PROVINCIA DI SALERNO
AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLA FRAZIONE DI ACQUAVELLA
PROVINCIA DI SALERNO
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO
Nr. 40 del Reg. data 08/09/2016 | OGGETTO: Avv. Xxxxxxx Xxxxx - Approvazione accordo transattivo per pagamento spese legali. |
L’anno duemila SEDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20,00 nella sede delle adunanze dell’Ente suddetto, convocato con appositi avvisi il Comitato si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di seconda convocazione, con la presenza dei Signori:
Presenti | Assenti | |
1. Sig. Xxxxxxx XXXXX PRESIDENTE | x | |
2. Sig. Xxxxxxx XXXXXXXXX VICE PRESIDENTE | x | |
3. Sig. Xxxxxx XXXXXXXX COMPONENTE | x | |
4. Sig. Xxxxxx XXXXXXX COMPONENTE | x | |
Partecipa con funzione di Segretario il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx È presente il Revisore dei conti
IL PRESIDENTE
constatato che gli intervenuti sono in numero legale pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno.
IL COMITATO
Su proposta del PRESIDENTE
Premesso che:
- a far data dal 05.11.2013 l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx, con studio in Casal Velino (SA), Via Quattro Ponti snc, ha ricevuto una serie di incarichi legali da parte di questo Ente;
- il citato professionista, con propria nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 15.03.2016 al n. 573, ha chiesto il pagamento delle spettanze professionali per un importo complessivo di € 55.000,00, oltre oneri come per legge, trasmettendo, altresì, l’elenco degli incarichi ricevuti con i relativi esiti;
Considerato che:
- gran parte di detti incarichi legali non sono stati formalizzati da convenzione e per alcuni di essi manca addirittura la relativa deliberazione e/o determinazione;
- per tutti gli incarichi, inoltre, non risultano assunte deliberazioni e/o determinazioni di impegno di spesa, né risultano pattuizioni in merito ai compensi se non per alcuni laddove è stato concordato il minimo tariffario, con la conseguenza che detti compensi non sono stati riportati nei rispettivi bilanci e, quindi, non è stata creata la relativa copertura finanziaria;
Accertato, comunque, che l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx ha effettivamente prestato la sua assistenza legale in favore di questo Ente per le controversie di cui alla citata richiesta di pagamento e che per alcuni procedimenti ha anche ottenuto delle anticipazioni per complessivi €uro 7.176,00 oltre c.n.p.a. e I.V.A. come per legge (fatt. n. 12/2014 del 17/05/2014, 18/2014 del 10/07/2014, 7/2015 del 28/03/2015);
Ritenuto, pertanto, che, per un consolidato principio costituzionale, il professionista deve essere comunque retribuito anche in assenza e/o in difetto di atti di incarico perfetti ai sensi di legge;
Dato atto che:
- a seguito di vari incontri le parti hanno concordato di dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente la questione ai sensi dell’art.1965 del Codice Civile;
- le parti hanno concordato, attraverso uno specifico contratto di transazione, di superare definitivamente una eventuale lite, determinando le modalità di pagamento e l’importo dell’attività professionale prestata dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxx nel periodo dal 05.11.2013 al 21.05.2016 (rinuncia al mandato protocollata al n. 635 in pari data);
- le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un
contratto di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda con conseguente rinuncia definitiva - per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – ad una eventuale lite;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la parte attrice, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- per quanto riguarda l’Amministrazione dei Beni Demaniali, a fronte della disponibilità ad una sensibile riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell’art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare eventualmente elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestano l’intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;
Dato atto che la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la questione in atto tra le parti, comporta per la parte attrice l’accettazione della somma residua di € 12.348,28, oltre accessori di legge, a tacitazione di ogni pretesa;
Richiamato l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;
Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all’interesse pubblico di questo Ente in quanto elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere l’Amministrazione dei Beni Demaniali soccombente;
Appurato pertanto, in relazione all’istruttoria effettuata dal revisore dei conti di questo Ente, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;
Appurato, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione della questione e che, conseguentemente, l’Ente locale, secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l‘assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un’ipotesi di debito fuori bilancio;
Vista l’allegata proposta transattiva e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 col D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. Di autorizzare - per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione a definizione della questione meglio specificata in premessa;
2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di far fronte al pagamento della somma concordata residua, pari ad € 12.348,28, oltre accessori di legge e, quindi, per un totale complessivo di € 19.704,28, con entrate correnti, mediante apposita variazione al bilancio 2016, approvato con delibera del Comitato n. 32 del 25.05.2016.
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art..134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Visto con parere: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
X.xx Rag. Xxxxxxxxxxxx Xxxx
Visto con parere Favorevole IL REVISIORE DEI CONTI
X.xx Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxx
ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE
L’anno 2016, addì XXXX, del mese di SETTEMBRE nella sede istituzionale ed amministrativa dei Beni Demaniali di Acquavella, con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
- il Sig. Xxxxxxx Xxxxx nato a Vallo della Lucania (SA) il 19.08.1977, residente in Xxxxx Xxxxxx (XX), xxx Xxxxx x. 0, cod. fiscale SCLMRN77M19L628G, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Comitato di Amministrazione dei Beni Demaniali di Acquavella e, pertanto, legale rappresentante dell’Ente;
- l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Salerno il 23/01/1975, residente in Xxxxxx Xxxxxxx (SA), via Provinciale, cod. fiscale GZZNTN75A23H703K, il quale interviene al presente atto in nome e per conto proprio;
Premesso che:
- a far data dal 05.11.2013 l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx, con studio in Casal Velino (SA), Via Quattro Ponti snc, ha ricevuto una serie di incarichi legali da parte dell’Amministrazione separata dei Beni Demaniali di Acquavella;
- il citato professionista, con propria nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 15.03.2016 al n. 573, ha chiesto il pagamento delle spettanze professionali per un importo complessivo di € 55.000,00, oltre oneri come per legge, trasmettendo, altresì, l’elenco degli incarichi ricevuti con i relativi esiti;
Considerato che:
- gran parte di detti incarichi legali non sono stati formalizzati da convenzione e per alcuni di essi manca addirittura la relativa deliberazione e/o determinazione;
- per tutti gli incarichi, inoltre, non risultano assunte deliberazioni e/o determinazioni di impegno di spesa, né risultano pattuizioni in merito ai compensi se non per alcuni laddove è stato concordato il minimo tariffario, con la conseguenza che detti compensi non sono stati riportati nei rispettivi bilanci e, quindi, non è stata creata la relativa copertura finanziaria;
Accertato, comunque, che l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx ha effettivamente prestato la sua assistenza legale in favore di questo Ente per le controversie di cui alla citata richiesta di pagamento e che per alcuni procedimenti ha anche ottenuto delle anticipazioni per complessivi € 4.186,00 oltre c.n.p.a. e I.V.A. come per legge (fatt. n. 12/2014 del 17/05/2014, 18/2014 del 10/07/2014);
Ritenuto, pertanto, che, per un consolidato principio costituzionale, il professionista deve comunque essere retribuito anche in assenza e/o in difetto di atti di incarico perfetti ai sensi di legge;
Dato atto che:
- a seguito di vari incontri le parti hanno concordato di dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente la questione ai sensi dell’art.1965 del Codice Civile;
- le parti hanno concordato, attraverso uno specifico contratto di transazione, di superare definitivamente una eventuale lite, determinando le modalità di pagamento e l’importo dell’attività professionale prestata dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxx nel periodo dal 05.11.2013 al 21.05.2016 (rinuncia al mandato protocollata al n. 635 in pari data);
- le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un
contratto di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda con conseguente rinuncia definitiva - per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – ad una eventuale lite;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la parte attrice, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- per quanto riguarda l’Amministrazione dei Beni Demaniali, a fronte della disponibilità ad una sensibile riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve
rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell’art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare eventualmente elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestano l’intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;
- che peraltro tutti gli effetti del presente accordo sono espressamente subordinati all’integrale adempimento da parte dell’Ente delle obbligazioni da esso assunte entro i termini indicati nel presente atto;
- che il Comitato, con deliberazione n. 41 in data 08/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di transazione autorizzando il sopra costituito Presidente alla stipulazione del presente atto;
Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula
1. Le premesse sono parte essenziale del presente atto.
2. A titolo di transazione l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx accetta dall’Amministrazione dei Beni Demaniali di Acquavella, la somma complessiva residua di € 16.408,95 (competenze professionali comprensive di spese generali ex art. 13, Cassa Avvocati 4%, Iva 22% e al netto della R.A.) che sarà versata come meglio precisato al successivo articolo 3.
3. l’Amministrazione dei Beni Demaniali di Acquavella, a titolo di transazione, si obbliga a liquidare e pagare il predetto importo di € 5.000,00 comprensivo c.n.p.a. e I.V.A. al netto della R.A. come per legge in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxx alla firma della presente atto di transazione stragiudiziale ed il saldo di € 11.408,95 comprensivo c.n.p.a. e I.V.A. al netto della R.A. entro il 30/06/2017.
4. Le parti convengono che il presente atto non potrà essere rivisto, modificato e/o integrato.
5. Con il ricevimento delle suindicate somme a transazione e saldo l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx dichiara di non avere null’altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti dell’Amministrazione dei Beni Demaniali di Acquavella e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Rinunciano conseguentemente, per se e propri aventi causa a qualsiasi titolo, a mettere in esecuzione eventuali nuove richieste e/o liti.
6. Le parti espressamente rinunciano a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo.
Per l’Amministrazione dei Beni Demaniali IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxx
PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
Avv. Xxxxxxx Xxxxx
Approvato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Xxxxxxx XXXXX Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – secondo comma – TUEL 18 agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. N. Del
Copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 gg consecutivi a partire dal
,
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO
Letta la pubblicazione che precede, attesta che la Deliberazione è divenuta esecutiva il
oppure è stata dichiarata immediatamente esecutiva il ------------------------------
IL SEGRETARIO
COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE
Prot . N. Del
Copia della Deliberazione è consegnata a
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Dalla Residenza dell'Ente
IL SEGRETARIO