REPUBBLICA ITALIANA
REP. N.
CONTRATTO tra REGIONE e per l’affidamento
del servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per l'Emergenza Sanitaria –
S.I.R.E.S. 118 – in uso presso la Regione Campania per un periodo di tre anni.
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA
L’anno 2011 il giorno del mese di , nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me
, Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 del X.X. 00/00/0000 n. 2440 sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con X.X. 00/00/0000 n. 827, in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 15/01/2003 n. 2 e del 06/08/2009
n. 1384 si sono costituiti:
1) La Regione Campania, cf. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona del
xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a il , Coordinatore dell'Area
Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 3/6/2000, n. 3466 del 06/08/2009 n. 1384.
2) la Società ...................................................................c.f. n.............................................................
nella persona del legale rappresentante Sig ....................................................................., nato a
...................................(.......), il e domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in
............................... alla via .............................................................................. n. ...............-------------
-
Verificato che detta Società é stata costituita per atto pubblico redatto in data , Rep.
n. .................., dal Notaio in .................(.......) dott. ................................, con sede in
.......................... alla via ....................................... n. ;
ovvero la (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. ………………… , di seguito denominata Società, nella persona del dott./sig. ………………………….. nato a ………………….
(…….), il ………………… legale rappresentante della Società stessa in …………
via…………………………… n. ………..
verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di ……………. nella cui Sezione …………..
del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al n. … e c.f e R.E.A.
n. ………………………, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e succ. mod. e integr. Verificato, ulteriormente, che il Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza ha prodotto, per la Società, la necessaria informazione prefettizia dell'Ufficio Territoriale del Governo di (provincia), informazione inviata a detto
Settore e agli atti del protocollo al n. ..................... del , in cui si informa che a carico
della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Stessa “non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 10, co. 3,4 e 5 ter e art. 10 quater, co. 2 della L. 31/05/1965 né cause interdittive di cui all’art. 4 del D. X.xx. 08/08/1994, n. 490”.
Verificato, altresì, che l'A.G.C. Assistenza Sanitaria, Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza ha prodotto le richieste di informazioni antimafia per la Società., presentate con nota del ........ prot. n. , all'Ufficio territoriale di
Governo di .................. per la Società per cui la Società medesima, stante il disposto dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, data l'urgenza, è comunque ammessa alla firma del predetto contratto, sotto condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato
D,Lgs. 252/1998, lo stesso sarà revocato ipso iure.-----------------------------------------------------------
Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:
a) che con Decreto Dirigenziale del Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza del n. , e’ stato approvato lo schema del presente contratto, il Capitolato generale e speciale d'oneri e l'allegato tecnico, il cui corrispettivo graverà sul capitolo 7082, U.P.B. 4.15.38 del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;----
b) che con decreto Dirigenziale del n del Settore “Provveditorato ed
Economato” dell’A.G.C. “Demanio e Patrimonio”, e’ stata indetta, ai sensi del D.L.vo 163/2006 e della L.R. n. 3/07, apposita gara per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per l'Emergenza Sanitaria – S.I.R.E.S. 118 – in uso presso la Regione Campania per un periodo di tre anni;
c) che il bando di gara, il Disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e lo schema di contratto sono stati pubblicati sul B.U.R.C. n. del ed e’ stata data la pubblicità della legge;----
d) che a conclusioni delle operazioni la commissione di gara, nominata con decreto del
n. dell’A.G.C. “Demanio e Patrimonio” ha aggiudicato il servizio in oggetto alla Società ;
e) che con decreto Dirigenziale del n. del Settore “ Provveditorato ed Economato” e’ avvenuta la presa d’atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva in favore della Società;--------------------------------------------------------
Articolo 1 PREMESSE
I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione: il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, il D.U.V.R.I., il disciplinare tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica della Società. Tale documentazione conservata presso il Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza, dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, i quali espressamente dispensano l’allegazione di tale documentazione al presente contratto.------------------
Articolo 2
FONTI NORMATIVE DEL CONTRATTO
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle fonti normative che di seguito si riportano:
a) dal D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato con X.X.xx 25 febbraio 2000, n. 65;------
b) dal D Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE;----------------------------------------------------------
c) dalla L. n. 2240/1923 e R.D. n. 827/1924;
d) dal D. Lgs. 113/2007;
e) dalla L.R. n. 03/2007, “Disciplina del Lavori Pubblici, dei servizi e delle forniture i Campania”;
f) dal Bando di Gara;
g) dalla legge 13.08.2010 , n. 136 , modificata ed integrata dal decreto legge 12.07.2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010, n. 217;-----------------------------------------------
h) dal D.Lgs n. 81/08 e s. m. e i.;
i) dal capitolato speciale d’appalto;
l) dall’offerta tecnica ed economica presentata dalla Società in sede di gara; ----------------------------
m) dalle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore emanati ed emanandi in materia ed ai relativi emendamenti o modificazioni;--------------------------------------------------------
n) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;-----------------------
o) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.-----
Articolo 3 OGGETTO DEL CONTRATTO
La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di svolgere il servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per l’Emergenza Sanitaria – S.I.R.E.S. 118 – in uso presso le
Centrali Operative 118 ed i Nodi secondari installati presso le strutture sanitarie interessate della Regione Campania, così come descritto agli artt. 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del Capitolato speciale di appalto.
Articolo 4
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso. La Società, inderogabilmente, entro i 35 (trentacinque) giorni successivi alla stipula del presente contratto, dovrà attivare il servizio presso le Centrali Operative 118 ed i Nodi secondari installati presso le strutture sanitarie interessate della Regione Campania. Alla scadenza del periodo contrattuale la Regione si riserva la facoltà di prorogare, fino ad un massimo di 120 giorni il servizio alle stesse condizioni già pattuite. E’ fatto obbligo alla Società ai sensi e per effetti dell’art.
57 x.x.xx 163/2006, di accettare l’eventuale proroga del contratto alle medesime condizioni economiche con decisione unilaterale della Regione.---------------------------------------------------------
Articolo 5
RAPPORTI CONTRATTUALI GENERALI
I rapporti contrattuali generali, cioè non legati alla normale operatività del servizio, fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del procedimento nominato dal Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza della Regione e per la Società dal Legale rappresentante nominato dalla stessa. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.
Articolo 6
POLIZZA FIDEIUSSORIA ED ASSICURATIVA
La Regione dà atto che la Società ha presentato cauzione definitiva, per l’adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza fidejussoria del ………..n. …………stipulata con ………………., di , per un importo
pari a ……………….(10%) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1994 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all’art. 1957 del cod. civ..In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società. La Società ha stipulato altresì
con ,la polizza di assicurazione valida
ed efficace sino alla data del con un massimale di € a copertura della responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell’esercizio del presente appalto, polizza che verrà rinnovata annualmente dalla Società fino alla scadenza del contratto.--------------------------------------------------
Articolo 7
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA’
Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l’espletamento delle attività di seguito indicate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta
esecuzione del contratto:
a) provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell’affidamento, secondo le più elevate regole d’arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
b) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate anche successivamente alla stipula del contratto;
c) rispettare ed ottemperare a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto;----------------------------
d) rispettare ed ottemperare agli oneri e costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze (D.U.V.R.I. statico) che ammontano a complessivi €uro 3.000,00 (tremila); da tenere distinti dall’importo a base d’asta e non soggetti a ribasso;
e) rispettare gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità in materia di appalti”, sottoscritto con il Prefetto della Provincia di Napoli in data 1 agosto 2007, la cui presa d’atto è stata deliberata dall’Amministrazione Regionale con DGR n.1061 del 7/09/2007 (BURC n. 54 del 15/10/2007). Tutti gli obblighi derivanti dall’osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del contratto.
Articolo 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio è composto:
- dal canone mensile riferito alla gestione e manutenzione delle Centrali Operative e dei Nodi secondari;
Il corrispettivo complessivo del servizio è fissato in € ...................... ( ) Iva esclusa, con il
quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d’arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l’assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi..
Articolo 9
TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull’entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l’apposita disciplina in materia di riserve. I corrispettivi
spettanti alla Società saranno accreditati sul c.c. bancario n. intrattenuto dal
medesimo presso cod. IBAN esonerando la Regione
da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. La Società si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti dei suddetti riferimenti bancari mediante Raccomandata A/R, anticipata via fax al n. da inoltrarsi presso il Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza. Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione o l’inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all’eventuale inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti. Il pagamento del servizio prestato avverrà su presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate, redatte in duplice copia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte del Direttore dell’Unita’ Operativa Complessa cui afferisce la Centrale Operativa Territoriale. Il pagamento della fattura è subordinato all’acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall’art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute. La voce contabile prevista dal contratto a carico della Regione è il canone trimestrale del servizio.
I periodi di mancato servizio non danno, comunque, diritto al pagamento della quota dei costi fissi.
La Società emetterà trimestralmente un rendiconto riguardante i servizi prestati in ciascuna sede operativa (nel corso del trimestre) ed i piani periodici di manutenzione programmata.-------------------
La Xxxxxxx xx xxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del rendiconto per esaminare la congruità dello stesso con i dati di servizio in proprio possesso, al termine dei quali essa potrà emettere il benestare all'emissione della fattura della Società; in caso di osservazioni la Regione richiede chiarimenti sulle poste economiche indicate nel rendiconto. La Società avrà 7 (sette) giorni lavorativi per produrre la documentazione a supporto delle proprie valutazioni economiche. La presenza effettiva del personale di missione, tecnico, sarà verificata mediante idoneo sistema di rilevazione predisposto dalla Regione.----------------------------------------------------
Articolo 10 PENALI
Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all’esecuzione d’ufficio, addebitando al fornitore inadempiente gli oneri all’uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità riportate nel capitolato speciale d’appalto. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte della Regione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. Le penali non dovranno superare il 10% del valore annuo del Contratto, fatta salva la risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Società, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione, solo dopo che sia stata avviata la relativa procedura di risoluzione contrattuale.
Articolo 11
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Regione ha diritto di risolvere il contratto qualora fossero adottati nei riguardi della Società uno dei provvedimenti di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, nonché agli artt. 10 ter, quater e quinques della legge 31.05.1965, n. 575 succ. modificazioni ed integrazioni;----------------------------
- ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l’attivazione del servizio;---------------------------------
- verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d’appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- inadempienze che comportino, singolarmente o cumulativamente, l’applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale la Regione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, all’eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell’affidatario inadempiente. Il mancato adempimento dell’obbligo di tracciabilità – riferito anche ai subappalti – da diritto alla Regione di risolvere il contratto così come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010, fermo restando l’applicazione delle multe previste dalla medesima legge che variano dal 5% al 20% del valore della transazione se il pagamento è in contanti e dal 2% al 10% della transazione se il pagamento si appoggia ad un conto non dedicato.
Articolo 12
MONITORAGGIO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni è affidato al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi regionali di Emergenza che verrà effettuato sulla base dei resoconti della ditta e della C.O.T..
Articolo 13 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 116 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr.------------------------------------------------
Articolo 14 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi d’incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro dell’Istituzione.
Articolo 15
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
La Società è obbligato ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Società e’ altresì responsabile verso la Regione da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Qualora, in seguito a comunicazione risulti che la Società non abbia ottemperato agli obblighi in oggetto, la Regione opererà una trattenuta cautelare sul corrispettivo dovuto, pari al 20% (ventipercento) della somma erogata annualmente. Per il ritardato pagamento delle somme trattenute, la Società non potrà pretendere alcunché a titolo di interesse, rivalutazione monetaria, risarcimento od altro. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all’escussione della garanzia fideiussoria. E’ a carico della società, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, compreso la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Resta inteso che, in ogni caso, la Regione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la società ed il personale da questa dipendente. La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art- 1456 del codice civile.
Articolo 16 CLAUSOLA DI MANLEVA
La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l’attività svolta, nei confronti della Regione.-----------------------------
Articolo 17 SUBAPPALTO
È fatto espresso divieto all’appaltatore, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, di cedere l’esecuzione, di tutto o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi o della installazione di impianti oggetto del presente contratto. La cessione ed il subappalto senza autorizzazione determinano la risoluzione di diritto del contratto ed il diritto della stazione appaltante ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.--------------------------------------------
Articolo 18 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
La Società prende atto che la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto e’ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante Legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia
vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quale misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, ne’ dovranno essere, altresì pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne. La Società si assume espressamente l’obbligo di comunicare alla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:-------------
a)l’eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente atto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo Rappresentante Legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
b)ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula dell’atto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art.1 del decreto del presidente del consiglio 11 maggio 1991, n. 187;-----------------------------------------------
c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, emanata successivamente alla stipula del presente Atto.
Articolo 19
OBBLIGHI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Ai fini dell’osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalità in materia di appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell’8.09.07, la Società si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La Regione procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. La Società, inoltre, dovrà:
1) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura “protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” (nel seguito “conto dedicato”) presso un intermediario bancario ed effettua, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all’art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L’impresa, inoltre, incarica l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all’art. 7 del Protocollo di legalità, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l’estratto conto sarà custodito dall’impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell’importo del contratto;
2) comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale
– non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall’accensione dei “conti dedicati” – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell’istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti.
3) La medesima impresa si avvale, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991. La Società che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per la Regione che, pertanto, procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto di appalto.--------------------------
Articolo 20
RECESSO DAL CONTRATTO
Il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto dalla Regione, con preavviso di 48 (quarantotto) ore, mediante semplice comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 (dieci) giorni fissato per la presentazione delle controdeduzioni, per i seguenti motivi costituenti “giusta causa di recesso”:
- sospensione della prestazione della Società;
- fallimento della Società ;
- eventuale cessione o subappalto non autorizzati, ferme restando le previsioni di cui all’art.
116 D. Lgs. 163/2006;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;-----------------------------------------------------
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;--------------------------------------------------
- in caso di grave e reiterato inadempimento ed accertate violazioni sulla sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale i ai requisiti qualitativi minimi necessari all'espletamento del servizio;
- reiterate violazioni delle modalità operative di cui all’Art. 11, contestate per iscritto;----------
- effettuazione delle manutenzioni non a norma;-------------------------------------------------------
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- cessione della Società, di cessione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società ; ------------------------------------------------
- applicazione di sanzione interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c, del D.lg. n. 231 del 8.6.2001 od altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittive di cui all’art. 00 xxx, xxxxx 0 , xxx XX n. 223 del 4.7.06, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.06 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge n. 123 del 3.8.06;-------------------------------------------------------
- mancato adeguamento del proprio modello organizzativo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 08/06/2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29/09/200, n. 300.
La risoluzione contrattuale sarà operata in danno della Società, con le connesse responsabilità in tema di ristoro dei danni cagionati alla Regione compresi quelli per l'espletamento della nuova gara e le spese sostenute medio-tempore fino all'aggiudicazione definitiva ed attivazione del nuovo rapporto contrattuale.
Fermo restando quanto stabilito in materia di penali gli eventuali importi maggiori che la Regione dovesse sostenere per garantire la regolare fornitura del servizio aggiudicato alla Società inadempiente, nei limiti di vigenza del contratto, verranno addebitate alla Società medesima, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora da effettuare o incamerando la quota corrispondente del deposito cauzionale. La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporta l'incameramento da parte della Regione della cauzione prestata e il risarcimento dei maggiori danni consequenziali. La Società prende atto che la Regione recederà per giusta causa dal presente contratto nell’ipotesi in cui taluno dei suoi Amministratori muniti di rappresentanza, siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Il recesso sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’ipotesi di cui al precedente comma nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla Società che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del recesso. Oltre a ciò sono salve tutte le altre ed eventuali misure che la Regione intenderà porre in essere per tutelare il proprio interesse presso le sedi giudiziarie competenti.
Articolo 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Regione informa la Società che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.------------------------
Articolo 22
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALI
Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione con la sola esclusione dell’Imposta di Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà a carico della Regione.---------------------------------------------------
La Società dichiara a tutti gli effetti di legge che l’appalto per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto, e’ effettuato nell’esercizio di impresa, ex D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 4, e succ. mod. ed integr., e pertanto e’ soggetto all’I.V.A. ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. citato che cede a carico della Regione Campania. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 23
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.
Articolo 24 FORO COMPETENTE
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell’esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente quest’ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire esclusivamente il Foro di Napoli prescelto.
Io Ufficiale Xxxxxxx dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 9 (nove) pagine in bollo, di cui 9 (otto) interamente occupate e la presente soltanto in parte, e dell’allegata procura e viene da me letto ai componenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà , espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell’ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.
Napoli, li