VERBALE DI ACCORDO ECONOMICO AZIENDALE RELATIVO AGLI ARRETRATI CONTRATTUALI
VERBALE DI ACCORDO ECONOMICO AZIENDALE RELATIVO AGLI ARRETRATI CONTRATTUALI
Oggi addì 5 dicembre 2018, presso la sede di “Provincia di Livorno Sviluppo Srl.”, in Livorno, x.xx Del Municipio, 4, si sono incontrate le seguenti parti:
le XX.XX. in persona dei Signori:
- Xxxxx Xxxxxxxx per la FILCAMS - C.G.I.L.;
- Xxxxxx Xxxxx per la UILTUCS – U.I.L. le RSA in persona dei Signori:
- Xxxx Xxxxxxx;
- Xxxx Xxxxxxxx ;
- Xxxx Xxxxxxxx .
(tutti, congiuntamente, ai fini del presente atto anche “sindacato”)
e
la società “Provincia di Livorno Sviluppo Srl.”, con sede in Livorno, x.xx del Municipio, 4.
C.F. 01334410493nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Unico – Sig. Xxxxx Xxxxx (ai fini del presente atto anche “società” o “azienda”);
premesso
a) che la società è da qualificarsi società “in house” della Provincia di Livorno e quindi società a controllo pubblico;
b) che la società è rientrata nell’ambito della normativa sul contenimento della spesa pubblica che ha interessato anche le c.d. società in house, pertanto, ai fini di specie, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
c) che tale opzione interpretativa è stata corroborata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha coinvolto le società in house in termini analogici con il sistema della pubblica amministrazione, al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico finanziaria della nazione, congelando le dinamiche retributive alla stregua di quanto accaduto nel pubblico impiego, nella logica di una disciplina vincolistica che non ammetteva deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell’eccezionalità della crisi finanziaria che interessava il Paese;
d) che in ragione di successivi interventi interpretativi e pronunciamenti giurisprudenziali anche da parte della Corte Costituzionale, è stato permesso lo sblocco delle dinamiche retributive del Pubblico Impiego con effetto dal gennaio del 2016;
e) che la Provincia di Livorno ha previsto specifici atti di indirizzo per quanto in argomento ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016;
f) che la società ha conseguentemente ripristinato la retribuzione contrattualmente dovuta a decorrere dal mese di luglio 2018;
g) che le parti si sono quindi incontrate per definire termini e modalità per l’erogazione degli arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2016;
h) che, atteso l’impegno economico finanziario tale da alterare gli equilibri della società, essa ha richiesto al sindacato di individuare misure di contenimento della spesa aziendale complessiva incidendo su elementi di natura retributiva aggiuntivi rispetto alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
i) che le parti hanno quindi trovato una soluzione mediata volta a erogare le differenze di retribuzione nei mesi di dicembre 2018, gennaio e maggio 2019 e dilazionatamente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, previa la sospensione dell’erogazione economica del premio di risultato per l’intero anno 2019;
j) a far data dal 1° gennaio 2020 l’accordo sul premio di risultato riprenderà integralmente la sua attuazione con le stesse modalità, indicatori, parti economiche e tempistica così come previsto dal citato accordo del 31 luglio 2012;
k) eventuali atti normativi di livello nazionale che dovessero entrare in vigore in materia di contenimento della spesa e che comportassero ripercussioni sulle spese di gestione delle società partecipate saranno oggetto di verifiche e/o intese con i sindacati;
l) che le parti hanno quindi concordato di raccogliere nel presente accordo quanto negoziato al fine del bilanciamento degli interessi della società e dei lavoratori in una prospettiva di mantenimento dell’occupazione;
si conviene e stipula
1) le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente accordo;
2) la somma arretrata, considerata nel suo valore complessivo determinato da retribuzione, contribuzione e trattamento di fine rapporto, pari a € 95.636,74, viene corrisposta secondo i flussi che seguono considerando gli importi delle successive lettere aa) e bb) sempre al costo lordo come sopra detto (retribuzione, contribuzione e TFR):
aa) in quota parte pari al valore di € 24.048,97, in termini dilazionati, per un valore determinato in 12 tranches mensili di importo pari al premio lordo correntemente erogato ai lavoratori, nel periodo gennaio-dicembre 2019;
bb) in quota parte pari al valore di € 71,587,77 mediante n. 3 acconti di cui i primi due di pari importo [da corrispondersi con la busta paga di dicembre 2018 e gennaio 2019] determinati ciascuno nella percentuale del 44,40% della suddetta cifra per un valore complessivamente pari a € 31.784,97 ciascuna, e il terzo acconto ammontante al 11,20% della suddetta cifra per un valore pari a complessivi € 8.017,83 [da corrispondersi con la busta paga del mese di maggio 2019].
cc) ciascuna lavoratore riceverà gli arretrati secondo quanto previsto alle precedenti lettere aa) e bb) secondo i richiamati criteri e in ragione delle proprie spettanze arretrate:
3) al fine di favorire le erogazioni di cui al punto che precede le parti concordano di sospendere l’erogazione del premio di risultato di cui alle premesse per il periodo intercorrente dal gennaio al dicembre 2019;
4) l’erogazione del premio di risultato riprenderà a far data dal 1° gennaio 2020;
5) le parti si danno atto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte di eventuali lavoratori prima della definitiva corresponsione degli arretrati, la parte residua non ancora erogata verrà liquidata contestualmente alle competenze finali;
6) il presente accordo composto da n. 6 articoli numerati dal n. 1) al n. 6), oltre alle premesse, posti su due fogli, viene, dopo integrale lettura, approvato e sottoscritto come segue, previa apposizione di sigla sulla prima delle due pagine.
per FILCAMS - C.G.I.L. per UILTUCS – U.I.L.
per le RSA
per Provincia di Livorno Sviluppo Srl