La validità delle condizioni generali nei contratti conclusi via email
Contrattualistica Internazionale
La validità delle condizioni generali nei contratti conclusi via email
Xxxxxxx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxx
Le condizioni generali di contratto sono efficaci quando l’altro contraente le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Nella prassi delle imprese i contratti vengono sempre più spesso conclusi con scambio di email e ciascuna parte di solito richiama nell’ordine o nella conferma d’ordine le proprie condizioni generali di vendita o di acquisto. Ma quando tali condizioni possono dirsi effettivamente conoscibili dall’altro contraente ai sensi del diritto italiano?
Di recente, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21622 del 19 settembre 2017, ha offerto un interessante spunto sul tema.
La vicenda
Una società italiana conveniva davanti al Tribunale di Milano una società di diritto tedesco chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di un contratto stipulato mediante scambio di messaggi di posta elettronica. La convenuta tedesca eccepiva il difetto di giurisdizione sostenendo che fosse competente il giudice di Berlino, in forza di clausola di scelta esclusiva del foro inserita nelle proprie condizioni generali di contratto espressamente richiamate nell'ordine di acquisto della committente italiana ed accessibili a un indirizzo web specificato nel documento.
La società italiana eccepiva, tra l’altro, la nullità della clausola di scelta del foro in quanto non oggetto di accordo delle parti e carente dei requisiti di forma e sostanza richiesti dal regolamento (CE) n. 44/2001 (ora regolamento (UE) n. 1215/2012) in tema di competenza giurisdizionale europea.
La decisione
La Corte di Cassazione, adita con regolamento di giurisdizione, ha ritenuto che la modalità di stipulazione dell'accordo di scelta del foro fosse valida in quanto il regolamento n. 44/2001 ammette che i requisiti di forma siano soddisfatti da qualsiasi comunicazione effettuata con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo di scelta del foro. La decisione del giudice italiano conferma sul punto quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in una recente pronuncia (sentenza 21 maggio 2015, C-322/14), secondo cui, ove la clausola di scelta del foro sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante l’accesso ad un sito internet, si è in presenza di una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.
La Corte di Cassazione aggiunge che l'accettazione delle condizioni generali, in cui è contenuta anche la clausola di scelta del foro, era insita nel richiamo delle stesse nell'ordine di acquisto, quali parte integrante del contratto. Secondo la Suprema Corte, la conoscibilità non era impedita dal fatto che le condizioni generali erano accessibili ad un indirizzo web indicato nell’ordine di acquisto sottoscritto dall’acquirente ed inviato via email e che per generare la schermata contenente le condizioni generali non bastava un semplice "click" sul link corrispondente, ma occorreva digitare l'indirizzo indicato.
Accertata la validità della clausola di scelta esclusiva del foro in favore dell’autorità giudiziaria di un altro paese, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Conclusioni
La sentenza in oggetto è interessante non solo perché conferma l’orientamento della Corte di Giustizia in materia di forma della clausola di scelta del foro, ma anche perché offre nuovi spunti sulla dibattuta questione della conoscibilità delle condizioni generali di contratto ai sensi del diritto italiano.
Il consiglio pratico affinché possa sostenersi che l’altro contraente sia a conoscenza delle condizioni generali (compresa la clausola di proroga del foro) è allora quello di pubblicare le condizioni generali sul proprio sito web e richiamarle (con indicazione del link) sempre nell’ultima corrispondenza commerciale inviata, sia essa l’offerta o la conferma d’ordine!
Xxxxxxx Xxxxxxxx x.xxxxxxxx@xxxxx.xxx
LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati