DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
X. 000 SEDUTA DEL 23/07/2018
OGGETTO: Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti socio-istituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell¿emanazione dell'art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96.
PRESENZE | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Presidente della Giunta | Presente |
Xxxxxxxxx Xxxxx | Vice Presidente della Giunta | Presente |
Xxxxxxxxx Xxxx | Componente della Giunta | Presente |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Componente della Giunta | Presente |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Componente della Giunta | Assente |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Componente della Giunta | Presente |
Presidente: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Segretario Verbalizzante: Xxxxx Xxxxxxxxxx
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
L’atto si compone di 9 pagine
Xxxxx parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
accordo_mob2018_luglio_17-7-2018.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti socio-istituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ” e la conseguente proposta di ’Assessore Xxxxx Xxxxxxxxx
Visto Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art.16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
Visto il Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del 29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
Visto la DGR 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014- 2020”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014, inerente l’approvazione di determinati elementi del programma operativo “Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010;
Vista la D.G.R. n. 118 del 2.02.2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del 12.12.2014. Presa d’atto”;
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”;
Visto la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA)”;
Vista la DGR n. 114 del 08/02/2016 “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. I° Atto di avvio della programmazione - periodo 2016-2017. Preadozione.” e tutti gli atti ivi richiamati che si danno per interamente riportati;
Vista la D.G.R. n. 285 del 21.03.2016 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020.Documento di indirizzo attuativo (DIA) approvato con DGR 430 del 27.03.2015 e smi. Ulteriori modifiche ed integrazioni” e smi;
Vista la DGR n. 833 del 25/07/2016 con la quale è stato approvato il Programma delle politiche del lavoro 2016-2017 e tutti gli atti ivi richiamati.
Vista la DGR n. 971 del 29/08/2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla DGR n. 833/2016; Vista la DD n. 7329 del 05/08/2016 “Avviso Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani. PARTE 2: Pacchetto Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti;
Vista la legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", Visto l’art.27 del D.L. n.83 del 22 Giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 riguardante il “Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”.
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”
Visto il D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014 che disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;
Visto il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;
Visto il D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151; riguardante interventi in favore delle Imprese operanti in un'area di crisi Industriale complessa.
Vista la DGR n. 509 del 09/05/2016 con cui è stato presentato al Ministero dello sviluppo economico formale istanza per il riconoscimento di Terni-Narni quale “area industriale complessa” ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 31 gennaio 2013, attuativo del D.L. 83 del 22/06/2012;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato da d.lgs. 185/2016, che all’art. 44 co. 6 bis prevede per l’anno 2016, la possibilità di disporre l’utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato da d.lgs. 185/2016, che all’art. 44 co. 11 bis prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;
Vista la Circolare n. 30 del 14.10.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconoscendo alla Regione Umbria, per il 2016, € 9.000.000;
Vista la L. 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del D.l. mille proroghe 2016 che ha esteso al 2017 quanto previsto dal comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e smi;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 con il quale il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, riconoscendo alla Regione Umbria, per il 2017, € 4.781.090,79;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali n. 7 del 24.03.2017 ad oggetto “Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Articolo 44, comma 11-bis, d.lgs. n. 148/15. Proroga per il 2017; Considerato che l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede che le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 27.06.2017 avente ad oggetto “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”;
Tenuto conto del verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno evidenziato che saranno beneficiari della misura solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o un trattamento di mobilità in deroga e che in relazione alla nozione di area di crisi industriale complessa fa riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore;
Considerato che con Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2016 sono state accertate le condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa per il territorio del SLL di Terni, comprendente i comuni umbri di Acquasparta, Amelia, Arrone, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni, Avigliano Umbro;
Considerato che, tra i vari strumenti previsti dal Programma delle politiche del lavoro 2016-2017 di cui alla DGR n. 833/2016 e s.m.i. e dal Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro di cui alla DGR n. 1643 del 28.12.2016, è stato attivato il “Pacchetto Adulti” al fine di reinserire soggetti privi di lavoro con particolare riguardo alle aree di crisi;
Visto che, al fine di finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui al presente Accordo (Allegato1), verrà utilizzato l’intero ammontare delle risorse residue assegnate per l’anno 2016 alla Regione Umbria pari ad € 9.000.000 oltre ai residui delle assegnazioni delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga così come disposto con DGR n. 1643/2016 e smi;
Ritenuto necessario stipulare tra la Regione Umbria e le Parti Sociali-Istituzionali un Accordo quadro finalizzato all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volto al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga al fine di far fronte all’emergenza rappresentata dal numero rilevante di lavoratori che operavano in un’impresa ubicata in una delle aree di crisi industriale Terni-Narni e che nel corso del 2017 terminano un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Considerato che la Regione ai sensi della circolare 13/2017 prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso, ai soli fini della valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione della sostenibilità finanziaria.
Vista la legge regionale n 1 del 14 febbraio 2018 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”;
Vista la DGR 366 del 16 aprile 2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.” Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria;
Vista la DGR n 550 del 28 maggio 2018 “Art. 49, della Legge Xxxxxxxxx x. 0/0000 - Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx XXXXX Xxxxxx;
Vista la DGR n 721 del 29 giugno 2018 “Legge Regionale 1/2018, Articolo 49, comma 7 – Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria).
Considerato l’esito positivo dell’incontro tenutosi tra la Regione Umbria e le parti sociali e istituzionali nella mattinata del 17/07/2018;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di prendere atto e fare proprie le intese raggiunte con le parti sociali ed istituzionali del 17 luglio 2018 in merito all’Accordo quadro per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.” di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Dirigente del Servizio competente di Arpal Umbria di curare gli adempimenti conseguenti al presente atto ivi inclusa la trasmissione ai servizi regionali interessati;
3. di prevedere per i lavoratori interessati l’accesso ai percorsi di politica attiva riportati nell’Accordo incaricando il dirigente del Servizio competente di Arpal Umbria .Funzioni di cui alla legge 68/99” ad adottare tutti gli atti necessari;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio competente di Arpal Umbria alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria;
5. di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati;
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti socio-istituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La circolare 27 giugno 2017, n. 13 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative per l'attuazione della nuova disposizione di cui all'art. 53 ter del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede la possibilità per le Regioni di utilizzare le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 00-xxx, xxx Xxxxxxx legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite con i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, senza soluzione di continuità per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva, individuate su un apposito piano regionale da comunicare all'Anpal e al Ministero del lavoro. Tale trattamento prescinde dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1°agosto 2014 e può essere autorizzato a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Prima di procedere all’autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Tale documentazione sarà oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga, sulla base delle assegnazioni effettuate. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.
Il 14 luglio 2017 si è svolta, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la riunione riguardante l'applicazione delle misure destinate ai lavoratori delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/15 e relative circolari applicative dove si è evidenziato che riguardo alla nozione di area di crisi industriale complessa si farà riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore e che i provvedimenti di concessione del trattamento di mobilità dovranno riportare espressamente il periodo di godimento, con individuazione del giorno di inizio e del giorno di conclusione del medesimo trattamento. Per quanto riguarda le modalità operative si è convenuto che gli elenchi dei lavoratori verranno individuati dalla Regione, la quale potrà inviarli per conferma alla Direzione Centrale dell'Inps che si è dichiarato disponibile a comunicare alle Regioni le aziende in precedenza o attualmente operanti nell'area di crisi complessa, al fine di realizzare una migliore individuazione dei beneficiari del trattamento in questione. Le decretazioni regionali dovranno essere trasmesse all'Inps tramite la banca dati percettori, riportando il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017.
Al fine di finanziare l’intervento verrà utilizzato l’ammontare delle risorse residue assegnate per l’anno 2016 alla Regione Umbria con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 (€ 9.000.000) e per l’anno 2017 le risorse di cui al Decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 (€ 4.781.090,79) al netto delle risorse autorizzate o impegnate per provvedimenti di CIGS ai sensi dell’art.44 comma 11/bis del D.Lgs. 148/2015 che saranno certificate dal MLPS. ARPAL Umbria intende utilizzare le risorse residue per importi pari a 3,5 milioni per la mobilità in deroga e la restante parte per i provvedimenti di Cigs di cui sopra.
In data 17/07/2018 si è riunito il tavolo regionale con le parti sociali ed istituzionali, al fine di stipulare l’accordo quadro per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in cui vengono definiti I tempi per la presentazione delle domande.
Le intese raggiunte vengono riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto e rispecchiano la disposizione normativa e quanto previsto dalla circolare del MLPS n. 13/2017. I lavoratori che terminano il trattamento di mobilità ai sensi della L.223/91 o in deroga nel corso del 2017 possono richiedere il trattamento previsto dall’art. 53-ter per la durata di 12 mesi per il tramite delle XX.XX. e utilizzando i sistemi messi a disposizione dalla Regione. Le domande possono essere presentate alla scadenza del precedente trattamento di mobilità e comunque entro le ore 13 del 10 Dicembre 2018, per le mobilità con scadenza successiva a tale data e comunque non successiva al 31 Dicembre 2018 le domande potranno essere presentate in maniera preventiva tra il 1 Dicembre e il 10 Dicembre 2018.
Il servizio di invio delle domande sarà attivo dal 10 settembre 2018.L’autorizzazione da parte della regione che segue l’ordine cronologico avviene previo assenso del MLPS a cui va preventivamente inviata la lista dei richiedenti nei limiti delle disponibilità finanziarie e viene poi trasmessa ad INPS. Per il rispetto della condizionalità prevista dalla norma i lavoratori interessati saranno convocati dal CPI competente ai fini dell’offerta del percorso di politica attiva definiti nella DGR 822/2016 e smi nelle modalità previste dall’Accordo in allegato.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di prendere atto e fare proprie le intese raggiunte con le parti sociali ed istituzionali del 17 uglio 2018 in merito all’Accordo quadro per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.” di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di incaricare il Dirigente del Servizio competente di Arpal Umbria di curare gli adempimenti conseguenti al presente atto ivi inclusa la trasmissione ai servizi regionali interessati;
3) di prevedere per i lavoratori interessati l’accesso ai percorsi di politica attiva riportati nell’Accordo incaricando il dirigente del Servizio competente di Arpal Umbria. Funzioni di cui alla legge 68/99” ad adottare tutti gli atti necessari;
4) di incaricare il Dirigente del Servizio competente di Arpal Umbria alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria;
5) di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.
Perugia, lì 23/07/2018 Il responsabile del procedimento Xxxxx Xxxxxxxx
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
-
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 23/07/2018 Il dirigente del Servizio
Xxxxx Xxxxxxxx Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 23/07/2018 IL DIRETTORE DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Xxxxx Xxxxxxxx Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Xxxxx Xxxxxxxxx ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 23/07/2018 Assessore Xxxxx Xxxxxxxxx Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge