INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI ANNUALITÀ 2021 – 2022
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI ANNUALITÀ 2021 – 2022
LOTTO N.2 – CIMITERI PERIFERICI
(ACCORDO QUADRO)
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il Comune di Napoli, nei limiti degli importi disponibili ed al fine di garantire un sistema di interventi di manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini intende stipulare con 1 (un) Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture che si renderanno necessari per la realizzazione di “Interventi di Manutenzione Ordinaria dei Cimiteri Cittadini - Centrali e Periferici - annualità 2021-2022”, suddivisi in due distinti lotti:
Lotto 1 – Cimiteri Centrali - Cimiteri di Poggioreale: Monumentale, Nuovissimo, Pietà, Pianto, Ebraico ed Obitorio giudiziario di via Xxxxxxx.
Lotto 2 – Cimiteri Periferici: Cimiteri di Barra, Ponticelli, San Xxxxxxxx, Chiaiano, Xxxxx, Soccavo, Pianura, Secondigliano e Mausoleo di Posillipo.
Per l'aggiudicazione dei lotti si seguiranno le procedure mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). I concorrenti che intendono partecipare alla gara per entrambi i lotti e fermo restando il possesso dei relativi requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante, dovranno necessariamente presentare due distinte istanze. Si procederà in primo luogo, all'aggiudicazione del lotto 1 e successivamente del lotto 2. Non sarà aggiudicato più di un lotto per concorrente partecipante. L’operatore economico dei due lotti può coincidere nella sola ipotesi di ricevere una sola offerta valida per ciascun lotto.
Il presente capitolato disciplina l’appalto di lavori relativo ai Cimiteri Periferici – LOTTO 2.
CIG: 8623133277
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con
l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli contratti applicativi per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione.
Art. 2 - Definizione dell'Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro in questione, di cui all’art 3 lett iii) e all’art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’uopo applicabile.
2. I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito e meglio specificato nel Quadro Economico di seguito riportato (euro 804.892,00 oltre IVA) nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicato nei successivi articoli, per interventi di manutenzione indispensabili per mantenere in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità gli immobili comunali di competenza del Servizio Tecnico Cimiteri di cui in premessa. L’Accordo Quadro di cui all’oggetto prevede anche l’effettuazione di interventi a carattere di urgenza ritenuti indifferibili ed improcrastinabili per la tutela dell’incolumità pubblica e privata, nonché della salute pubblica.
3. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche della Stazione Appaltante, si esplicheranno quindi nell’esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare a misura, conseguenti a formali progetti approvati dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui all’art. 15, redatti previa acquisizione da parte della stessa di appositi preventivi predisposti dall’impresa sulla base di prezzi unitari di aggiudicazione della procedura.
4. I preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall’operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
5. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari inerente alla specifica manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
6. Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
7. L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l’Impresa nell’ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità. Nella fase esecutiva si procederà mediante la stipula di singoli contratti applicativi che raggrupperanno uno o più “Ordini d’intervento” emessi dalla Direzione Lavori.
Art. 3 – Ambito di intervento dell'Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro avrà come oggetto d’intervento la Manutenzione Ordinaria dei Cimiteri Cittadini Periferici – Lotto 2, così come di seguito individuati:
Lotto 2 – Cimiteri Periferici: Cimiteri di Barra, Ponticelli, San Xxxxxxxx, Chiaiano, Xxxxx, Soccavo, Pianura, Secondigliano e Mausoleo di Posillipo
L’appalto comprende in via generale:
1. la manutenzione dei manufatti cimiteriali di competenza del Servizio Tecnico Cimiteri e le aree esterne a questi annesse, della rete viaria prospiciente, fognaria, idrica, etc;
2. interventi a carattere di urgenza ritenuti indifferibili ed improcrastinabili per la tutela dell’incolumità pubblica e privata delle aree interne al perimetro cimiteriale;
3. gli interventi di adeguamento normativo e di ripristino funzionale impiantistico;
Su richiesta della stazione appaltante l’Impresa appaltatrice è tenuta, altresì, ad eseguire, lavori in danno a terzi e, pertanto, non rientranti tra quelli di diretta competenza comunale.
Tutti i lavori di manutenzione oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti senza che questo possa essere motivo di pretese di maggiori indennizzi da parte dell’appaltatore.
In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.
Art.4 - Descrizione sommaria delle opere
1. Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere solo genericamente e sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:
a) Demolizioni e rimozioni
Relativamente alle demolizioni di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti, infissi, intonaci, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
b) Scavi, rinterri, rinfianchi, movimentazioni e trasporti
Relativamente alle lavorazioni da effettuarsi in terra ed in roccia, da effettuarsi previa opportuna predisposizione di tutte le idonee misure di sicurezza.
c) Opere per ripristini
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti;
d) Opere murarie, controsoffitti, pareti divisorie e protezioni antincendio
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti, compreso il rifacimento o la costruzione di nuove pareti sia in muratura che con utilizzo di cartongesso;
e) Xxxxx, manti di copertura e opere da lattoniere; Impermeabilizzazioni
Limitatamente alla riparazione e manutenzione delle coperture, delle relative impermeabilizzazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, incluso eventuali rifacimenti totali e fornitura e posa in opera ex novo;
f) Intonaci
Relativamente a lavori di intonacatura e/o di ripresa locale di fasce di rivestimento a base cementizia a molteplice strato;
g) Riparazione di porte e infissi – Fornitura e posa in opera ex novo
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti per il ripristino di infissi in legno o metallo oltre a lavori di falegnameria e ferramenta;
h) Opere di sottofondo; Pavimenti; Opere con marmi, pietre e pietre ricomposte; Sistemazioni esterne
Limitatamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o adeguamenti, compreso rifacimento o costruzione di nuovi massetti, ripristino pavimentazioni e opere complementari
i) Rivestimenti
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o adeguamenti, con riferimento al rivestimento di pareti e opere complementari
j) Opere da pittore; Opere in vetro; Opere in legno
Relativamente alla tinteggiatura, alla posa in opera di vetrate ex novo e/o riparazione di singoli elementi di vetrate esistenti (luci, maniglie, serrature, occhielli, etc.), alla posa in opera di nuovi infissi lignei interni ed esterni oltre che alla riparazione di singoli elementi di quelli esistenti
k) Opere di serramentistica in vetro, in legno ed in ferro;
l) Opere in fognatura e fondazione; limitatamente a lavorazioni esclusivamente di carattere integrativo rispetto agli interventi di competenza di altri servizi comunali su adduzione primaria e secondaria in fogna oltre che sulle strutture portanti basali dei fabbricati;
m) Opere in elevazione; limitatamente a lavorazioni esclusivamente di carattere integrativo sulle strutture portanti in elevazione dei fabbricati e sui nodi strutturali;
n) Riparazione, manutenzione e fornitura e posa in opera di impianti ex novo
Relativamente a impianti di distribuzione, automazione, impianti idrico-sanitari, impianti elettrici, citofonici, impianti di riscaldamento e condizionamento.
o) Opere provvisionali di sicurezza
Relativamente a tutto quanto occorre predisporre per effettuare alcune delle lavorazioni di cui ai punti precedenti e far lavorare in sicurezza gli operai, oltre che per preservare l’incolumità di utenze, lavoratori e terzi in genere.
p) Opere edili di Manutenzione ordinaria in genere
L’Impresa esecutrice dovrà garantire ogni lavorazione rientri nella categorizzazione “Manutenzione ordinaria”, anche diverse da quelle non contemplate in alcuno dei punti precedenti purché eseguite nel rispetto delle norme indicate all’art. 1.
2. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori opere non espressamente richiamate nell’elenco di cui sopra, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, faranno in ogni caso riferimento ai prezzari posti a base di gara.
4. La suddetta manutenzione comprende oltre alla mano d'opera specializzata, anche il nolo e la fornitura di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.
5. L'ubicazione, la tipologia, il numero e le principali caratteristiche dei lavori da eseguirsi saranno indicati e precisati mediante singoli “Ordini d’intervento”, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Art. 5 - Ammontare dell’appalto e Quadro Economico
DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro prevede un investimento pari ad € 1.000.000,00 di cui € 804.892,00 per lavori (compresi € 5.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 27.792,00 quali oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso oltre € 195.108,00 per somme a disposizione della stazione appaltante ed è definito come segue:
A. LAVORI | A. Importo dei Lavori - Lotto 2 | |||
A.1 | Lavori a misura e a corpo | € 772 000,00 | ||
A.2 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € 5 100,00 | ||
A.3 | Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso d'asta | € 27 792,00 | ||
Totale Lavori (A.1+..+A.3) | € 804 892,00 | |||
importo soggetto a ribasso | € 772 000,00 | |||
importo non soggetto a ribasso | € 32 892,00 | |||
B. SOMME A DISPOSIZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | |||
B.1 | Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) pari al 80% del 2,0% di (A1+A2) a favore dei dipendenti | € 12 433,60 | ||
importo netto | € 9 398,03 | |||
oneri riflessi | € 2 236,73 | |||
I.R.A.P. | € 798,83 | |||
B.2 | Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16) pari al 20% del 2,0% di (A1+A2) | € 3 108,40 | € 3 108,40 | |
B.3 | Imprevisti comprensivi di IVA | 0,31% | € 2 489,76 | |
B.4 | I.V.A. sul totale dei lavori (A.1+...+A.3) | 22% | € 177 076,24 | |
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.4) | € 195 108,00 | |||
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) | € 1 000 000,00 |
2. L’importo Contrattuale corrisponde all’importo risultante dall’offerta complessiva dell’aggiudicatario presentata in sede di gara sull’importo a base d’asta (A1), aumentato dell’importo (A2) degli oneri per la sicurezza e dell’importo (A3) relativo agli oneri per gli smaltimenti oltre iva come prevista per legge.
3. L’Importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara ai sensi dell’art. 23 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.
4. L’importo relativo agli oneri per gli smaltimenti non è soggetto a ribasso e viene liquidato secondo quanto previsto dalla D.G.R. 508/11.
5. L’elenco prezzi è costituito dalla tariffa del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania edizione 2020 oltre da Analisi Nuovi Prezzi .
Art. 6 - Modalità di stipula del contratto
1. Il contratto del presente Accordo Quadro è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
Art. 7 - Categoria prevalente, categorie scorporabili/subappaltabili, categorie scorporabili/ non subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali come indicato nello schema seguente e nella tabella “A” di seguito riportata:
TABELLA «A» | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | |||
Categoria ex allegato A D.P.R. n.207 del 2010 | Importo (compresi oneri sicurezza) | % su appalto | ||
1 | Prevalente | OG1 | € 777.100,00 | 100% |
2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti stabiliti dall’articolo 105 della D. Lgs. 50/2016.
3. I lavori in ciascuna delle categorie potranno essere eseguiti entro i limiti di importo sopra indicati.
4. La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà richiedere maggiori lavori in una categoria di opere piuttosto che in un’altra senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa per eventuali minori lavori effettuati nelle altre categorie.
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
▪ il presente capitolato speciale d’appalto con quadro economico;
▪ Analisi Nuovi Prezzi e l’elenco dei prezzi unitari costituito integralmente dal “Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2020”;
▪ Relazione Tecnica Generale
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare, anche se non costituisce elenco esaustivo:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D,L.vo n. 50 del 18/4/2016;
- il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/4/2000, per quanto applicabile;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.Lvo n. 81 del 9/4/2008 e succ. mod. ed integrazioni.
Art. 9 - Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validità degli atti contrattuali
Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine: 1. Il contratto di affidamento; 2. Il presente capitolato speciale d’appalto; 3. Il contratto applicativo.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. X.xx 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. X.xx 50/2016.
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, ai sensi dell’art. 146, comma 4 del D.Lgs 50/2016, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato e dell’aggiornamento del POS.
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto e l’art. 6 del D.M. 49/18.
CAPO 3
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 14 – Durata dell’appalto ed eventuali modifiche al contratto
L'Accordo Quadro avrà durata non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2022 e decorrenti dalla data di consegna del primo contratto applicativo. La durata dell’appalto è comunque indipendente dal raggiungimento o meno dell’importo contrattuale massimo prestabilito. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell’Accordo Quadro.
L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale disponibile.
Le eventuali modifiche al contratto del presente Accordo Quadro sono disciplinate dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Art. 15 - Modalità di esecuzione dell’appalto.
1. Con la sottoscrizione del contratto dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna unilateralmente per tutta la durata dell’Accordo Quadro a redigere la preventivazione degli interventi richiesti dalla Stazione appaltante e a sottoscrivere i singoli contratti applicativi per l’esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.
2. Per l’esecuzione di ciascun contratto applicativo dell’Accordo Quadro la stazione appaltante potrà nominare un distinto ufficio di direzione lavori.
3. La Direzione dei Lavori di ciascun contratto applicativo (di seguito per brevità detta anche “D.L.”) è svolta mediante la nomina da parte del Comune di Napoli del Direttore dei Lavori e di uno o più assistenti facenti parte del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini o di altro dipendente di altro ufficio tecnico comunale. Ad essi è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei singoli contratti, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d’arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali. Alla D.L. è affidata anche la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali.
4. L’attività della D.L. si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante l’emissione di ordini di servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli ordini di servizio, redatti in duplice originale, devono essere restituiti firmati per accettazione dall’Assuntore. Le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, qualora previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, saranno svolte da soggetto aventi i requisiti di legge nominato dalla Stazione Appaltante.
5. Il D.L., sentito il R.U.P., richiederà all’appaltatore, mediante ordine di servizio (cd. ordine di intervento), la quantificazione del costo degli interventi da eseguire attraverso la redazione di appositi preventivi, che se non diversamente disposto dalla Stazione Appaltante, saranno costituiti almeno, da una relazione sull’intervento, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo riportante il valore economico di ciascuna categoria di lavori prevista (OG1, OG2, OG11). In tali ordinativi il D.L. avrà cura di specificare (in base alle caratteristiche dell’intervento) i termini, non superiori a cinque giorni lavorativi, entro cui l’appaltatore dovrà provvedere a trasmettere il preventivo.
6. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nel prezzario di cui al precedente art. 8, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in mancanza delle relative quotazioni, l’Appaltatore potrà ricorrere alla formulazione di “Nuovi prezzi” secondo quanto dettagliato nel successivo art. 40.
7. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere integrazioni o modifiche al preventivo. In tale ipotesi assegnerà un nuovo termine all’Appaltatore per l’adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni fornite dalla D.L.;
8. I preventivi di ciascun intervento trasmessi dall’Appaltatore saranno acquisiti dalla stazione appaltante e costituiranno la base della eventuale successiva progettazione redatta (anche mediante affidamento esterno) in conformità con quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs 50/2016.
9. Approvato il progetto, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante procederà, anche contestualmente, all’impegno della spesa presunta e alla successiva stipula dei contratti applicativi. Questi ultimi saranno sottoscritti digitalmente nella forma della scrittura privata, ex art. 2702 c.c., e saranno iscritti al repertorio del Comune.
10. Il DURC verrà richiesto dalla stazione appaltante in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo.
11. Sono a carico a dell’appaltatore tutte le spese necessarie alla repertoriazione dei singoli contratti applicativi.
12. La firma da parte dell’Appaltatore potrà essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri soggetti a ciò espressamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La sottoscrizione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna della proposta di contratto all’appaltatore, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicati nel contratto, con contestuale trasmissione del documento firmato alla DL (anche tramite posta elettronica o fax).
13. La redazione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, resta a carico della Stazione Appaltante mentre farà carico, in ogni caso, all’Assuntore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza, anche laddove ammesso in sostituzione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento in base alla normativa vigente.
14. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere mediante apposito ordine di intervento sottoscritto dal R.U.P. e dal D.L., l’immediata (entro max. ore 3) effettuazione delle opere manutentive concludendo il relativo contratto applicativo successivamente all’ultimazione lavori.
15. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordine di servizio inoltrato via pec ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo.
16. Il R.U.P. può chiedere che venga effettuata contemporaneamente l’esecuzione di più interventi e su più manufatti cimiteriali, senza che l’aggiudicatario e/o gli eventuali subappaltatori possano rifiutarsi, pretendere indennizzi od aumenti dei prezzi unitari delle lavorazioni indicate nei singoli Ordinativi.
17. La stazione appaltante potrà raggruppare in un unico contratto applicativo anche più interventi. Anche in tale circostanza restano valide le procedure stabilite nel presente articolo.
18. Nei contratti applicativi saranno, di norma, indicati: l’oggetto dell’intervento, l’ammontare, il valore economico di ciascuna categorie di opere (OG1, OG2, OG11) il tempo di esecuzione, nonché il CIG da riportare nella fatturazione. Ai predetti contratti sarà allegato, il POS fornito dall’Appaltatore riguardante lo specifico intervento ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all’art. 90, comma 3, del DLgs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto medesimo.
19. In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso cimiteriale dei manufatti e/o edifici e/o aree e pertinenze oggetto degli interventi. L’Impresa dovrà, quindi, prevedere:
a. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
b. la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
c. la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
20. L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nei cimiteri interessati, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
CAPO 4
GESTIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, secondo quanto stabilito dall’art 5 comma 1 del D.M. 49/18, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna parziale dei lavori. In tal caso si applica quanto stabilito dall’art. 5 comma 9 del D.M. 49/18. L’appaltatore non potrà pretendere indennità o risarcimenti di sorta per effetto della suddetta modalità di consegna dei lavori.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di procedere secondo quanto stabilito dall’art. 23.
Art. 17 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto applicativo, può chiedere, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. lgs 50/16, la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine stabilito. Il termine di proroga non può in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre 2022.
2. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 18 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore;
2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del D. X.xx 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 21.
9. Nel caso di sospensione dei lavori disposta per motivazioni diverse da quelle stabilite nell’art. 107 commi 1, 2 e 4 del D. lgs 50/16 l’eventuale risarcimento spettante all’esecutore verrà calcolato in base a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 del D.M. 49/18.
Art. 19 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’art. 18, commi 2, 4, 7, 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 20 - Penali
1. a) Per il ritardo nella preventivazione degli interventi di manutenzione le penali saranno fissate nella misura compresa fra lo 0,5 e l’1 per mille dell’importo del contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nella richiesta di preventivo con un minimo di € 30,00 (trenta/00) al giorno; b) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel contratto applicativo per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale compresa tra lo 0,5 e l’1 per mille dell’importo del contratto applicativo, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 lett b), trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dal D.L. ed applicate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato oltre che degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall’Appaltatore, obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 50,00 ed € 10.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato alla stazione appaltante. Inoltre, in applicazione dell’art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, a cui la ditta dovrà sottostare, potranno essere applicate penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato che variano dal 1‰ al 3‰ dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro a seconda della gravità.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 23, in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 21 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla consegna, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi
parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 del D. X.xx 50/2016.
Art. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi
o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 20, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 23.
Art. 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo, superiore a sessanta giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’ articolo 20, comma 1 lett. b), è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 24 – Anticipazione
All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità e alle condizioni indicate all’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore di ciascun contratto applicativo.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3,
L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.
2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP).
3. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 26 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’art. 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza e di discarica, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione di cui all’art. 24.
2. L’importo di cui sopra potrà essere ridotto nella misura necessaria a garantire l’ammontare minimo della rata di saldo di cui all’art. 27.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………»; il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante.
Art. 27 - Pagamenti a saldo
1. L’ammontare del saldo finale del singolo contratto applicativo non dovrà essere inferiore al 10% dell’importo del singolo contratto applicativo.
Il conto finale dei lavori è redatto entro i sessanta giorni successivi alla data della loro ultimazione, accertata dall’apposito certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 26, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. X.xx 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. X.xx 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 28 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.
2. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 29 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all' articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 30 - Revisione prezzi
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
2. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, successivamente all’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.
CAPO 6
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 32 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti progettuali, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 7 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del D. X.xx 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. X.xx 50/2016, con firma autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri.
3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
4. In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai legali rappresentati delle imprese medesime.
Art. 35 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia definitiva”, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale previsto per l’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento relativo ai lavori effettuati per ciascun contratto applicativo, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’intero Accordo Quadro di cui all’art. 60; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 36 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
Art. 37 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art. 61 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 5.000.000,00.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 8 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38 - Variazione dei lavori dei singoli contratti applicativi
1. Fermo restando l’importo massimo del presente accordo quadro, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) - entro il limite del 20% dell’importo contrattuale - oltre quelle disposte dall’art. 149 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 (XX.XX.). Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l’appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le variazioni del contratto applicativo in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro del presente lotto, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore. La perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. La perizia deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale.
Art. 39 – Integrazioni progettuali
1. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.
Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, valutati e approvati secondo quanto stabilito al comma 5 dell’art. 8 del D.M. 49/2018.
CAPO 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve inoltre fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio “incident and injury free”.
Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 43 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza laddove previsto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45.
Art. 44 – Piano di sicurezza sostitutivo
1. Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente art.41, l’appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’all. XV del D.P.R. 81/2008.
Art. 45 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 46 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono definiti nell’allegato XV dello stesso X.Xxx. e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i.
Art. 47 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all’articolo 95 e all'allegato XV del decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 48 – Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento
Preliminarmente alla stipula di ogni contratto applicativo ed in ogni caso prima del concreto inizio dei lavori, il Datore di Lavoro dell’Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato/responsabile dei lavori) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso la sede oggetto dell’appalto stesso con particolare attenzione per lavori eseguiti in un contesto in cui sono presenti differenti utenze e dove si opererà su aree distinte spazialmente e in tempi diversi. Il verbale, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e dal Direttore dei Lavori. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate. Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del DUVRI.
CAPO 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 49 – Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.
2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; c) che l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. d) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. e) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) gli oneri di sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto, devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007; c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresì trasmettere, l’originale o la copia autenticata del DURC, attestante la regolarità contributiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 50 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 51 – Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda a quanto richiesto.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06.
CAPO 11
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 52 – Riserve
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
8. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
9. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sia sul conto finale di ciascun contratto applicativo che sul conto finale dell’accordo quadro si intendono abbandonate.
10. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
11. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 53 - Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto applicativo, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento il quale valuta l’ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 54 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 53 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 55 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile,
gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 56 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 9 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Il contratto è altresì risolto nei casi di cui all’art.23.
CAPO 12
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Art.57 - Ultimazione dei lavori dei contratti applicativi
1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori anche ai fini dell’applicazione delle penali previste all’art. 20.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 gg., per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 58 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione dei contratti applicativi
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) Fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) Assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) Esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 13
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 60. Conto finale dell’accordo quadro
Il conto finale dell’intero A.Q. sarà costituito da un unico elaborato e conterrà, in forma sintetica e riepilogativa, l’importo presunto del contratto e quello effettivamente erogato desunto dai singoli contratti applicativi e dai relativi certificati di regolare esecuzione/collaudo. Esso sarà e verrà compilato dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla certificazione di ultimazione dell’ultimo contratto applicativo e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dell’A.Q. è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate, secondo le modalità di cui all’art. 52, nei registri di contabilità di ciascun contratto applicativo e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’ articolo 53 del presente C.S.d’A. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei registri di contabilità dei contratti applicativi il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non sia intervenuto l’accordo xxxxxxx.
Art. 61. Collaudo Accordo Quadro
Il certificato di collaudo dell’intero A.Q., redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, previa attribuzione dell’incarico da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 207/2010, sarà emesso, come stabilito dall’art. 102 del D.lgs n. 50/2016, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo Contratto Applicativo ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Alla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo
dell’A.Q. si procederà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs.50/2016.
CAPO 14 NORME FINALI
Art. 62 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.M. 49/2018 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) L’onere di verifica del progetto in generale, con l’ausilio di personale con idonee competenze e l’obbligo di procedere alla fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, previa verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datarlo e conservarlo;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, pc e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) provvedere a propria cura e spese all’analisi dei materiali provenienti da demolizioni al fine del loro conferimento a discarica autorizzata;
u) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
v) presenziare, su richiesta della direzione dei lavori, a riunioni, sopralluoghi ispettivi con altri enti quali, a titolo di esempio, Soprintendenza, Comune, ASL etc....
2. L’appaltatore dovrà nominare il Direttore tecnico di cantiere, e comunicarlo alla stazione appaltante.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Ad ultimazione dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, compete ancora all’appaltatore:
a) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, ai sensi delle norme vigenti, da parte di soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti, anche nel caso di modifiche che si rendano necessarie in corso d’opera e che richiedano l’adeguamento del progetto iniziale.
b) L’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori i documenti necessari ai fini dei controlli di prevenzione incendi di cui di cui al D.P.R 155/2011. I documenti di cui al presente punto dovranno essere forniti per tutti gli elementi tecnici per i quali per tutti i materiali che richiedano certificazione ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i documenti sono richiesti per le seguenti tipologie di strutture: strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni porte interne ed esterne REI, pareti divisorie interne classificate REI, controsoffitti classificati REI, giunti strutturali con funzione REI, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili…), impianti tecnologici. La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, è la seguente: - certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura); - dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura); dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura); - relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura); - dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco; - dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08; - dichiarazione di corretta installazione di impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08; - certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 37/08. Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1., lettera a), dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 37/08 (vale a dire gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica a servizio di immobili destinati a qualsiasi uso ed i restanti impianti elencati all’articolo 1 del D.M. 37/08 relativi ad edifici adibiti ad uso civile) la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 7 del D.M. 37/08 redatta secondo il modello di cui all’allegato I dello stesso decreto. Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare i modelli compilati in ogni loro parte.
c) la predisposizione e la consegna di tutti gli elaborati grafici delle opere effettivamente eseguite, delle caratteristiche e della consistenza, delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a profondità dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione (As-built);
d) la predisposizione e la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature, unitamente ai calcoli, certificazione, garanzie, modalità d’uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
e) la presenza di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti;
f) l’onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all’approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora effettuata la consegna anticipata da parte della stazione appaltante;
g) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti e/o residui di lavorazioni entro il termine indicato dalla D.L. in relazione alla data di presa in consegna delle opere.
L’appaltatore è consapevole che le vie di accesso al cantiere possono avere precisi vincoli dimensionali anche per il carico e lo scarico dei materiali edili, che in loco possono essere presenti utenti e che potrà operare su aree distinte spazialmente e in tempi diversi, e comunque potrà procedere a tratti parziali alla realizzazione dell'opera secondo le indicazioni del Cronoprogramma e della direzione lavori; egli, pertanto, è tenuto a predisporre, con oneri a proprio carico, tutto quanto necessario per assicurare il transito sulle vie al contorno delle opere da eseguire (quali ad esempio segnali, cartelli, luci etc.), fermo restando che dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove necessari, atti a garantire la sicurezza pubblica e consentire l’accesso pedonale delle persone coinvolte nello svolgimento delle attività insediate; l’appaltatore è tenuto, altresì, al montaggio, smontaggio spostamento e rimontaggio dei vari apprestamenti necessari secondo le esigenze ed l’avanzamento del processo realizzativi.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso stabilito contrattualmente.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.
Ulteriori Oneri a carico dell’Affidatario
Xxxxxx intendersi a totale carico del soggetto affidatario e pertanto inclusi nel compenso stabilito contrattualmente:
- tutte le incombenze necessarie per la presentazione e/o regolarizzazione della documentazione da presentarsi agli organi di tutela e controllo (VV.F., Genio Civile, Soprintendenza etc.), compresa la digitalizzazione delle pratiche.
- il versamento dell’importo richiesto dagli enti terzi per l’ottenimento delle autorizzazioni di competenza;
- il versamento dell’importo richiesto dagli enti terzi qualora le pratiche avessero esito negativo o venissero fatte prescrizioni aggiuntive;
- bolli, bollettini di conti correnti e simili;
- le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.
Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore è obbligato:
ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L’appaltatore dovrà curare, presso il soggetto fornitore dell’energia elettrica, l’incremento di potenza del contatore per l’incremento della fornitura. Dovrà, inoltre, provvedere al pagamento degli oneri connessi alla denuncia presso gli enti competenti dell’impianto di messa a terra.
Si intendono a carico dell’appaltatore gli oneri derivanti dal collaudo e dall’assolvimento di tutti gli obblighi necessari all’immatricolazione ed alla messa in esercizio di impianti elevatori.
Previa richiesta della stazione appaltante, l’affidatario dovrà provvedere a proprio spese a mettere a disposizione un’automobile per effettuare sopralluoghi in cantiere.
Art. 64 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 65 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 66 – Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art.67 - Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito
internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R.
n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si
impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli
intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Codice di Comportamento
La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx.
In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.
Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa” di gara.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.
PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPITOLO 1 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE
Art. 1.1 Accettazione
Art. 1.2 Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali Art. 1.3 Impiego di materiali o componenti di minor pregio
Art. 1.4 Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo
1.4.1 Materiali riciclati
1.4.2 Riutilizzo delle terre e rocce da scavo Art. 1.5 Norme di riferimento e marcatura CE Art. 1.6 Provvista dei materiali
Art. 1.7 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto Art. 1.8 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Art. 1.9 Interpretazione del presente capitolato
CAPITOLO 2 QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 2.1 Materiali in genere
Art. 2.2 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso Art. 2.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
Art. 2.4 Elementi di laterizio e calcestruzzo Art. 2.5 Armature per calcestruzzo
Art. 2.6 Prodotti a base di legno
2.6.1 Segati di legno
2.6.2 Pannelli a base di fibra di legno
2.6.3 Pannelli a base di particelle di legno
2.6.4 Pannelli di legno compensato e paniforti Art. 2.7 Prodotti di pietre naturali o ricostruite Art. 2.8 Prodotti per pavimentazione
2.8.1 Legno per pavimentazioni
2.8.2 Piastrelle di ceramica per pavimentazioni
2.8.3 Prodotti di gomma per pavimentazioni
2.8.4 Prodotti di resina per pavimentazioni
2.8.5 Prodotti di cls per pavimentazioni
2.8.6 Prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni
2.8.7 Prodotti tessili per pavimentazioni
2.8.8 Mattonelle d’asfalto per pavimentazioni
2.8.9 Prodotti di metallo per pavimentazioni
2.8.10 Conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne Art. 2.9 Prodotti per coperture discontinue (a falda)
2.9.1 Tegole e coppi di laterizio
2.9.2 Tegole di calcestruzzo e pezzi speciali
2.9.3 Lastre di fibrocemento
2.9.4 Lastre di materia plastica
2.9.5 Lastre di metallo e pezzi speciali
2.9.6 Prodotti di pietra
Art. 2.10 Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane Art. 2.11 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) Art. 2.12 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Art. 2.13 Infissi
Art. 2.14 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
2.14.1 Prodotti rigidi
2.14.2 Prodotti flessibili
2.14.3 Prodotti fluidi od in pasta
Art. 2.15 Prodotti per isolamento termico
Art. 2.16 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne Art. 2.17 Prodotti per assorbimento acustico
Art. 2.18 Prodotti per isolamento acustico
CAPITOLO 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE: DEMOLIZIONI
Art. 3.1 Demolizioni e rimozioni
CAPITOLO 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE: MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO
Art. 4.1 Opere e strutture di muratura
4.1.1 Malte per murature
4.1.2 Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione
4.1.3 Murature portanti
4.1.4 Paramenti per le murature di pietrame Art. 4.2 Costruzione delle volte
Art. 4.3 Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai Art. 4.4 Opere e strutture di calcestruzzo
Art. 4.5 Solai
4.5.1 Solai su travi e travetti di legno
4.5.2 Solai su travi di ferro a doppio t (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi interposti
4.5.3 Solai di cemento armato o misti
4.5.4 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio
4.5.5 Solai prefabbricati
4.5.6 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio
4.5.7 Solai realizzati con l’associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati
Art. 4.6 Strutture di acciaio Art. 4.7 Strutture in legno
4.7.1 Legno massiccio
4.7.2 Legno con giunti a dita
4.7.3 Legno lamellare incollato
4.7.4 Pannelli a base di legno
CAPITOLO 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE: COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Art. 5.1 Esecuzione coperture continue (piane) Art. 5.2 Esecuzione coperture discontinue (a falda) Art. 5.3 Opere di impermeabilizzazione
Art. 5.4 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni Art. 5.5 Opere di vetrazione e serramentistica
Art. 5.6 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne Art. 5.7 Esecuzione delle pavimentazioni
CAPITOLO 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE: IMPIANTISTICA
Art. 6.1 Componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua Art. 6.2 Esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua Art. 6.3 Impianto di scarico acque usate
Art. 6.4 Impianto di scarico acque meteoriche Art. 6.5 Impianti adduzione gas
Art. 6.6 Impianti di antieffrazione ed antintrusione Art. 6.7 Impianto elettrico e di comunicazione interna Art. 6.8 Impianto di riscaldamento
Art. 6.9 Impianti di climatizzazione
CAPITOLO 1
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE
Art. 1.1 Accettazione
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.
Xxx l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico- amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 1.2 Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
Art. 1.3 Impiego di materiali o componenti di minor pregio
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Art. 1.4 Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo
1.4.1 Materiali riciclati
Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203, Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
1.4.2 Riutilizzo delle terre e rocce da scavo
La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010.
Al comma 1 dell'art. 185 è disposto che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/206:
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati dello stesso D.Lgs. n. 152/206;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
Art. 1.5 Norme di riferimento e marcatura CE
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità
all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI di riferimento, ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
Art. 1.6 Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 1.7 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.
Art. 1.8 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Art. 1.9 Interpretazione del presente capitolato
1. In caso di discordanza tra i valori delle specifiche tecniche previste nel presente capitolato e quelli previsti negli elaborati di progetto esecutivo, fanno fede questi ultimi.
2. In caso di incompletezza o assenza di valori nei dati delle specifiche tecniche previste nel presente capitolato, si fa riferimento ai dati previsti negli elaborati del progetto esecutivo.
3. Quando nel presente capitolato si ricorre alla formula “per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.” Oppure alla formula “Se i valori non vengono prescritti valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.”
I valori non prescritti sono quelli effettivamente non indicati né nel contesto dell’articolo di capitolato cui si fa riferimento, né negli elaborati del progetto esecutivo.
4. Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei seguenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
In primo luogo si farà riferimento alle prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e ad ulteriore dettaglio che si rendesse necessario Il Direttore dei Lavori, sentito il progettista, predisporrà delle schede tecniche e/o integrazioni al presente capitolato. Poiché le lavorazioni sono già previste nell’elenco prezzi, le specifiche tecniche integrative, che ulteriormente le dettagliano, si intendono implicitamente accettate dall’appaltatore.
5. Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni del presente capitolato (parte prima).
6. Le parti del presente capitolato che non siano di carattere generale e che riguardino specificamente lavorazioni, materiali e componenti non previste nel presente appalto o in sue successive eventuali modifiche o varianti, si intendono implicitamente depennate.
CAPITOLO 2
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 2.1 Materiali in genere
1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
2. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 2.2 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.
2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di
accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM
n. 314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965. I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.
6. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.
7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’Art. 2.1 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”).
Art. 2.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab. 11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001,
n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi DM 14 gennaio 2008).
2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab.
11.2.III contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.
Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità
ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV del menzionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:
– essere ben assortite in grossezza;
– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;
– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);
– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;
– essere scricchiolanti alla mano;
– non lasciare traccia di sporco;
– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee;
– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.
4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:
– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;
– ben assortita;
– priva di parti friabili;
– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta, durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.
Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc…
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto;
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.
In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.
5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.
6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.
7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformità). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far
eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. Art. 2.1 del presente capitolato.
Art. 2.4 Elementi di laterizio e calcestruzzo
1. Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/1/2018.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento.
Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
Art. 2.5 Armature per calcestruzzo
1. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 17/1/2018.
2. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.
Art. 2.6 Prodotti a base di legno
1. Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. Detti prodotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di legno di cui nel seguito sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
2.6.1 Segati di legno
I segati di legno (UNI EN 844 / 1998 – 2002), a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 1313 (“Legno tondo e segati – Dimensioni preferenziali e tolleranze – Segati);
• olleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
• tolleranze sullo spessore: ± 2 mm;
• umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021-2
• difetti da essiccazione ......................................................., misurati secondo la norma UNI 8947 (“Segati di legno - Individuazione e misurazione dei difetti da essiccazione”);
• qualità di essiccazione …… valutata secondo la norma UNI 9030 (“Segati di legno – Qualità di essiccazione”).
2.6.2 Pannelli a base di fibra di legno
I pannelli a base di fibra di legno (UNI EN 316), oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla norma UNI
EN 622 (Pannelli di fibra di legno – Specifiche – Requisiti generali) nonché con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ± 3 mm;
• tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm;
• umidità non maggiore del 8% misurata secondo ;
• massa volumica misurata secondo la norma UNI EN 323:
– per tipo tenero: minore di 350 kg/m³
– per tipo semiduro: tra 350 kg/m³ e 800 kg/m³
– per tipo duro: oltre 800 kg/m³
• la superficie potrà essere:
– grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)
– levigata (quando ha subito la levigatura)
– rivestita su una o due facce mediante: placcatura, carte impregnate, smalti, ecc… Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
– assorbimento superficiale........................................... xxxxxxx…………………………….
o (misurato secondo la norma UNI EN 382);
– rigonfiamento dopo immersione in acqua …..…. xxxxxxx, misurato secondo la norma UNI EN 317
– resistenza a trazione di .............................................. minimo ……………………………...
o (misurata secondo la norma UNI EN 319)
– resistenza a compressione di .................................... minimo……………………………….
o (misurata secondo UNI ISO 3132 e UNI ISO 3787)
– resistenza a flessione di ............................................ minimo ……………………………..
o (misurata secondo la norma UNI EN 1058)
2.6.3 Pannelli a base di particelle di legno
I pannelli a base di particelle di legno (UNI EN 309) a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla norma UNI EN 312 (Pannelli di particelle di legno – Specifiche – Requisiti generali di tutti i tipi di pannelli) nonché con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI 4866;
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm;
- umidità del 10%: ± 3%;
• massa volumica kg/m³, misurata secondo la norma UNI EN 323;
superficie: grezza; xxxxxxxx; rivestita con ............................
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
– rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo misurato secondo la norma UNI EN 317;
2.6.4 Pannelli di legno compensato e paniforti
I pannelli di legno compensato e paniforti (UNI EN 313) a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
– tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 315 - 2002;
– tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
– tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
– umidità non maggiore del 12%, misurata secondo ;
– grado di incollaggio ...... (1 - 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2.
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
– resistenza a trazione N/mm², misurata secondo la norma UNI 6480;
– resistenza a flessione statica N/mm² minimo, misurata secondo la norma UNI EN 1072 -
1997;
Art. 2.7 Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1. La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
• Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
– i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
– gli alabastri calcarei;
– le serpentiniti;
– oficalciti.
• Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati sodico-potassici emiche);
– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
– le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
• Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
• Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte;
– rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 - 2003 (“Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione”).
2. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale): – massa volumica reale ed apparente; – coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale; – resistenza a compressione; – resistenza a flessione; resistenza all’abrasione;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali di cui all’. Art. 2.1 del presente capitolato.
Art. 2.8 Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2.8.1 Legno per pavimentazioni
I prodotti di legno per pavimentazione (tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc…) devono essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto ed avere le seguenti caratteristiche:
– resistenza meccanica a flessione minima misurata secondo la norma UNI EN 1533;
– resistenza alla penetrazione minima misurata secondo la norma UNI EN 1534;
– stabilità dimensionale ……………….. misurata secondo la norma UNI EN 1910;
– elasticità e resistenza all’usura per abrasione… misurate secondo la norma UNI ENV
13696 – 2009;
– resistenza agli agenti chimici misurata secondo la norma UNI EN 13442.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell’imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, l’essenza legnosa nonché le caratteristiche di cui sopra.
2.8.2 Piastrelle di ceramica per pavimentazioni
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411- 2007.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e
«mattonelle greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni:
– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;
– resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
– coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411-2007), per cui:
– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
2.8.3 Prodotti di gomma per pavimentazioni
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a completamento ai seguenti requisiti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista; l’esame dell’aspetto deve avvenire secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-1;
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2; per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei grigi;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le seguenti tolleranze:
– piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
– rotoli: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
– piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in mm) e 0,0012;
– rotoli: scostamento del lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;
e) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;
f) la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³;
g) la resistenza allo scivolamento minima ………. misurata secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-11;
h) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM del 26 giugno 1984, Allegato A3, punto 1;
i) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Non sono ammessi, altresì, affioramenti o rigonfiamenti;
j) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento N2;
k) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui alle lettere precedenti.
I prodotti di vinile devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
2.8.4 Prodotti di resina per pavimentazioni
I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato:
– mediante impregnazione semplice (I1);
– a saturazione (I2);
– mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
– con prodotti fluidi cosiddetti auto - livellanti (A);
– con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto. I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore Xxxxxx.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nell’art. Art. 2.8 del presente capitolato, facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti).
Caratteristiche Grado di significatività rispetto ai vari tipi | ||||
i1 i2 F1 F2 A S | ||||
Colore – – + + + – | ||||
Identificazione chimico - fisica + + + + | + | + | ||
Spessore – – + + + + | ||||
Resistenza all’abrasione + + + + + | + | |||
Resistenza al punzonamento dinamico (urto) – + | + | + | + | + |
Resistenza al punzonamento statico + + + | + | + | + | |
Comportamento all’acqua + + + + + | + | |||
Resistenza alla pressione idrostatica inversa – + | + | + | + | + |
Reazione al fuoco + + + + + + | ||||
Resistenza alla bruciatura della sigaretta – + | + | + | + | + |
Resistenza all’invecchiamento termico in aria – | + | + | + | + + |
Resistenza meccanica dei ripristini– – + | + | + | + | |
+ significativa; – non significativa |
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l’uso e per la sicurezza durante l’applicazione.
2.8.5 Prodotti di cls per pavimentazioni
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate:
– “mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata” – “mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta” – “marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata” devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire secondo il comma 1 del presente articolo avendo il RD sopracitato quale riferimento;
– “masselli di calcestruzzo per pavimentazioni”: sono definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica e devono rispondere oltre che alle prescrizioni del progetto a quanto prescritto dalla norma UNI 1338 del 2004.
I criteri di accettazione sono quelli riportati nell’art. Art. 2.8 del presente capitolato.
I prodotti saranno forniti su appositi pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni per movimentazione, sicurezza e posa.
2.8.6 Prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni
I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
– “elemento lapideo naturale”: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di leganti);
– “elemento lapideo ricostituito” (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
– “elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazione di agglomerati”: elemento in cui il volume massimo del legante è minore del 21%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima fino a 8,0 mm, e minore del 16%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima maggiore.
In base alle caratteristiche geometriche i prodotti lapidei si distinguono in:
– lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
– marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
– xxxxxxxx xxxxxxxxx: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
– marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Analogamente i lapidei agglomerati si distinguono in:
blocco: impasto in cui la conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, destinata a successivo taglio e segagione in lastre e marmette;
– lastra: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco oppure impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, in cui una dimensione, lo spessore, è notevolmente minore delle altre due ed è delimitato da due facce principali nominalmente parallele;
– marmetta: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco, di una lastra oppure di un impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, con lunghezza e larghezza minori o uguali a 60 cm e spessori di regola inferiori a 3 cm;
– marmetta agglomerata in due strati differenti: elemento ricavato da diversi impasti, formato da strati sovrapposti, compatibili e aderenti, di differente composizione;
– pezzo lavorato: pezzo ricavato dal taglio e dalla finitura di una lastra, prodotto in qualsiasi spessore, purché minore di quello del blocco, non necessariamente con i lati paralleli l’uno all’altro. Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., valgono le disposizioni di cui alla norma UNI EN 14618 – 2005.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell’art. Art. 2.7 del presente capitolato relativo ai prodotti di pietre naturali o ricostruite.
Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre devono altresì rispondere al RD n. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in millimetri.
L’accettazione avverrà secondo l’art. Art. 2.8 del presente capitolato.
Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
2.8.7 Prodotti tessili per pavimentazioni
Per prodotti tessili per pavimenti (moquette) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
– rivestimenti tessili a velluto (comprendenti velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, velluto plurilivello, ecc.);
– rivestimenti tessili piatti (tessuto, non-tessuto).
In caso di dubbio e/o contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI 8013-1.
I prodotti in oggetto devono rispondere alle prescrizioni del progetto nonché, in mancanza e/o a completamento, a quanto prescritto dalla norma UNI 8014 relativamente ai seguenti punti:
– massa areica totale e dello strato di utilizzazione (UNI 8014-2/3);
– spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione (UNI 8014-5/6);
– perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato (UNI 8014-7/8);
– perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico (UNI 8014-9).
In relazione poi all’ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
– tendenza all’accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI 8014-12);
– numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area (UNI 8014-13);
– forza di strappo dei fiocchetti (UNI 8014-14);
– resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
I criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente capitolato all’art. Art. 2.8; i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei Lavori.
Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).
I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate e le istruzioni per la posa.
2.8.8 Mattonelle d’asfalto per pavimentazioni Le mattonelle di asfalto devono:
a) rispondere alle prescrizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di: resistenza all’urto (4 Nm minimo), resistenza alla flessione ( 3 N/mm² minimo) ed il coefficiente di usura al tribometro (15 mm massimo per 1 km di percorso);
b) rispondere alle prescrizioni sui bitumi di cui alla norma UNI EN 58.
Per i criteri di accettazione si fa riferimento all’art. Art. 2.8 del presente capitolato. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
2.8.9 Prodotti di metallo per pavimentazioni
I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno essere esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l’impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
2.8.10 Conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:
– contenuto di legante in ................................ %, misurato secondo la norma UNI EN 12697-1- 2006;
– granulometria misurata secondo la norma UNI EN 00000-0-0000;
– massa volumica massima ……………… misurata secondo la norma UNI EN 00000-0-0000;
– compattabilità ……………. misurata secondo la norma UNI EN 00000-00-0000;
– ……………………..
Il campionamento è effettuato secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 12697-27/28- 2002.
Art. 2.9 Prodotti per coperture discontinue (a falda)
1. Si definiscono prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei sistemi di copertura nonché quelli usati per altri strati complementari (per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’Art. 5.2 del presente capitolato sull’esecuzione delle coperture discontinue). Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
2.9.1 Tegole e coppi di laterizio
Le tegole e i coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto, alle specifiche di cui alla norma UNI EN 1304 (“Tegole di laterizio e relativi accessori – Definizioni e specifiche di prodotto”) e in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate.
I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
– sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.
Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 3%;
– larghezza: ± 3% per tegole e ± 8% per coppi.
Sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%.
L’impermeabilità (UNI EN 539-1) deve essere tale da non permettere la caduta di goccia d’acqua dall’intradosso.
La resistenza a flessione (forza F singola), misurata secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 538, deve essere maggiore di 1000 N.
I criteri di accettazione sono quelli dell’art. Art. 2.9 del presente capitolato.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chimiche nonché dalla sporcizia che potrebbero degradarli durante la fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni sopra riportate nonché eventuali istruzioni complementari.
2.9.2 Tegole di calcestruzzo e pezzi speciali
Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.) differenziandosi tra tegole “ad incastro” e “senza incastro”. I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o completamento, alle prescrizioni di seguito riportate.
a) I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non sono ammesse;
– le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);
– le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell’impasto;
– le scagliature sono ammesse in forma leggera;
– le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 1,5%;
– larghezza: ± 1%;
– ortometria (misurata secondo le prescrizioni della norma UNI 8635-6): scostamento orizzontale non maggiore dell’1,6% del lato maggiore;
– altre dimensioni dichiarate ± 1,6%.
c) L’impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d’acqua, dall’intradosso, dopo 24 h.
d) Dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni maturati 28 giorni.
e) Il carico di rottura a flessione del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N.
il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporcizia che potrebbero degradarli durante le fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
2.9.3 Lastre di fibrocemento
Le lastre di fibrocemento possono essere dei seguenti tipi:
– lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico - calcare rinforzati);
– lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezioni traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio;
– lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.
il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto e, in mancanza od a integrazione, alle seguenti:
a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza ± 0,4% e massimo 5 mm;
b) spessori mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza ± 0,5 mm fino a 5 mm e
± 10% fino a 25 mm;
c) rettilineità dei bordi: scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro;
d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione):
– tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre; 15 N/mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
– tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre; 16 N/mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
e) massa volumica apparente:
– tipo 1: 1,3 g/cm³ minimo;
– tipo 2: 1,7 g/cm³ minimo;
f) tenuta d’acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d’acqua ma senza formazione di gocce d’acqua;
g) resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non maggiore del 10%.
Le lastre rispondenti alla norma UNI-EN 492-2007 (“Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori per coperture – Specifiche di prodotto e metodi di prova”) sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed, in mancanza o ad integrazione, alle seguenti:
a) facce destinate all’esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrate ed entro i limiti di tolleranza;
b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed accettato dalla Direzione dei Lavori; in mancanza vale la norma UNI 10636-2005 (“Lastre ondulate di fibrocemento per coperture – Istruzioni per l’installazione”);
c) tenuta all’acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d’acqua ma senza formazione di gocce d’acqua;
d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 10636);
e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito da permanenza in frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;
f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 10636 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l’aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all’acqua e la resistenza al gelo.
Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad integrazione a quelle indicate per le lastre ondulate.
Le lastre rispondenti alla norma UNI-EN 494-2007 (“Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori per coperture – Specifiche di prodotto e metodi di prova”) sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
2.9.4 Lastre di materia plastica
Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme UNI vigenti.
Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle prescrizioni:
a) della norma UNI EN ISO 14631 (2001) in caso di lastre di polistirene;
b) della norma UNI EN ISO 7823-1 (2005) in caso di lastre di polimetilmetacrilato;
2.9.5 Lastre di metallo e pezzi speciali
Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ed a completamento alle seguenti caratteristiche:
a) i prodotti completamente supportati dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza al punzonamento, resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione. Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell’edificio;
b) i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc…) oltre alle prescrizioni di cui al punto a) dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.
il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni precedentemente indicate. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme UNI EN 501, UNI EN 502, UNI EN 505, UNI EN 507 per prodotti non autoportanti ed alle norme UNI EN 506 (2008), UNI EN 508-1/2/3 (2008) per prodotti autoportanti.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
2.9.6 Prodotti di pietra
I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all’urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni precedentemente indicate. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 2.10 Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto forma di:
• membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
• prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
– al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
– al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
– asfalti colati;
– malte asfaltiche;
– prodotti termoplastici;
– soluzioni in solvente di bitume;
– emulsioni acquose di bitume;
– prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di seguito dettagliate.
Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– i difetti, l’ortometria e la massa areica;
– la resistenza a trazione;
– la flessibilità a freddo;
– il comportamento all’acqua;
– la permeabilità al vapore d’acqua;
– l’invecchiamento termico in acqua;
– le giunzioni.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/ o scorrimento o drenante devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– comportamento all’acqua;
– invecchiamento termico in acqua.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione ed alla lacerazione;
– comportamento all’acqua;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alla lacerazione;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
– stabilità di forma a caldo;
– impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua;
– permeabilità al vapore d’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria ed acqua;
– resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
– resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all’aria.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alle lacerazioni;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
– stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
– comportamento all’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
– l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a), sono utilizzate per l’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizioni elencate al successivo punto c).
Detti prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Per le modalità di posa si rimanda gli articoli relativi alla posa in opera.
a) Tipi di membrane:
– membrane in materiale elastomerico senza armatura;
– membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;
– membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
– membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;
– membrane polimeriche accoppiate;
b) Classi di utilizzo :
– Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.)
– Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.)
– Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.
– Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce
– Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.)
– Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.
4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste e destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all’acqua, ma anche altri strati funzionali della copertura piana - a secondo del materiale costituente - devono rispondere alle prescrizioni di seguito dettagliate. I criteri di accettazione sono quelli indicati all’ultimo periodo del comma 1.
a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell’applicazione):
– Viscosità in .............................. minimo , misurata secondo
– Massa volumica kg/dm³ minimo massimo .
misurata secondo .
– Contenuto di non volatile % in massa minimo . misurato secondo .
– Punto di infiammabilità minimo % . misurato secondo .
– Contenuto di xxxxxx xxxxxxx x/kg . misurato secondo .
b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto realizzati in sito:
–spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni metro quadrato minimo mm, misurato secondo. ..............................................................
–Valore dell’allungamento a rottura minimo ……. %, misurato secondo ………………...…...
– Resistenza al punzonamento statico o dinamico: statico minimo ................................... N dinamico minimo ............................................................................................. N, misurati secondo .
–Stabilità dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in %
…………………………………………………………………………………………………… misurati secondo .
–Impermeabilità all’acqua, minima pressione di …………………………………………. kPa misurati secondo .
–Comportamento all’acqua, variazione di massa massima in % ……………………………. , misurata secondo .
– Invecchiamento termico in aria a 70 °C, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il trattamento massimo °C ………………………………………………………… misurati secondo .
– Invecchiamento termico in acqua, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il trattamento massimo °C …………………………………………………………….. misurati secondo .
– .
per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 2.11 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)
1. Per prodotti di vetro s’intendono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Detti prodotti - suddivisi in tre principali categorie, lastre piane, vetri pressati e prodotti di seconda lavorazione - vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. La modalità di posa è trattata nell’art. 111 del presente capitolato relativo a vetrazioni e serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate per le varie tipologie ai commi successivi. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI vigenti, di seguito indicate per le varie tipologie.
2. I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-1 del 2004 (“Vetro per edilizia”) che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
3. I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
4. I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-2 che considera anche la modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
5. I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
6. I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1 del 2004 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
7. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue:
– stratificati antivandalismo;
– stratificati anticrimine;
– stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
8. I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per
le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 1288-4, per la determinazione della resistenza a flessione, e quelle della norma UNI EN 572 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
9. I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d’aria. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 del 2005 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Art. 2.12 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
2. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o
in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;
– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle seguenti norme UNI:
– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi
per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti;
– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi
per piastrelle;
– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.
In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
4. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione, contenimento, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:
– tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
– non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
– Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1%;
– spessore: ± 3%;
– resistenza a trazione (non tessuti: UNI 8279-4);
– resistenza a lacerazione (non tessuti: UNI EN 29073-4; tessuti 7275);
– resistenza a perforazione con la sfera ……………(non tessuti: UNI 8279-11; tessuti: UNI 5421);
– assorbimento dei liquidi (non tessuti: UNI EN ISO 9073-6);
– ascensione capillare… (non tessuti: UNI EN ISO 9073-6);
– variazione dimensionale a caldo (non tessuti: UNI 8279-12);
– permeabilità all’aria (non tessuti: UNI 8279-3);
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle norme UNI sopra indicate e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc…).
Per i non tessuti dovrà essere precisato:
– se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
– se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
– il peso unitario.
Art. 2.13 Infissi
1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. I prodotti di seguito indicati sono considerati al momento della loro fornitura e le loro modalità di posa sono sviluppate nell’art. 111 del presente capitolato relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc… Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
– mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc…)
– mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. (comma 3 del presente articolo, punto b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (comma 3).
3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.
a. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti;
– il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori;
il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
1) Finestre:
– isolamento acustico, classe ;
– tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurate rispettivamente secondo le norme UNI EN 1027 – UNI EN 12208; UNI EN 1026 – UNI EN 12207 e UNI EN 12210/1), classi...................;. ...................; ;
– resistenza meccanica (secondo la norma UNI EN 107-1983);
– …………………….
2) Porte interne:
– tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità (misurate
secondo norma UNI EN 1529); planarità ……………….(misurata secondo norma UNI EN 1530);
– resistenza all’urto corpo molle, corpo d’urto............ kg, altezza di caduta cm;
– resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634) classe ;
– resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe ;
– ………………
3) Porte esterne:
– tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità (misurate
secondo norma UNI EN 1529); planarità (secondo norma UNI EN 1530);
– tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208; UNI EN 1026 e UNI EN 12210);
– resistenza all’antintrusione (secondo la norma UNI 9569) classe… ;
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;
– il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra;
– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla norma UNI 8772.
Art. 2.14 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti si distinguono:
• a seconda del loro stato fisico in:
– rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
– flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
– fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
• a seconda della loro collocazione:
– per esterno;
– per interno.
• a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
– di fondo;
– intermedi;
– di finitura.
Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
2.14.1 Prodotti rigidi
Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545 e quanto riportato nell’Art. 2.8 “Prodotti per pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
a) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell’Art. 2.7 del presente capitolato inerente i prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell’Art. 2.8, sempre del presente capitolato relativo ai prodotti per pavimentazioni di pietra, in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio. Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
b) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI già richiamate in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
c) Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all’Art. 2.16 del presente capitolato “Prodotti per pareti esterne e partizioni interne”.
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’Art. 2.9 del presente capitolato “Prodotti per coperture discontinue”.
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’Art. 2.4 del presente capitolato su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall’acqua piovana e dall’aria.
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti.
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell’art. 103 del presente capitolato sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
2.14.2 Prodotti flessibili
Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell’1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
2.14.3 Prodotti fluidi od in pasta
Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce – cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente
da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
– reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata;
– impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;
– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:
– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
– pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
– avere funzione impermeabilizzante;
– essere traspiranti al vapore d’acqua;
– impedire il passaggio dei raggi UV;
– ridurre il passaggio della CO2;
– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
– avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
– resistere (quando richiesto) all’usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.
Art. 2.15 Prodotti per isolamento termico
1. Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1). Per la realizzazione dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti. Detti materiali sono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
2. I materiali isolanti sono così classificati:
Materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.):
a) materiali cellulari
composizione chimica organica: plastici alveolari;
composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
b) materiali fibrosi
composizione chimica organica: fibre di legno; composizione chimica inorganica: fibre minerali.
c) materiali compatti
composizione chimica organica: plastici compatti; composizione chimica inorganica: calcestruzzo; composizione chimica mista: agglomerati di legno.
d) combinazione di materiali di diversa struttura
composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali - perlite», amianto cemento, calcestruzzi leggeri;
composizione chimica mista: composti perlite – fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
e) materiali multistrato
composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;
composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura:
a) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea - formaldeide; composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
b) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
c) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta composizione chimica organica: plastici compatti; composizione chimica inorganica: calcestruzzo; composizione chimica mista: asfalto.
d) combinazione di materiali di diversa struttura
composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
e) materiali alla rinfusa
– composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
– composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
– composizione chimica mista: perlite bitumata.
3. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza (UNI 822), valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
b) spessore (UNI 823): valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
c) massa volumica apparente (UNI EN 1602): deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 12831 – 2006;
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
– reazione o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
4. Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le caratteristiche di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei Lavori può, altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc… significativi dello strato eseguito.
5. Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d’uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
Destinazione d’uso
CARATTERISTICA Unità di misura A B C D Xxxxxx richiesti
Comportamento all’acqua
– assorbimento d’acqua per capillarità % …………..
– assorbimento d’acqua con immersione parziale per breve periodo % (UNI EN 1609)
– assorbimento d’acqua con immersione parziale per lungo periodo % (UNI EN 12087)
– resistenza gelo e disgelo cicli (UNI EN 12091)
– trasmissione vapor acqueo …. (UNI EN 12086) Caratteristiche meccaniche
– resistenza a compressione a carichi di lunga durata N/mm² (UNI EN 826)
– resistenza a taglio N (UNI EN 12090)
– resistenza a flessione N (UNI EN 12089) Caratteristiche meccaniche (UNI EN 1603)
– stabilità dimensionale % (UNI EN 1604)
– ……………………
Nota: completare, eventualmente, con altre caratteristiche.
A = B = C = D =
Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Art. 2.16 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e delle partizioni interne si rinvia all’art. 112 del presente capitolato che tratta queste opere. Detti prodotti sono di seguito considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni e le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti perimetrali: UNI 8369, UNI 7959, UNI 8979, UNI EN
12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087, UNI 10700, UNI 10820, UNI 11004) e, in
mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere art. 99 del presente capitolato sulle murature), ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;
c) gli elementi di calcio silicato (UNI EN 771; UNI EN 772-9/10/18), pietra ricostruita e pietra naturale (UNI EN 771-6, UNI EN 772-4/13), saranno accettati in base alle loro:
– caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;
– caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc...);
– caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione;
– caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.). I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle seguenti prescrizioni:
– gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante e resistere alle corrosioni e alle azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno;
– gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono: essere compatibili chimicamente e fisicamente con l’ossatura, resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.), resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell’ambiente esterno e a quelle chimiche degli agenti inquinanti;
– le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
– i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
– le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI (UNI EN 12152; UNI EN 12154; UNI EN 13051; UNI EN 13116; UNI EN 12179; UNI EN 949; etc…) per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica, gli elementi metallici e i loro trattamenti superficiali e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni suddette.
4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1.
5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni seguenti:
– spessore con tolleranze ± 0,5 mm;
– lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm;
– resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);
– a seconda della destinazione d’uso, basso assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore);
– resistenza all’incendio dichiarata;
– isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 2.17 Prodotti per assorbimento acustico
1. Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora riflessa (UNI EN ISO 11654: “Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. Valutazione dell’assorbimento acustico”) .
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall’espressione:
Wa
α = ––––––
Wi
dove: Wi è l’energia sonora incidente; Wa è l’energia sonora assorbita.
2. Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi
– Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);
– Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari Minerali:
– calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
– laterizi alveolari;
– prodotti a base di tufo. Sintetici:
– poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
– polipropilene a celle aperte.
3. Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica;
d) coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– resistività al flusso d’aria;
– reazione e/o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
4. Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
5. Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc…).
Destinazione d’uso
CARATTERISTICA Unità di misura A B C D Xxxxxx richiesti
Comportamento all’acqua
assorbimento d’acqua per capillarità % …………….
assorbimento d’acqua per immersione % …………….
resistenza gelo e disgelo cicli …………….
permeabilità vapor d’acqua µ …………….
Caratteristiche meccaniche
resistenza a compressione a carichi di lunga durata N/mm² …………….
resistenza a taglio parallelo alle facce N …………….
resistenza a flessione N …………….
resistenza al punzonamento N …………….
resistenza al costipamento % …………….
Caratteristiche di stabilità
stabilità dimensionale % ……………
coefficiente di dilatazione lineare mm/m ……………
temperatura limite di esercizio °C ……………
A = B = C = D =
Se i valori non vengono prescritti valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Art. 2.18 Prodotti per isolamento acustico
1. Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:
Wi
R = 10 log ––––––
Wt
dove: Wi è l’energia sonora incidente; Wt è l’energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia possiedono proprietà fonoisolanti. Per i materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica; nel caso, invece, di sistemi edilizi compositi, formati cioè da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante dipende, oltre che dalla loro massa areica, anche dal numero e dalla qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento nonché dalla eventuale presenza di intercapedine d’aria.
2. Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali:
– dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettata dalla Direzione dei Lavori;
– spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
– massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica;
– potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– modulo di elasticità;
– fattore di perdita;
– reazione o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
3. Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
4. Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all’impiego, come indicato all’Art. 2.17 comma 5, in relazione alla loro destinazione d’uso.
CAPITOLO 3
MODALITÀ DI ESECUZIONE: DEMOLIZIONI
Art. 3.1 Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.
in caso di importanti ed estese demolizioni, la successione dei lavori deve essere indicata in un apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro.
È assolutamente vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta.
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso.
CAPITOLO 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE: MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO
Art. 4.1 Opere e strutture di muratura
4.1.1 Malte per murature
Le malte per muratura devono rispondere ai requisiti fissati dal D.M. 17/1/2018.
4.1.2 Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
– ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
– il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
– per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
– le imposte delle volte e degli archi;
– gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc…
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnarole e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca intorno e riempia tutte le commessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle commessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
4.1.3 Murature portanti
Tipologie e caratteristiche tecniche
Per le murature portanti si dovrà fare riferimento alle seguenti prescrizioni contenute nel D.M. 17/1/2018.
Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
Per la classificazione e le caratteristiche di resistenza si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 17/1/2018.
Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
Detta muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi naturali sono ricavati da materiale lapideo non friabile o sfaldabile, e resistente al gelo; essi non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili, o residui organici e devono essere integri, senza zone alterate o rimovibili.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza e adesività alle malte determinati secondo le modalità descritte dal D.M. 17/1/2018
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
– muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
– muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
– muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati regolari.
Particolari costruttivi
L’edificio a uno o più piani in muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
Dovranno, pertanto, essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
• Collegamenti
I sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. A tal fine tutti i muri saranno collegati:
– al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti;
– tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura.
Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare tra loro i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremità devono essere efficacemente ancorate ai cordoli.
Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso.
Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio. Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente realizzato mediante cordolo in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti.
È possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione.
• Spessori minimi dei muri
Lo spessore dei muri non potrà essere inferiore ai seguenti valori:
– muratura in elementi resistenti artificiali pieni 15 cm;
– muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
– muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
– muratura di pietra squadrata 24 cm;
– muratura listata 40 cm;
– muratura di pietra non squadrata 50 cm.
4.1.4 Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà essere prescritta l’esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico grezzo;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.
a) Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.
b) Nel paramento a «mosaico grezzo» la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l’uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
c) Nel paramento a «corsi pressoché regolari» il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l’intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.
d) Nel paramento a «corsi regolari» i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare e lavorati a grana ordinaria. Dovranno, altresì, avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso e, qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, quest’ultima dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza, però, fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei Lavori potrà anche prescrivere l’altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l’impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l’altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le commessure avranno larghezza non maggiore di 1 cm.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le commessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
In quanto alle commessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le commessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le commessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Art. 4.2 Costruzione delle volte
Le volte in genere saranno costruite sopra solide armature, formate secondo le migliori regole, ed in modo che il manto o tamburo assuma la conformazione assegnata all’intradosso degli archi, volte o piattabande, salvo a tener conto di quel tanto in più, nel sesto delle centine, che si crederà necessario a compenso del presumibile abbassamento della volta dopo il disarmo.
È data facoltà all’Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette il sistema che crederà di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilità e sicurezza, avendo l’Appaltatore l’intera responsabilità della loro riuscita, con l’obbligo di demolire e rifare a sue spese i volti che, in seguito al disarmo, avessero a deformarsi od a perdere la voluta robustezza.
Ultimata l’armatura e diligentemente preparate le superfici d’imposta delle volte, saranno collocati in opera i conci di pietra od i mattoni con le commessure disposte nella direzione precisa dei successivi raggi di curvatura dell’intradosso, curando di far procedere la costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno, inoltre, essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedirne lo sfiancamento, impiegando a tale scopo lo stesso materiale destinato alla costruzione della volta.
In quanto alle commessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le commessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all’intradosso e di 10 all’estradosso. A tal uopo l’Appaltatore per le volte di piccolo raggio, è obbligato, senza diritto ad alcun compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere, pure senza speciale compenso, xxxxxxx speciali lavorati a raggio.
Si avrà la maggiore cura tanto nella scelta dei materiali, quanto nel loro collocamento in opera, e nell’unire con malta gli ultimi filari alla chiave si useranno i migliori metodi suggeriti dall’arte, onde abbia a risultare un lavoro in ogni parte perfetto.
Le imposte di archi, piattabande e volte dovranno essere eseguite contemporaneamente ai muri e dovranno risultare bene collegate a questi ultimi. La larghezza delle imposte stesse non dovrà in nessun caso essere inferiore a 20 cm. Se dovesse risultare necessario impostare volte od archi su piedritti esistenti, si dovranno preventivamente preparare i piani di imposta mediante i lavori che saranno necessari, e che sono compresi fra gli oneri a carico dell’Appaltatore.
Per le volte oblique, i mattoni devono essere tagliati sulle teste e disposti seguendo la linea prescritta.
Nelle murature di mattoni pieni, messi in foglio o di costa, murati con cemento a pronta presa per formazione di volte a botte, a crociera, a padiglione, a vela, ecc., e per volte di scale alla romana, saranno seguite tutte le norme e cautele che l’arte specializzata prescrive, in modo da ottenere una perfetta riuscita dei lavori.
Sulle volte saranno formati i regolari rinfianchi fino al livello dell’estradosso in chiave, con buona muratura in malta in corrispondenza delle pareti superiori e con calcestruzzo per il resto. Le
sopraindicate volte in foglio dovranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere o fasce della grossezza di una testa di mattoni collegate alla volta durante la costruzione.
Per le volte e gli archi di qualsiasi natura l’Appaltatore non procederà al disarmo senza il preventivo assenso della Direzione dei Lavori. Le centinature saranno abbassate lentamente ed uniformemente per tutta la larghezza, evitando soprattutto che per una parte il volto rimanga privo di appoggio, mentre l’altra è sostenuta dall’armatura.
Art. 4.3 Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai
a) Murature in pietrame a secco
Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle commessure verticali.
Nell’interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su più ordini, per lo scolo delle acque.
b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
c) Vespai e intercapedini
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; questi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all’aperto, in modo da assicurare il ricambio dell’aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll’asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
Art. 4.4 Opere e strutture di calcestruzzo
1. Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nel D.M. 17/1/2018.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
2. Controlli sul conglomerato cementizio
I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui D.M. 17/1/2018 ed avranno lo scopo di accertare che il conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. Il prelievo dei campioni necessari avviene, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia. Il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini deve essere prelevato dagli impasti, al momento della posa in opera e alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia.
3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Per l’esecuzione di opere in cemento armato normale, è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui D.M. 17/1/2018.
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.2 del summenzionato decreto.
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
– saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
– manicotto filettato;
– sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso.
Nell’esecuzione delle opere di cemento armato precompresso è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualificati secondo le procedure di cui al D.M. 17/1/2018
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni nel summenzionato decreto.
a) Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi
b) Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo.
c) Xxxxxx gli apparecchi di ancoraggio deve disporsi un’armatura tridirezionale atta ad assorbire, con largo margine, gli sforzi di trazione e di taglio derivanti dalla diffusione delle forze concentrate, ivi comprese le eventuali reazioni vincolari.
d) Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio con intagli, pieghe, etc…
e) Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All’atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento conseguito; i due dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito.
L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.
5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore deve attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle leggi n. 1086/71 e n. 64/1974, , così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e nell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.
Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa vigente e in particolare alle specifiche indicate nel summenzionato decreto ai capitoli 7 e 11.9 nonché negli allegati A e B dello stesso.
L’esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
Art. 4.5 Solai
1. Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi dovranno essere tali da sopportare, a seconda della destinazione prevista per i relativi locali, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel D.M. 17/1/2018.
L’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendilumi del numero, forma e posizione che, a sua richiesta, saranno precisati dalla Direzione dei Lavori.
2. Le coperture degli ambienti e dei vani e le partizioni orizzontali potranno essere eseguite secondo le tipologie di seguito elencate.
4.5.1 Solai su travi e travetti di legno
Le travi principali di legno devono avere le dimensioni e le distanze indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico.
I travetti (secondari) devono essere collocati ad una distanza, fra asse e asse, pari alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate sugli stessi e sull’estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
4.5.2 Solai su travi di ferro a doppio t (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi interposti
Questi solai sono composti da travi, copriferri, voltine di mattoni (pieni o forati) o tavelloni o volterrane e, infine, dal riempimento.
Le travi devono avere le dimensioni previste nel progetto e devono essere collocate alla distanza prescritta; in ogni caso la loro distanza non deve superare 1 m. Prima del loro collocamento in opera devono essere protette con trattamento antincorrosivo e forate per l’applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cioè uno con le chiavi e il successivo senza), e i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, saranno applicati a distanza non maggiore di 2,50 m.
Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine grappe di ferro per meglio assicurare l’aderenza della malta di riempimento dell’intradosso.
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l’interposizione di copriferri.
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all’altezza dell’ala superiore della trave e dell’estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o altri inerti leggeri impastati con malta magra fino ad intasamento completo.
Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno applicarvi preventivamente uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell’intonaco stesso.
4.5.3 Solai di cemento armato o misti
Detta categoria comprende i solai, sia eseguiti in opera che derivanti dall’associazione di elementi prefabbricati, realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri materiali.
Per detti solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e, in particolare, valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 17/1/2018
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
a) solai con getto pieno di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
b) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
c) solai realizzati dall’associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai del tipo a) valgono integralmente le prescrizioni del precedente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
I solai del tipo b) e c) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.
4.5.4 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio
I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categorie:
1. solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2. solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
I blocchi di cui al secondo punto devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall’uno all’altro elemento.
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest’ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell’interasse e comunque non inferiore a 8 cm.
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm.
L’interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta, il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
Caratteristiche dei blocchi
1. Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.
Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiori di 3 mm.
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il più possibile uniforme.
Il rapporto fra l’area complessiva dei fori e l’area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve risultare superiore a 0,6 ÷ 0,625 h, ove h è l’altezza del blocco in metri.
2. Caratteristiche fisico-meccaniche
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:
– 30 N/mm² nella direzione dei fori;
– 15 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria 2, e di:
– 15 N/mm² nella direzione dei fori;
– 5 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria 1.
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
– 10 N/mm² per i blocchi di tipo 2, e di:
– 7 N/mm² per i blocchi di tipo 1.
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell’integrità dei blocchi con particolare riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni.
3. Spessore minimo dei solai
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.
Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
4. Spessore minimo della soletta
Nei solai del tipo 1 lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm.
Nei solai del tipo 2, può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
– possedere spessore non minore di 1/5 dell’altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
– avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.
5. Protezione delle armature
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti:
– distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
– distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate Norme contenute nel D.M. 17/1/2018.
In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati. Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
6. Conglomerati per i getti in opera
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l’entità delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l’avvolgimento delle armature e l’aderenza sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.
4.5.5 Solai prefabbricati
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma l’ipotesi di comportamento a diaframma dell’intero orizzontamento, gli elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
4.5.6 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio
1. Classificazioni
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.).
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente. Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
x. xxxxxxx collaboranti;
b. blocchi non collaboranti.
a. Blocchi collaboranti
Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm² ed inferiore a 25 kN/mm².
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei Lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della categoria b.1.b).
b. Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm² e svolgere funzioni di solo alleggerimento. Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti.
2. Spessori minimi
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.
4.5.7 Solai realizzati con l’associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti prescrizioni.
1. L’altezza minima non può essere minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo c), senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopraindicato può essere portato a 35.
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato agli estremi, tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%.
È ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. 17/1/2018.
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
2. Solai alveolari. Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d’appoggio, il getto integrativo deve estendersi all’interno degli alveoli interessati dall’armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.
3. Solai con getto di completamento. La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.
Art. 4.6 Strutture di acciaio
1. Generalità
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal
D.M. 17/1/2018 e dalle norme vigenti in materia.
L’Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed all’approvazione della Direzione dei Lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore.
2. Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l’Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
– attestato di controllo;
– dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’Impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 17/1/2018 e dalle norme vigenti a seconda del tipo di metallo in esame.
3. Controlli durante la lavorazione
L’Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d’arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l’Impresa informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
4. Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l’impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.
Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, l’Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:
– per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;
– per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
– per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.
5. Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori, quando prevista, un’accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture. Art. 4.7 Strutture in legno
1. Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvano una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici. Per la progettazione di tutte le strutture in legno sopra elencate si applicano le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 1995-1-1 (2009) “Eurocodice
5. Progettazione delle strutture in legno”.
A seconda dei tipi di prodotti, ai materiali e prodotti a base di legno per uso strutturale si applica il D.M. 17/1/2018.
I produttori di sistemi strutturali con struttura in legno, per i quali siano già disponibili Linee Guida ETAG, dovranno adeguarsi a quanto prescritto al punto C del summenzionato art. 11.1.
La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale devono avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.
Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del summenzionato art.11.1, ovvero nell’art. 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore, da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto.
2. Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura (norma UNI EN 301 e norma UNI EN 302).
Esempi di adesivi idonei sono forniti nel Prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio.
Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei
CATEGORIA D’ESPOSIZIONE ESEMPI
CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE TIPICHE DI ADESIVI
Ad alto rischio
– Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strut- RF ture all’esterno nelle quali l’incollaggio è esposto agli elementi (per tali PF condizioni di esposizione si sconsiglia l’uso di strutture incollate diverse PF/RF dal legno lamellare incollato).
– Edifici con condizioni caldo - umide, dove l’umidità del legno è superiore al 18% e la temperatura degli incollaggi può superare i 50 °C, per esempio lavanderie, piscine e sottotetti non ventilati.
– Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tin- toria.
– Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo. A basso rischio
– Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aper- RF te e porticati. PF
– Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo. PF/RF
– Edifici riscaldati ed aerati nei quali la umidità del legno non superi il 18%
e la temperatura dell’incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio MF/UF interni di case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici. UF
dove: RF: Resorcinolo – formaldeide PF: Fenolo - formaldeide.
PF/RF: Fenolo/ resorcinolo - formaldeide. MF/UF: Melamina / urea - formaldeide. UF: Urea - formaldeide e UF modificato
3. Per gli elementi di collegamento meccanici usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alle normative vigenti.
Si deve tenere, altresì, conto dell’influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2).
Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma UNI ISO 2081
CLASSE DI UMIDITÀ TRATTAMENTO
1 nessuno (1)
2 Fe/Zn 12c
3 Fe/Zn 25c (2)
(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c.
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo.
Classe di umidità 1: è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell’aria circostante che supera il 65% soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 1 l’umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 12%.
Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa dell’aria circostante che supera l’80% soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 2 l’umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 18%.
Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati.
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.
4. Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. I prodotti per le strutture devono essere applicati, utilizzati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.
5. La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni del progetto ed al presente capitolato.
(le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l’applicabilità delle regole di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare per l’Eurocodice 5 di cui al comma 1)
6. Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.
La maggior parte dei criteri di classificazione del legname basati sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguati ai fini della scelta di tali materiali a scopi strutturali; si dovrà pertanto prestare particolare attenzione alla loro rettilineità.
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in alcun modo.
Il legno, i componenti derivati dal legno e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita.
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità che sia il più vicino possibile a quello più appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Nel caso in cui non siano considerati importanti gli effetti di un eventuale ritiro oppure nel caso in cui si sostituiscano parti danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia comunque consentito di asciugare, fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità.
7. Qualora si tiene conto della resistenza dell’incollaggio delle unioni, per il calcolo allo stato limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l’affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate. Qualora, invece, si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l’applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura.
8. Per quanto concerne la miscelazione, le condizioni ambientali per l’applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti i fattori concernenti l’uso appropriato dell’adesivo, si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi.
9. Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l’applicazione e prima di raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l’applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.
10. Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone).
Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.
Xxxxxxx e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio.
Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di – 0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel legno. L’operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:
a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del gambo non filettato;
b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;
c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.
11. Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l’immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, etc... si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale. L’assemblaggio dei vari componenti dovrà quindi essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute e si dovranno in ogni caso sostituire eventuali elementi deformati e fessurati o malamente inseriti nei giunti. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell’opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici.
12. Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di:
– controllo sul progetto;
– controllo sulla produzione e sull’esecuzione fuori e dentro il cantiere;
– controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto.
Il controllo sulla produzione e sull’esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: le prove preliminari, per esempio prove sull’adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto di umidità
per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell’incollaggio per i connettori: tipo, protezione anticorrosione
trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria; controllo sull’assemblaggio e sulla messa in opera;
controllo sui particolari strutturali, per esempio:
numero dei chiodi, bulloni ecc. dimensioni dei fori, corretta perforatura
interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni
controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un’ispezione visuale e prove di carico.
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l’esercizio ove non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.
13. Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l’utilizzo in esercizio e per la manutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla Direzione dei Lavori in apposito fascicolo e messi poi a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell’edificio.
14. Le strutture in legno potranno essere realizzate con i seguenti componenti:
4.7.1 Legno massiccio
Gli elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare devono risultare conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato dal D.M. 17/1/2018, recare la Marcatura CE.
Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale, secondo quanto specificato al punto B del summenzionato art. 11.1, devono essere qualificati così come specificato all’art. 11.7.10 del richiamato decreto.
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili.
I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale. La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle normative applicabili.
La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338:2009 ed UNI EN 1912:2010, per legno di provenienza estera, ed UNI 11035:2010 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana.
A ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti a quella classe.
In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384- 2010.
Le prove sperimentali per la determinazione di, resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibilmente soggetto nella struttura.
Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono disponibili dati ricavati su campioni “piccoli e netti”, è ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità.
Il legno dovrà essere classificato in base alla resistenza meccanica e alla rigidezza; dette proprietà devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull’esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedi ad es. norma UNI EN 14081-1/2/3-2006 e UNI 00000-0-0000 “Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza.
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma vigente (UNI EN 408 – 2004 “Strutture di legno. Legno massiccio e legno lamellare incollato. Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche”). Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.
4.7.2 Legno con giunti a dita
Fatta eccezione per l’uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera con giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m²) a condizione che:
– il profilo del giunto a dita e l’impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza richiesta;
– i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma raccomandata ECE-1982 «Recommended standard for finger - jointing of coniferous sawn timber» oppure documento del CEN/TC 124 «Finger jointed structural timber»).
Se ogni giunto a dita è cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.
L’idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata in conformità ai requisiti delle norme UNI EN 385 ed UNI EN 387 ed integrata quando necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura.
Per l’adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l’idoneità e la durabilità dell’adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione.
4.7.3 Legno lamellare incollato
Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080 “Strutture di legno - Legno lamellare incollato – Requisiti”.
I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui all’art. D.M. 17/1/2018.
Il legno lamellare incollato è classificato, in base alla resistenza, secondo la norma UNI EN 1194 “Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici”.
La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l’integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura.
Per quanto concerne le dimensioni, gli scostamenti ammissibili sono fissati dalla norma UNI EN 390.
Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.
Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:
– di delaminazione (norma UNI 391);
– di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio (norma UNI 392);
– di controllo degli elementi;
– laminati verticalmente;
– controllo delle sezioni giuntate.
La determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla fibratura e di altre proprietà fisiche e meccaniche saranno effettuate secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 408.
4.7.4 Pannelli a base di legno
I pannelli a base di legno per uso strutturale sono identificati e qualificati secondo quanto previsto
D.M. 17/1/2018 e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986.
Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di strutture che incorporano pannelli a base di legno, si può fare riferimento alle norme UNI EN 12369-1:2002 e UNI EN 12369-2:2005.
CAPITOLO 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE: COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Art. 5.1 Esecuzione coperture continue (piane)
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all’acqua è assicurata indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli strati o elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, disciplinata dalla norma UNI 9307-1 (“Coperture continue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di tenuta”).
Le coperture continue sono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– copertura senza elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza;
– copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
Quando non altrimenti specificato negli altri documenti progettuali (o quando questi non risultano sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dagli strati funzionali di seguito indicati (definite secondo UNI 8178 “Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali”):
a) copertura non termoisolata e non ventilata:
– lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
– l’elemento di tenuta all’acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all’acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all’ambiente esterno;
– lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.
b) copertura ventilata ma non termoisolata:
– l’elemento portante;
– lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi d’aria naturali o forzati;
– strato di pendenza (se necessario);
– elemento di tenuta all’acqua;
– strato di protezione.
c) copertura termoisolata non ventilata:
– l’elemento portante;
– strato di pendenza;
– strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo), o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
– elemento di tenuta all’acqua;
– elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;
– strato filtrante;
– strato di protezione.
d) copertura termoisolata e ventilata:
– l’elemento portante con funzioni strutturali;
– l’elemento termoisolante;
– lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti;
– lo strato di ventilazione;
– l’elemento di tenuta all’acqua;
– lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
– lo strato di protezione.
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) per l’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, le strutture metalliche, le strutture miste acciaio calcestruzzo, le strutture o i prodotti di legno, ecc…
b) per l’elemento termoisolante si farà riferimento all’Art. 2.15 del presente capitolato sui materiali per isolamento termico e, inoltre, si avrà cura che nella posa in opera siano: realizzate correttamente le giunzioni, curati i punti particolari, assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato contiguo
c) per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo
d) lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d’aria avente aperture di collegamento con l’ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc..., capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti
e) lo strato di tenuta all’acqua sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo. Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all’Art. 2.10 del presente capitolato sui prodotti per coperture piane. In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dal progetto e/ o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all’esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato. Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell’art. 79 del presente capitolato sui prodotti per coperture piane. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto.
f) lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con fogli di non-tessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sarà curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all’ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili
g) lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell’articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest’ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.
h) lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto per i relativi materiali si rinvia allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell’acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all’incontro con camini, aeratori, ecc.
i) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche. Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all’acqua. Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
Per la realizzazione delle coperture piane Il Direttore dei lavori opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare verificherà:
– il collegamento tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati);
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari;
b) ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
– le resistenze meccaniche (portate, pulsonamenti, resistenze a flessione);
– le adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l’esistenza di completa separazione);
– tenuta all’acqua, all’umidità ecc.;
c) a conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento, anche solo localizzate, formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto a dalla realtà. Avrà cura inoltre di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 5.2 Esecuzione coperture discontinue (a falda)
1. Per coperture discontinue (a falda) s’intendono quelle in cui l’elemento di tenuta all’acqua assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale e dalla conformazione dei prodotti. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli strati o elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione
dell’elemento di tenuta, disciplinata dalla norma UNI 9308-1 (“Coperture discontinue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di tenuta”).
Le coperture discontinue si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
– coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
2. Salvo il caso in cui non sia diversamente previsto negli altri documenti progettuali (o nel caso in cui questi non siano sufficientemente dettagliati), ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dagli strati funzionali di seguito indicati (definiti secondo la norma UNI 8178):
a) copertura non termoisolata e non ventilata:
– elemento portante con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;
– strato di pendenza con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è sempre integrata in altri strati);
– elemento di supporto con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza all’elemento portante);
– elemento di tenuta con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all’acqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche fisiche e chimiche indotte dall’ambiente esterno e dall’uso.
b) copertura non termoisolata e ventilata:
– strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche attraverso ricambi d’aria naturali o forzati;
– strato di pendenza (sempre integrato);
– elemento portante;
– l’elemento di supporto;
– l’elemento di tenuta.
c) copertura termoisolata e non ventilata:
– elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;
– strato di pendenza (sempre integrato);
– elemento portante;
– strato di schermo al vapore o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
– elemento di supporto;
– elemento di tenuta.
d) copertura termoisolata e ventilata:
– l’elemento termoisolante;
– lo strato di ventilazione;
– lo strato di pendenza (sempre integrato);
– l’elemento portante;
– l’elemento di supporto;
– l’elemento di tenuta.
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.
3. Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) per l’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, le strutture metalliche, le strutture miste acciaio calcestruzzo, le strutture o i prodotti di legno, ecc…
b) per l’elemento termoisolante si farà riferimento all’Art. 2.15 del presente capitolato sui materiali per isolamento termico e, inoltre, si avrà cura che nella posa in opera siano: realizzate correttamente le giunzioni, curati i punti particolari, assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato contiguo
c) per l’elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà durante l’esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, l’adeguatezza nel trasmettere i carichi all’elemento portante e nel sostenere lo strato sovrastante;
d) l’elemento di tenuta all’acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le prescrizioni previste nell’Art. 2.9 del presente capitolato sui prodotti per coperture discontinue; in fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza; attenzione particolare sarà data alla realizzazione di bordi, punti particolari e comunque ove è previsto l’uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.);
e) lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d’aria avente aperture di collegamento con l’ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc..., capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti
f) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche. Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all’acqua. Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare verificherà:
– i collegamenti tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito;
– per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.
b) a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all’acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 5.3 Opere di impermeabilizzazione