REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
(Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2021)
REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI PARTE I
1. Ambito di applicazione
2. Tratti di strada dei centri urbani
3. Presupposto e applicazione del canone unico
4. Disciplina applicabile
5. Divieto di occupazioni e installazioni prive di concessione/autorizzazione
6. Titolare della concessione/autorizzazione e soggetto obbligato
7. Voltura, subingresso, rinuncia e cessazione delle concessioni/autorizzazioni
CAPO II
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
PARTE I disposizioni generali
8. Definizione di occupazione di suolo pubblico
9. Procedimento di rilascio della concessione
10. Durata delle occupazioni
11. Prescrizioni, limitazioni e restrizioni
12. Riduzioni
13. Esenzioni
PARTE II particolari occupazioni temporanee
14. Occupazioni temporanee di cantiere
15. Occupazioni di cantiere semplificate
16. Occupazioni per soste brevi, carico/scarico e soste operative
17. Occupazioni d’urgenza
18. Occupazioni per raccolta firme, mestieri girovaghi e pubblici spettacoli
19. Occupazioni per riprese cinetelevisive
PARTE III particolari occupazioni permanenti
20. Occupazioni con passi carrai
21. Occupazioni di spazi e specchi acquei
22. Occupazioni con cavi e condutture
22 bis. Occupazioni con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
23. Occupazioni del sottosuolo
24. Occupazioni con tende, elementi di arredo urbano e altri manufatti legate ad attività economiche
25. Occupazioni con rampe, servo scala, grondaie, canne fumarie, gradini ed altri manufatti edilizi simili non legate ad attività economiche
CAPO III
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
PARTE I disposizioni generali
26. Definizione di mezzo pubblicitario
27. Misurazione delle superfici pubblicitarie
28. Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
29. Durata delle autorizzazioni
30. Prescrizioni, limitazioni restrizioni
31. Riduzioni
32. Esenzioni
PARTE II tipologie pubblicitarie
33. Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
34. Tipologie pubblicitarie permanenti
35. Tipologie pubblicitarie temporanee
36. Esposizioni pubblicitarie su assiti di cantiere
37. Impianti pubblicitari di proprietà comunale e progetti d’ambito
38. Norme di rinvio
CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI E SPECIFICHE RELATIVE AL REGIME SANZIONATORIO
PARTE I
39. Occupazioni senza titolo e occupazioni abusive
40. Installazione mezzi pubblicitari privi di autorizzazione
41. Soggetto passivo e obbligato in solido
42. Sanzioni pecuniarie
43. Sanzioni Accessorie
44. Sanzioni per difformità dell'autorizzazione/concessione
45. Rimozione delle occupazioni e delle installazioni abusive
46. Rimozione d’ufficio e custodia
CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI E SPECIFICHE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL CANONE
PARTE I
47. Tariffe applicabili nel Comune di Venezia
48. Soggetto obbligato al pagamento
49. Modalità di versamento e scadenze di pagamento
50. Accertamento dello stato di morosità
51. Recupero evasione
52. Riscossione
53. Determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico
54. Determinazione del canone di occupazioni di spazi acquei
55. Determinazione del canone di installazione mezzi pubblicitari
CAPO VI PUBBLICHE AFFISSIONI PARTE I
56. Affissioni istituzionali
57. Affissioni relative a comunicazioni con finalità sociali
58. Spazi riservati alle affissioni con finalità sociali e modalità d’erogazione del servizio
59. Criteri generali di erogazione del servizio
60. Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
61. Entrata in vigore
62. Regime transitorio
63. Abrogazioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI
Art. 1 Ambito di applicazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente Regolamento, denominato «canone», sostituisce:
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1 992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune di Venezia.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.
Art. 2 Tratti di strada dei centri urbani
1. Il presente regolamento riguarda le occupazioni, di qualsiasi natura, e l’installazione di mezzi pubblicitari, nonché le pubbliche affissioni, insistenti in strade, aree e spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Venezia, ivi compresi rii e canali di competenza comunale, oltre alle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio site nel territorio dello stesso Comune, e sui tratti di strade statali, regionali o provinciali, così come individuate a norma dell’art. 2 comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che interessano i centri urbani del Comune di Venezia.
Art. 3 Presupposto e applicazione del canone unico
1. Il presupposto per l’applicazione delle norme di cui al presente Regolamento nonché per il pagamento del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Venezia o degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché l’occupazione, anche abusiva, di aree private aperte soggette a servitù di uso pubblico o che risultino comunque aperte al pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune di Venezia o di altri Enti Pubblici all’interno del centro abitato, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3. Il canone di cui al presente articolo si applica anche alle occupazioni di spazi e specchi acquei all’interno dei canali di competenza o in consegna al Comune di Venezia.
Art. 4 Disciplina Applicabile
1. L’istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, o Canone Unico, è prevista dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Al presente Regolamento Comunale sul Canone Unico è applicabile la disciplina prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
Articolo 5 – Divieto di occupazioni e installazioni prive di concessione/autorizzazione
1. E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o realizzare installazioni pubblicitarie all’interno delle medesime aree, senza apposita concessione/autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale su richiesta di parte interessata, fatte salve le disposizioni di cui al capo II parte II del medesimo Regolamento.
2. La violazione ai divieti di cui al comma precedente, configura la fattispecie di cui al Capo IV del presente Regolamento.
Art. 6 Titolare della concessione/autorizzazione e soggetto obbligato
1. Il titolare della concessione è il richiedente l’occupazione in possesso di un titolo giuridico legittimante.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Quando vi sia una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti al pagamento in solido.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.
4. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le condizioni/prescrizioni contenute nella concessione/autorizzazione oltre
a quelle previste dal presente Regolamento e da norme di rango superiore.
Art. 7 Voltura per subingresso, cessazione per rinuncia o revoca delle concessioni/autorizzazioni
1. E’ ammessa la voltura della concessione in essere tramite apposita segnalazione certificata di inizio attività alla quale deve essere obbligatoriamente allegata dichiarazione congiunta da parte del titolare della concessione e del subentrante. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per i mesi residui dell’anno in corso. Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di presentazione della SCIA. Nella stessa segnalazione devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l’attività considerata. Il subentrante diventa coobbligato in solido per eventuali pendenze pregresse relativamente alla concessione oggetto di volturazione.
2. Nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica, la concessione decade automaticamente alla morte del concessionario, salvo che gli eredi non presentino segnalazione certificata di subingresso entro sei mesi dal decesso.
3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione dandone comunicazione all’Amministrazione. Per le occupazioni riguardanti interventi edili, se la rinuncia avviene prima che l’occupazione abbia inizio, pur successivamente al rilascio del provvedimento, il concessionario può richiedere la restituzione dell’eventuale canone versato e del deposito cauzionale; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia, il canone è dovuto per l’intera durata della concessione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.
4. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che rendano non più possibile l’occupazione o l’installazione, il provvedimento di concessione/autorizzazione può essere modificato o revocato dall’Amministrazione in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, fatto salvo il rimborso del canone già versato per il periodo successivo alla revoca. L’Amministrazione può disporre la revoca delle concessioni di suolo pubblico rilasciate ad attività economiche, tenuto conto del legittimo affidamento delle stesse, della durata della concessione e della relativa data di scadenza, con un preavviso fino a sei mesi, se i motivi di pubblico interesse alla base della revoca lo permettono. L’atto di revoca verrà notificato al titolare della concessione/autorizzazione con atto espresso.
5. Nel caso di revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla messa in pristino dell’area pubblica occupata o
interessata con possibilità, in caso di inadempimento entro i termini prescritti, di escussione della garanzia fatti salvi i maggiori danni.
CAPO II
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
PARTE I Disposizioni Generali
Art. 8 Definizione di occupazione di suolo pubblico
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Regolamento nonché del relativo canone, sono considerate le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Venezia, nonché di aree di proprietà privata, aperte al pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia, e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
2. La servitù di uso pubblico sulle aree di proprietà privata comporta l’applicazione del presente Regolamento anche se costituita per usucapione e non ancora iscritta negli elenchi classificatori.
3. Sono sottoposte alla disciplina del presente Regolamento nonché al pagamento del relativo canone di occupazione, anche le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio.
4. È soggetta a concessione anche l’occupazione di suolo pubblico con ponteggi, assiti, e altri mezzi destinati a tutelare la pubblica incolumità, effettuata dal proprietario di un immobile che debba effettuare lavori di intervento edilizio a seguito di ordinanza sindacale, o altro provvedimento dell'Amministrazione comunale.
5. Sono soggette a concessione anche le occupazioni di spazi acquei, e dei relativi spazi compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Venezia quali, ad esempio, quelle effettuate per ormeggio di natanti e imbarcazioni o di altri galleggianti, nonché quelle con terrazze, pontili e strutture analoghe sull’acqua.
6. Ai fini del presente Regolamento con l’espressione “Spazi ed aree pubblici” si intendono, in xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, parchi, aree, giardini, nonché gli spazi sottostanti e sovrastanti ad essi.
7. Le occupazioni di cui ai commi precedenti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Venezia. In assenza di titolo abilitativo è fatto divieto di occupare il suolo pubblico così come definito ai punti precedenti. Le occupazioni senza titolo di cui al presente comma
vengono considerate abusive e sono sottoposte alle sanzioni previste al Capo IV del presente Regolamento.
Art. 9 Procedimento di rilascio della concessione
1. La competenza in merito ai procedimenti amministrativi relativi alla concessione, rinnovo, variazione, voltura e cessazione di occupazione di suolo spetta all’ufficio competente nella materia inerente all’oggetto dell’occupazione medesima, se non stabilito diversamente da altro atto della Giunta Comunale. L’esito di ciascun procedimento deve essere prontamente comunicato all’ufficio competente all’attività di controllo e all’ufficio competente per l’applicazione e la riscossione del relativo canone.
2. Le nuove occupazioni di suolo devono essere concesse con apposito provvedimento. Le modalità di presentazione della relativa istanza sono dettagliate in apposito disciplinare tecnico approvato dalla Giunta Comunale, che una volta adottato costituisce allegato al presente Regolamento.
3. La Giunta Comunale delibera, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri in base ai quali concedere le occupazioni di suolo pubblico relative alle attività economiche, con riguardo ai luoghi dove si intende favorire, limitare o escludere l’occupazione del suolo e alle attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento dell’occupazione. Detti criteri sono individuati secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico approvato dalla Giunta Comunale.
4. Per qualsiasi altra variazione non espressamente prevista dal disciplinare tecnico di cui ai punti precedenti è necessario ottenere una nuova concessione che annulli e sostituisca la precedente.
5. Le concessioni alla loro scadenza possono essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata della concessione medesima, con segnalazione certificata qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a) non vi sia alcuna variazione rispetto all’oggetto della concessione originaria;
b) non vi siano mutamenti nello stato di fatto e di diritto dell’area interessata dall’occupazione e nelle immediate vicinanze;
c) non siano intervenuti mutamenti normativi in materia di occupazione di suolo.
6. Nel caso in cui non si verificasse anche una sola delle condizioni sopra descritte, la concessione cessa ogni effetto alla sua scadenza e deve essere ottenuta una nuova concessione per poter continuare l’occupazione.
7. Ai richiedenti morosi nel pagamento del canone e degli altri oneri di occupazione (compresi indennità, sanzioni ed interessi), di cui al presente regolamento, non potranno essere rilasciate altre concessioni fino a
quando non abbiano pagato le somme dovute o non abbiano ottenuto un piano di rateazione eventualmente garantito anche mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
8. La concessione viene in ogni caso accordata a termine e senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non deroga ad alcuna prescrizione inclusa in norme generali o speciali vigenti. Il Comune può imporre nuove condizioni oppure sospendere la concessione per determinati periodi, o revocarla per esigenze di pubblica utilità.
9. Il concessionario ha l’obbligo di ripristinare le condizioni dei luoghi precedenti all’occupazione ed è responsabile della custodia e di ogni danno all’area concessa nel corso del periodo di occupazione.
10. L’occupazione per interventi in ambito edilizio, fatti salvi i legittimi motivi di esenzione, comporta il versamento a titolo di deposito cauzionale di una somma infruttifera volta a fronteggiare, in prima istanza, ogni danno a qualsivoglia titolo venga compiuto a seguito dell’occupazione dell’area oggetto di concessione fatto salvo il maggior danno non coperto da questa garanzia. L’ammontare di detto deposito cauzionale verrà determinato in base alle modalità indicate nel disciplinare tecnico.
11. Alla fine dell’occupazione temporanea per lavori edili l’ufficio competente previo nulla osta dell’ufficio o dell’Ente soggetto al controllo, dispone il rimborso del deposito cauzionale oppure lo svincolo della polizza fidejussoria a garanzia.
12. Le occupazioni temporanee di suolo per la realizzazione di eventi, iniziative e attività similari sono rilasciate dal Settore competente per materia secondo le modalità individuate da apposito disciplinare tecnico.
Art.10 Durata delle occupazioni
1. Le occupazioni sono permanenti, temporanee e stagionali:
a. la concessione di occupazione permanente è conferita per occupazioni di durata non inferiore all'anno, anche se non realizzate per mezzo di manufatti o impianti; il concessionario ha la disponibilità dell'area occupata per un periodo, comunque, non superiore a dieci anni dalla data della concessione;
b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e in ogni caso quelle abusive. Si considerano temporanee anche le occupazioni per le quali siano state concesse proroghe che ne hanno prolungato oltre l'anno la durata complessiva;
c. sono considerate stagionali le c.d. occupazioni ripetitive, che avvengono per un periodo inferiore all'anno, fino ad un massimo di 183 giorni per ciascun anno di durata della concessione stessa; le concessioni stagionali sono considerate, ai fini del calcolo del canone, come permanenti ed il canone da corrispondere viene determinato per i mesi di occupazione in
dodicesimi rispetto al canone annuale, con una maggiorazione del 40%. Tali concessioni non possono, comunque, avere un periodo di validità superiore ai dieci anni.
Art. 11 Prescrizioni, limitazioni e restrizioni
1. Le concessioni possono essere sottoposte a tutte le condizioni che sono ritenute necessarie a tutela di interessi pubblici.
2. Il Comune, d’ufficio o su eventuale segnalazione degli organi di controllo, di Polizia o di altri Enti per quanto di rispettiva competenza, si riserva la facoltà di adattare e/o rimodulare l’occupazione oggetto di concessione, qualora vengano verificate criticità relative alla tutela di interessi pubblici o di diritti privati, del decoro dell’area interessata, della viabilità, della pubblica sicurezza o dell’ordine pubblico, così come nei casi più gravi di ordinare la cessazione, la sospensione o la modifica dell’occupazione di suolo pubblico.
3. Al fine di gestire con la corretta economia del procedimento, le pratiche amministrative relative alla concessione di suolo pubblico per cantieri "acrobatici" (compiuti da operatori sospesi con funi) considerato che l'occupazione a terra non necessita di ponteggi o assimilati, non richiedere il pagamento di un deposito cauzionale rimanendo in capo agli operatori di cantiere comunque ogni responsabilità relativa la loro attività.
Art. 12 Riduzioni
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubblici sono soggette al pagamento del canone previsto dal presente Regolamento sulla base delle tariffe e dei criteri ivi previsti, salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di applicare le riduzioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. In situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sanitario, emergenziale, dichiarato in quanto tale con provvedimenti a livello nazionale o locale, la Giunta Comunale può stabilire riduzioni del canone, sino al 100%, anche per periodi di tempo inferiori all’anno, per attività che siano state direttamente o indirettamente interessate dai provvedimenti in questione. Le misure di cui al periodo precedente possono essere adottate anche per periodi diversi rispetto a quelli contenuti nei provvedimenti adottati a livello nazionale o locale.
3. Si applicano, inoltre, le seguenti riduzioni del canone:
a) per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e di- vertimenti dello spettacolo viaggiante, si tiene conto ai fini dell’applicazio- ne del canone del 50% delle superfici sino a 100 mq., del 25% della parte di superficie eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.;
b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni di carattere politico, sindacale, religioso, celebrativo, o promosse da organizzazioni as-
sistenziali e di volontariato, o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, sono considerate soltanto le superfici effettiva- mente destinate in modo esclusivo con banchetti, tende, stands, veicoli e simili per attività commerciali anche occasionali, così come precisate nell'atto di concessione;
c) per le occupazioni superiori a 1.000 mq., la superficie eccedente i
1.000 mq. è computata, ai fini del pagamento del canone, in ragione del 10%.
Art. 13 Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento del canone le fattispecie previste dalla legge n. 160/2019, art. 1, comma 833.
2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:
a. gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di proprietà privata; le aste delle bandiere;
b. le occupazioni effettuate con le vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione (nonché con le vetture a trazione animale) durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
c. le soste dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci, altri beni o persone;
d. le occupazioni con impianti adibiti a servizi di trasporto pubblico locale di linea, di proprietà o in concessione al gestore, limitatamente ai casi in cui siano servizi affidati direttamente o indirettamente dal Comune di Venezia;
e. le occupazioni effettuate con pedane, montacarichi e altri mezzi destinati a facilitare l’accesso o il passaggio ai soggetti portatori di handicap;
f. le occupazioni effettuate per manifestazioni o altre iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali, di volontariato, o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, purché non diano occasione ad attività commerciali e siano di durata non superiore a 24 ore;
g. le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, superiori a 24 ore, purché l'area occupata non ecceda i 12 mq. Per le occupazioni superiori a tale misura è tassata l'intera superficie risultante dalla concessione;
h. le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose, purché la collocazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento di polizia urbana;
i. le occupazioni di pronto intervento con xxxxxxxx, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione
riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili di durata non superiore a 12 ore complessive, nell’arco di un solo giorno;
j. le occupazioni con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
k. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore complessive, nell’arco di un solo giorno;
l. le occupazioni occasionali per soste, per carico e scarico di materiali di durata non superiore alle 12 ore, di cui all'art. 23, compresi il transito e la sosta per il carico e scarico materiali con chiatte e natanti simili, comunque funzionali a lavori edili, nei canali e nei rii, sempre che di durata inferiore alle 12 ore;
m. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
n. le occupazioni con passi carrabili;
q. le occupazioni con tende solari installate in abitazioni private;
o. le occupazioni effettuate con macchine, strutture, ponteggi, steccati, trabattelli edilizi, assiti, scale aeree, deposito di materiali edili e quant’altro sia destinato ad interventi edilizi da parte di imprese aggiudicatarie di lavori appaltati dall'Amministrazione Comunale;
p. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica o privata, qualora preventivamente autorizzate dall’ufficio competente;
q. le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie per legge;
r. le occupazioni con impianti o altri manufatti già soggetti a canoni o altri oneri derivanti da contratti con l'Amministrazione Comunale, qualora nel predetto contratto sia prevista l’esclusione dal pagamento del canone patrimoniale;
s. le occupazioni per manifestazioni di notevole interesse tradizionale, culturale, artistico, di richiamo turistico, sportive e di animazione economica intese ad offrire ai cittadini momenti di aggregazione, agevolazione dei rapporti, sociali e di intrattenimento, purché compartecipate dall’Amministrazione comunale come previsto dall’art. 5 del Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell’albo delle associazioni del Comune di Venezia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48/2015 e ss. mm. e ii.;
t. le occupazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni individuate da apposita deliberazione di Giunta Comunale, con esclusione di quelle per attività commerciali o di pubblici esercizi.
PARTE II particolari occupazioni temporanee
Art. 14 Occupazioni temporanee di cantiere
1. Sono relative all’occupazione di aree da parte di ponteggi o assiti di cantiere. Nei casi di proroga è ammissibile solo la richiesta che contempla la medesima occupazione della concessione originale oppure una sua riduzione. Nel caso di proroga in ampliamento è necessario presentare una nuova richiesta di concessione.
2. Nei casi di urgenza previsti dall’art. 17 del Regolamento vigente, per i quali si prevede una continuazione di intervento, la durata della concessione che sarà richiesta farà riferimento al giorno di inizio lavori già formalmente comunicato alla Polizia Municipale e riportato nella descrizione tecnica dell’intervento.
Art. 15 Occupazioni di cantiere semplificate
1. Le occupazioni relative ai cantieri o assiti che si svolgono entro cinque giorni consecutivi e con dimensioni massime entro trenta metri quadrati, sono autorizzate con presentazione dematerializzata di autocertificazione dell’ingombro e della sua localizzazione, previo pagamento anticipato del canone di occupazione con valore unico forfettario e presentazione di valida polizza RCVT in sostituzione del deposito cauzionale di garanzia, fatte salve le legittime azioni di diniego e modifica in capo all’Amministrazione Comunale, con esclusione di tutti i procedimenti che sono relativi alle seguenti occupazioni che rimangono assoggettate al procedimento ordinario:
- stalli a pagamento;
- che necessitano di ordinanza o autorizzazione al transito per la viabilità;
- pubbliche a verde urbano;
- che interessano plateatici già assentiti;
- su canali navigabili.
2. Il valore unico forfettario per le occupazioni di cui al comma 4 viene calcolato moltiplicando la tariffa, stabilita con deliberazione di Giunta Comunale, una di Categoria Speciale per Venezia Centro Storico ed Isole ed una di Categoria Normale per Venezia Terraferma, per i metri quadrati di occupazione (arrotondati ai sensi del presente Regolamento), per il numero di giorni fino ad un massimo di 5 giorni, fermo restando che è dovuto l’importo minimo di Euro 15,00 ai sensi del presente Regolamento oltre alle spese di pulizia dell’area. Eventuali adeguamenti delle tariffe di cui al presente comma vengono stabiliti, come per le altre tariffe, con deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 16 Occupazioni per soste brevi, carico/scarico e soste operative
1. Sono consentite, previa presentazione di domanda scritta di concessione al competente ufficio di Polizia Municipale e fatto salvo quanto previsto dall'art 5 del Regolamento di Polizia Municipale, le occupazioni occasionali soste brevi, riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento ed effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree e simili, nonché con depositi di materiale edile occupanti una superficie complessivamente non superiore a 10 mq., ovvero per soste operative in genere, purché tali occupazioni abbiano durata non superiore a 12 ore in un giorno e non comportino la richiesta di pareri di altri Uffici comunali.
Art. 17 Occupazioni d’urgenza
1. L’occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia comunicazione, anche verbale, alla Sezione territorialmente competente del Comando Polizia Municipale.
2. La comunicazione va fatta, se possibile, previamente, e comunque senza indugio e l’interessato deve attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia Municipale riguardanti le modalità dell’occupazione.
3. Nei casi di occupazione di urgenza, per attività edilizia, mediante ponteggi o cantieri temporanei, chi ha effettuato l’occupazione deve chiedere la concessione al Settore competente entro cinque giorni dalla comunicazione iniziale già fatta alla Sezione territorialmente competente del Comando Polizia Municipale.
Art. 18 Occupazioni per raccolta firme, mestieri girovaghi.
1. Per le occupazioni realizzate per attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico si demanda al Regolamento Comunale specifico in materia.
2. Per occupazioni con banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili si demanda a quanto espressamente previsto dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.
3. Le suddette disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie, che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
4. Per le occupazioni di cui al comma 1, si applica un canone parametrato ad un valore unico forfettario calcolato moltiplicando la tariffa, stabilita con deliberazione di Giunta Comunale, una di Categoria Speciale per Venezia Centro Storico ed Isole ed una di Categoria Normale per Venezia Terraferma, per i metri quadrati di occupazione (arrotondati ai sensi del presente Regolamento), per il numero di giorni, fermo restando che
dovuto l’importo minimo di Euro 15,00 ai sensi del presente regolamento oltre alle spese di pulizia dell’area. Eventuali adeguamenti delle tariffe di cui al presente comma vengono stabiliti, come per le altre tariffe, con deliberazione di Giunta Comunale.
5. Il canone calcolato in autoliquidazione secondo le modalità di cui al comma 4 deve essere versato dall’interessato all’atto di presentazione della relativa domanda.
Art. 19 Occupazioni per riprese cinetelevisive
1. E’ necessaria apposita concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’effettuazione di riprese cinetelevisive.
2. Le riprese cinetelevisive, ai fini dell’applicazione del canone e delle relative tariffe, si distinguono in:
• riprese cinetelevisive di grandi dimensioni. Per riprese cinetelevisive di grandi dimensioni si intendono quelle effettuate con troupe composta da più di 50 persone. Gli spot commerciali rientrano in questa fattispecie indipendentemente dalla composizione della troupe e dal tipo di attrezzatura utilizzata.
• riprese cinetelevisive di medie dimensioni. Per riprese cinetelevisive di medie dimensioni si intendono quelle effettuate con troupe composta da più di 6 persone e non oltre le 50 persone.
• riprese cinetelevisive effettuate con troupe composte da non oltre 6 persone con attrezzatura leggera (un cavalletto, una telecamera, attrezzatura suono portatile).
3. Nel rispetto della legislazione vigente, la Giunta Comunale disciplina i criteri in base ai quali autorizzare le riprese cinetelevisive di cui al comma
2 punto 3 tenuto conto del valore culturale dei luoghi e delle finalità dichiarate nell'utilizzo delle riprese stesse.
PARTE III Particolari occupazioni permanenti
Art. 20 Occupazioni con passi carrai
1. E’ necessaria apposita concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili.
2. Per passi carrabili si intendono gli accessi, a raso e non, a proprietà privata che sottraggono una parte di suolo pubblico all’uso comune.
3. Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del vigente Codice della Strada i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale indicato nella
figura 78 del 1 DPR 495 del 16.12.92 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
4. La concessione di occupazione con divieto di sosta può essere data anche per gli spazi acquei di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
Art. 21 Occupazioni di spazi e specchi acquei
1. ai sensi dell’art. 1, comma 828, della L. 160/2019, è soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Venezia e di ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. Le relative tariffe sono commisurate alla superficie occupata. Si applicano altresì le tariffe relative alla zona ove è ubicato lo spazio specchio e le riduzioni, maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
3. Per le modalità di rilascio delle concessioni di occupazione di spazi e specchi acquei, la disciplina applicabile e il regime sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dal Regolamento comunale per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia, nonché alle altre norme specifiche.
4. Qualora venga accertata l’occupazione senza titolo di spazi e specchi acquei si applica esclusivamente il regime sanzionatorio previsto dal Regolamento comunale per la Circolazione Acquea.
5. A tali occupazioni abusive di spazi e specchi acquei si applica, altresì, il canone patrimoniale evaso, determinato sulla base del canone che sarebbe dovuto qualora fosse autorizzata, pari a giorni uno, salvo diversa indicazione desumibile dal verbale di accertamento di violazione, elevato dalla Polizia Municipale.
Art. 22 Occupazioni con cavi e condutture
1. Per collocare nello spazio sottostante o soprastante ad aree pubbliche, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, funi, condutture, impianti tecnici in genere, e simili nonché festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario seguire le prescrizioni che debbono essere dettate nell'atto di concessione o altro titolo abilitativo dalla Polizia Municipale, relative alla posa di dette linee, condutture ed arredi, riguardanti il tracciato degli stessi, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, e ogni altra disposizione necessaria al fine.
Art. 22 bis* Occupazioni con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.
1. Ogni occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 3 , comma 1, lettera a), effettuata con impianti radiobase per servizi di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, anche se già esistente e disciplinata in base a precedenti accordi/convenzioni o concessioni, è soggetta a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni
c) l’installazione dell'infrastruttura in modalità co-sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
a) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
b) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato forfettariamente con una tariffa per:
a) l'istallazione dell'impianto singolo di cui al punto a) del comma 2,
b) l’ installazione di impianti in co-siting di cui al punto b) del comma 2,
c) l’installazione di impianti in co-sharing di cui al punto c) del comma 2.
5. Il canone è commisurato in relazione alla superficie convenzionale di
30 mq. e la relativa tariffa è approvata con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Per le superfici che superano i 30 mq si applicano una tariffa al mq. quadro per ogni mq. di occupazione eccedente i 30 mq., stabilita con deliberazione di Giunta Comunale .
7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo
canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea .
8. Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità; il canone determinato ai sensi del presente articolo viene introitato dal settore competente al rilascio della concessione.
*Articolo introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2021
Art 23 Occupazioni del sottosuolo
1. La posa di manufatti di varia natura quali condutture, cavi, cunicoli, camerette e pozzetti, tubazioni, polifore, tubazioni di scarico/carico acque, collettori, botole, intercapedini, pensiline ecc. su strade, marciapiedi, sottopassaggi di strade, gallerie comporta una concessione per occupazione di suolo pubblico.
Art. 24 Occupazioni con tende elementi di arredo urbano e altri manufatti legate ad attività economiche
1. Le installazioni e le volture di tende parasole già autorizzate, nonché l’inserimento di “mantovana” su tenda autorizzata, sono soggette a preventiva presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. Il soggetto interessato presenta una SCIA per ogni singola postazione secondo le modalità previste da apposito disciplinare tecnico approvato dalla Giunta Comunale.
3. La voltura delle tende parasole, per subentro o reintestazione, va presentata entro il termine previsto dalle normative vigenti per il subentro nell’attività economica cui fa riferimento, pena la decadenza dalla concessione.
4. Nel caso di semplice sostituzione di telo, non è necessario presentare alcuna comunicazione, purché colore, dimensioni e tipologia rimangano i medesimi. In tutti gli altri casi sarà necessario presentare SCIA come previsto nei precedenti commi.
5. Per ragioni di arredo urbano l’Amministrazione comunale può disporre la sostituzione delle suddette strutture, eventualmente anche indicando materiali alternativi e di costo simile da essa indicati.
6. Per quanto riguarda i requisiti tecnici per l’installazione di tenda parasole, nonché per gli elementi di arredo e manufatti legati ad attività economiche si rinvia al disciplinare tecnico di cui al comma 2.
7. Non è soggetta a concessione la collocazione nello spazio soprastante ad aree pubbliche di festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o
di ricorrenze civili o religiose, ferma la necessità di rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
8. Per quanto riguarda gli espositori circolari fino ad un diametro di cm. 100 e di altezza fino a cm. 100 conformi alle norme di sicurezza, potranno essere posizionati in presenza di un parere favorevole della Polizia Municipale per quanto riguarda la viabilità. Oltre tale misura dovranno intendersi soggetti alle norme precedenti aventi carattere generale.
Art. 25 Occupazioni con rampe, servo scala, grondaie, canne fumarie, gradini ed altri manufatti edilizi simili non legate ad attività economiche
1. Le occupazioni relative a rampe, servo scala, grondaie, canne fumarie, gradini ed altri manufatti edilizi simili, purché funzionali alla necessaria fruizione dell’immobile, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico, fermo restando l’obbligo di acquisire eventuali titoli abilitativi sotto il profilo edilizio per la realizzazione del manufatto.
CAPO III
INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
PARTE I Disposizioni Generali
Art. 26 Definizione di mezzo pubblicitario
1. Per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi.
2. Viene considerata pubblicità ai sensi del presente Regolamento quella forma di comunicazione avente ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata
3. Ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, si distinguono convenzionalmente in:
A) MEZZI PUBBLICITARI
I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, e sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
1. PUBBLICITÀ ORDINARIA
Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, quella apposta su veicoli e natanti, oltre a qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto nel presente regolamento;
Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne, normalmente, contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).
Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Cartello: manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Targa: per targa si intende l’insegna su legno, pietra, metallo o altro materiale, apposta sulla porta che dà accesso ai locali, od accanto ad essa.
Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Pubblicità con veicoli d’impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
2. PUBBLICITÀ VARIA
Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili (non intermittenti), proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.
Definizione dei mezzi pubblicitari ed esemplificazioni:
Striscione: locandina e stendardo - elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio (o comunque non aderente alla stessa). Può essere luminoso per luce indiretta.
La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata in materiale rigido.
Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Pannelli luminosi: pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione.
Proiezioni luminose: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
Pubblicità con aeromobili: pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, (disegni fumogeni), lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.
3. PUBBLICITÀ GENERICA
Per pubblicità generica s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
B) IMPIANTI PUBBLICITARI
Per impianti pubblicitari si intendono tutti quelli definiti in quanto tali dagli artt. 9 e ss. del Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2017, al quale si rinvia espressamente sia con riferimento alle tipologie autorizzabili che con riferimento alle norme tecniche di installazione.
Articolo 27 – Misurazione delle superfici pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all’art.1, comma 819, lettera b), L.160/2019, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. La superficie delle installazioni pubblicitarie si misura sulla dimensione totale del mezzo pubblicitario comprendendo anche il supporto nel quale lo stesso è inserito in caso di targhe, insegne sopra porta o vetrina, insegne a bandiera, portamenù, tabelloni, pannelli espositori, banner ed altri supporti statici, con esclusione dei messaggi pubblicitari sulle tende dove si misurerà la figura geometrica minima in cui è contenuto il messaggio.
Art. 28 Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
1. Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli o effettuare qualsiasi forma pubblicitaria, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare istanza, in modalità telematica, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Sono soggetti a preventiva presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività gli interventi individuati nel disciplinare tecnico approvato dalla Giunta Comunale.
3. Per quanto riguarda l’esposizione di locandine e simili, la cui durata di esposizione potrà protrarsi sino al giorno di scadenza della manifestazione o dell’evento, la domanda va presentata presso gli uffici del Settore competente; il rilascio dell’attestazione di versamento e/o di idonea etichetta in cui devono essere indicati il soggetto richiedente unitamente al titolare alle date di inizio e fine esposizione, costituisce titolo legittimante l’esposizione stessa.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art.23 del
D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art.53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. Il Settore competente al rilascio dell’autorizzazione, effettua l’istruttoria delle istanze, richiedendo ai vari uffici e servizi i diversificati pareri di
competenza; una volta acquisiti i pareri, viene rilasciato l'atto di concessione o di autorizzazione.
6. La documentazione da allegare all’istanza è indicata dal disciplinare tecnico approvato dalla Giunta Comunale, che una volta approvato costituisce parte integrante del presente Regolamento.
7. La documentazione da allegare alla SCIA di cui al comma 2 è indicata nel disciplinare tecnico approvato dalla Giunta Comunale.
8. Le domande, effettuate ai fini del canone autorizzatorio sulla pubblicità, si intendono valide anche per il canone di occupazione.
0.Xx soggetto interessato è tenuto a presentare domanda o segnalazione per ogni singola postazione, secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico.
10. La voltura dei mezzi pubblicitari o delle tende parasole e altri elementi di occupazione del soprassuolo va presentata entro 30 giorni dalla decorrenza dell’atto di trasferimento. Per le sole tende parasole e altri elementi di occupazione del soprassuolo è ammessa la voltura per subingresso alle persone fisiche o giuridiche proprietarie dell’immobile solo per i periodi in cui i locali interessati risultano liberi e non occupati.
Art. 29 Durata delle Autorizzazioni
1. L’autorizzazione per pubblicità permanente ha durata di dieci anni dalla data di rilascio e viene rinnovata, per il solo anno di versamento, con il pagamento del canone patrimoniale.
Art.30 Prescrizioni, limitazioni e restrizioni
1. Sono disciplinati in apposito allegato tecnico approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che costituisce parte integrante del presente regolamento, le prescrizioni, limitazioni e restrizioni da applicare sul territorio comunale in conformità con le prescrizioni ricevute dalle Autorità competenti nelle materie di tutela ambientale, paesaggistica, viabilità pubblica, ed ogni altro aspetto di rilievo pubblicistico.
Art. 31 Riduzioni
1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali espressamente deliberati;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Non si applica la riduzione del canone in caso di pubblicità con indicazione di persone, ditte, società che hanno contribuito all’organizzazione delle manifestazioni stesse e siano associate a messaggi aventi caratteristiche e finalità commerciali.
3. Qualora i soggetti di cui alla lettera a) non risultino dagli elenchi tenuti dall’Amministrazione comunale, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, dovranno presentare lo statuto o gli altri documenti richiesti dall’ufficio procedente, dalla quale si evinca che l’attività svolta non ha scopo di lucro.
Art. 32 Esenzioni
1.Sono esenti dal pagamento del canone le fattispecie previste dalla legge n. 160/2019, art. 1, comma 833.
2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:
a) la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre ché le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
c) le installazioni per manifestazioni di notevole interesse tradizionale, culturale, artistico, di richiamo turistico, sportive e di animazione economica intese ad offrire ai cittadini momenti di aggregazione, agevolazione dei rapporti, sociali e di intrattenimento, purché compartecipate dall’Amministrazione comunale come previsto dall’art. 5 del Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell’albo delle associazioni del Comune di Venezia approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 48/2015;
d) le installazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni individuate da apposita deliberazione di Giunta Comunale, con esclusione di quelle per attività commerciali o di pubblici esercizi;
e) le installazioni pubblicitarie all’interno dei mezzi di trasporto pubblico locale.
3. Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e documentazione prevista all'art. 28 del presente Regolamento.
4. Fermo restando i vincoli di cui al presente Regolamento ed i relativi allegati, non sono assoggettabili al pagamento del canone le esposizioni pubblicitarie temporanee installate su assiti di cantiere relativi a edifici di culto dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D. Lgs. N. 42/2004, qualora il provento dell’esposizione pubblicitaria sia finalizzato al finanziamento di lavori di recupero / manutenzione / restauro degli edifici medesimi. Tale requisito deve essere dichiarato mediante apposita autocertificazione all’atto della domanda di cui all’art. 28 del presente Regolamento.
5. In situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sanitario, emergenziale, dichiarato in quanto tale con provvedimenti a livello nazionale o locale, la Giunta Comunale può stabilire riduzioni del canone, sino al 100%, anche per periodi di tempo inferiori all’anno, per attività che siano state direttamente o indirettamente interessate dai provvedimenti in questione. Le misure di cui al periodo precedente possono essere adottate anche per periodi diversi rispetto a quelli contenuti nei provvedimenti adottati a livello nazionale o locale.
PARTE II Tipologie pubblicitarie
Art. 33 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
1. Con riferimento al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al comma 821, lettera c), della legge n. 160/2019, si applica la vigente di- sciplina di cui al Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari appro- vato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2017 e successive mm. e ii.
2. Anche per gli impianti pubblicitari di cui al comma 1 si applicano il ca- none e le sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento.
Art 34 Tipologie pubblicitarie permanenti
1. L’autorizzazione permanente è rilasciata per periodi di durata non inferiore all’anno e per un periodo comunque non superiore a dieci anni.
2.Sessanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione/SCIA il titolare deve presentare istanza di rinnovo in modalità telematica attraverso il portale SUAP.
3. Il rinnovo potrà essere concesso solo se il mezzo pubblicitario risulterà conforme ai criteri e prescrizioni tecniche di cui al disciplinare tecnico, vigenti alla data di scadenza. In caso contrario il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso e potrà essere sostituito da altro impianto conforme ai criteri e prescrizioni previste.
4. L’autorizzazione non rinnovata si intende decaduta e il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso dal gestore dell’esercizio commerciale o, in mancanza, dal proprietario dell’immobile.
5. I mezzi di cui al comma precedente non rimossi verranno considerati abusivi.
Art. 35 Tipologie pubblicitarie temporanee
1. Sono temporanei i mezzi pubblicitari la cui installazione è di durata inferiore all’anno. Si considerano temporanei anche i mezzi pubblicitari per cui siano state rilasciate proroghe che ne hanno prolungato l’autorizzazione oltre l’anno.
2. L’istanza di proroga deve essere presentata in modalità telematica almeno dieci giorni prima della data di scadenza. Oltre tale termine dovrà essere presentata nuova istanza di rilascio di installazione di mezzi pubblicitari con le medesime modalità telematiche.
Art. 36 Esposizioni pubblicitarie su assiti di cantiere
1. Sulle pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti per qualunque uso costruiti è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l’affissione di manifesti. Tali spazi sono considerati iscritti alla categoria in cui è classificata la località di esposizione ai fini dell’applicazione dell’imposta e del pagamento del diritto.
2. In tutto il territorio comunale è consentito l’utilizzo, a fini pubblicitari, di parte o dell’intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l’installazione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell’attività di cantiere con le modalità previste nel presente Regolamento.
3. Ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, il soprintendente rilascia o nega il nulla osta per l’utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti mediante l’installazione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell’attività di cantiere per l’esecuzione degli interventi di conservazione di edifici vincolati, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. Il nulla osta non sostituisce l’autorizzazione comunale per l’esposizione pubblicitaria.
Art. 37. Impianti pubblicitari di proprietà comunale e progetti d’ambito
1. Ai concessionari degli impianti pubblicitari di proprietà comunale e degli impianti installati a seguito della realizzazione dei c.d. “progetti d’ambito” disciplinati dall’art. 5 del Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari, di cui all’art. 33 del presente Regolamento, si applicano il canone e gli altri oneri previsti dai relativi accordi contrattuali e/o convenzioni.
2. Oltre al canone contrattuale di cui al comma 1, ai relativi mezzi pubblicitari installati ai sensi dell’art. 5 Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari del si applica anche il canone patrimoniale determinato in base alle tariffe di cui al presente regolamento.
Art. 38 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano il D.Lgs. n. 285/1992 “Codice della strada” e il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
2. Le caratteristiche tecniche, le deroghe, le condizioni per l’installazione di mezzi pubblicitari sono contenute nei disciplinari tecnici approvati dalla Giunta Comunale ai sensi del presente Regolamento che potranno essere successivamente modificate con deliberazione di Giunta Comunale.
CAPO IV Disposizioni comuni e specifiche relative al regime san- zionatorio
PARTE I
39.Occupazioni senza titolo e occupazioni abusive
1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di sospensione,
b) su aree esterne al sedime concessionato;
c) realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
3. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in questo ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la
data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.
Art. 40 Installazione mezzi pubblicitari privi di autorizzazione
1. Sono considerate abusive le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione.
2. Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell’evento pubblicizzato.
3. I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione od installati in difformità della stessa, sono soggetti alle sanzioni ed ai procedimenti previsti dal presente Regolamento e dalle altre norma di rango superiore a livello nazionale e locale.
4. L’immediata copertura e la rimozione degli impianti abusivi, con indicazione di un termine per la stessa, vengono disposte dal Settore di competenza comunque ne venga a conoscenza, o a cura dall’agente accertatore con lo stesso verbale. Nel caso di inottemperanza all’ordine di immediata copertura, di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, si provvederà d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
Art. 41 Soggetto passivo e obbligato in solido
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell’autorizzazione. In mancanza, il pagamento del canone spetta all'occupante di fatto o ai soggetti di cui agli artt. 26 e ss., in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del territorio comunale o alla dimensione del mezzo pubblicitario. In caso di uso da parte di una pluralità di soggetti, tutti sono soggetti passivi e sono obbligati in solido.
2. Nel caso di occupazione o installazione permanente, nell’anno di subentro sono coobbligati solidalmente al pagamento del canone il nuovo titolare e quello originario, in quota parte.
3. Per il corretto computo dei mesi in quota parte in capo ai soggetti coobbligati, risponde il subentrante per l’intero mese qualora il subentro sia antecedente al giorno 16 del mese, diversamente risponde il cedente.
4. In caso di cessione d’azienda il cessionario è responsabile in solido, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda, per il pagamento delle debenze e delle sanzioni riferite alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione ed i due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
Art. 42 Sanzioni pecuniarie
1. Le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero, in assenza di preventiva concessione o autorizzazione comunale, sono soggette ad un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, ad eccezione delle occupazioni di spazi e specchi acquei con imbarcazioni per le quali si applica un solo giorno, salvo diversa contestazione da parte dell’agente accertatore.
2. Oltre all’indennità di cui al comma precedente, si applica alle medesime occupazioni e installazioni abusive anche una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 300% del canone che avrebbe dovuto versare nel caso in cui l’occupazione/installazione abusiva fosse stata autorizzata, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Ai soli fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’indennità e della sanzione di cui ai commi precedenti, si applica la tariffa relativa alle medesime tipologie di occupazioni/installazioni previste per quelle preventivamente concesse/autorizzate.
4. Alle c.d. “occupazioni di fatto”, ovvero per le occupazioni effettuate sino al giorno della presentazione dell’istanza volta al rilascio della concessione, o proroga, delle occupazioni di suolo realizzate con ponteggi e simili nell’ambito dell’attività edilizia, in luogo delle sanzioni di cui al presente articolo, oltre al canone si applica una sanzione pari 100% del canone per ogni giorno di occupazione di fatto.
Articolo 43 – Sanzioni Accessorie
1. Qualora sia accertata una seconda violazione (o recidiva) per occupazioni/installazioni abusive connesse all’esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del quinquennio successivo all’accertamento della prima violazione, il Dirigente dell’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ne dispone la sospensione per 3 giorni, considerata la previsione di cui all’art. 6 della Legge 25/03/1997 n. 77. I successivi accertamenti della medesima violazione nel corso dello stesso quinquennio, considerati ulteriori recidive, daranno luogo, anch’essi, al provvedimento di sospensione dell’attività.
2. La recidiva si verifica anche se è stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria (oblazione).
3. L’accertamento di tre violazioni sempre entro il quinquennio, qualora l’occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa, darà inoltre luogo alla sanzione accessoria della decadenza dell’autorizzazione/ concessione, disposta dal Dirigente competente.
4. A seguito della decadenza dalla autorizzazione/concessione non potrà essere rilasciato allo stesso concessionario altro titolo, uguale o simile a quello decaduto, entro un anno dalla notifica del provvedimento di decadenza.
5. Il Comando Polizia Locale trasmette, dopo l’avvenuta contestazione e/o notifica che ha in sé l’avvio del procedimento, copia dei verbali di contestazione delle violazioni previste nel presente articolo all’ufficio competente per la sanzione pecuniaria e all’ufficio competente al rilascio della concessione.
Articolo 44 – Sanzioni per difformità dell'autorizzazione/ concessione
1. Il titolare dell’autorizzazione/concessione, oltre al pagamento del canone, deve osservare anche le disposizioni di legge, le prescrizioni generali e particolari, le condizioni ed i limiti indicati nella stessa. Anche chi esercita in sua vece deve rispettare dette condizioni e detti limiti.
2. In caso di inosservanza a quanto disposto dal comma precedente, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, l’Amministrazione può sospendere o dichiarare la decadenza dall’autorizzazione/concessione senza che sia dovuto alcun indennizzo.
Articolo 45 – Rimozione delle occupazioni e delle installazioni abusive
1. Le occupazioni e le installazioni, anche pubblicitarie, prive della prescritta autorizzazione/concessione sono sottoposte alle sanzioni
previste dal presente Regolamento e dagli articoli 20 commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs 285/92.
2. In caso di accertamento di occupazioni/installazioni abusive l’ufficio competente all’accertamento della sanzione pecuniaria ne dispone senza ritardo la rimozione indicando un termine per l’effettuazione della stessa a cura del soggetto responsabile dell’abuso.
3. Qualora l’occupazione abusiva sia effettuata a fini di commercio, il Sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, ai sensi dell’art. 3, comma 16 della Legge n. 94/2009.
Articolo 46 Rimozione d’ufficio e custodia
1. Ferma ed impregiudicata l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 42 del presente Regolamento, e fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione od installazione abusiva, al responsabile dell’abuso viene intimata la rimozione e ripristino dei luoghi.
2. Qualora il responsabile dell’abuso non ottemperi all’intimazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito dall’ufficio che ha emanato l'ordinanza di rimozione spontanea, quest’ultimo emette il provvedimento di esecuzione coattiva.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 viene portato in esecuzione dal Settore competente, salva la possibilità di incaricare una Ditta esterna, e con addebito delle spese di rimozione e custodia al soggetto responsabile dell’abuso.
CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI E SPECIFICHE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL CANONE
PARTE I
Art. 47 Tariffe applicabili nel Comune di Venezia
1. In luogo delle tariffe standard previste dal comma 826 e 827 della legge n. 160/2019, si applicano le tariffe di cui al presente regolamento e relativi allegati.
2. Sono considerate temporanee le occupazioni e le installazioni inferiori all’anno.
3. Le tariffe vengono determinate nel seguente modo:
I) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
a. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
b. Il canone è graduato a seconda dell'importanza delle aree, strade, canali, spazi sui quali insiste l'occupazione. A tal fine gli spazi ed aree pubblici compresi nel territorio comunale sono classificati in 6 categorie .
c. L’allocazione degli spazi ed aree pubblici nelle diverse categorie va individuata in base all’allegato b) ZONIZZAZIONE TARIFFARIA, che prevede altresì maggiorazioni e riduzioni per specifiche tipologie di occupazione.
d. Le strade, le piazze, i canali, e le altre aree di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria della zona in cui rientrano, fino alla loro formale classificazione.
e. Quando siano occupati dallo stesso concessionario spazi ed aree rientranti in categorie differenti, il canone viene determinato applicando per l’occupazione di ciascuno spazio od area la relativa tariffa, anche se tale occupazione sia funzionale ad un’unica attività esercitata all’incrocio tra strade o sul confine di aree di categoria diversa.
f. Il canone è dovuto anche per le occupazioni senza titolo, indipendentemente dal rilascio della concessione.
g. Il canone per occupazioni di spazi sovrastanti alle aree pubbliche è dovuto indipendentemente dai diritti spettanti al Comune per il servizio di affissione e canone autorizzatorio.
h. Il canone è dovuto per le occupazioni strumentali all’esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati delle assemblee nazionali o regionali.
i. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, in pratica cioè per le occupazioni abusive per le quali non sia stata chiesta una proroga, si applicano le sanzioni previste per le occupazioni abusive.
l. Per la determinazione delle superfici occupate si applicano i seguenti criteri:
- il canone, salve le eccezioni espressamente previste, è commisurato all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari.
- per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area della proiezione orizzontale dell'oggetto non aderente al suolo che sovrasta l’area pubblica, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti.
- Per le occupazioni di spazi sottostanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area di proiezione orizzontale sul suolo pubblico degli oggetti sottostanti incorporati, calcolata secondo i criteri di cui al punto precedente.
- In caso di più occupazioni dello stesso tipo riferite alla medesima area la
superficie soggetta al canone viene calcolata sommando le singole occupazioni.
- Per le occupazioni che superano il mezzo metro quadrato, la superficie minima da computare è di metri quadrati 1. Le frazioni di metro quadrato o lineare sono arrotondate all’unità inferiore se sono fino a mezzo metro, a quella superiore se maggiori.
- Non è dovuto il Canone per le occupazioni a carattere permanente che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Si applica il canone alle occupazioni temporanee anche se inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per determinare le tariffe per le occupazioni temporanee non funzionali all’esercizio di attività economiche si applicano i seguenti criteri:
DURATA OCCUPAZIONE TARIFFA APPLICABILE
- Fino a 8 ore Tariffa ridotta del 40%
-Oltre le 8 ore e fino a 24 ore
e per ogni giorno Tariffa giornaliera
II) INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
a. Per le installazioni pubblicitarie permanenti il canone è annuo; per le installazioni pubblicitarie temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
b. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
c. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato successivo.
d. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità .
e. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
f. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.
Art. 48 Soggetto obbligato al pagamento
1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, oltreché in solido dal subentrante.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Qualora la concessione/autorizzazione sia rilasciata in corso d’anno, il canone i computa in quota parte per i mesi decorrenti dalla data di rilascio. Se la concessione è antecedente al giorno 15 si calcola il mese di rilascio, se è decorrente dal giorno 16 in poi si calcola il canone dal mese successivo.
Art. 49 Modalità di versamento e scadenze di pagamento
1. Il pagamento può essere effettuato utilizzando solo ed esclusivamente il codice comunicato dal Comune di Venezia ai fini del versamento. Non possono essere effettuati versamenti spontanei.
2. Una volta ricevuto dal Comune il codice per effettuare il versamento del canone, il pagamento potrà avvenire secondo le modalità individuate dal Comune con le deliberazioni di approvazione delle relative tariffe applicabili.
3. Per le nuove concessioni ed autorizzazioni permanenti i titolari devono versare il canone relativo al primo anno, o a frazioni mensili di esso, al ricevimento della richiesta di pagamento secondo le modalità e le scadenze ivi indicate. Per importi superiori a 516,00 sarà ammesso il pagamento in 4 rate mensili.
4. Le scadenze di pagamento del canone sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale. La Giunta Municipale per problematiche tecnico- operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento già approvate. Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento, viene riconosciuta una franchigia di 5 giorni lavorativi successivi ai termini fissati nel presente comma, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.
5. Gli importi sono arrotondati all’euro superiore se i decimali superano 0,50; all’euro inferiore se i decimali non superano 0,50. Ai fini dal calcolo delle superfici imponibili si arrotonda per eccesso al metro quadro.
7. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubblici e per le installazioni temporanee di mezzi pubblicitari, di regola, l’Ufficio competente alla riscossione del canone comunica direttamente al l’ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione l'importo che deve essere versato e solo successivamente al pagamento di quanto richiesto, la concessione/autorizzazione verrà rilasciata al richiedente.
Art. 50 Accertamento dello stato di morosità
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l'ufficio deve notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro 5 anni dall’anno in cui è stato emesso e/o richiesto il pagamento del canone, l'avviso di accertamento contenente la liquidazione del canone e la scheda tecnica.
0.Xx liquidazione indicherà l'importo dovuto, gli interessi legali (calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta) ed una sanzione pari al 30% dell’importo del canone ancora dovuto.
3. Il mancato versamento del canone alle scadenze fissate costituisce violazione alle norme del presente Regolamento. Pertanto, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato oltre le scadenze si applicherà una sanzione pari al 30% dell’importo versato. Qualora il versamento tardivo riguardi una sola rata, si applica il 30% solo su quest’ultima. Se il versamento tardivo riguarda un canone annuale versato in rata unica, la sanzione va calcolata sull’intero ammontare del canone annuale.
4. Ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, qualora la sanzione percentuale di cui ai precedenti commi 2 e 3 sia inferiore a 25 Euro, si applica comunque una sanzione minima di 25 Euro, parimenti qualora la sanzione percentuale determinata sia superiore a 500 Euro, si applica comunque una sanzione nella misura massima di 500 Euro.
5. L’avviso di accertamento esecutivo costituisce anche avvio del procedimento di decadenza della concessione per morosità e viene inviato anche all’ufficio che ha rilasciato la concessione per l’adozione del provvedimento di decadenza o di archiviazione del procedimento.
6. Al soggetto destinatario dei provvedimenti di cui al precedente comma 5 non potranno essere rilasciate nuove concessioni sino al pagamento del debito.
7. Gli uffici competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni possono comunque acquisire in qualsiasi momento l’attestazione dell’eventuale stato di morosità da parte dell’ufficio competente alla riscossione del canone.
Art. 51 Recupero evasione
1. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e comunque entro i termini di presentazione del ricorso, l'interessato dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto, salva la facoltà, in alternativa, di presentare ricorso all'autorità competente o di richiedere la rateazione del debito con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dalle leggi vigenti in materia. Pertanto, trascorsi sessanta giorni dal termine per effettuare il
versamento, l'Ente potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme richieste direttamente o mediante un concessionario della riscossione.
3. L'avviso di accertamento non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a € 10,00.
4. Per le richieste di pagamento fino a € 10.000,00 l'Ente invierà, prima di avviare le procedure esecutive e cautelari, un sollecito di pagamento all'interessato affinché provveda entro trenta giorni al versamento di quanto dovuto.
5. Per dilazioni di pagamento e rateazioni delle somme accertate si rinvia a quanto espressamente previsto dalla legge n. 160/2019 e/o da appositi Regolamenti approvati dal Comune di Venezia.
Art. 52 Riscossione
1. Il canone non può essere inferiore a Euro 15,00 per qualsiasi fattispecie di occupazione o installazione di mezzi pubblicitari. Qualora per le fattispecie concesse o autorizzate il calcolo del canone fosse inferiore a 15,00 Euro, si applica comunque il canone nella misura minima. Non si rimborsano importi inferiori a 15 Euro.
2. La riscossione può avvenire nelle forme e secondo le modalità disposte dall’art. 1, commi 784 e ss. della legge n. 160/2019, nonché in virtù di specifiche disposizioni in materia, eventualmente dettate con appositi Regolamenti approvati dal Comune di Venezia, anche in via alternativa, sia per la riscossione volontaria che per la riscossione coattiva.
Art. 53 Determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico
1. Il canone di occupazione è determinato sulla base delle tariffe approvate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale in base ai criteri ed alle modalità di calcolo di seguito specificati, rispettivamente per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee. In assenza di deliberazione delle tariffe da parte della Giunta si applicano le tariffe già deliberate per l’anno precedente.
2. In sede di prima applicazione, qualora non vengano deliberate le tariffe da parte delle Giunta Comunale in tempo utile, si applicano le categorie e le tariffe COSAP 2020.
Occupazioni permanenti
A) OCCUPAZIONI STRUMENTALI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE su strade, aree, spazi pubblici, comprese le terrazze su specchi acquei, inclusi nelle aree indicate negli allegati al Regolamento COSAP che
continuano ad applicarsi ai fini della determinazione delle tariffe di cui al presente Regolamento.
Il canone per le occupazioni permanenti risulta moltiplicando l’entità in metri dell’occupazione, calcolata ai sensi del presente Regolamento, per gli importi della tariffa base corrispondenti alla categoria di importanza dello spazio o area occupata, moltiplicati per i vari parametri elencati nella presente lettera A), applicabili in ragione della tipologia di attività, del valore economico e ambientale della disponibilità, della percentuale di spazio sottratta all’uso pubblico rispetto a quello disponibile, della presenza di installazioni e della tipologia e superficie di esse, della ubicazione del suolo occupato rispetto al luogo di esercizio dell’attività, alla previsione di limiti di tempo per l’occupazione rispetto all’arco della giornata.
Il calcolo verrà effettuato come dal seguente esempio:
Tariffa base euro 10 (valore espresso ai soli fini esemplificativi) Parametri da prendere in considerazione: 1,98 - 2,88 - 1,5 - 1,2 - 1 - 1
Calcolo: (10 x 1,98 x 2,88 x 1,5 x 1,2 x 1 x 1) x n° mq. di occupazione
Pertanto il risultato relativo al canone applicabile all’occupazione concessa e determinato dalla moltiplicazione della tariffa base per tutti i parametri moltiplicatori e per il numero di mq. concessi.
- Le CATEGORIE TARIFFARIE (valore unitario a mq.) sono le seguenti:
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
- I PARAMETRI MOLTIPLICATORI sono i seguenti:
1) PARAMETRO “TIPOLOGIA PER SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE”
- Commercio al minuto non ambulante e produzione artigianale di prodotti legati al turismo (specialità veneziane, vetri artistici ecc.); pubblici spettacoli: 1,98
- Pubblici esercizi, alberghi e attività ricettive: 2
- Commercio al minuto non ambulante di giornali, di fiori freschi e secchi, di prodotti alimentari, attività artigianali non legate al turismo
: 0,8
- Posteggi fissi e ambulanti destinati alla vendita di specialità veneziane e prodotti simili: 1,5
- Attività non comprese nelle ipotesi precedenti: 1
2) PARAMETRO VALORE DELL’AREA OCCUPATA
- Area Marciana e xxxx xxxxxxxxxx: 2,88
- Area di eccezionale valore artistico e ambientale: 1,8
- Area di rilevante pregio artistico o ambientale: 1,5
- Area di pregio artistico e ambientale: 1,2
- Area senza pregio artistico e ambientale: 0,8
3) PARAMETRO PERCENTUALE DELLO SPAZIO DISPONIBILE NELL’AREA SOTTRATTA ALL’USO PUBBLICO
- Fino al 15% dello spazio disponibile: 1
- Dal 15,01 al 50% dello spazio disponibile: 1,5
- Dal 50,01 al 70 % dello spazio disponibile: 2
- Oltre il 70 % dello spazio disponibile: 3
4) MODALITÀ SOGGETTIVE DI UTILIZZO DELL’OCCUPAZIONE QUALE IMPATTO SUL VALORE AMBIENTALE
- Senza installazioni: 1
- Installazione di pedana, di transenna, fioriera o altri elementi di arredo analoghi: 1,2
- Installazione di terrazza sull’acqua: 1,5
- Installazione di copertura orizzontale o verticale fissa (es: tettoie, cappottine, tende perimetrali o tende aeree sorrette da pali): 1,5
- Installazione di struttura coperta e tamponata ad esclusione dei chioschi: 2
- Installazione di chioschi con superficie calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna (ivi compreso il tetto) inferiore a mq. 4: 1
- Installazione di chioschi con superficie calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna ivi compreso il tetto) compresa tra mq. 4,01 a mq. 10: 1,2
- Installazione di chioschi con superficie calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna (ivi compreso il tetto), compresa tra mq. 10,01 a mq. 19: 1,3
- Installazione di chioschi con superficie calcolata in base alla proiezione al suolo della struttura fissa esterna (ivi compreso il tetto), superiori a mq. 19: 1,4
5) PARAMETRO UBICAZIONE DEL SUOLO OCCUPATO RISPETTO ALL’ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO
- Spazio adiacente all’attività: 1
- Spazio non adiacente all’attività: 1,2
6) PARAMETRO IN RELAZIONE ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE NELL’ARCO DELLA GIORNATA
- Concessione senza limiti di tempo nell’arco della giornata: 1
- Concessione solo dopo le 20.00 e fino all’orario di chiusura notturna o serale: 0,5
B) OCCUPAZIONI VARIE su strade, aree, ecc. non comprese nella precedente lettera A)
Tariffa base per anno per mq.
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, purché quello del carburante sia uno solo, di capacità non superiore a 3.000 litri, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a mq. 4
TARIFFA APPLICABILE per ogni distributore per anno
- Centro abitato
- Zone limitrofe
- Sobborghi
- Frazioni
Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui sopra va applicata fino a una capacita' dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacita', la tariffa standard sopra e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo è determinato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorando la tariffa, in ragione della capacità degli altri serbatoi, di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone viene applicato autonomamente per ciascuno di essi.
Il canone di occupazione così determinato è riferito esclusivamente all’occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione di suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubblici eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, sono soggetti al canone di occupazione secondo i criteri di cui ai punti A e B.
D) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI e simili aggettanti direttamente su suolo pubblico: riduzione del 70%; con messaggio pubblicitario:
maggiorazione:
euro al mq per la categoria speciale,
euro al mq per la categoria normale
Le categorie “NORMALE “ e “SPECIALE” del suddetto canone vengono identificate nell’allegato “B”
E) PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per una tariffa forfetaria pari ad Euro 1.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone deve essere intestato al Comune di Venezia entro il 30 aprile di ciascun anno.
Occupazioni temporanee
AA) Per le occupazioni strumentali ad attività economiche delle aree indicate nell’allegato «A», le tariffe giornaliere di base sono pari ad un duecentesimo di quelle annue di cui al punto A); si applicano gli incrementi ed i parametri moltiplicatori ivi previsti.
BB) Per le occupazioni di aree e spazi incluse nel precedente punto B), il canone si calcola nel seguente modo:
Tariffa base giornaliera per mq.
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Le tariffe base di cui sopra sono incrementate del 100% per le occupazioni sui canali, i cui titolari delle concessioni svolgano le seguenti attività economiche: pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, attività ricettive, vetrerie, servizio di taxi effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi, servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.
Si applicano le seguenti riduzioni delle tariffe base, cumulabili se sussistono i presupposti di più di una:
• per le occupazioni con tende o simili: riduzione del 70%; se queste siano poste a copertura di uno spazio già concesso, l’ulteriore canone di occupazione si applica soltanto sulla eventuale sporgenza superiore a mezzo metro quadrato;
• per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione del 50% ;
• per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell'80%;
• per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%;
• per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, celebrative, sportive, assistenziali e del tempo libero: riduzione dell'80%;
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 100%.
CC) Per le occupazioni temporanee recanti messaggi pubblicitari si applicano le seguenti tariffe al mq. al mese:
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DD) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale: il canone di occupazione è determinato in misura forfetaria per la parte di strada effettivamente occupata, in base alle seguenti tariffe giornaliere:
I) occupazioni fino ad 1 Km lineare per una durata non superiore a 30 giorni:
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Categoria 6
II) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Per le occupazioni di cui ai punti I) e II) di durata superiore ai 30 gg. Si applica la tariffa della categoria superiore, in base comunque ai chilometri reali di occupazione.
EE) RIPRESE CINETELEVISIVE
1. Il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per riprese (cinetelevisive) video,cinematografiche e fotografiche è determinato con riguardo alle fattispecie individuate all’art.19 nonché alle seguenti zone:
ZONA 1: Area di San Marco (definita come l’area delimitata dal Bacino di San Marco e dai rii di San Xxxxx, dei Barcaroli, dei Xxxxxx, del Scoacamin, dei Baretteri, di San Zulian, del Mondo, di San Zaninovo, di San Provolo, del Vin inclusi); Area di Rialto (definita come l’area delimitata dal Canal Grande e dai rii dei Meloni, di S. Apollinare, de le Beccarie inclusi); Campo San Xxxxxxxxxx e Salizada Pio X°, Canal Grande e affacci, Bacino di San Marco fino a Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx.
XXXX 0: le restanti zone di Venezia Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx x Xxxxx. XXXX 0: intero territorio comunale di terraferma.
2. La tariffa del canone è giornaliera (24 ore) e unica sino a mq. 100, oltre i 100 mq viene applicata la tariffa a mq per ogni mq eccedente.
3. Le riprese video, cinematografiche e fotografiche effettuate con troupe composta da 1 fino a 6 persone e attrezzatura leggera (un cavalletto, una telecamera o una macchina fotografica attrezzatura ripresa audio portatile), sono soggette al pagamento di un canone fisso forfettario/giornaliero.
4. La tariffa del canone può essere ridotta fino al 50% per le produzioni video, cinematografiche e fotografiche che utilizzano almeno il 50% di professionalità locali, derivate dall'impiego di imprese e ditte individuali con sede legale nel Comune di Venezia, sul totale degli individui che compongono la troupe, con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta in sede di definizione delle tariffe.
5. Sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate per:
a) riprese per motivi di studio e/o a uso strettamente personale e/o amatoriale e/o per scopi educativo-didattici;
b) riprese finalizzate alla promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, e/o patrocinate, promosse e/o sostenute dal Comune di Venezia.
Art. 54 Determinazione del canone di occupazione di spazi acquei
1. Le occupazioni nei canali e nei rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al comune di Venezia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono sottoposte ad un canone che viene determinato moltiplicando i mq. Dell’occupazione per una tariffa determinata in base alle seguenti categorie:
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
2. Le tariffe base di cui sopra sono incrementate del 100% per le occupazioni sui canali, i cui titolari delle concessioni svolgano le seguenti attività economiche: pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, attività ricettive, vetrerie, servizio di taxi effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore, servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi, servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.
3. Dette maggiorazioni non si applicano ai pubblici esercizi, alberghi, ristoranti e attività ricettive le cui occupazioni siano ubicate nelle isole di Burano, Murano e Torcello.
4. Le tariffe base di cui sopra sono ridotte del 50% per le occupazioni con specchi o spazi acquei effettuate da cantieri veneziani che svolgono attività artigianali di rimessaggio natanti.
5. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni della tariffa base:
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, battelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite in legno e non utilizzate per attività economiche – previa autocertificazione | 85 % |
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, battelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nella cat. 1 e 2 del presente Regolamento – previa autocertificazione | 44 % |
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie sandali, cofani, battelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nella cat. 3 del presente Regolamento – previa autocertificazione | 64 % |
Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese nelle categorie | 69 % |
sandali, cofani, battelli, topi, bragozzi, burchi, caici, gondole e relative suddivisioni ad esse riconducibili individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite non in legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei canali individuati nella cat. 4,5,6 del presente Regolamento – previa autocertificazione | |
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali individuati nella cat. 1 e 2 | 30 % |
Occupazioni con altre imbarcazioni diverse da quelle individuate nei punti precedenti e ubicate nei canali individuati nelle categorie 3,4,5,6 | 35 % |
Art. 55 Determinazione del canone di installazione di mezzi pubblicitari
1. Il canone relativo la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. L’esenzione si applica qualora l’autorizzazione sia relativa ad un solo mezzo pubblicitario.
5. La tariffa annua, in base alla quale si applica il canone è la seguente:
A) PUBBLICITÀ PERMANENTE (insegne, cartelli, cavalletti, targhe, ecc.)
tariffa base stabilita con deliberazione di Giunta:
- per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici: per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
- per i mezzi pubblicitari installati su beni privati: per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
Si applicano le seguenti maggiorazioni alla tariffa base
tipologia | maggiorazione |
mezzi pubblicitari luminosi o illuminati | 100% |
mezzi pubblicitari ubicati in località determinate in categoria speciale come da Allegato e) | 150% |
mezzi pubblicitari con superficie compresa tra metri quadrati 5 e 8 (ad esclusione delle vetrine pubblicitarie) | 50% |
mezzi pubblicitari con superficie superiore a metri quadrati 8 (ad esclusione delle vetrine pubblicitarie) | 100% |
mezzi pubblicitari del tipo a bandiera, cavalletti ecc, che occupano soprassuolo o suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio | 25% |
mezzi pubblicitari monofacciali installati in appoggio che occupano soprassuolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio | 10% |
B) PUBBLICITÀ TEMPORANEA
B.1. pubblicità temporanea - insegne, cartelli, targhe, ecc..: tariffa base stabilita con deliberazione di Giunta Comunale:
- Tariffa base per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici: per mq. e per ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro quadrato di superficie
- Tariffa base per i mezzi pubblicitari installati su beni privati: per mq. e per ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro quadrato di superficie
- pubblicità temporanea – drappi, striscioni e simili:
tariffa base: è un quarto di quella annuale per ogni periodo di esposizione di trenta
giorni o frazione e per ogni metro quadrato di superficie.
Si applicano le seguenti maggiorazioni alla tariffa base
tipologia | maggiorazione |
se ubicati in località determinate in categoria speciale come da Allegato B) | 150% |
per quelli con superficie superiore a metri quadrati 5 | 100% |
se i mezzi pubblicitari sono luminosi o illuminati | 100% |
per i mezzi pubblicitari che occupano soprassuolo pubblico | 50% |
B.2. pubblicità temporanea - locandine
Per la pubblicità effettuata con locandine la tariffa unitaria è determinata dalla Giunta secondo le seguenti modalità per:
- tariffa unitaria: per ogni locandina fino a quindici giorni di esposizione;
- tariffa unitaria: per ogni locandina per successivi periodi 15 giorni.
Esclusivamente per le locandine a carattere umanitario, presentate da comitati, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro contenenti messaggi rivolti espressamente all'assistenza sociale, sanitaria ed a manifestazioni di beneficenza, la tariffa è determinata sempre nella misura prevista per locandina fino a quindici giorni di esposizione. In questo caso non si applicano ulteriori riduzioni
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.
B.3. pubblicità temporanea - volantinaggio
Per la pubblicità effettuata attraverso la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la Giunta determina due tariffe per le seguenti al giorno e per ciascuna persona impiegata nelle distribuzione od effettuazione del volantinaggio:
- Venezia centro storico e isole
- per le restanti parti del territorio
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.
B.4. pubblicità temporanea - proiezioni
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa per ogni giorno e sala di proiezione, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita per ogni sala di proiezione, vengono determinate due tariffe:
- per proiezioni fino a 30 giorni;
- per proiezioni superiori a 30 giorni.
B.5. pubblicità temporanea - sonora
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è determinata, per ogni giorno o frazione e per ciascun punto di effettuazione della pubblicità, in base alla zona in cui viene effettuata, ovvero:
- categoria normale
- categoria speciale
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.
B.6. pubblicità temporanea - aerea
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, nonché con palloni frenati viene stabilita una tariffa unitaria per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.
C) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
C.1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto sono stabilite apposite tariffe tenendo conto delle seguenti categorie :
- autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
- autoveicoli con portata fino a 3.000 Kg
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e
ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto.
C.2. Per la pubblicità interna ed esterna su veicoli in genere la tariffa, per metro quadrato e per anno solare, è determinata tenendo conto delle seguenti categorie:
- per superfici inferiori a 5,5 mq.
- per superfici da 5,5 a 8,5 mq.
- per superfici superiori a 8,5 mq.
C.3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’esterno dei mezzi urbani di trasporto pubblico di linea di persone, la tariffa, per metro quadrato e per annoì solare, è determinata tenendo conto delle seguenti categorie :
- per superfici inferiori a 5,5 mq.
- per superfici da 5,5 a 8,5 mq.
- per superfici superiori a 8,5 mq.
Per i mezzi extraurbani la tariffa è ridotta del 30%
D) RIDUZIONE TARIFFE MEZZI PUBBLICITARI SU BENI PRIVATI
La tariffa base dei mezzi pubblicitari di cui al punto A, B1, e B2 è ridotta di un terzo se gli stessi sono installati su beni privati.
E) SCRITTE SU TENDA
Si applica la tariffa di cui al punto A.
Nel caso di assoggettamento a tariffa di occupazione applica la relativa tariffa di occupazione.
F) ALTRE INSTALLAZIONI
Si applicano per analogia le tariffe previste ai punti precedenti.
CAPO VI PUBBLICHE AFFISSIONI
PARTE I
Art. 56 Affissioni istituzionali
1. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali può essere sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
2. Resta salva la facoltà per il Comune di Venezia di continuare ad utilizzare gli spazi riservati su impianti di proprietà comunale o inseriti nei
c.d. progetti d’ambito, affidati a soggetti terzi, per la diffusione di messaggi istituzionali o di campagne di comunicazione urbana aventi le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto nei relativi accordi contrattuali.
Art. 57 Affissioni relative a comunicazioni con finalità sociali
1. Il Comune di Venezia garantisce in ogni caso l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali e privi di rilevanza economica, riservando a tal fine il 30% della superficie dei relativi impianti.
Art. 58 Spazi riservati alle affissioni con finalità sociali e modalità d’erogazione del servizio
1. Ai fini dell’erogazione del servizio affissioni, vengono mantenuti sul territorio Comunale i seguenti spazi:
- Per Venezia Centro Storico (Città Antica) e Isole: sulle tabelle in rame di proprietà del Comune di Venezia destinate alle Pubbliche Affissioni
- per Mestre e Terraferma: sulle tabelle in lamiera
2. E’ vietata l’affissione diretta di manifesti su muri di edifici pubblici o privati, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, qualora non siano presenti tabelle o supporti a ciò destinati.
3. Qualora gli spazi di cui ai punti precedenti non fossero sufficienti rispetto alle richieste di affissioni, i relativi manifesti potranno essere affissi sugli assiti di cantiere ai sensi dell’art. 36 del presente Regolamento.
4. Sugli spazi di cui al precedente comma 1 potranno essere affissi esclusivamente manifesti aventi dimensioni 70 cm x 100 cm.
5. Le affissioni di cui al presente CAPO potranno essere effettuate mediante l’affidamento del servizio a soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia.
6. Dalla disciplina di cui al presente CAPO sono escluse le c.d. affissioni elettorali che saranno garantite e gestite dal Servizio Elettorale nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 59 Criteri generali di erogazione del servizio
1. Gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni di cui all’art. 58, possono essere soggetti a modifiche, sia con riferimento al numero che al posizionamento, solo mediante adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, anche con riferimento alla specifiche disposizioni del Codice della Strada per l’installazione di nuovi impianti per affissioni lungo le strade.
2. Il Comune ha comunque la facoltà di provvedere alla sostituzione o al provvisorio spostamento degli impianti di cui al presente CAPO per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere ed altri motivi di interesse pubblico.
3. Il servizio viene erogato previo pagamento di un canone in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, prevedendo a tal fine due tariffe diverse per:
a) Fogli di dimensioni fino a cm. 70 x 100 per i primi 10 giorni di affissione
b) Fogli di dimensioni fino a cm. 70 x 100 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
L'importo dovuto è arrotondato all'Euro superiore se i decimali superano 0,50, all'Euro inferiore se i decimali non superano 0,50.
4. Il pagamento del diritto è dovuto in solido dal richiedente l’affissione e da colui nel cui interesse viene richiesto il servizio.
5. Le richieste per l’affissione di manifesti non devono superare:
a) la durata di 15 giorni per le affissioni commerciali e in riduzione
b) la durata di 7 giorni per le affissioni in esenzione
c) per Venezia Città Antica e Isole la quantità massima di n. 200 fogli di dimensione cm. 70x100 per i manifesti a tariffa intera
d) per Mestre e Terraferma la quantità massima di n. 300 fogli di dimensione cm. 70x100 per i manifesti a tariffa intera
e) la quantità massima di n. 100 fogli di dimensione cm. 70X100 sia per Venezia Città Antica e Isole che per Mestre e Terraferma per le affissioni in esenzione, salvo diverse disposizioni di legge.
6. Le modalità di presentazione delle richieste di affissione verranno dettagliate in apposito disciplinare tecnico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Le prenotazioni non potranno riguardare posizioni specifiche o Sestrieri/Quartieri in particolare, ma solo la preferenza per una o entrambe le macrozone:
- Venezia Città Antica e Isole
- Mestre e Terraferma
salvo diversa disposizione prevista in apposito disciplinare tecnico.
8. Il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla conferma dell’avvenuta prenotazione secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico di cui al comma 6.
9. Su ogni manifesto verrà apposto contrassegno indicante il periodo di esposizione ai fini dei dovuti controlli da parte degli agenti accertatori e le eventuali violazioni e affissioni abusive potranno essere sanzionate ai sensi del CAPO IV del presente Regolamento.
10. L’interessato dal giorno successivo al primo giorno di affissione potrà chiedere di avere copia delle note di posizione dei manifesti affissi.
11. In ipotesi di mancata affissione per avverse condizioni atmosferiche e negli altri casi di forza maggiore, l’Amministrazione può posticipare l’uscita alla prima data utile successiva alla cessazione della causa di forza maggiore, senza onere di comunicazione all’interessato qualora l’uscita avvenga entro 10 giorni dalla data prenotata, né diritto ad alcun indennizzo o rimborso.
12. Qualora il committente rinunci con almeno 10 giorni di anticipo all’uscita commissionata, può fare istanza di rimborso, previo ritiro dei manifesti già consegnati, a meno che non concordi con l’ufficio preposto di spostare l’uscita entro i 30 giorni successivi, previa conferma di disponibilità di spazi.
13. I manifesti non affissi ai sensi del comma precedente e non ritirati dal committente entro 30 giorni dalla rinuncia verranno inviati al macero; in tale ipotesi non si darà corso al rimborso eventualmente richiesto ai sensi del precedente comma 12.
14. Il Comune di Venezia non risponde per eventuali atti di vandalismo sui manifesti affissi.
Art. 60 Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni
1. Per le c.d. affissioni commerciali si applicano le seguenti maggiorazioni del canone di cui all’art. 59, comma 3:
a) 150% di maggiorazione delle tariffe per le affissioni insistenti nella c.d.
Città Antica e isole della Laguna
b) ulteriore 50% di maggiorazione delle tariffe per la c.d. stagione turistica, ovvero nei periodi dal 01/06 al 31/07, dal 01/09 al 30/09, dal 15/12 al 15/01, per le affissioni ricadenti in categoria speciale.
c) Commissioni inferiori a 50 fogli: alle commissioni inferiori a 50 fogli viene applicata una maggiorazione del 50% della tariffa base
2. Sono ridotte del 50%, purché non contengano nessun logo commerciale, compresi riferimenti a social media, le tariffe:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e prevista l'esenzione ai sensi del comma 3;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
3. Sono esenti dal pagamento del canone, le affissioni:
a) di manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) di manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
4. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3 è necessario che il richiedente produca idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti.
5. Gli annunci mortuari non vengono affissi negli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dai commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 o da specifiche disposizioni dettate dai Regolamenti Comunali vigenti.
Art. 62 Regime transitorio
1. Sino all’approvazione dei disciplinari tecnici citati nel presente Regolamento si applicano le relative norme contenute negli allegati dei Regolamenti CIMP e COSAP del Comune di Venezia approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 e n. 41 del 1999, nonché le norme di cui al CAPO II del Regolamento CIMP relative all’arredo urbano.
Art. 63 Abrogazioni
1. Dal 1° gennaio 2021 sono abrogati il Regolamento COSAP approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 1999 ed il Regolamento CIMP approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 1999.
2. Dal 1° gennaio 2021 è abrogato il Regolamento comunale sulle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 1999.
3. Restano in vigore gli allegati al regolamento COSAP approvati con deliberazione di C.C. n. 35 del 1999 e gli allegati al Regolamento CIMP approvati con deliberazione di C.C. n. 41 del 1999, che continuano a trovare applicazione relativamente alle zonizzazioni tariffarie per le occupazioni di suolo pubblico e di spazi e specchi acquei, nonché con riferimento alle strade in categoria speciale ai fini delle installazioni di mezzi pubblicitari, sino all’approvazione da parte della Giunta Comunale di eventuali nuove zonizzazioni e categorie.