CONTRATTO DI FILIERA “OROGEL”
CONTRATTO DI FILIERA “OROGEL”
TRA
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, codice fiscale 97099470581, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente dell’Ufficio Politiche di filiera (PQAI III) ai sensi del decreto ministeriale n. 90276 del 10 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre 2014, al numero 4571, cui è stata conferita, con decreto ministeriale n. 45263 del 22 giugno 2015, la delega alla stipula dei contratti di filiera di cui al D.M. 22.11.2007 e al D.M. 19.12.2012, attuativo dell’art. 63 del decreto legge 24.01.2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 24.03.2012
E
la Società “OROGEL Società Cooperativa Agricola” (di seguito, il “Proponente”), codice fiscale 00800010407, con sede a Via Dismano, 2830 – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx (XX), Xxx. 00000, con capitale sociale di € 8.529.500,00, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Forlì – Cesena, in persona del Vice Presidente/Legale rappresentante, Xxxxxxxx XXXXXXXXX, nato a Montechiarugolo (PR), il 17.08.1941 (documento d’identità N° AR6074323 valido sino al 11.04.2020), domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale agisce in virtù e con i poteri a Lui conferiti specificatamente mediante Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2014 nonché agisce in virtù del ruolo conferito dalla Normativa di Riferimento rispetto a tutti i seguenti beneficiari (tutti i beneficiari di seguito congiuntamente i “Beneficiari”):
- OROGEL Società Cooperativa Agricola (CUP: J14H14001370008);
- OROGEL FRESCO Società Cooperativa Agricola (CUP: J14H14001380008);
- APORA Società Cooperativa Agricola (CUP: J14H14001390008)
PREMESSO CHE:
a. la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 66, comma 1) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito i Contratti di Filiera e di Distretto, demandando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la loro attuazione;
b. la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI), gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (di
seguito, “C.D.P.”);
c. il Decreto del 22 novembre 2007, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ha stabilito le “Condizioni di accesso ai finanziamenti agevolati, applicate ai contratti di filiera e di distretto” (di seguito, “D.M. 22.11.2007”);
d. il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2850 del 21 aprile 2008 (di seguito, “D.M. 21.04.2008”) ha definito le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l’attuazione dei Contratti di filiera;
e. il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2436 del 17 febbraio 2009 (di seguito, “D.M. 17.02.2009”) ha reso conforme l’Allegato A del citato D.M. 21.04.2008 al regime di aiuto N379/2008 - Italia, come successivamente modificato, relativo ai Contratti di Filiera e di Distretto, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 7843 del 10 dicembre 2008;
f. la legge 3 febbraio 2011, n. 4 reca, all’art. 1 (che sostituisce il comma 1 dell’art. 66 della richiamata legge n. 289/2002), l’estensione dei Contratti di Filiera e di Distretto a tutto il territorio nazionale;
g. il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dispone, all’art. 63, l’attivazione dei nuovi Contratti di Filiera e di Distretto;
h. il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 542 del 19 dicembre 2012 (di seguito, “D.M. 19.12.2012”) e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell’art. 63 del decreto-legge n. 1/2012, prevede la “Determinazione delle modalità di erogazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del MIPAAF dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A.”;
i. la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 558 del 20 dicembre 2012, come successivamente modificata e integrata dalle Circolari ministeriali n. 528 del 19 marzo 2013, n. 555 del 26 marzo 2013 e n. 1028 del 25 giugno 2013, definisce “le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto”;
j. la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 550 del 25 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata con Circolare n. 1002 del 20.06.2013, stabilisce le “modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizzate di cui all’art. 8 del Decreto del 22 novembre 2007”;
k. la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 43645 del 15.06.2015 (di seguito la “Circolare MIPAAF”), definisce i principi di carattere generale in ordine alla ammissibilità delle spese e alle modalità di erogazione dei finanziamenti;
l. tutte le norme di cui sopra vengono complessivamente ricomprese, di seguito ed in epigrafe, nella dizione “Normativa di Riferimento”;
m. in base alla Normativa di Riferimento, i Contratti di Filiera sono finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale;
n. la C.D.P. ha sottoscritto, in data 20 giugno 2013, una Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto (di seguito la “Convenzione C.D.P.”) con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1 del D.M. 22.11.2007 (Allegato 1);
o. l’art. 5, comma 6 del D.M. 19.12.2012 prevede che il contenuto e l’articolazione delle attività affidate all’Istituto Sviluppo Agroalimentare Società per Azioni C.F. e Partita I.V.A.
n. 08212421005 (di seguito, “ISA”), formeranno oggetto di apposito atto convenzionale da stipularsi tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ISA;
p. la Banca Autorizzata (di seguito, la “Banca Autorizzata”) ex art. 8, comma 2 del D.M. 22.112007 e le Banche Finanziatrici (di seguito, le “Banche Finanziatrici”) ex art. 8, comma 1 dello stesso D.M. 22.11.2007 sono quelle di cui all’allegato al presente Contratto (Allegato 2);
q. il Proponente ha presentato domanda di accesso al Contratto di Filiera “OROGEL.” in data 15.07.2013, per la realizzazione, a cura dei Beneficiari, di un Piano progettuale finalizzato alle produzioni ortofrutticole destinate sia al consumo fresco, sia quelle surgelate (di seguito, il “Piano progettuale”);
r. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, effettuate le attività istruttorie e valutative di cui alla Normativa di Riferimento, ha proposto per l’approvazione in data 16/12/2013 il Contratto di Filiera al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, “CIPE”);
s. con Delibera n. 10 del 14/02/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2014 (di seguito, “Delibera CIPE”), il CIPE ha approvato e finanziato il Contratto di Filiera “OROGEL” nonché ha autorizzato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a stipulare il presente Contratto di Filiera “OROGEL” per l’attuazione del Piano progettuale, nelle Regioni Xxxxxx-Romagna e Veneto, nella filiera ortofrutticola per tutti gli investimenti così come analiticamente indicati nella Delibera CIPE e nella relativa tabella ad essa allegata, complessivamente risultanti pari ad € 42.000.000,00 per le spese di cui alle Tabelle 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009;
t. nella Delibera CIPE di approvazione e finanziamento del Contratto di Xxxxxxx è indicata la copertura finanziaria a fronte della realizzazione dei predetti investimenti;
u. il Proponente ha presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 16/10/2014, acquisito agli atti con prot. n. 76928 del 16.10.2014 un progetto esecutivo (di seguito, “Progetto Esecutivo”), approvato con provvedimento ministeriale prot. n. 88274 del 01.12.2014 (Allegato 3);
v. nel Progetto Esecutivo sono risultati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessivi € 41.995.417,13, con una copertura finanziaria di pari importo che risulta così suddivisa:
1. finanziamento agevolato per investimenti di cui alla Tabella 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni per l’importo di
€ 20.997.708,57 (di seguito il “Finanziamento Agevolato FRI”) a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) concesso da C.D.P., ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere n. 8208/2, n.8209/2 e n. 8210/2, del 16.03.2015 (Allegato 4);
2. finanziamento bancario per investimenti di cui alla Tabella 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni per l’importo complessivo di
€ 20.997.708,57 (di seguito il “Finanziamento Bancario FRI”) i cui soggetti erogatori saranno le Banche Finanziatrici di cui all’Allegato 2, ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere rilasciate da ICCREA - Banca Impresa
S.p.A. - del 16.06.2015 (Allegato 5);
L’insieme del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario FRI costituisce il Finanziamento complessivo (di seguito “Finanziamento FRI”);
w. il Vice-Presidente/Legale Rappresentante pro-tempore del Proponente ha trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 07.04.2015, acquista agli atti con prot. n. 0024221 del 07.04.2015 la Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni relativa all’insussistenza di Procedimenti Penali a proprio carico;
x. L’Ufficio Territoriale di Governo (UTG) di Forlì – Cesena ha trasmesso in data 16.06.2015 l’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 attestante l’insussistenza di cause interdittive e/o tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte del Proponente e dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
Pur tuttavia il Proponente, in data 08.06.2015, ha formalizzato una comunicazione all’UTG di Forli – Cesena circa il cambiamento dell’assetto gestionale per un solo componente del
C.d.A. per subentro, mortis causa, ad un altro consigliere; sono pertanto decorsi 45 giorni dal ricevimento, da parte dell’UTG stesso, della predetta comunicazione;
y. con il presente “Contratto di Filiera” le parti intendono disciplinare le modalità attuative
del “Contratto di Filiera OROGEL” conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 12 del D.M. 22.11.2007.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di Filiera.
2. OGGETTO
2.1 Il Contratto di Filiera “OROGEL” disciplina i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Proponente relativamente alle modalità di attuazione del Progetto Esecutivo.
2.2 Il Proponente, intervenuto anche nell’interesse dei Beneficiari secondo il ruolo specifico che gli è stato attribuito dalla Normativa di Riferimento, costituisce, per quanto riguarda il Contratto di Xxxxxxx, l’interlocutore unico nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, il Proponente è impegnato, anche per i Beneficiari, sulla base della Normativa di Riferimento, a darvi esecuzione e attuazione, per tutti i rapporti nascenti e conseguenti.
2.3 I Beneficiari possono accedere ai finanziamenti secondo le modalità indicate nel presente Contratto al verificarsi delle condizioni ed al mantenimento degli obblighi previsti nel Contratto di Filiera e nella Normativa di Riferimento.
2.4 Con la stipula del Contratto di Filiera i Beneficiari si assumono, tra gli altri, i seguenti obblighi, che formano condizione essenziale di efficacia per l’erogazione dei finanziamenti:
a. impiegare le somme loro erogate esclusivamente per sostenere le spese relative alla realizzazione del Progetto Esecutivo;
b. ultimare gli interventi previsti nel Progetto Esecutivo entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dalla data di efficacia del presente Contratto di Filiera, più l’eventuale periodo di proroga concesso ai sensi dell’art. 15, comma 5 del D.M. 22.11.2007;
c. comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione degli interventi di cui al Progetto Esecutivo, determinata secondo quanto specificato nella Circolare MIPAAF;
d. non trasferire altrove la sede degli investimenti o alienare a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel Progetto Esecutivo, i beni e i diritti
aziendali ammessi alle agevolazioni per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di completamento degli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo;
e. osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente.
2.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette copia del presente Contratto di Filiera al CIPE, alle Regioni, alla Banca Autorizzata, alle Banche Finanziatrici, e a C.D.P.
3. DURATA
3.1 Il presente Contratto di Filiera ha validità, dalla data della sua efficacia di cui al successivo art. 4, sino alla adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del decreto di concessione definitiva di cui all’art. 17, comma 2 del D.M. 22.11.2007 e comunque fino al completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti da contratto medesimo e dalla Normativa di Riferimento da parte del Proponente e dei Beneficiari.
4. EFFICACIA
4.1 L’efficacia del Contratto di Filiera è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al Progetto Esecutivo. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.
4.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede, entro 30 (trenta) giorni, a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti del Progetto Esecutivo non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto di Filiera è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5.
4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto:
a. le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.;
5. DOMANDA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO FRI
5.1 L’erogazione dei finanziamenti concessi ai Beneficiari del presente Contratto di Filiera per investimenti di cui alla Tabella 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni avvengono per stato di avanzamento lavori (di seguito, “SAL”).
5.2 Ai fini della erogazione dei finanziamenti, il Proponente trasmette alla Banca Autorizzata, per conto dei Beneficiari, successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera a, la richiesta di erogazione a SAL (di seguito, “Domanda di Erogazione del Finanziamento a SAL”), redatta secondo le modalità di cui alla Circolare MIPAAF.
5.3 Il Proponente può presentare, per conto dei Beneficiari, al massimo, 6 (sei) Domande di Erogazione del Finanziamento a SAL; tra una Domanda di Erogazione e l’altra devono intercorrere almeno 6 (sei) mesi.
5.4 Ciascuna Domanda di Erogazione a SAL deve essere corredata dai titoli di spesa, anche non quietanzati. In particolare:
a. le fatture devono far riferimento agli investimenti relativi ai preventivi e ai computi metrici presentati dal Proponente in sede di Progetto Esecutivo e sui quali è stata condotta l’analisi istruttoria della Banca Autorizzata, fatte salve le variazioni in corso d’opera di cui al successivo articolo 8;
b. nel caso in cui l’erogazione del finanziamento sia richiesta a fronte di fatture non quietanzate, il Beneficiario deve:
- produrre, contestualmente ai titoli di spesa allegati alla Domanda di Erogazione, una dichiarazione contenente l’impegno al pagamento delle forniture cui i titoli di spesa si riferiscono prima della successiva Domanda di Erogazione del Finanziamento a SAL;
- provvedere, comunque, a quietanzare i titoli di spesa non quietanzati prima della presentazione della Domanda di Erogazione relativa al successivo SAL.
In ogni caso, i titoli di spesa devono essere timbrati a cura del Beneficiario, secondo le modalità previste nella circolare MIPAAF; la Banca Autorizzata verifica la corretta apposizione.
5.5 La Banca Autorizzata, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della Domanda di Erogazione, effettua l’istruttoria mediante accertamento della conformità della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al Progetto Esecutivo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di erogazione, secondo quanto previsto nel Contratto di Filiera. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca Autorizzata, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
5.6 La Banca Autorizzata invia, entro il termine di cui al punto precedente, le risultanze dell’attività istruttoria al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella forma, se positive, di Benestare all’erogazione (di seguito “Benestare”), dandone nel contempo notizia alla Banca Finanziatrice, ove non coincidente con la Banca Autorizzata.
5.7 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuto il Benestare della Banca Autorizzata di cui al precedente art. 5. Comma 6 e verificate le condizioni per l’erogazione del finanziamento, comunica, entro 30 (trenta) giorni, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice il “nulla osta” alla erogazione. L’eventuale integrazione della documentazione necessaria per la verifica delle condizioni per l’erogazione del finanziamento, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad altri enti e/o amministrazioni pubbliche, sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
6. CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO FRI
6.1 Le condizioni, le modalità e i termini previsti per l‘Erogazione del Finanziamento FRI sono disciplinate dalle parti con il relativo Contratto di Finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera a.
6.2 La Banca Finanziatrice, ricevuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il “nulla osta” alla erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 5, comma 7, richiede a C.D.P., almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima la data di erogazione, la messa a disposizione dei fondi di Finanziamento Agevolato FRI, così come previsto dalla Convenzione C.D.P.
6.3 La Banca Finanziatrice, ricevuti da C.D.P. i relativi fondi, provvede all’erogazione con pari valuta della quota di Finanziamento Agevolato FRI e della corrispondente quota di Finanziamento Bancario FRI. L’erogazione del Finanziamento FRI:
a. avviene previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa Delibera di Finanziamento e assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel relativo Contratto di Finanziamento, così come stabilito dalla Normativa di Riferimento, in relazione allo stato di realizzazione del Progetto Esecutivo;
b. è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità del rimborso delle rate sul Finanziamento FRI già erogato e/o della insussistenza di qualsiasi Evento rilevante come esplicitato nel Contratto di Finanziamento. A tal fine, la Banca Finanziatrice, se diversa dalla Banca Autorizzata, è tenuta a segnalare immediatamente a quest’ultima il verificarsi delle condizioni ostative alle erogazioni.
6.4 Le singole erogazioni avvengono in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario FRI.
6.5 L’importo massimo del Finanziamento FRI rimane invariato anche se nel corso della realizzazione del Progetto Esecutivo intervengono aumenti della spesa complessivamente prevista.
6.6 Nel caso in cui intervengano diminuzioni della spesa prevista nel Progetto Esecutivo, ferme restando la finalità e la funzionalità dello stesso, l’ammontare del Finanziamento FRI è definitivamente stabilito riducendo l’importo in misura proporzionale alla riduzione della spesa, in modo tale che rimangano invariate le percentuali di copertura dell’investimento stabilite nel Progetto Esecutivo.
6.7 Ad ogni erogazione del Finanziamento è prevista la stipula di un Atto di quietanza, secondo quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. (allegato 2 - Linee guida, punto 4.6.10).
7. MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI
7.1 Il Proponente si impegna a inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza annuale dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, relazioni annuali e una relazione finale, redatta a seguito del completamento degli investimenti, contente ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dell’accordo di
filiera di cui al punto 3.3 della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012. I contenuti delle predette informazioni sono individuati tenuto conto degli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire con la realizzazione del Contratto di Filiera.
7.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la destinazione dei Finanziamenti FRI rispetto allo scopo esclusivo della realizzazione del Progetto Esecutivo. A tal fine può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione del Progetto Esecutivo con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso i locali nei quali è realizzato l’investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
7.3 Ai fini del monitoraggio relativo alla erogazione dei finanziamenti, il Proponente invia, per conto del Beneficiario, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Banca Autorizzata, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all’avvio dell’investimento e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione, la dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore speciale del Beneficiario ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante lo stato di avanzamento degli investimenti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 2 del D.M. 22.11.2007. La dichiarazione è resa dal Beneficiario secondo quanto specificato nella Circolare MIPAAF.
7.4 La Banca Autorizzata è abilitata, ai fini degli adempimenti di competenza, a svolgere verifiche e controlli, anche attraverso sopralluoghi presso la sede dove è realizzato l’investimento, sulla documentazione presentata dal Beneficiario.
7.5 Ciascun Beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione degli investimenti i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto Esecutivo.
8. MODIFICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO
8.1 Gli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Filiera a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno scostamento sostanziale del Progetto Esecutivo da quello approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
8.2 Sono considerate varianti al Progetto Esecutivo tutti i cambiamenti tali da comportare modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, quali, in particolare:
a. le modifiche della denominazione sociale e della ragione sociale del Beneficiario, nonché le modifiche conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie quali fusioni, scorpori, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda;
b. le variazioni nella localizzazione territoriale degli investimenti;
c. la modifica della tipologia di aiuto;
d. le variazioni tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati.
8.3 Il Proponente può presentare, al massimo, 6 (sei) richieste di varianti per gli investimenti di cui Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni; le richieste di varianti possono riferirsi ad uno o più Beneficiari;
8.4 L’eleggibilità degli investimenti alle agevolazioni decorre dalla data di presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della richiesta di variante.
8.5 La valutazione definitiva dell’ammissibilità e l’autorizzazione delle varianti, effettuata sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria delle Banche Autorizzate, è di sola ed esclusiva competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel caso di varianti aventi per oggetto la localizzazione regionale degli interventi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla relativa autorizzazione sentite eventualmente le Regioni competenti.
8.6 Le varianti al Progetto Esecutivo sono formulate dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso la presentazione di una specifica istanza corredata da adeguata documentazione. In particolare:
a. il Proponente presenta alla Banca Autorizzata, per quanto di competenza, una relazione descrittiva delle motivazioni sottese alle varianti richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi;
b. la Banca Autorizzata valuta la relazione di cui al punto precedente entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento; a conclusione dell’attività istruttoria, redige una relazione tecnica in ordine, a seconda delle diverse fattispecie di variante, all’eventuale permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni e/o alla congruità tecnico-economica o al persistente raggiungimento degli obiettivi previsti dal Contratto di Filiera, da rilasciare entro lo stesso termine al Proponente. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dalla Banca Autorizzata, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria;
c. il Proponente presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la richiesta di variante con allegata la relazione tecnica rilasciata dalla Banca Autorizzata.
8.7 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua l’attività istruttoria sulle richieste di variante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse e ne comunica l’esito al Beneficiario, per il tramite del Proponente e alla Banca Autorizzata. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
8.8 In caso di mancata approvazione della variante, qualora quest’ultima sia già avvenuta o avvenga comunque, la richiesta di variante presentata dal Proponente decade e le agevolazioni concesse relative all’investimento sono revocate.
8.9 Nelle more dell’approvazione delle varianti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non si può procedere all’erogazione delle agevolazioni relative all’investimento oggetto di variante.
8.10 Non sono considerate, di norma, varianti al Progetto Esecutivo, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera e per i quali il Beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione:
a. purché sia garantita la possibilità di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono;
b. a condizione che il Beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalità del Progetto Esecutivo e /o siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di Filiera e il termine per la realizzazione degli investimenti.
8.11 Le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera di cui al precedente art. 8, comma 10 sono comunicati direttamente dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, alla Banca Autorizzata, per gli investimenti di competenza, congiuntamente alla presentazione della Domanda di Erogazione dei Finanziamenti.
In ogni caso, il Beneficiario può chiedere, per il tramite del Proponente, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preliminare conferma dell’ammissibilità delle variazioni Progetto Esecutivo. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua l’attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente art. 8, comma 7, avvalendosi della Banca Autorizzata.
8.12 La Banca Autorizzata segnala al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le
variazioni al Progetto Esecutivo al momento della presentazione della relazione finale di spesa.
8.13 Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo comportino una riduzione della spesa rispetto a quanto in precedenza previsto, le agevolazioni sono ridotte in proporzione.
9. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA
E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI
9.1 Il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione relativa allo stato finale degli investimenti alla Banca Autorizzata entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dell’investimento o, per gli investimenti già ultimati alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, entro e non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa in assenza di gravi e giustificati motivi preventivamente comunicati determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del successivo art. 11.
9.2 La Banca Autorizzata redige, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Domanda di Erogazione di cui al comma precedente, la relazione finale sugli investimenti realizzati e la trasmette, entro lo stesso termine, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca Autorizzata, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
9.3 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta dalla Banca Autorizzata la relazione finale di cui al comma precedente:
a. dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione degli investimenti;
b. provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Beneficiario;
c. adotta il provvedimento finale di concessione definitiva delle agevolazioni entro 9 (nove) mesi dal ricevimento della documentazione finale sull’investimento realizzato di cui al precedente articolo 5.
L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dalla Normativa di Riferimento, deve avvenire entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della stessa.
9.4 Qualora dal ricalcolo delle agevolazioni risulti che il Beneficiario debba restituire quote di Finanziamento o di contributo già erogato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla rideterminazione delle agevolazioni erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile, ovvero possono essere recuperate maggiorando il contributo erogato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) computato dal momento dell’erogazione al Beneficiario delle somme non dovute, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva, ovvero, della data di restituzione delle maggiori somme. La restituzione di quanto già erogato sul Finanziamento FRI è stabilito all’interno del Contratto di Finanziamento.
9.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni alla Banca Autorizzata.
10. DIVIETO CESSIONE
10.1 Il presente Contratto di Filiera e tutti i diritti e obblighi a esso preordinati, connessi e conseguenti non possono essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso.
11. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
11.1 Le agevolazioni relative ai singoli Contratti di Finanziamento FRI stipulati dai Beneficiari sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei casi di cui all’art. 15 del D.M. 22.11.2007 e in quelli di inadempienza, da parte del Beneficiario, degli obblighi previsti nei Contratti di Finanziamento e, più in generale, dalla Normativa di Riferimento.
11.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni in favore dei Beneficiari al verificarsi anche di una sola delle seguenti situazioni:
a. mancato raggiungimento delle finalità essenziali del Progetto Esecutivo, anche a causa della mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso;
b. qualora il Beneficiario effettui varianti al Progetto Esecutivo, così come definite all’art. 8 del presente Contratto, senza la approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c. qualora siano distolte, in qualsiasi forma dall’uso previsto, le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5 (cinque) anni dalla data di completamento dell’investimento;
d. qualora il Beneficiario cessi la propria attività o sia sottoposto a procedure concorsuali prima che siano stati completati gli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo;
e. qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione degli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo, salvo casi particolari debitamente motivati;
f. qualora un Beneficiario modifichi l’oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto Esecutivo;
g. qualora per i beni del Progetto Esecutivo siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’UE o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che eccedano le intensità massime di agevolazione in ESL previste dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2009, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di “de minimis”;
h. falsità o mendacità nelle dichiarazioni acquisite per l’ottenimento delle agevolazioni;
i. qualora il Beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal Contratto di Filiera, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli investimenti;
j. qualora il Beneficiario non abbia maturato, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia del Contratto di Filiera, le condizioni previste per l’erogazione a SAL;
k. qualora il Contratto di Finanziamento FRI non sia stipulato, per cause imputabili ai Beneficiari, entro i termini indicati all’art. 4, comma 4, lettera a del presente Contratto di Filiera;
l. qualora il Contratto di Finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto al provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all’articolo 17, comma 2 del D.M. 22.11.2007;
m. previa contestazione dell’inadempienza, con l’assegnazione di un termine entro il quale provvedere, qualora il Proponente non invii, per conto del Beneficiario, la dichiarazione di monitoraggio annuale o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano incompleti o inesatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 comma 2 del D.M. 22.11.2007;
n. cessione, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del Contratto di Filiera;
o. sentenza passata in giudicato per un reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, contenente una sanzione di cui all’articolo 9 dello stesso decreto legislativo;
p. condanna definitiva a carico dei legali rappresentanti e/o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dei direttori tecnici per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, reati edilizi, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare incluso la frode commerciale che non vengano senza indugio sostituiti;
q. applicazione di una misura ovvero accertamento di un tentativo d’infiltrazione mafiosa o mancato rilascio da parte della competente Prefettura della relativa Informativa Antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 anche per uno soltanto dei soggetti sottoposti a controllo antimafia;
r. qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo o di autorizzazione delle varianti;
s. qualora non siano rispettati, nei confronti dei lavoratori dipendenti, gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza e assistenza, ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
t. qualora il Proponente e/o uno dei Beneficiari abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento dell’UE;
u. qualora il Beneficiario rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni.
11.3 Il verificarsi delle situazioni di cui al punto precedente limitatamente a uno o più Beneficiari determina revoche parziali dei finanziamenti. Nel caso in cui le situazioni riguardanti singoli Beneficiari siano tali da compromettere, a giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il raggiungimento delle finalità essenziali del Progetto Esecutivo, la revoca delle agevolazioni è totale.
11.4 L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Proponente; quest’ultimo può produrre, per conto dei Beneficiari, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ogni elemento informativo ritenuto utile per chiarire le situazioni suscettibili di determinare la revoca delle agevolazioni. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
11.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, valutati gli eventuali elementi
informativi di cui al punto precedente, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di chiusura del procedimento di revoca, ovvero il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al Proponente, alla Banca Autorizzata, alla Banca Finanziatrice e a C.D.P.
In tutti i casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni, i Beneficiari devono restituire il finanziamento erogati. In particolare:per il Finanziamento Agevolato FRI, la revoca comporta l’obbligo di restituire l’importo erogato e non rimborsato del finanziamento, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento, agli indennizzi e agli interessi di mora previsti dal Contratto di Finanziamento, ai sensi della Convenzione C.D.P. La revoca delle agevolazioni comporta altresì l’obbligo di versare un importo pari all’agevolazione ricevuta in termine di differenziale di interessi, calcolato in conformità a quanto previsto dal medesimo Contratto di Finanziamento;
11.6 La restituzione, da parte del Beneficiario, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui al precedente comma 5 o dalla effettiva comunicazione dell’importo da restituire, se successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.
11.7 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto in materia di revoca delle agevolazioni, si rimanda ai relativi Contratti di Finanziamento.
12. SPESE
12.1 Le eventuali spese di bollo e registrazione del Contratto, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Proponente.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13.1 Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali afferenti al presente Contratto sono effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
14. NORMA DI RINVIO
14.1 Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Xxxxxxx si fa’ rinvio alla Normativa di Riferimento.
ALLEGATI
Allegato 1 – Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei Finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Cassa Depositi e Prestiti
Allegato 2 – Elenco delle banche finanziatrici
Allegato 3 – Provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Progetto Esecutivo
Allegato 4 – Delibere di finanziamento agevolato FRI di Xxxxx Xxxxxxxx e prestiti
Roma, 5 agosto 2015
Redatto in tre originali
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Il Dirigente dell’Ufficio Politiche di filiera (PQAI III)
Il Proponente
OROGEL Società Cooperativa Agricola Il legale rappresentante