ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO
Per l’affidamento del servizio di campionamento ed analisi di laboratorio dei rifiuti ed altre matrici solide e liquide prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti solidi aziendali, per un periodo di 18 (diciotto) mesi.
Lotto/i
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 9
Articolo 4 Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore 9
Articolo 5 Modalità di esecuzione del Servizio 12
Articolo 6 Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione 13
Articolo 7 Obblighi Derivanti dal Rapporto di Lavoro 14
Articolo 8 Verifiche, controlli ed accettazioni 16
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio 16
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 17
Articolo 11 Penali 20
Articolo 12 Cauzione 22
Articolo 13 Riservatezza 23
Articolo 14 Risoluzione 24
Articolo 15 Recesso 25
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 27
Articolo 17 Rischi da interferenze 28
Articolo 18 Brevetti industriali e diritti d’autore 29
Articolo 19 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 29
Articolo 20 Subappalto 30
Articolo 21 Foro competente 31
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 31
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 32
Articolo 24 Trasparenza 33
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 34
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 35
Articolo 27 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale 36
Articolo 28 Codice Etico 36
Articolo 29 Clausola finale 37
SCHEMA DI CONTRATTO
Per l’affidamento del servizio di campionamento ed analisi di laboratorio dei rifiuti ed altre matrici solide e liquide prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti solidi aziendali, per un periodo di 18 (diciotto) mesi.
Lotto/i
CIG
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx ( ), Xxxxxx,
, xxxxxxxx x. 00/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona dell’ giusti i poteri conferiti con n del
(nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per
brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore cui affidare il “Servizio, suddiviso in quattro lotti, di campionamento ed analisi di laboratorio dei rifiuti ed altre matrici solide e liquide prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti solidi aziendali, per un periodo di 18 (diciotto) mesi, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2016/S 077-137085del 20/04/2016 (nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto/i della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile
entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
f) La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Specifica Tecnica), l’Allegato “B” (Offerta economica) e l’Allegato “C” (Protocollo di Integrità); “E” DUVRI e la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte
integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Specifica Tecnica: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
f) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
g) Servizio: servizio, suddiviso in quattro lotti, di campionamento ed analisi di laboratorio dei rifiuti ed altre matrici solide e liquide prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti solidi aziendali, per un
periodo di 18 (diciotto) mesi così come previsto nel prosieguo del presente Contratto, nella Specifica Tecnica, nonché nell’ulteriore documentazione della Procedura;
h) Protocollo di Integrità: Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, di cui all’Allegato “C”;
i) Duvri: Documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all’Allegato “E”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del servizio di campionamento ed analisi di laboratorio dei rifiuti ed altre matrici solide e liquide prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti solidi aziendali, per un periodo di 18 (diciotto) mesi, Lotto/i , come meglio specificato nella Specifica Tecnica (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire il Servizio, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro ( ), IVA esclusa, ove dovuta, come da Ordine n. del .
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga, irrevocabilmente nei confronti di AMA, ad espletare il Servizio, agli importi risultanti dall’applicazione dello sconto offerto in sede di partecipazione alla procedura e formalizzato nella dichiarazione di Offerta Economica.
4. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nella Specifica Tecnica e relativi Allegati (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
5. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
6. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
7. AMA si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 163/2006 e da esercitarsi nei limiti di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quello oggetto di gara, per una spesa complessiva pari al 50% dell’importo contrattuale affidato ed una durata di 9 (nove) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha durata di 18 (diciotto) mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fermi restando i termini, le cadenze e le condizioni indicati nel Capitolato tecnico.
2. AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto nel caso in cui, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, eventualmente aumentato ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 2. L’eventuale proroga verrà disposta da AMA nei limiti del completo esaurimento di detto importo complessivo massimo di spesa.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto, deve essere effettuata nel rispetto di termini, condizioni, modalità, requisiti tecnici e livello di servizio di cui alla Specifica Tecnica (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione
del Contratto.
2. Pertanto, in difetto di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
8. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
9. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente atto, della Specifica Tecnica (Allegato “A”), negli ulteriori atti della Procedura;
b) ...predisporre tutti gli strumenti e metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente atto, del Capitolato tecnico (Allegato “A”);
c)....predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) ...comunicare tempestivamente ad AMA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Procedura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Responsabile del contratto;
e) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate nella Specifica Tecnica alla presente allegato, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA.
11. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
13. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non
richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
14. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nella Specifica Tecnica.
15. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
16. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
17. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
18. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
19. Fornitore si impegna ad eseguire il servizio in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
20. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ.
Articolo 5
Modalità di esecuzione del Servizio
1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio oggetto del presente Contratto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nella Specifica
Tecnica, esattamente nei luoghi indicati da AMA.
2. Come meglio descritto nella Specifica Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente documento, il servizio prevede le seguenti attività:
− Campionamento di rifiuti e matrici solide e liquide presso le sedi degli impianti sopra indicati, da
eseguire con apposita attrezzatura fornita e periodicamente reintegrata a cura degli aggiudicatari del servizio;
− Fornitura di apposita attrezzatura, a cura degli aggiudicatari del servizio, periodicamente reintegrata,
per eventuali campionamenti effettuati direttamente da personale di AMA;
− Trasporto dei campioni presso i laboratori;
− Analisi chimiche e biologiche in conformità ai contenuti del presente documento;
− Emissione della documentazione preliminare relativa ai soli risultati delle analisi effettuate;
− Emissione della documentazione definitiva attestante l’esito delle determinazioni analitiche effettuate quali Rapporti di Xxxxx, giudizi di pericolosità, ammissibilità in discarica, ecc., recante almeno le informazioni minime richieste al Paragrafo 2.4 della specifica Tecnica;
3. Lo svolgimento di tutte le attività descritte verrà pianificato e coordinato, dai referenti indicati da AMA e dovrà essere considerato, quale orario di lavoro, dalle 8:00 alle 18:00 per i giorni dal lunedì al venerdì.
4. AMA si riserva, ove necessario e a proprio insindacabile giudizio, di far effettuare a cura degli aggiudicatari di uno o più lotti, analisi in contraddittorio su campioni, acquisiti in doppia aliquota e resi inidentificabili, appartenenti ad uno specifico lotto.
5. Il Fornitore si fa carico di tutti gli oneri conseguenti al servizio oggetto dell'appalto, nessuno escluso.
Articolo 6
Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.
2. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: numero telefono cellulare , numero telefono fisso
, indirizzo e-mail .
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 7
Obblighi Derivanti dal Rapporto di Lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere
direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8
Verifiche, controlli ed accettazioni
1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposti a verifica. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non Accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio
1. Il corrispettivo dovuto da AMA al Fornitore è determinato sulla base della percentuale di sconto per il
Servizio indicata nell’Allegato B (Offerta Economica), e deve intendersi qui integralmente trascritto.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma si riferiscono al Servizio ed alle ulteriori attività - ivi incluso il Servizio - prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato tecnico (Allegato “A”).
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
4. Tutti gli importi/sconti di cui all’Allegato “B” e, pertanto, i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.
5. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nel nell’anno precedente a partire dal secondo anno di contratto.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuata da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nella Specifica Tecnica.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle attività eseguite nel mese.
3. Ciascuna fattura emessa dal Prestatore dovrà essere intestata e spedita ad AMA al seguente indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo Gara), al numero di ordine riportato al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema della avvenuta prestazione/l’avanzamento lavori, rispettivamente dei servizi ordinati “Acquisizione Prestazioni”) e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti l’importo fatturato a quanto prescritto nel presente Contratto, nella Specifica Tecnica (Allegato “A”).
4. La documentazione richiamata ai precedenti commi 2 e 3, che il Fornitore deve allegare alle singole
fatture, deve essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli hanno esito positivo, le fatture si intendono accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
5. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione fattura presso il Protocollo aziendale, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. , intestato al
Fornitore presso
Agenzia/Filiale
Codice IBAN
. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
6. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
b) Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
7. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
8. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto
per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Fornitore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Fornitore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, potranno
provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, al verificarsi degli adempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali di seguito elencate:
- 1 per mille dell’importo complessivo aggiudicato, per ogni giorno continuativo di ritardo
rispetto a quanto stabilito in termini di effettuazione del servizio e di consegna dei risultati rispetto a quanto indicato dall’art. 2.10 della Specifica Tecnica in ordine al termine ivi previsto delle 72 ore;
- Euro 100,00/giorno (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto (30 giorni dalla data del campionamento) per la produzione dei rapporti di prova, come descritto dall’art.
2.10 della Specifica Tecnica;
2. Le penali e le eventuali spese per espletamento di servizi da eseguire in danno, saranno detratte dalle
somme dovute all'appaltatore a fronte di servizi già svolti e/o in corso di svolgimento.
3. L'applicazione delle penali non esclude la facoltà di risolvere il contratto, qualora si succedano le inadempienze gravi, formalmente contestate come tali dal Responsabile del Contratto, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi delle disposizioni del codice civile, in ogni momento, quando l'ammontare delle penali ad esse collegate raggiunga il 10% dell'importo aggiudicato, salvo l'eventuale maggior danno.
4. L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni subiti e derivati ad AMA S.p.A. per assicurare la continuità del rapporto, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'aggiudicatario e, per l'eventuale eccedenza, sarà detratto dalla cauzione definitiva. Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui AMA S.p.A. avesse dovuto avvalersi in parte o del tutto durante l’esecuzione del contratto. L’integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 15 giorni dalla richiesta di AMA S.p.A..
5. AMA S.p.A. applicherà le penali previa contestazione scritta, redatta dal Responsabile di Esecuzione del Contratto AMA S.p.A., anticipata via fac-simile e inviata successivamente mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica il diritto di AMA S.p.A. di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.
7. AMA S.p.A. provvederà a contestare l’inadempienza mediante raccomandata A/R, anticipata via fax.
8. L’Impresa aggiudicataria, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della raccomandata A/R di cui sopra, potrà presentare le proprie giustificazioni e/o controdeduzioni e ripristinare la regolarità della fornitura.
9. L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci percento) dell’importo di aggiudicazione del servizio.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del
presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro
( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata e irrevocabile con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
6. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta
da AMA.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.
civ., nonché dell’art. 1360 cod.civ:
a) nei casi in cui agli articoli – 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore,
10 Fatturazione e Pagamenti, 11 Penali, 13 Riservatezza, 16 Sicurezza, danni e responsabilità, 18 Brevetti industriali e diritti d’autore, 19 Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito, 20 Subappalto, 24 Trasparenza, 25 Tracciabilità dei flussi finanziari.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest’ultimo.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore,
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione delle medesime Procedure e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio aggetto del medesimo contratto;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente commi 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, il Fornitore dovrà
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute ed al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad
AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Contratto.
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di
AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 20 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
2. A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 21 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del
presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx,
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/; xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx0/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con
diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il
bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx
n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del
D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 27
Obblighi legati al protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale.
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il
Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, Allegato “C”.
Articolo 28 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.p.A. IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,
specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle Prestazioni ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Modalità di esecuzione del Servizio); Articolo 6 (Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione); Articolo 7 (Obblighi derivati dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 9 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Rischi da Interferenze); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 20 (Subappalto); Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al protocollo di Legalità e di Integrità delle Società del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico); Articolo 29 (Clausola finale).
Roma, lì / / IL FORNITORE