH, QHO OLPLWH PDVVLPR GHO 75 SHU FHQWR GHOO'LQL]LDOH LPSRUWR JDUDQWLWR; OR VYLQFROR q DXWRPDWLFR, VHQ]D QHFHVVLWj GL EHQHVWDUH GHO FRPPLWWHQWH, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. /D JDUDQ]LD, SHU LO ULPDQHQWH DPPRQWDUH UHVLGXR GHO 25 SHU FHQWR, FHVVD GL DYHUH HIIHWWR HG q VYLQFRODWD DXWRPDWLFDPHQWH all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regRODUH HVHFX]LRQH; OR VYLQFROR H O¶HVWLQ]LRQH DYYHQJRQR GL GLULWWR, VHQ]D QHFHVVLWj GL XOWHULRUL DWWL IRUPDOL, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. /D 6WD]LRQH DSSDOWDQWH SXz DYYDOHUVL GHOOD JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD, parziaOPHQWH R WRWDOPHQWH, SHU OH VSHVH GHL ODYRUL GD HVHJXLUVL G¶XIILFLR QRQFKp SHU LO ULPERUVR GHOOH PDJJLRUL VRPPH SDJDWH GXUDQWH O¶DSSDOWR LQ FRQIURQWR DL ULVXOWDWL GHOOD OLTXLGD]LRQH finale; líincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della 6WD]LRQH DSSDOWDQWH VHQ]D QHFHVVLWj GL GLFKLDUD]LRQH JLXGL]LDOH, IHUPR UHVWDQGR LO GLULWWR GHOO¶DSSDOWDWRUH GL SURSRUUH D]LRQH LQQDQ]L O¶DXWRULWj JLXGL]LDULD RUGLQDULD.
6. /D JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD q WHPSHVWLYDPHQWH UHLQWHJUDWD QHOOD PLVXUD OHJDOH GL FXL DO FRPELQDWR GLVSRVWR GHL FRPPL 1 H 3 TXDORUD, LQ FRUVR G¶RSHUD, VLD VWDWD LQFDPHUDWD, SDU]LDOPHQWH R WRWDOPHQWH, GDOOD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH; LQ FDVR GL YDULD]LRQL DO FRQWUDWWR SHU HIIHWWR GL VXFFHVVLYL DWWL GL VRWWRPLVVLRQH, OD PHGHVLPD JDUDQ]LD SXz HVVHUH ULGRWWD LQ FDVR GL ULGX]LRQH GHJOL LPSRUWL FRQWUDWWXDOL, PHQWUH QRQ q LQWHJUDWD LQ FDVR GL DXPHQWR GHJOL VWHVVL LPSRUWL ILQR DOOD FRQFRUUHQ]D GL XQ TXLQWR GHOO¶LPSRUWR RULJLQDULR.
Art. 13. Obblighi assicurativi a carico dellíImpresa appaltatrice
1. Ai sensi dellíarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dellíarticolo 125, GHO UHJRODPHQWR JHQHUDOH, O¶DSSDOWDWRUH q obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che prevHGD DQFKH XQD JDUDQ]LD GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHU GDQQL FDXVDWL D WHU]L QHOO¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL. /D SROL]]D DVVLFXUDWLYD q SUHVWDWD GD uníimpresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. &RSLD GHOOD SROL]]D q trasmessa alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dellíopera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine líutilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertuUD DVVLFXUDWLYD, DG HPLVVLRQH GHO FHUWLILFDWR GL FROODXGR SURYYLVRULR. ,O SUHPLR q VWDELOLWR LQ PLVXUD XQLFD H LQGLYLVLELOH SHU OH FRSHUWXUH GL cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle VRPPH GRYXWH D WLWROR GL SUHPLR GD SDUWH GHOO'HVHFXWRUH ILQR DL VXFFHVVLYL GXH PHVL H GHYRQR HVVHUH SUHVWDWH LQ FRQIRUPLWj DOOR VFKHPD-tipo 2.3 allegato al
D.M. DWWLYLWj SURGXWWLYH 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma ´Contractors All Risksª (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore alla somma degli importi delle seguenti partite:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo di aggiudicazione dei lavori (I.v.a. compresa);
partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00, (I.v.a. compresa);
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 150.000,00, (I.v.a. compresa);
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo allíappaltatore.
4. /D JDUDQ]LD DVVLFXUDWLYD GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHU GDQQL FDXVDWL D WHU]L (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione allíassicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione allíassicurazione di rHVSRQVDELOLWj FLYLOH GL FXL DO FRPPD 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dallíappaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatriFL H VXEIRUQLWULFL. 4XDORUD O¶DSSDOWDWRUH VLD XQ¶DVVRFLD]LRQH WHPSRUDQHD GL FRQFRUUHQWL, JLXVWR LO UHJLPH GHOOH UHVSRQVDELOLWj GLVFLSOLQDWR GDOO¶DUWLFROR 37, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 14. Contabilizzazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nellíenunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che líappaltatore possa far valere criteri di misurazione o coeffLFLHQWL PROWLSOLFDWRUL FKH PRGLILFKLQR OH TXDQWLWj UHDOPHQWH SRVWH LQ RSHUD.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per líesecuzione dei lavori a misura síintende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare líopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. /D FRQWDELOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH H GHOOH IRUQLWXUH YHUUj HIIHWWXDWD DSSOLFDQGR DOOH TXDQWLWj HVHJXLWH L SUH]]L XQLWDUL GHOOíelenco dei
prezzi unitari di cui allíarticolo 25 del presente contratto.
5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base GHL SUH]]L GL FXL DOO¶HOHQFR DOOHJDWR DO SUHVHQWH FDSLWRODWR, FRQ OH TXDQWLWj
rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 15. Pagamenti in acconto
Per líesecuzione dei lavori allíaffidatario non Ë dovuta alcuna anticipazione sullíimporto contrattuale.
Líaffidatario avr‡ diritto a pagamenti in acconto in corso díopera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso díasta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 70.000 (settantamila euro); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato díavanzamento e che non sono soggetti a ribasso díasta.
Il termine per líemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo díappalto Ë fissato, in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato Ë fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 16. Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dallíart. 12 del presente contratto, Ë fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dellíappaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituir‡ comunque presunzione di accettazione dellíopera, ai sensi dellíart. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puÚ, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dellíart. 142 del Regolamento n.
207/2010.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non d‡ diritto allíaffidatario di sospendere o di rallentare i lavori nÈ di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 17. Obblighi dellíappaltatore relativi alla tracciabilit‡ dei flussi finanziari
Líappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilit‡ dei flussi finanziari di cui allíart. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Líappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Messina della notizia dellíinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilit‡ finanziaria.
Art. 18. Modalit‡ e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovr‡ avvenire entro e non oltre mesi 6 (sei) dallíultimazione dei lavori con líemissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e líinvio dei documenti alla stazione appaltante, cosÏ come prescritto dallíart. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 19. Cessione del contratto - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui allíarticolo 3 del presente capitolato, líosservanza dellíarticolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dellíarticolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, il subappalto dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui allíarticolo 107, GHO UHJRODPHQWR JHQHUDOH, GL LPSRUWR VXSHULRUH DO 15% GHOO¶LPSRUWR WRWDOH GHL ODYRUL LQ DSSDOWR q ammesso nei limiti dettati dallíart. 118 comma 2 terzo periodo del Codice dei contratti;
E) q YLHWDWR LO VXEDSSDOWR R LO VXEDIILGDPHQWR LQ FRWWLPR GHL ODYori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 %, in termini economici, dellíimporto dei lavori della stessa categoria prevalente;
F) L ODYRUL GHOOH FDWHJRULH JHQHUDOL GLYHUVH GD TXHOOD SUHYDOHQWH, QRQFKp L ODYRUL FRVWLWXHQWL VWUutture, impianti e opere speciali, di cui allíarticolo 107 del regolamento generale, di importo superiore al 10% dellíimporto totale dei lavori e a 150.000 euro ma non superiore al 15% dellíimporto totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora líappaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; LO VXEDSSDOWR GHYH HVVHUH ULFKLHVWR H DXWRUL]]DWR XQLWDULDPHQWH FRQ GLYLHWR GL IUD]LRQDPHQWR LQ SL VXEFRQWUDWWL R VXEDIILGDPHQWL SHU i lavori della stessa categoria.
2. /¶DIILGDPHQWR LQ VXEDSSDOWR R LQ FRWWLPR q FRQVHQWLWR, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che líappaltatore abbia indicato allíatto dellíofferta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; líomissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappaOWR R DO FRWWLPR q YLHWDWR H QRQ SXz HVVHUH DXWRUL]]DWR;
DQDORJD GLFKLDUD]LRQH GHYH HVVHUH HIIHWWXDWD GD FLDVFXQD GHOOH LPSUHVH SDUWHFLSDQWL DOO¶DVVRFLD]LRQH, VRFLHWj R FRQVRU]LR.
b) che líappaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellíesecuzione delle reODWLYH ODYRUD]LRQL VXEDSSDOWDWH, XQLWDPHQWH DOOD GLFKLDUD]LRQH FLUFD OD VXVVLVWHQ]D R PHQR GL HYHQWXDOL IRUPH GL FRQWUROOR R GL FROOHJDPHQWR, D QRUPD GHOO¶DUWLFROR 0000 XXX XXXXXX XXXXXX, XXX O¶LPSUHVD DOOD TXDOH q DIILGDWR LO VXEDSSDOWR R LO FRWWLPR; in FDVR GL DVVRFLD]LRQH WHPSRUDQHD, VRFLHWj GL LPSUHVH R FRQVRU]LR,
c) che líappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subaSSDOWR SUHVVR OD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH, DL VHQVL GHOOD OHWWHUD E), WUDVPHWWD DOOD VWHVVD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH OD GRFXPHQWD]LRQH DWWHVWDQWH FKH LO VXEDSSDOWDWRUH q LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL SUHscritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allíimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dallíarticolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora líimporto del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, líappaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimisWH, FRQ OH PRGDOLWj GL FXL DO '.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dellíarticolo 12, comma 4, dello stesso D.3.5. Q. 252 GHO 1998, LO VXEDSSDOWR q YLHWDWR, a prescindere dallíimporto dei relativi lavori, qualora per líimpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e líaffidameQWR LQ FRWWLPR GHYRQR HVVHUH DXWRUL]]DWL SUHYHQWLYDPHQWH GDOOD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH LQ VHJXLWR D ULFKLHVWD VFULWWD GHOO'DSSDOWDWRUH; O¶DXWRUL]]D]LRQH q ULODVFLDWD HQWUR 30 JLRUQL GDO ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD; WDOH WHUPLQH SXz HVVHUH SURURJDWR una sola YROWD SHU QRQ SL GL 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per líaffidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellíimporto contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dellíautorizzazione da parte della Stazione appDOWDQWH VRQR ULGRWWL GHOOD PHWj.
4. Líaffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) líappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dallíaggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso, a norma dellíart. 118 comma 4 del Codice dei contratti;
b) nei cartelli esposti allíesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dellíindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellíimporto dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con líappaltatore, dellíosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellíambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dellíappaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellíinizio dei lavorL, OD GRFXPHQWD]LRQH GL DYYHQXWD GHQXQ]LD DJOL HQWL SUHYLGHQ]LDOL, LQFOXVD OD &DVVD HGLOH, DVVLFXUDWLYL HG DQWLQIRUWXQLVWLFL; GHYRQR DOWUHVu WUDVPHWWHUH, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchË di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. /H SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL VL DSSOLFDQR DQFKH DOOH DVVRFLD]LRQL WHPSRUDQHH GL LPSUHVH H DOOH VRFLHWj DQFKH FRQVRUWLOL, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. $L ILQL GHO SUHVHQWH DUWLFROR q FRQVLGHUDWR VXEDSSDOWR TXDOVLDVL FRQWUDWWR DYHQWH DG RJJHWWR DWWLYLWj RYXQTXH HVSOHWDWH FKH richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. , ODYRUL DIILGDWL LQ VXEDSSDOWR QRQ SRVVRQR HVVHUH RJJHWWR GL XOWHULRUH VXEDSSDOWR SHUWDQWR LO VXEDSSDOWDWRUH QRQ SXz VXEDSSaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di sWUXWWXUH VSHFLDOL LQGLYLGXDWH FRQ DSSRVLWR UHJRODPHQWR; LQ WDOL FDVL LO IRUQLWRUH R LO VXEDSSDOWDWRUH, SHU OD SRVD LQ RSHUD R LO PRQWDJJLR, SXz DYYDOHUVL GL LPSUHVH GL propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera G). Ê IDWWR REEOLJR DOO'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 20. Responsabilit‡ in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza allíesecuzione di lavori subappaltati.
2. ,O GLUHWWRUH GHL ODYRUL H LO 5.8.3., QRQFKp LO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D GL FXL DOO¶DUWLFROR 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verifLFDUH, RJQXQR SHU OD SURSULD FRPSHWHQ]D, LO ULVSHWWR GL WXWWH OH FRQGL]LRQL GL DPPLVVLELOLWj H GL esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dellíartiFROR 1456 GHO FRGLFH FLYLOH FRQ OD FRQVHJXHQWH SRVVLELOLWj, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dellíappaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dallíarticolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellíimporto dellíappalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 21. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al SDJDPHQWR GLUHWWR GHL VXEDSSDOWDWRUL H GHL FRWWLPLVWL, VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DO VXFFHVVLYR FRPPD 3, H O¶DSSDOWDWRUH q REEOLJDWR D WUDVPHWWHUH DOOD VWHVVD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con líindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora líaffidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore, a norma dellíart. 118, comma 3 del Codice dei contratti.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui allíart 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006
me modificato dal D.Lgs. 152/2008 (terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici).
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Art. 22. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, líimpresa affidataria elegge domicilio legale presso ÖÖÖÖÖÖÖÖ.. via ÖÖÖÖÖÖ.n. ÖÖÖÖ...
Tutti i pagamenti a favore dellíaffidatario saranno intestati a ÖÖÖÖÖ mediante ÖÖÖÖÖ...
In caso di cessazione o la decadenza dallíincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, líaffidatario Ë obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
Líidentit‡ della persona autorizzata alla riscossione dovr‡ risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societ‡ mediante appositi atti legali.
Art. 23. Cessione del credito
Ai sensi dellíart. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Ë ammessa la cessione dei crediti maturati dallíimpresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalit‡, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda líesercizio dellíattivit‡ di acquisto di crediti di impresa.
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione puÚ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dellíart. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente allíobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi˘ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Ä 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e líimpresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale rester‡ inefficace nei suoi confronti.
Líopposizione potr‡ essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta allíimpresa.
Art. 24. Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, Ë obbligo dellíaffidatario di provvedere allíassolvimento dellíonere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascer‡ apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dellíeseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 25. Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, líaffidatario ne far‡ oggetto díimmediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovr‡ ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, líaffidatario rispetter‡, nellíordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale díappalto;
- elenco prezzi;
- disegni esecutivi.
Art. 26. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dellíesecutore
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dellíart. 162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e líesecutore.
Art. 27. Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dellíart. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A ñ lettera díinvito alla gara (o bando di gara);
Allegato B ñ copia dellíofferta dellíimpresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C ñ verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D ñ capitolato generale díappalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);
Allegato E ñ capitolato speciale díappalto ñ norme tecniche;
Allegato F ñ elaborati progettuali esecutivi come da elenco elaborati allegato al presente contratto;
egato G ñ elenco dei prezzi unitari;
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All
Allegato H ñ piani di sicurezza previsti dellíart. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Allegato I ñ cronoprogramma dei lavori;
Allegato L ñ verbale di cui allíart. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;
Allegato M ñ atto di designazione della persona autorizzata dallíappaltatore a riscuotere (eventuale). Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 28. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dellíimpresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dellíart. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati allíimposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 29. Modalit‡ di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nellíesecuzione dellíappalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dellíaccordo bonario o dellíaccordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dellíart. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 30. Disposizioni antimafia
Líimpresa prende atto che líaffidamento dellíattivit‡ oggetto del presente contratto Ë subordinata allíintegrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, líimpresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, nÈ sono pendenti procedimenti per líapplicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino líincapacit‡ di contrarre con la pubblica amministrazione.
Líimpresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dellíimpresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonchÈ dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 31. Norme finali
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Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ÖÖÖ fogli resi legali, comprendenti n. ÖÖ.. facciate intere e ÖÖ. righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali ñ dichiarandolo conforme alla loro volont‡ ñ lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
Líimpresa | Líufficiale rogante | Il Xxxxxxxxxx |
XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |