Contract
impianti di traslazione in servizio pubblico, comprensiva di progettazione esecutiva, smantellamento degli impianti preesistenti e manutenzione ordinaria per 24 mesi, in unico lotto, di cui al Bando n. 41 del 2019 e documentazione ad essa complementare;
detto esperimento di gara ha avuto luogo in data 06.06.2019 secondo le formalità prescritte;
il Consiglio di Amministrazione di ATAC, con propria Deliberazione n. 20 del 11.07.2019, ha aggiudicato definitivamente il presente contratto;
sono state espletate regolarmente le prescritte attività pre-contrattuali,
tra Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Infrastrutture e Trasporti - con sede in 00000 Xxxx, Via Capitan Bavastro n. 94 P. IVA n. 01057861005
C.F. n. 02438750586 (in seguito per brevità denominata Roma Capitale o Committente) per la quale interviene nella stipula del presente atto l’xxx. Xxxxx Xxxx, nato a Pontecorvo (FR) il 08.05.1964, in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti come risulta da Ordinanza della Sindaca n. 178 del 18.10.2018, domiciliato per la carica nella sede di cui sopra
e XXXXXXXXX S.p.A.
con sede in 00000 Xxxxxx, Via X. Xxxxxxxxx n. 1 C.F e P. IVA n. 00842990152 (in seguito, per brevità, denominata SCHINDLER o Appaltatrice per la quale interviene nella stipula del presente atto l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bergamo il 25.06.1960, in qualità di Legale Rappresentante, come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano, congiuntamente all’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxx Marina (KR) il 07.01.1959, in qualità di Direttore Operativo Area Centro-Sud, giusta procura speciale del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, notaio in Milano, rep. n. 56420 – racc. 9022, entrambi domiciliati per la carica nella sede di cui sopra
collettivamente Roma Capitale e SCHINDLER denominate “le Parti” si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1 - oggetto dell'appalto
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo quadro con il quale Roma Capitale affida a SCHINDLER che accetta, l’appalto relativo allo smantellamento, alla progettazione esecutiva e alla fornitura in opera di tutto quanto necessario per dare istallati, a regola d’arte e pronti all’uso, n. 22 scale mobili, n. 4 marciapiedi mobili e n. 22 ascensori in servizio pubblico.
Il presente Accordo Quadro stabilisce:
⮚ la tipologia di prestazioni affidabili nel periodo di validità dello stesso;
⮚ la durata dell’accordo quadro;
⮚ il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le attività.
Con la sottoscrizione del presente atto, SCHINDLER si impegna ad eseguire le attività che saranno richieste di volta in volta, durante il periodo di validità dell’accordo quadro, mediante la sottoscrizione di appositi contratti applicativi.
L’accordo quadro prevede la realizzazione di un primo stralcio di attività e l’opzione della Committente di richiedere l’esecuzione di ulteriori eventuali successivi stralci di attività con la precisazione che la sottoscrizione del presente accordo quadro non costituisce in alcun modo impegno per la Committente ad affidare le ulteriori attività.
Pertanto, l’Appaltatrice non potrà avanzare pretese né diritti di sorta in ordina alla mancata eventuale esecuzione di stralci successivi al primo.
Le attività saranno commissionate mediante la trasmissione, mezzo fax, mail o pec, di apposita “comunicazione di esecuzione”, contenente l’indicazione delle attività da eseguire ed il luogo di svolgimento, il computo dei lavori richiesti ed il termine per la conclusione degli stessi.
Le suddette attività dovranno essere eseguite, senza riserva né restrizione alcuna, alle condizioni stabilite nel presente contratto, nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, nonché secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale “Accordo quadro per la sostituzione con fornitura in opera, di n. 22 scale mobili, n. 4 marciapiedi mobili e n. 22 ascensori in servizio pubblico, comprensiva di progettazione esecutiva e smantellamento degli impianti preesistenti e manutenzione ordinaria per 24 mesi” redatto dalla Direzione Gestione Infrastrutture, Immobili e Impianti di ATAC (in seguito, per brevità, denominato Capitolato Speciale o Capitolato).
art. 2 – documentazione facente parte del contratto – disciplina dell’accordo quadro
L’Appaltatrice, nell’esecuzione dell’appalto, deve osservare tutte le condizioni, le prescrizioni e le disposizioni stabilite nel presente Accordo Quadro.
Disciplinano, altresì, l’esecuzione del presente atto, anche se materialmente ad esso non allegati:
a) l’Offerta economica, unitamente alle dichiarazioni rese in sede di gara mediante apposita modulistica fornita dalla Stazione Appaltante;
b) il Bando n 41/2019;
c) l’Offerta Tecnica, di cui al successivo art. 6 bis, contenente le soluzioni operative e le proposte migliorative che l’Appaltatrice si obbliga a rispettare integralmente nell’esecuzione del presente Accordo Quadro;
d) il Capitolato Speciale e i suoi allegati, elencati nell’art. 33 del Capitolato medesimo e costituiti da:
1. Elenco Impianti;
2. Disciplinare Tecnico;
3. Vita Tecnica degli Impianti;
4. Cronoprogramma del 1°contratto applicativo;
5. Documentazione ultima revisione generale (Pnd);
6. Schede Manutenzione Impianti;
7. Descrizione modalità di remotizzazione;
8. Regolamento di Esercizio “Impianti di Traslazione”;
9. Gestione Impianti ad uso pubblico;
10. Inibizione Accessi;
11. Computo Metrico Estimativo (CME);
12. Analisi Nuovi Prezzi (ANP);
13. D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
14. Procedura ATAC 3.2/1 del 23-01-2013 “Immissione in linea di materiale rotabile ausiliario esterno”;
15. Gestione intervallo notturno;
16. Regolamento segnali;
17. Pianta delle stazioni Metro B oggetto dell’Appalto;
18. PSC.
L’esecuzione dell’Accordo Quadro è inoltre regolata, per quanto non espressamente previsto e disciplinato dagli atti sopra citati, dalle disposizioni, anche tecniche, per quanto applicabili, di cui:
▪ al D.M. 24 Gennaio 1986, nella successiva Circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e nel
D.M. 9 Gennaio 1987;
▪ alla normativa tecnica predisposta da U.N.I.-UNIFER, C.E.I., UNEL, Commissioni NORMAL.
Per quanto ancora non espressamente previsto e disciplinato dal presente accordo quadro e dal Capitolato Speciale e relativi allegati, e dalla normativa sopra richiamata, l’esecuzione dell’appalto è disciplinata, per quanto applicabile, da:
▪ d.lgs.50/2016
▪ D.P.R. 05/20/2010 n°207, “Regolamento di esecuzion e ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto ancora in vigore;
▪ Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DM 19 aprile 2000 n°145.
▪ Norme di legge e di regolamento vigenti in materia:
▪ Norme di sicurezza, igiene, prevenzione infortuni, protezione, trattamento e tutela dei Lavoratori;
▪ Norme di prevenzione e protezione dagli incendi;
▪ Norme di gestione, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti;
▪ Norme antimafia;
▪ sul lavoro minorile;
▪ Regolamento edilizio e di igiene dei comuni nel cui ambito vengono svolti i lavori.
▪ Regolamento di circolazione treni e carrelli.
▪ Istruzioni per il Servizio di Vigilanza e di Protezione dei Cantieri - edizione 1986 – e successive modifiche;
▪ d.lgs. 9 aprile 2008, n°81, Testo Unico Sulla Salu te e Sicurezza sul Lavoro.
Infine, costituisce parte integrante dell’accordo quadro qualunque altro documento che comporti un obbligo per l’Appaltatrice anche se sottoscritto dopo la stipulazione dell’Accordo Quadro medesimo.
L’Appaltatrice, nel sottoscrivere il presente contratto, si impegna a partecipare all’attività di cooperazione e di reciproca informazione con la Committente ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.
art. 3 - importo dell'appalto
3.1 L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro, da compensarsi secondo quanto previsto nell’art. 2 del Capitolato Speciale, è stabilito in € 9.200.290,94 (Euro nove milioni duecentomila duecentonovanta/94), esclusa IVA, così costituito:
a) € 7.450.888,67 quale corrispettivo, “a corpo”, per la fornitura di n. 22 scale mobili, n.
22 ascensori e n. 4 marciapiedi mobili risultante dall’applicazione del ribasso percentuale di gara pari al 4,14 % all’importo posto a base di gara;
b) € 798.991,62 quale corrispettivo, “a corpo”, per i lavori di smantellamento dei vecchi impianti e posa in opera di n. 22 scale mobili, n. 22 ascensori e n. 4 marciapiedi mobili risultante dall’applicazione del ribasso percentuale di gara pari al 4,14 % all’importo posto a base di gara;
c) € 152.785,41 quale corrispettivo, “a misura”, per lavori relativi alle opere civili risultante dall’applicazione del ribasso percentuale di gara pari al 4,14 % (quattrovirgolaquattordici/percento) all’importo posto a base di gara;
d) € 165.380,79 quale corrispettivo, “a corpo”, per il servizio di progettazione di n. 22 scale mobili, n. 22 ascensori e n. 4 marciapiedi mobili risultante dall’applicazione del ribasso percentuale di gara pari al 4,14 % all’importo posto a base di gara;
e) € 632.244,45 quale corrispettivo per gli oneri per la sicurezza tale e quale; detto corrispettivo è compreso nel complessivo indicato e non è soggetto a ribasso alcuno, restando fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
In seguito alla messa in esercizio degli impianti oggetto del presente Accordo Quadro, tra ATAC e l’Appaltatrice sarà sottoscritto uno specifico contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria mensile - per un periodo di 24 mesi – degli impianti in questione, la cui gestione e oneri saranno di competenza esclusiva di ATAC.
art. 4 - elementi temporali dell’accordo quadro
Secondo quanto stabilito all’art. 3 del Capitolato Speciale, la durata dell’Accordo Quadro è fissata in 706 (settecentosei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori afferenti il primo contratto applicativo che verrà sottoscritto contestualmente al presente atto.
I lavori del 1° contratto applicativo dovranno esse re ultimati inderogabilmente entro 401 (quattrocentouno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il rapporto di lavoro di cui al presente accordo quadro consterà di due fasi: la prima, della durata di 75 giorni complessivi, che prevede la consegna dei progetti esecutivi da parte di SCHINDLER (45 giorni) di tutti gli impianti previsti nel 1°contratto applicativo e l’approvazione dei medesimi da parte di ATAC e degli Enti preposti (30 giorni). Soltanto dopo che sarà terminato quest’ultimo iter (approvazione dei progetti da parte degli Enti competenti) potrà iniziare la seconda fase per l’approvvigionamento dei materiali e la esecuzione delle opere. Per i successivi contratti applicativi Roma Capitale adotterà le medesime previsioni sui tempi di consegna dei progetti e approvazione nonché di approvvigionamento per gli impianti costituenti i successivi contratti applicativi.
E’ facoltà di Roma Capitale recedere totalmente dal contratto senza preavviso, "ipso iure", qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per la stessa che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto in questione, considerato nella sua interezza. In tal caso, non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ristoro o altra forma di rifusione, salvo il compenso delle prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
art. 5 – progetti esecutivi
Secondo quanto previsto all’art. 15 del Capitolato Speciale, il presente affidamento prevede la progettazione esecutiva delle opere che dovrà essere redatta conformemente a quella definitiva prodotta da ATAC e consegnata a corredo del Bando di Gara.
SCHINDLER come dichiarato in fase di gara, per la progettazione delle opere di cui al presente accordo quadro ha designato quale Progettista:
⮚ Effeci Società di Ingegneria a r.l. con sede legale in 00122 Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxx 000, Codice Fiscale e P.IVA n. 06351861007.
Il progetto deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e di quelle che dovessero essere emanate durante lo svolgimento delle prestazioni e dovrà essere redatto nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale.
Art. 6 – elementi tecnici dell’accordo quadro e relative prescrizioni
L’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro consistono nella preventiva raccolta di tutti i dati dimensionali e vincoli civili, entro i quali realizzare la posa di un nuovo impianto, necessari per procedere alla progettazione esecutiva dello stesso,
la realizzazione del cantiere di lavoro, lo smantellamento e la fornitura in opera a regola d’arte e pronti all’uso di: 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori da adibire a “servizio pubblico” così come definito dalle specifiche normative vigenti in materia.
Esse comprendono anche l’esecuzione di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in aggiunta a opere generali già realizzate, necessaria per l’alloggiamento degli impianti, così come specificato nel dettaglio nell’art. 4 del Capitolato Speciale, che qui si intende integralmente riportato.
L’esecuzione di quanto richiesto dovrà avvenire in modo che vengano rispettate le specifiche riportate negli elaborati grafici e descrittivi allegati al Capitolato Speciale, fatti salvi specifici ordini che il DEC di ATAC potrà impartire.
art. 6 bis- offerta tecnica
L’Appaltatrice, nell’espletamento dell’Accordo Quadro, si obbliga a rispettare integralmente quanto offerto in sede di gara e compiutamente in materia di:
Tempistica:
- SCHINDLER garantisce una riduzione dei tempi complessivi di esecuzione delle attività di installazione per tutte le 8 scale mobili con dislivello > di 15 mt e i 4 marciapiedi mobili pari a n. 24 giorni lavorativi;
- SCHINDLER garantisce una riduzione dei tempi complessivi di esecuzione delle attività di installazione per tutte le 14 scale mobili con dislivello < di 15 mt pari a n. 15 giorni lavorativi.
- SCHINDLER garantisce una riduzione del tempo di consegna del progetto esecutivo pari a n. 10 giorni lavorativi.
Miglioramento delle prestazioni:
- SCHINDLER estende la garanzia per mesi 12 oltre quella prevista dalla legge.
- Segnaletica a messaggio variabile in corrispondenza degli impianti;
- Impianto automatico di segnalazione, in corrispondenza degli accessi agli ascensori esterni “Strada-atrio”, sulle stazioni non accessibili in caso di indisponibilità degli ascensori e/o servo scala;
- Implementazione sintesi vocale in corrispondenza delle porte di piano che annuncia le stazioni non accessibili e il Fuori Servizio dell’impianto.
art. 7 - modalità di esecuzione delle attività
Le attività oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dagli articoli 11, 14, 15 e 17 del Capitolato Speciale con particolare riguardo al programma, alla condotta e alle prescrizioni relative agli interventi da eseguirsi in soggezione dell’esercizio.
Inoltre, SCHINDLER si impegna ad apprestare un’organizzazione di cantiere idonea a garantire l’esecuzione contemporanea anche di più interventi previsti per il presente accordo quadro con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione a perfetta regola d’arte.
Gli interventi relativi ai contratti applicativi saranno affidati e specificati di volta in volta con l’emissione dei relativi contratti. In particolare, ciascun contratto applicativo dovrà contenere, tra le altre le seguenti indicazioni:
a) l’oggetto;
b) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
c) le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare;
d) il luogo/luoghi interessati dagli interventi;
e) l’importo presunto dell’intervento;
f) i termini utili per l’esecuzione delle attività - penalità;
g) i massimali delle polizze garanzia appalti;
h) il cronoprogramma degli interventi;
i) i documenti per il coordinamento e la sicurezza;
j) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale.
La mancata sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, per colpa della SCHINDLER, comporterà l’escussione della garanzia prevista al successivo art. 32, fatta salva la facoltà per Roma Capitale di risolvere il presente Accordo Quadro.
art. 8 – modalità di esecuzione delle attività
Relativamente alle prescrizioni per l’accettazione dei materiali, le modalità di esecuzione delle attività, anche in soggezione di esercizio, si rimanda agli artt.16 e 17 del Capitolato Speciale che qui si intendono integralmente riportati.
art. 9 - metodo di valutazione e compenso dei lavori
Le opere, le forniture e le prestazioni di cui alle lettere a), b) e d) relative al quadro economico di cui al precedente art. 3 saranno valutati e compensati a corpo sulla base dell’importo presunto posto a base di gara, previa applicazione del ribasso percentuale di aggiudicazione.
Le prestazioni di cui alla lettera c) relative al quadro economico di cui al precedente art. 3 saranno valutate e compensate “a misura”, come stabilito nell’art. 6 del Capitolato Speciale, previa applicazione del ribasso formulato in sede di offerta ai prezzi indicati e/o richiamati nel Capitolato Speciale.
Le eventuali opere e/o prestazioni non previste dal presente contratto e che si rendessero necessarie nel corso dell'appalto, così come eventuali prestazioni in economia, verranno compensate sulla base delle tariffe indicate e/o richiamate nell’art. 6 del suddetto Capitolato e secondo le modalità in esso richiamate.
Il DEC di ATAC si riserva la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni in economia che saranno compensate secondo quanto stabilito dall’art. 6.5.1 del Capitolato Speciale.
art. 10 - prezzi
Il corrispettivo complessivo, di cui al precedente art. 3, è comprensivo e compensativo di tutto quanto è indicato nell’art. 7 del Capitolato Speciale.
art. 11 - invariabilità prezzi
Il corrispettivo complessivo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’accordo quadro, non essendo ammessa alcuna revisione come stabilito nell’art. 34 del Capitolato Speciale.
art. 12 – anticipazioni
Per l’appalto in oggetto, non è prevista alcuna anticipazione, eccezione fatta per gli importi relativi ai lavori come disciplinato dal D.lgs. 50/2016 smi.
I pagamenti saranno corrisposti secondo quanto riportato all’art. 24 del Capitolato Speciale, che qui s’intende riportato per intero.
A Roma Capitale, in qualità di contraente, spetteranno le attività amministrative di liquidazione dei SAL avvalendosi del supporto di ATAC.
art. 13 - soggetto incaricato a riscuotere e coordinate bancarie
SCHINDLER, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, all’affidamento di
cui al presente contratto, e sui quali verranno effettuati i pagamenti è il conto bancario aperto presso UNICREDIT S.P.A. - cod. IBAN XX00X0000000000000000000000
I soggetti autorizzati ad operare su detto conto corrente sono:
⮚ Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – C.F. n. MFFRRS63H01F205H
⮚ Xxxxxxx Xxxxxxxxx – C.F. n. BNCDTL62S59F052N
⮚ Xxxxxxxxx Xxxxxx – C.F. n. FMGNGL60H25A794F
⮚ Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – C.F. n. PPLFNC59A07C726V
⮚ Xxxx Xxxxxxx – C.F. n. PNNRRT59M24F205Y
⮚ Xxxxxxx Xxxxxx – C.F. n. RNLFST62B20H502C
⮚ Xxxxx Xxxxxxx – C.F. n. CNCGTN58E08F205Y
⮚ Xxxxxxx Xxxxx – C.F. n. LVZFBA76C04E038N
⮚ Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – C.F. n. NPLMTG84H09E473D
⮚ Xxxxxxx Xxxxxxx – C.F. n. BRBCLD76C16M052P.
L'Appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare Roma Capitale da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le coordinate bancarie verranno, comunque, riportate in ogni singola fattura emessa, nella quale, altresì, dovranno essere indicati:
1. l’oggetto e la data del presente affidamento (Accordo Quadro e contratto applicativo di riferimento);
2. il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) del presente Accordo Quadro n. 781808255C e quello del contratto applicativo di riferimento;
3. Il Codice Unico di Progetto CUP n. I80F18000010001.
art. 14 – prescrizioni relative ai materiali da fornire
L’Appaltatrice, con riguardo ai materiali che saranno necessari ai fini delle lavorazioni di cui al presente Accordo Quadro, dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’art. 16 del Capitolato Speciale. In particolare, SCHINDLER si obbliga ad eseguire o far eseguire presso gli stabilimenti di produzione o presso laboratori attrezzati, tutte le prove prescritte dal Capitolato Speciale o dal DEC di ATAC sui materiali impiegati o da impiegarsi
(preconfezionati o realizzati in opera oppure preesistenti) ed in genere sulle forniture previste dall’accordo quadro. Infine, i materiali non accettati perché ritenuti inidonei dovranno essere rimossi secondo quanto stabilito dall’art. 16.2 del Capitolato Speciale.
art. 15 - codici fiscali e partite IVA
Roma Capitale dichiara che il proprio domicilio fiscale è in 00000 Xxxx, Via Capitan Bavastro n. 94 e che le sono stati attribuiti il Codice Fiscale n. 02438750586 e la Partita IVA n. 01057861005.
L’Appaltatrice dichiara che il proprio domicilio fiscale è in 00000 Xxxxxx, Via X. Xxxxxxxxx
n. 1 e che le sono stati attribuiti il Codice Fiscale e la Partita IVA n. 00842990152.
art. 16 - domicilio delle Parti
Ai fini del presente contratto, Roma Capitale elegge domicilio presso la sede del Dipartimento Mobilità e Traporti sita in 00000 Xxxx, Via Capitan Bavastro n. 94.
Agli effetti del presente contratto, SCHINDLER elegge domicilio presso la propria sede operativa sita in 00000 Xxxx, Via di Settebagni n. 390 Pal. A, tel. n. 00.000000, email pec xxxxxxxxx.xxxx@xxx.xx
Persone di contatto per SCHINDLER:
Xxxxxxx Xxxxxxxx – mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx – cell. 0000000000
Xxxxxxx Xxxxxxxx – mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx – cell. 0000000000.
Relativamente al ruolo conferito ad ATAC da parte di Roma Capitale con apposito Disciplinare di incarico, con specifico riferimento alle attività di:
✓ Progettazione definitiva e coordinamento della progettazione esecutiva;
✓ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del presente Accordo Quadro;
✓ Direzione di Esecuzione del Contratto, collaudo tecnico amministrativo della fornitura;
✓ Gestione del periodo di garanzia in nome e per conto di Roma Capitale,
il referente per ATAC è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxx – mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxx.xx – cell. 348.1522994.
art. 17 - obblighi particolari a carico dell’Appaltatrice
Sono a carico di SCHINDLER tutti gli oneri e gli obblighi particolari derivanti dall’ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 8, 13, 16 e 17 del Capitolato Speciale, che
qui s’intendono riportati per intero con particolare riguardo a quanto prescritto in materia di lavori da eseguire in soggezione dell’esercizio, personale e manodopera, cantiere ed area dei lavori, sicurezza, adempimenti ambientali, noleggi di mezzi d’opera, prove e collaudi.
Inoltre, SCHINDLER si obbliga ad uniformare la propria attività ai principi e alle norme comportamentali enunciate nel “Codice Etico” di ATAC, consultabile sul sito internet xxx.xxxx.xxxx.xx, che definisce con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali ATAC si ispira per raggiungere i propri obiettivi.
ATAC ha scelto di utilizzare il modello UNI EN ISO 9001.2000 per il Sistema di Gestione per la Qualità ed il modello UNI EN ISO 14001 per il Sistema di Gestione Ambientale.
Per questa ragione, si attribuisce alla qualità nella prestazione resa dall’Appaltatrice la stessa importanza della qualità perseguita nelle attività interne della Committente.
Per quanto non espressamente prescritto dal Capitolato Speciale, SCHINDLER si impegna inoltre a predisporre e consegnare alla Committente appositi atti di pianificazione, programmazione e controllo della prestazione oggetto del presente Accordo Quadro.
Infine, l’Appaltatrice si obbliga a trasmettere al DEC di ATAC, anche per gli eventuali subappaltatori, tutte le schede di sicurezza dei prodotti che verranno utilizzati per l’espletamento delle lavorazioni che sono oggetto del presente affidamento.
art. 18 - obblighi a carico dell’Appaltatrice in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori
In materia di tutela dei lavoratori SCHINDLER si obbliga:
a) al rispetto e applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, coerentemente con i contenuti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b) al rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello;
c) al possesso del DURC da cui risulti che l’Impresa è adempiente agli obblighi di regolarità contributiva;
d) al rispetto degli indici di congruità di cui all’art. 1, commi 1173 e 1174, della legge 296/2006, ove individuati dallo Stato;
e) alla previsione e rispetto di clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all’uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;
f) al rispetto di quanto prescritto in tema di tutela del lavoro minorile dal D.lgs. 262/200 e s.m.i.;
g) in caso di subappalto, a prevedere in capo al subappaltatrice i medesimi obblighi indicati nelle precedenti lettere.
Inoltre SCHINDLER ha l’obbligo di ottemperare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, alle disposizioni del titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., osservando scrupolosamente e tassativamente le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e adottando i provvedimenti disposti dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Infine, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l’Appaltatrice si impegna a partecipare all’attività di cooperazione e di reciproca informazione con la Committente, e con altre eventuali Imprese Appaltatrici che si troveranno a lavorare nello stesso sito, volta alla prevenzione e/o all’eliminazione di tutti i rischi presenti e futuri legati all’esecuzione dei lavori di cui al presente affidamento.
Pertanto, SCHINDLER si obbliga a mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, individuale e collettiva, volta a tutelare i lavoratori coinvolti dai rischi suddetti.
art. 19 - condotta dei lavori
Le prestazioni del presente accordo quadro saranno eseguiti nel pieno rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Speciale ed in particolare modo dagli artt. 11 e 13 del Capitolato medesimo, per quanto attiene la sorveglianza del cantiere, le prescrizioni relative agli addetti all’esecuzione dell’accordo quadro, la sua direzione tecnica.
Come prescritto dall’art. 12.2 del Capitolato Speciale, al momento della consegna del presente appalto, SCHINDLER dovrà formalmente comunicare al DEC di ATAC:
a) il nominativo, il recapito telefonico ed il fax, di colui che assolve alle funzioni di Direttore tecnico, incaricato di assistere alle misurazioni, ricevere ordini di servizio, disposizioni e documenti rilasciando ricevuta o firmando per ricevuta;
b) il nominativo della persona delegata dal Direttore tecnico a ricevere ordini di servizio, disposizioni e documenti rilasciando ricevuta o firmando per ricevuta;
c) il nominativo del responsabile della sicurezza;
d) i nominativi del personale addetto a svolgere funzioni di primo soccorso e antincendio.
Le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere affidate anche a più soggetti purché in possesso dei requisiti prescritti.
Inoltre, sempre al momento della consegna dell’appalto, SCHINDLER dovrà fornire al DEC di ATAC l’elenco completo degli addetti, dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori secondo quanto prescritto dall’art. 13.1 del Capitolato Speciale.
L’Appaltatrice provvederà, comunque, all’immediata sostituzione di qualunque addetto ai lavori qualora ciò fosse richiesto dalla Committente, senza obbligo di motivazione.
L’osservanza delle leggi, regolamenti, norme e prescrizioni per al corretta conduzione e direzione dei lavori nonché la predisposizione e la scrupolosa osservanza dei Piani di Sicurezza e di tutte le norme a tutela della salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni sono di competenza del Direttore Tecnico.
Come previsto dall’art. 13.6 del Capitolato Speciale, è vietato impiegare nell’esecuzione dell’Appalto soggetti diversi dai dipendenti dell’Appaltatrice, dai subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi e d’ogni altro genere. L’inosservanza del suddetto divieto comporterà la denuncia presso le Autorità competenti e la diffida all’Appaltatore.
Pertanto, SCHINDLER è tenuta presentare al DEC di ATAC, al momento della consegna dell’appalto, tutti i documenti attestanti la posizione del personale dipendente rispetto agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi nonché a produrre, nel corso dell’affidamento e dietro richiesta del DEC di ATAC, tutti i documenti attestanti l’adempimento agli obblighi suddetti.
Art. 20 – controlli in corso d’opera
Roma Capitale/ATAC si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante i lavori che saranno oggetto del singolo contratto applicativo per assicurarsi della loro tempestiva esecuzione e che gli stessi vengano eseguiti a regola d'arte, secondo quanto stabilito negli elaborati tecnici e secondo le eventuali disposizioni specificatamente impartite dal DEC di ATAC senza che ciò sollevi SCHINDLER da alcuna delle responsabilità assunte e/o derivanti dall’appalto.
art. 21 - disciplina dell'appalto
Nell'esecuzione dell'appalto, per quanto non espressamente regolato dal presente accordo quadro, troveranno applicazione le norme indicate e/o richiamate nell’art. 37 del Capitolato medesimo
art. 22 - assunzione e retribuzioni delle maestranze - posizioni assicurative e previdenziali
L'Appaltatrice, si obbliga ad osservare integralmente, nei confronti dei lavoratori adibiti alle lavorazioni assunte col presente contratto di appalto e per il periodo di esecuzione del medesimo, il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale e territoriale per i lavoratori dipendenti da imprese operanti nel settore specifico di cui al presente affidamento nonché di adempiere agli obblighi assicurativi e previdenziali prescritti.
Le posizioni assicurative e contributive di SCHINDLER sono:
I.N.P.S. di Monza - matricola n. 0000000000-01,
I.N.A.I.L. di Milano – codice ditta n. 003649509 62.
All’atto della consegna iniziale dell’appalto verrà, altresì, comunicata alla D.L. la posizione contributiva ed assicurativa di tutto il personale che verrà impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
SCHINDLER si obbliga, altresì, a trasmettere alla Committente copia della denuncia di inizio lavori inoltrata all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. ecc., prima dell’inizio dei lavori medesimi e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna del cantiere nonché, quadrimestralmente, la documentazione relativa agli avvenuti versamenti agli Enti previdenziali suddetti.
art. 23 - trattamento del personale impiegato
SCHINDLER si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore, nonché quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione del presente contratto, in materia di assunzione della mano d'opera, di retribuzione della stessa, di contribuzione obbligatoria previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
L'Appaltatrice, pertanto, si obbliga:
a) a dimostrare, a seguito di richiesta da parte del DEC di ATAC, che essa adempie a tutte le disposizioni relative a contribuzioni assicurative e previdenziali derivanti
da leggi o da contratti collettivi di lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;
b) ad attuare, nei confronti degli occupati nei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui vengono svolti i lavori, nonché a recepire eventuali modifiche alle stesse che dovessero sopravvenire nel corso dell'appalto.
I predetti obblighi vincolano SCHINDLER anche nel caso la stessa non fosse aderente alle Associazioni stipulanti i CCL di categoria o dovesse recedere da esse.
art. 24 - sopralluoghi
SCHINDLER come dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, ha eseguito il sopralluogo dei luoghi interessati all'esecuzione dell'appalto ed ha appurato che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto d'appalto.
Le parti contraenti, altresì, danno atto concordemente del permanere dello stato dei luoghi nelle stesse condizioni prese in considerazione da SCHINDLER per la formulazione dell'offerta.
art. 25 - consegna dell’appalto e inizio della fornitura
La consegna dell’Appalto ha luogo alla data fissata da ATAC con comunicazione del DEC, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, che fissa il termine entro il quale SCHINDLER deve presentarsi per assumere l’Appalto.
La suddetta consegna forma oggetto di apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto da DEC e dall’Appaltatrice.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell’Appalto, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore ai 15 giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà di ATAC chiedere a Roma Capitale di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
La consegna dell’Appalto, da parte del DEC di ATAC, è subordinata:
1) alla notifica dei preposti di cui all’art. 12 del Capitolato;
2) alla consegna dell’elenco degli addetti di cui all’art. 13 del Capitolato;
3) alla consegna della polizza assicurativa ed all’accertamento della sua rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato;
4) alla consegna delle eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza fornito da ATAC S.p.A. o un eventuale Piano operativo di sicurezza complementare e di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale;
5) alla verifica da parte del DEC dei documenti attestanti l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi, in particolare del D.U.R.C. che certifichi la regolarità contributiva dell’Appaltatrice;
6) al ritiro della eventuale documentazione consegnata dal DEC ai fini della sicurezza (regolamenti di circolazione, disposizioni in materia di prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi lavorativi);
7) alla consegna della polizza assicurativa del progettista di cui all’art. 26.13 del Capitolato.
In sede di consegna, SCHINDLER deve indicare l’orario di lavoro osservato presso i propri uffici ed eventuale numero cellulare.
La consegna delle attività oggetto del presente accordo quadro è rifiutata in presenza di qualsiasi motivo ostativo, dipendente o derivante dall’inosservanza delle prescrizioni del Capitolato. Il rifiuto della consegna, per i motivi suddetti, equivale alla mancata assunzione dell’Appalto per fatto dell’Appaltatrice.
L’inizio della esecuzione delle opere è subordinato:
- alla consegna e approvazione, al DEC di ATAC, dei progetti esecutivi;
- al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti competenti;
- alla consegna di un programma esecutivo dettagliato, concordato preventivamente con il DEC di ATAC, nel quale sono riportate, per ogni singolo intervento, le previsioni relative al periodo di esecuzione.
Qualora, nel corso dell’accordo quadro, insorga anche un solo motivo ostativo all’esecuzione delle opere in oggetto connesso o derivante dai subordini, dalle prescrizioni o dalle disposizioni del Capitolato il DEC di ATAC procede a disporre l’interruzione delle attività fino al momento in cui venga meno il motivo ostativo, fermi restando i termini e i motivi per l’applicazione delle penalità e fatta salva ogni altra azione e tutela prevista dal Capitolato.
art. 26 - sospensioni
Nei casi e con le modalità indicate negli artt. 3.4 e 3.5 del Capitolato Speciale, il DEC di ATAC ha facoltà di disporre sospensioni dei lavori.
art. 27 - sicurezza
Secondo quanto dettagliatamente previsto dall’art. 9 del Capitolato Speciale, nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed adottare tutti i provvedimenti disposti nel corso dell’appalto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori. Il Direttore di Cantiere nominato da SCHINDLER è responsabile del rispetto delle misure di sicurezza e di salute da parte dei dipendenti di tutte le imprese comunque impiegate nell’esecuzione dei lavori.
art. 28 - ultimazione della fornitura e conto finale
Per ogni singolo impianto SCHINDLER deve comunicare al DEC di ATAC la conclusione dell’intervento. Il DEC, in contraddittorio con l’Appaltatrice, esegue un’accurata visita di controllo, constatando la sussistenza di tutte le condizioni per dichiarare ultimata l’opera e redigere, in duplice copia, il Certificato di corretta esecuzione relativo al singolo impianto.
Entro il termine indicato nell’apposito ordine di servizio, SCHINDLER deve sgomberare a sua cura e spese tutte le aree occupate da mezzi, macchine e attrezzature oltre che da ogni residuo di materiale di sua proprietà.
Qualora nell’accertamento dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti e delle attrezzature il DEC noti deficienze, manchevolezze o difetti di ogni genere, imputabili ad una non corretta manutenzione, SCHINDLER verrà invitata, prima della emissione del Certificato di regolare esecuzione, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
Il Certificato di Ultimazione della fornitura non libererà l'Impresa dalle responsabilità derivanti a norma di legge ed in particolare da quelle di cui all'art.1669 del Codice Civile.
art. 29 – verifica di conformità
In merito alla verifica di conformità si rimanda all’art. 21 del Capitolato Speciale, che qui s’intende riportato per intero.
art. 30 - garanzia e relativa fideiussione
SCHINDLER dovrà fornire una garanzia totale su ognuno degli impianti pari a 24 mesi (+
12 mesi come da offerta tecnica) dalla data di superamento, con esito positivo, del collaudo da parte degli Enti competenti, relativo a ciascun impianto.
Per il suddetto periodo SCHINDLER dovrà produrre in favore di Roma Capitale apposita polizza assicurativa per la copertura specifica dei rischi derivanti dall’esecuzione delle opere di cui al presente accordo quadro e delle relative anomalie, vizi, difformità, ecc.
Durante il sopra specificato periodo SCHINDLER è obbligata ad eseguire a sue cura e spese tutti quei lavori, interventi, forniture di materiale e mano d'opera, modifiche e quant’altro, che a giudizio insindacabile del DEC di ATAC, si rendano necessari in seguito al riscontro di vizi, deficienze, difformità o anomalie degli interventi eseguiti; in mancanza si procederà d’ufficio a maggiore spesa in danno dell’Appaltatrice, ai sensi del disposto dell’art. 42, salvo quanto previsto all’art. 1668 del Codice Civile, 2°periodo.
E' fatto salvo quanto previsto agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Per garanzia totale si intende che gli interventi necessari al ripristino della perfetta funzionalità di ogni singola componente degli impianti, la mano d’opera, le parti di ricambio, il diritto di chiamata, gli oneri di trasferimento dei tecnici da e per la sede in cui sono installati gli impianti e qualsiasi altro onere, spesa o adempimento, sono compresi in detta garanzia e sono compensati dal corrispettivo di progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera degli impianti.
Si precisa fin da ora che il soggetto obbligato, nei confronti di Roma Capitale e ATAC a fornire la suddetta garanzia, è inderogabilmente l’Appaltatrice.
Si intendono esclusi dalla garanzia, solo i guasti dovuti ad eventi accidentali.
L’Impresa è tenuta ad assicurare, per tutto il periodo di copertura, la garanzia, mediante l’intervento di tecnici propri incaricati che dovranno recarsi nelle sedi ATAC nei termini sotto specificati.
A seguito di verifica da parte del DEC di ATAC che il fermo di un impianto sia giudicato imputabile ad uno dei motivi per i quali è previsto l’intervento in garanzia, lo stesso DEC formalizzerà, via fax e/o e-mail, la richiesta d’intervento che dovrà avere inizio entro 24 h dalla richiesta stessa.
Al termine dell’intervento il Responsabile tecnico dell’Appaltatrice deve provvedere a redigere un apposito rapporto d’intervento eseguito, da consegnare al DEC di ATAC, recante:
- l’indicazione della sede ATAC in cui ha avuto luogo l’intervento;
- l’indicazione del numero di matricola dell’impianto;
- l’indicazione degli eventuali componenti sostituiti;
- la data di intervento;
- la firma del tecnico intervenuto;
- la firma del DEC per conferma dell’avvenuto ripristino e della perfetta funzionalità dell’impianto.
Decorsi i termini stabiliti al punto 22.8 del Capitolato Speciale senza che l’impianto sia messo in lavorazione, XXXXXXXXX xxxx ritenuta inadempiente senza altra formalità e Roma Capitale/ATAC procederà alla esecuzione in danno.
Al termine dell'Appalto o successivamente a seguito di esito positivo del collaudo da parte degli Enti preposti, l’Appaltatrice deve sostituire la polizza di cui al successivo art. 35, in applicazione del punto 22.1 del Capitolato Speciale, con una polizza assicurativa del medesimo importo, valida per il periodo di garanzia di cui allo stesso punto 22.1 del Capitolato Speciale, che tenga indenne ATAC da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento nonché ai danni che dovessero derivare, ad ATAC e Roma Capitale, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti, a terzi e a cose ed animali di terzi.
art. 31 – garanzia definitiva – costituzione e svincolo – ritenute di garanzia
A) A garanzia dell'adempimento dell’obbligo di stipulare i singoli contratti applicativi SCHINDLER ha costituito apposita garanzia definitiva per l'importo di € 92.002,91 giusta fidejussione n. 44153/788 rilasciata da Unione di Banche Italiane S.p.A. in data 10.09.2019, che sarà svincolata al termine di validità del presente Accordo Quadro.
B) In aggiunta e in occasione della stipula di ciascun contratto applicativo SCHINDLER, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, dovrà produrre apposita garanzia definitiva calcolata di volta in volta in base all’ammontare del singolo contratto applicativo. Tale garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di ATAC e Roma Capitale.
La cauzione definitiva di ogni contratto applicativo, o la quota parte residua per effetto
dell’applicazione di eventuali penali o esecuzione di ufficio in danno, sarà progressivamente svincolata nel limite massimo dell’80%, secondo le prescrizioni dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base agli Stati di Avanzamento Lavori (di seguito S.A.L.). L’ammontare residuo, pari al 20% dell’importo iniziale e le ritenute per infortuni saranno svincolati entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, salvo conguaglio per eventuali somme dovute da SCHINDLER a Roma Capitale.
L’ammontare residuo e le ritenute di garanzia saranno svincolate solo a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio e subordinatamente alla costituzione della garanzia di cui all’art. 103, comma 6, del Codice. Detta garanzia verrà svincolata decorsi 2 (due) anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
art. 32 - disposizione della cauzione da parte della committente
La cauzione è prestata, oltre che per l’applicazione di eventuali penalità, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto applicativo e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito dell'Appaltatrice, risultanti dalla liquidazione finale, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui, detta cauzione, risultasse insufficiente.
L'Appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia voluto e/o dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro.
art. 33 - penalità
Secondo quanto previsto nell'art. 23 del Capitolato Speciale, troveranno applicazione le seguenti penalità:
a. pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo contrattuale di ogni singola scala mobile, per ogni giorno di ritardo – imputabile all’Appaltatrice - nella consegna dell’opera completata in ogni suo aspetto, rispetto a quanto dichiarato nell’offerta tecnica presentata da SCHINDLER;
b. pari allo 1,0% (unopercento) dell’importo contrattuale di ogni singolo ascensore, per ogni giorno di ritardo - imputabile all’Appaltatrice - nella consegna dell’opera completata in ogni suo aspetto, rispetto a quanto dichiarato nell’offerta tecnica presentata da SCHINDLER;
c. pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data della prima convocazione, da parte di ATAC, per la presa in consegna dell’Appalto;
d. pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto dichiarato nell’offerta tecnica, nella presentazione dei progetti esecutivi e delle eventuali modifiche richieste per i medesimi progetti;
e. pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell’importo contrattuale dell’impianto in lavorazione per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dal DEC di ATAC nell’ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta dal cantiere;
f. pari a euro 200,00 (duecento/00) ogni qualvolta sia riscontrata la mancanza o il cattivo stato delle tabelle di cantiere;
g. pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno, a partire da quello della comunicazione della mancanza o del cattivo stato delle tabelle di cantiere, fino alla constatazione del ripristino delle stesse o del loro stato ottimale;
h. pari a euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a quanto prescritto, in materia di sgombero finale della proprietà e delle pertinenze ATAC, da materiali residui dell’Impresa, rispetto al termine indicato dal DEC e per ogni mezzo, ogni macchinario, ogni singola attrezzatura;
i. pari a euro 200,00 (duecento/00) ogni qualvolta non siano reperibili in cantiere i preposti dell’Appaltatore a ricevere gli ordini di servizio, le disposizioni o le istruzioni da parte del DEC di ATAC;
j. pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) dell’intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti attestanti la posizione del Personale dipendente dell’Appaltatore, e degli eventuali Subappaltatori, in ordine agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, rispetto al termine indicato dal DEC di ATAC secondo il disposto di cui al punto 13.7 del Capitolato Speciale;
k. per ogni impianto: in caso di mancato raggiungimento di quanto offerto in sede di offerta tecnica per il sub elemento B2 sarà applicata una penale di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
l. per ogni stazione con ascensore di accesso esterno: in caso di mancato raggiungimento di quanto offerto in sede di offerta tecnica per il sub elemento B3 sarà applicata una penale di euro 10.000,00 (diecimila/00);
m. per ogni impianto: in caso di mancato raggiungimento di quanto offerto in sede di offerta tecnica per il sub elemento B4 sarà applicata una penale di euro 3.000,00 (tremila/00);
n. pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inosservanza delle disposizioni di cui al Capitolato Speciale o per difetto di esecuzione delle prestazioni con pregiudizio della sicurezza dell’esercizio da cui, comunque, non sia derivato danno a persone o a cose; a detta penalità ne sarà aggiunta una pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni minuto di durata dell’interruzione accidentale o di protrazione dell’interruzione rispetto a quella concessa, fino ad un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) al giorno;
o. pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni inosservanza delle disposizioni di cui al Capitolato Speciale o per difetto di esecuzione delle prestazioni con pregiudizio della sicurezza dell’esercizio da cui sia derivato danno a persone o a cose, oltre al risarcimento dei danni e dell’assunzione delle responsabilità verso terzi, in conseguenza dell’evento; a detta penalità ne sarà aggiunta una pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni minuto di durata dell’interruzione accidentale o di protrazione dell’interruzione rispetto a quella concessa, fino ad un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) al giorno.
Tutte le penalità previste per il presente affidamento sono applicate fino al massimo del 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori inerenti ciascun contratto applicativo. L’importo delle penalità maturate verrà detratto dagli importi delle rate di acconto o dalla cauzione e, in mancanza, da ogni credito maturato o maturando dall’Appaltatrice.
L’applicazione delle penali sarà preannunciata da ATAC e Roma Capitale per iscritto con qualsiasi mezzo (fax, corrispondenza, ecc.). Le eventuali osservazioni da parte dell’Appaltatrice sul calcolo delle penali, dovranno pervenire o risultare trasmesse, a pena di decadenza, entro 20 giorni dal ricevimento della lettera da parte di ATAC/Roma Capitale in mancanza la penale si intenderà accettata.
art. 34 - contabilizzazione, pagamenti e ritenute
Il pagamento sarà effettuato in tre rate per ogni singolo impianto (scala mobile, marciapiede mobile o ascensore):
- La prima rata, valutata secondo quanto riportato all’art. 24.2 del Capitolato Speciale, sarà corrisposta alla verifica della completezza della fornitura dei materiali riguardanti il singolo impianto depositati presso l’area di cantiere individuato nel deposito di riferimento.
- La seconda rata, dell’importo complessivo relativo all’impianto installato, valutata secondo le modalità sopra riportate, sarà corrisposta ad emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del DEC di ATAC;
- La terza rata, pari all’ 20% dell’importo complessivo relativo all’impianto installato, valutata secondo le modalità sopra riportate, sarà corrisposta all’esito positivo del collaudo finale dell’impianto da parte degli Enti competenti.
Il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà corrisposto in misura proporzionale impianto per impianto congiuntamente al pagamento della prima rata.
Il corrispettivo relativo ai costi della sicurezza sarà corrisposto in misura proporzionale impianto per impianto congiuntamente al pagamento della prima rata.
Sulle fatture emesse deve essere applicata l'aliquota IVA secondo le vigenti leggi.
Le fatture potranno essere emesse solo dopo la stesura del certificato di pagamento emesso dal DEC di ATAC da allegare alla fattura.
A garanzia degli obblighi relativi ai versamenti agli Enti Previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti, si opererà sull’importo netto progressivo della fornitura una ritenuta dello 0,5% (zerocinquepercento), che verrà svincolata in conformità alla normativa vigente. Nel caso di inadempienze dell’Appaltatrice o dei suoi affidatari, il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando gli Enti competenti non comunicheranno l’avvenuto adempimento.
In sede di emissione del certificato di pagamento, il DEC di ATAC ha l’obbligo di procedere all’acquisizione del DURC.
Il DURC si dovrà acquisire sia per conto dell’Appaltatrice che per le ditte subappaltatrici.
Soltanto dopo l’avvenuto adempimento del suddetto obbligo si provvederà alla emissione dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento della fornitura e alla liquidazione dello stato finale.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti, Roma Capitale, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, o alla sospensione di pagamenti a saldo, se la fornitura è ultimata; la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatrice anche quando vengono accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi motivo.
La rata di saldo, unitamente alle altre ritenute nulla ostando, è pagata entro nei termini di legge dopo l’avvenuta emissione del Certificato di collaudo. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.lgs. n.
50 del 2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale in materia di incameramento degli importi delle penali e degli importi delle spese sostenute per l’eventuale esecuzione della fornitura d’ufficio, a maggior spesa in danno dell’Appaltatrice.
art. 35 - responsabilità per danni - polizza R.C.T.
Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Speciale, che qui s’intende riportato per intero, l'Appaltatrice è responsabile unica di ogni eventuale danno a persone (dipendenti di ATAC o meno) e/o a cose (di proprietà di ATAC o di terzi) che dovesse derivare nel corso e/o in dipendenza dei lavori.
SCHINDLER assume ogni responsabilità in ordine ai danni sopra citati e a norma dell’art 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, si obbliga a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti da ATAC a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione della fornitura per un importo che sarà comunicato per singolo contratto applicativo.
La polizza, inoltre, dovrà tenere indenne Roma Capitale e ATAC da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) e valida per l’intera durata dell’Appalto, con decorrenza dalla data di consegna iniziale della fornitura e scadenza alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio e del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatrice si obbliga a garantire e rilevare ATAC da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro ATAC per fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto.
art. 36 - subappalto e cottimo
Relativamente ad ogni singolo contratto applicativo è consentito il subappalto, come da specifica riserva presentata da SCHINDLER in sede di gara alle condizioni e con i limiti ed i vincoli stabiliti dalla vigente normativa di legge (art. 105 del D.lgs. 50/2016 e smi).
L’Appaltatrice è responsabile in solido con il Subappaltatore in ordine all’applicazione da parte del medesimo di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore ed al trattamento del personale dipendente.
SCHINDLER rimane comunque l’unica responsabile di fronte ad ATAC/Roma Capitale dell’osservanza di tutte le norme e le disposizioni del Capitolato speciale da parte dei subappaltatori.
Nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, SCHINDLER si impegna ad inviare ad ATAC/Roma Capitale copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori (ed i subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture) al fine di permettere alla Committente l’assolvimento dell’obbligo di verifica delle clausole contrattuali.
Infine, il subappaltatore si impegna a far confluire in un c/c bancario o postale appositamente dedicato, tutti i pagamenti di SCHINDLER relativi alle prestazioni effettuate. A tal riguardo, SCHINDLER si impegna a dare immediata comunicazione ad ATAC/Roma Capitale della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
art. 37 - divieto di cessione dell’appalto
Come stabilito nell’art. 28 del Capitolato Speciale, è vietata la cessione, anche parziale, sia del presente Accordo Quadro che dei singoli contratti applicativi.
art. 38 - risoluzione del contratto
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del Capitolato Speciale, Roma Capitale si riserva la facoltà di risolvere ogni singolo contratto applicativo, per fatto imputabile all'Appaltatrice e di incamerare la garanzia definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati alla stessa e ad ATAC, mediante semplice atto amministrativo e senza formale costituzione in mora nei casi di:
a) ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nella presa in consegna dell’Appalto per mancata presentazione dell’Impresa alla data di convocazione fissata dal DEC di ATAC;
b) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nella ultimazione dell’intervento su un impianto singolo, per fatto imputabile all’Impresa Appaltatrice;
c) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (diecipercento) dell’intero importo contrattuale;
d) riscontro del fatto che l’Appaltatrice ha consentito l’esecuzione di lavorazioni a soggetti diversi dai suoi dipendenti, dai subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o comunque a soggetti diversi da quelli autorizzati dal DEC di ATAC;
e) cessione totale o parziale dell’Appalto;
f) gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza;
g) frode;
h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
i) venir meno dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, autocertificati dall’Appaltatrice in sede di gara e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva;
l) mancata comunicazione da parte dell’Appaltatrice di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di cui sopra;
m) mancata osservanza delle leggi in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente e gestione dei rifiuti derivanti dall’Appalto D.lgs. n.152/2006;
n) mancata osservanza del D.lgs. n. 262/2000 e s.m.i. in tema di tutela del lavoro minorile;
o) l’indisponibilità e/o l’inidoneità dei mezzi di cui al punto 8.4 del Capitolato Speciale;
p) mancata approvazione per tre volte del progetto esecutivo.
Inoltre, sono considerati motivi di risoluzione:
1. la perdita, da parte dell’Appaltatrice, del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
2. ai sensi del “Codice Etico” della Committente e di ATAC, ogni violazione degli obblighi di condotta enunciati nel Codice medesimo;
3. mancata comunicazione da parte dell’Appaltatrice di Imprese coinvolte nella esecuzione del presente affidamento che venissero eventualmente a svolgere attività “sensibili”.
Secondo quanto previsto dall’art. 30.3 del Capitolato Speciale, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al Capitolato Speciale medesimo o in caso di grave negligenza,
inadempienza, contravvenzione delle pattuizioni contrattuali o alle norme di legge, che risulterà comunque pregiudizievole dell’esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte o alla regolarità e alla sicurezza del servizio di trasporto pubblico gestito da ATAC, la Committente, ha facoltà di diffidare l’Appaltatrice mediante ingiunzione contenente il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che hanno motivato la diffida nonché l’avvertimento che, in caso di inosservanza, si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatrice.
art. 39 –risoluzione dell’Accordo Quadro
In caso di mancata sottoscrizione dei contratti applicativi per fatto imputabile all’Appaltatrice, Roma Capitale si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo quadro e di incamerare il deposito cauzionale previsto al precedente art. 31 lett. A), fatto salvo il maggior danno subito.
art. 40 - esecuzione d’ufficio in danno
Qualora, per negligenza o comunque per fatto imputabile a SCHINDLER, il progredire delle attività - rispetto ai termini del programma complessivo o del singolo ordine - non fosse, a giudizio di ATAC/Roma Capitale, tale da assicurare l’ultimazione dell’Appalto entro i termini programmati o fissati nello specifico ordine, ATAC ha facoltà di fissare un nuovo termine per l’ultimazione dell’Appalto o per l’esecuzione di una parte dello stesso e lo comunicherà all’Appaltatore mediante ingiunzione recante l’avvertimento che, in caso di inosservanza, si procederà d’ufficio. Decorso inutilmente tale termine ATAC procederà d’ufficio a maggiore spesa in danno dell’Appaltatore.
Gli importi delle spese sostenute per l’esecuzione d’ufficio, sono detratti dagli importi delle rate di acconto o dalla cauzione e, in mancanza, da ogni credito maturato o maturando da SCHINDLER.
Qualora l’esecuzione d’ufficio in danno dell’Impresa abbia avuto luogo a seguito d’inadempienza dell’Impresa stessa nell’effettuazione di un intervento in garanzia richiesto nei 24 (+ 12 da offerta tecnica) mesi successivi alla scadenza del contratto, l’importo della spesa per l’esecuzione d’ufficio sarà trattenuto dalla fideiussione di cui al punto 22.10 del Capitolato Speciale.
art. 41 - danni causati da forza maggiore o da altra causa
Nel caso di danni causati da forza maggiore, SCHINDLER dovrà attenersi a quanto stabilito nell’art. 31 del Capitolato Speciale.
art. 42 - tutela dell'ambiente
SCHINDLER nella conduzione dell'appalto, si obbliga ad applicare e rispettare tutte le norme di legge in materia di tutela dell'ambiente.
L'Appaltatrice si obbliga, altresì, a farsi carico dello smaltimento, a termini di legge ed assumendosene ogni responsabilità, degli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni oggetto dell’appalto.
SCHINDLER, inoltre, ove applicabili, si impegna a rispettare le seguenti disposizioni.
42.1 Gestione rifiuti
Tutti i materiali derivanti dalle attività di cui al presente accordo quadro sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo dell'Appaltatrice la quale dovrà provvedere a proprio carico e spese al loro smaltimento, in ottemperanza alle norme del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla loro classificazione. Lo stesso dicasi per i rifiuti prodotti da SCHINDLER per le proprie attività di cantiere.
a) I rifiuti dovranno essere classificati così come previsto da D.lgs. 03/04/2006 n. 152
s.m.i. secondo l’origine attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti. Per i codici “a specchio” saranno obbligatorie analisi di caratterizzazione fatte anche tramite analisi chimiche. Qualora ATAC lo richieda tale caratterizzazione andrà fatta anche sui codici non a specchio. Per i rifiuti pericolosi dovrà essere verificata anche l’eventuale identificazione quale merce pericolosa (ADR).
b) Sarà cura dell’Appaltatrice consegnare in modo preventivo alla Committente fotocopia completa delle iscrizioni all’Albo Nazione Gestori Ambientali per il trasporto e autorizzazioni per lo smaltimento/recupero dei rifiuti.
c) Tutti i rifiuti in questione dovranno essere raccolti in appositi contenitori chiusi contrassegnati da apposita cartellonistica (riportante la “R” ed il codice CER) posizionati in aree all'uopo destinate, sia all'interno che all'esterno dell'area di cantiere o dei depositi, debitamente attrezzate e recintate, al fine di evitare ogni possibile contaminazione ambientale.
d) Per ogni invio all’impianto di smaltimento/recupero, l'Appaltatrice dovrà emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) come prescritto all'art. 193 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e/o scheda SISTRI e rispettare le norme europee per il trasporto di rifiuti pericolosi di cui al D.M. 3 Gennaio 2011 (recepimento ADR 2011).
e) SCHINDLER si impegna a consegnare a xxx copie dei formulari per il trasporto dei rifiuti suddetti (sia prima che quarta copia) e/o mail di accettazione rifiuto da mailbox XXXXXX.
f) E' vietato lo scarico di qualsivoglia rifiuto all'interno dei siti aziendali; in caso di violazione, SCHINDLER si assume tutta la responsabilità derivante dai disposti dell’articolo n. 192 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, nonché tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree interessate.
42.2 Contaminazione del suolo
L’Appaltatrice dovrà dotarsi di proprio materiale assorbente per gli eventuali sversamenti sul suolo di sostanze che possono provocare una contaminazione dello stesso e si prenderà in carico il rifiuto prodotto da una tale attività (Vedi Gestione rifiuti).
In caso di utilizzo/movimentazione di serbatoi o fusti, sia di rifiuti liquidi (es. olio esausto) o prodotti, questi devono essere posizionati su appositi bacini di contenimento per evitare, in caso di rottura o mal funzionamento, sversamenti sul suolo. In caso di contaminazione del suolo SCHINDLER deve inoltre provvedere alla bonifica dello stesso secondo la normativa vigente (Art. n. 257 D.lgs. 03/04/2006 n. 152).
42.3 Scarichi idrici
L'Appaltatrice dovrà provvedere allo smaltimento delle acque di propria pertinenza secondo le norme del D.lgs. 03/04/2006 n. 152, quali:
a) acque derivanti da lavaggi industriali nonché derivanti dai lavaggi chimici e disinfezioni, i quali devono essere considerati rifiuti liquidi e quindi gestiti come tali;
b) qualora l’Appaltatrice ritenga d'installare servizi igienici o servizi di cucina presso la propria area di cantiere messa a disposizione a tale scopo da xxx, le relative acque reflue devono essere adeguatamente smaltite, previo accordo con la Committente, mediante raccolta in apposite vasche a tenuta ovvero mediante collettamento con la rete acque nere di stabilimento;
c) tutte le acque meteoriche ricadenti nell'area di cantiere messa a disposizione per i servizi dell'Appaltatrice, dovranno essere da questa smaltite nella rete delle acque bianche, previo accordo con la Committente;
d) qualora siano previste opere di scavo con conseguente emungimento di acque di falda, queste devono essere preventivamente analizzate al fine di determinarne le modalità di scarico.
42.4 Emissioni in atmosfera
SCHINDLER dovrà fornire informazioni e documentazione su qualunque possibile fonte di emissione in atmosfera per le proprie attività di cantiere, al fine di accertare l'assoggettabilità ai disposti del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.
42.5 Impatto acustico
SCHINDLER si impegna a propria cura e spese ad attuare quanto necessario all’ottenimento del nulla osta ambientale ovvero all’autorizzazione in deroga ai limiti acustici in conformità con quanto prescritto dalla Legge Regione Lazio del 3 agosto 2001 n. 18.
42.5 Fine attività
Al termine dell’attività l’Appaltatrice dovrà lasciare le aree messe a sua disposizione e le aree soggette alle proprie attività nelle migliori condizioni ambientali possibili o comunque almeno analoghe a quelle preesistenti.
A tal fine sarà redatto un apposito verbale di constatazione sottoscritto contestualmente da un rappresentante di SCHINDLER e dal Responsabile di ATAC.
art. 43 – brevetti
SCHINDLER dichiara espressamente di garantire Roma Capitale e ATAC da qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo da parte di terzi (compresi i propri dipendenti) per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e/o di invenzione relativi alla forma, alla costruzione, ai principi seguiti, all’impiego di materiali e meccanismi, senza eccezione alcuna, realizzati, seguiti e/o posti in essere per l’esecuzione dei lavori del presente affidamento.
Con l’assunzione dell’appalto, SCHINDLER rinuncia ai diritti di privativa sulla propria attività di progettazione necessaria all’esecuzione della prestazione contrattuale (rappresentabile con documenti, relazioni, disegni, elaborati grafici ecc, su qualsiasi tipo di supporto) a favore della Committente che, automaticamente, ne acquisisce al proprietà e i diritti.
In conseguenza di ciò, la committente avrà piena libertà di utilizzare sia gli studi che le progettazioni stesse con le soluzioni tecniche, le modalità costruttive, i criteri ed i sistemi adottai per le opere eseguite, i prodotti impiegati e le modalità di utilizzazione, al di fuori dell’appalto ed a mezzo di altre ditte, riservandosi anche la facoltà di procedere ad eventuali modifiche di qualunque genere.
Si conferma che il software/firmware e la proprietà dello stesso è da intendersi con riferimento all'impianto remotizzato e di sorveglianza come da allegato "15_07_Descrizione apparati remotizzati", mentre per gli impianti di traslazione in genere si deve intendere l’applicativo da installare su pc di ATAC che permetta di acquisire i dati storici degli impianti relativi ad eventuali guasti
art. 44 - applicazione delle leggi antimafia
SCHINDLER è vincolata all'osservanza di quanto previsto, in materia di lotta alla delinquenza organizzata, dalla vigente normativa di legge.
Il venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia costituirà motivo di risoluzione del contratto, per colpa dell'Appaltatrice.
art. 45 - requisiti di ordine generale e morale
Con la sottoscrizione del presente contratto, SCHINDLER dichiara la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, autocertificati da SCHINDLER medesima in sede di gara ed accertati dalla Committente in esito all’aggiudicazione definitiva.
Inoltre, SCHINDLER si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Committente eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti stessi.
art. 46 - obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
SCHINDLER dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 novembre
2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 e s.m.i.
L’Appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale della Provincia di Roma - della notizia di inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra.
art. 47 - auditing
SCHINDLER si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Roma Capitale/ATAC e/o da soggetto terzo da questa incaricato.
A tal fine si obbliga a mettere a disposizione della Committente e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le scritture contabili,
afferenti al presente contratto, ed a facilitare, in ogni ragionevole misura, l’espletamento delle verifiche di cui sopra.
art. 48 – protocollo di legalità ed integrità
SCHINDLER al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e consentire le necessarie verifiche di cui al D.P.R. 252/98, si obbliga a comunicare tempestivamente al DEC di ATAC l’elenco delle Imprese coinvolte nella esecuzione del presente affidamento che eventualmente vengono a svolgere attività considerate “sensibili”, ai sensi di detto Protocollo e, di seguito, riportate:
▪ trasporto di materiali in discarica;
▪ trasporto e smaltimento rifiuti;
▪ fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
▪ fornitura e trasporto di calcestruzzo;
▪ fornitura e/o trasporto di bitume;
▪ noli a freddo di macchinari;
▪ fornitura di ferro lavorato;
▪ fornitura con posa in opera;
▪ noli a caldo;
▪ autotrasporti;
▪ guardiania di cantieri.
In caso di mancata comunicazione, la Committente provvederà ad effettuare la segnalazione all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, a risolvere il presente Accordo Quadro e i singoli contratti applicativi eventualmente stipulati e ad escludere l’Appaltatrice dalla partecipazione alle gare che saranno bandite da ATAC per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
Si evidenzia che in caso di informazioni interdittive al termine delle verifiche di legge, si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale intervenuto tra l’Appaltatrice ed i sub-contraenti nonché l’applicazione di una penalità a carico dell’Appaltatrice, pari al 10% (dieci percento) del valore del subcontratto.
In aggiunta, Schindler si impegna senza riserva alcuna al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’Intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -
sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere ed accettare.
Infine l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati, modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019/2021 - approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 - che stabilisce in capo all’operatore economico il formale obbligo di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o distorcere in qualsiasi modo la procedura di acquisito e la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di violazione di uno qualunque degli impegni anticorruzione previsti nel Protocollo di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- revoca dell’affidamento con conseguente risoluzione del contratto, fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
- segnalazione dell’accaduto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre autorità competenti;
- facoltà per ATAC di escludere il Fornitore dalle future procedure di affidamento.
art. 49- trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i., le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente contratto.
art. 50 - obblighi di riservatezza a carico dell’Appaltatrice
E’ fatto divieto all’Appaltatrice ed ai suoi dipendenti, prestatori d’opera, collaboratori, subaffidatari, di esporre o diffondere copie e/o riproduzioni fotografiche e/o disegni delle opere appaltate nonché di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati riguardanti l’appalto di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente.
art. 51- spese di registrazione
Tutte le spese inerenti la registrazione del presente contratto, saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione medesima.
art. 52 – controversie - foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere in relazione all’Accordo, le Parti concordano che sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
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Roma Capitale XXXXXXXXX S.p.A.
- condizioni generali di contratto -
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano tutte le clausole del presente contratto e, nello specifico, quelle di cui agli art. 6 bis, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 52.
Il presente atto viene redatto in duplice copia ed è costituito da numero 36 pagine, ivi comprese n postille.
Roma, li 20.09.2019.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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