ALLEGATO 6
ALLEGATO 6
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI AMA S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39, INCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI (ESERCIZIO 2013 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE, 2014- 2015), LA REVISIONE CONTABILE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE CIVILISTICA E CONSOLIDATA DI AMA S.P.A. (ESERCIZI 2013-2014-2015) E DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO DI AMA S.P.A. (ESERCIZI 2013-2014-2015), LA REVISIONE VOLONTARIA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLA CONTROLLATA AMA SOLUZIONI INTEGRATE S.R.L. (ESERCIZI 2013-2014-2015) E DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CONTROLLATA AMA SOLUZIONI INTEGRATE
S.R.L. (ESERCIZI 2013-2014-2015) -
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 9
Articolo 4 Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del Prestatore 9
Articolo 5 Modalità di esecuzione del Servizio 12
Articolo 6 Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione 15
Articolo 7 Corrispettivi del Servizio 16
Articolo 8 Fatturazione e pagamenti 17
Articolo 9 Penali 20
Articolo 10 Cauzione 22
Articolo 11 Riservatezza 23
Articolo 12 Risoluzione 25
Articolo 13 Recesso 26
Articolo 14 Sicurezza, danni e responsabilità civile 27
Articolo 15 Brevetti industriali e diritti d’autore 28
Articolo 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 29
Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito – Divieto di subappalto 30
Articolo 18 Foro competente 30
Articolo 19 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 30
Articolo 20 Oneri fiscali e spese contrattuali 31
Articolo 21 Trasparenza 32
Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari 32
Articolo 24 34
Codice Etico 34
Articolo 25 Clausola finale 34
CONTRATTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) -
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx ( ), Xxxxxx, , xxxxxxxx x. 00/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA
S.p.A. n. del (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Prestatore”);
OPPURE
e legale
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in ,
Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. seguito per brevità anche “Prestatore”)
(nel
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del Servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione del Direttore Generale n. del / / ;
c) che a tal fine ha AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n.
del
e nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n.
del
- ha indetto una
procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006, (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
d) che il Prestatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Prestatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, e termini stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
e) che il Prestatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Prestatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Prestatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta tecnica) e l’Allegato “C” (Offerta economica);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Prestatore posta in calce al presente atto.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli Allegati al presente atto;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Prestatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Prestatore ai fini della partecipazione alla Procedura medesima, fatta eccezione per le eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Prestatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale; AMA Soluzioni Integrate: AMA Soluzioni Integrate S.r.l., Società controllata da AMA S.p.A.;
Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”; Offerta tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”; Offerta economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
Prestatore: l’impresa risultata aggiudicataria della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
Parte: AMA o il Prestatore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
Servizio: il servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA
S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA
S.p.A. (esercizi 2013-2014-2015), la revisione volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate S.r.l. (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate (esercizi 2013- 2014-2015).
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Prestatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di revisione legale dei conti di AMA ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizio 2013 dalla data di sottoscrizioni, 2014-2015), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA (esercizi 2013-2014-2015) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA (esercizi 2013-2014-2015), la revisione volontaria della relazione semestrale della controllata AMA Soluzioni Integrate (esercizi 2013- 2014-2015) e del bilancio di esercizio della controllata AMA Soluzioni Integrate (esercizi 2013-2014-2015). L’appalto ha ad oggetto in particolare le seguenti attività:
a) revisione legale dei conti di AMA, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39, specificatamente attraverso la verifica almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di AMA;
b) il rilascio della relazione con cui si esprime il giudizio sulla relazione semestrale ed il bilancio di esercizio di AMA. e di AMA Soluzioni Integrate, nonché sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso;
c) il rilascio della relazione con cui si esprime il giudizio sulla relazione semestrale consolidata ed il bilancio di esercizio consolidato di AMA, nonché sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso e le attività e verifiche in considerazione di possibili richieste formulate da parte del socio, del collegio sindacale o per esigenze interne all’azienda.
d) Attività e verifiche (non incompatibili con le attività descritte alle precedenti lettere a), b) e c) in considerazione di possibili richieste formulate da parte del socio o dagli organi societari di AMA. In particolare, AMA SpA, sulla base delle esigenze formulate da parte del socio o dagli organi societari, si riserva di richiedere al Prestatore la messa a disposizione di ulteriori 300 giornate/uomo che saranno remunerate sulla base del corrispettivo orario medio determinato in ragione del corrispettivo complessivo di cui all’Offerta economica e delle ore stimate necessarie allo svolgimento del Servizio, come risultanti dall’Offerta tecnica.
2. Il servizio comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti di AMA e di AMA Soluzioni Integrate secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico.
3. La normativa di riferimento per l’espletamento del servizio di cui al D.Lgs. n. 39/2010 è intermente richiamata nel presente Contratto.
Articolo 3 Durata
1. La durata dell’appalto è pari a 36 mesi, fermo restando che il servizio di revisione legale dei conti, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, dovrà essere svolto con riferimento agli esercizi 2013, 2014 e 2015.
2. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del Prestatore
1. Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Prestatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di AMA e delle società del Gruppo AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA stessa e delle sue società del Gruppo e/o da terzi autorizzati.
6. Il Prestatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA, delle società del Gruppo e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Prestatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Prestatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nell’Offerta tecnica.
9. L’Impresa si obbliga, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro, come indicato nell’Offerta tecnica, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.
10. Il Prestatore si obbliga tempestivamente a comunicare a AMA eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di Lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte di AMA stessa. La mancata approvazione da parte di AMA comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto.
11. Qualora AMA riscontri una non conformità con i propri standard qualitativi potrà richiedere al Prestatore la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dandone adeguata motivazione.
12. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il
Prestatore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
13. Il Prestatore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
14. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
15. Il Prestatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
16. Il Prestatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
a) fornire il servizio con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica ed erogare il Servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione
secondo quanto stabilito nel Contratto, negli Allegati e negli ulteriori atti di gara;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali della serie ISO 9000 per la gestione e l’assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9002;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da AMA.
Articolo 5
Modalità di esecuzione del Servizio
1. Il Prestatore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica, esattamente nei luoghi indicati da AMA.
2. Anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, il Prestatore dichiara e garantisce che il Servizio e, quindi, le attività oggetto del presente Contratto costituiscono ordinaria attività rientrante nel proprio oggetto sociale, che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e che è capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Prestatore, inoltre, si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
4. Il Prestatore garantisce, in particolare, di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al Servizio.
5. Il Prestatore garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, di disporre legittimamente del personale i cui nominativi ed i relativi curricula sono stati indicati nell’Offerta tecnica allegata. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente comma e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 8 e 10 del presente articolo, vengono applicate le penali specificamente previste al successivo articolo 9, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di AMA di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.
6. In considerazione di quanto previsto nel presente articolo, il Prestatore si obbliga per la prestazione del Servizio ad avvalersi, in relazione a ciascun componente del team di lavoro, ivi incluso il Referente del Contratto di cui al successivo articolo 6, del personale indicato nell’Offerta tecnica allegata in misura pari ad almeno 1’80% (ottantapercento). La presente previsione si applica anche qualora AMA autorizzi il Prestatore alla variazione del personale di cui all’Offerta tecnica, anche ai sensi dei successivi commi 8 e 10. In caso di violazione di quanto previsto nel presente comma vengono applicate le penali specificamente previste al successivo articolo 9, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di AMA di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.
7. Inoltre, nel caso in cui il Prestatore non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicate nell’Offerta tecnica allegata, sia in termini di tempo impiegato che in termini di attività assegnate a ciascuna persona, e dette prestazioni vengano effettuate da altro personale alle dipendenze del Prestatore, il medesimo Prestatore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo articolo 9, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di AMA di risolvere di diritto il
presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., con diritto al risarcimento del maggior danno subito.
8. Il Prestatore prende atto ed accetta che la variazione del personale indicato nell’Offerta tecnica potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta di AMA, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima AMA non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte di AMA di tale facoltà, nonché l'eventuale variazione di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per AMA;
b) su espressa richiesta scritta e motivata del Prestatore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi ed a condizione che AMA accetti espressamente e per iscritto la richiesta variazione.
9. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il Prestatore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di variazione di una figura professionale coinvolta nella prestazione del Servizio, dovrà far pervenire ad AMA il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche della persona variata; AMA si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
10. In considerazione del fatto che in nessun caso il Prestatore può procedere alla variazione del personale indicato nell’Offerta tecnica, senza la preventiva espressa autorizzazione scritta di AMA, nel caso in cui il Prestatore proceda comunque alla variazione di detto personale senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di AMA, fermo restando che non sarà riconosciuta al Prestatore alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituto, il medesimo Prestatore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo articolo 9, fatta salve, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, la facoltà di AMA di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.
11. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 9 in ordine all'applicazione delle penali, per variazione di personale si intende anche la sostituzione, la modifica e/o l'integrazione e/o l'aggiunta di risorse non previste nell’Offerta tecnica.
12. In forza di quanto previsto nel presente articolo ed atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Prestatore, in caso di variazione del proprio personale, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi, dovrà in ogni caso garantire un adeguato periodo di preavviso ed affiancamento della nuova persona con quella da sostituire per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, interamente a carico del Prestatore.
13. Il Prestatore si obbliga a predisporre e consegnare ad AMA, con cadenza trimestrale, in allegato alla fattura periodica, i rapporti riepilogativi mensili delle ore consuntivate da tutto il personale impegnato nella prestazione del Servizio per ciascun mese di attività e distinto per qualifica professionale
14. I rapporti riepilogativi di cui al precedente comma 13, dovranno essere controfirmati dal Responsabile del Procedimento per le verifiche, restando inteso che la mancata consegna di detti rapporti riepilogativi sarà causa di risoluzione del Contratto.
15. La predisposizione trimestrale da parte del Prestatore e la tempestiva consegna ad AMA dei rapporti riepilogativi dei tempi di cui ai precedenti commi, con le modalità ivi previste, costituisce in ogni caso presupposto per la emettibilità da parte del Prestatore e ricevibilità da parte di AMA delle relative fatture.
Articolo 6
Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione
1. Il Prestatore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Prestatore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte degli organi di controllo di AMA.
2. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
3. I recapiti del Responsabile del contratto, che dovrà essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno solare, sono i seguenti: cellulare ,
numero telefono fisso , indirizzo e-mail
.
4. Nel caso in cui il Prestatore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 2.
5. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, il proprio dipendente/dirigente Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Prestatore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
6. I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono quelli di seguito riportati: numero
telefono fisso e numero fax ; indirizzo e-mail
.
Articolo 7 Corrispettivi del Servizio
1. I corrispettivi dovuti al Prestatore da AMA per le prestazioni contrattuali sono indicati nell’Offerta economica e devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e all’Offerta tecnica (Allegato “B”); resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
Articolo 8 Fatturazione e pagamenti
2.
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 7, comma 1, è effettuato da AMA in favore del Prestatore con cadenza trimestrale posticipata dietro presentazione di regolare fattura corredata da una relazione contenente la consuntivazione dei tempi impiegati e le attività svolte nel trimestre di riferimento con l’indicazione dei tempi e delle attività per le distinte qualifiche professionali utilizzate.
Pertanto, il Prestatore con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento, potrà emettere la fattura inerente il Servizio correttamente prestato nel trimestre concluso.
3. Ciascuna fattura emessa dal Prestatore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo della gara) ed al dettaglio del Servizio
effettuato, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA.
4. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e, comunque, previa verifica per accettazione della documentazione alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonificato sul conto corrente n. , intestato al Prestatore presso , IBAN . Le spese del bonifico sono a carico di AMA.
5. Il Prestatore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
6. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Prestatore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
b) Sig. , nato a -, residente a
, cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Prestatore) Il Prestatore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.
7. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Prestatore oggetto del bonifico.
8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Prestatore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso
in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Prestatore, AMA applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Prestatore potrà sospendere la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nel Contratto. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Prestatore.
11. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società
mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
14. AMA si riserva di richiedere al Prestatore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
15. Sulle somme dovute da AMA al Prestatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 9 Penali
1. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 6, segnatamente nel caso in cui il Prestatore nel corso della prestazione dei Servizi non possa avvalersi di almeno l'80% delle risorse, per profilo professionale, indicate nell’Offerta tecnica, il medesimo Prestatore sarà tenuto al pagamento in favore di AMA di una penale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna persona variata oltre detta soglia.
2. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto nel precedente articolo 5, comma 7, e segnatamente nel caso in cui il Prestatore non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicato nell’Offerta tecnica e comunque come meglio specificato nel sopraccitato articolo, il medesimo Prestatore sarà tenuto al pagamento in favore di AMA di una penale pari al doppio della tariffa giornaliera relativa a ciascuna persona in ordine alla quale si è concretizzata la mancata prestazione del Servizio moltiplicato per le giornate della mancata disponibilità della stessa.
3. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto nel precedente articolo 5, comma 10, e fermo restando che al Prestatore nel caso in cui proceda alla variazione del personale indicato nell’Offerta tecnica non sarà riconosciuta alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituto, previa contestazione dell’addebito, il medesimo Prestatore sarà tenuto al pagamento in favore di AMA di una penale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna variazione.
4. Qualora il Prestatore alla stipula del presente Contratto sia in possesso della certificazione di qualità, fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, AMA, in caso di revoca e/o sospensione della predetta certificazione applicherà al Prestatore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari all'1% (unopercento) del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 7, per ogni semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza della predetta certificazione.
5. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto di Contratto rispetto alle scadenze concordate con AMA, la stessa AMA applicherà al Prestatore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno solare di ritardo.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Prestatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto; in tali casi AMA applicherà al Prestatore le predette penali sino al momento in il Servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi verranno contestati da AMA al Prestatore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non vi sia stata risposta
o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Prestatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Prestatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. AMA potrà applicare al Prestatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
11. Il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 10 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Prestatore con la stipula del presente atto, il Prestatore ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro
,00= ( /00) , mediante la stipula di una
n. rilasciata dalla .
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
Prestatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Prestatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
5. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Articolo 11 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e
coperti da segreto, pertanto il Prestatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Prestatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Prestatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Prestatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Prestatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Prestatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.
Articolo 12 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni specifiche del Prestatore), 5 (Modalità di esecuzione del Servizio), 8 (Fatturazione e pagamenti), 9 (Penali), 10 (Cauzione),
11 (Riservatezza), 14 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 15 (Brevetti industriali e diritti di autore), 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 21 (Trasparenza), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 24(Codice etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Prestatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta diritto salva la facoltà di AMA S.p.A. di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Prestatore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggiore onere e/o costo.
1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
Articolo 13 Recesso
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Prestatore,
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Prestatore con lettera raccomandata a.r.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore ha diritto al pagamento da parte di AMA del Servizio effettivamente prestato, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. In caso di recesso di AMA ai sensi del precedente comma, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 14
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Prestatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Prestatore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Prestatore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore in ordine allo
svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che il Prestatore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Prestatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 15
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere
indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Prestatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 16
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Prestatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Prestatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Prestatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano il Prestatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti – sulle somme da versare (corrispettivo) al Prestatore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Prestatore si è posto in regola.
Articolo 17
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito – Divieto di subappalto
1. È fatto espresso divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. E’ fatto divieto al Prestatore di ricorrere al subappalto.
Articolo 18 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 19
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù
dell’articolo 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Prestatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxx.xx. xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/; xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx0/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 20
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
Articolo 21 Trasparenza
1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Prestatore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Prestatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto della medesima Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
Articolo 23 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla Procedura e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto medesimo;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al X.Xxx.
n. 231/2001, che impediscano al Prestatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Prestatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.
Articolo 24 Codice Etico
1. Il Prestatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Prestatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 25 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del
presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.P.A. IL PRESTATORE
Il Direttore Generale
Il sottoscritto , nella qualità di rappresentante legale (oppure
Procuratore Speciale) del Prestatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Prestatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, specificamente le clausole e condizioni qui di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Prestatore); Articolo 5 (Modalità di esecuzione del Servizio), Articolo 6 (Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione), Articolo 7 (Corrispettivi del Servizio), Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Riservatezza), Articolo 12 (Risoluzione), Articolo 13 (Recesso), Articolo 14 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), Articolo 15 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 19 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 20 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo
21 (Trasparenza), Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 23 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 24 (Codice Etico), Articolo 25 (Clausola finale).
Roma, lì / / IL PRESTATORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” – Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B”- Offerta tecnica; ALLEGATO “C”- Offerta economica.