COMUNE DI CAMPI BISENZIO
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Regolamento per l’assegnazione, l’uso e la gestione di alloggi parcheggio
di proprietà comunale
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 1996
Indice
Titolo I – Norme generali e modalità di assegnazione
• Art. 1 – Finalità e destinatari
• Art. 2 – Casi di esclusione
• Art. 3 – Criteri di priorità
• Art. 4 – Presentazione delle domande
• Art. 6 – Aggiornamento della domanda
• Art. 7 – Verifica in sede di assegnazione degli alloggi parcheggio
• Art.8 – Durata dell’assegnazione
Titolo II – Uso
• Art. 9
• Art. 10
• Art. 11
• Art. 12
• Art.13
Titolo III – Manutenzione
• Art. 14
• Art. 15
• Art. 15
• Art. 16
• Art. 17
• Art. 18
• Art. 19
• Art. 20
• Art. 21
Titolo IV – Diritti e obblighi
• Art. 22
• Art. 23
Titolo V – Risoluzione del contratto
• Art. 24
• Art. 25
• Art. 26
• Art. 27
Titolo VI – Norma transitoria
• Art. 28
Titolo I – Norme generali e modalità di assegnazione
Art. 1 – Finalità e destinatari
Gli alloggi parcheggio sono destinati a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa ed a soddisfare esigenze alloggiative a carattere temporaneo e riservati ai residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Interessati da provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione per la cui esecuzione sia stata concessa, dalle autorità competenti, l’assistenza della forza pubblica, nonché color che hanno dovuto rilasciare l’immobile da essi abitato in seguito all’avvenuta esecuzione del provvedimento di rilascio ed in momentanea difficoltà nel reperire una soluzione abitativa autonoma;
b) In situazione di disagio sociale derivante da mancanza o grave inadeguatezza dell’alloggio;
c) Occupati immobili interessati da interventi di recupero.
Art. 2 – Casi di esclusione
Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di alloggio parcheggio i soggetti, che pur trovandosi in una delle condizioni di cui al precedente comma:
1. Posseggano un reddito annuo o mensile complessivo del nucleo familiare superiore al limite per eccesso all’edilizia sovvenzionata vigente al momento della domanda e dell’eventuale assegnazione temporanea di alloggio parcheggio.
Il reddito del nucleo familiare è determinato nel modo che segue:
• Reddito imponibile annuo di ciascun componente il nucleo familiare, relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;
• Il reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dalla somma dei redditi imponibili di ciascun componente, è diminuito di £. 1.000.000 per ogni familiare che risulti a carico del richiedente l’alloggio parcheggio;
• Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano soltanto redditi da lavoro dipendente, sul reddito complessivo che risulta dopo la detrazione dell’aliquota per i familiari a carico, si applica un abbattimento nella misura del 40%.
Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare comprensivo delle somme a qualunque titolo percepite dai componenti del nucleo stesso, esclusi i redditi esenti ai fini fiscali.
Qualora il reddito complessivo del nucleo familiare abbia subito significative variazioni rispetto a quello risultante dall’ultima dichiarazione fiscale o comunque a quello posseduto nell’anno cui l’ultima dichiarazione fiscale si riferisca, si prende in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare riferito ai dodici mesi precedenti la domanda, diminuito di £.
1.000.000 per ogni familiare a carico.
Agli effetti del presente regolamento, per nucleo familiare si intende nucleo costituito da persone, siano esse legate o meno da vincoli di parentela o di affinità, tra loro conviventi, purché la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
Sono comunque esclusi dall’assegnazione temporanea di alloggi parcheggio, indipendentemente dal reddito dichiarato, i soggetti o i nuclei familiari che risultino in possesso:
• Di auto superiore a 15 CV con alimentazione a benzina e a 18 CV con alimentazione a gasolio, immatricolata da meno di 6 anni;
• Di auto di lusso sportive indipendentemente dall’anno di immatricolazione;
• Di aurocaravane o di imbarcazioni da diporto;
• Di cavalli da corsa sia mantenuti in proprio che in pensione;
• Di titoli azionari o di Stato con capitale impegnato superiore a £. 30.000.000;
2. Che risultino titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, compreso nel raggio di 100 km. dal Comune di Campi Bisenzio. La distanza viene misurata facendo riferimento al collegamento stradale più breve fra i due Comuni, calcolato da confine e confine e comunque nell’ambito della Regione Toscana.
Per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare deve intendersi l’alloggio la cui superficie utile abitabile sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per tre persone, non inferiore a 85 mq. per quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre.
3. Color che siano stati sfrattati per morosità, da alloggi di proprietà A.T.E.R. e gli occupanti senza titolo dei medesimi alloggi o da alloggi di privati con canone di locazione calcolato ai sensi della L. 392/78, slavo casi eccezionali valutati di volta in volta dalla Giunta Municipale.
Art. 3 – Criteri di priorità
Gli alloggi sono temporaneamente assegnati a soggetti aventi i requisiti indicati ai precedenti articoli e con i seguenti criteri di priorità e punteggi:
a) Nuclei familiari in cui è presente un minore di età inferiore ad anni 14, punti 8 per il primo e punti 6 per ogni minore oltre il primo;
b) Xxxxxx familiari in cui sono presenti anziani con oltre 75 anni di età, punti 8 per il primo anziano e punti 6 per ogni altro;
c) Nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con invalidità superiore al 67%, od anziani ultrasessantacinquenni e minori di anni 18 riconosciuti invalidi civili, punti 8;
d) nuclei familiari in cui sono presenti handicappati, la cui minorazione è accertata, con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 4 della legge 6 febbraio 1992 n. 104, punti 10;
e) nuclei monoparentali, punti 4;
f) valutazione sul tenore di vita del nucleo, punti – 5; da effettuarsi solo nei casi in cui si rileva una discordanza significativa tra la situazione reddituale comunque documentata o dichiarata ed il tenore di vita affettiva del nucleo. A tal fine l’Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguire controlli mirati ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
A parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei con minor reddito.
Art. 4 – Presentazione delle domande
Possono presentare domanda per l’assegnazione di alloggio parcheggio i soggetti aventi i requisiti indicati ai precedenti artt. 1 e 2. Alla domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da ritirarsi presso l’ufficio Sicurezza Sociale e casa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) documentazione fiscale relativa al reddito del nucleo familiare di cui al precedente art. 2, 1° co., o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
b) copia del provvedimento esecutivo di sfratto o documentazione atta a provare la grave inadeguatezza dell’alloggio;
c) certificato di invalidità rilasciato dalle competenti Commissioni sanitarie;
d) certificato attestante la condizione di cui all’art. 4 della legge 104/92, rilasciato dalla competente commissione medica;
e) documentazione attestante la separazione dei coniugi, lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso;
Art. 6 – Aggiornamento della domanda
La domanda può essere aggiornata in qualsiasi momento da coloro che l’hanno presentata quando abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli per l’ottenimento dell’assegnazione.
Art. 7 – Verifica in sede di assegnazione degli alloggi parcheggio
Prima di procedere all’assegnazione degli alloggi l’ufficio Sicurezza Sociale e Casa verifica la permanenza dei requisiti e dei criteri di priorità dichiarati nella domanda.
Art. 8 – Durata dell’assegnazione
Il periodo di permanenza degli alloggi non può essere superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. È possibile prorogare la permanenza nell’alloggio nei seguenti casi debitamente documentati:
a) Occupanti che risultino utilmente collocati in graduatoria per l’assegnazione di appartamenti di E.R.P., di cui siano stati finanziati ed ubicati gli interventi con concessione dell’area relativa, per un massimo di ulteriori 24 mesi;
b) Gli occupanti che risultino conduttori in seguito a contratto di locazione, la cui esecuzione sia prevista in tempi brevi e comunque per un massimo di ulteriori 6 mesi;
c) Occupanti che risultino locatori in possesso del titolo esecutivo riguardante immobile ad uso abitativo, per un massimo di ulteriori 6 mesi;
d) Casi di particolare gravità sotto il profilo economico e sociale, debitamente documentati, per un massimo di ulteriori 24 mesi;
Titolo II – Uso
Art. 9
Gli alloggi possono essere utilizzati ad esclusivo uso abitativo con divieto di svolgervi qualsiasi attività produttiva.
Negli alloggi non possono essere ospitate in modo continuativo terze persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario al momento della attribuzione.
Art. 10
1. Gli assegnatari devono servirsi dell’alloggio con ogni cura e dirigenza ; essi rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all’alloggio o al fabbricato per colpa loro o di persone da essi introdotte nell’alloggio. Ne sono esonerati solo nel caso in cui provino che i danni sono derivati da causa a loro non imputabile.
2. Al termine del rapporto d’uso temporaneo gli alloggi dovranno essere riconsegnati in buono stato salvo il deterioramento d’uso, secondo quanto risulterà dall’apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 11
1. Gli ingressi comuni le scale e il sottosuolo costituiscono parte condominiale d’uso comune e possono essere utilizzati al solo scopo di passaggio pertanto devono essere lasciati liberi da qualsiasi oggetto che costituisca ingombro. L’utilizzazione del sottotetto e di eventuali sgabuzzini è riservata esclusivamente all’Amministrazione Comunale.
2. Costituiscono altresì aree condominiali gli eventuali spazi che circondano gli immobili; dette aree dovranno essere lasciate libere da qualsiasi tipo di oggetto, affinché possano essere utilizzate come segue:
• Area di gioco o svago
• Passaggio pedonale
• Utilizzazione comune negli appositi stenditoi per biancheria
• Parcheggio motocicli e biciclette nelle apposite rastrelliere
3. Le aree condominiali devono essere finalizzate esclusivamente per l’uso a cui sono destinate. Ogni utilizzazione impropria sarà perseguita sino alla revoca dell’assegnazione.
Art. 12
È fatto divieto agli assegnatari, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.
20, di:
a) Svolgere attività di gioco o svago tali da risultare incompatibili con le esigenze degli altri assegnatari e dei vicini sotto il profilo del decoro e della rumorosità;
b) Pregiudicare la solidità e la consistenza di qualsiasi parte dei locali assegnati;
c) Destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte delle aree condominiali, occuparle con mobili od altri oggetti o comunque impedirne o limitarne l’uso da parte degli altri assegnatari;
d) Fare lavori di propria iniziativa interni o esterni senza previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
e) Tenere animali o cose che rechino disturbo o danno all’alloggio o a terzi. Sono comunque vietati gli animali considerati secondo gli usi e consuetudini non domestici;
f) Esporre senza efficace protezione vasi di fiori o altro sui davanzali delle finestre;
g) Gettare alcunché dalla porta o dalle finestre;
h) Stendere alle finestre la biancheria;
i) Tenere in casa materiali infiammabili o combustibili; ferme restando le normative di settore e comunque nel rispetto della normativa vigente;
j) Parcheggiare o circolare con mezzi motorizzati nell’area condominiale esterna, esclusi i casi consentiti dal precedente art. 5;
k) Lavare veicoli nell’area condominiale suddetta;
l) Effettuare iscrizioni o affissioni nelle scale e in qualsiasi altra parte del fabbricato;
m) Mantenere l’alloggio in modo incompatibile con l’igiene e la decenza;
n) Tenere qualunque comportamento incompatibile con la tranquillità e il decoro dell’immobile o comunque contrario a norme di legge e di Regolamento Comunale.
Art. 13
1. Gli alloggi sono assegnati ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto della consegna. Essi sono dotati dei seguenti arredi: cucina con piastre elettriche, lavello e sottolavello; cappa aspirante chimica; sanitari per bagno.
2. Gli assegnatari non hanno diritto ad ottenere dall’amministrazione Comunale istallazioni, adeguamenti o integrazioni degli impianti e servizi esistenti oppure modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale.
Titolo III – Manutenzione
Art. 14
1. Poiché gli immobili assegnati sono dotati di impianti strutturati secondo le normative e regole di esecuzione vigenti al momento della costruzione, gli assegnatari dovranno verificare che l’utilizzazione degli impianti stessi sia compatibile con le loro caratteristiche tecniche e di sicurezza.
2. Spetta agli assegnatari la manutenzione ordinaria degli alloggi e relativi impianti e la riparazione dei danni prodotti all’alloggio o al fabbricato per colpa loro o di persone da essi introdotte.
3. È a carico dell’Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria degli alloggi e degli immobili.
Art. 15
1. Sono a carico degli assegnatari le spese relative ai consumi dei singoli alloggi, nonché il pagamento per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Sono altresì a loro carico oltre alla riparazione di tutti i danni in conformità agli artt. 10 e 14, i seguenti interventi d’uso riguardanti l’alloggio:
• Disotturazione e riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari;
• Riparazione o sostituzione della rubinetteria;
• Riparazione o sostituzione dei sanitari;
• Periodica manutenzione della cappa aspirante;
• Riparazione o sostituzione di parte degli infissi;
• Riparazione o sostituzione di parti del sottolavello o della cucina elettrica;
• Imbiancatura pareti interne dell’alloggio, previo accordo con i competenti uffici Comunali.
Art. 16
1. In relazione agli spazi condominiali, tenuto conto del carattere temporaneo dell’assegnazione e delle caratteristiche degli alloggi parcheggio, si provvederà secondo le seguenti disposizioni.
2. La pulizia delle scale e degli ingressi, così come quella delle aree condominiali esterne, comprese quelle a verde, è a carico degli assegnatari, che provvedono secondo gli usi e le consuetudini locali. In caso di mancato accordo tra gli stessi provvederà l’Amministrazione Comunale nei modi che riterrà più opportuno, con rimborso delle relative spese.
3. L’Amministrazione Comunale provvede direttamente, fermi restando gli artt. 10 e 14, agli interventi compresi:
a) Consumo della luce delle scale e degli egressi;
b) Ispezioni e vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzati di raccolta delle acque bianche con eventuale sostituzione di lapidi;
c) Riparazione straordinaria, sostituzione e verniciatura delle parti interne e xxxxxxx xxxxxx a vetustà o ad interventi straordinari;
d) Manutenzione straordinaria dello spazio condominiale recintato;
e) Riparazione e manutenzione straordinaria degli impianti relativi alla fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica nonché dei relativi contatori;
f) Riparazione e sostituzione dell’impianto TV centralizzato.
4. Per quanto attiene alle spese relative alla lettera a), b) ed f) del 3 comma del presente art. l’Amministrazione comunale richiederà agli assegnatari un contributo forfettario, così come determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale in relazione ai prevedibili consumi o alle risultanze dell’anno precedente, tenuto conto delle dimensioni dell’alloggio e del numero dei componenti il nucleo familiare.
Art. 17
1. Per gli alloggi non dotati di impianti autonomi di riscaldamento sono previste opportune derivazioni per l’utilizzo di termoconvettori. Altri sistemici riscaldamento non sono previsti né autorizzati.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di dotare gli alloggi di riscaldamento autonomo ove se ne presentino le condizioni, di autorizzare sistemi alternativi in relazione a comprovate necessità previa esplicita richiesta scritta dell’assegnatario. Stessa procedura dovrà essere seguita per poter utilizzare un diverso impianto nella cucina.
Art. 18
L’Amministrazione Comunale ha diritto di far visitare dai propri dipendenti ed incaricati gli alloggi assegnati o di far eseguire le opere ritenute necessarie. Gli assegnatari sono perciò tenuti a consentire l’accesso all’immobile da parte dell’Amministrazione Comunale e dei suoi incaricati in difetto oltre al risarcimento del danno si applicherà l’art. 20.
Art.19
1. In nessun caso gli assegnatari possono eseguire lavori all’alloggio diversi dalla manutenzione posta a loro carico dagli articoli precedenti; in caso contrario il contratto si intenderà risolto, fatto salvo il risarcimento all’Amministrazione Comunale.
2. Gli assegnatari non hanno diritto ad alcuna indennità derivante da eventuali miglioramenti o addizioni, che saranno ritenuti gratuitamente dall’Amministrazione Comunale al termine del rapporto contrattuale d’uso temporaneo.
Art. 20
1. Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente prodotto all’Amministrazione Comunale o ad altri assegnatari o a terzi dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di loro competenza.
2. In caso di omissione l’Amministrazione Comunale si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d’pera, salva l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 26.
Art. 21
1. Qualora gli assegnatari ritengano opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale per l’esecuzione di lavori posti a suo carico, devono darne personalmente tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.
2. Identica tempestività è richiesta nel segnalare all’Amministrazione Comunale eventuali situazioni che compromettano l’abilità o la pacifica convivenza negli alloggi di cui trattasi.
3. Al fine di fornire una più puntuale e precisa risposta alle quotidiane esigenze degli assegnatari, l’Amministrazione Comunale può decidere quando lo ritenga opportuno di convocare l’assemblea degli stessi.
Titolo IV – Diritti e obblighi
Art. 22
1. Il contratto stipulato tra gli assegnatari all’Amministrazione Comunale non produce alcun diritto alla permanenza a tempo indefinito negli alloggi parcheggio.
2. Esso non produce parimenti diritti ereditari.
Tuttavia in caso di decesso dell’interessato del contratto, nei limiti dell’art. 8, è facoltà dell’Amministrazione Comunale riconoscere il subentro alla titolarità degli altri componenti il nucleo familiare coabitanti fin dal momento dell’assegnazione.
Art. 23
1. L’indennità di occupazione dovrà essere pagata posticipatamente entro il cinque di ogni mese, mediante versamento alla Tesoreria Comunale.
2. Il pagamento degli oneri condominiali stabiliti negli articoli precedenti avverrà contestualmente al pagamento dell’indennità di occupazione del mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di pagamento di tali oneri.
3. La morosità superiore a due mesi nel pagamento della indennità di occupazione e degli oneri condominiali è causa di risoluzione del contratto, con le conseguenze previste dall’art. 26 del presente regolamento. La morosità potrà tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso dell’anno, qualora il pagamento della somma avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalle messa in mora.
4. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave malattia sopravvenuta di alcuno dei componenti il nucleo familiare che produce reddito, qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’Amministrazione Comunale, di effettuare il regolare pagamento delle spese a carico degli assegnatari.
In quest’ultimo caso il pagamento delle somme dovute potrà avvenire anche in forma rateizzata e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla messa in mora su istanza debitamente documentata.
5. La morosità degli oneri di cui al presente articolo, salvo il caso di cui al presente comma, comporta l’applicazione di una penale del 15% sulle somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento.
Titolo V – Risoluzione del contratto
Art. 24
1. Il Sindaco dichiara la decadenza dell’assegnazione con risoluzione del contratto quando l’assegnatario:
a) Xxxxx ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli;
b) Non abiti stabilmente l’alloggio;
c) Xxxxx adibito l’alloggio ad attività illecite o comunque contrarie al buon costume;
d) Xxxxx acquisito la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su di un altro alloggio, salvo il caso di cui al punto c) dell’art. 8 e nei limiti temporali ivi previati;
e) Abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio;
f) Fruisca di un reddito complessivo del nucleo familiare superiore a quello indicato all’art. 2, 1° co. del presente regolamento.
Art. 25
1. La risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall’assegnazione, sarà altresì dichiarata dall’Amministrazione Comunale per morosità superiore a due mesi nel pagamento dell’indennità di occupazione e degli altri oneri periodici previsti dal presente regolamento.
2. Contro gli assegnatari inadempienti l’Amministrazione Comunale procederà comunque al recupero, anche giudiziale, delle somme non corrisposte.
3. Costituisce inadempimento sanzionabile nei modi di cui ai commi precedenti anche il pagamento parziale dell’indennità di occupazione.
4. A norma di legge gli assegnatari non potranno compensare il pagamento delle indennità con propri pretesi crediti nei confronti dell’Amministrazione Comunale se non nel caso in cui tali crediti siano stati accertati giudizialmente.
5. Sono equiparati a tutti gli effetti ai debitori morosi gli assegnatari che versino l’indennità con modalità diverse da quelle predisposte dall’Amministrazione Comunale, non potendo la stessa rispondere di pagamenti difformi, salva dimostrazione, del buon esito dei pagamenti stessi.
Art. 26
Il contratto di uso temporaneo è risolto di diritto in caso:
a) Di pronuncia di decadenza pronunciata nei casi indicati al precedente art. 24;
b) Si renda moroso o inadempiente nel pagamento dell’indennità di occupazione, degli oneri accessori e di ogni altra somma a suo carico, ai sensi degli artt. 15, 16 e 25 del presente regolamento;
c) Compia atti o si trovi in situazioni non consentite da contratto di locazione o dal presente regolamento e non abbia ottemperato ad intimazioni dell’Amministrazione Comunale per la rimessa in pristino e/o la cessazione del comportamento illecito, nei termini assegnati.
Art. 27
1. La risoluzione del contratto viene dichiarata con ordinanza sindacale, e notificata all’interessato, il quale dovrà rilasciare l’alloggio libero e vuoto da persone e cos e nel termine massimo di 30 giorni.
2. La suddetta ordinanza costituisce titolo esecutivo.
3. Resteranno a carico dell’assegnatario oltre che le somme dovute per qualunque titolo e non corrisposte, anche le indennità che maturino fino all’effettiva riconsegna dell’alloggio, ferma restando in ogni caso la rivalsa dell’Amministrazione Comunale per danni e spese comunque sostenute.
4. Le stesse disposizioni valgono per ogni altro caso di cessazione del rapporto di assegnazione, salvi diversi termini e modalità specificamente previste.
Titolo VI – Norma transitoria
Art. 28
Per i rapporti che si sono instaurati nel periodo di vigenza del precedente regolamento, la durata dell’assegnazione temporanea è stabilita in anni tre e mesi sei decorrenti dalla data di stipula del contratto. L’Ufficio Sicurezza Sociale e Casa, sei mesi prima della scadenza del predetto termine invia il preavviso di rilascio dell’alloggio. Entro i successivi tre mesi dalla comunicazione del predetto preavviso gli assegnatari che posseggano i requisiti ai sensi del presente regolamento possono far domanda per l’ottenimento della proroga, di cui all’art. 8 allegando la documentazione richiesta.