MY VISION
Condizioni Contrattuali
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025369 Morte e Invalidità Permanente Totale
da Infortunio
MY VISION
Edizione: 04/2022 – Ultimo aggiornamento: 04/2022
Polizza Collettiva n°10025369 – Edizione 2022 – Copertina – Pagina 1 di 1
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè i clienti del Contraente che rivestono la qualifica di assicurato in MY VISION;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Contraente
il soggetto che stipula l'Assicurazione con l’Impresa per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Allianz Vita S.p.A.;
Impresa
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., con Sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
Indennizzo o Indennità
la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro;
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono considerati Infortunio:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
d) i colpi di sole o di calore;
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
Invalidità Permanente
la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato;
Invalidità Permanente Totale
l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%;
N.A.V. (Net Asset Value)
il controvalore in Euro del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi collegati a MY VISION;
Polizza Collettiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;
Premio
la somma dovuta dal Contraente all’Impresa in relazione all’Assicurazione;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
MY VISION
La polizza Unit Linked, che consente ai sottoscrittori del prodotto di investire i premi su uno o più Fondi Interni Assicurativi contemporaneamente, distribuita dal Contraente alla quale è abbinata la presente Assicurazione.
Polizza Collettiva n°10025369 – Edizione 2022 – Glossario – Pagina 1 di 1
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione - fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui al successivo art. 5 – Esclusioni, è operante per il caso di morte o d’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% derivante da Infortunio che l’Assicurato stesso subisca:
a) nell’esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.
Art.2 – Persone assicurabili
È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:
a) rivesta la qualifica di assicurato in MY VISION;
b) abbia età compresa tra 18 anni compiuti e 75 anni non compiuti;
c) sia residente in Italia.
Sono comunque escluse dalla presente Polizza Collettiva le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti oppure le persone:
1) affette da Invalidità Permanente Totale. Per le persone per cui si verifichi tale circostanza in corso di contratto, non a causa di un Infortunio indennizzabile in base alla presente Polizza Collettiva, l’Assicurazione verrà a cessare dal momento in cui la circostanza stessa si verifica;
2) indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco–depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.
Qualora risulti che per errore il Contraente abbia corrisposto all’Impresa uno o più Premi mensili relativamente ad una persona non in possesso dei requisiti di assicurabilità, l’Impresa si impegna alla restituzione al Contraente del corrispondente importo totale.
Art.3 - Decorrenza e durata dell’Assicurazione per ciascun Assicurato
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di decorrenza della MY VISION relativamente alla quale l’Assicurato riveste la qualifica di assicurato ed ha durata pari alla durata della MY VISION stessa anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
A) scioglimento della MY VISION (in caso di recesso, decesso dell’Assicurato, riscatto totale);
B) liquidazione dell’Indennizzo in caso di Sinistro di morte o di Invalidità Permanente Totale;
C) compimento da parte dell’Assicurato stesso dell’80esimo anno di età.
Art.4 – Cessione di MY VISION
Nel caso in cui nel corso della durata dell’Assicurazione avvenga la cessione della MY VISION ad altra persona fisica, la garanzia cesserà di operare per l’Assicurato relativo alla MY VISION stessa dalla data della cessione e non verrà trasferita sulla persona subentrante.
Art.5 - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati da:
a) eventi accaduti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti o conseguenze;
b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
c) partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
e) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
f) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
g) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
h) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
i) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
j) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
k) partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest’ultimo o per richiamo al servizio militare o motivi di carattere eccezionale;
l) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
m) eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
n) qualunque condizione di salute o malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili.
Art.6 – Somma assicurata
La somma assicurata per morte per ciascun Assicurato è pari all’ammontare del N.A.V. di competenza della MY VISION relativamente alla quale l’Assicurato riveste la qualifica di assicurato.
La somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale è pari al doppio di quella suindicata.
Ai fini del calcolo del N.A.V., le quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo di riferimento saranno valorizzate in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data del Sinistro.
Art.7 – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato una somma maggiore di:
a) € 75.000,00 per la prestazione prevista in caso di morte;
b) € 150.000,00 per la prestazione prevista in caso di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%;
c) € 150.000,00 complessivamente in caso di più polizze MY VISION esistenti in capo al medesimo Assicurato. Art.8 – Criteri di indennizzabilità
I. Morte
Se l’Infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Indennizzo viene corrisposto ai beneficiari designati (che devono coincidere con i beneficiari designati in MY VISION) ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato.
L’Indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per Invalidità Permanente Totale.
Qualora a seguito di Infortunio, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la liqui- dazione dell’Indennità non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt.60 e 62 del Codice Civile.
Resta inteso che, se successivamente al pagamento dell’Indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, l’Impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente Totale eventualmente subita.
II. Invalidità Permanente Totale
L’Indennità per l’Invalidità Permanente Totale è dovuta se l’Invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124).
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Art.9 – Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato
Il grado di Invalidità Permanente è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto.
In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art.10 – Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
Art.11 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di accadimento del Sinistro stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
La denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso lo sportello bancario ove è stata collocata la MY VISION relativamente alla quale l’Assicurato riveste la qualifica di assicurato.
Alla denuncia di Xxxxxxxx deve essere allegata la copia di un documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita e la seguente documentazione:
a) in caso di decesso, certificato di morte rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in carta semplice, certificato medico atte- stante la causa patologica del decesso dell'Assicurato ed eventuali fatti pregressi morbosi ad essa connessi;
b) in caso di Invalidità Permanente Totale, certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale.
La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da
certificato medico. Il decorso delle lesioni dev’essere documentato con invio all’Impresa di ulteriori certificati medici. L’Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire all’Impresa di svolgere, anche tramite perso- ne di fiducia dell’Impresa stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Resta in ogni caso convenuto che l’Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.
Il Contraente deve fornire all’Impresa tutte le informazioni e i documenti necessari per l’accertamento del danno. Art.12 - Pagamento dell’Indennizzo
L’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto
un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo.
Art.13 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, a meno che non siano state commesse in buona fede dal contraente o dall’Assicurato stesso.
Art.14 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni all’Assicurato da parte dell’Impresa saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art.15 – Prova
È a carico di chi domanda l’Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della Polizza Collettiva.
Art.16 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dall’Impresa con la presente Polizza Collettiva possono cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall’Assicurato.
Art.17 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.18 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.20 - Informazioni relative all’Impresa
L'impresa assicuratrice è UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., avente Sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n°1.00088. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n°018. Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Recapito telefonico: 000.00.00.00
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx_XxxxxxxxxXxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo Mail PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
Art.21 - Legislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana. Art.22 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art.23 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto all’Impresa mediante:
· posta cartacea indirizzata a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx
· e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
· fax: 00 00000000
L’Impresa fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tutta-via, ove il reclamo dovesse pervenire all’ Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collabora- xxxx sia quello dell’Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall’ Impresa e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: 06.42.133.206
PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su:
xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione (Obbligatoria)
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Arbitrato
In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria.
Risoluzione delle liti transfrontaliere
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
TABELLA INAIL PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE
D.P.R. 30-06-65 Nº1124
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | ||
Destro | Sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: - con possibilità di applicazione di protesi efficace - senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale - per amputazione al terzo superiore | 85% 80% | 75% 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 30% 35% 45% 25% | 25% 30% 40% 20% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 40% 45% 55% 35% | 35% 40% 50% 30% |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione | 18% 22% 25% 35% | 15% 18% 22% 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 80% | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |