PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’IVASS E L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’IVASS E L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI
TUTELA DEI CONSUMATORI NEL MERCATO ASSICURATIVO
L’IVASS e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
VISTO il Protocollo generale di intesa del 2 agosto 2013 sulla cooperazione tra l’AGCM e l’IVASS;
VISTI il Titolo IX, Capo III, e i Titoli X, XII e XIII del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni) e successive modificazioni e integrazioni e le relative disposizioni di attuazione emanate dall’IVASS;
VISTI gli articoli da 18 a 27-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo 27, comma 1–bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo”, ai sensi del quale: “Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”;
VISTA la delibera AGCM n. 23788 dell’8 agosto 2012, recante il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”;
CONSIDERATI i poteri che ai sensi del Codice delle Assicurazioni spettano all’IVASS al fine di assicurare la trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati;
CONSIDERATI i poteri che ai sensi del Codice del Consumo spettano all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di tutelare il consumatore dalle pratiche commerciali scorrette;
RAVVISATA l’opportunità di realizzare, mediante lo scambio di informazioni, un coordinamento tra le due Autorità che consenta a ciascuna di tener conto delle iniziative assunte dall’altra al fine di:
- assicurare un’efficace tutela dei consumatori nei rapporti con le imprese assicurative e gli intermediari assicurativi;
- promuovere l’efficienza e la coerenza dell’azione amministrativa;
- contenere gli oneri che gravano sulle imprese e sugli intermediari in ragione dell’esercizio dell’attività di vigilanza;
- evitare sovrapposizioni nei rispettivi interventi a tutela dei consumatori;
convengono quanto segue: Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente protocollo, si intendono per:
- AGCM: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Autorità: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’IVASS;
- disposizioni sulla trasparenza e correttezza: le norme del Codice delle Assicurazioni richiamate in premessa e le disposizioni, pure richiamate in premessa, emanate dall’IVASS (in precedenza ISVAP) ai sensi delle medesime norme di legge;
- imprese di assicurazione: le società autorizzate all’esercizio delle assicurazioni secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta nonché le società di assicurazione aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione Europea o non aderente allo Spazio Economico Europeo autorizzate in Italia all’esercizio delle assicurazioni;
- intermediari assicurativi: le persone fisiche o le società iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- pratiche commerciali scorrette: le pratiche di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Codice del Consumo;
- regolamento sulle procedure: il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, richiamato in premessa.
Art. 2. Attività di cooperazione
1. L’AGCM e l’IVASS cooperano nelle seguenti forme:
a) coordinamento degli interventi istituzionali su settori di comune interesse;
b) segnalazione dell’AGCM all’IVASS di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di competenza dell’AGCM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni da parte degli operatori delle norme alla cui applicazione è preposto l’IVASS;
c) segnalazione dell’IVASS all’AGCM di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di competenza dell’IVASS, emergano ipotesi di eventuali fattispecie di pratiche commerciali scorrette relative al settore assicurativo.
2. In particolare, l’AGCM e l’IVASS cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti:
a) costituzione di un gruppo di lavoro permanente sull’attuazione del presente Protocollo, anche al fine di promuovere il confronto fra le Autorità su tematiche di comune interesse inerenti alla tutela dei consumatori nei rapporti con le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi;
b) scambio reciproco di documenti e informazioni - secondo modalità pratiche da concordare -
sui procedimenti avviati da ciascuna Autorità nell’esercizio dei poteri indicati in premessa.
Art. 3. Parere
1. Al termine dell’istruttoria svolta ai sensi del regolamento sulle procedure, l’AGCM chiede all’IVASS il parere di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, trasmettendo altresì la documentazione rilevante. L’IVASS si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della relativa documentazione.
2. Nell’ipotesi in cui vengano presentati impegni da parte del professionista, l’AGCM, ove non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell’art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti invia la relativa documentazione all’IVASS, che rilascia il parere di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della connessa documentazione.
3. In base a quanto previsto nell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, il rispetto della regolazione vigente da parte del professionista esclude, limitatamente a tale profilo, la configurabilità di una condotta contraria alla diligenza professionale.
4. Decorso il termine per il rilascio del parere, l’AGCM può adottare il provvedimento di sua competenza.
Art. 4. Segreto d’ufficio
1. Le informazioni e i documenti comunicati da un’Autorità all’altra restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente per l’Autorità che li ha comunicati per prima.
2. In ogni caso, ciascuna Autorità, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, fa presente all’altra il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.
Art. 5. Comunicazioni tra le Autorità
1. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via fax o via e-mail.
Art. 6. Servizi o Unità interne competenti
1. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, sono competenti per l’AGCM la Direzione Credito della Direzione Generale per la tutela del consumatore, per l’IVASS il Servizio Tutela del Consumatore.
Art. 7. Integrazioni e modifiche
1. Entro un anno dalla data di sottoscrizione del Protocollo le Autorità avviano il processo di revisione del presente Protocollo. Resta ferma la possibilità di apportare, di comune accordo, anche prima di quella data, integrazioni e modifiche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
Art. 8. Pubblicità del Protocollo
1. Il presente Protocollo è pubblicato da ciascuna Autorità nel rispettivo sito internet.
Art. 9. Disposizioni finali
Il presente Protocollo integra il Protocollo generale di intesa del 2 agosto 2013 sulla cooperazione tra l’AGCM e l’IVASS e resta in vigore sino alla data prevista dall’art. 7 per il completamento del processo di revisione.
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Il Presidente | Il Presidente |