Condizioni generali di acquisto di AVL Italia srl (di seguito “AVL”)
Condizioni generali di acquisto di AVL Italia srl (di seguito “AVL”)
Edizione Gennaio 2019
Salvo diversamente concordato tra le parti per iscritto, le condizioni riportate di seguito si applicano al rapporto contrattuale. In fase di esecuzione dell'ordine di acquisto (prima fornitura), le presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno considerate accettate anche dal fornitore come vincolanti per le consegne successive. Qualsiasi condizione diversa o supplementare del fornitore sarà applicabile solamente se espressamente accettata da AVL per iscritto.
1. Ordine di acquisto
1.1 Su nostra richiesta il fornitore si dovrà collegare attraverso il SAP Business Network Ariba per scambiare informaticamente ogni documento riguardante ordini e spedizioni (es. ordini di acquisto, conferme d’ordine, avvisi di spedizione, fatture, etc.) e per trasferire via Ariba ogni processo da noi definito (caricamento di cataloghi, scorte gestite dal fornitore [VMI – Vendor Managed Inventory], etc.)
1.2 Gli ordini di acquisto e le rispettive modifiche saranno validi solamente qualora siano stati eseguiti o confermati da AVL per iscritto. In caso di mancanza di conferma d’ordine da parte del fornitore o di non inizio attività da parte dello stesso entro il termine di 14 giorni dalla ricezione dell’ordine di acquisto, AVL avrà la possibilità di revocare detto ordine di acquisto senza alcun onere a carico di AVL. Con l’esecuzione dell’attività da parte del fornitore l’ordine sarà automaticamente accettato.
1.3 Il trasferimento totale o parziale degli ordini di acquisto emessi da AVL è esclusivamente soggetto al consenso scritto. Il mancato rispetto di quanto sopra descritto consentirà ad AVL a revocare l'ordine di acquisto senza obblighi e ne oneri per la stessa. Quanto sopra non pregiudica la validità per AVL ad ulteriori rivendicazioni.
1.4 La cessione di rivendicazioni così come il loro trasferimento a terze parti da parte del fornitore non sono ammesse e autorizzano AVL a revocare l'ordine di acquisto senza la relativa novazione. Quanto sopra non pregiudica la validità per AVL ad ulteriori rivendicazioni.
1.5 Se il fornitore interrompe i pagamenti verso i propri creditori o viene messo in stato di insolvenza, AVL potrà recedere dal contratto o risolverlo con effetto immediato senza che ciò pregiudichi qualsiasi diritto per AVL. Il fornitore dovrà informare tempestivamente per le circostanze sopra indicate.
1.6 Le richieste di offerta inviate da AVL ai fornitori verranno considerate non vincolanti e pertanto senza alcun obbligo di emissione di relativo ordine di acquisto.
1.7 AVL potrà richiedere varianti agli ordini di acquisto in seguito a (a titolo esemplificativo e non esaustivo) modifiche alle merci richieste, variazione di specifiche tecniche, disegni, progetti, Incoterms, imballaggi, quantità e i mezzi di trasporto. Il fornitore dovrà comunque indicare eventuali modifiche che ritenesse necessarie od opportune in virtù di disposizioni di legge riviste o altre disposizioni obbligatorie. Qualora vi sia ragione di ritenere che una modifica influisca
sui costi o i tempi di consegna, il fornitore dovrà informare immediatamente AVL la quale provvederà ad emettere variante oppure nuovo ordine di acquisto concordato a priori tra le parti e sempre prima di dar corso alla operatività del fornitore. Tale ordine di acquisto modificato sarà considerato accettato in seguito alla conferma d’ordine oppure all’esecuzione dell’attività medesima.
2. Consegna
2.1 Le date di consegna indicate in ogni ordine di acquisto sono vincolanti e sono da intendersi con consegna presso la destinazione specificata o in qualsiasi altro indirizzo menzionato nell’ordine di acquisto. Qualora sussista il rischio di mancato rispetto della data di consegna, il fornitore dovrà informare tempestivamente per iscritto.
2.2 Nell’eventualità di accettazione del posticipo della data di consegna comunicata dal fornitore, AVL si riserva il diritto di applicare una penale pari all'1% per ogni settimana calendariale di ritardo), entro e non oltre il 5 % del valore totale dell'ordine e comunque previo avviso al fornitore. Nell’eventualità del ritardo di consegna da imputarsi a carico del fornitore, lo stesso dovrà adoperarsi ad impiegare i mezzi di trasporto più rapidi disponibili, a prescindere dalla modalità di spedizione specificata nell'ordine di acquisto al fine di minimizzare il ritardo. I costi e le spese per tale trasporto saranno a carico del fornitore. Viene comunque fatta salva la possibilità per AVL di ribaltare eventuali oneri o danni emergenti ulteriori e relativi a tali ritardi di consegna del fornitore.
2.3 In caso di ritardo della consegna delle merci totalmente imputabili al fornitore, AVL avrà la possibilità di recedere dal contratto a partire dal 14° giorno dall'inizio del ritardo stesso. Qualora sia stata concordata una data di consegna quale “termine essenziale” sull’ordine d’acquisto, il contratto potrà essere annullato da parte di AVL senza alcun onere a carico della stessa. Viene comunque fatta salva la possibilità per AVL di ribaltare eventuali oneri o danni emergenti ulteriori e relativi all’annullamento dell’ordine.
2.4 Le consegne di materiali o l’esecuzione parziale di attività richiedono la conferma scritta da parte di AVL eccetto per le consegne effettuate con massimo 7 giorni di anticipo rispetto alla data concordata.
2.5 Salvo diversamente concordato tra le parti per iscritto, le merci saranno consegnate DAP (Incoterms 2010) nel luogo specificato. L'imballaggio sarà scelto rispettando i rispettivi standard, in particolare le specifiche di consegna e imballaggio AVL (xxx.xxx.xxx > Azienda > Qualità, Ambiente, Tutela & Sicurezza > Documenti) e garantendo una consegna priva di difetti e una movimentazione efficiente presso AVL. I fornitori ai quali è richiesta la consegna delle merci in Austria saranno soggetti al "Decreto sugli imballaggi" e dovranno notificare ad "ARA" ("Altstoff Recycling Austria" – "Riciclo di materiali di scarto, Austria") il proprio numero di licenza rifiuti e dare informazione ad AVL sul metodo di smaltimento del materiale di imballo. Qualora tale informazione non dovesse essere disponibile, la restituzione dell’imballo sarà a cura e spese del fornitore.
2.6 Nel caso in cui la modalità di consegna richiedesse il trasporto a costi e cura di AVL, la tempistica di consegna potrà essere prolungata fino ad un massimo di 90 giorni. In tale caso, il fornitore sarà tenuto a immagazzinare le merci a titolo gratuito fino alla
comunicazione della nuova data di consegna. Allo stesso modo, in caso di orario di lavoro ridotto, interruzioni dell'attività aziendale o qualsiasi altro evento che impedisca, per cause non imputabili ad AVL, l'accettazione delle consegne, AVL potrà concordare una nuova data di consegna alternativa e il fornitore dovrà organizzarsi per stoccare la merce a titolo gratuito e a proprio rischio.
3. Contratto d'opera e d’appalto
3.1 La presente sezione contiene termini e condizioni supplementari ai sensi di contratti stipulati con il fornitore per produrre un'opera o ad eseguire un appalto.
3.2 Il fornitore dovrà eseguire l’attività derivante dall’appalto alla data concordata. Il contratto sarà ritenuto adempiuto dopo l’accettazione per benestare da parte di AVL.
3.3 Il fornitore dovrà eseguire le attività derivanti dall’appalto con i propri mezzi di produzione. Il fornitore non sarà vincolato in alcun modo agli orari di lavoro ed ai luoghi di impiego del personale AVL. Il fornitore è consapevole che l’ordine di acquisto emesso da AVL non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Il fornitore in caso di richiesta di subappalto dovrà essere autorizzato a priori da AVL e dal proprio cliente. Il fornitore dovrà ottemperare alla normativa vigente (Dlgs 81/08) ed essere in regola con i versamenti contributivi, retributivi e di assicurazione dei propri dipendenti. Il fornitore dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici qualitativi ed in materia di salute e sicurezza dando la propria disponibilità a fornire la documentazione comprovante il rispetto di tali requisiti. Il fornitore sarà comunque totalmente responsabile dell’esecuzione dell’appalto anche in presenza di subappalti autorizzati a priori da AVL e dal proprio cliente. Inoltre, il fornitore è tenuto ad informare tempestivamente AVL qualora le Autorità Competenti dovessero avviare indagini nei propri confronti per la violazione di disposizioni relative al permesso di lavoro o di residenza o ancora per violazioni della legge sul distacco dei lavoratori. Il fornitore manterrà comunque indenne AVL senza nessun onere a carico e dalle eventuali conseguenze derivanti dalla propria inottemperanza agli obblighi di Legge e dall’inosservanza delle regole di sub-appalto sopra descritte.
4. Prezzi e pagamento
4.1 I prezzi indicati nell'ordine di acquisto sono prezzi fissi e non revisionabili e pertanto non possono essere modificati fino all'esecuzione dell'intero oggetto della fornitura e del servizio come previsto dall'ordine di acquisto, salvo diversamente concordato per iscritto.
4.2 Salvo diversamente concordato per iscritto, il pagamento avverrà dopo la ricezione della merce conforme al contratto o dopo l'accettazione dell'appalto e in seguito alla ricezione della fattura corretta e verificabile. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nell’ordine di acquisto con liquidazione entro il giorno 10° del mese successivo.
4.3 In caso di vizi coperti da garanzia, AVL potrà avvalersi della facoltà di procrastinare il pagamento fino all'eliminazione di tali vizi.
5. Garanzia
5.1 Per tutte le forniture e i servizi, il fornitore applicherà una garanzia totale per un periodo di 24 mesi dalla consegna della merce o dal benestare di accettazione in caso di appalto da parte di AVL insieme al proprio cliente. I difetti che si presentano durante questo
periodo dovranno essere immediatamente eliminati dal fornitore a proprie spese. Tutti i costi relativi alla diagnosi e alla rimozione di tali difetti, anche qualora verificatisi presso le sedi di AVL o presso i luoghi di consegna indicati nell’ordine di acquisto, quali ad esempio di ispezione, trasporto, smontaggio e (re-)installazione, saranno a carico del fornitore. Il periodo di garanzia sarà sospeso per la durata delle attività di riparazione. In seguito alla sostituzione o riparazione, il fornitore dovrà applicare un nuovo periodo di garanzia di 24 mesi per i pezzi sostituiti o riparati. Il luogo di riparazione dei difetti coperti da garanzia sarà scelto da AVL, e viene fatto salvo il diritto di portare a carico del fornitore eventuali danni emergenti conseguenti.
5.2 Il periodo di garanzia per i difetti nascosti/occulti, ovvero difetti che non possono essere rilevati in fase di accettazione o ricezione, sarà calcolato a partire dall'identificazione dei difetti stessi.
5.3 Nel caso in cui il fornitore non rispetti l'obbligo di garanzia, previa richiesta, entro tempistiche appropriate e in qualsiasi altro caso di particolare urgenza, AVL potrà porre rimedio a tali difetti a propria cura, senza preavviso, o a incaricare terze parti di tali operazioni a spese del fornitore, o ancora, qualora ciò non fosse possibile, AVL potrà avanzare il diritto di ricevere merci o servizi sostitutivi. Inoltre, in caso di ripetute richieste di garanzia, AVL avrà il diritto di intervenire e fornire supporto nel processo di ricerca guasti e in azioni correttive a spese del fornitore.
5.4 AVL si riserva il diritto di rescindere immediatamente il contratto oppure richiedere una riduzione del prezzo in opzione al rimedio del difetto o alla sostituzione delle merci difettose. Il fornitore dovrà provvedere a risarcire AVL per tutti i danni e le perdite sostenute per via delle forniture difettose.
5.5 Nel caso in cui ad AVL, in qualità di produttore del bene finale, spetti la responsabilità per danni causati da difetti del materiale fornito o derivante da un prodotto parziale sempre approvvigionato dal fornitore, quest’ultimo sarà strettamente responsabile di rimborsare e manlevare AVL su rivendicazioni dei propri clienti.
5.6 Il fornitore è consapevole che la propria merce fornita potrà non essere soggetta soltanto ad ispezione qualitativa all’ingresso presso il luogo di consegna di AVL, ma anche a posteriori durante la fase di progettazione e/o di assemblaggio/montaggio presso il proprio cliente. In tal caso, il fornitore rinuncia all’obiezione per un’ispezione ritardata e la relativa notifica ad AVL. La liquidazione della fattura del fornitore non implicherà l’accettazione incondizionata delle merci da parte di AVL.
6. Ricambi, materiali per produzione e preliminari
6.1 Il fornitore, in collaborazione con AVL, dovrà rendere disponibile gli elenchi dei pezzi di ricambio per i rispettivi progetti dettagliando i prezzi e i tempi di consegna per tali ricambi. Il fornitore garantisce la disponibilità di tutti i ricambi compresi negli elenchi per un periodo di 15 anni dal completamento della fornitura e imporrà tale obbligo a tutti i propri rispettivi sub-fornitori. Qualora un ricambio non dovesse essere più disponibile durante tale periodo, il fornitore dovrà predisporre una soluzione tecnica equivalente. Il tempo di consegna del ricambio originario non dovrà essere prolungato in presenza di una soluzione tecnica equivalente.
6.2 Il fornitore dovrà gestire i mezzi di produzione eventualmente
messi a disposizione da AVL con la massima cura ed attenzione e provvederà alla loro manutenzione per 15 anni dal completamento della fornitura e imponendo tale obbligo a tutti i propri sub-fornitori. A seguito di richiesta di AVL il mezzo di produzione dovrà essere restituito immediatamente.
6.3 I mezzi di produzione prodotti ed acquistati dal fornitore con i relativi costi a carico di AVL, diventeranno di proprietà esclusiva di AVL dal momento della costruzione del mezzo stesso. La sezione 6.2 si applica anche ai mezzi di produzione costruiti dal fornitore ed a spese di AVL. Se il fornitore non dovesse essere nella posizione di trattenere i mezzi di produzione a disposizione di AVL e pronti per l'uso per un periodo di 15 anni, lo stesso dovrà informare per iscritto AVL e renderli disponibili previa richiesta.
6.4 In caso di danno, perdita o distruzione del mezzo di produzione fornito da AVL (prodotti semi-finiti, fusioni, pezzi pre-lavorati, ecc.) il fornitore rimborserà il costo per il rifacimento e/o sostituzione.
7. Conformità - Qualità – Documentazione
7.1 I materiali forniti dovranno rispettare i regolamenti nazionali ed internazionali vigenti ed applicabili (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sicurezza, i regolamenti antinfortunistici, di tutela dell'ambiente, i decreti in materia e le linee guida dei regolamenti, del regolamento REACH [CE] n. 1907/2006 e la direttiva ROHS, la direttiva 2011/65/UE emendata dalla direttiva delegata 2016/585/UE), le regole e norme sullo stato dell'arte nonché rispettare quanto riportato nei documenti alla base dell'ordine di acquisto, come i disegni, le descrizioni, i campioni, le specifiche, le condizioni di accettazione, ecc. Il fornitore invierà tutte le schede tecniche richieste ed i libretti informativi ed etichetterà le sue forniture ai sensi dei regolamenti applicabili (ad es. regolamento CLP [CE] n. 1272/2008).
7.2 AVL è certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. Il fornitore dovrà adeguare il proprio sistema di gestione della qualità ai sensi dei requisiti della norma ISO 9001 al fine di svolgere controlli qualitativi adatti per tipologia e scopo e corrispondenti allo stato dell'arte, nonché svilupparlo ai sensi delle norme ISO 16949, VDA 6.4 e basandosi su una filosofia "zero difetti". Il fornitore deve rispettare la norma ISO 26262 in termini di sicurezza funzionale dei sistemi elettronici e software. Allo stesso modo, le applicazioni web devono rispettare almeno i requisiti ÖNORM A7700. Il fornitore deve garantire inoltre la sicurezza informatica come previsto dai requisiti della norma ISO 27001.
7.3 I software e le applicazioni devono essere aggiornate alle ultime versioni disponibili al momento dell’emissione dell’ordine di acquisto.
7.4 Qualsiasi modifica al processo produttivo, al luogo di produzione o al luogo di spedizione della merce è soggetta a priori all’approvazione scritta da parte di AVL. Gli eventuali costi derivanti da quanto sopra indicato e che dovessero essere sopportati da AVL saranno portati a carico del fornitore. Il fornitore dovrà informare tempestivamente AVL relativamente a trasferimenti nella propria catena di fornitura o di qualsiasi modifica simile intervenuta presso i propri sub- fornitori.
7.5 Il fornitore metterà a disposizione di AVL tutta la documentazione del prodotto (in particolare, senza limitazioni, le istruzioni riguardanti l’installazione, la manutenzione, l’operatività, il servizio, l’assistenza, i documenti di test, le dichiarazioni CE, etc.), senza ulteriori costi aggiuntivi e senza richieste particolareggiate, in formato elettronico editabile, in PDF e in formato cartaceo, come da specifiche previste per la documentazione del fornitore (rif. xxxxx://xxx.xxx.xxx/ > Customer Documentation). AVL ha diritto ad utilizzare la documentazione di prodotto senza restrizioni ed in particolare, senza limitazioni, ad integrarla in documenti per corsi o per offerte di vendita (integralmente o parzialmente, in lingua originale o tradotta).
7.6 Il fornitore dovrà operarsi nell’esecuzione dell’appalto in rispetto di quanto indicato in materia sul Codice Civile Italiano. Il fornitore dovrà informare per iscritto l’acquirente e in particolar modo il buyer indicato nell’ordine di acquisto per eventuali comunicazioni in merito ed in maniera puntuale ed esaustiva.
8. Riservatezza
8.1 Il fornitore dovrà mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione aziendale tecnica e commerciale di AVL delle quali dovesse venire a conoscenza durante tutto il periodo di attività e restituire tali informazioni (documentazioni) confidenziali al termine del rapporto di fornitura. Le informazioni confidenziali non potranno essere riprodotte, rese disponibili a terzi, utilizzate per altri scopi diversi dall'esecuzione delle attività di cui agli ordini di acquisto senza il consenso scritto di AVL. In particolare, a titolo esemplificativo, il fornitore non dovrà trasferire alcun documento (ad es. dati, documentazione, applicazioni software, ecc.) dalla sede di AVL senza il consenso scritto. Qualora, sempre previo consenso di AVL, il fornitore dovesse avvalersi di attività presso i propri sub-fornitori per l’esecuzione dell'ordine di acquisto (o parte di esso), il fornitore dovrà imporre ai propri sub-fornitori lo stesso obbligo di riservatezza. Analogamente, lo stesso obbligo è imposto ai dipendenti del fornitore stesso.
8.2 Le informazioni confidenziali riguardano, a titolo esemplificativo, qualsiasi disegno, calcolo e simili forniti allo scopo di preparare le offerte ed eseguire gli ordini di acquisto, qualsiasi dato aziendale, tecnico e personale di AVL o dei propri clienti, l'intero know-how tecnico di AVL o fornito dai propri clienti (progetti, specifiche, piani, software, ecc.), incluso il contenuto dell'ordine di acquisto relativo all’appalto da eseguirsi.
8.3 Il fornitore dovrà adoperarsi in modo da proteggere efficacemente qualsiasi informazione confidenziale relativi agli accessi non autorizzati di terze parti avvalendosi di mezzi e tecnologie avanzati. In particolare, a titolo esemplificativo, il fornitore dovrà proteggere le informazioni confidenziali da furti, perdita, manipolazioni, danno o altro tipo di riproduzione. Se il fornitore dovesse venire a conoscenza del fatto che terze parti non autorizzate possano aver appreso informazioni confidenziali, dovrà informare tempestivamente AVL e di comune accordo prendere i provvedimenti necessari per le immediate azioni di salvaguardia.
8.4 Se il fornitore dovesse salvare, modificare o elaborare le informazioni confidenziali su propri sistemi di elaborazione
dei dati, dovrà garantire la non accessibilità da parte di terzi.
8.5 Il fornitore dovrà restituire qualsiasi informazione confidenziale di cui sia venuto in possesso ovvero, dati, documenti e dispositivi di memorizzazione al completamento dell'attività. Inoltre, il fornitore dovrà, a discrezione di AVL, eliminare qualsiasi dato o informazioni dai propri sistemi di elaborazione dati e restituire ad AVL qualsiasi riproduzione degli stessi e dei dispositivi di memorizzazione oppure, sempre dietro richiesta, distruggere la riproduzione in modo tale da renderne impossibile la ricostruzione e darne relativa evidenza.
8.6 Il fornitore sarà tenuto a rispettare tutti i regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati e loro successive modifiche e integrazioni ed attuarli. Il fornitore avrà altresì il compito di informare tutti i propri dipendenti e sub-fornitori dei regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati e, ove necessario ed applicabile, richiedendo a sua volta lo stesso obbligo della riservatezza dei dati. Il fornitore in particolare deve, senza limitazioni, adottare misure a garanzia della protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by Design) ed implementare settaggi con impostazione predefinita di protezione dati (Privacy by Default).
8.7 Il fornitore deve supportarci nel rispettare tutte le disposizioni in materia di protezione dati a noi applicabili. In caso di violazione di una delle precedenti disposizioni, il fornitore deve indennizzarci da qualsiasi danno risultante. In aggiunta, AVL. è titolata a cancellare immediatamente il relativo ordine d’acquisto e ogni altro ordine già staccato al fornitore.
8.8 In caso di inadempienza da parte del fornitore relativamente alle disposizioni sopra menzionate, il fornitore sarà tenuto a risarcire AVL dei danni consequenziali e mantenere la stessa indenne. In tal caso, AVL potrà annullare l'ordine/i in questione con effetto immediato senza alcun onere a proprio carico.
8.9 In caso il fornitore processi dati personali di AVL in quanto elaboratore di dati aziendali, lo farà esclusivamente in conformità alle nostre istruzioni e si dichiara disponibile a firmare un ulteriore contratto per la gestione dell'elaborazione dei dati contrattuali ai sensi dell'art. 28 par.
3 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE (GDPR)
8.10 Il fornitore può accedere alla nostra informativa sulla privacy sul sito xxx.xxx.xxx > Privacy Policy. Il nostro responsabile della protezione dei dati e/o l'ufficio per la protezione dei dati possono essere contattati all'indirizzo xxxxxxx@xxx.xxx
9. Attività e Diritti di proprietà intellettuale
9.1 Tutti i risultati ottenuti dal fornitore nell’ambito dello sviluppo delle attività diverranno di proprietà esclusiva e illimitata di AVL. Queste dovranno comunque essere comunicate ed essere disponibili immediatamente. Quanto sopra è applicato altresì alle invenzioni (anche parziali) realizzate dal fornitore nell’ambito del progetto di AVL anche in caso di risoluzione anticipata del contratto. Tutti i diritti di tali invenzioni (anche parziali) sono di proprietà di AVL senza alcuna restrizione. Il fornitore non avrà alcun diritto di trattenere materiali, componenti, equipaggiamenti, documentazione di qualsiasi genere, etc. di proprietà o
forniti da AVL anche in caso di mancati pagamenti. Eventuali invenzioni e/o partecipazioni anche parziali all'invenzione saranno interamente compensate al momento del pagamento del prezzo pattuito di cui al punto 4.1.
9.2 Il fornitore concorda nel concedere la licenza d'uso permanente, illimitata, senza canoni, di qualsiasi copyright creato dallo stesso in relazione all’attività di cui all'ordine di acquisto emesso da AVL.
9.3 Il fornitore dovrà assicurare che le merci, i servizi richiesti e tutti i risultati ottenuti dal fornitore nell’ambito dello sviluppo delle attività, non siano affetti da diritti di proprietà di terze parti. Il fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà intellettuale di terze parti venga violato durante l'esecuzione del contratto e l'uso dei beni o servizi forniti. Il fornitore dovrà risarcire AVL e mantenere la stessa indenne rispetto a qualsiasi responsabilità e rivendicazione avanzata da terze parti in virtù di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi.
10. Regolamenti relativi al Commercio Estero
10.1 Il fornitore sarà tenuto ad informare AVL relativamente a qualsiasi limitazione legata alle merci in caso di (ri)esportazione delle stesse fornite (beni, tecnologia, software) ai sensi delle disposizioni legislative Italiane e dei regolamenti europei e statunitensi in materia di esportazioni e dogana, così come quelli del paese di origine delle merci. A tale scopo, il fornitore dovrà rendere disponibili le informazioni sulle singole merci nelle proprie offerte e conferme d'ordine quali ad esempio:
- il codice dell'elenco apparecchiatura militare ("Codice ML") nell'elenco UE dell'apparecchiatura militare
- il codice nell'elenco di esportazione ("Codice AL") nell'elenco di merci bivalenti UE (“Dual-Use”),
- l'ECCN (numero di classificazione controllo esportazioni) ai sensi del regolamento amministrativo sulle esportazioni negli Stati Uniti (EAR) per le merci statunitensi,
- la categoria USML (elenco munizioni Stati Uniti) per i beni per la difesa degli Stati Uniti (cosiddetti beni ITAR),
- dettagli sull'origine non preferenziale dei propri beni (merci, tecnologia, software) e i loro componenti integrali,
- dettagli sulle merci prodotte con tecnologie statunitensi controllate e/o che contengono componenti statunitensi controllati.
Il fornitore dovrà informare il buyer indicato sull'ordine di acquisto, in forma scritta, di qualsiasi ulteriore informazione sul commercio estero e di eventuali modifiche/aggiornamenti ai sopra menzionati Regolamenti.
10.2 L'accettazione, legalmente vincolante, delle restrizioni sulla riesportazione (ad es. in relazione ai permessi d'esportazione esistenti/rilasciati e alle restrizioni sulla riesportazione in essi contenuti o ancora sulla base di Eccezioni di licenza rivendicate ai sensi dell'EAR) si limita a quelle merci che richiedono una licenza di esportazione dal paese di consegna (per gli Stati Uniti, si applica la versione attualmente applicabile dell'EAR), e che inoltre sono identificate come tali nei documenti di consegna e per i quali il fornitore ci ha esplicitamente informati delle restrizioni sulla riesportazione nelle offerte e nelle conferme d'ordine.
10.3 I fornitori con stabile organizzazione in Europa, sono tenuti a fornire il certificato originale della dichiarazione del produttore
delle merci ai sensi del regolamento (CE) n. 1207/2001 e sue modifiche e/o ai sensi del regolamento di attuazione della Commissione (UE) 2015/2447 entro una settimana di calendario dalla richiesta di AVL. In caso di non rispetto da parte del fornitore di questo obbligo o se la sua dichiarazione non risponde ai requisiti di legge, dovrà risarcire AVL e mantenendola indenne rispetto a qualsiasi conseguenza negativa dovuta a tale inosservanza.
10.4 Il fornitore dovrà rispettare i Regolamenti applicabili in materia di importazione ed esportazione e conoscere la normativa sulle sanzioni in caso di inosservanza.
10.5 AVL potrà annullare il rispettivo ordine di acquisto se il fornitore viola uno dei qualsiasi degli obblighi sopra menzionati. Il fornitore sarà tenuto a rimborsare e mantenere indenne AVL rispetto a qualsiasi rivendicazione di terze parti dovuta al mancato rispetto delle disposizioni sopra citate.
11. Ambiente
11.1 L’elenco attuale delle sostanze con limitazioni all’utilizzo, come definite da AVL sulla propria pagina web alla sezione Docs & Info, ed i relativi documenti QES devono essere tassativamente rispettati dai fornitori. I manufatti del fornitore non dovranno contenere tali sostanze a meno di specifiche eccezioni. Nel caso in cui le merci dovessero contenere una o più delle sostanze menzionate alla pagina web sopra indicata, il fornitore dovrà contattare il buyer indicato sull’ordine di acquisto ed informarlo delle sostanze interessate nel caso specifico richiedendo una possibile deroga.
11.2 Durante l'esecuzione dell’appalto il fornitore dovrà utilizzare le risorse necessarie - in particolare materiali, energia e acqua - in modo efficiente con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, specialmente in termini di rifiuti, acque reflue, inquinamento dell’aria e acustico. Lo stesso concetto viene applicato per i requisiti logistici/di trasporto.
Per la valutazione quantitativa dell'efficienza delle risorse del fornitore, quest’ultimo dovrà fornire, previa richiesta di AVL, le seguenti informazioni sul proprio volume annuale totale di ordini ricevuti dal gruppo AVL:
− requisiti totali di energia in MWh;
− emissioni di CO2 da generazione di energia propria o esterna in t;
− consumo totale di acqua in m3;
− trattamento delle acque reflue in m3;
− rifiuti da smaltire in t;
− rifiuti da riciclare in t;
− emissioni COV (composti organici volatili) in t.
11.3 Il fornitore si impegna ad adottare un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o un sistema riconosciuto e certificato in base alla norma ISO 14001 entro due anni dalla data dell’ordine di acquisto nonché a fornire il certificato che attesti l’impiego di tale sistema.
11.4 Il fornitore assicurerà l’applicazione ai propri sub-fornitori degli obblighi di cui al capitolo 11 tramite appositi impegni contrattuali.
12. Conformità e Responsabilità Sociale
XXX sostiene e rispetta la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e si adopera per quanto
in suo potere al fine del rispetto delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia. AVL ha implementato un Codice Etico per i propri dipendenti basato su principi di integrità, onesta e correttezza e si aspetta che anche i propri fornitori e sub- fornitori rispettino le regole sulla protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, tutte le Leggi e dei Regolamenti applicabili e dei principi sui quali essi si fondano. Di particolare importanza risultano i seguenti aspetti:
− rispetto dei fondamentali e dei diritti umani;
− divieto dello sfruttamento minorile e del lavoro forzato;
− rispetto dei minimi salariali e dei vantaggi sociali imposti dalla legge o consueti nel settore industriale;
− rispetto degli orari di lavoro imposti dalla legge o dal settore o da altre normative;
− rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
− divieto di discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, sesso, religione o ideologia, disabilità, età o identità sessuale;
− rispetto dei requisiti sulla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro;
− rispetto per l’ambiente e il rispetto delle norme di protezione ambientale applicabili;
− rispetto delle normative anti-corruzione e il divieto di partecipare, attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi forma di corruzione o di inammissibile concessione di benefici;
− conformità alle leggi applicabili in materia di concorrenza e anti-trust, in particolare il rispetto del divieto di intese anti-concorrenziali.
Il Fornitore ed il Sub-Fornitore sono tenuti pertanto a rispettare il Codice Etico e di Condotta di AVL nell’esecuzione delle attività appaltate. Tale Codice Etico e di Condotta è consultabile alla pagina web di AVL alla sezione Docs & Info
Il fornitore eviterà inoltre, di utilizzare nei propri beni i "minerali provenienti da regioni in conflitto", come specificato nel capitolo 1502 della legislazione adottata dagli Stati Uniti denominata “Xxxx-Xxxxx Act”, estratti nella Repubblica Democratica del Congo o in stati limitrofi. Qualora le merci provenienti dal fornitore contengano stagno, tantalio, wolframio o oro, il fornitore dovrà essere in grado di presentare, dietro richiesta di AVL, tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità giuridica dell’intera catena di fornitura.
Il fornitore dovrà adottare altresì misure ragionevoli per il rispetto di quanto sopra menzionato e sarà tenuto a darne prova senza “indugio” dietro richiesta di AVL. Il fornitore si adopererà al fine di garantire che anche i propri sub-fornitori agiscano nel rispetto delle regole specificate nel presente capitolo.
13. Termini e Condizioni Generali
13.1 Per l’elaborazione di offerte, layout, preventivi di costi, ecc. non sarà corrisposta alcuna remunerazione al fornitore.
13.2 Il fornitore potrà menzionare i propri rapporti commerciali con AVL nelle proprie attività promozionali e solo dietro
esplicito consenso scritto da parte di AVL.
13.3 Il rapporto contrattuale derivante da ordini di acquisto emessi da AVL, sarà regolato dalla legislazione Italiana
13.4 Qualora singole clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovessero risultare non valide, esse non pregiudicheranno la validità delle clausole rimanenti.
13.5 Il luogo di esecuzione delle attività e il luogo della consegna della merce sarà indicato nei relativi ordini di acquisto. Il Tribunale di competenza per eventuali liti che dovessero sorgere con il fornitore sarà quello di Torino salvo diversamente pattuito per iscritto a priori tra le Parti.
IL FORNITORE Timbro e firma per accettazione
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il fornitore dichiara di approvare esplicitamente il contenuto delle clausole 2.2
/ 2.6 / 4.3 / 5.1 / 5.5 / 5.6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 7.5 / 8.7 / 8.8 / 9.2 / 10.5 / 13.1
delle presenti Condizioni Generali di Acquisto AVL – Edizione Gennaio 2019.
IL FORNITORE Timbro e firma per accettazione