Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
SINTESI CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
MULTISERVIZI
Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:
CONFLAVORO PMI CONFSAL
FESICA
1
In vigore dal 01.06.2019 al 31.05.2022
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:
‡ servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
‡ servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
‡ servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
‡ interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
‡ servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
‡ Interventi di manutenzione, sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di misura;
‡ servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
‡ nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
‡ taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
‡ transennature stradali, anche provvisorie;
‡ impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero energetico;
‡ impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti per l'agricoltura;
‡ servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna e esterna, etc.);
‡ Servizi di distribuzione e recapito corrispondenza dei diversi servizi postali;
‡ servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
‡ servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
‡ servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, autobus, tram, aeromobili, natanti, ecc.);
‡ servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
‡ servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
‡ servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
‡ portierato e guardiania;
‡ servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;
‡ accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
‡ servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);
‡ gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;
‡ servizi di manutenzione impianti di sollevamento (ascensori);
‡ servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza)
‡ facchinaggio, mercati ortofrutticoli, anche con l'utilizzo di macchinari;
‡ servizi ausiliari alle produzioni industriali fuori linea;
‡ servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.
ISTITUTI E CONTENUTI
ISTITUTI | CONTENUTI |
Periodo di prova Art.2 | 6 MESI: Quadri e primo livello. 3 MESI: secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello. |
Orario di lavoro Art. 7 | 40 ore settimanali suddivise in 5, ovvero in sei giornate lavorative |
Flessibilità orario Art. 9 | In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa , è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane. |
Banca delle ore Art. 10 | Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore in misura non superiore al 50%. |
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 | Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. In deroga al limite indicato, è sempre ammesso il ricorso al lavoro straordinario per ciascun lavoratore in relazione ai casi indicati all’art. 11, 2°comma, CCNL (quali, ad esempio: eccezionali esigenze tecniche e/o organizzative, casi di forza maggiore). Maggiorazioni sulla quota ordinaria di retribuzione nella misura del: 20% lavoro straordinario diurno feriale (fino a 8 ore settimanali) e lavoro festivo ex. art. 18; 25% lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale); 45% lavoro straordinario notturno (fino a 8 ore settimanali); 50% lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale); 65% lavoro straordinario festivo; 75% lavoro straordinario festivo notturno. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 06:00. Il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino. La retribuzione oraria, in tale caso, è maggiorata del 15%. Tale maggiorazione è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione normale di cui all’art. 25. |
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14 | Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 20% sulla quota oraria della retribuzione. |
Ferie e permessi Art. 15/19 | Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane: Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. |
Tipologie di retribuzione Art. 25 | La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “173”. |
Mensilità | 13° e 14° mensilità. |
Premio risultato Art. 30 | Potrà essere negoziato in sede aziendale. |
Scatto di merito Art. 31 | Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. |
Malattia Art. 34 e ss | Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo (24 mesi per malattie gravi). Inoltre potrà usufruire di ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa). |
Trattamento economico per malattia Art. 37 | Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Massimo 45 giorni integrabili nell’anno. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno. |
Infortunio Art. 38 | Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento. L’indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione. |
Preavviso Art. 51 I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario | |
Contrattazione collettiva decentrata Art. 53 | Dall’entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. Rientrano nell’ambito della contrattazione aziendale gli Istituti di cui all’art. 53. |
Part time Art. 54 e ss | Sono ammesse clausole di flessibilità ed elastiche. Il lavoro a tempo part time può essere: • orizzontale: come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; • verticale: come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; • misto: come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. |
Lavoro intermittente Art.62 e ss | Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. |
Tempo determinato Art.67e ss | Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n.1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti. |
Somministrazione Art.74 e ss | Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato o indeterminato in misura non superiore al 50% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio. |
Telelavoro e lavoro agile Art. 78 e ss | Alla contrattazione aziendale è demandata la disciplina in dettaglio. |
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
Quadri e 1° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
2° e 3° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
4° e 5° livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6° e 7° livello | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 91 e ss | -Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”,vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. |
Assistenza Sanità integrativa Art. 94 | Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore , da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP , in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: |
Classificazione del personale Art. 101 e ss | Organizzata su 7 livelli oltre i Quadri e con declaratorie contrattuali per ciascun livello. |
da 1 a 5 : | € 50,00 |
da 6 a 15 : | € 100,00 |
da 16 a 30 : | € 150,00 |
da 31 a 40 : | € 250,00 |
da 41 a 50: | € 300,00 |
oltre 50: | € 350,00 |
APPENDICI
Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Il livello di inquadramento professionale dell’apprendista sarà quello corrispondente alla qualifica di “approdo”. L'apprendista sarà inquadrato di 2 livelli sotto quello di destinazione finale al termine apprendistato per la prima metà del periodo e 1 livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al livello 6°, saranno inquadrati al 7° livello per tutto il periodo.
Durata del contratto di apprendistato
Livello della qualifica da cons xxxxxx | Xxxxxx |
1° livello | 36 mesi |
2° e 3° livello | 36 mesi |
4° e 5° livello | 30 mesi |
6° livello | 24 mesi |
Apprendistato in cicli stagionali
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Malattia
Per i primi tre giorni e limitatamente a 3 eventi per ogni anno di calendario, indennità pari al 50% della normale retribuzione. Nel corso della durata del rapporto di apprendistato le predette giornate indennizzabili non possono complessivamente superare la soglia di 45 giorni. In caso di ricovero ospedaliero indennità del 50% della normale retribuzione per tutta la durata del ricovero ed entro i limiti del periodo di comporto.
Infortunio
Indennità integrativa pari al 60% per i primi tre giorni successivi al giorno dell’evento; 65% dal 4° al 20° giorno; 70% dal 21° giorno in poi.
TABELLA RETRIBUTIVA
Paga base di cui all’art. 24 del CCNL
Inquadramento Retributivo | Retribuzione |
Quadri | € 1863** |
Xxxxx Xxxxxxx | € 1748* |
Secondo Xxxxxxx | € 1578* |
Xxxxx Xxxxxxx | € 1366* |
Quarto Livello | € 1292* |
Xxxxxx Xxxxxxx | € 1230* |
Sesto Livello | € 1174* |
Settimo Livello | € 1118* |
** Funzione Quadro sommare un elemento di euro 27.
*A tutti i lavoratori dovrà essere sommato alla paga base un EDR pari a euro 10,33 e un elemento regionale di importo variabile.