CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA E DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA
CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA E DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA
L’Università degli Studi di Ferrara, con sede in Ferrara, via Ariosto 35, C.F. 80007370382, nella persona della Rettrice Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, di seguito brevemente denominata “Università”
e
La Direzione della Casa circondariale di Ferrara con sede in Ferrara, xxx Xxxxxxxx 000, rappresentata dalla Direttrice dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, di seguito brevemente denominata “Casa Circondariale”
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO CHE
- l’art. 34 della Costituzione italiana riconosce e tutela il diritto allo studio e alla formazione come uno dei diritti fondamentali della persona, il cui esercizio va pertanto garantito anche a coloro che versino in uno stato di privazione della libertà;
- la valorizzazione dei percorsi di istruzione, formazione professionale e del compimento di studi universitari dei detenuti e dei soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità risulta determinante nella prospettiva del reinserimento sociale, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 comma 3 della Costituzione e dall’ordinamento penitenziario;
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) riconosce e garantisce questo diritto, indicando l'istruzione e, in senso più ampio, le attività culturali e di formazione dell’individuo come uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione attua il trattamento individualizzato delle persone detenute condannate (art. 15).
- la stessa legge favorisce la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, prevedendo che “la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa” (art. 17);
- il X.X.X 00 xxxxxx 0000, x. 000 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) specifica una serie di misure finalizzate a sostenere i percorsi di studio dei soggetti in esecuzione penale;
- le Università hanno il dovere di garantire a tutti coloro che lo desiderano e ne hanno i requisiti la possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario;
- la promozione di opportunità formative destinate anche alle persone detenute negli istituti penitenziari, o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, con riferimento ai percorsi universitari e alla formazione post-secondaria, risulta fondamentale per garantire tale diritto;
- l’art. 4 dello Statuto dell’Università di Ferrara (Diritto allo studio) riconosce all’Ateneo il ruolo di garante del conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale della popolazione studentesca, anche attraverso la promozione di una gestione del diritto allo studio che tenga conto degli ostacoli che impediscano la compiuta realizzazione degli obiettivi medesimi.
VISTI
- l’art. 19 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che “sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie;
- l’art. 44 del X.X.X 00 xxxxxx 0000, x. 000 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), ai sensi del quale, “al fine di agevolare il compimento degli studi da parte dei detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, prevede che siano stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami”;
- la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2 novembre 2015, prot. 366755 (Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti) che riconosce come l'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei detenuti ristretti negli Istituti penitenziari appare
oggi un indispensabile elemento di crescita personale ed un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi;
- i Regolamenti dell’Università di Ferrara in materia di didattica e diritto allo studio;
- l’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte delle amministrazioni;
CONSIDERATO
- che l’Università di Ferrara e la Casa Circondariale hanno già collaborato mediante la stipula del Protocollo d’intesa rep. n. 2561/2015 Prot n. 38868 del 21 dicembre 2015 e del Protocollo d’intesa rep. n. 2215/201 Prot. n. 175637 del 27 novembre 2018, volti a sostenere ed agevolare la formazione universitaria dei detenuti presso l’istituto;
- che i risultati ottenuti hanno dimostrato il valore che i percorsi formativi destinati ai detenuti ricoprono per la reale affermazione del diritto allo studio e per il recupero psico- sociale dei detenuti stessi;
- che le Parti hanno esteso la convenzione anche al personale operante nella Casa circondariale e intendono rinnovare tale impegno, al fine di favorire una più stretta collaborazione fra i due Enti stipulanti e valorizzare il ruolo dell’Università nella formazione degli operatori penitenziari;
- che in data 11 settembre 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) e la Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari (CNUPP) con l’obiettivo di migliorare l’esercizio del diritto agli studi universitari, sviluppare iniziative condivise per le persone in esecuzione della pena e il personale penitenziario, arricchire il percorso universitario degli studenti liberi con visite, incontri, tirocini, laboratori all’interno degli Istituti penitenziari, al fine di consentire una conoscenza diretta e partecipata del mondo recluso e per la formazione di alcune figure professionali;
- che in data 15 ottobre 2021 sono state elaborate, su accordo del DAP della CNUPP, le “Linee guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena e sulle
modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, i Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria e gli Istituti penitenziari”, aventi la finalità di definire principi condivisi e criteri organizzativi comuni per la migliore gestione delle attività connesse allo studio universitario e l’incremento della qualità della collaborazione tra le singole Direzioni penitenziarie e le Università aderenti alla CNUPP;
- che le richiamate Linee guida prevedono che le Università aderenti alla CNUPP e le amministrazioni penitenziarie coinvolte ne recepiscano i contenuti nelle convenzioni o nei protocolli con cui verranno disciplinati i diritti, i doveri ed i reciproci impegni delle Parti contraenti;
- che l’Università di Ferrara aderisce alla CNUPP sin dalla sua fondazione il 9 aprile 2018;
- che le Parti intendono sottoscrivere un nuovo atto che consenta di rinnovare la reciproca collaborazione in più ampi termini, tenendo conto degli accordi intercorsi tra DAP e CNUPP e delle richiamate Linee guida
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Articolo 2 - Oggetto
L’Università e la Casa Circondariale si impegnano a:
- favorire l’iscrizione all’Università di Ferrara delle persone in stato di detenzione, secondo quanto stabilito negli articoli 3 e 4;
- garantire alle persone detenute l’accesso ai gradi più alti dell’istruzione, anche assumendo iniziative intese a ridurre gli ostacoli di ordine economico, nello spirito di quanto previsto dall’articolo 34 della Costituzione;
- favorire il completamento del corso di studi, attivandosi per consentire il superamento degli ostacoli dovuti allo stato di restrizione della libertà;
- favorire, nell’ambito delle rispettive competenze, la fruizione delle risorse didattiche e amministrative per le persone detenute iscritte all’università anche sfruttando le piattaforme telematiche, i supporti informatici, le postazioni per i colloqui a distanza;
- favorire l’iscrizione all’Università di Ferrara anche del personale in servizio presso la Casa circondariale di Ferrara;
- favorire la conoscenza degli studenti universitari della realtà carceraria anche mediante visite, tirocini o altre iniziative concordate dalle Parti;
- sostenere congiuntamente la realizzazione di indagini e ricerche scientifiche inerenti il carcere e l’esecuzione della pena;
- collaborare alle iniziative di terza missione (public engagement) volte alla formazione del personale dell’Amministrazione o dei volontari nonché all’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche riguardanti l’esecuzione penale.
Articolo 3 - Impegni dell’Università
L’Università si impegna a:
- consentire l’immatricolazione e l’iscrizione delle persone in stato di detenzione anche oltre i termini, senza il pagamento di un contributo aggiuntivo per ritardato pagamento;
- assicurare l’iscrizione ai corsi universitari anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno, per i quali la presenza in Italia per l’esecuzione della pena deve considerarsi presenza legale, ferma restando la verifica sull’esistenza dei requisiti di accesso ai gradi superiori di istruzione;
- prevedere e concordare modalità alternative di verifica delle conoscenze iniziali, compatibili con lo stato detentivo;
- ove possibile, e previa approvazione dei Consigli di corso di studio interessati, concordare forme di adeguamento dei percorsi formativi che prevedono frequenze obbligatorie, propedeuticità e sbarramenti, o attività in presenza come laboratori e tirocini, alle esigenze
delle persone private della libertà, anche mediante deroghe all’ordinario sostenimento delle verifiche di profitto e dell’esame finale;
- favorire, con la collaborazione della biblioteca della Casa Circondariale e del Sistema Bibliotecario di Ateneo, l’autonomia dei detenuti iscritti ai corsi di studio nel reperimento delle risorse bibliografiche necessarie per la preparazione degli esami e assicurare la fruizione del prestito intersistemico tra le Biblioteche del Polo Bibliotecario Unificato Ferrarese e del servizio navetta Interlibro;
- fornire agli studenti in stato di detenzione le registrazioni audio o video delle lezioni, ove disponibili, con il supporto dell’Ufficio Servizi e-learning e multimediali e attivare tutti gli ulteriori strumenti idonei a favorire l'accesso alle risorse didattiche;
- fornire in comodato d’uso gratuito alla Casa Circondariale, per le finalità connesse alla presente convenzione, n.2 (due) personal computer e un modem router dotato di scheda sim e parental control in grado di garantire un accesso selettivo e controllato alle risorse on line la cui consultazione sia autorizzata dalla Direzione della Casa circondariale;
- predisporre un servizio di tutorato dedicato agli studenti in stato di detenzione;
- supportare la prosecuzione dei percorsi di studio in caso di trasferimento degli studenti in altro istituto penitenziario o di concessione di misure alternative alla detenzione, con il coinvolgimento dei Delegati della rete CNUPP e degli Uffici di esecuzione penale esterna;
- prevedere e organizzare di concerto con la Casa circondariale di Ferrara giornate di orientamento periodiche, anche in modalità a distanza, per la presentazione dell’offerta formativa erogabile e garantire ulteriori occasioni di informazione a richiesta delle persone interessate;
- prevedere e organizzare occasioni seminariali di riflessione, dibattito e incontro finalizzati a sensibilizzare gli studenti, i docenti e la comunità esterna sulle tematiche carcerarie;
- prevedere e organizzare occasioni di divulgazione dei saperi e delle competenze universitarie a favore della popolazione detenuta non iscritta all’università nell’ambito delle attività di terza missione.
Articolo 4 - Impegni della Casa Circondariale
La Casa Circondariale si impegna a:
- favorire le iniziative didattiche, culturali e formative anche collaborando alla realizzazione delle attività organizzate dai docenti;
- assicurare la partecipazione delle persone in stato di detenzione alle predette attività;
- fornire spazi didattici e consegnare alle persone interessate materiali stampati, fotocopie e pubblicazioni didattiche nonché prodotti multimediali anche su supporto informatico forniti dall’Università;
- favorire la ricezione e la fruizione del materiale didattico, della registrazione delle lezioni, dei libri di testo secondo le indicazioni bibliografiche fornite nei piani di studio dell’Università o concordate col docente titolare dell’insegnamento;
- favorire l’autonoma consultazione da parte degli studenti detenuti dei programmi didattici, delle risorse bibliografiche e degli altri contenuti di studio del portale Unife, anche usufruendo del materiale informatico messo a disposizione dall’Università, nel rispetto delle necessarie forme di accesso selettivo e dei previsti controlli di sicurezza;
- favorire gli studi universitari prevedendo, ove possibile, l’assegnazione di camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio e rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni. Alle persone detenute che avviino un percorso di studio, sarà consentito tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e gli strumenti necessari per lo studio medesimo;
- collaborare all’organizzazione e facilitare la realizzazione delle giornate di orientamento all’interno della Casa Circondariale;
- facilitare i colloqui con i docenti, i tutor, i manager didattici e il personale amministrativo, mediante il ricorso a postazioni per colloqui anche a distanza, e ad assicurare spazi e orari dedicati;
- supportare la prosecuzione dei percorsi di studio in caso di trasferimento degli studenti in altro istituto penitenziario o di concessione di misure alternative alla detenzione, fornendo ai referenti dell’Università ogni informazione che possa facilitare i contatti con le sedi di destinazione;
- favorire la possibilità di espletamento delle prove di esame tramite forme telematiche e di videoconferenza o modalità equivalenti, che dovranno essere preventivamente concordate con l’Ateneo e adeguatamente predisposte prima dell’inizio della prova;
- collaborare alle iniziative di ricerca, terza missione e sensibilizzazione sulle tematiche carcerarie promosse dall’Università;
- accogliere, compatibilmente con le esigenze organizzative e di sicurezza, tirocinanti nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del D.M. del lavoro e della Previdenza sociale 25.3.98 n. 142, consentendo loro una regolare frequenza dell'ambiente carcerario e l'acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo concordato col personale responsabile del tutor di tirocinio dei corsi di studio e con il personale parimenti referente per conto dell'istituzione detentiva.
Articolo 5 - Corsi di studio e attività didattica
Le persone detenute possono accedere ai corsi di studio attivati presso l’Ateneo. Il regolamento studenti può prevedere per le persone private della libertà proroghe dei termini per l’immatricolazione, deroghe al calendario degli esami di profitto e alla presentazione della domanda di conseguimento titolo.
L’ Ateneo può organizzare attività didattica dedicata alle persone detenute, sia con lezioni frontali che in modalità e-learning, esclusivamente sulla base della volontaria e gratuita disponibilità accordata dal corpo docente.
Articolo 6 - Orientamento
Al fine di fornire alle persone interessate ai corsi di studio ogni informazione utile, l’Università, prima dell’inizio della procedura di immatricolazione, svolgerà colloqui motivazionali e di orientamento in cui personale dell’Ateneo illustrerà il programma dei corsi di studio, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, degli esami di profitto, dell’esame finale e di ogni altra attività legata agli stessi.
Verranno illustrate con particolare cura le peculiarità dei percorsi formativi e delle attività necessarie all’acquisizione delle competenze previste per il rilascio del titolo finale, quali,
ad esempio, la frequenza di laboratori, che potrebbero risultare incompatibili con il regime detentivo. L’Ateneo si riserva inoltre di proporre ulteriori percorsi formativi personalizzati, in base alle circostanze concrete o a consentire l’ammissione all’iscrizione a corsi singoli.
Le attività di orientamento in ingresso verranno svolte, in apposite giornate e con modalità e percorsi dedicati, direttamente all'interno della struttura carceraria, effettuate dall'ufficio preposto in collaborazione con personale dell’Unità Rete Manager didattici.
Articolo 7 - Svolgimento attività didattiche
In considerazione delle peculiari esigenze derivanti dallo stato di detenzione della componente studentesca, le parti potranno concordare modalità speciali per lo svolgimento delle attività didattiche, delle verifiche di profitto e dell’esame finale quali, ad esempio, forme di teledidattica, videoconferenza o modalità equivalenti, sempre compatibilmente con la volontaria disponibilità, di cui al precedente articolo 5, del personale docente nonché con le esigenze organizzative e di sicurezza dell’Istituto.
Per le medesime esigenze potrà, inoltre, essere concordata la sostituzione di prove d’esame in forma orale con prove scritte, da effettuare presso i locali dell’Università o della Casa Circondariale.
Il personale docente titolare dell’insegnamento, fermo restando che resterà responsabile unico della correzione dell’elaborato e della conseguente valutazione, avrà la facoltà di delegare altra persona alla supervisione dello svolgimento della prova scritta. Per favorire la fruizione di tutte le informazioni didattiche e metodologiche offerte agli studenti, potranno essere approntate postazioni informatiche che, vincolate al rispetto delle regole di sicurezza previste dalla struttura carceraria e secondo le modalità da quest’ultima previste, consentano ai detenuti iscritti di accedere alle risorse del sito Unife e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, nonché interagire in orari e modalità predeterminate con i/le docenti responsabili degli insegnamenti e i tutor didattici dedicati (es. Skype/Teams).
Articolo 8 -Tasse universitarie e diritto allo studio
Gli studenti in stato di detenzione sono tenuti al pagamento del costo d'iscrizione e della eventuale contribuzione di servizio in forma agevolata, secondo quanto stabilito annualmente nel bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.
Articolo 9 - Personale della Casa circondariale
Il personale della Casa circondariale può iscriversi ai corsi di studio alle medesime condizioni previste per il personale tecnico-amministrativo dell’Università di Ferrara, come previste dallo specifico accordo relativo alle agevolazioni a favore del personale tecnico- amministrativo in servizio, iscritto ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Ferrara.
Articolo 10 - Referenti
Referenti per la corretta applicazione della convenzione sono:
- il Direttore della Casa Circondariale;
- la Delegata del Rettore, per quanto attiene
- gestione dei rapporti istituzionali con la Casa Circondariale di Ferrara e con le altre articolazioni dell’amministrazione penitenziaria;
- gestione delle relazioni esterne ed in particolare quelle nazionali con il Coordinamento dei Poli Universitari Penitenziari (CNUPP);
- orientamento della politica di Ateneo a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Ferrara privati della libertà personale;
- svolgimento delle funzioni di indirizzo nei confronti dei soggetti amministrativi interni all'Ateneo incaricati di operare nella materia predetta;
- un/una rappresentante per ciascuna delle Parti per quanto concerne i rapporti, all’interno della Casa Circondariale, con le persone detenute che si iscrivano ad un corso di studio. Eventuali modifiche saranno comunicate con nota scritta tra le parti.
Articolo 11 - Durata e rinnovo
La convenzione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa per tre anni accademici e potrà essere rinnovata dalle parti con atto scritto per uguale periodo, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
Articolo 12 - Coperture assicurative
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni delle persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Articolo 13 - Sicurezza
Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Al riguardo le Parti concordano che ciascun datore di lavoro, nel momento in cui la propria struttura diventa la sede ospitante, ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in adempimento al D. Lgs. n. 81 del 2008. In particolare, il datore di lavoro della sede ospitante fornisce ai soggetti ospitati, ai sensi dell’art. 26 comma 1. punto b) del decreto legislativo 9 aprile 2008 - n. 81, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il personale delle parti è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla
presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e, per quanto compatibile, dal
D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii
Articolo 15 - Riservatezza
Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.
Articolo 16 - Recesso e scioglimento
Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC (Posta Elettronica Certificata) e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di
estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo 17 - Controversie
Le controversie che dovessero insorgere nell’ambito dell’applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione saranno risolte dalle parti in modo amichevole e in via extragiudiziale.
Per le controversie che non siano state risolte in via extragiudiziale sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
Articolo 18 – Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara. 7035/2016 del 17.02.2016. L’Università con nota scritta chiederà alla Casa Circondariale, il rimborso della quota di competenza.
Direzione della Casa Circondariale di Ferrara Università degli Studi di Ferrara La Direttrice La Rettrice
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx