Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO.
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO.
1.1 Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito indicate come “Condizioni Generali”) si applicano ad ogni contratto di appalto (di seguito indicato come “Contratto”), per la fornitura e/o realizzazione di prodotti/lavori/servizi meglio descritti all’interno dei Documenti Contrattuali (di seguito indicato come “Opere”), concluso dalla Uniflair S.p.A., appartenente al Gruppo Schneider Electric, (di seguito indicata come “ “Appaltatore” o “Uniflair”) con un committente (di seguito indicato come “Committente”). L’Appaltatore ed il Committente possono anche essere indicati, congiuntamente, come “Parti” e, individualmente, come “Parte”.
1.2 Le Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell’offerta inviata dall’ Appaltatore (di seguito indicato come “Offerta”) al Committente, nonché del Contratto concluso tra le Parti.
1.3 Qualora il documento con il quale il Committente accetti l’Offerta contenga elementi nuovi e/o diversi rispetto alla medesima, essi dovranno essere oggetto di specifica accettazione scritta da parte dell’Appaltatore; in ogni caso, l’inizio dell’esecuzione delle Opere non potrà essere intesa come accettazione di tali elementi, ma dovrà intendersi solo come accettazione degli elementi indicati nell’Offerta e degli eventuali ulteriori elementi espressamente accettati dalle Parti per iscritto.
Art. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI
2.1 I documenti contrattuali che disciplinano l’esecuzione da parte dell’Appaltatore delle Opere (nelle presenti Condizioni Generali indicati come “Documenti Contrattuali“) sono indicati all’interno del Contratto. Le eventuali incoerenze, discrepanze o lacune tra i vari Documenti Contrattuali saranno risolte applicando il seguente ordine di priorità:
a) Contratto, basato sull’Offerta dell’Appaltatore;
b) Specifiche Tecniche e norme / prescrizioni particolari, cronoprogramma lavori (di seguito “Cronoprogramma”);
c) Condizioni Generali.
I Documenti Contrattuali sono integrativi gli uni degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.
I Documenti Contrattuali costituiscono il solo accordo tra le Parti disciplinante l’esecuzione delle Opere. I Documenti Contrattuali annullano e sostituiscono ogni precedente accordo, orale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in relazione a o connesso con l’esecuzione delle Opere.
2.2 Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione ai Documenti Contrattuali deve essere compiuta per iscritto e concordata tra le Parti.
2.3 I Documenti Contrattuali non conferiscono all’Appaltatore alcun obbligo di eseguire in via esclusiva le Opere a beneficio del Committente. All’Appaltatore non potrà essere in alcun modo impedito di stipulare accordi con altre parti, di qualsiasi natura e con qualsiasi oggetto, sia durante il periodo di efficacia del Contratto, sia in seguito alla cessazione degli effetti del Contratto.
2.4 All’interno dei Documenti Contrattuali, l'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, laddove il contesto lo consenta.
Tutte le istruzioni, avvisi, autorizzazioni, approvazioni, accordi e dichiarazioni saranno eseguite per iscritto, in lingua italiana ovvero in lingua inglese.
Le rubriche dei Documenti Contrattuali sono apposti solo per facilitarne la consultazione: conseguentemente le rubriche non saranno considerate parte dei Documenti Contrattuali e non saranno prese in considerazione nell'interpretazione dei Documenti Contrattuali.
Salvo diversa espressa indicazione, tutti i riferimenti a giorni e/o mesi e/o anni si dovranno intendere come giorni e/o mesi e/o anni secondo il calendario gregoriano.
Art. 3 AUTONOMIA DELL’APPALTATORE
3.1 L’Appaltatore nella realizzazione delle Opere agirà con totale autonomia gestionale e organizzativa nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei mezzi e delle attività in generale, essendo escluso ogni potere di ingerenza del Committente nell’esecuzione delle Opere, nonché nei confronti del personale e dei beni dell’Appaltatore, dei fornitori e dei subappaltatori dell’Appaltatore.
3.2 Con la conclusione del Contratto, l’Appaltatore:
- assume la responsabilità afferente alla realizzazione delle Opere specificamente indicate nell’Ordine;
- dichiara di disporre – direttamente o indirettamente - dei mezzi (inclusi i mezzi finanziari) e dell’organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del Contratto;
- si impegna a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte dal Committente sulla base delle informazioni da questi fornitegli;
- si impegna a comunicare al Committente l’insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione delle Opere nei termini e alle condizioni contrattuali.
Art. 4 PRESCRIZIONI TECNICHE INERENTI L’OPERA
4.1 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le Opere in conformità a quanto previsto dai Documenti Contrattuali; sarà pertanto cura dell’Appaltatore prendere conoscenza delle prescrizioni tecniche applicabili alle Opere.
4.2 Il Committente garantisce la piena correttezza, accuratezza e completezza di tutti i dati, le informazioni, le analisi, i documenti e tutti gli altri elementi, comunicati – in qualsiasi forma ed in qualunque momento - dal Committente all’Appaltatore, per disciplinare l’esecuzione delle Opere (di seguito citati, per brevità, come “Dati”).
4.3 L’Appaltatore potrà avvalersi dei Dati al fine dell’esecuzione delle Opere, facendo totale affidamento sulla correttezza, accuratezza e completezza degli stessi. Fermo restando il fatto che l’Appaltatore non sarà in alcun modo obbligato alla verifica della correttezza, accuratezza e completezza dei Dati, qualora durante l’esecuzione delle Opere l’Appaltatore individuasse eventuali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità dei Dati, l’Appaltatore avrà diritto di ottenere l’integrazione e/o la correzione di tali Dati a cura e spese del Committente, unitamente ad adeguate modifiche, integrazioni ed aggiustamenti delle disposizioni contrattuali su cui tali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità potranno avere un impatto, incluse, senza alcuna limitazione, quelle disciplinanti i prezzi ed i tempi di completamento delle Opere.
Art. 5 OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
5.1 L’Appaltatore assicura che l’esecuzione delle Opere sarà realizzata nel rispetto delle norme imperative vigenti e, in particolare, in conformità delle normative lavoristiche vigenti in Italia. Conseguentemente, l’Appaltatore si impegna:
- a corrispondere al personale da lui impiegato per l’esecuzione delle Opere una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;
- a provvedere, sotto la propria responsabilità, alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l’assistenza malattia e la previdenza sociale prescritte da norme imperative vigenti;
5.2 Qualora le Opere vengano svolte, anche parzialmente, nei locali del Committente o di terzi, il personale dell’Appaltatore dovrà osservare i regolamenti ivi applicati, purché gli stessi (i) siano stati comunicati per iscritto dal Committente con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività e (ii) siano ragionevoli e conformi alle normative vigenti.
Art. 6 OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE.
In aggiunta a quanto previsto da altre disposizioni dei Documenti Contrattuali, il Committente sarà gravato dalle ulteriori obbligazioni di seguito indicate.
a) Il Committente si impegna ad informare l’Appaltatore in ordine a leggi, regolamenti, norme o prescrizioni applicabili all’esecuzione delle Opere, fornendone i puntuali riferimenti.
b) Il Committente dà espressamente atto che, nell’ambito del Contratto, la propria collaborazione con l’Appaltatore è un elemento fondamentale al fine di consentire all’Appaltatore di realizzare le Opere. Il Committente s'impegna pertanto a collaborare in modo attivo e costante con l’Appaltatore.
c) Il Committente dovrà nominare un unico responsabile del Contratto, dotato di potere decisionale e di firma, garantendo che, nel corso dell’esecuzione del Contratto, tutte le decisioni che spettino al Committente siano prese nei tempi utili al fine di consentire all’Appaltatore di rispettare il Cronoprogramma per l’esecuzione delle Opere;
d) Il Committente dovrà procedere alle approvazioni, alle decisioni, alle validazioni che competono al Committente nei termini e alle condizioni previste dai Documenti Contrattuali. Nel caso in cui i Documenti Contrattuali non stabiliscano un periodo di tempo specifico, tali approvazioni, decisioni e validazioni devono essere comunicati dal Committente all’Appaltatore entro un termine ragionevole, che in ogni caso non potrà essere superiore a sette (7) giorni di calendario. Nel caso in cui, entro i termini di cui sopra, il Committente non abbia emesso tali approvazioni, decisioni e validazioni ovvero non abbia comunicato i motivi che giustificano il rifiuto di rilasciare le approvazioni, le decisioni e le validazioni richieste, tali approvazioni, decisioni e validazioni si considerano come rilasciate definitivamente e irrevocabilmente.
e) Il Committente dovrà fornire tempestivamente tutte le informazioni e di tutti i documenti tecnici/progettuali, che siano utili o necessari per la realizzazione delle Opere, salvo il caso in cui i Documenti Contrattuali attribuiscano espressamente all’Appaltatore l’obbligo di reperire tali informazioni o produrre tali documenti.
f) Il Committente dovrà comunicare per iscritto all’Appaltatore tutte le anomalie riscontrate nel corso dell'esecuzione delle Opere, consentendo all’Appaltatore di apportare gli opportuni aggiustamenti e correzioni. Il Committente dovrà altresì comunicare per iscritto all’Appaltatore l’insorgenza di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione delle Opere nei termini ed alle condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali.
g) Il Committente dovrà assicurare il coordinamento tra l’Appaltatore e qualsiasi altro soggetto terzo che possa interferire nell’esecuzione delle Opere.
h) Il Committente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto all’Appaltatore tutte le informazioni ed eventi che possano aver un impatto sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni.
i) laddove richiesto dall’Appaltatore, il Committente dovrà presenziare allo svolgimento delle Opere e/o fornire l’assistenza richiesta dall’Appaltatore.
Art. 7 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione del Committente, fatte salve le informazioni dovute per legge.
Nel caso in cui il Contratto fosse qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Committente ha l’obbligo di informare l’Appaltatore ed il Committente dovrà farsi carico di ogni prescrizione, onere e responsabilità in ordine all’ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando sin d’ora l’Appaltatore da ogni sanzione e responsabilità relativa.
Art. 8 ASSICURAZIONI
8.1 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, l’Appaltatore dovrà stipulare con compagnie di assicurazione di rilevanza nazionale le polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e Prodotto (RCTP) con massimali adeguati. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, in nessun caso l’Appaltatore (i) sarà tenuto a fornire copia delle proprie polizze assicurative, (ii) sarà tenuto a fare in modo che i propri assicuratori rinuncino ai diritti di rivalsa, (iii) a considerare come assicurato addizionale il Committente o terzi da esso designati.
8.2 Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l’intero periodo di esecuzione delle Opere, compresi i collaudi, fino all’accettazione definitiva delle stesse.
Art. 9 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
9.1 Entro un ragionevole periodo di tempo dalla data di inizio di efficacia del Contratto, l’Appaltatore, laddove lo ritenesse opportuno, nominerà un proprio rappresentante, con il compito di agire da interfaccia nei confronti del Committente per tutte le problematiche connesse all’esecuzione del Contratto.
9.2 L'Appaltatore nella realizzazione delle Opere agirà con totale autonomia gestionale e organizzativa nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei mezzi e delle attività in generale, essendo escluso ogni potere di ingerenza del Committente nell’esecuzione delle Opere, nonché nei confronti del personale e dei beni dell’Appaltatore, dei fornitori e dei subappaltatori dell’Appaltatore.
9.3 Entro quindici (15) giorni di calendario dalla data di inizio dell’efficacia del Contratto, il Committente designerà: (i) un proprio
rappresentante del Contratto (di seguito indicato come “Rappresentante del Contratto”), ai sensi dell’articolo 6; (ii) un direttore lavori (di seguito indicato come “Direttore Lavori”), il quale potrà impartire all'Appaltatore disposizioni, effettuare controlli, dirimere questioni controverse, secondo quanto stabilito nei Documenti Contrattuali, rimanendo inteso che il Direttore Lavori potrà rappresentare la Committente solo per quanto riguarda questioni puramente tecniche; (iii) coordinatore della sicurezza (di seguito indicato “Coordinatore della Sicurezza”), avente il compito di coordinare le misure afferenti alla sicurezza e prevenzione degli infortuni per tutte le attività che si svolgeranno nel Sito .
Immediatamente in seguito alla nomina del Rappresentante del Contratto, del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, il Committente ne dovrà dare comunicazione per iscritto all’Appaltatore.
Art. 10 VARIANTI
10.1 , tutte le variazioni, di qualsiasi valore, alle Opere ovvero alle disposizioni dei Documenti Contrattuali, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle Parti.
10.2 Qualora l’Appaltatore ritenesse che (a) un fattore tecnico non menzionato nei Documenti Contrattuali, e/o (b) un mutamento normativo intervenuto successivamente alla conclusione del Contratto, fossero necessari per l’esecuzione delle Opere e/o possano avere un impatto sulle obbligazioni su di lui gravanti:
(i) informerà il Committente fornendo ragionevoli evidenze e fornendo preventivi ad un livello prezzi congruenti con quelli applicati nel Contratto.
(ii) avrà diritto agli opportuni adattamenti, modifiche, integrazioni alle disposizioni dei Documenti Contrattuali,
(iii) avrà diritto alle variazioni al Corrispettivo Complessivo qualora congruenti ai sensi del precedente punto (i) ed inferiori alla sua metà.
Nel caso la variante necessaria abbia un impatto superiore alla metà del Corrispettivo Complessivo e le Parti non trovino un accordo, in tal caso ciascuna di esse potrà recedere dal Contratto e le conseguenze del recesso saranno disciplinate ai sensi della Clausola 15.2.
10.3 Il Committente è tenuto alla rapida valutazione delle varianti e relativa accettazione formale con modalità e in tempi tali da non compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, e da non determinare costi accessori di sorta a carico dell’Appaltatore.
10.4 L’Appaltatore è tenuto a segnalare gli eventuali ritardi rispetto agli impegni contrattuali derivanti dall’esecuzione delle varianti; con l’accettazione delle varianti da parte del Committente s’intenderanno automaticamente accettate le proroghe dei termini contrattuali di consegna, in misura corrispondente ai ritardi segnalati dall’Appaltatore.
10.4 In qualsiasi momento e senza l'approvazione del Committente, l’Appaltatore ha il diritto di modificare le procedure, le tecnologie utilizzate per la realizzazione delle Opere, il formato, la forma, il colore, le dimensioni, la quantità e / o la qualità degli strumenti, dei materiali e dei beni da utilizzare per la realizzazione delle Opere, a condizione che tali modifiche non pregiudichino sostanzialmente le caratteristiche delle Opere, così come definite nei Documenti Contrattuali.
Art. 10.bis) CIRCOSTANZE SPECIALI
Qualora circostanze quali pandemia/epidemia, carenza o interruzione o ritardo nel trasporto o nell’approvvigionamento di materie prime, energia e/o componenti, anche se note al momento della conclusione del Contratto (per il seguito “Circostanze”), determinino l’interruzione, l’impedimento o ritardi nella capacità dell’Appaltatore di produrre, consegnare, eseguire e/o approvvigionarsi delle Opere, esse dovranno essere considerate come cause scusabili e l’Appaltatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali reclami, costi o perdite derivanti da tali ritardi, inclusi, a titolo esemplificativo, penali per ritardo, o altri danni.
In tali casi, nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, al fine di preservare la sua validità:
a. i termini del Cronoprogramma dovranno essere considerati meramente indicativi e le Parti in buona fede rinegozieranno nuovi termini, e/o
b. nel caso tali Circostanze rendano l'esecuzione del Contratto più onerosa per l’Appaltatore (inclusi maggiori costi per l'esecuzione),
le Parti saranno tenute, entro un termine ragionevole dall'invocazione della presente xxxxxxxx, a rinegoziare in buona fede le condizioni del Contratto, comprese le condizioni dei prezzi unitari o del Corrispettivo Complessivo;
c. per ulteriori e diverse conseguenze derivanti dalle Circostanze, le Parti saranno tenute a negoziare in buona fede condizioni contrattuali alternative o sospensive che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze delle Circostanze.
Con riferimento alle disposizioni del presente articolo, anche laddove consentitogli dalla normativa applicabile, il Committente rinuncia ad annullare in tutto od in parte il Contratto, impegnandosi a fare ogni ragionevole sforzo al fine preservare la validità del Contratto rinegoziando in buona fede i suoi termini e condizioni.
Art. 11 ULTIMAZIONE, VERIFICHE/COLLAUDI – PENALI - SOSPENSIONI
ULTIMAZIONE, VERIFICHE/COLLAUDI
11.1 Nei termini e condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali, le Parti dovranno procedere alla predisposizione (i) degli stati avanzamento lavori, (ii) del verbale di fine lavori (iii) dei verbali di verifica e collaudo.
Tutti i verbali dovranno essere redatti in contraddittorio, procedendo con tempestività e senza indugi, con la partecipazione dei delegati nominati da ciascuna Parte, i quali con diligenza e buona fede dovranno fare tutto quanto necessario al fine di eseguire le operazioni di accertamento. La menzione nei verbali di riserve/difformità da correggere non potrà determinare l’esito negativo del medesimo verbale, salvo esplicita menzione scritta in tal senso.
Qualora il Committente, in assenza di legittimi motivi, non partecipasse alla redazione di verbali e/o degli stati di avanzamento lavori di cui sopra, conformemente ai termini ed alle condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali ovvero, in assenza espressa previsione dei Documenti Contrattuali, secondo le condizioni e le tempistiche comunicate di volta in volta dall’Appaltatore, l’Appaltatore s’intende automaticamente autorizzato ad effettuare le operazioni previste in assenza del Committente, tali verbali e/o stati di avanzamento saranno considerati tacitamente e irrevocabilmente emessi e l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere l’eventuale relativa fattura, con la rinuncia espressa da parte del Committente a sollevare qualsiasi tipo di successiva opposizione o contestazione relativamente allo svolgimento ed ai risultati degli stessi.
11.2 Salvo diversa previsione stabilita nel Contratto, le spese delle operazioni di verifica e collaudo saranno a carico del Committente.
11.3 La consegna delle Opere ed il trasferimento del rischio relativo al perimento delle Opere avverrà nei termini stabiliti nei Documenti Contrattuali. Salvo diverso accordo scritto, la consegna di parti delle Opere (prodotti o componenti, beni materiali, e similari) s’intende eseguita all’atto della consegna al vettore presso i locali/magazzini dell’Appaltatore (FCA, ICC Incoterm in vigore alla data del Contratto), anche qualora sia convenuto che il Corrispettivo Complessivo comprende il trasporto e/o l’Appaltatore si assume l’installazione. L’Appaltatore comunicherà al Committente la data in cui una o più porzioni delle Opere saranno pronte per essere consegnate al Committente; qualora quest’ultimo non fosse in grado di riceverle alla data indicata dall’Appaltatore, L’Appaltatore manterrà tali porzioni delle Opere sotto la propria custodia e, a propria discrezione, l’Appaltatore potrà procedere alla fatturazione eventualmente legata alla consegna delle Opere; tale deposito a custodia sarà gratuito per periodo di sette
(7) giorni di calendario, trascorsi i quali diventerà oneroso, con l’applicazione delle tariffe stabilite nel Contratto ovvero, in assenza di espressa previsione del Contratto, le ragionevoli tariffe determinate di volta in volta dall’Appaltatore.
11.4 L’accettazione delle Opere avrà luogo con l’effettuazione del collaudo finale che dovrà intervenire conformemente ai termini ed alle condizioni stabilite nei Documenti Contrattuali ovvero, in assenza espressa previsione dei Documenti Contrattuali, secondo le condizioni e le tempistiche comunicate dall’Appaltatore. Qualora il Committente non partecipasse al collaudo finale, l’Appaltatore s’intende automaticamente autorizzato ad effettuare le operazioni previste in assenza del Committente. Il collaudo finale s’intenderà pertanto realizzato e l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere l’eventuale relativa fattura, con la rinuncia espressa da parte del Committente a
sollevare qualsiasi tipo di successiva opposizione o contestazione relativamente allo svolgimento ed ai risultati di tale collaudo. . In ogni caso, le Opere si dovranno ritenere tacitamente ed irrevocabilmente accettate dal Committente, anche in assenza del collaudo finale, nel caso in cui (i) vengano utilizzate o comunque messe in funzione, anche parzialmente ovvero (ii) decorsi sette (7) giorni dall’inizio della custodia dei beni ai sensi della Clausola 11.3. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di eliminare a proprie spese gli eventuali difetti e/o carenze secondo quanto definito dai Documenti Contrattuali.
11.5 Il trasferimento della proprietà delle Opere dall’Appaltatore al Committente – fatta salva la proprietà dei software che rimarrà in capo all’Appaltatore - avverrà al momento dell’integrale pagamento del Corrispettivo Complessivo.
PENALI
11.6 Qualora nei Documenti Contrattuali fossero previste delle penali applicabili nel caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni gravanti sull’Appaltatore, tali penali dovranno essere considerate come il solo risarcimento per il Committente e la sola conseguenza per l’Appaltatore per il mancato o tardivo adempimento di dette obbligazioni e, conseguentemente, dovrà ritenersi esclusa la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria dei Documenti Contrattuali, l’importo massimo delle penali non potrà eccedere il sette percento (7%) del Corrispettivo Complessivo.
SOSPENSIONI
11.7 In ogni caso, le tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore si devono intendere sospese come conseguenza dell’inadempimento da parte del Committente dei propri obblighi contrattuali, inclusi– a titolo esemplificativo e non esaustivo - i seguenti casi :
- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente da parte del Committente, secondo quanto previsto nei Documenti Contrattuali;
- se il Committente non fornisce in tempo utile i Dati necessari all’esecuzione delle Opere o non dà l’approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;
- se il Committente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali che, secondo le disposizioni dei Documenti Contrattuali, è suo obbligo procurare all’Appaltatore affinché gli stessi vengano utilizzati per e/o incorporati nelle Opere;
- se insorgono Circostanze Speciali;
La sospensione delle tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore avrà la durata corrispondente alla durata degli eventi che la giustificano suindicati, considerando altresì i relativi effetti.
La sospensione delle tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore determinerà l’impossibilità di imputare all’Appaltatore qualsiasi danno o conseguenza derivante dal mancato rispetto di dette tempistiche, incluse (a titolo esemplificativo e non esaustivo) eventuali penali. Come conseguenza della sospensione, le tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore si intenderanno automaticamente prorogate per un periodo uguale al periodo di sospensione
Art. 12 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1 I diritti afferenti a (i) qualsiasi invenzione, brevettata o meno, marchi, segni distintivi, disegni e modelli, informazioni aziendali segrete, tecnologia o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale, nonché, (ii) qualsiasi diritto d’autore, opera dell’ingegno, programmi per elaboratore, banche dati, disegni industriali o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sul diritto d’autore, applicabili o sviluppate con riferimento alle Opere, - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - su prodotti, parti di ricambio, soluzioni tecniche, servizi, processi gestionali/industriali, attività, firmware, software, metodologie, schemi, formule, algoritmi, progetti, disegni tecnici, strumenti, manuali, relazioni, schede tecniche, specifiche, prototipi o campioni, registri e documentazione in generale, in nessun caso possono ritenersi trasferiti al Committente, restando l’ Appaltatore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi.
Il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d’autore relativi alle Opere e trasmessi dall’Appaltatore, ai sensi delle leggi applicabili diventa titolare di semplici diritti d’uso, personali, non trasferibili e non esclusivi; il Committente s’impegna espressamente a non far uso di tali diritti e/o informazioni ricevute
dall’Appaltatore per scopi diversi da quelli strettamente correlati alle normale utilizzo o manutenzione delle Opere.
12.2 I termini e le condizioni per l'uso del software e dei database eventualmente messi a disposizione dall’Appaltatore nell’ambito dei Documenti Contrattuali (di seguito indicati come “Software”) sono specificati nelle licenze che li accompagnano.
Salve diverse disposizioni contenute nelle licenze d’uso appena menzionate, il Software, quale programma autonomamente eseguibile o inglobato nei prodotti o nelle soluzioni tecniche implementate con le Opere, viene concesso in uso al Committente a titolo di diritto personale limitato, non trasferibile, non esclusivo; il Committente è obbligato a farne un uso limitato all'ambito del normale utilizzo o manutenzione delle Opere, in modo conforme alla loro destinazione.
12.3 Il Committente si impegna ad attenersi ai termini ed alle condizioni delle istruzioni per l'uso del Software o dei prodotti o in genere della tecnologia fornita dall’Appaltatore e contenute nella documentazione resa disponibile.
Ne consegue che il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d’autore trasmessi dall’Appaltatore, a titolo esemplificativo si impegna e rimane obbligato:
a. a non copiare, riprodurre, decompilare, effettuare operazioni di ingegnerizzazione inversa, smontare o altrimenti cercare di ricostituire il codice sorgente dei Software o delle tecnologie dell’Appaltatore.
b. a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del funzionamento e della manutenzione delle Opere.
c. a non eseguire, fabbricare, riprodurre, direttamente o indirettamente prodotti, pezzi di ricambio, Software, incluse le metodologie proprietarie.
12.4 In nessun caso l’Appaltatore è tenuto a fornire i propri piani di produzione e di sviluppo delle Opere, anche se i medesimi vengono consegnati corredati di diagramma di installazione. I disegni, documenti e codici che accompagnano le Opere o che eventualmente sono inviati al Committente separatamente restano di proprietà esclusiva dell’Appaltatore e devono intendersi strettamente riservati; i documenti e/o le informazioni inviati separatamente devono intendersi qualificati come segreto aziendale ai sensi di legge.
12.5 Il Committente sarà responsabile e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l’Appaltatore da qualsiasi conseguenza derivante dalla violazione delle prescrizioni riportate nella presente Clausola 12.
Art. 13 GARANZIE
13.1 L’Appaltatore garantisce che le Opere saranno esenti da vizi e difetti rispetto a quanto previsto nei Documenti Contrattuali (di seguito indicate come “Non Conformità”), a condizione che le Opere vengano conservate/installate/utilizzate in conformità: (i) alle funzionalità per cui sono stati concepite, e (ii) in condizioni operative per cui sono stati concepite e (iii) ai termini ed alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate (le obbligazioni di garanzia dell’Appaltatore conformemente a questa previsione sono indicate complessivamente come “Garanzia”).
La durata della Garanzia è indicata nel Contratto. Qualora il Contratto nulla stabilisca in ordine al periodo di garanzia, questo sarà pari a ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di consegna delle Opere al Committente.
In ogni caso, la garanzia dell’Appaltatore non si applica alle Opere, o alle parti di esse, che risultino difettose e/o danneggiate a causa di: (i) naturale logoramento o uso; (ii) utilizzo delle stesse con imperizia o negligenza, (iii) mancato rispetto da parte del Committente delle istruzioni operative eventualmente indicate dall’Appaltatore; (iv) condizioni operative delle Opere differenti rispetto a quanto indicato dal Committente o comunque riportato nelle specifiche tecniche; (v) modifiche, aggiunte, installazioni, varianti, integrazioni, manomissioni, interventi di manutenzione o riparazioni eseguite dal Committente o da terzi, (vi) danneggiamento accidentale o cause di forza maggiore (vii) interferenze o disallineamenti con prodotti o software del Committente o di terze parti, non parametrizzati/interfacciati/forniti dall’Appaltatore.
13.2 Qualora durante il periodo di garanzia fossero accertate delle Non Conformità, su richiesta scritta del Committente, l’Appaltatore potrà a sua scelta e a sue spese: (i) riparare le Non Conformità, o (ii) sostituire la porzione di Opere affetta da Non Conformità, o (iii) restituire la quota
parte del Corrispettivo Complessivo corrispondente alla porzione di Opere affetta da Non Conformità.
Qualora l’Appaltatore autorizzi la restituzione della porzione di Opere affetta da Non Conformità, questa dovrà effettuarsi applicando le procedure stabilite di volta in volta dall’Appaltatore, e la suindicata porzione di Opere resa diventerà di proprietà dell’Appaltatore.
L’eventuale trasferimento a terzi delle Opere, in tutto od in parte, non determinerà in ogni caso il trasferimento della Garanzia.
13.3 Qualora la Non Conformità riguardi l’eventuale Software concesso in licenza la Garanzia consisterà a scelta dell’Appaltatore: (i) nella sostituzione del Software con una versione aggiornata, o (ii) con la sostituzione con un Software dalle funzioni equivalenti, o (iii) con la restituzione della quota parte del Corrispettivo Complessivo pagato corrispondente al Software difettoso.
13.4 Sono espressamente escluse qualsiasi ulteriori e/o diverse garanzie, in particolare: (i) L’Appaltatore non fornisce alcuna garanzia in relazione all'idoneità della Opere a conseguire le finalità/funzionalità prefissati dal Committente autonomamente, a meno che le medesime non siano state espressamente accettate per iscritto dall’Appaltatore,
(ii) l’Appaltatore non potrà in nessun caso essere tenuto ad indennizzare il Committente per costi di gestione logistica, interventi presso clienti finali, mancati guadagni.
13.5 L’intervento in garanzia da parte dell’Appaltatore rimane subordinato all’ adempimento, da parte del Committente, delle obbligazioni di pagamento su di lui gravanti ai sensi dei Documenti Contrattuali.
13.6 I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a totale discrezione dell’Appaltatore, eseguiti nelle officine del medesimo o di terzi. I lavori e/o le prestazioni inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio dell’Appaltatore, eseguiti nei tempi e nelle modalità ritenute opportune e ragionevoli secondo le disponibilità e le circostanze del caso.
13.7 Le parti sostituite restano di proprietà dell’Appaltatore e devono essergli rispedite.
13.8 In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui al secondo capoverso dell’art. 1667 Codice Civile.
Art. 14 CORRISPETTIVO DELLE OPERE - CONDIZIONI DI PAGAMENTO.
14.1 I corrispettivi per la realizzazione delle Opere sono quelli espressamente indicati e/o derivanti nel/dal Contratto (nelle presenti Condizioni Generali indicati come “Corrispettivo Complessivo”).
I pagamenti del Corrispettivo Complessivo verranno effettuati nei termini e modalità concordate nei Documenti Contrattuali ovvero – in mancanza di espressa indicazione contrattuale – secondo quanto concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui le Parti non abbiano concordato nulla, si applicheranno le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico del Committente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente. Assegni, vaglia cambiari, cambiali tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine.
In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi xxxx.xxx. 1186 CC.
14.2 Qualora l'Appaltatore fornisca congrue motivazioni e offra l’adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nel completamento e/o nella consegna delle Opere non conferiranno al Committente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.
14.3 Fermo restando quanto disposto dalle Clausole 14.1 e 14.2, in caso di ritardo nei pagamenti, restano impregiudicati i diritti dell’Appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
14.4 In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di ritardo nell’esecuzione delle proprie prestazioni di pagamento superiore ai quindici (15) giorni di calendario, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altri rapporti contrattuali) da parte del Committente, l’Appaltatore si riserva di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita e, in ogni caso può (i) sospendere
- in tutto od in parte - l’esecuzione delle Opere , nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, (ii)
avrà diritto ad una proporzionale estensione dei termini contrattuali, all’indennizzo di eventuali, costi/spese sostenuti, alle opportune modifiche ai Documenti Contrattuali.
14.5 Eventuali piani di pagamento dilazionati, concordati per iscritto o per fatti concludenti, non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto tra le Parti in tal senso.
14.6 Fatte salve ulteriori o diverse disposizioni delle presenti Condizioni Generali, l’Appaltatore avrà il diritto di incrementare i corrispettivi indicati nei Documenti Contrattuali in modo da riflettere l’aumento dei costi intervenuto, decorsa (1) una settimana dal preavviso scritto inviato al Committente in caso di:
(i) qualsiasi fluttuazione dei tassi di cambio applicabili alla data del Contratto;
(ii) eventuali aumenti del costo della materia prima, del trasporto o della manodopera;
(iii) altri eventi al di fuori del suo ragionevole controllo che influiscono sui costi dell'adempimento ai sensi del Contratto; ovvero.
Art. 15 RECESSO DAL CONTRATTO.
15.1 Salvo espressa indicazione del Contratto, è esclusa il diritto delle Parti di recedere dal Contratto.
15.2 Nel caso nel Contratto sia convenuta la facoltà del Committente di recedere dal Contratto, egli dovrà darne congrua motivazione all’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle Opere eseguite e/o in corso di esecuzione alla data di efficacia del recesso, unitamente:
(i) al rimborso di ogni costo e/o onere sostenuto in conseguenza del recesso esercitato, e
(ii) ad un indennizzo corrispondente al cinquanta percento (50%) del mancato guadagno per le Opere non realizzate.
Art. 16 FORZA MAGGIORE
16.1 È considerato quale forza maggiore (di seguito indicato come “Forza Maggiore”) qualsiasi evento (e tutti i correlati effetti), al di fuori dal controllo delle Parti, che impedisca o assoggetti a ritardo, in tutto od in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, inclusi, senza limitazione alcuna:
(i) guerre (dichiarate o meno), atti distranieri nemici, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile;
(ii) ritrovamento di munizioni di guerra, esplosivi, radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività;
(iii) sommossa, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti dell’Appaltatore ;
(iv) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti;
(v) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o innondazioni, o eventi naturali non ordinari,
(vi) (vi)eventi che non consentono di eseguire i lavori in conformità con le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
(vii) qualiasi controversia sindacale:
(viii)impossibilità di approvigionamento di prodotti finiti o materie prime;
(ix) atti o omissioni di autorità o enti terzi abilitati da norme di legge.
16.2 Nessuna Parte sarà responsabile per l’inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale inadempimento sia causato da Forza Maggiore, intervenuta successivamente alla data di conclusione del Contratto.
16.3 La Parte che ritiene essere intervenuta una circostanza di Forza Maggiore dovrà prontamente notificarlo all’altra Parte.
Qualora la suindicata Forza Maggiore continui per un periodo superiore a novanta (90) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di invocare la risoluzione del Contratto dando un preavviso di quindici (15) giorniSe, alla data di scadenza di un periodo di quindici (15) giorni dalla ricezione di detta comunicazione da parte del destinatario, la Forza Maggiore sarà ancora in essere, il Contratto dovrà intendersi risolto.
16.4 Qualora il Contratto venisse risolto in conformità alla presente Clausola, l’Appaltatore dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle Opere effettuate fino alla data di efficacia della risoluzione, unitamente ai ragionevoli costi di smobilitazione dal Sito dei beni e del personale utilizzato per la realizzazione delle prestazioni nell’ambito dei Documenti Contrattuali.
Art. 17 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
17.1 Le responsabilità dell’Appaltatore sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nei Documenti Contrattuali, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, le responsabilità dell’Appaltatore per danni, spese o pretese derivanti da o comunque connessi con i Documenti Contrattuali, in ogni caso:
(i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali; e
(ii) devono intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore al Corrispettivo Complessivo.
La Parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra, nell’ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.
Il Committente si impegna ad informare tempestivamente l’Appaltatore nel caso si verifichino situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.
Art. 18 SALVAGUARDIA
L’eventuale invalidità o inapplicabilità di una disposizione dei Documenti Contrattuali, non pregiudicherà, la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. L’Appaltatore e il Committente si impegnano fin da ora a sostituire le disposizioni dichiarate inefficaci e/o inapplicabili, con altra disposizione aventi il medesimo fine ed effetti analoghi.
Art. 19 CESSIONE
19.1 Il Committente non potrà cedere o comunque trasferire i Documenti Contrattuali, in tutto o in parte, e / o qualsiasi diritto, beneficio, credito e interesse nascenti da o comunque connessi con gli stessi, senza la preventiva approvazione scritta dell’Appaltatore.
19.2 il Committente sin d’ora autorizza l’Appaltatore a cedere o comunque trasferire i Documenti Contrattuali, in tutto o in parte, e / o qualsiasi diritto, beneficio, credito, interesse nascenti da o comunque connessi con gli stessi, a qualsiasi società parte del medesimo gruppo a cui appartiene l’Appaltatore. Tale cessione/trasferimento si perfezionerà con la semplice comunicazione scritta al Committente.
Art. 20 COMPENSAZIONE
Qualora l’Appaltatore fosse tenuto a corrispondere al Committente una qualsiasi somma di denaro ai sensi dei Documenti Contrattuali, il Committente non potrà dedurre o compensare tale somma con qualsiasi pagamento da lui dovuto all’Appaltatore, senza il preventivo e specifico consenso scritto dell’Appaltatore.
Art. 21 SICUREZZA
21.1 Il Committente dovrà stabilire e attuare un sistema di gestione della sicurezza, che sarà soggetto all’accettazione da parte dell’Appaltatore. Tale sistema di gestione della sicurezza deve essere in linea con le migliori prassi del settore esistente e deve indicare (i) le linee guida e le procedure relative alla sicurezza per ridurre i rischi esistenti al livello più basso ragionevolmente possibile (ALARP), e (ii) tutte le procedure di sicurezza e le istruzioni per da attuare al Sito.
21.2 Qualora, durante l’esecuzione delle Opere, l’Appaltatore, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenesse che le condizioni presenti al Sito siano o siano divenute tali da non garantire la sicurezza del proprio personale e/o del personale dei propri appaltatori/fornitori, l’Appaltatore potrà sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali e potrà rimuovere dal Sito il proprio personale e/o il personale dei propri appaltatori/fornitori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui alla Clausola 10.2.
21.3 Qualora le Opere siano realizzate, totalmente o parzialmente, nell’ambito di cantieri che siano nella disponibilità del Committente, il Committente dovrà fornire ogni idonea informazione all’Appaltatore in ordine all’applicabilità o meno del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e dovrà proporre all’Appaltatore un quadro completo di riferimento in ordine a ruoli, incarichi, e coordinamento degli appaltatori, nonché in ordine alla predisposizione dei piani di sicurezza.
Art. 22 RISERVATEZZA
22.1 Con il termine informazioni confidenziali (di seguito indicate come “Informazioni Confidenziali”) s’intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che una società del settore di riferimento le tratterebbe come riservate in circostanze simili.
22.2 Senza limitazione alcuna degli obblighi gravanti sulle Parti ai sensi dei Documenti Contrattuali, ciascuna Parte dovrà:
a. ricevere le Informazioni Confidenziali sotto il vincolo di massima riservatezza, non rivelarle a terzi ed usarle solo in connessione con l'adempimento dei propri obblighi previsti dai Documenti Contrattuali;
b. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai suoi dipendenti, sue società controllate e controllanti, suoi subappaltatori e fornitori che avranno la necessità di conoscere le stesse per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Contrattuali, garantendo che questi siano vincolati da termini di riservatezza analoghi a quelli previsti dalla presente Clausola;
c. riconoscere che tutte le Informazioni Confidenziali, comprese le eventuali copie, rapporti o riassunti che contengono tali Informazioni Confidenziali (a prescindere dal relativo supporto) rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate.
22.3 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Xxxxxxxx non si applicano a qualsiasi Informazione Confidenziale che:
a. era in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione della stessa da parte della Parte che l’ha rivelata e non è stata acquisita dalla Parte che l’ha rivelata, o
b. è (ovvero è stata) acquisita da soggetti terzi, non gravati da obblighi di confidenzialità in relazione alla stessa, o
c. è (ovvero è diventata) di dominio pubblico, per causa non imputabile alla violazione di obblighi di confidenzialità gravanti sulla Parte ricevente.
Specifiche Informazioni Confidenziali comunicate alla Parte ricevente non ricadranno nelle eccezioni di cui sopra per il solo fatto che sono riconducibili ad informazioni più generiche che sono ovvero diventeranno (i) di pubblico dominio, ovvero (ii) nel precedente possesso della Parte ricevente.
22.4 Le disposizioni della presente Xxxxxxxx saranno efficaci per cinque (5) anni dopo (i) la scadenza del Contratto- per qualsiasi ragione
– ovvero (ii) la risoluzione del Contratto.
Art. 23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
23.1 I Documenti Contrattuali sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana, con l’esclusione delle norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra leggi.
23.2 Per ogni controversia tra il Committente e l’Appaltatore derivante da o connessa con l’interpretazione e l’esecuzione dei Documenti Contrattuali sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro concorrente.
Art. 24 CODICE ETICO
Il Committente prende atto che la Uniflair ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l’esigenza del puntuale rispetto della normativa vigente, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico - comportamentale.
In tal senso Uniflair ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico denominato “Carta della Fiducia”.
Il Committente dichiara pertanto (a) di agire, nello svolgimento delle proprie attività e quindi anche nell’adempimento del Contratto, in conformità alla normativa vigente sia di rango legislativo che regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale, nonché (b) di impegnarsi a rispettare rigorosamente la Carta della Fiducia e di essere a conoscenza circa la possibilità di segnalare casi e situazioni non conformi all’etica mediante la piattaforma indipendente “Trust Line”, entrambi disponibili sul sito web Globale e Italiano alla pagina Etica e Compliance.
Il Committente si asterrà dal mantenere comportamenti contrari al Carta della Fiducia nell’esecuzione del Contratto, assumendo altresì
l’impegno, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a fare rispettare la Carta delle Fiducia ai propri dipendenti e collaboratori.
La Uniflair potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Committente o di suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, delle dichiarazioni contenute nel presente articolo..
Art. 25) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell’esecuzione delle attività disciplinate dalle Condizioni Generali, titolare del trattamento è Uniflair S.p.A., cod. fisc. n. 02160760282 (Titolare).
Con riferimento ai dati personali (Dati Personali) che il Titolare riceverà, essi saranno trattati ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR per le finalità connesse all’esecuzione delle attività regolate dalle Condizioni Generali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Più precisamente una descrizione delle finalità connesse all’esecuzione di tali attività è indicata nell’informativa disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xx/xxxxx-xx/xxxxx/xxxx-xxxxxxx.xxx
Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati Personali nell’osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal GDPR con l’unico scopo di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dal rapporto contrattuale.
Il trattamento dei Dati Personali è necessario essendo effettuato in esecuzione dei rapporti contrattuali di volta in volta definiti, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferimento dei Dati Personali non consentirebbe il perfezionamento e l’esecuzione del rapporto. Il Titolare si impegna altresì a trattare i Dati Personali in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Dati Personali siano adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR.
All’interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dal Titolare informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei suoi Dati Personali, nonché di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, ha altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati Personali, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei Dati Personali e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 del GDPR.
È possibile esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, inclusa la facoltà di opporsi al trattamento, su semplice richiesta scritta al Data Protection Officer c/x Xxxxxxxxx Electric S.p.a. inviando una mail all’indirizzo XXXX.Xxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx o all’indirizzo XXX@xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx
ART. 26) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA
Obblighi del Committente in relazione ai suoi sistemi
Il Committente dovrà elaborare e mantenere operativo un programma di sicurezza (di seguito indicato come "Programma di Sicurezza"), disciplinante le ragionevoli misure di sicurezza e salvaguardia per la protezione contro le Minacce Informatiche della rete di computer, dei sistemi, delle macchine e dei dati del Committente (di seguito collettivamente indicati come "Sistemi"), inclusi quei Sistemi nell’ambito dei quali cui verranno utilizzati i Prodotti e/o i Servizi.
Ai fini del presente articolo, i termini "Minacce Informatiche" indicano gli eventi o le circostanze potenzialmente in grado di compromettere, danneggiare, interrompere o comunque di avere un impatto negativo sui sistemi del Committente o che possano comportare l'accesso non autorizzato, l'acquisizione, la perdita, l'abuso, la distruzione, la divulgazione, e/o la modifica dei Sistemi del Committente, compresi i dati contenuti all’interno di tali Sistemi, anche attraverso l’uso di malware, attacchi da parte di hacker o simili.
Fermo restando quanto sopra, il Committente dovrà per lo meno:
a) mantenere operativo il Programma di Sicurezza e disporre di personale esperto e qualificato con competenze adeguate in materia di sicurezza informatica, incaricando tale personale - inter alia - di controllare regolarmente i feed di cyber intelligence e gli
avvisi di sicurezza applicabili ai Sistemi del Committente e al settore industriale in cui opera il Committente;
b) laddove siano state segnalate potenziali Minacce Informatiche, prontamente aggiornare i propri Sistemi o implementare qualsiasi altra misura appropriata, in conformità con eventuali notifiche o avvisi di sicurezza, divulgati pubblicamente sulla pagina Web dedicata alle notifiche di sicurezza da parte di Uniflair, disponibile all'indirizzo xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx- notifications.jsp, ovvero altrimenti trasmessi al Committente,
c) monitorare regolarmente i propri Sistemi per prevenire possibili Minacce Informatiche;
d) adottare le raccomandazioni indicate nelle Best Practice di sicurezza informatica consigliate da Schneider, disponibili all'indirizzo
xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/0XX00-0000/ (come eventualmente aggiornate, di volta in volta, da Schneider), e conformarsi con gli attuali standard di settore.
Uso dei Prodotti, Software e Servizi da parte del Committente
Uniflair ha la facoltà, ma non l’obbligo, di rilasciare di volta in volta Aggiornamenti e/o Patch relativi ai propri Prodotti, Software e (laddove applicabile) Servizi. Nel caso in cui fossero rilasciati, il Committente dovrà installare tali Aggiornamenti e/o Patch non appena essi siano resi disponibili, in conformità con le istruzioni di installazione di Uniflair ed utilizzando la versione più recente dei Prodotti o del Software, ove applicabile. Ai fini del presente articolo, un “Aggiornamento" indica qualsiasi software che contiene una correzione di errori in un Prodotto, Software o Servizio e / o miglioramenti per un Prodotto, Software o Servizio, senza apportare modifiche significative alle relative caratteristiche. Una "Patch" è un aggiornamento che risolve la potenziale vulnerabilità di un Prodotto o Software a specifiche Minacce Informatiche.
Il Committente comprende che la mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch per i Prodotti. Il Software o (laddove applicabile) i Servizi potrebbe comportare la vulnerabilità di tali Prodotti, Software o Servizi o dei Sistemi del Committente alle Minacce Informatiche o, comunque, causare una ridotta funzionalità degli stessi. Uniflair non lo sarà responsabile per eventuali perdite, danni, azioni o altri procedimenti che potrebbero derivare da qualsiasi mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch.
Identificazione della Minacce Informatiche.
Qualora il Committente identificasse o altrimenti venisse a conoscenza di eventuali vulnerabilità o Minacce Informatiche relative ai Prodotti, Software o Servizi in relazione ai quali Uniflair non abbia rilasciato una Patch, il Committente dovrà comunicare tempestivamente a Uniflair l’esistenza di tale vulnerabilità o di tali Minacce Informatiche tramite la pagina web di Schneider dedicata a questo tipo di segnalazioni (xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-x- vulnerability.jsp#Customers) e, in aggiunta, il Committente dovrà fornire a Uniflair qualsiasi relativa informazione ragionevolmente richiesta da Uniflair (di seguito indicate, collettivamente, come "Feedback"). Uniflair e Schneider Electric avranno il diritto non esclusivo, perpetuo e irrevocabile di visualizzare, utilizzare, riprodurre, modificare e divulgare i Feedback (comprese le eventuali informazioni riservate o i diritti di proprietà intellettuale in esso contenute), in tutto o in parte, per gli scopi che Uniflair ritenga opportuni, incluso – a titolo esemplificativo e non esaustivo – lo scopo di analizzare e correggere le eventuali vulnerabilità, creare Patch e/o Aggiornamenti per i propri clienti e modificare in altro modo i propri Prodotti, Software o Servizi, in qualsiasi modo, senza limitazioni e senza alcun obbligo di pagare alcun compenso al Committente né di riconoscere alcun relativo diritto al Committente. In ogni caso, Uniflair non potrà divulgare pubblicamente il nome del Committente in relazione al Feedback ovvero all’eventuale utilizzo di tale Feedback, salvo che quest’ultimo non presti il proprio preventivo consenso scritto.
Con l’invio del Feedback, il Committente garantisce a Uniflair che (i) il Committente è titolare del diritto di utilizzare e divulgare tale Feedback e tutte le informazioni in esso contenute, (ii) il Committente può legittimamente concedere a Uniflair e a Schneider Electric i diritti ad essa riconosciuti in virtù del presente articolo e (iii) il Feedback non viola alcun diritto di soggetti terzi, inclusi- senza limitazione alcuna i
diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi, e (iv) il Feedback non contenere informazioni la cui diffusione e/o utilizzo siano comunque contrari alle norme applicabili.
ART. 27) CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
I prodotti le Opere forniti/realizzate da Uniflair ai sensi delle Condizioni Generali contengono o possono contenere componenti e/o tecnologie provenienti dagli Stati Uniti d'America ("USA"), dall'Unione Europea ("UE") e/o da altre nazioni. Il Committente riconosce e accetta che l’esecuzione del Contratto, la cessione e/o l'utilizzo di prodotti, software, servizi, informazioni o altri prodotti e/o tecnologie embedded (di seguito denominati "Prodotti") di cui alle Condizioni Generali devono avvenire in piena conformità alle normative degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e ad altre normative nazionali e/o internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni.
Qualora sia richiesta una licenza per esportare, il Committente dovrà ottenere detta licenza dall’autorità competente e richiedere in aggiunta l’approvazione di Uniflair altrimenti i Prodotti non dovranno: (i) essere esportati e/o riesportati verso alcuna destinazione e parte (con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una persona fisica, un gruppo e/o una persona giuridica) che sia soggetta a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni; o (ii) essere utilizzati per scopi e settori soggetti a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni.
Il Committente concorda inoltre che i Prodotti non saranno utilizzati né direttamente né indirettamente in sistemi missilistici, in aeromobili a pilotaggio remoto o in sistemi di lancio di armi nucleari; né saranno utilizzati nella progettazione, sviluppo, produzione o uso di armi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, armi chimiche, biologiche o nucleari.
Qualora non si ottenessero le necessarie o opportune licenze, autorizzazioni od approvazioni – sia per inattività delle autorità competenti che per altri motivi – o qualora queste fossero negate o revocate, o qualora la normativa applicabile sul controllo delle esportazioni vietasse a Uniflair di eseguire l’ordine o, a giudizio di Uniflair, la esporrebbe comunque al rischio di dover rispondere in conseguenza dell’esecuzione dell’ordine ai sensi della normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni, Uniflair è liberata da tutti gli obblighi derivanti da tale ordine e/o da queste condizioni generali
ACCETTAZIONE SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile il Committente dichiara di avere letto e altresì approva e accetta specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: l’art. 4 “Prescrizioni tecniche inerenti l’opera”, l’art. 10 “Varianti”, l’art. 11 “Ultimazione, verifiche/collaudi – penali”, l’art. 12 “Proprietà intellettuale”, l’art. 13 “Garanzie”, l’art. 14 “Corrispettivo delle Opere, modalità di pagamento”, l’art. 15 “Recesso dal Contratto”, l’art. 16 “Forza maggiore”, l’art. 17 “Limitazione di responsabilità”, l’art. 19 “Cessione”, l’art. 22 “Riservatezza”, art. 23 “Legge applicabile e foro competente”, l’art. 24 “Codice Etico”.
(sottoscrizione del Committente)