AZIENDA U.L.S.S. N. 9 TREVISO
AZIENDA U.L.S.S. N. 9 TREVISO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE E RELATIVI LAVORI ACCESSORI PER L’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO
CAPITOLATO SPECIALE
Sommario
PARTE I IL CONTRATTO 3
ART. N. 1 DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI) 3
ART. N. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO/FORNITURA 3
ART. N. 3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 3
ART. N. 4 SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE 4
ART. N. 5 CERTIFICAZIONI, NORME, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA PER LE APPARECCHIATURE 15
ART. N. 6 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO 17
ART. N. 7 REVISIONE PREZZI 18
ART. N. 8 SUBAPPALTO 19
ART. N. 9 CESSIONE DEL CREDITO 20
ART. N. 10 VARIAZIONI SOGGETTIVE 20
PARTE II L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. N. 11 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. N. 12 CONSEGNE E ACCETTAZIONE DI BENI 21
ART. N. 13 COLLAUDO ATTREZZATURE 22
ART. N. 14 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 23
ART. N. 15 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 25
ART. N. 16 GARANZIE SUL PRODOTTO 25
ART. N. 17 COPERTURE ASSICURATIVE 26
PARTE III LE CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 27
ART. N. 18 PENALITÀ 27
ART. N. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 29
ART. N. 20 RECESSO UNILATERALE 30
PARTE IV LE NORME FINALI 30
ART. N. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 30
ART. N. 22 COMUNICAZIONI 31
ART. N. 23 SPESE CONTRATTUALI 31
ART. N. 24 FORO COMPETENTE 31
ART. N. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO 31
ART. N. 26 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 32
ART. N. 27 XXXXXXXX XXXXXX 00
Parte I Il Contratto Art. n. 1 Disposizioni generali (riferimenti normativi)
L’attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.
Art. n. 2 Oggetto del contratto/fornitura
Il presente Capitolato speciale ha per oggetto
a) come prestazione principale la fornitura e l’installazione di n. 1 PET-CT, n. 1 frazionatore di FDG e n. 1 gammacamera, da destinare alla U.O. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Treviso dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, con le caratteristiche tecniche indicate nell’art. 4 del presente Capitolato Speciale.
b) come prestazione secondaria: “la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori accessori alla fornitura ed all’installazione di n. 1 PET-CT e n. 1 gammacamera” presso la U.O. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Treviso dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso secondo quanto previsto dal Progetto Preliminare allegato
n. 1 del presente Capitolato Speciale.
Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere, con oneri a proprio carico, allo smontaggio, al ritiro e all’eventuale smaltimento di n. 1 gammacamera mod. Vision DST XL (inv. n. 68262) prod. Sopha Medical collaudata nel 1999 e di n. 1 gammacamera computerizzata mod. Apex 409 AG ACT (inv. n. 70506) prod. Xxxxxxx collaudata nel 1987, di proprietà di questa Azienda ULSS.
Art. n. 3 Stipulazione del contratto e spese contrattuali
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il contratto verrà stipulato entro 180 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi del comma 13 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
Faranno parte integrante del contratto i documenti citati all’art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., commi 1, 2 e 3.
Per quanto concerne l’imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R.
642/1972, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00/X xxx 00/00/0000 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.
Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:
- il contratto;
- il C.S.A.;
- l’offerta economica.
e solo in caso d’uso:
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Nel caso in cui l’aggiudicatario, ai sensi del medesimo comma 9 dell’art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione appaltante nel contratto sottoscritto con l'appaltatore inserirà, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale esso si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Art. n. 4 Specifiche tecniche e Descrizione
PRESTAZIONE PRINCIPALE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 PET- CT, N. 1 FRAZIONATORE DI FDG E N. 1 GAMMACAMERA
A)
TOMOGRAFO PET/CT INTEGRATO
Requisiti tecnici obbligatori:
Il sistema diagnostico integrato PET/CT con CT elicoidale multislice, corredato di workstation di acquisizione ed elaborazione delle immagini di elevata qualità, sarà destinato ad attività di diagnostica clinica (prevalentemente in campo oncologico) come pure all'individuazione di aree patologiche per l'ottimizzazione dei piani di trattamento radioterapico.
Il modello offerto dovrà pertanto essere espressione della più avanzata tecnologia attualmente disponibile sia per quanto riguarda le caratteristiche e prestazioni dell’unità PET che dell’unità CT, garantendo nel contempo la massima affidabilità e semplicità di utilizzo.
Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche/funzionalità:
- Software di ricostruzione, comprendente:
o ricostruzione iterativa PET;
o quantificazione SUV precisa e accurata;
o applicativi PET completi per oncologia;
o coregistrazione e fusione di immagini ;
o follow-up dei pazienti;
o tutte le tecniche di calibrazione e correzione supportate per tener conto dell'attenuazione, della radiazione diffusa, del degrado della risoluzione, dell'effetto di volume parziale, del tempo morto.
- Volume rendering;
- Software di supporto per RT per countouring ( creazione di ROI e delineazione di organi di interesse con soglia SUV definita dall'utente) — con possibilità di trasmissione/ricezione mediante standard Dicom RT;
- Sistema di calibrazione e normalizzazione PET, compresa la prima fornitura di sorgenti;
- Hardware dedicato atto a fornire le massime prestazioni ottenibili allo stato dell'arte;
- N. 1 stazione di acquisizione/ricostruzione;
- elaborazione/analisi quantitativa in modalità client/server;
- Le immagini prodotte dal sistema PET/CT e dalle stazioni di elaborazione devono poter essere trasferite in modo automatico e configurabile al PACS;
- A tal fine dovranno essere incluse in fornitura per tutti i componenti del sistema che lo richiedano le classi DICOM necessarie (specificare) alla piena compatibilità con il sistema RIS-PACS in uso per tutte le funzionalità richieste dal presente Capitolato (comprese quelle di radioterapia) e per la gestione delle relative informazioni dosimetriche (DICOM SR);
- Fantocci di calibrazione e controllo di qualità.
GANTRY
• Diametro del tunnel non inferiore a 700 mm con sistema di allineamento laser interno;
• Display per il comando dei movimenti del lettino posizionato da entrambi i lati gantry;
• Sistema laser aggiuntivo, dedicato alla centratura accurata del paziente radioterapico: 2 laser fissi trasversali e orizzontali a parete, un laser mobile sagittale a soffitto. Accensione e spegnimento dei laser indipendentemente dal tomografo. Le ditte dovranno fornire una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche del sistema offerto (larghezza dei fasci laser, coefficiente di ortonormalità, accuratezza di posizionamento…).
LETTINO PORTA PAZIENTE
• Piano radiotrasparente concavo;
• Dotazione standard di accessori per un corretto, confortevole e sicuro posizionamento del paziente per qualsiasi tipo di esame diagnostico;
• Movimento sia verticale che orizzontale controllato da consolle per scansioni pre-programmate o mediante comandi posizionati sul gantry;
• Ampia escursione longitudinale (almeno 190 cm, indicare valore esatto);
• In grado di supportare un elevato carico in ogni posizione del lettino (almeno 180 kg, indicare valore esatto, nonché l’eventuale deflessione lungo tutto il campo assiale);
• Presenza di sistemi di sicurezza (anticollisione, sistemi di blocco, ecc...);
• Dotazione standard di RTP Flat Table (in fibra di carbonio o materiale equivalente) per l'applicazione delle immagini di fusione PET/TC nella preparazione dei piani di trattamento in
radioterapia pienamente compatibile con i sistemi di trattamento attualmente presenti nell'ULSS 9 di Treviso;
SOTTOSISTEMA PET
Il sistema dovrà essere caratterizzato da:.
• sistema di acquisizione con sincronizzatore per Gating Cardiaco PET;
• Detettori ad elevata efficienza ed elevata sensibilità di rivelazione;
• Possibilità di co-scansione whole body PET/CT senza spostare il paziente dal lettino;
• UPS per garantire il salvataggio dei dati relativi all’indagine in corso in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica.
L'unità PET dovrà offrire elevate prestazioni sia in termini di sensibilità che di risoluzione ed essere in grado di acquisire ed elaborare immagini in modalità 3D.
Ai fini di una più corretta e completa valutazione le ditte dovranno indicare i valori dei seguenti parametri (secondo standard NEMA più recenti), allegando datasheet originale del fabbricante:
• Caratteristiche dei cristalli rivelatori (numero, dimensioni, numero di piani di campionamento..);
• Efficienza dei cristalli rilevatori;
• Campo di vista (FOV) assiale (>18 cm);
• Campo di vista (FOV) transassiale;
• Numero massimo di sezioni trasversali acquisite simultaneamente (stesso lettino);
• Campionamento spaziale degli eventi di coincidenza preferibilmente isotropico lungo i tre assi di acquisizione;
• risoluzione spaziale trasversa a 1 cm e a 10 cm;
• risoluzione energetica;
• finestra temporale di coincidenza;
• sensibilità del sistema in cps/kBq (scatter corrected) nella finestra energetica di impiego clinico (>7 cps/kBq);
• performance di count rate a varie concentrazioni di attività tramite curva NECR, specificando il valore di picco e le relative concentrazioni di attività,
• Profilo di sensibilità transassiale;
• Overlapping dei lettini in acquisizione whole body(%)
SOTTOSISTEMA CT
• Generatore ad alta tensione e alta frequenza ad emissione continua integrato nel gantry
• Numero di strati acquisiti in una singola rotazione di 360° non inferiore a 16;
• Rivelatori allo stato solido ad elevata efficienza (specificare caratteristiche e struttura dei rilevatori);
• Possibilità di selezionare differenti spessori di strato;
• Presenza di sistemi per l'ottimizzazione/riduzione della dose assorbita dal paziente (descrivere il sistema nei dettagli);
• Sistema di acquisizione con sincronizzatore per Gating Cardiaco;
• Visualizzazione della dose CTDI e DLP (Dose Length Product), prima di eseguire l'esame, correlata al protocollo selezionato. Specificare i valori di CTDI per fantoccio testa e corpo, al centro e in superficie (fantoccio NEMA Body e Head);
• Possibilità di scansioni volumetriche multistrato;
• Possibilità di definizione del range di scansione combinata PET-CT sull'immagine scout;
Ai fini di una più corretta e completa valutazione le ditte dovranno indicare i valori dei seguenti parametri:
• Potenza utile del generatore rx;
• Caratteristiche del tubo radiogeno (tensione, corrente, capacità termica, dissipazione termica…);
• Macchie focali di dimensioni ridotte secondo le norme NEMA-IEC;
• Tempo minimo di scansione su 360°;
• Lunghezza di campo esplorabile;
• Spessore minimo di strato (con possibilità di disporre di altri valori );
• Campo di acquisizione (FOV) massimo;
• Matrice di acquisizione;
• Matrice visualizzazione;
CONSOLLE PER ACQUISIZIONE – RICOSTRUZIONE
Il sistema di acquisizione e ricostruzione dei dati dovrà consentire la migliore precisione e velocità e dovrà possedere le seguenti caratteristiche/funzionalità:
• Consolle integrata di comando di tutte le operazioni di acquisizione e ricostruzione completa di tutto l’hardware necessario opportunamente dimensionato per l’utilizzo previsto (monitor, pc, processori, HD,..). Lo stesso dovrà essere adeguatamente descritto e dettagliato dalle ditte in sede di offerta in modo da dar evidenza delle elevate prestazioni del sistema, nonché della qualità delle immagini rese disponibili sui display forniti.
• Interfaccia semplice e intuitiva e ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente e indipendentemente scansione, ricostruzione, visualizzazione, archiviazione, etc;
• Sistema interfonico per la comunicazione bidirezionale con il paziente;
• Contemporaneità di acquisizione del lettino, con la ricostruzione del precedente lettino;
• Visualizzazione in tempo reale dei conteggi veri e casuali;
• Capacità di misura diretta del tempo morto del sistema per tutte le acquisizioni in emissiva;
• Software clinico di base con volume rendering per le immagini PET/CT (del software per impiego clinico di seguito specificato, le ditte dovranno indicare le funzionalità riproposte anche nella consolle per acquisizione-ricostruzione).
SISTEMA CLIENT SERVER DI ELABORAZIONE/ANALISI QUANTITATIVA DEI DATI ED IMMAGINI
• Il sistema proposto deve essere basato su tecnologia client-server ed essere dotato di tre postazioni client e completo di tutto l’hardware/software necessario opportunamente dimensionati;
• Le stazioni client dovranno essere dotate di monitor medicale ad alta definizione da almeno 23”;
• Dovrà essere consentito l’utilizzo contemporaneo di almeno 3 licenze concorrenti; le ditte dovranno indicare il numero esatto di licenze comprese nella fornitura; quelle ulteriori (rispetto alle tre richieste) dovranno poter essere fruite su pc aziendali in uso c/o il Servizio di Medicina Nucleare;
• Devono essere disponibili i software clinici completi (vedi software per impiego clinico nel paragrafo seguente).
Il sistema dovrà essere adeguatamente descritto e dettagliato dalle ditte in sede di offerta in modo da dar evidenza delle elevate prestazioni dello stesso, nonché della qualità delle immagini rese disponibili sui display forniti.
SOFTWARE PER IMPIEGO CLINICO
Il software di visualizzazione ed elaborazione delle immagini diagnostiche deve consentire:
• l'applicazione di tutte le necessarie correzioni agli studi acquisiti, in particolare:
- Correzione per gli eventi casuali (random) in acquisizione emissiva (PET);
- Correzione per le radiazioni diffuse (scatter) in acquisizione emissiva (PET);
- Correzione per l'attenuazione;
- Correzione per il tempo morto e l'impilamento (pile-up) degli impulsi;
- Metodi di recupero della risoluzione spaziale (es algoritmi PSF);
- Sistemi per la riduzione degli artefatti (protesi metalliche)
- Software per correzione MDC.
- Correzione degli artefatti di troncamento.
• Protocolli di acquisizione che consentano di eliminare eventuali artefatti da movimento;
• la ricostruzione delle immagini anche di tipo iterativo provvisto di tutti i necessari sistemi di correzione (specificare i tempi necessari per la ricostruzione);
• la ricostruzione delle sezioni tomografiche con possibilità di riallineamento delle proiezioni e delle sezioni stesse;
• l'ottenimento di sezioni tomografiche orientate rispetto ad assi ortogonali;
• l'ottenimento di sezioni oblique;
• il rendering tridimensionale delle immagini;
• la visualizzazione degli studi PET di scansione del corpo intero con un formato di matrice almeno di 128x128;
• la visualizzazione degli studi CT in matrice 1024x1024;
• l'importazione di immagini da altra modalità di acquisizione (PET/SPECT/RM/TC);
• la coregistrazione rigida delle immagini importate da altre modalità ; opzionale: software di coregistrazione delle immagini con trasformazioni elastiche;
• accurata analisi quantitativa, mediante calcolo del SUV; in particolare, i valori di SUV dovranno poter essere visualizzati direttamente sull'immagine ricostruita; descrivere le tipologie di SUV ricavabili.
• strumenti avanzati di ottimizzazione del rapporto segnale rumore;
• Software dedicato al follow-up dei pazienti oncologici in trattamento chemio/radioterapico che permetta la rappresentazione simultanea e coregistrata di insieme di immagini PET e CT, con possibilità di sincronizzazione fra i due o più set di immagini
• Software per la contornazione del target su immagini coregistrate in cui si evidenzia il SUV impostato, per utilizzi radioterapici e relativa esportazione di dati secondo lo standard DICOM RT con possibilità di calcolo del volume contornato con statistiche di misura;
• sistemi avanzati di elaborazione e trattamento di immagini, dati e grafici (le ditte dovranno descriverli dettagliatamente);
• accesso alle funzioni di archivio degli studi acquisiti ed ai parametri tecnici e descrittivi dell'acquisizione;
• elaborazione grafica (gestione colori e scale di colori, inserimento testi e simboli grafici, proiezione in sequenza ciclica di immagini ecc.);
Dovrà essere offerto come opzionale software per studi cardiologici (ad es. gating, calcium score, calcolo dei volumi ed analisi della cinetica ventricolare, angioTC coronarica) e neurologici avanzati (ad es. metodi di quantificazione, SPM)
Tutto il software deve essere fornito in versione originale, corredato di licenza d'uso e di manuali completi, in lingua italiana.
CALIBRAZIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ
Il tomografo deve essere dotato di fantocci e software per la messa a punto, la calibrazione ed il mantenimento delle buone condizioni operative del sistema, nonché per il controllo di qualità delle prestazioni secondo gli standard NEMA più recenti.
Le ditte dovranno descrivere eventuali fantocci specifici forniti come dotazione base sia PET che TC nonché le relative procedure di sistema e il software di gestione.
In particolare dovranno essere forniti:
- fantocci di calibrazione PET di seguito indicati o equivalenti:
• Biodex 043-767 Phantom PET, NEMA 2007/IEC 2008
• Biodex 043-768 Phantom PET SCATTER, NEMA 2007/IEC 2008
• Biodex 043-769 Phantom PET SENSITIVITY SCATTER, NEMA 2007/IEC 2008
- fantoccio per calibrazione della coregistrazione e fusione di immagini del sistema PET/TC
- fantoccio per la calibrazione dei numeri Hounsfield (NU) in Densità Elettronica per Imaging Radioterapico (Tipo Gammex RMI oppure CIRS mod. 062M)
- fantoccio per la taratura dei laser di allineamento per Radioterapia
- tutte le sostanze radioattive (sorgenti di calibrazione) previste per le prove di accettazione del tomografo PET.
- Kit di sorgenti solide sigillate per calibrazione e controlli di qualità e costanza giornalieri e periodici del tomografo PET/TC (da specificare nel dettaglio)
- Software di gestione dei controlli di qualità Qualimagiq modulo MOD_PET di Qualiformed Da quotare come opzionale fantoccio CatPhan600 per controlli di qualità TC.
********************
FRAZIONATORE DI FDG
Frazionatore di FDG con iniettore integrato
Sistema integrato mobile per garantire il frazionamento della fornitura giornaliera di FDG e la successiva iniezione endovenosa al paziente.
Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Sistema di contenimento del “vial” di semplice accesso per le procedure di caricamento; deve essere completo di tutti gli accessori per il corretto caricamento del contenitore del radiofarmaco;
- Sistema di frazionamento automatico con calibratore di dose integrato;
- Adeguata schermatura per limitare l’esposizione agli operatori;
- Struttura compatta con movimento motorizzato su ruote facilmente trasportabile nella sala di iniezione;
- Sistema elettronico di semplice e rapida gestione del processo di frazionamento, e di iniezione, da parte dell’operatore;
Saranno considerati favorevolmente tutti gli elementi ed accorgimenti progettuali atti a garantire la protezione dell’operatore dall’esposizione al radiofarmaco, nonché la riduzione del consumo di radiofarmaco (ad esempio recupero dello stesso nel caso il dispositivo risulti non funzionante); la possibilità di essere collegato direttamente alla rete elettrica per il suo funzionamento.
Le ditte dovranno indicare la disponibilità a monitoraggio e/o intervento da remoto sull’apparecchiatura.
********************
GAMMACAMERA CON SISTEMA RADIOLOGICO NON DIAGNOSTICO DEDICATO ALLA CORREZIONE DELL'ATTENUAZIONE E ALLA FUSIONE DI IMMAGINI
Requisiti tecnici obbligatori:
Gamma-camera Computerizzata con Doppia Testata a geometria variabile ad uso polifunzionale, dotata di cristallo dello spessore di 3/8" con sistema radiologico non diagnostico integrato dedicato alla correzione dell’attenuazione e alla fusione di immagini.
Il sistema offerto dovrà essere espressione della più avanzata tecnologia attualmente disponibile, garantendo nel contempo la massima affidabilità e semplicità di utilizzo. Esso dovrà consentire una elevata produttività ed una elevata automazione nelle seguenti tipologie di esami:
- acquisizioni planari total body e singoli organi
- acquisizioni tomografiche total body e singoli organi
- Gated SPECT
- acquisizione integrata con correzione dell'attenuazione delle immagini SPECT
Esso dovrà, inoltre, essere caratterizzato da elevata flessibilità di posizionamento delle testate in modo da:
- garantire la massima utilità clinica, anche in modalità di acquisizione come "singola testa"
- permettere anche il posizionamento orizzontale delle stesse per l'esame di pazienti direttamente sulla barella ed il posizionamento verso l'esterno per l'esame di pazienti seduti, in carrozzina od in posizione ortostatica.
Dovrà essere completo di:
- consolle di elaborazione separata e indipendente da quella di acquisizione;
- sistema radiologico non diagnostico dedicato alla correzione dell'attenuazione e alla fusione di immagini. Le ditte dovranno fornire un’ampia e dettagliata descrizione del sottosistema radiologico offerto;
- Due coppie di collimatori per bassa e media energia;
- Monitor ECG, con possibilità di sincronizzazione con l'onda R del paziente per acquisizioni Gated;
- Interfaccia software di acquisizione/elaborazione per operare in multitasking e permettere l'esecuzione di più procedure simultaneamente, sia nelle fasi di acquisizione e visualizzazione, che nelle fasi di elaborazione;
- sistemi per l'ottimizzazione/riduzione della dose assorbita dal paziente( per GC e per la parte radiologica) (descrivere);
- fantocci di calibrazione e controllo di qualità;
Le immagini diagnostiche prodotte dal sistema e dalla stazione di elaborazione aggiuntiva devono poter essere trasferite in modo automatico e configurabile al PACS. A tal fine dovranno essere incluse in fornitura per tutti i componenti del sistema che lo richiedano le classi DICOM (specificare) necessarie alla piena compatibilità con il sistema RIS-PACS in uso per tutte le funzionalità richieste dal presente Capitolato e per la gestione delle relative informazioni dosimetriche (DICOM SR).
TESTATE – LETTINO – GANTRY
• Due coppie di collimatori per basse e medie energie completi di carrelli porta collimatori e con sistema di cambio-collimatori preferibilmente automatizzato (specificare e descrivere il sistema di cambio dei collimatori);
• Body Contouring delle testate di acquisizione completamente automatico (senza alcun intervento diretto da parte dell'operatore) sia per acquisizioni Tomografiche che Whole Body che consenta di mantenere una distanza ottimale tra paziente e rivelatore durante l'esecuzione dell'esame;
• Matrice di acquisizione almeno di 64x64 e 128x128 ottimizzata per esami integrati;
• Movimenti delle testate robotizzati in grado di assicurare un'elevata flessibilità e velocità di impiego;
• Elevato UFOV; minimo (UFOV) 38 cm. x 50 cm;
• Elevato numero di fotomoltiplicatori;
• Elevata efficienza di conteggio;
• Massima uniformità integrale UFOV e CFOV;
• Elevata risoluzione energetica;
• Massima risoluzione spaziale;
Ai fini di una più corretta e completa valutazione le ditte dovranno indicare i valori dei parametri suddetti secondo standard NEMA più aggiornato, allegando datasheet originale del fabbricante.
• Lettino unico, a bassissima attenuazione per SPECT e WB dotato di poggiatesta per indagini cerebrali. Il lettino dovrà poter supportare un elevato carico paziente in ogni posizione (indicare);
• Sistemi di contenimento e posizionamento pazienti;
• Gruppo di continuità necessario per garantire il salvataggio di tutti i dati relativi all'indagine in corso.
CONSOLLE DI ACQUISIZIONE
• Consolle separata ed autonoma con funzionalità totalmente indipendenti dalla Workstation di elaborazione;
• Sistema operativo multitasking;
• Simultaneità di acquisizione e visualizzazione;
• Monitor di visualizzazione di ampie dimensioni;
• Protocolli completi di acquisizione di tutti i possibili esami diagnostici di medicina nucleare (planari, whole body, dinamici, SPECT, GATED-SPECT, etc) già preimpostati e comunque modificabili dall'utilizzatore;
• Pacchetto di elaborazione per studi integrati;
La consolle dovrà essere adeguatamente descritta e dettagliata dalle ditte in sede di offerta in modo da dar evidenza delle elevate prestazioni del sistema, nonché della qualità delle immagini rese disponibili sui display forniti.
STAZIONE DI ELABORAZIONE
• Workstation di ultima generazione, separata ed autonoma con funzionalità totalmente indipendenti dalla stazione di acquisizione;
• Sistema operativo multitasking;
• Collegamento in rete con la consolle di acquisizione e con le altre apparecchiature diagnostiche presenti presso la UOC Medicina Nucleare nonché con il sistema RIS-PACS Aziendale.
• Doppio monitor medicale ad alta definizione di ampie dimensioni (almeno 23”).
• Masterizzatore CD e DVD
La stazione di elaborazione dovrà essere adeguatamente descritta e dettagliata dalle ditte in sede di offerta in modo da dar evidenza delle elevate prestazioni del sistema, nonché della qualità delle immagini rese disponibili sui display forniti.
Qualora il sistema client-server proposto per la PET_CT possa gestire anche la parte di elaborazione della SPECT, sarà necessaria la dotazione di ulteriori x licenze in alternativa alla workstation di cui sopra. La dotazione di un unico sistema integrato di elaborazione che interessi entrambe le apparecchiature diagnostiche sarà considerato come migliorativo.
SOFTWARE CLINICI A CORREDO DELLA STAZIONE DI ELABORAZIONE
• Software clinico completo con algoritmi di ultima generazione per acquisizioni, elaborazioni e quantificazioni.
• Protocolli clinici di elaborazione che coprano tutte le possibili attività diagnostiche di Medicina Nucleare ivi compresi l'elaborazione di esami planari , dinamici e tomografici
• Software Cardiologico deve comprendere il programma di Germano (QGS, QPS) .
• Software per fusione d'immagini proveniente da altre modalità DICOM.
• Software per l'individuazione/correzione interattiva del movimento del paziente nelle acquisizioni tomografiche.
• Possibilità di eseguire operazioni matematiche sulle immagini (ROI, calcolo del conteggio medio, calcolo del conteggio massimo, etc...
• Software di ricostruzione per il rendering 3D sia rx che SPECT
• Software di ricostruzione iterativa ad alta risoluzione di resolution recovery per la riduzione della dose del radiofarmaco al paziente e la riduzione dei tempi di acquisizione per esami planari, spect ossea e gated-spect miocardica .
• Software di fusione immagini
CALIBRAZIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ
Software dedicato e fantocci per l'esecuzione, l’acquisizione e l’elaborazione di tutte le procedure di calibrazione/controlli di qualità di rapido e semplice utilizzo sia per la parte SPECT che rx. Le ditte dovranno descrivere dettagliatamente le procedure e i protocolli disponibili
In particolare dovrà essere fornito fantoccio Xxxxxxxx 043-750 Phantom SPECT e il software di gestione dei controlli di qualità Qualimagiq moduli:
• MOD-PLANAR QA of gamma cameras in planar mode (4-quadrant patterns and rectilinear sources)
• MOD-TOMO QA of gamma cameras in tomography mode using 3D-LINE and XXXXXXXX test objects
• MOD-BODY QA of gamma cameras in Body Mode
• MOD-SPECT QA of gamma cameras in planar, tomography and body mode e tutti i fantocci associate
******************
Qualora le apparecchiature offerte possano essere collegate alla rete aziendale, al momento del collaudo dovrà essere installato su queste ultime opportuno software antivirus ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Il software antivirus utilizzato dovrà essere “TrendMicroOfficeScan”, messo a disposizione dal Servizio Informativo Informatico di questa Azienda. L’utilizzo di software alternativi è consentito solo se è motivato da incompatibilità con il software di gestione delle apparecchiature fornite. In tal caso, anche la fornitura dell’antivirus sarà a carico della ditta fornitrice.
La ditta dovrà indicare la configurazione e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature proposte fornendo precise informazioni per ogni punto dell’elenco riportato nel presente articolo, rispettandone l’ordine di formulazione. Qualora il mancato rispetto dell’ordine non consentisse alla Commissione Giudicatrice di effettuare una corretta valutazione, comporterà una penalizzazione nell’attribuzione del punteggio qualitativo.
Non sono quindi ammessi generici rinvii a prestampati o depliants illustrativi, che non permettano una rapida individuazione e cognizione delle caratteristiche della apparecchiatura proposta.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, allo smontaggio, al ritiro e all’eventuale smaltimento delle seguenti apparecchiature di proprietà di questa Azienda ULSS:
• Gammacamera inventario n. 68262
• Gammacamera computerizzata inventario n. 70506
PRESTAZIONE SECONDARIA: LAVORI ACCESSORI
B)
E’ a carico della ditta fornitrice la progettazione definitiva ed esecutiva per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali, necessari a installare le attrezzature secondo quanto previsto dal Progetto Preliminare (Allegato 1 del presente Capitolato Speciale).
La progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordini professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.
L’installazione di n. 1 apparecchiatura PET-CT e n. 1 apparecchiatura Gammacamera per la U.O. di Medicina nucleare del Presidio Ospedaliero di Treviso dell’Azienda ULSS 9 di Treviso richiede infatti l’esecuzione di lavori accessori necessari ad assicurare il loro funzionamento nel rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e impiantistici previsti dalla norma vigente, nonché dei requisiti specifici individuati da questa amministrazione.
Si precisa che la gammacamera andrà a sostituire quella già presente. Si definisce:
- INTERVENTO A: installazione PET-CT;
- INTERVENTO B: installazione Gammacamera;
Il progetto preliminare prevede la realizzazione contemporanea dei due interventi (PET-CT e Gammacamera); tuttavia la stazione appaltante si riserva la possibilità di far eseguire, per esigenze legate alla continuità dei servizi sanitari, i due interventi in fasi successive. In tale caso la stazione
appaltante si riserva di determinare, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, quale intervento eseguire per primo.
Per entrambi gli interventi, l’installazione richiede:
• la ristrutturazione e l’adeguamento di alcuni locali;
• la realizzazione di adeguamenti strutturali delle strutture in riferimento ai mutati carichi accidentali dovuti alle nuove apparecchiature da installare;
• la realizzazione e l’installazione, ove prevista dallo specifico elaborato, delle protezioni e delle schermature delle sale esami rispetto alle radiazioni ionizzanti prodotte dalle apparecchiature;
• l’adeguamento/implementazione dell’impianto di climatizzazione degli ambienti;
• il rifacimento degli impianti elettrici e di trasmissione dei dati;
• l’adeguamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali.
Si precisa che in tutti i casi la ditta che esegue le lavorazioni comprese nella “prestazione secondaria” dovrà possedere la capacità tecnico-professionale per la certificazione dei lavori impiantistici eseguiti ed il rilascio della Dichiarazioni di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008.
I concorrenti alla gara dovranno presentare, in sede di offerta, il progetto definitivo dei lavori sviluppando il Progetto Preliminare (Allegato n. 1 del presente Capitolato) e rispettando i requisiti riportati nel Capitolato Prestazionale, oltre alle leggi ed alle norme di unificazione vigenti.
La progettazione esecutiva dei lavori sarà redatta dalla ditta che risulterà aggiudicataria della gara. Il Progetto Preliminare è composto dai seguenti elaborati descrittivi e grafici
ELABORATI DESCRITTIVI
PPR01_Elenco elaborati PPR02_Relazione tecnica e illustrativa PPR03_Calcolo sommario della spesa
PPR04_Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura PSC PPR05_Capitolato prestazionale
ELABORATI GRAFICI
PPD01_Inquadramento generale PPD02_Inquadramento interventi PPD03_Cantierizzazione PPD04_PET-CT
PPD05_PET-CT: Comparativa PPD06_Gammacamera PPD07_Gammacamera: Comparativa
PPD08_Reti principali: acqua refrigerata PPD09_Reti principali: acqua calda PPD10_Reti principali: vapore e condensa
PPD11_Impianto elettrico: sinottico alimentazioni PPD12_Impianto elettrico: particolari costruttivi
Art. n. 5 Certificazioni, Norme, Garanzia ed Assistenza Tecnica per le Apparecchiature
A) Certificazioni e norme
I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento, in funzione della destinazione d’uso prevista. In particolare:
• I Dispositivi Medici devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/93/42 così come modificate dalla Direttiva 2007/47/CEE.
• I Dispositivi Medici Impiantabili attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/90/385 cosi come modificate dalla Direttiva 2007/47/CEE.
• I Dispositivi Medici Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/98/79.
La ditta dovrà presentare per tutti i prodotti offerti:
• Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della “destinazione d’uso” prevista;
• Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall’Organismo notificato;
• Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a tale Xxxxx.
B) Garanzia
La Ditta dovrà indicare:
1. la durata (espressa in mesi) della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore ai 12 mesi;
2. inclusioni ed esclusioni per esteso (ricambi, diritto di chiamata, ore lavoro, ore viaggio, trasferta, materiali di consumo, tipologia di attività inclusa ... ).
Durante il periodo di garanzia, la stessa dovrà includere le operazioni di manutenzione preventiva secondo i protocolli previsti dal fabbricante, che dovranno essere consegnati - unitamente al piano per l’esecuzione degli interventi concordati con il Reparto - al Servizio pianificazione, valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie successivamente all’aggiudicazione della fornitura. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione preventiva (compresi tutti i materiali la cui sostituzione è prevista nel protocollo sopra citato) saranno a carico della ditta.
C) Assistenza tecnica
La Ditta dovrà indicare:
• i tempi di intervento dalla chiamata specificando se trattasi di ore lavorative od ore solari ed indicando, se previste, le modalità di gestione degli interventi durante le festività;
• il numero massimo di giorni di indisponibilità dell’apparecchiatura nell’arco di un anno. Per giorni di indisponibilità si intendono i giorni in cui l’apparecchiatura non può essere utilizzata completamente o il guasto è tale da non consentire l’esecuzione di tutta l’attività clinica prevista, e sono calcolati in ore solari a partire dal momento di effettuazione della richiesta di intervento. Sono da intendersi incluse anche le ore di fermo-macchina eventualmente necessarie per l’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva o verifica di sicurezza;
• il luogo al quale l’Azienda ULSS dovrà fare riferimento per l’assistenza tecnica e/o eventuale manutenzione.
D) Organico
La Ditta dovrà indicare l’organico del personale (distinto in tecnico ed amministrativo) destinato ad effettuare le manutenzioni sulla specifica apparecchiatura offerta, distribuito sul territorio nazionale e con particolare riferimento alla sede più vicina a questa Azienda ULSS.
E) Disponibilità ricambi
La Ditta dovrà indicare il tempo in anni (che comunque non dovrà essere inferiore a 8 anni) per il quale vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell’apparecchiatura.
F) Formazione
La Ditta dovrà rendersi disponibile a formare il personale addetto all’avvio dell’apparecchiatura, e successivamente, nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:
• introduzione di un aggiornamento
• inserimento di nuovo personale.
G) Manutenzione successiva alla garanzia
Trattandosi di apparecchiatura classificata come “alta tecnologia”, l’Amministrazione ritiene opportuno che le ditte presentino proposta per un contratto di manutenzione della durata di 8 anni dall’uscita della garanzia, secondo le norme attualmente in uso presso questa Azienda ULSS (Allegato 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto). Tale proposta sarà valutata sia dal punto di vista qualitativo, nell’ambito del punteggio relativo a “affidabilità e qualità del servizio di manutenzione ed assistenza post vendita”, sia dal punto di vista economico.
Si precisa che le condizioni contrattuali proposte dovranno essere praticate anche ad eventuali ditte terze alle quali l’Azienda Ulss affiderà la gestione della tecnologia in oggetto, salvo diverso accordo tra le ditte terze e la ditta aggiudicataria dell’appalto in oggetto
H) Aggiornamenti hardware e software
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire gratuitamente per tutta la durata della vita utile dell’apparecchiatura ogni aggiornamento hardware e software inteso ad aumentare la sicurezza, l'affidabilità del sistema, nonchè le prestazioni delle funzionalità già presenti. In tale caso l'aggiornamento gratuito comprende anche eventuali circuiti elettronici o altre parti necessarie. Qualora invece gli aggiornamenti riguardino nuove funzionalità o l'implementazione dei nuovi parametri, questi dovranno essere proposti all’acquirente entro 60 giorni dal loro rilascio con quotazione economica scontata del 50% sul prezzo di listino. In occasione dei descritti aggiornamenti la ditta dovrà curare, qualora necessario, la formazione del personale come da punto
F) e dovrà essere redatto un opportuno rapportino di lavoro con indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati.
Art. n. 6 Deposito Cauzionale Definitivo e Garanzia fideiussoria per il pagamento della rata a saldo
La Ditta appaltatrice, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire – presso l’Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo di ciascun contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L'importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Nel caso di fornitura di beni, per cui sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
Per quanto riguarda la prestazione secondaria, si precisa che la rata di saldo unitamente alle ritenute, sarà pagata entro 60 giorni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all’articolo 141, comma 9 del Codice dei Contratti, ed articolo 124 comma 3 del Regolamento, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123, e previa acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.
Art. n. 7 Revisione prezzi
I prezzi unitari resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi del contratto.
Il corrispettivo per l’esecuzione del contratto verrà aggiornato sulla base di un’istruttoria condotta dall’Azienda ULSS n. 9, tenuto conto dei dati di cui all’art. 7 comma IV, lett. C) e del comma V del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, dei dati forniti dall’ISTAT nella modalità di seguito descritta:
- il periodo di riferimento per il calcolo della prima rivalutazione è costituito dai 12 mesi seguenti la data di attivazione della fornitura;
- i periodi di riferimento per il calcolo delle successive rivalutazioni dei prezzi decorreranno a partire dalla scadenza del periodo di riferimento precedente, con durata fissa di 12 mesi. Il periodo intercorrente tra la scadenza della validità dell’offerta e l’avvio dell’esecuzione del contratto non è oggetto di rivalutazione ISTAT.
La rivalutazione verrà riconosciuta annualmente nella misura della media della variazione dell’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, “FOI”) relativo ai 12 mesi del periodo di riferimento in oggetto rispetto al valore dell’indice ISTAT (per le famiglie di operai e impiegati, “FOI”) relativo alla data di inizio del periodo di riferimento stesso.
La revisione dei prezzi, attuata secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere formalmente richiesta dalla “Ditta aggiudicataria” entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima.
Si presenta con un esempio la modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione. “Si consideri il caso di un appalto la cui esecuzione avvenga in data 01/01/2011.
Per il primo anno di appalto, quindi fino al 31/12/2011, i prezzi rimangono tali e quali quelli prodotti in fase di offerta di gara.
Alla scadenza del primo anno, in data 01/01/2012, la Ditta aggiudicatrice può chiedere la revisione prezzi per l’anno 2012 (può farlo entro il 29/02/2012, all’interno dei 60 gg previsti dalla scadenza del primo anno); la variazione percentuale che dovrà essere applicata sarà pari a quanto indicato nella tabella sottostante all’interno del riquadro corrispondente al mese di gennaio 2012, che corrisponde al primo mese del secondo anno di appalto.
2012 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO |
RIVALUTAZIONE PERCENTUALE | 1,51 % | 1,47 % | 1,34 % | 1,11 % | 1,28 % | …. | ….. | ….. |
La modalità con cui sono stati ottenuti tali coefficienti percentuali è la seguente:
• Si considerano i 12 indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati(“FOI”), inseriti nella specifica tabella ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2011: 101,2 - 101,5 - 101,9 - 102,4 - 102,5 - 102,6 - 102,9 - 103,2 - 103,2 - 103,6 - 103,7 - 104,0;
• Si calcola la media di questi 12 numeri, che corrisponde a 102,725.
• Si effettua ora il rapporto tra la media appena trovata e il valore dell’indice di gennaio 2011 (101,2), perché è il primo mese del periodo di riferimento considerato, e si ottiene il
coefficiente moltiplicativo 1,0151 corrispondente appunto a un aumento del canone dei servizi oggetto di appalto dell’ 1,51 % , come indicato nel riquadro di Gen 2012 della tabella suddetta.
• Allo stesso modo, per l’anno 2013, il periodo di riferimento per il calcolo della rivalutazione sarà costituito dai 12 mesi che decorrono a partire da gennaio 2012 e si concludono a dicembre 2012, con analoghe modalità di calcolo; lo stesso iter procedurale verrà seguito per il calcolo delle rivalutazioni per gli anni successivi.
Per la prestazione secondaria relativa alla progettazione ed esecuzione di lavori non si procederà alla revisione prezzi ma si applicherà il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta secondo quanto disposto dall’art. 133 del d.lgs. 163/2006, comma 2 e seguenti.
Art. n. 8 Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Si precisa che, per quanto riguarda la prestazione secondaria, il subappalto potrà essere effettuato nei termini seguenti:
opere di categoria OG1 – subappaltabili nei limiti del 30% opere di categoria OS28 – subappaltabili nei limiti del 30% opere di categoria OS30 – subappaltabili nei limiti del 30%
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
Si precisa che l’Azienda ULSS, ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di Legalità”, di cui all’art. 15, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.
Per le prestazioni secondarie relative ai lavori l’Amministrazione provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore e/o cottimista dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
L’Appaltatore al fine del pagamento degli stati avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare, all’Azienda la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dovrà essere sottoscritta in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.
Art. n. 9 Cessione del credito
Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art.117 del D.lgs.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. n. 10 Variazioni soggettive
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
Parte II L’esecuzione del contratto Art. n. 11 Esecuzione del contratto
Il contratto ha ad oggetto la fornitura e l’installazione di n. 1 PET-CT, n. 1 frazionatore di FDG e n. 1 gammacamera e la progettazione e l’esecuzione di lavori accessori presso l’U.O. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Treviso.
Per quanto concerne la tempistica relativa all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara si dovrà tenere conto anche di quanto previsto nel cronoprogramma di cui all’art. 6 della Relazione Tecnica e Illustrativa facente parte del Progetto Preliminare.
La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nell’esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla
diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.
La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati, oltre che dei termini e dei tempi stabiliti dal cronoprogramma, di cui all’art. 6 della Relazione Illustrativa e Tecnica facente parte del Progetto Preliminare.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire prima del collaudo: Manuale Operatore in lingua italiana, la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento e i protocolli di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante unitamente al piano per l’esecuzione degli interventi concordati con il Reparto, come richiesto all’art. 5 punto A e B del presente Capitolato Speciale d’Appalto. In tale occasione dovrà essere fornito anche quanto dichiarato all’art. 2 - Busta B (Documentazione Tecnica) - lettera h) del Disciplinare di Gara.
Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana e, qualora si sia dichiarata la disponibilità a fornirli, il Service Manual ed il Part List dovranno essere forniti in formato elettronico e nella revisione in vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione tecnica, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga pubblicata una nuova revisione di uno o più dei manuali in questione e questa sia di riferimento per l’apparecchiatura fornita, al collaudo dovrà essere consegnata la documentazione aggiornata.
Si ricorda che essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento come richiesto all’art. 5 lettera A del presente Capitolato Speciale, la mancata presentazione degli stessi comporterà la risoluzione “ope legis” dell’affidamento della fornitura.
Qualora le apparecchiature offerte possano essere collegate alla rete aziendale, al momento del collaudo dovrà essere installato su queste ultime opportuno software antivirus ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 come previsto all’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre, prima del collaudo definitivo dovranno essere fornite al Servizio pianificazione, valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie dell’Azienda ULSS ed al Servizio destinatario, tutte le istruzioni per un corretto utilizzo e per la manutenzione ordinaria della strumentazione fornita.
Art. n. 12 Consegne e accettazione di beni
Le consegne dovranno avvenire nell’orario e presso i locali indicati nell’ordine. La Ditta appaltatrice dovrà consegnare prodotti integri, rispondenti all’ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche, che sarà conservata dalla Azienda Sanitaria ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.
La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell’Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l’altro, essere indicati:
- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.
In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell’ordine, la S.A. potrà applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente Capitolato.
La Ditta appaltatrice deve effettuare la consegna delle apparecchiature secondo quanto previsto nell’ordine del Servizio Economato e tenendo conto di quanto previsto nel cronoprogramma di cui all’art. 6 della Relazione Illustrativa e Tecnica facente parte del Progetto Preliminare, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).
A seconda della complessità dell’oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione entro 30 giorni dalla contestazione.
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell’ambito di singole consegne.
La ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 7 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
Art. n. 13 Collaudo attrezzature
Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.
La fornitura si intende accettata dall’Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.
L’operazione di collaudo deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla consegna del bene (per consegna deve intendersi l’atto con cui l’apparecchio viene reso disponibile per l’avvio dell’attività clinica, completata, quindi, l’installazione, le operazioni di messa a punto, calibrazione…), alla presenza del personale dell’Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti
individuati dall’Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.
Al momento del collaudo dovrà essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.
Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell’impresa.
Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione, e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo.
Art. n. 14 Modalità di fatturazione e pagamenti Per prestazione principale
Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali;
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la merce sia stata regolarmente consegnata, accettata e collaudata, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali( art. 1460 cc. ).
La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo Mandato del Tesoriere dell’Azienda ULSS 9 di Treviso.
Il Tesoriere dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca S.c.p.a,” di Montebelluna (TV) che applicherà la seguente condizione per le spese di accreditamento:
- Mandati con bonifico bancario: Euro 0 (zero) a carico sia del beneficiario che del mittente.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto, devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.
Si precisa che questa Amministrazione emetterà regolare fattura per la vendita della vecchia strumentazione di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e che, tra l’importo della fornitura in oggetto e quello delle apparecchiature cedute, non potrà essere effettuata alcuna compensazione.
Per prestazione secondaria
PROGETTAZIONE
Si provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva in unica soluzione entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.
LAVORI
I lavori verranno eseguiti e contabilizzati a misura.
La contabilità sarà unica per entrambi i lavori e verrà redatta su S.A.L. successivi.
Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 60 giorni dalla data di ultimazione lavori.
I pagamenti avverranno per stati di avanzamento successivi, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di Euro 100.000 (centomila/00).
La rata di saldo unitamente alle ritenute, sarà pagata entro 60 giorni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all’articolo 141, comma 9 del Codice dei Contratti, ed articolo 124 comma 3 del Regolamento, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123, e previa acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.
Il pagamento della rata a saldo potrà avvenire anche in assenza della garanzia della rata a saldo, sopra indicata, ad intervenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell’Amministrazione.
L’Aggiudicatario, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, dovrà produrre l’atto costitutivo del medesimo, contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria/capogruppo e
mandanti/consorziate e contenente, altresì, una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria/ capogruppo e mandanti/consorziate.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
Nel caso di irregolarità contributiva accertata dal DURC si applicherà quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento.
Art. n. 15 Protocollo di legalità
All’affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx
La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di applicare a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
Art. n. 16 Garanzie sul prodotto
La Ditta appaltatrice garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per tutto il periodo della garanzia contrattuale decorrente dalla data di accettazione o collaudo.
Tutti i vizi e difetti che si manifestassero in corso di fornitura e nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese della Ditta appaltatrice entro 30 giorni dalla data di denuncia, da parte della S.A., dei vizi e difetti riscontrati.
La denuncia dei vizi e difetti riscontrati deve essere effettuata da parte della S.A. entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
Art. n. 17 Coperture Assicurative Per prestazione principale
La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ai locali concessi in comodato d’uso ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto.
La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti.
L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a
€ 2.500.000,00 per sinistro, per persona o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro e per ciascuna persona.
La Ditta appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio.
La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata alla Azienda Sanitaria con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura.
L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
Per prestazione secondaria
Garanzie e coperture assicurative per la progettazione ed i lavori:
• All’Affidatario è richiesta la copertura assicurativa a copertura della responsabilità professionale del progettista prevista dall’art. 111 del d.lgs. 163/2006 nella misura del 10% dei lavori progettati;
• L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare la polizza prevista dall’art. 129 del d.lgs. 163/2006 in particolare:
Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione - di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, devono corrispondere:
Alla Partita 1 – Opere -, all’importo di aggiudicazione dei lavori; Alla Partita 2 – Opere preesistenti -, ad € 50.000,00;
Alla Partita 3 – Demolizione e sgombero -, ad € 100.000,00
Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di cui all’art.14 dello schema di polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12/03/2004, n.123, deve essere pari ad € 500.000,00;
• E’ previsto, inoltre, ai sensi dell’art. 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento Generale, un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Poiché è previsto detto periodo di garanzia, ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del DPR 207/2010, all’emissione del certificato di regolare esecuzione l’appaltatore sostituirà la polizza sopra menzionata con un'altra che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Parte III Le contestazioni e Controversie
Art. n. 18 Penalità
L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi :
▪ esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni;
▪ ritardo nella consegna dei prodotti;
▪ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo;
▪ mancato rispetto dei termini previsti per la gestione dell’assistenza post-vendita.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:
• sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,
• ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
• in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Penalità specifiche per la prestazione secondaria
Considerate le seguenti tempistiche:
1) L’appaltatore avrà un tempo massimo per la presentazione del progetto esecutivo, completo di tutta la documentazioni richiesta, di 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata dello stesso, salvo diversi termini necessari per la verifica ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Prestazionale del progetto preliminare.
2) Il tempo massimo per la realizzazione degli interventi, comprese le attività di smontaggio delle apparecchiature esistenti è di 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di inizio lavori ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Prestazionale del progetto preliminare. Il progetto preliminare prevede la realizzazione contemporanea dei due interventi (PET-CT e Gammacamera); tuttavia la stazione appaltante si riserva la possibilità di far eseguire, per esigenze legate alla continuità dei servizi sanitari, i due interventi in fasi successive. Solo ed esclusivamente in questa circostanza, il programma di esecuzione dei lavori accessori potrà svolgersi in due fasi temporalmente distinte, per le quali sono previsti i seguenti tempi di esecuzione:
- PET-CT: 80 giorni
- Gammacamera: 60 giorni.
3) L’appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni tecniche previste a norma di legge: in particolare quelle previste dal D.M. 37/08, dalle norme tecniche per le costruzioni e dalla norme di prevenzione incendi entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dal certificato di ultimazione dei lavori di ciascun intervento, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Prestazionale del progetto preliminare.
In relazione ai punti sopra indicati sono previste le seguenti specifiche penalità:
- di euro 100 al giorno per il termine di cui al precedente p.to1);
- di euro 100 al giorno per il termine di cui al precedente p.to2);
- di euro 50 al giorno per il termine di cui al precedente p.to3).
in ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 145 comma 3 del Regolamento, complessivamente le penali non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Art. n. 19 Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. la risoluzione del contratto è disciplinata dagli articoli 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che qui si intendono integralmente richiamati.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.
Inoltre, l’Azienda Ulss n. 9, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
1. in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
3. in caso di reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
4. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00/00/0000, n 267 e s.m.i.), di fallimento, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
5. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
6. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda ULSS;
7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa);
8. in caso di mancato rispetto dei termini dell’avvio dell’appalto previsti dal presente Capitolato Speciale di gara.
9. Mancata fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e/o della documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento.
Inoltre il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Ulss n. 9 il diritto di affidare a terzi l’appalto o la parte rimanente di questo, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss n. 9 rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 20 Recesso unilaterale
L’Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax o PEC.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i., con gli effetti dell’ art. 1373, 2° comma, del codice civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.
Parte IV Le norme finali Art. n. 21 Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.
L’Azienda Sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall’Azienda Sanitaria.
In ogni caso l’Azienda Sanitaria, aderendo al contratto con l’emissione dell’ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Ditta appaltatrice all’Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Azienda Sanitaria implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
Rapporti con la ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione o da altri organismi coinvolti nella fornitura nonché sui risultati delle valutazioni.
La Ditta aggiudicataria non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto di contratto o pubblicarli anche in misura parziale, se non autorizzata per iscritto dall’Azienda Ulss n. 9.
Art. n. 22 Comunicazioni
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’Azienda Sanitaria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata.
Le comunicazione dovranno essere indirizzate a: Azienda ULSS n. 9 di Xxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx.
Art. n. 23 Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, per quanto concerne l’imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del
D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002 e la Circolare dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00/X xxx 00/00/0000.
Art. n. 24 Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l’Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.
Art. n. 25 Codice di comportamento
La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, approvato con
deliberazione del direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito xxx.xxxx.xx.xx Sez. Amministrazione Trasparente.
La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del contratto.
La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Art. n. 26 Norme per la prevenzione della corruzione
La Ditta è tenuta all’osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato dall’Azienda ULSS n. 9 sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, pubblicato nel sito xxx.xxxx.xx.xx - Sez. Amministrazione Trasparente.
La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Art. n. 27 Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Allegati:
1. Progetto preliminare e allegati
2. Contratto di manutenzione
ALLEGATO 1
PROGETTO PRELIMINARE
ALLEGATO 2
CONTRATTO DI MANUTENZIONE
GLOSSARIO
Nella stesura del presente Contratto per semplicità verranno utilizzati i seguenti termini: “ULSS n° 9” in luogo di “Azienda ULSS n° 9 di Treviso”
“Ditta” in luogo di “Ditta ”
“Apparecchiatura” ad indicare tutte le apparecchiature riportate in allegato 1 ed oggetto del presente contratto
INDICE
ART. 1 «OGGETTO DEL CONTRATTO» pag …
ART. 2 «DURATA DEL CONTRATTO» pag …
ART. 3 «MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO» pag …
ART. 4 «PARTI DI RICAMBIO» pag …
ART. 5 «OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’ULSS N° 9» pag …
ART. 6 «OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA» pag …
ART. 7 «PERSONALE DELLA DITTA» pag …
ART. 8 «SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO» pag …
ART. 9 «OFFERTA» pag …
ART. 10 «MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI» pag … ART. 11 «TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA» pag … ART. 12 «DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO» pag …
ART. 13 «SUBAPPALTO» pag …
ART. 14 «RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ» pag … ART. 15 «CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA’» pag … ART. 16 «CODICE DI COMPORTAMENTO» pag … ART. 17 «NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE» pag … ART. 18 «CONTROVERSIE» pag …
ALLEGATO 1 «APPARECCHIATURE OGGETTO DEL CONTRATTO» pag … ALLEGATO 2 «MANUTENZIONI PREVENTIVE: PROTOCOLLI, CHECK LIST E PERIODICITA’» pag …
ALLEGATO 3 «SERVIZI AGGIUNTIVI» pag …
ALLEGATO 4 «RICAMBI» pag …
ALLEGATO 5 «LISTINO PREZZI» pag …
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
La Ditta si impegna a fornire all’ULSS n° 9, i servizi descritti al successivo art.3, da effettuarsi sulle apparecchiature riportate in allegato 1, in conformità con quanto previsto dalle Direttive Europee CEE/93/42 e CEE/98/79 e relativi Decreti Legislativi di recepimento e fatto salvo l’adempimento agli obblighi di manutenzione ed aggiornamento delle sopraindicate apparecchiature, già assunti dalla Ditta in virtù del contratto di fornitura delle medesime, a suo tempo stipulato con l’ULSS n° 9.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 12 mesi, dal al . Alla data di scadenza il contratto si intenderà senz’altro cessato, senza possibilità di tacito rinnovo.
La Ditta avrà tuttavia l’obbligo di continuare a prestare i servizi oggetto del presente contratto, ove l’ULSS n° 9 ne faccia richiesta almeno 15 giorni prima della scadenza dello stesso, e comunque per un periodo non superiore ai 60 giorni dalla scadenza, alle medesime condizioni economiche in atto, fatta salva l’eventuale variazione degli indici ISTAT.
L’ULSS n° 9 potrà chiedere la risoluzione anticipata del contratto in caso di dismissione dell’apparecchiatura, con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso l’ULSS n° 9 sarà tenuta al pagamento del canone in misura proporzionale ai giorni di effettivo utilizzo dell’apparecchiatura.
L’ULSS n° 9 potrà, inoltre, nel corso del periodo di validità, decidere la sospensione dell’utilizzo dell’apparecchiatura dandone comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno 15 giorni, restando obbligata in tal caso al pagamento del canone, proporzionalmente ai giorni di effettivo utilizzo dell’apparecchiatura.
ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Nel sottoscrivere il presente contratto la Ditta si impegna ad assicurare i servizi sottoelencati da eseguirsi presso l’ULSS n° 9 di Treviso, osservando quantomeno l’orario dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 17.00 (giorni festivi esclusi) – ogni orario diversamente concordato è eventualmente riportato in allegato 3 (servizi aggiuntivi):
a. MANUTENZIONE PREVENTIVA: dovranno essere effettuate le visite di manutenzione preventiva secondo i protocolli (check-list) e le periodicità previsti dal fabbricante dell’apparecchiatura, che vengono allegati al presente contratto (allegato 2).
Il calendario delle visite di manutenzione preventiva dovrà essere concordato con il Responsabile dell’Unità Operativa utilizzatrice dell’apparecchiatura e trasmesso al Servizio di Ingegneria Clinica dell’ULSS n. 9 entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.
In occasione di ciascuna visita di manutenzione preventiva dovrà essere redatto opportuno rapportino di lavoro e compilata la check-list delle operazioni eseguite. Tale documentazione dovrà essere consegnata al Servizio di Ingegneria Clinica dell’ULSS n. 9 dal tecnico esecutore dell’intervento.
b. MANUTENZIONE CORRETTIVA: dovranno essere eseguite tutte le operazioni atte a ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura a seguito di guasto o malfunzionamento.
Il presente contratto non comprende:
1. le operazioni di manutenzione correttiva nei casi in cui il guasto o il malfunzionamento sia stato determinato da:
1.1 utilizzo dell’apparecchiatura difforme da quanto previsto dalla “Destinazione d’uso” così come definita dal fabbricante e/o da quanto riportato sul manuale d’utilizzo;
1.2 dolo o colpa grave del personale dell’ULSS n° 9;
1.3 interventi manutentivi eseguiti da personale dell’ULSS n° 9 o da terzi incaricati dall’ULSS n. 9, non concordati preventivamente con la Ditta;
1.4 utilizzo di materiale non conforme alle istruzioni d’uso dell’apparecchiatura;
1.5 imperfetto funzionamento degli impianti di alimentazione dell’apparecchiatura.
2. l’esecuzione di modifiche o di operazioni di spostamento e reinstallazione.
Il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura nei casi di cui ai punti da 1.1 a 1.5 e 2 dovrà essere effettuato dalla Ditta su espressa richiesta dell’ULSS n° 9, con fatturazione a parte sulla base del listino valido al momento della formulazione dell’offerta (v. art. 9, allegato 5).
I costi relativi a trasferta, manodopera e parti di ricambio, salvo quelle espressamente escluse all’art. 4, nell’ambito degli interventi di manutenzione correttiva sono a totale carico della Ditta, ad eccezione degli interventi di manutenzione correttiva nei casi di cui ai punti da 1.1 a
1.5 e 2 del presente articolo.
.La richiesta di intervento dovrà poter essere effettuata quantomeno nei seguenti orari e giorni: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 - ogni orario diversamente concordato è eventualmente riportato in allegato 3 (servizi aggiuntivi)- ai seguenti numeri:
telefono:
fax:
sito internet:
I tempi di intervento massimi dovranno essere di ore lavorative dalla chiamata con esclusione dei giorni festivi. L’eventuale copertura dei giorni festivi è riportata in allegato 3.
I tempi di risoluzione sono garantiti entro le ore lavorative.
Il numero massimo di giorni di indisponibilità dell’apparecchiatura garantito dalla Ditta, per l’intero anno di validità del contratto, è di . Per giorni di indisponibilità si intendono i giorni in cui la macchina non può essere utilizzata completamente o il guasto è tale da non consentire l’esecuzione di tutta l’attività clinica prevista, e sono calcolati in ore solari a partire dal momento di effettuazione della richiesta di intervento. Sono da intendersi incluse anche le ore di fermo-macchina eventualmente necessarie per l’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva e verifica di sicurezza.
In occasione di ciascun intervento di manutenzione correttiva dovrà essere redatto opportuno rapportino di lavoro con indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati. Tale rapportino dovrà essere consegnato al Servizio per le Tecnologie Sanitarie dell’ULSS n° 9 dal tecnico esecutore dell’intervento.
La manutenzione correttiva comprende anche l’eventuale supporto telefonico per una consultazione diretta con i tecnici specialisti della Ditta nonché il supporto in remoto via rete telematica (modem, VPN…). A tal fine l’ULSS n° 9 si impegna a fornire alla Ditta una connessione digitale remota, utilizzando le più idonee tecnologie disponibili. Gli eventuali costi di configurazione, installazione di eventuali software, routing e traffico relativo all’attività in questione sono a totale carico della Ditta.
c. VERIFICHE DI SICUREZZA: nell’ambito di una delle visite di manutenzione preventiva dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza ai sensi delle norme CEI 62.5 e particolari. L’esecuzione e il buon esito della verifica dovrà essere attestato dalla stesura di opportuno rapporto di lavoro corredato della “strisciata” di esecuzione della verifica. Qualora l’apparecchiatura risultasse “non conforme” la Ditta dovrà farsi carico dell’esecuzione delle attività di manutenzione correttiva necessaria all’eliminazione della “non conformità” secondo le modalità previste dal presente contratto. La completa eliminazione della “non conformità” dovrà essere attestata dall’esecuzione di un’ulteriore verifica di sicurezza immediatamente successiva all’intervento.
Nel caso in cui la “non conformità” fosse tale da compromettere la sicurezza di pazienti e/o operatori e/o non fosse immediatamente eliminabile, la Ditta, tramite il proprio tecnico, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio per le Tecnologie Sanitarie dell’ULSS n° 9.
d. INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS: nel rispetto di quanto previsto dal D.Lg. n. 196/2003 nelle apparecchiature sanitarie oggetto di contratto di manutenzione dovrà esser installato un sotfware antivirus fornito dal Servizio Informativo Informatico dell’ULSS n° 9, detto “TrendMicroOfficeScan”. Potrà esser ammesso l’utilizzo di software alternativi solo se motivato da incompatibilità con il software di gestione delle apparecchiature fornite. La Ditta dovrà farsi carico di tenere aggiornato il software antivirus al fine di garantire la massima protezione dei dispositivi oggetto di contratto.
e. AGGIORNAMENTI HARDWARE E SOFTWARE: alle apparecchiature oggetto del presente contratto dovranno essere apportate tutte le modifiche hardware e software consigliate dal fabbricante, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originario, previa autorizzazione dell’ULSS n° 9 per quanto riguarda le modifiche strutturali dei prodotti hardware. In particolare saranno inclusi tutti gli updates di sicurezza e quelli raccomandati al fine di aumentare l’affidabilità del sistema. In occasione dei descritti aggiornamenti la Ditta dovrà curare, qualora necessario, la formazione del personale utilizzatore dell’ULSS n° 9.
In occasione di ciascun intervento di aggiornamento dovrà essere redatto opportuno rapportino di lavoro con indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati. Tale rapportino dovrà essere consegnato al Servizio per le Tecnologie Sanitarie dell’ULSS n° 9 dal tecnico esecutore dell’intervento.
f. SERVIZI AGGIUNTIVI: ad integrazione delle condizioni generali del presente contratto la Ditta e l’ULSS n° 9 concordano, prima del definitivo affidamento del presente contratto, l’erogazione dei servizi aggiuntivi riportati in allegato 3.
ART. 4 PARTI DI RICAMBIO
Sono da ritenersi incluse nel presente contratto la fornitura, la spedizione, la consegna e la sostituzione in loco di tutte le parti di ricambio usurate o rotte in seguito all’uso normale, ad esclusione di quelle elencate, ad opera della Ditta, in allegato 4.
Le parti sostituite diverranno di proprietà della Ditta e saranno rimosse dalla sede a cura della stessa.
I ricambi dovranno essere originali e comunque conformi alle specifiche del produttore e con caratteristiche operative coincidenti con quelle delle parti sostituite.
Qualora durante un intervento tecnico fosse riscontrata la necessità di sostituire una parte la cui fornitura non è inclusa in contratto (v. allegato 4), il tecnico dovrà darne comunicazione al Servizio per le Tecnologie Sanitarie dell’ULSS n° 9 a conclusione dell’intervento stesso. L’ordine della parte di ricambio verrà emesso dal Servizio Economato dell’ULSS n° 9 sulla base dei prezzi
indicati in allegato 4; la sostituzione di detta parte dovrà avvenire entro le 8 ore lavorative dal momento del ricevimento dell’ordine. Eventuali diversi orari dovranno essere concordati tra le parti e riportati in allegato 3.
Nel caso di sostituzione di parti di cui all’allegato 4, saranno a carico dell’ULSS n° 9 solo i costi relativi a queste ultime. I costi connessi (trasferta, manodopera…) saranno, invece, a carico della Ditta.
In assenza di alcuna comunicazione dalla Ditta all’ULSS n° 9, precedente alla stipula del presente contratto, si intende garantita la fornitura di tutte le parti di ricambio, sia quelle incluse sia quelle escluse (allegato 4), per tutto il periodo di durata dello stesso.
ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’U.L.S.S. N° 9
Oltre agli obblighi ed alle relative responsabilità previsti a suo carico dagli altri articoli del presente contratto l’ULSS n° 9 dovrà:
▪ garantire che l’apparecchiatura verrà utilizzata uniformandosi alle istruzioni d’uso fornite dalla Ditta e con la massima cura;
▪ mantenere l’ambiente tecnico-operativo in cui è collocata l’apparecchiatura nelle condizioni indicate dalla Ditta in funzione dell’ottimale operatività e funzionamento della stessa;
▪ fornire l’illuminazione ed in generale tutte le necessarie fonti di energia;
▪ consentire alla Ditta l’adempimento delle proprie obbligazioni, garantendo alla stessa il pieno e libero accesso all’apparecchiatura oggetto di manutenzione, nel rispetto del calendario di attività e degli orari concordati all’uopo tra le parti, nonché mettendo a disposizione tutti i supporti necessari.
ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
La Ditta si assume la responsabilità dell’inadempimento di tutti gli obblighi previsti a suo carico, e resta inoltre esclusivamente a suo carico la responsabilità derivante da infortuni o danni a cose cagionati, nell’esecuzione dei servizi di cui all’art. 3, dall’omissione da parte della stessa Ditta dei provvedimenti e delle cautele atti a garantire l’incolumità dei propri operatori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danneggiamento alle cose.
Verso l’ULSS n° 9, la Ditta è inoltre responsabile:
▪ dei danni derivanti da cattiva o mancata esecuzione degli interventi regolamentati dal presente contratto, fatto salva l’applicazione delle penali come da art. 14;
▪ dei danni arrecati dai propri operatori alle attrezzature, alle apparecchiature o agli impianti.
ART.7 PERSONALE DELLA DITTA.
Tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi descritti dal presente contratto, dipenderà ad ogni effetto direttamente dalla Ditta che, pertanto, ne ha la piena ed esclusiva responsabilità.
La Ditta impiegherà personale di sicura moralità ed affidabilità che, nello svolgimento dei servizi, dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività istituzionali dell’ULSS n° 9.
In caso di inosservanza delle norme comportamentali sopradescritte, la Ditta si impegna a contestare al proprio dipendente la violazione, fatta salva la sostituzione del medesimo, su richiesta dell’ULSS n° 9 o di propria iniziativa, in caso di reiterate violazioni.
La Ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).
Dell’avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, all’ULSS n° 9 ogni qualvolta venga richiesto, nel corso del contratto.
ART. 8 SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO.
Al fine di ottemperare all’art. 7 del D.Lgs 626/94 è stato predisposto da questa Amministrazione il Documento “Procedure d’appalto. Adempimenti ex art. 7 D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96 art.18 – legge 55/90 art. 31 – Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni (Legge 415/98)”
Esso contiene in forma generale ed esaustiva:
➢ Le argomentazioni relative ai requisiti che la Ditta (appaltatore) è tenuta a possedere in via generale per l’idoneità tecnico-professionale ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
➢ L’informazione sui rischi esistenti presso l’ULSS n° 9 (Stazione Appaltante) con riferimento a tutti gli aspetti inerenti la prevenzione meritevoli di attenzione ai fini del lavoro da svolgere;
➢ I criteri di collaborazione o cooperazione tra Ditta (appaltatore) ed ULSS n° 9 (Stazione Appaltante).
La Ditta si impegna a concordare la versione definitiva del documento con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ULSS n° 9 e conseguentemente a firmarlo per accettazione.
ART. 9 OFFERTA
L’offerta, da redigersi secondo le modalità indicate nella lettera invito, dovrà riportare, in cifre ed in lettere, le seguenti quotazioni (IVA esclusa con l’indicazione, comunque, dell’aliquota applicata):
a) canone annuo per l’esecuzione dei servizi indicati al precedente art. 3;
b) prezzo dei singoli servizi aggiuntivi di cui all’allegato 3;
c) prezzo di ciascuna parte di ricambio di cui all’allegato 4, non inclusi nell’ambito del canone di cui al punto sub a);
d) listino valido al momento della formulazione dell’offerta (allegato 5)
I prezzi di cui sopra dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto. Non sono ammesse offerte condizionate.
ART. 10 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatturazioni dovranno avvenire nelle seguenti modalità:
1) per il canone di cui al punto a) dell’art. 9 e per i corrispettivi relativi ai servizi di cui al punto
b) dell’art. 9, con cadenza trimestrale posticipata;
2) per le parti di ricambio di cui al punto c) dell’art. 9, successivamente alla fornitura del materiale con espresso riferimento all’ordine emesso dal Servizio Economato dell’ULSS n° 9 e alla bolla di accompagnamento e/o rapportino di lavoro;
3) per gli interventi di manutenzione correttiva non compresi dal presente contratto ai sensi dell’art. 3 punto b), al termine dell’esecuzione dei singoli servizi.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo mandato a 90 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.
In caso di ritardato pagamento troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002.
ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Xxxxxx in materia di trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Ditta saranno raccolti presso il Servizio Economato dell’ULSS n.9 per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) potrà esser svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’affidamento del presente contratto. La comunicazione dei dati da parte dell’ULSS n° 9 sarà effettuata nei soli casi e con le modalità previste dal titolo III capi I e II del D. Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
In ottemperanza a quanto disposto dal citato Testo Unico, la Ditta è autorizzata ad accedere ai sistemi ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto limitatamente ai soli dati la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle operazioni di assistenza e manutenzione.
La Ditta garantisce il rispetto delle norme di cui al citato Testo Unico da parte del proprio personale che durante e a causa delle attività di assistenza e manutenzione venga a conoscenza di dati sensibili dei pazienti.
Tutti i disegni, specifiche, manuali e programmi , così come tutte le informazioni fornite dalla Ditta alla ULSS n° 9, devono essere trattati da quest’ultima come dati confidenziali e non possono essere divulgati o utilizzati se non per l’apparecchiatura oggetto del presente contratto.
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto alla Ditta di cedere in tutto o in parte il presente contratto a pena di risoluzione dello stesso, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
ART. 13 SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente. La Ditta dovrà indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare.
L’indicazione di cui al comma precedente lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta.
Resta inteso che il subappalto, per essere consentito, deve essere accettato formalmente dall’ULSS n° 9 in via preventiva. L’ULSS n° 9 potrà denegare il subappalto a proprio insindacabile giudizio.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’
In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti all’art. 3, l’ULSS n° 9 applicherà alla Ditta per ogni ora di ritardo una penale pari ad € 50,00.=.
In caso di superamento del numero massimo di giorni di indisponibilità dell’apparecchiatura garantiti per l’intero annuo di validità del contratto, l’ULSS n° 9 applicherà una penale, per ogni giorno ulteriore di indisponibilità pari ad € (canone annuo/365)*5.
In caso di inadempimento da parte della Ditta degli altri obblighi contrattualmente assunti, l’ULSS n° 9 si riserva la facoltà di contestare l’inadempimento applicando conseguentemente una penale da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 1.000,00.=, tenendo conto della gravità dell’inadempimento e dell’eventuale relazione prodotta in merito da parte della Ditta.
Le penalità applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
In ogni caso, tenuto conto dell’importanza dell’inadempimento della Ditta, l’ULSS n° 9 potrà diffidarla, a mezzo raccomandata A.R., ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento dell’intimazione. Trascorso inutilmente tale termine, ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c., il presente contratto sarà risolto.
In caso di inadempimento da parte dell’ULSS n° 9 degli obblighi contrattualmente assunti, la Ditta, a norma degli artt. 1454 e 1455 c.c. ha la facoltà di diffidare, a mezzo raccomandata A.R., la stessa ULSS n° 9 ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento dell'intimazione. Trascorso inutilmente tale termine, il presente contratto sarà risolto.
ART. 15 – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Al presente contratto si applicano il D.lgs. 6.09.2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218 e le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 06/09/2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’ “Azienda Socio - Sanitaria”, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.
La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il Codice di Comportamento é pubblicato nel sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx sez. Amministrazione Trasparente
ART. 17 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, l’”Azienda Socio - Sanitaria” ha approvato il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2014-2016, pubblicato nel sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna ad osservarne il contenuto.
La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Art. 18 CONTROVERSIE
Per le controversie relative all’esecuzione del contratto, che non potranno venire risolte in via amichevole, è competente il Foro di Treviso.
ALLEGATO 1 (APPARECCHIATURE OGGETTO DEL CONTRATTO):
Apparecchiature oggetto del presente contratto:
In allegato viene riportata solo la denominazione principale dell’apparecchiatura/delle apparecchiature. Rimane inteso che è oggetto del presente contratto ogni accessorio o componente hardware e/o software, fornito assieme all’apparecchiatura principale o successivamente a completamento della stessa, necessario per la corretta esecuzione della prestazione sanitaria prevista, se non esplicitamente escluso.
ALLEGATO 2 (MANUTENZIONI PREVENTIVE: PROTOCOLLI, CHECK LIST E PERIODICITA’):
ALLEGATO 3 (SERVIZI AGGIUNTIVI):
ALLEGATO 4 (RICAMBI):
E’ esclusa dal presente contratto la fornitura delle seguenti parti, i cui prezzi, a fianco riportati sono da ritenersi validi per tutta la durata del contratto:
Risultano, invece, inclusi nel contratto i costi relativi alla trasferta del personale, al diritto di chiamata e alla manodopera necessari per la sostituzione di tali parti.