REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI SUBAPPALTI
REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI SUBAPPALTI
(ART.105 D.LGS 50/2016 e smi)
A cura della S.C. Tecnico
28.12.2017
1. Contratto di subappalto.
2. Distinzione tra subappalto e sub contratto
3. Quota subappaltabile
4. Condizioni per l’affidamento in subappalto
4.1 Prescrizioni particolari
5. Indicazione della terna di subappaltatori
6. Documentazione specifica relativa al Subappalto
7. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
8. Sintesi dell'articolato normativo .
9. Conclusioni
Premessa: la predisposizione di una procedura interna per normare il subappalto è inserita nel programma delle misure del PTPC 2017-2019, con l’obiettivo di definire un adeguato flusso di comunicazioni in merito all’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.
Si evidenziano qui di di seguito le definizioni principali della norma e le condizioni che la stazione appaltante deve scrupolosamente osservare in merito all'oggetto del presente regolamento .
1. Contratto di subappalto.
(Comma 2 art.105)
Definizione .
Il subappalto è un contratto derivato con cui l’appaltatore incarica un terzo (subappaltore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente e direttamente assunto.
Il vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) definisce la disciplina del subappalto.
Il primo cambiamento (art. 105) consiste nell’estensione del limite del 30 per cento all’importo complessivo dell’opera e non più alle sole categorie prevalenti, come era previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.
2. Distinzione tra subappalto e sub contratto
Riguarda essenzialmente i valori economici in gioco rispetto al contratto principale.
a) subappalto : si concretizza nel caso in cui l'appaltatore affida a terzi parte delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto principale e che hanno per oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo – d’importo superiore al 2% dell’importo dell’appalto (o comunque maggiori di 100.000 euro) in cui l’incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dell’importo del contratto. In tal caso il
subappalto e dunque soggetto alla relativa disciplina, che prevede la necessità di una preventiva autorizzazione, il computo dell’importo del sub-contratto, ai fini del calcolo della quota subappaltata, nonché l’obbligo di pagamento diretto, nel caso in cui sia previsto.
b) subcontratto : fermo restando il limite del 30% – nell’ambito degli appalti di lavori tutti i sub-contratti di fornitura inferiori al 2% o a 100.000 euro, nel caso in cui l’incidenza del costo della manodopera non sia superiore al 50%, non necessitano d’autorizzazione.
Conseguentemente, in questi ultimi casi, l’importo del sub-contratto non incide sulla quota del 30% dell’importo massimo subappaltabile.
3. Quota subappaltabile
Il cambiamento individuato dal D.Lgs 50/2016 (art. 105) consiste nell’estensione del limite del 30 per cento dell’importo complessivo dell’opera e non più alle sole categorie prevalenti, come era previsto dal D.Lgs. n. 163/2006. Il decreto correttivo D.Lgs. n. 56/2017 prevede il limite del 30% come soglia massima subappaltabile rispetto all'importo del contratto principale d'appalto
In concreto, l’appaltatore può gestire questo 30% ripartendolo, come meglio ritiene, tra le varie categorie previste nel bando di gara, con la possibilità, nel caso di raggruppamento, di stabilire eventualmente in specifici accordi come deve ritenersi ripartita tale quota tra i componenti del raggruppamento stesso.
Tale libertà comporta che, in linea teorica, nel caso in cui l’opera prevalente sia di importo pari o inferiore al 30% dell’appalto, perciò coincidente con la quota di subappalto, non sussiste ostacolo a che questa venga subappaltata per intero.
Inoltre, la disposizione dell’art. 105, c. 19, conferma il limite al subappalto nei lavori pubblici. Infatti, come nella previgente disciplina, il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a cascata).
4. Condizioni per l’affidamento in subappalto
Ai sensi dell’art. 105, c. 4, i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
l’autorizzazione della stazione appaltante, (che riprende quella prevista per gli appalti privati all’art. 1656 del codice civile.) a patto che rispettino le seguenti condizioni:
a) la non partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’appalto da parte dell’affidatario del subappalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare ;
d) il concorrente dimostri l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 in capo ai subappaltatori.
Con riferimento alla lettera c) si evidenzia che tale adempimento costituisce non solo un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, ma in alcuni casi anche un presupposto per la partecipazione alla gara.
La violazione dell’obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora, in mancanza di una specifica qualificazione nella categoria scorporabile, questi debba documentare il possesso dei requisiti richiesti, attraverso il futuro affidamento a subappaltatore idoneamente qualificato.
La giurisprudenza civile ha comunque chiarito in proposito che, nonostante l’autorizzazione, il subappalto resta un contratto che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente resta estraneo: questi non acquisisce diritti o assume obbligazioni verso il subappaltatore (ex multis Xxxx. Civile, sez. II, 11 agosto 1990, n. 8202).
Rispetto alla disciplina civilistica, quella contenuta nel codice dei contratti pubblici è più stringente, essendo posta a tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’appalto.
4.1 Prescrizioni particolari
Nello specifico l’art. 105 del codice dei contratti pubblici stabilisce quali siano i controlli in capo all’Amministrazione interessata e quali siano gli obblighi che sorgono in capo all’impresa appaltatrice ove sorgano sub-contratti nella fase d’esecuzione del contratto pubblico principale.
Corre così l'obbligo di evidenziare che gli adempimenti in capo alla Stazione appaltante, nel rispetto del D.Lgs .81/2008 , riguardano in sintesi la legittimazione dei titolari di contratto (siano essi principali aggiudicatari, subappaltatori o titolari di subcontratto) a svolgere la loro mansione , nel caso specifico, all'interno dell'Azienda ospedaliera. Previa l'effettuazione dei controlli ed autorizzazioni previsti dalla legge, i riferimenti dei soggetti suindicati vanno puntualmente inseriti nei seguenti documenti contrattuali previsti ed oggetto di verifica da parte degli Enti previdenziali preposti ai controlli quali :
1) nel DUVRI in caso di servizi e forniture.
2) nella Notifica preliminare c/o Spresal in caso di lavori edili ed impiantistici
3) nel PSC in caso di lavori edili ed impiantistici
4) nel POS da parte dei singoli operatori (lavori edili ed impiantistici)
NB: questi documenti vanno tempestivamente aggiornati nel caso in cui , durante l'esecuzione del contratto vi siano cambiamenti e/o inserimenti di soggetti titolati ad operare all'interno del contesto ospedaliero .
5. Indicazione della terna di subappaltatori
L’art. 105, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, prevede che – al ricorrere di alcune circostanze – è d’obbligo per l’appaltatore indicare nominativamente i subappaltatori all’atto della formulazione dell’offerta di gara; in particolare: «è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, o indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dal comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012».
Lo stesso comma 6, in linea con le previsioni contenute nella legge delega n. 11/2016, precisa che «nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara».
L’indicazione nominativa della terna al momento della gara determina la necessità per la commissione di gara di verificare il possesso dei requisiti da parte dei subappaltatori indicati (art. 80, c. 1 e ss).
Per gli appalti sopra soglia, ciò avviene negli stessi limiti cui compete verificare quelli del concorrente; tale adempimento può comportare un notevole aggravio del procedimento di scelta del contraente, verificandosi un’esponenziale incremento dei soggetti da verificare in sede di gara.
Nel caso di appalti sotto soglia, la verifica della stazione appaltante in merito all’assenza delle cause di esclusione in capo al subappaltatore appartenente alla terna è prevista sui soli subappaltatori dell’aggiudicatario (art. 105, c. 6). In quest’ultima ipotesi, la verifica è effettuata prima della stipula del relativo contratto, secondo le modalità e le tempistiche individuate dal bando o nell’avviso di gara; in cui la stazione appaltante dovrà indicare i mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5.
In entrambi i casi, il concorrente deve anticipare alcuni dei documenti generalmente richiesti in corso d’opera per l’autorizzazione del subappaltatore, così da permettere alla stazione appaltante il controllo circa il possesso di tutti i requisiti generali richiesti per l’esecuzione del subappalto.
La verifica dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche dell’appaltatore dovrà essere ripetuta all’atto di effettiva stipulazione/autorizzazione del contratto di subappalto.
6. Documentazione specifica relativa al Subappalto
L'art.105 comma 7 specifica modalità e documenti necessari al fine di consentire alla
P.A. le necessarie verifiche .
7. L'affidatario deposita :
a) il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
b) Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata
c) l'affidatario deposita altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Con le Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state elaborate alcune indicazioni utili alla compilazione del modello di formulario di DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione n. 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.
In queste Linee guida viene specificato il caso di subappalto, in cui l’operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e riporta espressamente il nominativo dei subappaltatori proposti; questi ultimi, a loro volta, compilano il proprio DGUE, fornendo le indicazioni necessarie alla verifica dei propri requisiti. Inoltre, viene chiarito che in caso di obbligatoria indicazione della terna, resta fermo l’onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
8. Sintesi dell'articolato normativo .
Comma 1: Riferimenti ai soggetti interessati Comma 2: Definizioni generali
Comma 3. Categorie di forniture o servizi che per la loro specificità NON si configurano come subappalti
Comma 4:Condizioni per l'applicazione del subappalto Comma 5: Limiti di applicazione del subappalto
Comma 6: Obbligo di indicazioni subappalti in fase di offerta
Comma 7:Documentazione specifica relativa ai subappalti e sub contratti
Comma 8: Responsabilità del contraente principale rispetto alla stazione appaltante Comma 9: Documentazione da parte del subappaltatore.
Assolvimento da parte di questi degli obblighi previdenziali, assicurativi contributivi .
Gestione del DURC
Comma 10 : In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente
Comma 11: Contestazione delle richieste di cui al comma precedente (rif. Direzione Provinciale del lavoro)
Comma 12 :Sostituzione dei subappaltatori
Comma 13. Casi possibili di corresponsione diretta degli importi dovuti dalla stazione appaltante al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi , al fornitore di beni o lavori .
comma 14. Limiti economici nei contratti di subappalto.
Prezzi unitari, ribassi .
Costi della sicurezza e della manod'opera .
Comma 15. Cartellonistica per i lavori
Comma 16 Specificazioni inerenti il contenuto del DURC
Comma 17 Piani di sicurezza e gestione del personale afferente i subappaltatori (D. lgs. 81/2008):
Comma 18: Documentazione da allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo
Tempi per il rilascio dell'Autorizzazione da parte della Stazione appaltante Comma 19: Divieto di subappaltare prestazioni già oggetto di subappalto
Comma 20: Ambiti di applicazione del presente articolo a raggruppamenti temporanei, società consortili.
Comma 21 Disposizioni riguardo le Regioni a statuto speciale
Comma 22 Rilascio da parte delle Stazioni appaltanti dei Certificati di cui all'art.83 comma 1 e art.84 comma 4 lett. b.
9. Conclusioni
Ai fini di favorire la trasparenza, i dati dei subappalti e sub-contratti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’A.O. Ordine Mauriziano, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Informazioni su Subappalti e Sub-contratti.
E' cura delle Strutture coinvolte in tale tipologia di contratti, fornire con periodicità annuale i dati per l’elaborazione delle tabelle pubblicate.