SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari - Tratta Napoli-Cancello in variante tra le Pk. 0+000 (coincidente con la Pk 241+727 della LS) e pk. 15+585 (coincidente con il km 229+530 della LS) incluse le opere accessorie,
nell’ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in legge 164/2014 ( c.d. “Sblocca Italia”
FRA
Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni – R.F.I. S.p.A., di seguito, per brevità “Ferrovie” o “Committente”, nella persona dell’Ing. ……………………….. nato a …………………, il
……………………………., nella qualità di …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
E
l'Impresa , di seguito, per
brevità, indicata come “Appaltatore”, con sede in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Via ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... iscritta alla CCIAA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... al n. ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod. Fisc. n. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... P. I.V.A. n. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..., nella persona del suo legale rappresentante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nato a ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... il , domiciliato per la carica
presso la sede sociale,
PREMESSO CHE
1. “Ferrovie”, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma di: ,
Progetto:……………., Sottoprogetto: …………………. Repertorio approvazione
n. ………… in data …………. del Sig. …………….. Network …………CUP ,
ha la necessità di affidare la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari - - Tratta Napoli-Cancello in variante tra le Pk. 0+000 (coincidente con la Pk 241+727 della LS) e pk. 15+585 (coincidente con il km 229+530 della LS) incluse le opere accessorie.
2. in data ... ... ... ... ..., è stata esperita, ai sensi della parte II Capo I Sezione I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i apposita gara, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’Impresa ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ;
3. con lettera ... ... ... ... ... ... ... ... ..., del ... ... ... ... ... ... ... ..., ricevuta dall’Appaltatore in data ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ..., è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
4. l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 11;
5. con lettera ... ... ... ... ... ... del ........... è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
6. si rende pertanto ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto. Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE
Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO
Con il presente contratto di appalto, “Ferrovie” affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e ad essa allegati, la Progettazione Esecutiva e l’Esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari - Tratta Napoli-Cancello in variante tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 241+727 della LS) e pk 15+585 (coincidente con il km 229+530 della LS) comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, dei due impianti di fermata e quello di stazione.
Sono oggetto del presente contratto la Progettazione Esecutiva e Realizzazione di tutte le opere civili di sede e dei fabbricati con relativi impianti tecnologici, le opere stradali e di ricucitura viaria, le opere idrauliche, gli interventi di armamento, gli impianti di segnalamento, Telecomunicazione, Luce e Forza Motrice, Linea di Contatto, gli impianti meccanici, le Fermate e una Stazione.
Sono inoltre comprese le opere di mitigazione ambientale e di dismissione della linea storica del tratto compreso tra le pk 241+727 e 229+621 della LS Roma Napoli via Cassino. Sono esclusi dal presente contratto i lavori di riutilizzo della LS dismessa.
2.1 La Progettazione Esecutiva (d'ora in avanti, semplicemente, “Progetto Esecutivo” o “PE”) dovrà essere redatta in conformità al “Progetto Definitivo” (d'ora in avanti, semplicemente, “Progetto Definitivo” o “PD”) (allegato n. 12 posto a base di gara, ivi compreso il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) allegato al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni e specifiche dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo articolo 37 (documenti facenti parte del contratto) e
in particolare delle “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (PPP) (allegato n. 4), del “Manuale di Progettazione” (d'ora in avanti anche MdP) (allegato n. 3 e dell'art. 20 delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (d'ora in avanti, per brevità, “C.G.C.” o “Condizioni Generali”) (allegato n. 1).
2.2 I lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari - Tratta Napoli-Cancello in variante tra le Pk 0+000 e pk 15+585 comprensiva di armamento ferroviario degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, dei due impianti di fermata e quello di stazione., per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del Progetto Definitivo (allegato n. 12), consistono principalmente nella realizzazione di un tratto in affiancamento e raddoppio della linea esistente per circa
8 Km e di un tratto a doppio binario completamente in variante, lungo circa 6 Km di cui 4 in galleria naturale, che si innesta sulla tratta in variante alla LS Roma - Napoli via Cassino, poco più a sud dell’esistente fermata di Maddaloni.:
A) - OPERE CIVILI
a) Opere di sede
• Bonifica da ordigni esplosivi;
• Demolizione di fabbricati interferenti;
• Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;
• Costruzione della sede ferroviaria per il tratto in variante della linea ferroviaria Napoli-Bari - Tratta Napoli-Cancello, con inizio alla pk 0+000 (coincidente con la Pk 241+727 della LS) e termine alla pk 15+585 (coincidente con il km 229+530 della LS).
• Rilevati e trincee come indicati nel progetto definitivo;
− RI01 - Rilevato da km 0+000 a km 0+240
− TR01 - Trincea da km 0+240 a km 0+550
− RI01P - Rilevato deviazione provvisoria linea Cassino esistente da km 0+000 a km 1+227,54
− RI02 - Rilevato da km 5+300 a km 6+621
− RI03 - Rilevato da km 8+493,10 a km 9+527,02
− RI04 - Rilevato Stazione di Acerra da km 10+527,60 a km 11+858,76
− RI04BIS - Raccordo industriale Acerra
− RI05 - Rilevato da km 12+584,46 a km 13+200,60
− RI06 - Rilevato da km 13+544,91 a km 14+820,69
− RI07 - Rilevato da km 14+820,69 a km 15+552,49
• Viadotti, strutture scatolari, ponti come indicate nel Progetto definitivo;
− VI01 - Viadotto ferroviario tra le progressive 6+650.00 km e 8+486.82 km per una lunghezza complessiva di 1836,82 m;
− VI02 - Viadotto ferroviario tra le progressive 9+531.94 km e 10+527.60 km per una lunghezza complessiva di 995,66 m;
− VI03 - Viadotto ferroviario tra le progressive 11+971.51 km e 12+552.23 km per una lunghezza complessiva di 580,72 m;
− VI04 - Viadotto ferroviario tra le progressive 13+200.60 km e 13+579.83 km per una lunghezza complessiva di 379,23 m;
• Opere in sotterraneo come indicate in Progetto definitivo
− GA01 - Galleria artificiale Casalnuovo
▪ GA01A - Galleria Casalnuovo Sezione tipo A - Galleria Parapioggia da km 0+550 a km 0+730
▪ GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
▪ GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
▪ GA01D - Galleria Casalnuovo Sezione tipo C - Galleria tipo Milano doppia canna a sezione ribassata da km 1+028,400 a km 1+200,000 (Opera da realizzarsi per fasi)
▪ GA01E - Galleria Casalnuovo Sezione tipo D - Galleria tipo Milano doppia canna da km 1+200,000 a km 1+337,650 (Opera da realizzarsi per fasi)
▪ GA01F - Galleria Casalnuovo Sezione tipo E - Galleria ribassata in prossimità Fascio Tubiero e linea AV da km 1+446,790 a km 1+488,130
▪ GA01G - Galleria Casalnuovo Sezione tipo F - Galleria doppia canna realizzata in opera da km 1+488,130 a km 1+537,130
▪ GA01H - Galleria Casalnuovo Sezione tipo G - Galleria tipo Milano doppia canna da km 1+537,13 a km 1+560,000
▪ GA01I - Galleria Casalnuovo Sezione tipo H - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+560,600 a km 1+823,500
▪ GA01L - Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 1+823,500 a km 2+093,500
▪ GA01M - Galleria Casalnuovo Sezione tipo L - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 2+093,500 a km 2+172,170
▪ GA01N - Galleria Casalnuovo - Completamento Tratto di GA Casalnuovo già realizzato da km 2+172,170 a km 2+271,140
▪ GA01O - Galleria Casalnuovo Sezione tipo M - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 2+273,200 a km 2+306,80
▪ GA01P - Galleria Casalnuovo Sezione tipo N - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 2+306,80a km 2+455,94
▪ GA01Q - Galleria Fermata Casalnuovo Sezione tipo O - Galleria tipo Milano doppia canna e doppia altezza da km 2+455,94 a km 2+755,94
▪ GA01R - Galleria Casalnuovo Sezione tipo P - Galleria tipo Milano doppia canna
da km 2+755,94 a km 2+858,14
▪ GA01S - Completamento Tratto di GA Casalnuovo già realizzato da km 2+858,14 a km 3+058,500
− GA02 - Galleria artificiale Santa Chiara già realizzata in precedente appalto- Demolizione e ricostruzione marciapiede;
− GA04 - Galleria artificiale raccordo industriale in corrispondenza NV05
• Cavalcaferrovia, Sottovia
− IV01 - Viabilità Fermata Casalnuovo Tratto B - Cavalcaferrovia linea Circumvesuviana esistente
− IV02 - - Cavalcavia autostradale per scavalco A1 dal km 7+300 al km 8+500
− IV03 - Opera di scavalco raccordo industriale da km 10+410,05 a km 10+527,60
− SL01 - Sottopasso Ramo 11 viabilità di accesso alla Stazione AV di Afragola km 6+354,48
− SL02 - Opera di scavalco Circumvesuviana km 11+013,70
− SL03 - Sottovia Via Spiniello km 11+609,33
− SL04 - Sottovia S.P. 158 km 13+751,70
− SL05 - Sottovia S.P. 498 km 14+821,45
− SL06 - Sottovia Variante S.P. 23 Via Gaudello km 15+132,84
− SL07 - Sottopasso pedonale km 15+355,67
− SL08 - Sottopasso pedonale km 8+550
− SL09 - Sottopasso pedonale km 8+850
− SL10 - Sottopasso pedonale km 9+200
− SL11 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 0x000
• Nuove Viabilità provvisorie e definitive, ricuciture, come indicato negli elaborati del progetto definitivo
− NV01 - Viabilità Fermata Casalnuovo Tratti A, B, C, D, E, F- e tratto G Anello viario di collegamento ai Tratti A-C-D-E
− NV02 - Nuova Viabilità Variante archeologica km 6+000
− NV03 - Sistemazione Viabilità interna Centro Commerciale km 7+141
− NV04 - Rampe di svincolo Asse Mediano km 7+605
− NV05 - Nuova Viabiltà Raccordo industriale
− NV06 - Nuova Viabilita' Tipo F - Ramo di via Gaudello
− NV07 - Viabilità di accesso alla Stazione di Acerra km 10+910 - Ramo principale
− NV08 - Viabilità di accesso alla Stazione di Acerra km 10+910 - Ramo secondario
− NV09 - Adeguamento Viabilità esistente Via Spiniello km 11+574
− NV10 - Riprofilatura Xxxxxx xxxxxxxxx - xx 00x000
x XX00 - Xxxxx Viabilità km 14+317
− NV12 - Nuova Viabilita' Via Gaudello km 15+135,17
• Fermate/Stazioni
− FV01 alla pk 2+605- Nuova Fermata interrata Casalnuovo:
▪ una fermata interrata di interscambio tra la nuova linea Circumvesuviana e la variante ferroviaria realizzata dal punto di vista strutturale e costruttivo come una galleria artificiale;
▪ una piazza pedonale sull’impronta della parte di galleria artificiale occupata dalla fermata ;
▪ due gusci di copertura dei collegamenti verticali di accesso, posizionati in asse alla fermata;
▪ due parcheggi, uno ad uso della Circumvesuviana, , e l’altro ad uso FS.
− FV02 alla pk 7+238 - Nuova Fermata Centro Commerciale ubicata su viadotto VI01.
− FV03 alla pk 10+945- Nuova Stazione di Acerra ubicata su rilevato.
▪ Stazione di interscambio tra la nuova linea Circumvesuviana e la variante ferroviaria;
▪ due parcheggi, uno ad uso della Circumvesuviana, , e l’altro ad uso FS.
• Fabbricati Tecnologici lungo linea e agli imbocchi della Galleria, così come riportati nel seguito:
− FA01 - Fabbricato PT1 km 0+350
− FA02 - Fabbricati di sicurezza in galleria km 0+650 (P.G.E.P. lato Napoli)
− FA03 - Fabbricato Impianto di sollevamento GA Casalnuovo km 0+975
− FA04 - Fabbricati di sicurezza in galleria km 3+550 (P.G.E.P. lato Cancello)
− FA05 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale km 7+075
− FA06 - Fabbricato Tecnologico al Km 14+238
− FA07 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle Puglie
• Sistemazioni idrauliche, tombini, opere di scavalco e risoluzione interferenze come indicate nel progetto definitivo;
− IN01 - Opera di scavalco interferenza Vecchio Collettore Badagnano km 6+026,70
− IN02 - Opera di scavalco interferenza Nuovo Collettore Badagnano km 6+063,10
− IN03 - Opera di scavalco Acquedotto Campano km 6+515,54
− IN04 - Opera di scavalco Acquedotto Serino km 6+634,55
− IN05 - Tombino scatolare a spinta 3,00x3,00 al km 15+558,98
− IN06 - Opera di protezione ex Acquedotto ARIN sulla Viabilità NV12
− IN07 - Tombino scatolare a spinta km 0+205
− IN08 - Deviazione collettore "C" km 0+497
− IN09 - Prolungamento ponticello esistente km 0+957 in RI01P
− IN10 - Opera di protezione ex Acquedotto Campano sulla Viabilità NV12
− IN11 - Tombino scatolare interferenza fossi idraulici al km 5+525,00
− IN12 - Deviazione Collettore fognario X. Xxxxx-Xxxxxxx al km 6+980
− IN13 - Tombino canale Lagno Pizzopontone sulla viabilità NV12
− IN14 - Deviazione Collettore Fognario Via Nazionale delle Puglie
− IN15 - Deviazione Collettore Fognario Casalnuovo km 8+085
− IN16 - Deviazione Collettrice nera da km 8+456,19 a km 9+492,28
• Ripristino degli accessi interferiti dai lavori di realizzazione della linea ferroviaria;
b) Impianti tecnologici come indicato negli elaborati del progetto definitivo :
• Armamento ferroviario: SF – Sovrastruttura ferroviaria
− AM01 Armamento della tratta “Variante Napoli-Cancello”, tra le progressive di progetto km 0+000 e 15+586, coincidenti a sud, lato Napoli, con km 241+727 e a nord, lato Cancello, con il km 229+530 della Linea Storica
▪ AM10101 Realizzazione della Variante provvisoria ai tracciati pari e dispari della linea storica, comprendente la relizzazione dal km 0+000 di progetto al km 1+227.54 (rispettivamente km 241+727 e km 240+489 L. S.), compreso le operazioni di riallineamento dei binari dal km 1+227.54 al km 1+335.34 (rispettivamente 240+489 e km 240+381 L. S.).
▪ AM10102 Ripristino dei tracciati della linea storica e rimozione di quelli pari e dispari realizzati con la Variante provvisoria di cui alla voce AMM10101, dal km 0+000 di progetto al km 1+227.54 (rispettivamente km 241+727 e km 240+489 L. S.), compreso le operazioni di riallineamento dei binari dal km 1+227.54 al km 1+335.34 (rispettivamente 240+489 e km 240+381 L. S.).
▪ AM10103 Realizzazione dei binari di CT della Variante Napoli-Cancello tra le progressive di progetto km 0+000 e 15+586 (rispettivamente km 241+727 e km 229+530 L. S.) compreso le operazioni di riallineamento dei binari dal km 15+586 al km 15+673 (rispettivamente 229+530 e km 229+443). I lavori comprendono la realizzazione e la successiva rimozione dei dispositivi di armamento provvisori necessari alla realizzazione di uno scalo di servizio occorrente per il cantiere di armamento sito alla fine della variante al km 15+495 (229+621 L. S.).
▪ AM10104 Variante Napoli-Cancello - Stazione di Afragola. Nella voce sono compresi e compensati tutti i lavori di armamento necessari alla realizzazione del
piazzale: il binario di precedenza e relativi scambi e dispositivi di armamento in genere, i binari secondari e dispositivi di armamento relativi al fascio manutenzione sito nel piazzale lato nord;
▪ AM10105 Variante Napoli-Cancello - Stazione di Acerra. Nella voce sono compresi e compensati tutti i lavori di armamento relativi alla realizzazione del binario di precedenza e dei relativi scambi e dispositivi di armamento in genere necessari alla sua funzionalità. I lavori non comprendono la realizzazione dello scalo merci.
▪ AM10106 Allacci per attivazione della Variante Xxxxxx-Xxxxxxxx xx xx 0x000 x xx xx 00x000.
− AM02 Realizzazione del nuovo scalo merci nella stazione di Acerra e del nuovo raccordo industriale dal km 0+000 al 2+567.92.
▪ AM10201 Realizzazione del nuovo scalo merci nella stazione di Acerra: binari presa e consegna.
▪ AM10202 Realizzazione del nuovo scalo merci nella stazione di Acerra: Deviatoi.
▪ AM10203 Realizzazione del nuovo raccordo industriale dal km 0+000 al km 2+567.92.
− AM03 Rimozione dell'armamento della linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 229+621 (15+495)
▪ AM10301 Rimozione dell'armamento della linea storica: Binari di XX xxx xx 000x000 xx xx 000x000.
▪ AM10302 Rimozione dell'armamento della linea storica: Binari secondari nelle Stazioni di Casalnuovo e Acerra.
▪ AM10303 Rimozione dell'armamento della linea storica: Deviatoi nelle stazioni di Casalnuovo e Acerra.
• Trazione Elettrica
− Elettrificazione delle nuove tratte e della variante provvisoria alla LS RM-NA
− Elettrificazione dei tratti di linea allo scoperto a partire dal nuovo TS di linea nei pressi della SSE di Volla e fino al nuovo TS della SSE di Cancello;
− Realizzazione del nuovo TS e delle linee di alimentazione nei pressi della SSE di Volla per permettere l’allaccio sulla LdC degli alimentatori già predisposti nella SSE Volla ;
− Realizzazione del nuovo TS e delle calate sulla LdC nei pressi della SSE di Cancello per permettere l’ormeggio delle nuove condutture di contatto da 540 mm²;
− Elettrificazione della Galleria Casalnuovo e X. Xxxxxx;
− Elettrificazione della Stazione di Napoli Afragola;
− Elettrificazione della Fermata di Centro Commerciale ;
− Elettrificazione della nuova stazione di Acerra ;
− Realizzazione del circuito di terra e protezione TE, completo in tutte le sue parti, di tutta la nuova tratta in variante a doppio binario;
− Realizzazione degli adeguamenti agli impianti esistenti (condutture di contatto, circuito di terra e di protezione TE) in prossimità degli allacci alla linea esistente RM-VA via Cassino al km 241+727 ;
− Realizzazione dei collegamenti al circuito di terra e di protezione T.E. di strutture metalliche, paline, barriere antirumore, ecc. ubicate all’interno della zona di rispetto TE ;
− Fornitura in opera di tutti gli accessori e di apparecchiature non inclusi nella fornitura di RFI;
− Posa in opera dei sezionatori estremi, intermedi, in quadro, di seconda fila e di arrivo linea, della stazione di Napoli Afragola compreso la realizzazione delle relative canalizzazioni, la fornitura e posa dei cavi per il loro comando e controllo, del quadretto di comando completo del relativo alimentatore ;
− Posa in opera dei sezionatori estremi ed intermedi della nuova stazione di Acerra compreso la realizzazione delle relative canalizzazioni, la fornitura e posa dei cavi per il loro comando e controllo, del quadretto di comando completo del relativo alimentatore ;
− Demolizione e sistemazione nei punti di raccordo, degli impianti TE esistenti per permettere l’allacciamento della linea attuale con quella nuova ;
− Demolizione degli impianti TE dell’attuale tratta a doppio binario ;
− Realizzazione del “Sistema di interruzione e messa a terra della linea di contatto” nella galleria Casalnuovo-S. Chiara e nei Fire Fighting Point (FFP) della Stazione di Napoli Afragola e della galleria Casalnuovo lato Napoli secondo la normativa vigente sulla “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”, con la fornitura e posa in opera dei sezionatori di terra MAT, i relativi armadi di comando locale QMAT e il sistema di comando e controllo basato su un sistema di PLC.
• Impianti di Luce e Forza Motrice (LFM)
− fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti di luce e forza motrice a servizio della sicurezza in Galleria
− impianti di illuminazione viabilità stradali
− Impianti di illuminazione e forza motrice Galleria– vie di esodo – aree di triage – PGEP
− impianti di alimentazione posti tecnologici, fermate viaggiatori, Stazioni e risoluzioni
interferenze:
- FA01 - Fabbricato PT1 km 0+350
- FA02 - Fabbricati di sicurezza in galleria km 0+650 (P.G.E.P. lato Napoli)
- FA03 - Fabbricato Impianto di sollevamento GA Casalnuovo km 0+975
- FA04 - Fabbricati di sicurezza in galleria km 3+550 (P.G.E.P. lato Cancello)
- FA05 - Fabbricato tecnologico Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx 0x000
- XX00 - Xxxxxxxxxx Tecnologico al Km 14+238
- FA07 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle Puglie
- Infrastrutture Protezione Acquedotti
- FV01 alla pk 2+605- Nuova Fermata Casalnuovo
- FV02 alla pk 7+238 - Nuova Fermata Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
- XX00 xxxx xx 00x000- Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx.
• Impianti Meccanici
- Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Impianto Controllo Fumi
- Impianto Ventilazione
- Impianto Rivelazione Incendi
- Impianto Spegnimento Automatico a Gas
- Impianto HVAC
- Impianto Idrico Sanitario
- Impianto Antintrusione e Controllo Accessi
- Impianto TVCC
- Porte da Galleria Ferroviaria
- Impianto Sollevamento Acque
- Impianto Sollevamento Verticale
- Fire Fighting Points
• Impianti di Segnalamento
- Piazzale : fornitura e posa in opera di cunicoli/tubi per la realizzazione delle dorsali principali di stazione e linea.
- Varianti di tracciato provvisorie funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato: interventi per duplicare l’attuale attrezzaggio di linea sui tratti provvisori.
- Rimozione/dismissione impianti esistenti: è compresa la rimozione degli impianti
dismessi. In particolare dovranno essere dismessi tutti i piazzali di stazione e di linea: enti IS, boe SCMT, cunicoli, cavi, etc e tutti gli enti di cabina di stazione e linea: ACEI, PBA, Garitte PLL, ROT/AFO, etc, il tutto funzionale a liberare le aree rese disponibili a seguito dell’attivazione del nuovo tracciato.
• Impianti di TLC
- Impianto cavo principale a 32 fibre ottiche SMR resistente al fuoco a supporto degli impianti di emergenza in galleria e per la radiopropagazione in galleria;
- Impianto cavo a 8 f.o. multimodale rispondente alla specifica TT531, dedicato esclusivamente al collegamento delle protezioni elettriche dei QdT all’interno della galleria a supporto degli impianti di emergenza in galleria.
- Impianto cavo principale a 32 fibre ottiche SMR per gli interventi per mantenimento in esercizio dei cavi TLC esistenti (fo e cu) a seguito di interferenze delle lavorazioni di armamento con i binari esistenti per la creazione della nuova sede del corpo stradale per il raddoppio dal pk 240+489 al pk 241+727;
- Impianto cavo principale a 40 coppie in rame per gli interventi per mantenimento in esercizio dei cavi TLC esistenti (fo e cu) a seguito di interferenze delle lavorazioni di armamento con i binari esistenti per la creazione della nuova sede del corpo stradale per il raddoppio dal pk 240+489 al pk 241+727;
- Sistemi TLC per la sicurezza nella galleria Casalnuovo
- Interfacciamento con gli esistenti sistemi TLC;
- Alimentazioni impianti.
c) Ambiente
• Assistenza archeologica ai movimenti di terra;
• Barriere antirumore secondo il tipologico standard RFI da realizzare come indicato negli elaborati di progetto definitivo:
- BA01 - Barriere da Km 0+000 a Km 0+550 Lato Pari
- BA02 - Barriera da Km 5+200 a Km 5+554 Lato Dispari
- BA03 - Barriere da Km 8+179 a Km 9+478 Lato Pari
- BA04 - Barriere da Km 10+375 a Km 10+894 Lato Pari
- BA05 - Barriere da Km 10+753 a Km 11+092 Lato Dispari
- BA06 - Barriera da Km 11+055 a Km 11+739 Lato Pari
- BA07 - Barriere da Km 11+855 a Km 12+245 Lato Pari
- BA08 - Barriere da Km 13+115 a Km 13+283 Lato Pari
- BA09 - Barriera da Km 13+283 a Km 13+435 Lato Dispari
- BA10 - Barriera da Km 13+587 a Km 13+923 Lato Pari
- BA11 - Barriera da Km 13+643 a Km 14+036 Lato Dispari
- BA12 - Barriere da Km 14+092 a Km 14+400 Lato Dispari
- BA13 - Barriere da Km 14+325 a Km 14+781 Lato Pari
- BA14 - Barriera da Km 14+901 a Km 15+573 Lato Dispari
• Realizzazione opere a verde secondo gli elaborati del progetto definitivo:
- IA01 - opere a verde dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450
- IA02 - opere a verde - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800
- IA03 - opere a verde - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600
- IA04 - opere a verde - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150
- IA05 - opere a verde - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750
- IA06 - opere a verde - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980
- IA07 - opere a verde - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470
- IA08 - opere a verde - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560
• Interventi di mitigazione ambientale in corso d’opera per effetto della cantierizzazione
• Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta gestiti in qualità di rifiuti.
• Trasporto al sito di destinazione dei materiali gestiti in qualità di sottoprodotto.
2.3 Rientrano, inoltre, nell’oggetto dell’appalto, e dunque sono compresi e compensati nell’importo contrattuale:
a) la redazione e condivisione delle convenzioni con gli enti interferiti per la risoluzione delle interferenze;
b) esecuzione delle lavorazioni in presenza dell’esercizio ferroviario;
c) prove, verifiche e messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;
d) oneri per l’interferenza con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente sui cantieri;
e) l’assistenza alle Commissioni di Verifica Tecnica (CVT);
f) a fornitura di tutti i materiali (esclusi quelli esplicitamente dichiarati come a fornitura da parte di RFI)
g) l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato dal Committente, necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio della ANSF, secondo quanto previsto dal X.Xxx. 8 ottobre 2010 n. 191.
2.3 Rientrano comunque nell’oggetto del contratto di appalto l’esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel “Progetto Definitivo”, nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l’oggetto del contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul “Progetto Esecutivo” in conformità alle previsioni del “Progetto Definitivo”.
2.5 Non rientrano nel contratto di appalto le seguenti prestazioni:
a) impianti ACC- M ed SCMT;
b) impianti IS/TLC e Impianti Meccanici connessi all’ACC-M
c) interventi di sistemazione finale dei materiali di scavo nei siti di destinazione finale individuati
d) materiali di fornitura di RFI
ARTICOLO 3
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
3.1 I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 37 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, così come modificati/integrati dall’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall’Appaltatore, la quale pure costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Tali documenti sono parte costitutiva del Contratto anche quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. Poiché l’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del contratto d’Appalto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l’Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento integra clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 28.
3.2 Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 37 (documenti facenti parte del contratto) si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate in data 2 marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3 (allegato n. 1). Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto, in quanto compatibili con le norme di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 applicabili al presente contratto.
Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “C.G.C.” o “Condizioni Generali”.
3.2bis Con la dizione “Committente”, riportata all’art. 30 delle Condizioni Generali di Contratto (ed. 2012), si intende, oltre al soggetto per conto del quale l’Opera viene realizzata, anche Xxxxxxxx S.p.A.. Pertanto, la disciplina in materia di “Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni” prevista dal predetto art. 30 delle “CGC” si considera, a tutti gli effetti, valida ed efficace anche nei rapporti tra l’Appaltatore ed Italferr S.p.A..
3.3 Le tariffe di “Ferrovie” indicate all’articolo 37 punto 2.7 (documenti facenti parte del contratto) (allegato n. 15.1), della presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle “C.G.C.”.
3.4 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore.
3.5 In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per “Ferrovie”.
ARTICOLO 3 bis
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE - CONTESTAZIONI
A. Modalità di esecuzione
Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.
L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente contratto, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
L’appaltatore riconosce che l’Opera oggetto del presente contratto è essenziale per l’immagine di Ferrovie e si impegna a realizzarla con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente contratto e relativi allegati, si
rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dell’Opera stessa.
Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di Ferrovie. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo articolo 4: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l’Appaltatore si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di Ferrovie/Xxxxxxxx e favorire le definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di Ferrovie/Xxxxxxxx. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.
2. Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a Ferrovie/Italferr, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente contratto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a Ferrovie/Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di Ferrovie/Italferr derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.
B. Contestazioni
1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto - Ferrovie abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente Contratto e relativi
allegati, Xxxxxxxx stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 della presente convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 4, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, Ferrovie contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo A.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da Ferrovie, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 della presente convenzione.
4. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da Ferrovie per il recepimento delle suddette prescrizioni, Ferrovie stessa avrà il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
ARTICOLO 4
DIRETTORE DEI LAVORI E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO
4.1 Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di “Ferrovie”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14.2 delle “C.G.C.”.
4.2 Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, compresi il controllo e la definizione della Progettazione Esecutiva e lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, “Ferrovie” si avvarrà di ITALFERR S.p.A.. I rapporti tra “Ferrovie” e l’Appaltatore saranno direttamente curati da ITALFERR S.p.A..
4.3 Durante il corso delle prestazioni, la gestione tecnico-amministrativa del contratto sarà effettuata dall’ xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità Project Manager di ITALFERR S.p.A., il quale provvederà a controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni, ferme restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al Progettista dell’Appaltatore.
4.4 Il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL) è nominato da parte di RFI. Il REL è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisca al Responsabile del Procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
ARTICOLO 4 BIS
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL’OFFERTA TECNICA DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.
Xxxxxxxx potrà eccezionalmente autorizzare la modifica della struttura organizzativa ovvero la sostituzione di una delle figure professionali indicate in offerta laddove:
- ricorrano cause di oggettiva necessità;
- le modifiche proposte dall’Appaltatore siano almeno equivalenti rispetto alle soluzioni offerte in sede di gara.
La valutazione della ricorrenza delle condizioni suddette è rimessa all’insindacabile giudizio di Ferrovie.
ARTICOLO 5
RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
5.1 L’Appaltatore indica nel Sig l proprio Direttore Tecnico di cui all’art. 15
delle “C.G.C.”; rimane ferma la facoltà dell’Appaltatore di nominare, uno o più Direttori di cantiere, secondo quanto disposto dal citato art. 15 delle “C.G.C.”.
5.2 L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare, in relazione ai soli lavori di armamento, un Direttore di Cantiere in possesso della abilitazione ARMDITTE ai fini della certificazione di idoneità dello stato del binario per la restituzione all’esercizio ferroviario, così come indicato nel documento “Abilitazione del personale delle ditte d’armamento – ARMDITTE” (allegato n. 40)
5.3 “Ferrovie” può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d’appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, di cui al successivo art. 14, punto 1.2, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun
compenso a titolo di indennizzo.
5.4 Il Direttore dei lavori ha il compito di accertare per i soli lavori di armamento il possesso dell’abilitazione “ARMDITTE” da parte del Direttore di Cantiere, di verificarne la validità con le modalità indicate nel documento “Abilitazione del personale delle ditte d’armamento – ARMDITTE” (allegato n. 40) e certificare, all’ultimazione dei lavori, lo svolgimento delle mansioni di Direttore di Cantiere, aggiornando il suo tesserino personale.
ARTICOLO 6
IMPORTO DELL’APPALTO
6.1 L’importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso del … % (… per cento) praticato nell’offerta, è di Euro …………………….. (euro /….)1, di cui:
a) Euro 18.411.191,01 (euro Diciottomilioniquattrocentoundicimilacentonovantuno/01) per gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (Voce a corpo 1). Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall’Appaltatore;
b) Euro ………….... (euro ………………………./..)2 per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio (Voce a corpo 2);
c) Euro ………………. (euro /…)3 per lavorazioni compensate a corpo (Voce a
corpo 3) come specificato al successivo articolo 7, punto 7.1, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione;
d) Euro ………………… (euro ……………………………../..)4 per lavorazioni compensate a misura come specificato al successivo art. 7, punto 7.2, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione;
6.2 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
1 Euro 400.796.294,37 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso.
2 Euro 3.152.000,00 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto dall’aggiudicatario per la presente parte a corpo.………………………………………….
3 Euro 338.110.982,91 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto dall’aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi).
4 Euro 41.122.120,45 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto dall’aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e uniformazione dei prezzi di cui al punto 19 del bando di gara/lettera d’invito).
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo con i prezzi indicati al punto 7.1 del presente articolo e a misura con i prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari Offerti dall’Appaltatore (allegato n. 2), come indicato al successivo punto 7.2.
I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del “Progetto Definitivo”, di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.
I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nel rispetto del “Progetto Esecutivo” da redigere sulla base del “PD”, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.
7.1 Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a corpo. VOCE A CORPO 1 (Sicurezza).
Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere in conformità a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC).
Euro 18.411.191,01
(euro Diciottomilioniquattrocentoundicimilacentonovantuno/01)
Avvertenza alla voce a corpo 1:
Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.
VOCE A CORPO 2 (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)
Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del “Progetto Definitivo”, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, secondo quanto previsto nelle “PPP” (allegato n. 4 ).
Avvertenza alla voce a corpo 2:
Euro (5)
(euro ……………………../..)
5 Euro 3.152.000,00 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso.
Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva. E’ altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o riemissione degli elaborati della Progettazione Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e Coordinamento per rispettare le eventuali prescrizioni che fossero formulate dagli Enti nell’ambito degli iter autorizzativi che Ferrovie dovrà perfezionare ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
VOCE A CORPO 3
Esecuzione degli interventi sotto elencati, individuati e descritti negli elaborati di “Progetto Definitivo” (allegato n. 12):
A) Sede e Opere Civili:
• Costruzione della linea ferroviaria Napoli-Bari - Tratta Napoli-Cancello in variante tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 241+727 della LS) e pk 15+585 (coincidente con il km 229+530 della LS), comprese le opere d’arte lungo linea costituite da gallerie artificiali, ponti, viadotti sottovia (carrabili, pedonali e ciclopedonali), cavalcaferrovia, nuove viabilità provvisorie e definitive.
• Rilevati e trincee.
• Viadotti, strutture scatolari, ponti.
• Opere in sotterraneo.
• Ripristino degli accessi interferiti dai lavori di realizzazione della linea ferroviaria.
• Barriere antirumore e relativa fondazione.
• Realizzazione della Stazione di Acerra comprensiva di tutte le opere civili e degli impianti.
• Realizzazione della Fermata di Casalnuovo comprensiva di tutte le opere civili e degli impianti.
• Realizzazione della Fermata Centro Commerciale comprensiva di tutte le opere civili e degli impianti.
• Realizzazione dei Fabbricati Tecnologici omprensiva di tutte le opere civili e degli impianti.
• Opere a verde e di mitigazione Ambientale.
• Demolizione di fabbricati interferenti.
• Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi.
B) Impianti tecnologici:
• Armamento ferroviario.
• Trazione Elettrica.
• Impianti di Segnalamento.
• Impianti di Telecomunicazione.
• Impianti di Luce e Forza Motrice.
a) ;
b) ……………..
Avvertenza alla voce a corpo 3:
Euro (6)
(euro …………………………………../..)
L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3 sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara (allegato n. 12.) e saranno descritti in dettaglio negli elaborati di “Progetto Esecutivo” elaborato dall'Appaltatore e approvato da “Ferrovie”.
Sono compresi e compensati nella voce a corpo 3 anche se non specificatamente indicati:
• tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle opere ad eccezione di quelli previsti all’art.20 bis della presente Convenzione a carico di “Ferrovie”;
• tutti gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto (idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche;
• tutti gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per dare la linea o l’impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari;
• le prove, verifiche e messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;
6 Euro 338.110.982,91 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso.
• l’assistenza tecnica durante l’effettuazione delle prove sugli impianti oggetto del contratto, eseguiti dalla Direzione Lavori e da F.S. S.p.A., nella fase di attivazione, per i collaudi e fornitura per il tempo necessario per le prove e verifiche propedeutiche e finali per le attivazioni degli impianti, compresa la messa a disposizione degli strumenti e apparecchiature necessari;
• la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche;
• la fornitura su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” allegato 9 - sezione III parti B, C, D, E, F e la fornitura, su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere civili come da Capitolato Tecnico di Manutenzione di Italferr S.p.A. Annesso 2 (allegato 9);
• l’esecuzione dell’addestramento all’uso e manutenzione degli impianti tecnologici ed armamento per il personale di “Ferrovie” come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” allegato 9 – sezione B parte G;
• l’utilizzo del sistema Project Document Management (PDM) ai fini della gestione informatizzata degli elaborati di progetto di cui al successivo articolo 16 bis.
• tutti gli oneri per eventuali lavorazioni notturne, per la presenza dell’esercizio ferroviario, negli intervalli diurni, notturni e festivi, per la contemporanea esecuzione dei lavori con altre Imprese e quelli per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del Contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.
Sono esclusi dalle voci a corpo soltanto gli interventi previsti esplicitamente nelle opere a misura di cui al successivo punto 7.2.
Costituiscono inoltre parte integrante della voce suddetta, oltre agli elaborati di progetto già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente contratto, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.
Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.
7.2 Lavori da contabilizzare a misura.
• Bonifica Ordigni Esplosivi, per l’eventuale parte di aree che non sia già stata bonificata nell’ambito di altro appalto affidato da Ferrovie.
• Trasporto e conferimento dei materiali provenienti da scavi e demolizioni presso impianti di recupero
e/o discariche autorizzate.
• Trasporto e conferimento di rifiuti soprassuolo presso impianti di smaltimento.
• Trasporto e conferimento dei materiali provenienti da scavi in qualità di sottoprodotto ai siti di riambientalizzazione.
• Sostituzione terreni altamente compressibili in situ.
• Risoluzione di interferenze di cunicoli e cavi, rimozione di segnali e garitte, impianti di cavi principali in rame e fibra ottica.
• Assistenza archeologica agli scavi ove strettamente connessi con l’attività eseguita su impianti o ove strettamente connesse all’attività di avvicinamento e scoprimento di ordigni esplosivi o masse ferrose eventualmente rilevate (resta pertanto da computarsi a corpo l’assistenza archeologica connessa ad ogni altra attività di scavo prevista).
Avvertenza per i lavori a misura: I lavori di cui al presente punto 7.2 saranno compensati con i prezzi
unitari offerti dall’Appaltatore, riportati nell’allegato n. 2. Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che sono compensati dal prezzo della voce a corpo 1 per tutti gli interventi di cui al presente contratto.
7.3 Lavori in economia.
I lavori in economia sono regolati come indicato nell’allegato n. 16 “Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore”.
7.4 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A..
ARTICOLO 8 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
8.1 Tutti i prezzi di cui al precedente articolo 7 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 del C.C., rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento di lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate da “Ferrovie”. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.
8.2 I compensi per le prestazioni di “Progettazione Esecutiva” e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta la durata del rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto
di proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed even tuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 16 rispetto all’importo presunto di cui al precedente articolo 6.1 lettere c) e d).
ARTICOLO 9
PAGAMENTI – REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – MONITORAGGIO FINANZIARIO
9.1 L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto.
9.2 L’importo di ciascun acconto riguardante le prestazioni di realizzazione delle opere è determinato mensilmente con i criteri di seguito indicati.
9.3 Il termine di cui all’art. 44.4 delle “C.G.C.” decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo S.A.L..
9.4 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo 1 (costo della sicurezza) sarà contabilizzato, fino a concorrenza del prezzo stesso, incrementando l’importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori di una percentuale ottenuta dividendo l’importo della Voce 1 per l’importo dell’appalto di cui all’articolo 6.1, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione.
9.5 Qualora, per effetto di eventuali varianti, si renda necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l’importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.
9.6 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo 2 (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:
a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante S.A.L. da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle dell’approvazione da parte di “Ferrovie” degli elaborati del Progetto Esecutivo dell’Appaltatore e degli elaborati del “Progetto di Dettaglio” delle opere indicate all’articolo 16.8 lettera b);
b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d’importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (allegato n. 6), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione da parte di “Ferrovie” degli elaborati del “Progetto di Dettaglio” delle restanti opere. Ogni singolo S.A.L. relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
9.7 I lavori a misura di cui al punto 6.1.d) saranno contabilizzati in contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione degli stessi.
9.8 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo 3 (lavori) verrà contabilizzato, a seguito di constatazione
verbalizzata in contraddittorio con l’Appaltatore, con le Schede di salizzazione, approvate da “Ferrovie”. Le schede di salizzazione sono predisposte dall’Appaltatore unitamente al “Progetto Esecutivo”, in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto del “Manuale di Progettazione” (MDP) (allegato n. 3).
9.9 Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare le opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione approvate, “Ferrovie” potrà riconoscere a richiesta dell’Appaltatore la suddivisione della parte di Opera interessata sulla base delle quantità che verranno realmente eseguite, per importi in ogni caso non inferiori ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
9.10 La predetta richiesta potrà essere accolta da “Ferrovie” qualora risulti che l’Appaltatore abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione, al fine di raggiungere la produzione prevista secondo il “Programma Esecutivo” approvato di cui al successivo articolo 19 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all’articolo 19 medesimo.
9.11 Per i ritardi nella compilazione degli stati di avanzamento lavori saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012.
9.12 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.
9.13 Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato, spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D.lgs. n.231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
9.14 Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al presente Contratto, e il codice unico di progetto (CUP) , sono i seguenti: CIG 6666036AEB. – CUP J61H94000000011.
Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione trovano applicazione le previsioni di cui al Protocollo operativo per il Monitoraggio Finanziario indicato al successivo art. 13 ter (Allegato n. 46)
Le fatture sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, Codice Fiscale o partita IVA, numero di “Entrata Merci” e modalità richieste per il pagamento, devono essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Sede Sociale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx, Codice Fiscale 01585570581 – Partita IVA 01008081000, trasmesse all’indirizzo che sarà all’uopo comunicato e, per consentire una pronta registrazione, dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante caricamento telematico (upload)
del formato immagine “pdf”.
Sul Portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) - società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI – è presente all’interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire del servizio di trasmissione delle fatture in formato “.pdf”. Tale modalità è da intendersi sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria e sarà cura della Società Ferservizi S.p.A. materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, modificato dal D.Lgs. n. 52/2004 e s.m.i..
L’Appaltatore, nell’ipotesi in cui fosse impossibilitato ad effettuare il caricamento sul predetto portale del formato immagine, dovrà spedire le fatture in formato cartaceo al seguente indirizzo: FERSERVIZI S.p.A. Polo Infrastrutturale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXX.
“Ferrovie” effettuerà i pagamenti in favore dell’Appaltatore esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza dell’Appaltatore stesso.
Ai sensi dell’art. 2 del protocollo operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato alla Delibera CIPE n. 15/2015 del 28 gennaio 2015, l’Appaltatore ha comunicato a “Ferrovie” con nota n. …… del …… gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati:
………………………………… ……...………………. I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di “Ferrovie” da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui al protocollo operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato alla Delibera CIPE n. 15/2015 del 28 gennaio 2015 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del protocollo operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato alla Delibera CIPE n. 15/2015 del 28 gennaio 2015 “Ferrovie” verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:
“L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….. nell’ambito del contratto sottoscritto con …….., identificato con il CIG n. ……./CUP n. ………, assume tutti gli obblighi derivanti dal Monitoraggio finanziario di cui all’art. 2 della Delibera CIPE 15/2015 del 28 gennaio
2015L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si impegna a dare immediata comunicazione a …………. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si impegna a inviare copia del presente contratto a ”.
Per quanto riguarda i subcontratti che non sono subappalti, stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore deve darne comunicazione ai sensi dell’art.105 c.2 D.Lgs.50/2016; unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Ferrovie copia del subcontratto (v. infra art.13.4 della presente Convenzione).
9.15 Rimane inteso che “Ferrovie” non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.
ARTICOLO 9 bis ANTICIPAZIONE
1. Il Committente erogherà all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori, un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale quale risulterà al momento dell’approvazione – da parte di “Ferrovie” - del Progetto Esecutivo redatto dall’appaltatore (comprensivo dunque di eventuali varianti progettuali, in aumento o in diminuzione, definite in fase di elaborazione del Progetto Esecutivo).
Nel caso in cui il Progetto Esecutivo venga approvato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà erogata nel primo mese dell’anno contabile successivo.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11
della presente Convenzione.
L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.
3. Nel caso in cui i lavori previsti dal PE approvato abbiano dall’origine durata pluriennale, l’anticipazione verrà recuperata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Al riguardo, si provvederà al recupero dell’importo anticipato mediante detrazioni sui singoli SAL, proporzionalmente alle mensilità previste. Qualora l’importo del singolo SAL non sia sufficiente per fatti non imputabili all’Appaltatore, si provvederà a recuperare la restante quota di anticipazione sul SAL successivo, e così via fino all’integrale recupero dell’anticipazione sull’ultimo SAL dell’anno contabile.
Nel caso in cui il Progetto Esecutivo venga approvato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà recuperata nel corso dell’anno contabile successivo.
4. Resta inteso che l’Appaltatore decadrà dall’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma.
ARTICOLO 10 CESSIONE DEI CREDITI
10.1 I crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
10.2 Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della cessione, la Società del Gruppo FS Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato.
10.3 In ogni caso, la Società del Gruppo FS Italiane cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 11 CAUZIONE DEFINITIVA
11.1 La garanzia fideiussoria di Euro.... ... ... ... ... ... ... (euro. ) che l’Appaltatore è tenuto a
presentare, ai sensi dell'art. 11 delle “Condizioni Generali”, è stata dall’Appaltatore stesso costituita mediante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... N.... ... ... ... ..., emessa il ………….rilasciata da In
data …………………, fino alla concorrenza di € ………../… (euro ), ed acquisita agli atti da
“Ferrovie”.
11.2 La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, sarà svincolata alla data di approvazione del certificato di collaudo e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
11.3 Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca, dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia di Assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta di “Ferrovie”, dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di “Ferrovie”. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, “Ferrovie” avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 12 POLIZZE ASSICURATIVE
12.1 L’Appaltatore si obbliga a stipulare le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnia di assicurazione (“Compagnia”) classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con “Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione” emanata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore al momento della emissione della garanzia.
12.2 Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza CAR).
La “Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” deve tenere indenne “Ferrovie” da tutti i rischi di cui al numero 8 e 9 dell’articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a “Ferrovie”, il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
La polizza, che considererà “Assicurato” “Ferrovie” e l’Appaltatore, dovrà prevedere massimali per i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, di cui all’articolo 11.8 delle Condizioni Generali, pari
all’importo contrattuale. Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro per anno.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto;
b) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a Ferrovie ogni elemento ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire a Ferrovie di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
c) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
d) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
e) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
f) l’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
g) l’obbligo della Compagnia ad estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali;
h) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte Ferrovie, del Foro indicato all’articolo 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente convenzione.
In difetto Ferrovie si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
In relazione a detta polizza l’Appaltatore sarà tenuto a dare a “Ferrovie” dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
1. copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (già in possesso della compagnia);
2. notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
3. testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.
12.3 Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista.
La “Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista” deve tenere indenne “Ferrovie” dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista deve essere emessa in favore di R.F.I. S.p.A. e deve prevedere massimali pari a Euro 2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00).
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a “Ferrovie”, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di “Ferrovie”.
Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a “Ferrovie” entro 20 (venti) giorni n.c., dalla comunicazione dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa.
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera “Ferrovie” dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto di “Ferrovie” alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’Appaltatore.
12.4 Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale.
La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne “Ferrovie” da tutti i rischi di cui all’art. 11.10 delle Condizioni Generali di Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a “Ferrovie”, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale.
Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a “Ferrovie” entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
A parziale modifca di quanto previsto all’art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza che considererà
“Assicurato” “Ferrovie”, dovrà prevedere massimali pari all’importo contrattuale per rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- Euro cinquanta milioni per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.
Ambedue le suddette coperture decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 12.1 ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
c) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione;
d) l’inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato i danni;
e) l’obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;
f) la competenza territoriale per le controversie in cui è parte Ferrovie del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente convenzione.
12.5 Estensione della Garanzia Appalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Impregiudicato quanto previsto dai precedenti punti, sarà inoltre a carico dell’Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla “Garanzia Appalti” di cui alla Polizza n. 333668984, e successive appendici stipulate con Generali Italia S.p.A. da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell’Appaltatore per l’intero periodo di durata dei lavori.
Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizze assicurativa di cui al precedente punto 11.2 e per i danni eventualmente non coperti da tali assicurazioni.
Agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra, l’Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.
Ai fini della successiva rimessa a Generali Italia S.p.A. per tali garanzie, l’Appaltatore corrisponderà a “Ferrovie”, in unica soluzione, una somma pari allo 0,1983% (zero virgola millenovecentottantatre per cento) del valore dell’appalto più l’imposta di assicurazione (22,25%), che sarà trattenuta sui primi due pagamenti utili e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione
del saldo.
Generali Italia S.p.A., a ricevimento dell’avviso di affidamento dell’appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell’estensione di detta polizza, inviandone copia a “Ferrovie”.
L’Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentigli ai sensi e per gli effetti di detta polizza, emessa da Generali Italia S.p.A., ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.
Agli effetti di tale polizza, l’Appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause (anche presunte) inoltrandolo, a mezzo lettera raccomandata o e-mail, fax o telegramma, a Generali Italia S.p.A. Generali Global Corporate & Commercial Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 0 (Stanza 316) – 00000 Xxxxxx (XX) – Fax x00 000 0000000 – e-mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx; copia di tale avviso dovrà essere spedito a Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. – Direzione Generale di Gruppo, Finanza, Controllo e Partecipazioni – Funzione Gestione del Rischio, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00000 Xxxx, nonché al Direttore Lavori.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni nonché i relativi atti giudiziari.
Resta inteso che l’Appaltatore si impegna a tenere esente “Ferrovie” da responsabilità verso terzi e Generali Italia S.p.A. per inosservanza degli obblighi sopra descritti.
12.6 Responsabilità dell’Appaltatore.
La stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
12.7 Interventi sostitutivi.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza “Ferrovie” a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
13.1 Il subappalto è consentito in relazione a tutte le lavorazioni dedotte in contratto, nei limiti ed alle
condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, fatto salvo quanto previsto in tema di sicurezza dall’articolo 14.
13.2 Sono subappaltabili solamente le seguenti lavorazioni dichiarate dall’appaltatore all’atto dell’offerta:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
13.3. Fermo restando il limite quantitativo di cui all’art.105 c.2 secondo periodo del d.lgs.50/2016 (30% per cento dell’importo complessivo del contratto, al netto dell’importo della Progettazione di cui al precedente punto 6.1.b), devono essere subappaltate ad imprese terze le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per lavorazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.
Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo Sistema per valore di classe di importo che, aumentato di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.
13.3.1. L’Appaltatore Costruttore-Progettista (ossia l’Appaltatore dotato tanto dei requisiti per la costruzione che dei requisiti per la progettazione) non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta eccezione per le attività di cui al secondo periodo dell’art.31 c.8 del D.Lgs.50/2016, ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle relazioni geologiche), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Tali attività, essendo accessorie alla Progettazione, rientrano nella “Progettazione esecutiva” di cui a punto 6.1.b); il loro eventuale subaffidamento a Terzi non concorre quindi a “saturare” il limite del 30% di
subappaltabilità dei lavori di cui all’art.105 c.2 del d.lgs.50/2016. In ogni caso i Terzi subaffidatari delle attività accessorie alla progettazione devono essere dotati, oltre che dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per l’esecuzione delle prestazioni ad essi subaffidate dall’Appaltatore, dei requisiti antimafia e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016
13.3.2. L’Appaltatore “mero Costruttore” - ossia l’Appaltatore sprovvisto in tutto o in parte dei requisiti di progettazione, il quale si sia qualificato in gara, ai sensi del punto 5.2. del Disciplinare di Gara, avvalendosi dei requisiti di un Progettista “indicato” (soggetto singolo o plurimo, di cui fa eventualmente parte lo stesso Appaltatore per la quota di requisiti di progettazione da lui direttamente posseduta) - deve necessariamente subaffidare le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla progettazione al Progettista “indicato”, il quale non assume diritti, impegni ed obblighi contrattuali diretti nei confronti della stazione appaltante (ferme restando a suo carico le responsabilità di legge legate all’attività professionale e fatto salvo il dovere di collaborzione di cui all’art.16 della presente convenzione). Il subaffidamento al Progettista “indicato” non è assoggettato al regime autorizzatorio di cui all’art.118 del D.lgs.163/06, trattandosi di un subaffidamento che l’appaltatore è tenuto a porre in essere a favore di un soggetto già qualificato dalla stazione appaltante in fase di gara.
Il Progettista “Indicato” deve eseguire direttamente la progettazione; non può a sua volta subaffidare a terzi la progettazione, fatta eccezione per le attività indicate nel secondo periodo dell’art.31 c.8 del D.Lgs.50/2016, ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle relazioni geologiche), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Tali attività, essendo accessorie alla Progettazione, rientrano nella “Progettazione esecutiva” di cui a punto 6.1.b); il loro eventuale subaffidamento a Terzi non concorre quindi a “saturare” il limite del 30% di subappaltabilità dei lavori di cui all’art.105 c.2 del d.lgs.50/2016. In ogni caso i Terzi subaffidatari del Progettista “Indicato” devono essere dotati, oltre che dei requisiti tecnico-organizzativi
richiesti per l’esecuzione delle prestazioni ad essi sub affidate dal Progettista, dei requisiti antimafia e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016.
13.4 Per quanto riguarda i subcontratti che non sono subappalti, stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore deve darne comunicazione ai sensi dell’art.105 c.2 D.Lgs.50/2016; unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Ferrovie copia del subcontratto.
13.5. La richiesta di autorizzazione al subappalto di cui all’art.105 c.4 del d.lgs.50/2016 (corredata da copia del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato al rilascio della autorizzazione) e la comunicazione del subcontratto che non è subappalto (effettuata ai sensi del precedente punto 13.4) devono entrambe necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell’Appaltatore:
a) indicazione della natura del subaffidamento (subappalto o subcontratto che non è subappalto);
b) indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento e relative categorie;
d) importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
e) nominativo dell’impresa subcontraente;
f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento (solo per i subappalti);
g) termini previsti per l’inizio ed il completamento delle prestazioni(solo per i subappalti);
h) indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
i) rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
j) rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alprotocollo operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato alla Delibera CIPE n. 15/2015 del 28 gennaio 2015 e s.m.i..
13.6. La richiesta per l’autorizzazione al subappalto deve essere inoltre corredata da:
1. Dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs.50/2016.
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (documentazione che potrà essere prodotta
anche in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000).
3. Dichiarazione con cui l’Appaltatore attesta l’avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso.
4. Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D .Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fìscale.
6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria.
7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.
8. Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
13.7. Nei casi in cui il subcontraente è un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 31 del D. L. 69/2013, RFI acquisirà d’ufficio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.
13.8. Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Xxxxxxxxx, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l’impossibilità della prosecuzione dell’iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa “vidima” di idoneità da parte del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori.
13.9. Ai sensi dell’art.39.4 delle CGC, l’appaltatore deve corrispondere alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
13.10. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
13.11. In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori.
13.12. Resta inteso, come meglio precisato al successivo punto, che Ferrovie, ferme e impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
13.13. L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto
valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
13.14. All’Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
13.15. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.
13.16. In tema di pagamenti dei subcontraenti dell’Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art.105 c.13 del d.lgs.50/2016.
13.17. Qualora il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, RFI dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
13.18. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti (13.6.1), 13.6.5) e 13.6.7).
Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione del regime autorizzatorio di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la verifica antimafia avrà luogo anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, con le modalità indicate da tale articolo (iscrizione nelle c.d. White List).
13.19. Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di successiva emersione della mafiosità del soggetto affidatario, ai sensi della vigente normativa antimafia.
13.20. E’ fatta salva l’applicazione delle prescrizioni ulteriori e più stringenti previste da Protocolli di Legalità eventualmente applicabili al presente appalto.
13.21. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subaffidati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.
Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subaffidate ad Imprese specialistiche iscritte nell’apposito Albo istituito presso il Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 104, comma 4 bis del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 nei modi previsti dal Decreto Ministeriale 11/05/2015 n. 82 per classifiche adeguate alle prestazioni da eseguire, qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.
Per l’esecuzione delle attività di Bonifica dei beni contenenti amianto è richiesta una qualificazione obbligatoria aggiuntiva rispetto all’attestato SOA nella categoria OG12: e cioè l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Amianto; ove non sia provvisto di tale qualificazione aggiuntiva, l’Appaltatore è tenuto a subappaltare le suddette attività ad un soggetto che ne sia dotato.
13.22. È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
13.23. In tema di tracciabilità finanziaria (protocollo operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato alla Delibera CIPE n. 15/2015 del 28 gennaio 2015), vale quanto previsto dall’articolo della presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Appaltatore trasmetterà a RFI, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
I pagamenti saranno pertanto effettuati da RFI a mezzo bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore trasmettere a RFI ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.
ARTICOLO 13.bis
PROTOCOLLO DI LEGALITA’/INTESA
L’Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel Protocollo di Legalità stipulato il 21/12/2007 fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Prefettura di Napoli (allegato n.43).
ARTICOLO 13.ter
PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO
Alla presente convenzione dovranno esse applicate le ulteriori condizioni stabilite dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario (allegato n. 46) redatto ai sensi della Delibera CIPE 15/2015 del 28 gennaio 2015 ed in conformità al prototipo allegato alla medesima Delibera.
ARTICOLO 14
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
1. Piani di Sicurezza
1.1 È a carico dell’Appaltatore l’onere di individuare, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del Committente e/o del Responsabile dei Lavori (di seguito RdL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CPP), previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell’opera relativo al “Progetto Esecutivo”.
1.2 Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità similari a quelle oggetto del presente contratto.
La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento della Committenza.
1.3 Resta a carico dell’Appaltatore l’onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FA), e per l’adeguamento del PSC/FA in caso di varianti. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art.
18.4 Il PSC/FA del “Progetto Esecutivo”, sarà redatto secondo quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del “Progetto Definitivo” e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al “Manuale di Progettazione”.
Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell’esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell’Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.
1.4 Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima della Consegna dei lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni).
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all’impossibilità di iniziare le lavorazioni, l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
1.6 L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2 Adempimenti dell’Appaltatore
2.1 In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Progettazione, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal Committente. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo.
2.2 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”.
2.3 L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
2.4 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l’Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.
Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.
Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:
▪ verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
▪ presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
▪ partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
▪ promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione
dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
▪ verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
▪ predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
▪ trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
▪ predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 2.7 , e curarne il costante aggiornamento;
▪ trasmettere al CEL l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
▪ trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
▪ assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
✓ Notifica Preliminare ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere;
✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore;
✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al precedente punto 1.6 del paragrafo Piani di Sicurezza);
✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
✓ Piano di Emergenza;
✓ Copia aggiornata del “Libro Unico”;
✓ Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.).
✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
▪ elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 9;
▪ verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
▪ verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6;
▪ partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
▪ provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5.
2.5 L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.
2.6 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al “Responsabile dei Lavori” (di seguito RDL):
▪ una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
▪ una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
▪ un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
▪ un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
▪ un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
▪ copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i
soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati mensilmente.
L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni.
2.7 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2.8 L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.
2.9 L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all’appalto in oggetto.
Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).
La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2.10 L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a
caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento.
2.11 L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2.12 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, le lavorazioni potranno essere sospese dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza “Ferrovie”, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
2.13 L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
2.14 Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico.
2.15 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.
3. Obbligo di regolarità contributiva e retributiva
3.1 L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di “Ferrovie” della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale,
dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
3.2 L’Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare “Ferrovie”/Italferr da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare “Ferrovie”/Italferr da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
3.3 Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 4, 5 e 6 del DPR. 207/2010, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
4. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale
4.1 In nessun caso Ferrovie/Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.
4.2 In ogni caso, l’appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – Ferrovie/Italferr da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita) e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni Ferrovie/Italferr – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
4.3 Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto, a riguardo, nel presente Contratto e nei relativi allegati, l’Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi ai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di Ferrovie/Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente Ferrovie/Italferr da qualsiasi onere ed obbligo a riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a Ferrovie/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in loro danno dal Giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da Ferrovie/Italferr per la propria difesa tecnica.
5.Obbligazioni aggiuntive assunte in gara dall’Appaltatore con la presentazione dell’offerta tecnica.
Per tutta la durata dell’appalto, l’appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di sicurezza.
Xxxxxxxx potrà eccezionalmente autorizzare deroghe agli impegni assunti dall’Appaltatore in offerta laddove:
- ricorrano cause di oggettiva necessità;
- le modifiche proposte dall’Appaltatore siano almeno equivalenti alle soluzioni migliorative da lui offerte in sede di gara.
La valutazione della ricorrenza delle condizioni suddette è rimessa all’insindacabile giudizio di Ferrovie.
1. Generalità.
ARTICOLO 14 bis GESTIONE AMBIENTALE
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto e/o in corso d’opera.
2. Sistema di Gestione Ambientale.
Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre ed attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle “Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza del lavoro” (PPA.0001821-REV B) - allegato n. 26 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla Direzione Lavori, ove richiesto, su supporto magnetico (Cdrom/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.
3. Verifica della documentazione del Sistema di gestione ambientale.
La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. Per ogni giorno di
ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dalla presente Convenzione. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.
4. Monitoraggio ambientale.
“Ferrovie” effettuerà l’attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal “Progetto di monitoraggio ambientale” (allegato n. 39) fornito allo scopo di informare l’Appaltatore in merito ai controlli previsti, redatto da “Ferrovie” medesima in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da “Ferrovie”, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche tecniche e/o varianti, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all’Appaltatore dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi di “Ferrovie” per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l’allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.
5. Sorveglianza Ambientale.
I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall’Appaltatore nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della Direzione Lavori. In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall’Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall’Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti. L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla Direzione Lavori. Le attività di monitoraggio ambientale condotte da “Ferrovie” non esonerano l’Appaltatore dall’effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che riveste e di quanto definito nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
6. Rispetto della normativa e delle prescrizioni.
L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali
applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.
L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall’Appaltatore come Non Conformità ambientali.
7. Trattenute contabili.
In caso di:
1. mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da “Ferrovie” o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;
2. mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti;
3. mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico (v. successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
4. mancato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in esso previste (v. successivo paragrafo 8);
5. mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
la Direzione Lavori, decorsi i tempi dalla Stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente formula: T = 0,5‰ x N.g x I.sal (dove T è l’importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica carenza/criticità e I.sal l’importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se l’importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 10% dell’importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l’ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 10% dell’importo del SAL stesso.
L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo alla
avvenuta constatazione, in contraddittorio tra DL e Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.
8. Comunicazione alla D.L..
L’Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del “Rapporto Ambientale Periodico” da elaborare con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
Al fine di consentire alla Direzione lavori di presidiare le attività del Sistema di Gestione Ambientale associate agli aspetti ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla Direzione Lavori stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencati le attività di cantiere in programma, univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (Piani di controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc) previsti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Lavori alla fine di ogni settimana lavorativa.
Ogni qualvolta si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori entro 48 ore dal rilevamento dell’evento, attraverso un Rapporto Ambientale Specifico che contenga il programma di intervento e la descrizione del trattamento effettuato a recupero della situazione. L’evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della Direzione Lavori, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.
9. Estensione del Sistema di Gestione Ambientale ai subcontraenti dell’Appaltatore.
Resta inteso che il Sistema di Gestione Ambientale deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori e, più in generale, ai subcontraenti dell’Appaltatore. Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.
10. Oneri dell’Appaltatore.
Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.
11. Ruoli e competenze.
L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:
▪ il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media
superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.
▪ il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno il diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.
Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.
L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.
Xxxxxxxx potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.
12. Gestione dei materiali di risulta.
L’Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.
L’Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Definitivo e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l’esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione Esecutiva.
L’Appaltatore dichiara e riconosce, altresì, che tutti gli eventuali maggiori oneri e/o tempi legati ad eventuali differenti modalità di gestione dei materiali di risulta che lo stesso riterrà necessario o opportuno prevedere nella propria Progettazione Esecutiva e/o attuare nell’esecuzione dei lavori, per qualunque ragione anche sopravvenuta, non potranno in alcun caso comportare un incremento dell’importo contrattuale e/o una protrazione dei termini utili contrattuali ed, al riguardo, fornisce a “Ferrovie”/Italferr la più ampia ed incondizionata manleva.
13. Impronta climatica nella realizzazione dell’Opera.
Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell’Opera, l’Appaltatore è tenuto a rispettare quanto definito nella Specifica tecnica “Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori (PPA.0002112)” (allegato n. 20). A tal fine è
richiesta una comunicazione periodica in merito alle informazioni e ai dati sulle quantità di gas serra originate dalle fasi di produzione e trasporto del cemento per calcestruzzo e dell’acciaio per c.a. e c.a.p..
14. Ulteriori prescrizioni ambientali.
Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell’allegato n. 16. “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”.
ARTICOLO 14 ter
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l’Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell’allegato n. 26 “Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza del lavoro” (PPA.0001821-REV B).
2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull’importo del primo stato di avanzamento utile.
Tale aliquota verrà trattenuta sull’importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l’Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.
L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l’Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra.
La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell’importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.
In ogni caso, l’applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l’imputazione alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.
3. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.
ARTICOLO 15
RISERVE DELL’APPALTATORE
15.1 Salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le riserve dell’Appaltatore relative alla esecuzione dei lavori si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.
15.2 In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.
ARTICOLO 16 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
16.1 Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il “Progetto Definitivo” di “Ferrovie” e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Dichiara pertanto di riconoscere il “Progetto Definitivo” come perfettamente sviluppabile nel “Progetto Esecutivo” e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.
16.2 Entro 30 giorni (trenta) n. c. dalla stipulazione del contratto si darà luogo alla consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con apposito verbale, nel quale “Ferrovie” disporrà che l’Appaltatore, a partire dalla data che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del “Progetto Esecutivo” con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine per la consegna della progettazione
esecutiva di cui al successivo punto 16.8. del presente articolo. Nel medesimo verbale “Ferrovie” si riserva la facoltà di indicare i termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il suddetto termine per la consegna delle prestazioni non venga rispettato troverà applicazione quanto previsto dall'art.
16.6 delle “C.G.C.”
16.3 Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, il “Progetto Definitivo” (allegato n. 12) e le “PPP” (allegato
n. 4) nelle quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre; il Progetto Esecutivo dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni di cui all’Ordinanza n. 21 di approvazione del Progetto Definitivo della tratta Napoli-Cancello (allegato n. 44). Gli importi di cui all’art. 6 comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per il recepimento delle prescrizioni di cui all’Ordinanza n. 21. Il recepimento di dette prescrizioni non potrà inoltre dar luogo al riconoscemento di ulteriori tempi rispetto a quelli previsti dal Programma contrattuale.
Gli elaborati del “Progetto Esecutivo” dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel P.E. stesso dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della presente Convenzione per le varianti in corso d’opera.
16.4 Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto Esecutivo, l’Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi punti del presente articolo, il “Progetto di Dettaglio” costituito dagli elaborati occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.
16.5 Entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di “Ferrovie” una “Relazione di sistema”, sottoscritta dal Direttore della Progettazione, riportante l’illustrazione delle scelte e dei criteri che l’Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende adottare per il successivo sviluppo del Progetto Esecutivo, con particolare riferimento alle modalità realizzative e di costruzione.
I criteri e le scelte progettuali illustrati nella Relazione di sistema dovranno essere pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche, economiche e temporali indicate nel Progetto Definitivo e nel presente contratto.
Qualora nella “Relazione di sistema” fossero indicate modalità realizzative e di costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PD e nel presente contratto, pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PD
medesimo, nella stessa dovranno anche essere specificate le motivazioni che hanno indotto il Progettista ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche, realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano.
Tali modifiche non potranno comunque comportare per “Ferrovie” un aumento dei costi e/o dei tempi di realizzazione delle opere nè la necessità di acquisire nuovi provvedimenti autorizzatori.
In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato all’art. 25 della presente Convenzione.
16.5.bis “Ferrovie” esprimerà le proprie valutazioni in merito alla “Relazione di sistema” nel termine di 15 (quindici) giorni n.c. dalla data della relativa consegna.
Ancorchè “Ferrovie” non si sia espressa negativamente sulla Relazione di sistema, rimane fermo il diritto della stessa di risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 20.6 delle “C.G.C.” e del punto 16.13 del presente articolo.
Le valutazioni espresse da “Ferrovie” sulla Relazione di sistema, inoltre, non costituiscono limitazione alcuna al diritto della stessa di recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 20.6 delle X.X.X. x xxx xxxxx 00.00 xxx xxxxxxxx articolo nè possono costituire motivo di legittimo affidamento dell’Appaltatore medesimo sull’approvazione del Progetto Esecutivo.
16.6 Entro 15 (quindici) giorni n.c. dall’approvazione della “Relazione di sistema”, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di “Ferrovie”, che si esprimerà nei successivi Entro 15 (quindici) giorni n.c., il “Piano di progettazione” corredato dal “Programma di emissione degli elaborati” relativo sia al “Progetto Esecutivo” che al “Progetto di Dettaglio” delle opere necessarie all’avvio della fase di costruzione, redatti con le modalità indicate nelle “PPP”. In caso di mancata tempestiva presentazione di tale programma verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
16.7 Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello svolgimento del Progetto Esecutivo, l’Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a “Ferrovie” - con cadenza non superiore a 30 (trenta) giorni n.c. un dettagliato report delle attività svolte, indicando analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto fra l’avanzamento della progettazione rispetto al “Programma di emissione elaborati”, l’analisi degli eventuali scostamenti con l’individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto dall’Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare.
In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
16.8 Ai fini dell’approvazione di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.”:
a) l’Appaltatore dovrà consegnare e “Ferrovie”, con le modalità indicate nelle “PPP”, entro e non oltre 85 (ottantacinque) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, gli elaborati di cui all’Allegato 4, punto 17 c alla presente Convenzione; per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione;
b) l’Appaltatore dovrà consegnare e “Ferrovie”, con le modalità indicate nelle “PPP”, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, il “Progetto Esecutivo” delle opere riportate nell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 21 di approvazione del Progetto Definitivo della tratta Napoli-Cancello , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19.05.2016 (Allegato 44. alla presente Convenzione); per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione;
c) la consegna del “Progetto Esecutivo” a “Ferrovie” dovrà essere completata con le modalità indicate nelle “PPP” entro e non oltre 180 (centottanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione;
d) dovrà essere altresì consegnato a “Ferrovie” nel termine fissato per il completamento della consegna del “Progetto Esecutivo” dalla precedente lettera c) e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l’avvio della fase di costruzione nel rispetto del “Programma Esecutivo” delle prestazioni. Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività da eseguirsi nei primi 90 (novanta ) giorni n.c. dalla consegna dei lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l’autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori;
e) “Ferrovie” comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del “Progetto Esecutivo” e degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l’avvio della costruzione entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dei Progetti medesimi con la ricezione da parte di “Ferrovie” dell’ultimo elaborato ad essi relativo, ferma restando la facoltà di “Ferrovie” di procedere con le istruttorie degli elaborati di progetto anche in pendenza del completamento della consegna del “Progetto Esecutivo” di cui alla precedente lettera c).
Il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell’Appaltatore della Relazione istruttoria di “Ferrovie” sul Progetto Esecutivo e l’integrale recepimento da parte dell’Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo nella stessa formulate, recepimento da effettuarsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della suddetta Relazione istruttoria. In tali casi, “Ferrovie” comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del “Progetto Esecutivo”, come integrati e/o modificati su indicazione della stessa, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 15 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste da “Ferrovie”. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista in apposito atto separato richiamato all’art. 25 della presente Convenzione. Nell’eventuale riemissione degli elaborati progettuali a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da “Ferrovie”, l’Appaltatore non potrà presentare, salvo formale autorizzazione di “Ferrovie” medesima, soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema e che non siano un affinamento della soluzione progettuale già presentata all’esame di “Ferrovie”;
f) gli elaborati del Progetto di Dettaglio delle restanti opere dovranno essere consegnati dall’Appaltatore, nel rispetto del “Programma di emissione degli elaborati” e del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni sull'inizio programmato dei relativi lavori. Non potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima dell’approvazione dei relativi elaborati del Progetto di Dettaglio da parte di “Ferrovie”, che assumerà le proprie decisioni con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni sull'inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto, da parte di “Ferrovie”, del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti.
16.9 Unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere da eseguirsi nei primi 90 gg. (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all’art. 13 della presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella relativa esecuzione; rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle more dell’approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non determina alcun impegno di “Ferrovie” né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell’Appaltatore in ordine all’approvazione del Progetto Esecutivo di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.” e non costituisce alcuna limitazione al diritto di “Ferrovie” di recedere dal contratto ai sensi e con gli effetti di cui al successivo punto 16.13 e all’art. 29 della presente Convenzione.
16.9 bis Progettazione di Dettaglio Opere Tecnologiche.
Gli elaborati della Progettazione di Dettaglio degli impianti di segnalamento (LIS) dovranno essere firmati, oltre che dal Progettista, per le responsabilità di legge, dal Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento
delle attività di progettazione, e dal Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore (v. successivo punto 16.23), anche dal Coordinatore della Progettazione degli Impianti di Segnalamento, indicato quale responsabile della progettazione dell’impresa che eseguirà i relativi lavori, necessariamente dotata della qualificazione LIS di RFI.
16.10 Il “Progetto Esecutivo” non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l’introduzione di varianti progettuali, che dovranno essere puntualmente giustificate dall’Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate da “Ferrovie”. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da “Ferrovie” verrà valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall’Appaltatore e riportati nell’allegato n 2 alla presente Convenzione. Qualora per le varianti sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all’articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.
16.11 Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere corredato dei relativi computi metrici estimativi in mancanza dei quali il P.E. sarà considerato incompleto. Fermo quanto previsto al precedente punto 16.10, relativamente alle gallerie il “Progetto Esecutivo” dovrà individuare e descrivere in tutti gli aspetti le sezioni tipo strutturali, in conformità a quanto previsto nelle “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (PPP) (allegato n. 4), con la relativa estesa di applicazione e con l’indicazione delle eventuali variabilità dei suoi elementi componenti (consolidamenti, centine, bulloni, spritz-beton, ecc) in analogia ai range definiti nel “Progetto Definitivo”. Il computo metrico estimativo verrà redatto con riferimento al valore medio (sezione media) delle variabilità e definirà il prezzo accorpato (macrovoce) per metro lineare di ciascuna sezione tipo di PE.
16.12 “Ferrovie” avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.
16.13 Qualora il “Progetto Esecutivo” redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del “Progetto Esecutivo”, “Ferrovie” recede dal contratto ai sensi del successivo articolo 29, acquistando la proprietà del “Progetto Esecutivo” redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.
16.14 Il “Progetto Esecutivo”, redatto dall’Appaltatore ed approvato da “Ferrovie”, diviene
proprietà esclusiva di “Ferrovie” stessa - senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso
– dietro corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta per cento) della Voce a corpo 2, in relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente contratto.
16.15 Il termine per la consegna dei lavori di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.” decorre dalla data di approvazione da parte di “Ferrovie” del Progetto Esecutivo o al più tardi dal termine indicato al punto
16.8 lett. c) del presente articolo per la verifica, da parte di Ferrovie, del Progetto Esecutivo consegnato dall’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dallo stesso punto 16.8 lett. c) del presente articolo.
16.16 L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di Progetto di Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati da “Ferrovie” con apposto il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”.
16.17 In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata da “Ferrovie” e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.
16.18 Fermo il disposto dell'art. 20.4 “C.G.C.”, l'approvazione da parte di “Ferrovie” di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del “Progetto Esecutivo” approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.
Si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale di cui all'articolo 6.1 lett. b) tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio, alle modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il presente contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.
16.19 L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all'articolo 19 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva redazione degli elaborati progettuali di Dettaglio posti a suo carico dal presente contratto.
16.20 Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di “Ferrovie”, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle “Condizioni Generali”, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.
16.21 Disegni "as built" ("come costruito").
1. Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere rigorosamente rispettati nell’aggiornamento del
progetto in fase costruttiva e devono consentire a “Ferrovie” l’immediato controllo sulle modalità esecutive dell’opera e di ogni sua singola parte.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a “Ferrovie” gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di “Ferrovie”, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
- per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’emissione dell’ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.
3. Gli elaborati del progetto “as built” si riferiscono alla nuova infrastruttura ferroviaria in tutte le sue parti e alle eventuali opere realizzate fuori linea e dovranno essere redatti come descritto nel Documento “Specifica Tecnica – Elaborati as-built” (allegato n. 11).
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all’art. 25 della presente Convenzione.
5. Gli elaborati as-built devono essere vistati dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
6. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.
7. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da “Ferrovie” che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.
8. “Ferrovie” potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.
16.22 Verifica dello sviluppo della Progettazione.
L’Appaltatore contestualmente al “Programma di emissione degli elaborati” di cui al punto 16.6 del presente articolo dovrà comunicare per iscritto a “Ferrovie” i luoghi fisici – completi di ogni elemento
identificativo – di elaborazione della progettazione. Resta inteso che l’indicazione dei luoghi fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del “Programma di emissione degli elaborati” che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione.
“Ferrovie” si riserva il diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica dello sviluppo delle relative attività.
“Ferrovie”, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l’Appaltatore per verificare in contraddittorio che l’avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il “Programma di emissione degli elaborati” di cui al punto 16.6 del presente articolo.
16.23 Sottoscrizione degli elaborati progettuali.
Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:
- Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;
- Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.
- Per gli elaborati della Progettazione di Dettaglio degli impianti di segnalamento (LIS) vale altresì quanto specificamente previsto dal precedente punto 16.9-bis.
Poiché la stampa degli elaborati avverrà a carico di Italferr le modalità di firma degli elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM - allegato n. 30
16.24 Direttore della Progettazione.
L’Appaltatore indica il sig. quale Direttore della Progettazione.
Il Direttore della Progettazione è responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.
In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dalla consegna delle prestazioni fino all’esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell’opera, il Direttore della Progettazione può essere chiamato da “Ferrovie” a fornire chiarimenti ed informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla attività progettuale. L’Appaltatore si fa carico di assicurare che il Direttore della Progettazione fornisca la collaborazione a lui richiesta da “Ferrovie”.Nel caso in cui, ai sensi del punto 5.2. del bando di gara, l’Appaltatore si qualifichi in gara associando o indicando un Progettista, il Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale Progettista all’interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il Progettista associato o indicato sia un’ATI di Progettisti, il Direttore della Progettazione deve
essere individuato dal Progettista capogruppo all’interno del proprio staff tecnico.
16.25 L’Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili:
• A partecipare ad incontri con il Committente e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;
• A supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all’attivazione dell’impianto;
• A presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l’emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l’uso ed il montaggio, ecc.).
Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell’Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione – da parte del Committente – non esonererà sotto alcun profilo l’Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell’opera.
ARTICOLO 16 bis
PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)
16 bis.1 L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione secondo le modalità indicate nella Specifica “Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr”, allegato n. 29 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso.
16 bis.2 L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nella Specifica “Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr” allegato n. 29 alla presente Convenzione.
16 bis.3 L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di Qualità di Commessa.
16 bis.4 L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:
▪ per i documenti per i quali il suddetto allegato n. 29 prevede l'applicazione del flusso A1 e del flusso
B1 e del flusso D, delle penali previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione;
▪ per i documenti per i quali il suddetto allegato n. 29 prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra il Direttore Xxxxxx e l'Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'articolo 25 della presente Convenzione.
16 bis.5 Con riferimento ai documenti per i quali il suddetto allegato n. 29 prevede l’inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Xxxxxxxx svolge le proprie verifiche.
16 bis.6 Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dell’ultimo dei relativi file.
16 bis.7 Si sottolinea che l' obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.
In particolare, dovranno essere consegnate le copie su carta e su supporto informatico dei documenti di progetto nel numero indicato nella tabella. Tali documenti in formato cartaceo dovranno essere il prodotto della stampa dei file consegnati su PDM. Tale aspetto sarà oggetto di controllo e di audit da parte di Italferr. Qualora Italferr dovesse riscontrare difformità tra la copia cartacea e il file caricato su PDM considererà la consegna non effettuata.
Tipologia di progetto | Numero copie | Supporto informatico |
Progetto esecutivo | L’Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati ad Italferr. I documenti di progetto che vanno modificati per recepire i risultati delle verifiche di Xxxxxxxx, vanno riemessi in revisione successiva consegnando comunque 2 copie firmate, così come previsto nel contratto. | Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su |
supporto CD/DVD | ||
L’Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati ad Italferr. I | Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su supporto CD/DVD | |
Progetto | documenti di progetto che vanno modificati per recepire i risultati delle | |
esecutivo | verifiche di Xxxxxxxx, vanno riemessi in revisione successiva consegnando | |
di | comunque 2 copie firmate. Una copia degli elaborati di progetto firmati | |
dettaglio | dal DL (valido per la costruzione) verrà inviata all’Appaltatore per la | |
successiva distribuzione nei cantieri. | ||
Il progetto | ||
firmato e | ||
Progetto as built | L’Appaltatore deve inviare 1 copia degli elaborati firmati. | scansionato deve essere consegnato in una copia su |
supporto | ||
CD/DVD |
ARTICOLO 16 ter
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE
1. A seguito della consegna delle prestazioni di cui al precedente articolo 16.2, l’Appaltatore avvierà anche le attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, quale le attività di Bonifica Ordigni Esplosivi, per l’eventuale parte di aree che non sia già stata bonificata nell’ambito di altro appalto affidato da Ferrovie, di
…………………………………………………………………………………..
1. Le Parti convengono espressamente che l’avvio di tali attività propedeutiche non integrerà consegna dei lavori ai sensi dell’art. 16 delle Condizioni Generali di Contratto, non determinerà alcun diritto e/o legittimo affidamento da parte dell’Appaltatore in ordine all’approvazione della sua Progettazione Esecutiva, né comporterà alcuna limitazione ai diritti e facoltà di Ferrovie di cui agli articoli 16.13, 28 e 29 della presente Convenzione e 20.6 delle Condizioni Generali di Contratto.
2. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, in tutto o in parte, all’esecuzione delle suddette attività propedeutiche nel corso della fase di Progettazione Esecutiva, lo stesso non potrà invocare tale circostanza per richiedere alcuna protrazione dei termini utili contrattuali di cui all’art. 24 della presente Convenzione, anche qualora tale mancata esecuzione dipendesse da cause allo stesso
non imputabili.
ARTICOLO 17
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A. Acquisizione di immobili e diritti reali.
1. “Ferrovie”, sulla base del piano parcellare di esproprio di cui all’allegato n. 31, provvederà all'acquisizione dei beni immobili e dei diritti reali, di proprietà pubblica o privata, occorrenti alla realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto mediante l’emanazione, l’esecuzione di decreti di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del DPR. 327/01 e s.m.i..
2. “Ferrovie” provvederà alle predette acquisizioni in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l’esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, e l'avvio, quindi, della fase realizzativa purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate. Le aree necessarie alla realizzazione delle opere oggetto di prescrizioni di cui all’art.
16.8 lett. b) saranno messe a disposizione dell’Appaltatore solo a completamento da parte di RFI dell’iter di cui all’art. 169 del DLgs 163/2006, ancorchè le medesime aree siano individute nel piano particellare di cui al punto 1. del presente articolo.
3. L’Appaltatore, di conseguenza, non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi per difficoltà derivanti alla propria attività, quando “Ferrovie” abbia provveduto, al momento della consegna dei lavori, a rendere disponibile all’Appaltatore medesimo almeno l’80% della superficie delle aree occorrenti per l’intera opera appaltata e previste nel piano parcellare di espropri, o eventualmente quella minor superficie che consenta comunque il regolare avvio dei lavori in coerenza con il cronoprogramma allegato alla presente Convenzione; purché, in entrambe le ipotesi, la rimanente superficie sia consegnata in progressione temporale in accordo con il predetto cronoprogramma. In caso di ritardata consegna della rimanente superficie, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo sia dovuto a fatti non imputabili a “Ferrovie”.
4. “Ferrovie” si riserva la possibilità di procedere all'acquisizione e consegna all'Appaltatore delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche in anticipo rispetto alla fase realizzativa. L'Appaltatore è tenuto a prendere in consegna dette aree nonché ad espletare, nelle forme più idonee (recinzione fisica, guardiania, ecc.) il presidio delle stesse unitamente agli immobili, eventualmente acquisiti da Italferr, ed allo stesso Appaltatore consegnati. L'Appaltatore comunicherà il soggetto designato all'assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le modalità di attuazione di tale presidio.
5. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a segnalare tempestivamente alla Committenza, sulla base dei piani parcellari di esproprio allegati al Progetto Definitivo, eventuali situazioni emergenti, in corso di
progettazione esecutiva, che comportassero adeguamenti e/o modifiche delle previsioni di espropriazione contenute nei predetti piani parcellari. “Ferrovie” provvederà, conseguentemente, all'integrazione delle previsioni di esproprio mediante una nuova Dichiarazione di Pubblica Utilità ed alle successive acquisizioni delle ulteriori aree.
6. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni fornite da “Ferrovie” e conformemente alle vigenti normative catastali, all'inserimento in mappa di tutti gli immobili da accatastare oggetto dell’appalto ed al loro successivo accatastamento presso l’Ufficio del Territorio, nonché ad espletare e definire tutte le procedure per l’ottenimento dell’abitabilità ed agibilità degli immobili medesimi.
7. L’Appaltatore provvederà altresì, a propria cura e spese, alle denuncie di variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai lavori oggetto del presente contratto.
8. Per tali operazioni catastali l’Appaltatore è tenuto a sottoporre a “Ferrovie”, per una preventiva verifica ed approvazione, tutta la connessa documentazione prima della presentazione ai competenti uffici tecnici erariali.
9. L’Appaltatore dovrà fornire a “Ferrovie”, entro un anno dalla realizzazione delle opere, la documentazione catastale comprovante gli avvenuti inserimento in mappa, accatastamento e/o variazione o demolizione dei fabbricati.
10. L'Appaltatore è tenuto pure, a propria cura e spese, a materializzare sul terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da “Ferrovie”, con idonei cippi lapidei del tipo in uso presso “Ferrovie” o con altri sistemi che verranno concordati con il Direttore dei Lavori, la linea di confine delle zone di terreno espropriate o acquisite nonchè delle aree di proprietà ferroviaria interessate dai lavori.
B. Occupazioni temporanee.
1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio, necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora “Ferrovie” decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà “Ferrovie”.
ARTICOLO 18 MODIFICHE AL CONTRATTO
1. Le modifiche al contratto potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dall’ art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto articolo si
applicano le previsioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente contratto.
2 Qualora le modifiche implichino l’esecuzione di maggiori, minori e/o diverse prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato, alla determinazione della maggiore o minore spesa derivante dalla modifica si procederà con perizia differenziale limitata alle sole prestazioni effettivamente interessate dalla modifica stessa.
Nella perizia differenziale in questione, sia per le prestazioni previste dalla modifica sia per quelle non più da eseguire in dipendenza della stessa, saranno applicati i Prezzi unitari offerti dall’Appaltatore (allegato n. 2.).
3. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti da “Ferrovie”.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle modifiche progettuali approvate da “Ferrovie” sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della modifica il coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo pari al 70% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett. b) e l’importo presunto dell’appalto, indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
5. Relativamente alla progettazione di dettaglio si procederà come segue:
a) Nel caso in cui la comunicazione da parte di “Ferrovie” della volontà di apportare la modifica sia intervenuta prima della consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, si procederà con l’aumento o la riduzione della Voce a Corpo 2 sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei lavori previsti dalla modifica che a quello dei lavori non più da eseguire in dipendenza della stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett.b) e l’importo presunto dell’appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi per effetto della modifica sarà determinato applicando al valore di queste ultime il coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett.b) e l’importo presunto dell’appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
6. L’Appaltatore dovrà presentare il Progetto Esecutivo modificato, corredato di tutti i necessari elaborati tecnici ed economici, nonché del Programma Lavori modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di
modifica del progetto da parte di Ferrovie. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell’Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del progetto modificato non possano, per cause non imputabili all’Appaltatore, concludersi in 30 giorni.
ARTICOLO 19
PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI
A) Programma Esecutivo.
1. Unitamente al “Progetto Esecutivo” dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare a “Ferrovie” un “Programma Esecutivo” dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d’opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (allegato n. 13) e secondo quanto di seguito indicato.
2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, “Ferrovie” comunicherà all’Appaltatore l’esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Ferrovie”.
3. Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all’articolo 24 della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente contratto e dall’art. 19 delle “Condizioni Generali”.
Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di affidamento subappalti.
Dovrà tenere conto tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.
4. Il programma sarà redatto in conformità alle modalità di cui alle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori”, allegato n. 5 , e ai livelli di WBS, secondo quanto previsto nelle “Prescrizioni Tecniche per la Computazione e Salizzazione delle opere”, allegato n. 6; il Programma Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project in formato editabile.
5. Il Programma Esecutivo dovrà inoltre essere corredato dalla relativa curva di “Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l’Appaltatore
prevede l’esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.
La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.
Tempo | 25% Tu | 50% Tu | 75% Tu |
Δ produzione % rispetto alla curva di produzione desunta dal PL di gara | - 10% | -5% | -2,5% |
Tu rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.
B) Programma Operativo.
1. Contestualmente al Programma Esecutivo l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2. La verifica da parte di “Ferrovie” avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto A.2; “Ferrovie” comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Ferrovie”.
3. Le eventuali modifiche al programma richieste da “Ferrovie” saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
4. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di “Ferrovie”. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
5. L’Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, a presentare a “Ferrovie” il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l’intera durata dell’appalto tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo punto 6 e, una volta approvato da “Ferrovie”, costituirà il riferimento contrattuale
sulla base del quale sviluppare i contradditori periodici di cui ai successivi punti.
6. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (allegato n. 5), i seguenti elementi:
- quantità;
- produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;
- turni di lavoro;
- scorrimento ammesso;
- peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);
- manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività);
- attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività).
Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.
7. Unitamente al Programma Operativo, l’Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d’opera (livello 9 e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. Tali tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi dal DL in occasione della consegna dei lavori.
8. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.
Infine nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.
9. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione, da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
10. “Ferrovie”, entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma dei Lavori Contrattuale (allegato n. 13) e ne
comunicherà l’esito all’Appaltatore.
11. Qualora “Ferrovie” dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo queste saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
12. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di “Ferrovie”. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
13. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da “Ferrovie”, detto Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale da seguire per tutta la durata dell’appalto.
C) Controllo Avanzamento Lavori.
1. Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l’analisi dei tempi per segnalare eventuali criticità, l’analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l’analisi delle risorse e delle attrezzature per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.
2. A tale scopo l’Appaltatore consegnerà mensilmente a “Ferrovie” il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a “S” (SIL) e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorchè non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).
3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull’andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento.
5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 10 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore per confrontare l’avanzamento dei lavori con il
Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l’Appaltatore dovrà produrre, tramite inserimento della documentazione nel sistema PDM un “Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale” completo di curva a “S” (SIL) aggiornata e attestante l’effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i “pesi” precedentemente dichiarati). In tale rapporto, pertanto, l’Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.
6. In sede di contraddittorio, l’Appaltatore e il Direttore Lavori procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente punto B.6, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall’Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.
7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell’ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l’Appaltatore l’obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall’intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all’Appaltatore, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l’impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.
8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all’Appaltatore, al fine di garantire il rispetto dei termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità contrattualmente previste, quest’ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l’indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti punti C)2, C)5, C)7 e C)8 l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione da applicarsi a valere sull’importo del primo SAL utile.
9.bis. Il Direttore dei Lavori, per specifiche esigenze avrà facoltà di effettuare, a propria discrezione, le verifiche di cui ai precedenti punti da C)5 a C)8 con maggior frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente punto 5.
10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la Direzione lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura del 1 ‰. (uno per mille) per mille dell’importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività
sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori a quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell’ultimazione dei lavori così come definiti al successivo articolo 24, il Direttore Lavori sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall’Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente punto C)8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l’applicazione della trattenuta definita come sopra.
11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore il conseguimento del recupero del ritardo.
12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi.
13. Ai sensi dell’art. 19.4 delle “CGC”, la trattenuta di cui ai precedenti punti 10 e 11, relativa a ciascun S.A.L., non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. Ai sensi dell’art. 19 delle “CGC”, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 24, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente dal Committente.
14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, “Ferrovie” avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 28 e degli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 20
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
A. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
1. L’Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del contratto.
2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente contratto devono essere eseguiti in conformità all’allegato "Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza del lavoro" (PPA.0001821-REV B).
3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare al D.L. il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e
della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle “Prescrizioni”. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza, il D.L. provvederà ad approvarla integralmente ovvero richiederà all’Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche, che questi dovrà trasmettere nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
5. L’Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo l’allegato n25. “Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità” (PPA 000514).
6.
Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall’Appaltatore, l’Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che l’ Appaltatore dovrà recepire. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive previsti dall’Appaltatore non potranno comunque superare i due mesi dalla data di notifica alla DL. L’ Appaltatore deve tempestivamente comunicare alla Dl la chiusura delle azioni correttive messe in atto. In occasione delle successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l’efficacia dell’attuazione delle azioni correttive approvate. L’Appaltatore dovrà dare evidenza della pianificazione ed effettuazione di Verifiche Interne, svolte anche al fine di verificare l’efficacia delle azioni correttive attuate.
7. Nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall’Appaltatore oltre i 15 (quindici) giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal D.L. non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
B. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ DI PRODOTTO
1. Le parti d’opera (livello 9 di WBS di progetto) su cui risulta aperta una non conformità non possono essere contabilizzate fino alla chiusura della stessa. Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine dei lavori dell’appalto, il valore della parte d’opera su cui è stata aperta la NC stessa verrà
trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettono una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.
2. Qualora il D.L. riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle “C.G.C.”.
3. L’applicazione consecutiva nell’arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per “Ferrovie” la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell’Appaltatore.
4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate dal D.L., in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell’esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo per “Ferrovie” in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni misurate” inferiori a quelle “attese” (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell’opera (parte d’opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione da parte di “Ferrovie”.
La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da NC, senza diritto dell’Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
5. Nel caso “Ferrovie” rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l’eccessivo protrarsi nell’attuazione di azioni correttive approvate, verrà trasmessa opportuna comunicazione all’Ente certificatore dell’Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.
6. In casi di particolare urgenza legati all’esercizio ferroviario od alla sicurezza, la D.L. può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell’Appaltatore; in questo caso l’Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.
7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l’Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, a “Ferrovie” l’accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano
state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l’Appaltatore non consenta questo controllo, “Ferrovie” ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all’opera/parte d’opera cui la documentazione si riferisce.
C. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D.lgs. 191/2010
1. Nell’ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D.Lgs. 8 ottobre 2010
n. 191, l’Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell’appalto a tutte le normative previste, in particolare:
alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità
Ai fini dell’esecuzione della Verifica d’Interoperabilità, prevista dallo stesso D.lgs. 191/2010, l’Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:
A) fase di progettazione:
- identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell’opera, anche su supporto informatico;
B) fase di fabbricazione:
- identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego rilasciata dai fabbricanti, nell’ambito di ciascun sottosistema strutturale;
- consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;
C) fase costruttiva/installazione e prove:
- definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- individuazione dei documenti di registrazione;
- registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle S.T.I..
2. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità, dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali applicabili.
3. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con rif. a doc. di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati dal Committente.
D. CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE DI SETTORE CENELEC ED ATTIVITÀ DEL VIS
La fabbricazione e l’implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell’Opera dovranno essere condotte in conformità sia alle norme europee di settore Cenelec che alla normativa nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.
Le attività che ricadono nell’ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria dovranno essere valutate da un VIS (Verificatore Indipendente della Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 2010 n. 191 e delle linee guida dell’ANSF n.2/2013 “Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi”.
Tali attività rimangono completamente a carico dell’Appaltatore.
ARTlCOLO 20 bis MATERIALI
A) Materiali (classificati a catalogo nell’anagrafica FS) di fornitura da parte di “Ferrovie”.
1. “Ferrovie” provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell’Elenco dei materiali di fornitura RFI (allegato n. 33) nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e nelle maggiori quantità che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all’apposito documento “Fabbisogno suppletivo” – come approvato dal Direttore dei Lavori – che l’Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati del progetto di dettaglio, e comunque in tempo utile per consentire a “Ferrovie” l’approvvigionamento, qualora riscontri delle differenze fra le quantità previste nel Progetto Definitivo e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio; nel documento “Fabbisogno suppletivo”, per ogni materiale interessato, l’Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.
2. Le apparecchiature e i materiali forniti da “Ferrovie” saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra “Ferrovie” e l'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore l'eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di “Ferrovie”, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d'opera e l’ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nelle voci di tariffa.
3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01” (allegato n. 34).
4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l'Appaltatore come sopra detto o per necessità di lavorazione, “Ferrovie” consegnerà all'Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell'Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico ed i relativi oneri.
5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali per lavori da
effettuare tramite terzi – Mod. VC.01, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l’accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l’integrità qualitativa e quantitativa. L’Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.
6. Il materiale consegnato all’Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di “Ferrovie” che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati ai sensi del precedente punto A.2, e l’individuazione dei medesimi dovrà essere supportata, a cura e spese dell’Appaltatore, da apposita cartellonistica che rechi l’indicazione “Materiale di fornitura RFI consegnati alla Ditta in
data ……………. per la messa in opera per lavori di ”.
7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che “Ferrovie” fornirà all'Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai seguenti punti.
8. L'Appaltatore dovrà presentare, inseriti nel Piano degli Approvvigionamenti, gli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature che “Ferrovie” si è impegnata a fornire con l'indicazione del sito di consegna preventivamente concordato.
9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi di singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).
10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. “Ferrovie” si riserva il diritto di consegnare all'Appaltatore, anche prima che questi abbia presentato i relativi fabbisogni, tutti o parte di materiali ed apparecchiature di appalto, salvo conguaglio a fine lavoro.
11. I materiali che “Ferrovie” fornirà saranno consegnati sciolti all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compensata nell’importo contrattuale.
12. All’atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio con “Ferrovie”, risultassero difettosi o non adatti al montaggio.
13. Dopo avvenuta la consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e “Ferrovie” sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo di materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.
14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati restano di proprietà di “Ferrovie”, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.
15. In ogni caso l'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.
16. I materiali forniti da “Ferrovie” e che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera dovranno essere restituiti a “Ferrovie” da parte dell’Appaltatore in data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.
17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” (allegato n. 36). In tale Xxxxxxx, fra l’altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di “Ferrovie” occorrenti per l’esecuzione dell’opera.
18. Il materiale oggetto di restituzione – che potrà essere esclusivamente quello fornito da “Ferrovie” e non quello eventualmente fornito direttamente dall’Appaltatore – dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato.
19. “Ferrovie” si riserva il diritto di rimettere all’Appaltatore la formitura di materiali inclusi nel presente paragrafo A. Qualora “Ferrovie” si avvalga di tale diritto, la fornitura dei materiali in questione sarà compensata all’Appaltatore mediante l’applicazione della Tariffa Macep di cui all’Allegato 15.1 assoggettata al ribasso offerto in gara dall’Appaltatore. Resta inteso che l’Appaltatore, in tale eventualità, non potrà avanzare contestazioni e/o pretese di alcun genere, né richiedere compensi ulteriori rispetto a quanto espressamente indicato nel presente articolo. Resta altresì inteso che per gli eventuali materiali che “Ferrovie” chieda di fornire all’Appaltatore troveranno integrale applicazione le prescrizioni di cui al successivo paragrafo B), lettera a), punti da 1 a 6. I materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di “Ferrovie”.
B) Materiali Tecnologici (IS, TLC, LFM, TE) e di Armamento, classificati a catalogo nell’anagrafica FSa) MATERIALI TECNOLOGICI E DI ARMAMENTO
1. L’approvvigionamento di materiali tecnologici e di armamento di fornitura a cura dell’Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto nell’ allegato n.26 “Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza del lavoro” (PPA.0001821-rev B ).
2. Per tali materiali, l’Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall’Appaltatore stesso con l’indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al
Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l’Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell’ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
3. L’Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo l’approvazione del Piano degli Approvvigionamenti da parte del Direttore Xxxxxx.
4. In ogni ordine di fornitura, l’Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da “Ferrovie” per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell’ordine.
5. L’Appaltatore resta l’unico responsabile dell’esatta esecuzione del contratto e della qualità dei materiali., a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguiti da “Ferrovie” sui materiali stessi.
6. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell’Appaltatore.
7. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti punti da 1 a 6 dovranno essere osservate dall’Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta del Direttore Lavori, venisse richiesto all’Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dalla precedente lett. A) punto 1, di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale punto 1. In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di “Ferrovie”. Resta altresì inteso che la comunicazione scritta del Direttore Lavori di cui sopra dovrà essere inviata all’Appaltatore in tempi compatibili con il Programma dei Lavori Contrattuali allegato alla presente Convenzione (allegato n. 13).
8. Nel caso in cui, in deroga a quanto previsto dalla precedente lett. A) punto 1, dovessero essere forniti dall’Appaltatore materiali “omologati”, l’approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.
b) ALTRI MATERIALI Per i materiali non compresi al,precededente punto B) e per i materiali "ausiliari" che, pur non specificatamente preposti all’esercizio della circolazione ferroviaria, fanno parte dei seguenti impianti:
- movimentazione persone e sollevamento,
- antintrusione e TV a circuito chiuso,
- informazione al pubblico (sonori e visivi),
- antincendio,
- riscaldamento, ventilazione e condizionamento,
- produzione di energia (gruppi di continuità, accumulatori, gruppi elettrogeni, ecc.),
- polifunzionali per manutenzione e ricovero di materiale rotabile,
- apparecchiature per la sicurezza in galleria,l’esito dei controlli e dei collaudi, condotti secondo Specifiche Tecniche FS o secondo specifiche progettuali predisposte allo scopo, deve essere documentato e sottoscritto dal Rappresentante dell’ Appaltatore. Le date relative di detti controlli/collaudi devono essere comunicate dall’Appaltatore, con almeno 7 ( sette) giorni di anticipo, in forma scritta a “Ferrovie”. I materiali così approvvigionati che pervengono nei luoghi di utilizzo, ai fini della loro accettazione per la posa in opera o il montaggio, devono essere corredati da un “Certificato di collaudo” emesso e sottoscritto dal Fornitore e firmato anche dal rappresentante dell’Appaltatore che ha effettuato/presenziato le operazioni di controllo/collaudo. Il Certificato di collaudo deve essere consegnato a “Ferrovie” al momento della consegna dei materiali nei luoghi di utilizzo. Dopo il montaggio dei materiali, l’Appaltatore dovrà eseguire il collaudo finale per verificare la piena funzionalità dell’impianto cui gli stessi si riferiscono. A tale proposito dovrà essere predisposto un “Elenco Prove e Verifiche” (EPV), da sottoporre all’approvazione preventiva di “Ferrovie”, contenente la responsabilità per l’effettuazione delle prove, le modalità operative, i riferimenti alla documentazione tecnica e quella di registrazione, i valori attesi, gli spazi per l’Appaltatore e per “Ferrovie” per indicare le fasi di presenziamento e infine gli spazi per le firme dei soggetti coinvolti alle prove.
ARTICOLO 20 ter
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PER I MATERIALI DI ARMAMENTO E TECNOLOGICI TOLTI D’OPERA
1. Il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera rimane di proprietà esclusiva di “Ferrovie”. L’Appaltatore restituirà a “Ferrovie” tutto il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera dall’infrastruttura ferroviaria per essere sottoposto a valutazione tecnica a cura di “Ferrovie” medesima. La restituzione avverrà tramite redazione congiunta – entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori o comunque ogni 30 (trenta) giorni per i lavori che si protraggono oltre la durata mensile - del “Verbale di Restituzione dei materiali tolti d’opera – Mod. VR.02” (allegato n. 35).
2. Preventivamente all’inizio dei lavori, sarà concordata fra l’Appaltatore e la Direzione Lavori l’individuazione di uno o più siti in cui depositare il materiale d’armamento e tecnologico tolto d’opera in attesa di restituzione a “Ferrovie”.
3. L’obbligo di custodire il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera dall’infrastruttura nel sito individuato da “Ferrovie” è a carico dell’Appaltatore, dal momento dello smontaggio dalla sede tecnica fino all’avvenuta restituzione di cui al precedente punto 1, che dovrà curarne l’accatastamento in maniera ordinata, per tipi omogenei, distinto da tutti gli altri materiali di “Ferrovie” che fossero ivi, o nei pressi, giacenti a titolo di scorta di magazzino e comunque ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene
l’accatastamento dei rifiuti di qualsiasi genere. L’individuazione dei materiali tolti d’opera dovrà essere supportata da apposita cartellonistica, predisposta a cura dell’Appaltatore, che rechi l’indicazione “Materiale tolto d’opera per lavori di ……………….. ed in attesa di restituzione a RFI per essere sottoposto a valutazione tecnica”.
4. Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell’allegato n. 16. “Obblighi e oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”.
ARTICOLO 20 quater MATERIALI DI SCORTA
L’Appaltatore è tenuto a fornire fuori opera in un magazzino di “Ferrovie”, in località da precisare dalla stessa, un quantitativo di materiali di scorta, occorrenti per la manutenzione dell’impianto, per un ammontare massimo del 5% (cinque per cento) dell’importo dell’appalto di cui al precedente articolo 6.
Le distinte di questi materiali ed il loro ammontare verranno tempestivamente precisate dalla Direzione Lavori per conto di “Ferrovie” durante il periodo di svolgimento dei lavori, affinché la fornitura venga espletata entro il termine di ultimazione degli stessi.
La fornitura dei materiali di scorta verrà compensata con le tariffe e con le modalità di cui al punto 7.2 (Lavori compensati a misura) del precedente articolo 7.
ARTICOLO 21
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI
21.1 L’Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del “Progetto Esecutivo” relativa alla BOE secondo quanto previsto nel “Progetto Definitivo” allegato, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall’Autorità Militare di cui dovrà riportare il benestare.
21.2 L’Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal lavoro oggetto della presente Convenzione, secondo il “Progetto Esecutivo” approvato ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili allegato alla presente Convenzione e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall’Autorità Militare per il tramite del Direttore dei Lavori.
21.3 I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli interventi dell’Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l’eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compresi nella Voce 7.2 secondo quanto previsto all’articolo 7.
21.4 L’Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa l’adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti a proprie cure e spese all’Autorità Militare competente.
21.5 Prima dell’inizio delle attività l’Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all’Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.
ARTICOLO 22 DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
22.1 Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d’intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle opere da eseguire.
22.2 L'Appaltatore è tenuto ad individuare nel progetto esecutivo tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari ed a produrre il “Dossier di risoluzione interferenze” che conterrà per ciascun sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati progettuali delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo metrico). Il Dossier conterrà annotazioni specifiche tra cui l’eventuale esigenza di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 2445/1971).
L’Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto “Dossier di risoluzione interferenze” degli eventuali accordi, compresi quelli di carattere generale e in particolare di quelli già in atto tra “Ferrovie” con i suddetti Enti proprietari e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni eventualmente già acquisite.
22.3 L’Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l’esigenza di derogare alle norme del D.M. 2445/71 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori, la documentazione necessaria per l’inoltro, a cura di Xxxxxxxx, alla competente Commissione.
22.4 L'Appaltatore è tenuto, altresì, a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, ivi compresa RFI.
22.5 L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli Enti proprietari e/o gestori, d’intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.
22.6 La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate, qualora ricorrano i presupposti, mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti proprietari e/o gestori di sottoservizi interferenti con l'opera da realizzare titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4 del DPR. 327/01, dall'Appaltatore, munito di apposita Procura rilasciata da “Ferrovie”, al Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati
entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti proprietari e/o gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti proprietari e/o gestori, previa autorizzazione di “Ferrovie”.
22.7 L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti proprietari e/o gestori affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla redazione degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.
22.8 Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto o in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall’Appaltatore, con le seguenti modalità:
a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà rendere operative le prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di provvedere, fino a concorrenza del limite di Euro 7.000.000/00(Euro settemilioni /00.), previa autorizzazione di “Ferrovie” da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall’Ente proprietario e/o gestore del pubblico servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a “Ferrovie”. Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla Direzione Lavori della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall’Appaltatore all’Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l’importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in sede di “PE”, l’Appaltatore dovrà richiedere alla Direzione Lavori la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all’Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.;
b) qualora gli spostamenti e/o le deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o alla deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il
raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore
c) infine, qualora l’importo dei lavori per spostamenti e/o per deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori oggetto dell’appalto sia di modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell’importo dell’appalto (articolo 6 della presente Convenzione), detti lavori verranno compensati all’Appaltatore secondo quanto indicato per i “Lavori in Economia” nell’allegato n. 16 alla presente Convenzione.
22.9 I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall’Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l’onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi del presente contratto.
22.10 L’Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante rispetto a quanto indicato nel progetto definitivo di “Ferrovie” allegato alla presente Convenzione.
22.11 Tutte le soggezioni e cautele imposte all’impiego di mezzi d’opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell’Appaltatore e sono comprese e compensate nei prezzi del presente contratto.
22.12 Tutte le attività che l’Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti dall’Appaltatore per consentire al Committente gli addebiti degli stessi agli Enti secondo quanto previsto dagli accordi raggiunti.
22.13 L’Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione di collaudo, ove prevista e i verbali di cui al D.M. 2445/71, ove previsti.
ARTICOLO 23
PROVE E COLLAUDI STATICI
A. Prove sui materiali
1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove e tutti i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.
2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall’Appaltatore.
3. Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti e calcestruzzi, come indicato
all'allegato n. 23.
4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della Direzione Lavori, alla fine di ogni settimana lavorativa l’Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.
5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal contratto e dalle norme di legge.
6. Tutte le prove elencate nel “Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura” (allegato n. 23), nonché le prove che il Direttore Lavori riterrà opportuno far eseguire all’Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, ecc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente contratto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o, in alternativa, previa autorizzazione del Direttore Lavori e, qualora non si tratti di prove finalizzate alla Certificazione di prodotti e/o sistemi, presso altri laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell’art. 59 del DPR. 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal Direttore dei Lavori in una lista proposta dall’Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purchè in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.
7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, “Ferrovie” potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora la Direzione Lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall’Appaltatore di cui al precedente punto 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell’Appaltatore stesso.
8. Il Direttore dei Lavori od i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le
spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.
B. Collaudi statici
1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, alle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da “Ferrovie” (ed. 2013) (allegato n. 38) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.
2. Ai sensi dell'art. 57 “C.G.C.”, la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di “Ferrovie” mentre tutte le relative spese, compreso l’onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.
Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell’aliquota dello 0,4 %, fino all’importo di Euro 10.000.000,00, dell’aliquota dello 0,2%, sull’importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all’importo di Euro 75.000.000,00 e dell’aliquota dello 0,1% sull’importo eccedente Euro 75.000.000,00, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, al lordo del ribasso praticato nell’offerta e degli oneri della sicurezza; detto compenso sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell’opera ovvero delle singole parti d’opera di cui la stessa si compone (WBS). Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare quale collaudatore statico un professionista dipendente della società RFI S.p.A. o della società Italferr S.p.A.; anche in tal caso troveranno applicazione i criteri di determinazione dei compensi e la detrazione di cui sopra.
3. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell’Appaltatore alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l’osservanza delle modalità fissate da "Ferrovie".
4. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.
5. Prima dell'effettuazione delle prove di collaudo statico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse.
6. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti allegati alla presente Convenzione ed eventualmente richieste da “Ferrovie”, così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori o dalle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da “Ferrovie” (ed. 2013) (allegato n. 38), saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati
dai prezzi offerti dall’Appaltatore.
7. Saranno, altresì, a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall’espletamento, anche in corso d’opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l’opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.
ARTICOLO 24
TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI - PROROGHE
24.1 I termini per la Progettazione Esecutiva sono stabiliti al precedente articolo 16.
24.2 Il termine di tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto, decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo 16 delle CGC, è di 7…………….. (in lettere ) giorni naturali consecutivi
24.3 Vengono stabiliti, inoltre, i seguenti termini utili parziali per portare a compimento le opere o parti di esse a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna:
• Termine utile parziale 1: ripristino Viabilità Centro Commerciale (Via Santa Xxxxx la Nova) in configurazione finale di progetto a 8078giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori;
• Termine utile parziale 2: Completamento Opere Civili dell’opera GA01 “Galleria Artificiale Casalnuovo” a 11509 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori;
• Termine utile parziale 3: attivazione variante Napoli-Cancello e nuovo raccordo all’impianto
FIAT a 159010 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori;
24.4 Nella fissazione dei termini di cui sopra, le Parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
24.5 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai predetti termini, sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
7 Il termine di tempo utile è uguale a quello offerto in gara dal concorrente, pari o inferiore al termine di 1950 giorni posto a base di gara..
8 si precisa che ove il concorrente offrisse un termine di tempo utile (per l’ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto) minore di quello posto a base di gara ( pari a 1950 giorni naturali consecutivi) questo termine utile parziale verrebbe ridotto proporzionalmente alla riduzione della durata del termine di tempo utile.
9 come nota 8
10 come nota 8
Non sono ammesse proroghe ai termini indicati nei precedenti punti, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4 delle “Condizioni Generali”.
24.6 “Ferrovie” ha la facoltà di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle stabilite agli articoli 28.1 e 28.2 delle “Condizioni Generali”, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.
24.7 La domanda dell’Appaltatore di accertamento dell’ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore Lavori prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori stessi.
ARTICOLO 25 PENALITÀ
Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato atto da firmarsi tra le Parti contraenti congiuntamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.
ARTICOLO 26
CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI –PROVE E VERIFICHE – VERBALE DI ULTIMAZIONE
1. L’Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a “Ferrovie” della data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto, in relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali (per singole opere o parti d’opera o fasi funzionali d’appalto), indicati al precedente art. 24.
2. Entro lo stesso termine, l’Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d’appalto, le prove e verifiche in base a Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle Norme Tecniche IS 717/92 e IS 381 e, ove non applicabili, quelle previste dalla norma tecnica IS 46.
Con particolare attenzione l’Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.
3. L’Appaltatore, prima ancora dell’inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare alla Direzione Lavori il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle prove e verifiche di cui sopra, compreso il Responsabile delle prove stesse, che dovrà avere una comprovata esperienza decennale, nonché la data di inizio delle stesse.
4. In relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati all’art. 24, entro la data prevista per
l’ultimazione dei relativi lavori o della relativa fase funzionale d’appalto, l’Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori la “Relazione delle prove e verifiche” inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove stesse, nonché la “Dichiarazione di Completamento” con relativa richiesta di accertamento di cui al precedente art. 24.
5. La Direzione Lavori provvederà, con il supporto dell’Appaltatore, all’esecuzione delle prove e verifiche di competenza per l’accertamento dell’effettivo completamento, da parte dell’Appaltatore, dei lavori o della fase funzionale d’appalto.
6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all’Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.
7. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere quindi, previa constatazione dell’avvenuto completamento dei lavori da parte dell’Appaltatore, l’apposito “verbale di completamento” dei lavori o della fase funzionale d’appalto, comunicando contestualmente all’Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica Tecnica di “Ferrovie”.
8. La Commissione di Verifica Tecnica di “Ferrovie” provvederà, con il supporto dell’Appaltatore, all’esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti.
In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all’Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.
La Direzione Lavori, a decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta dell’Appaltatore dell’avvenuta eliminazione delle eventuali deficienze, verificata l’effettiva eliminazione delle stesse, provvederà a redigere il “Verbale di Ultimazione” dei lavori o della fase funzionale d’appalto.
9. Nel Verbale di Ultimazione dei lavori o della fase funzionale d’appalto dovranno, fra l’altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati dall’Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 24, tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di Completamento dei lavori o della fase funzionale d’appalto, aumentato del tempo utilizzato dall’Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate.
10. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall’Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 delle “C.G.C.”.
11. La data di ultimazione dell’Appalto coinciderà con la data indicata nel verbale di ultimazione dei lavori relativi all’ultima opera o parte d’opera o all’ultima fase funzionale in cui si articola l’appalto.
12. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all’ultima opera o parte d’opera o all’ultima fase funzionale
d’appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione, avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell’art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.
13. L’Appaltatore è tenuto a dare l’assistenza necessaria di strumentazione e di personale per le prove e verifiche che dovranno essere effettuate da “Ferrovie”. Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelle per il personale e gli strumenti dell’Appaltatore, sono a completo carico dell’Appaltatore stesso, essendo pure essi compresi e compensati nell’importo d’appalto.
14. L’eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della CVT di “Ferrovie” non autorizza l’Appaltatore a chiedere compensi di nessun tipo.
15. Nel caso in cui “Ferrovie” dovesse procedere alla spunta sistematica dell’intero impianto, tutti gli oneri che ne deriveranno saranno a completo carico dell’Appaltatore e verranno addebitati nei modi d’uso presso “Ferrovie”.
ARTICOLO 27 COLLAUDO
27.1 Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli artt. 48 e ss. delle “Condizioni Generali”.
27.2 “Ferrovie” nomina il Collaudatore o la Commissione di Collaudo con facoltà di procedere a verifiche in corso d’opera.
27.3 Sono a carico dell’Appaltatore le spese relative al collaudo statico.
ARTICOLO 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le Parti convengono quanto segue.
2. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell’esecuzione del contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Ferrovie su proposta del responsabile dell’esecuzione del contratto dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Ferrovie risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, Ferrovie provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all’art. 60 delle “Condizioni Generali”, in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente contratto.
7. Alle clausole previste dall’art.60 delle “Condizioni Generali” si aggiunge la seguente ulteriore clausola risolutiva espressa: inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi da lui assunti con l’ “Offerta Tecnica” presentata in gara (che, ai sensi degli art.3 e 37 della presente Convenzione, fa parte integrante del Contratto).
8. Fermo tutto quanto sopra previsto, il verificarsi delle ipotesi previste dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui al precedente art. 13 ter comporta la risoluzione del contratto
ARTICOLO 29
CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO
Recesso in fase progettuale.
In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dalla presente Convenzione e dall’art. 20, c.6, “C.G.C.”.
ARTICOLO 30
DOMICILIO
Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Via ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... n. ...
... ... con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di
... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ..., salva l'applicazione dell'art. 4.3 delle “Condizioni Generali”.
L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... Via ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ……….... n. che gli è stato
attribuito il Codice Fiscale n. ... ... ... ... ... ….. ………… e Partita I.V.A. n. …………….... ... ... ... ...
“Ferrovie” - la cui denominazione anagrafica tributaria è “RFI - Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Xxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 1008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.
ARTICOLO 31 TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING
L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente capoverso, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.
L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da “Ferrovie” e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di “Ferrovie” stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di “Ferrovie” e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.
A semplice richiesta di “Ferrovie”, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle
subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.
ARTICOLO 32 IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da “Ferrovie” o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di “Ferrovie” per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire a “Ferrovie” tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore deve eseguire o avrà compiute.
E' pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a “Ferrovie” senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di “Ferrovie” stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
ARTICOLO 33
PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI
Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di “Ferrovie”, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.
L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di “Ferrovie”, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime.
E' fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.
Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente contratto.
Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a “Ferrovie”.
“Ferrovie” si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta.
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne “Ferrovie” da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, l’Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto.
L’Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
Pertanto, l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenni e manlevate “Ferrovie”/Italferr da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime derivanti.
ARTICOLO 34
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
“Ferrovie” si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l’opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell’art. 48.6 delle “Condizioni Generali”.
ARTICOLO 35 CODICE ETICO
L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori, ex art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi