COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Xxxxxx di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) DI NELLA
Seduta del 21/05/2019
FATTO
La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.
o Nel novembre 2017 riceveva dall’intermediario una comunicazione sulla entrata in vigore della direttiva XXXXX XX, in cui si proponevano modifiche delle condizioni del servizio di consulenza in materia di investimenti “UBS Advice Light” (già denominato “Servizio di Assistenza agli Investimenti abbinato ai Servizio Amministrati”).
o La ricorrente veniva a conoscenza della comunicazione il 29 dicembre 2017.
o Nella comunicazione e nel relativo Allegato 2 l’intermediario dichiarava che le condizioni economiche del servizio di consulenza in materia di investimenti non sarebbero cambiate nel primo semestre del 2018.
o Nel febbraio 2018 la ricorrente chiedeva delucidazioni all’Intermediario sul nuovo meccanismo di calcolo delle commissioni.
o A fine marzo 2018 l’intermediario addebitava alla ricorrente la somma di € 1.221,14 come corrispettivo della consulenza per il primo trimestre 2018.
o Con il reclamo del 5 aprile 2018 la ricorrente chiedeva lo storno dell’addebito, ritenendolo non dovuto.
o La parte ricorrente conclude come segue:
o “Chiedo che mi venga stornato l'addebito di 1.221,14 euro di commissioni di cui sopra relative al primo trimestre e chiedo preventivamente che non mi venga
addebitato alcunché per il secondo trimestre (in linea con quanto comunicatomi in data 22/11/2017 in merito alle condizioni applicate fino al 30/6/2018).
o Chiedo che mi vengano addebitate nuove commissioni solo a partire dal 1° luglio 2018, richiedendo fin da ora che la banca mi trasmetta in modo chiaro ed esaustivo i relativi conteggi.
o Chiedo inoltre alla banca di operare con quella trasparenza che nello specifico è totalmente mancata sia nelle comunicazioni scritte, sia attraverso i propri consulenti. Chiedo che questi ultimi siano tenuti a rispondere in maniera adeguata e completa ai dubbi e alle domande del cliente”.
Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.
- Respinge la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente, sostenendo che la comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto di consulenza in materia di investimenti del novembre 2017 gli è stata regolarmente inviata.
- Nell’allegato contenente le nuove condizioni economiche si specificava che “eventuali condizioni speciali applicate per l’anno 2018 sarebbero state comunicate tramite lettera nei primi mesi dell’anno”.
- In una lettera del 2.1.2018, anch’essa inviata alla ricorrente a mezzo del servizio e- banking, l’intermediario ha comunicato che nel primo semestre 2018 la ricorrente avrebbe beneficiato di uno sconto, rispetto alla nuove condizioni economiche, pari al 66%, da calcolarsi solo sulla componente del suo patrimonio rappresentato dal “dossier titoli”, quindi al netto della liquidità.
- L’addebito contestato sarebbe dunque conforme alle condizioni economiche pattuite.
- L’intermediario chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
DIRITTO
In via pregiudiziale il Collegio deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, poiché la controversia verte sull’addebito asseritamente illegittimo del corrispettivo per il servizio di consulenza in materia di investimenti operato dall’intermediario che - ai sensi del T.U.F. - rientra nel novero dei “servizi di investimento”. A norma delle Disposizioni ABF, possono essere sottoposte all’Arbitro solo le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari; sono, invece, escluse dalla competenza le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie che, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono assoggettate al Titolo VI del TUB (intitolato: “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) ed alle “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009. Nel caso di specie, come già scritto, parte ricorrente non rappresenta alcuna doglianza correlata a servizi/operazioni/comportamenti riconducibili al Titolo VI del TUB. La domanda, per come proposta ed illustrata, deve essere invece ricondotta al rapporto di servizio di consulenza in materia di investimenti intercorrente tra parte ricorrente e l’intermediario convenuto, su causae pentendi quindi che esorbitano dalla competenza ABF (Collegio di Milano, n. 20332/2018). Oltre a questo, il Collegio segnala che le Condizioni generali di contratto del servizio di consulenza inviate dall’intermediario alla parte ricorrente (cfr. par. 1.1) richiamano l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) scaturenti dalla violazione delle norme poste dal TUF in materia di esercizio delle attività da esso disciplinate. Pertanto il ricorso è inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
IL PRESIDENTE
firma 1