CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
CITTA’ DI MODUGNO.
(Città Metropolitana di Bari)
9° SERVIZIO – “SERVIZI SOCIALI”
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Telefono 0000000000 – PEC xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Per n. 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate
L’anno, il giorno del mese di in ; a seguito di Determina del Responsabile del Servizio 9° n. del , con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
TRA
CITTA’ DI MODUGNO (Città Metropolitana di Bari) - Codice Fiscale 80017070725
in persona del Responsabile del Servizio 9° - Servizi Sociali – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx domiciliato presso la sede del Servizio di Viale della Repubblica, 46. PEC xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente Beneficiario” o “Comodatario”
E
La società MUOVIAMOCI INSIEME CENTRO SrL (di seguito denominata per brevità “ Comodante” o “X.X.X. Xxx”, xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx (XX) alla Via Stura n. 68, Codice Fiscale e Partita IVA 02794550596, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx.
PREMESSO
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio 9° n. 54/9° Serv. del 4/8/2016 si è provveduto ad indire una procedura per la ricerca di uno sponsor per la fornitura al Comune di Modugno di un mezzo di trasporto per utenti svantaggiati.
Che si rende necessario provvedere a sancire le prescrizioni contrattuali reciproche in apposito contratto di comodato, atteso che l’utilizzo del mezzo avviene a titolo gratuito per l’Ente.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1- PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato gratuito.
Art. 2- OGGETTO
-
1. il comodante concede in comodato d’uso gratuito all’Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n. 1 (uno) autoveicolo nuovo FIAT DUCATO targato
, adibito al trasporto di n° 8 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato per il trasporto di n° 3 sedie a rotelle. Alimentazione a gasolio. elevatore bibraccio omologato a norma di Legge per il trasporto di persone con difficoltà motorie, fisiche o psichiche.
Art. 3- DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO
1. L’autoveicolo si intende concesso in comodato d’uso gratuito esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.
Art. 4- PERSONE SVANTAGGIATE
1. Per persone svantaggiate si intendono anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
Art. 5- TITOLARITA GIURIDICA DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO
1. L’Ente Beneficiario, fino alla scadenza del contratto, non potrà avanzare alcuna pretesa sull’autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull’autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art.6 - CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
1. La consegna dell’autoveicolo avverrà presso la sede dell’Ente Beneficiario a cura di M.I.C. Srl. entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il Contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.
2. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l’Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, M.I.C. Srl potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell’autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell’Ente Beneficiario.
Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO
1. M.I.C. Srl potrà recedere dal Contratto, previo preavviso di 60 (sessanta) giorni, da comunicare all’Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, qualora quest’ultimo utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).
Art. 9 - RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
1. L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dello stesso Ente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di preavviso.
Art. 10- CLAUSOLE PENALI
1. Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell’autoveicolo comodato nei termini di cui al precedente articolo 9, sarà dovuta dal Comune di Modugno al comodante una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui il Comodante ritardi la consegna dell’autoveicolo comodato nei termini di cui al precedente articolo 6, sarà dovuta al Comune di Modugno da parte di comodante una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Art. 11 - OBBLIGHI DEL COMODANTE
1. Il comodante concede in comodato d’uso gratuito il mezzo per un periodo minimo di n. 4 anni rinnovabili agli stessi patti e condizioni, a discrezione dell’amministrazione comunale.
2. Qualora l’Ente opti per il rinnovo del presente contratto per ulteriori n. 4 anni il Comodante è tenuto a sostituire il mezzo in comodato con altro mezzo, nuovo, aventi identiche caratteristiche (o migliori).
3. E’ concesso il diritto di riscatto in favore dell’Ente beneficiario, al termine dell’eventuale periodo di otto anni sull’ultimo mezzo detenuto in possesso.
4. Il pagamento della tassa di possesso annuale, degli oneri e tasse connesse alla circolazione del veicolo, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per Legge (Responsabilità civile con i massimali previsti per legge), della polizza infortuni conducente, dell’assicurazione KASKO, della copertura furto incendio, atti vandalici e naturali, dei tagliandi di manutenzione previsti dalla casa madre con cadenza almeno annuale sono a carico del comodante.
5. Sono analogamente a carico del comodante la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, la sostituzione degli pneumatici quando necessario e nel rispetto del vigente codice della strada.
6. Il comodante si impegna a consegnare il tagliando di assicurazione e copia del contratto assicurativo, congiuntamente all’autoveicolo e ad ogni successiva scadenza.
7. La raccolta delle proposte pubblicitarie è svolta in proprio dal Comodante. Il Comune di Modugno resta estraneo al rapporto intercorrente tra sponsor e soggetto pubblicizzato con espresso esonero di qualsivoglia responsabilità derivante dalla sottoscrizione del contratto pubblicitario stesso.
8. E’ fatto espresso divieto al comodante di locare spazi pubblicitari per messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume o con contenuti politici o lesivi della libertà e della dignità delle persone. Eventuali messaggi di siffatta tipologia, affissi sul mezzo, in violazione della presente norma, saranno rimossi a cura e spese del Comodante entro giorni 7 (sette) dalla richiesta dell’Ente comodatario.
9. Il mezzo comodato dovrà essere consegnato in condizioni tali da garantire il pedissequo rispetto delle prescrizioni imposte dal codice della strada.
10. Il comodante si obbliga nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente comma e a solo titolo esemplificativo si intende perimento del’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11. Il comodante si obbliga nei confronti dell’Ente Beneficiario a riparare l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo risulti non più idoneo all’uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l’evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell’autoveicolo. Al fini del presente comma si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. Nel caso di fermo dell’autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno dalla notifica, il comodante è tenuto a consegnare all’Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo. Tale consegna dovrà avvenire nel termine di 7 giorni dalla richiesta.
Art. 12 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO
1. Il comodatario si obbliga in favore del soggetto fornitore del mezzo a concedere la facoltà di locare gli spazi pubblicitari che saranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo.
2. L’Ente beneficiario si obbliga ad utilizzare il mezzo nel rispetto della sua destinazione a trasporto di persone svantaggiate come meglio definite all’articolo 4.
3. Il comodatario si obbliga ad utilizzare e conservare l’autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna altresì a rispettare le norme di manutenzione consigliate del produttore.
4. Sono a totale carico del comodatario le spese per carburante.
5. E’ fatto divieto all’Ente Beneficiario di concedere l’autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto dal comodante. In ogni caso, l‘Ente Beneficiario dovrà segnalare tempestivamente e per iscritto al comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione,indirizzo, recapito telefonico, responsabile di riferimento, ecc,).
6. Il comodatario si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che risulti in possesso di tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere non meno di 26 anni compiuti e possedere la patente necessaria alla guida dello specifico mezzo da almeno 1 anno.
7. Ricade sul comodatario l’onere di richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “Zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “Zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “Contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo.
8. In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche il comodante. L’Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il temine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il relativo valore.
9. E’ fatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L’Ente Beneficiario e altresì obbligato ad informare il comodante di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo e tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il reiterato mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.
Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Il Contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, nell’ipotesi in cui il comodante venga sottoposto a procedura di fallimento, di concordato fallimentare, di amministrazione controllata o di scioglimento.
Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI
1. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa.
Art. 17 - FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione. esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Latina.
Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Contralto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Art. 19 - TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. n.1 96 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dal regolamenti comunali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto in , il
Per IL COMODATARIO – Comune di Modugno
Il Responsabile del Servizio 9° - Servizi Sociali - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per IL COMODANTE – Muoviamoci Insieme Centro S.r.l
Il Legale Rappresentante – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx