CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE AREA DEL COMPARTO
Azienda pubblica di servizi alla persona Xxxxxxx Xxxx Via Roma, 27 – 33075 Morsano al Tagliamento (PN)
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE AREA DEL COMPARTO
SANITA’ PUBBLICA TRIENNIO 2013 – 2015
In data 19.07.2013 alle ore 9.30, in prosecuzione dell’incontro del 28.06.2013 presso la sede dell’A.S.P. Xxxxxxx Xxxx, a Morsano al Tagliamento (PN) in xxx Xxxx, 00, le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo:
per l’Azienda:
Il Direttore Generale
Rag. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore Area Amministrativa – Finanziaria Sig. Xxxxx Xxxx
Il Direttore Area Socio Sanitaria Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
per le rappresentanze sindacali:
R.S.U. Aziendale Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
FP CISL – Xxxxxxx Xxxxx
CGIL FP – Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx CGIL FP – Xxxxxxx Xxxxx
UIL FPL – Xxxxxx Xxxxx XXX FPL – Xxxxxxx Xxxxx
INDICE DISPOSIZIONI GENERALI | |||
Art. 1 Campo di applicazione e durata | pag. | 4 | |
RELAZIONI SINDACALI | |||
Art. 2 Principi | pag. | 4 | |
Art. 3 Diritti e Libertà Sindacali – Esercizio delle Relazioni Sindacali | pag. | 4 | |
Art. 4 Composizione delle delegazioni e modalità di partecipazione | |||
alle riunioni sindacali | pag. | 5 | |
Art. 5 Contrattazione collettiva integrativa | pag. | 6 | |
Art. 6 Concertazione | pag. | 6 | |
Art. 7 Consultazione | pag. | 6 | |
Art. 8 Informazione | pag. | 7 | |
Art. 9 Clausole di raffreddamento | pag. | 7 | |
Art. 10 Assemblee sindacali del personale | pag. | 8 | |
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI | |||
Art. 11 Scioperi e minimi di servizio | pag. | 8 | |
Art. 12 Servizi e Prestazioni indispensabili | pag. | 8 | |
Art. 13 Criteri per l’individuazione del personale | pag. | 9 | |
Art. 14 Norme di garanzia | pag. | 9 | |
Art. 15 Norme di rinvio | pag. | 10 | |
FORMAZIONE Art.16 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione | |||
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni | pag. | 10 | |
Art. 17 Formazione ed aggiornamento professionale | pag. | 11 | |
DIRITTO ALLO STUDIO | |||
Art. 18 Finalità | pag. | 12 | |
Art. 19 Percentuale | pag. | 12 | |
Art. 20 Procedure amministrative | pag. | 12 | |
Art. 21 Tipologia di corsi | pag. | 12 | |
Art. 22 Graduatoria | pag. | 13 | |
Art. 23 Rinuncia | pag. | 13 | |
Art. 24 Modalità di utilizzo | pag. | 13 | |
Art. 25 Procedure relative alla conclusione dei corsi | pag. | 13 | |
Art. 26 Disposizioni particolari | pag. | 13 | |
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE | |||
(rif. Art. 4, comma 3, CCNL 7.4.1999) | |||
Art. 27 Criteri per concorrere alla progressione | pag. | 14 | |
Art. 28 Criteri e modalità di formazione della graduatoria | pag. | 14 | |
Art. 29 Procedura amministrativa | pag. | 15 | |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | |||
(rif. Art. 6, lett. B), CCNL 7.4.1999) | |||
Art. 30 Conferimento di posizione organizzativa | pag. | 15 | |
Art. 31 Fondo disponibile | pag. | 15 | |
INDENNITA’ Art. 32 Indennità di presenza giornaliera del personale operante su tre turni | |||
(rif. art. 44, comma 3, CCNL 1.9.1995) | pag. | 16 | |
Art. 33 Indennità di presenza giornaliera del personale operante sulle 12 ore | |||
(rif. art. 44, comma 4, CCNL 1.9.1995) | pag. | 16 | |
Art. 34 | Indennità di turno notturno e festivo | pag. | 16 |
(rif. art. 44, comma 11 e 12, CCNL 1.9.1995 e art. 25 CCNL 19.04.2004)
Art. 35 | Servizio di Pronta Disponibilità | pag. | 16 |
Art. 36 | Finanziamento indennità | pag. | 17 |
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE Art. 37 Finalità | pag. | 17 | |
Art. 38 Sistema di valutazione Art. 39 Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi | pag. pag. | 17 18 | |
SERVIZIO DI MENSA Art. 40 Criteri e modalità di fruizione | pag. | 19 | |
CRITERI GENERALI E DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Art. 41 Oggetto | pag. | 19 | |
Art. 42 Orario di lavoro | pag. | 20 | |
Art. 43 Orario di Servizio | pag. | 20 | |
Art. 44 Orario Straordinario | pag. | 21 | |
Art. 45 Norma di rinvio | pag. | 21 |
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1. Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo è definito ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il presente C.C.I.A. concerne il periodo 01.01.2013 – 31.12.2015, e si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto, dipendente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Xxxxxxx Xxxx” ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.
3. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse economiche è determinata con cadenza annuale in ogni suo aspetto.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è demandato al Revisore dei Conti. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene definitivamente sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda. In caso di rilievi formulati dal Revisore contabile la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
5. L’azienda si impegna a dare al presente CCIA ampia ed adeguata pubblicità a tutto il personale dipendente, anche tramite la pubblicazione del documento sul sito internet aziendale.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 Principi
1. Nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, che prevede un sistema di relazioni sindacali strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza dell’azienda di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività degli anziani accolti presso la struttura gestita dall’azienda, si dà atto che lo stesso si esplica nei seguenti istituti:
a. contrattazione collettiva integrativa;
b. concertazione;
c. consultazione;
d. informazione.
Art. 3
Diritti e Libertà Sindacali – Esercizio delle Relazioni Sindacali
1. Le parti concordano che i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'ASP sono utilizzati nel rispetto del monte ore complessivo spettante alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alle Organizzazioni Sindacali entro i limiti e secondo le modalità disciplinate dal "Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché sulle altre prerogative sindacali" stipulato in data 7.8.98 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ASP, a seguito di richiesta espressa da parte delle rappresentanze sindacali,
determina il riparto, fra tutti i soggetti aventi diritto, del monte ore annuo complessivo di cui al comma precedente.
3. Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di assemblea, le parti concordano quanto segue:
nel rispetto del limite individuale massimo consentito di ore annue retribuite, la Rappresentanza Sindacale Unitaria o ciascuna delle Organizzazioni Sindacali può indire l'assemblea del personale comunicando all'ASP , di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti esterni.
4. L'amministrazione, al fine di garantire agli organismi sindacali il diritto di affissione per informare in materie di interesse sindacale, si impegna a predisporre un apposito spazio, presso il punto timbratura, con bacheca ad uso della RSU ed delle XX.XX .
Art. 4
Composizione delle delegazioni e modalità di partecipazione alle riunioni sindacali
1. La delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative aziendali è costituita dai seguenti soggetti:
Q Direttore generale dell’Azienda;
Q Direttore Area Socio Sanitaria
Q Direttore Area Amministrativa – Finanziaria;
2. La delegazione di parte sindacale è costituita, di norma, da:
Q R.S.U. aziendale;
Q XX.XX. territoriali di categoria aderenti alle sigle firmatarie del CCNL – Comparto Sanità Pubblica.
Tutte le sigle sindacali inoltrano, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero con preavviso di almeno 5 giorni per ogni singola convocazione, i nominativi dei rappresentanti territoriali accreditati a partecipare alle riunioni sindacali in un numero non superiore a due per ogni sigla. L’amministrazione si impegna ad agevolare la partecipazione dei dipendenti alle riunioni sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro.
L’Amministrazione garantisce, salvo i casi d’urgenza, la convocazione delle delegazioni con un preavviso, almeno, di 5 giorni, tre per eventuali urgenze. Nella convocazione viene indicato l’ordine del giorno e provvede ad inoltrare contestualmente tutta la documentazione utile e necessaria per lo svolgimento delle trattative aziendali.
La partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa ed alle riunioni con l’amministrazione avviene, al di fuori e all’interno dell’orario di lavoro, a seconda delle esigenze organizzative, fermo restando che, per le trattative in orario di servizio l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Ad ogni riunione sindacale oggetto di contrattazione collettiva integrativa, di concertazione, di consultazione, di informazione verrà steso un verbale di sintesi degli argomenti discussi e delle eventuali decisioni operative; di tale verbale verrà trasmessa copia alla RSU e alle XX.XX. entro 10 giorni lavorativi , al fine della formulazione di eventuali rilievi e osservazioni. Qualora nessun rilievo venga formulato nei successivi 10 giorni lavorativi, il verbale si considera approvato.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione a ciascun incontro od assemblea o riunione sindacale consentita in orario di lavoro, verrà effettuata mediante timbratura con apposito codice, o mediante giustificativo.
Art. 5 Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa ha per oggetto le materie indicate dai contratti collettivi nazionali.
2. La contrattazione collettiva integrativa è orientata a favorire l’incremento della produttività del personale, dello sviluppo ed il miglioramento della qualità dei servizi nonché a riconoscere condizioni di particolare disagio lavorativo.
3. Le parti danno atto che, al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’Azienda può provvedere, in via provvisoria, sulle materie di mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione, ai sensi dell’art. 40, comma 3° ter. del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.
Art. 6 Concertazione
1. La concertazione è attivata, previa informazione ai soggetti sindacali, ai fini del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie previste dai contratti collettivi nazionali.
2. La richiesta di concertazione deve essere inoltrata all’Azienda da parte della RSU o delle XX.XX. trattanti, entro 8 giorni dal ricevimento dell’informazione.
3. L’Azienda provvede a fissare la data ed il luogo dell’incontro entro il termine di 48 ore lavorative dal ricevimento della richiesta. La concertazione si conclude nel termine di trenta giorni dalla data della convocazione delle parti.
4. La partecipazione alle riunioni con l’amministrazione avviene al di fuori ed all’interno dell’orario di lavoro, a seconda delle esigenze organizzative, fermo restando che, per le trattative in orario di servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore dei permessi sindacali spettanti a ciascuna sigla sindacale. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro, tenendo conto delle esigenze di servizio da erogare agli ospiti dell’Azienda. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
5. Le parti danno atto che, al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati, qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie oggetto di concertazione, l’Azienda può provvedere, in via provvisoria, sulle materie di mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione , ai sensi dell’art. 40, comma 3° ter. del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.
Art. 7 Consultazione
1. La consultazione della RSU e delle XX.XX. è facoltativa, fatti salvi i casi di obbligatorietà definiti dai contratti collettivi nazionali.
2. La richiesta di consultazione deve essere inoltrata dall’Azienda, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi rispetto al giorno fissato per l’incontro, fatti salvi i casi d’urgenza, con contemporanea trasmissione dell’ordine del giorno e di ogni documentazione utile al confronto. L’incontro ha luogo nei termini fissati, salvo esplicita rinuncia da parte della RSU e delle XX.XX. convocate.
3. La consultazione si chiude nel termine tassativo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta e del suo esito viene redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
4. La partecipazione alle riunioni con l’amministrazione avviene al di fuori e all’interno dell’orario di lavoro, a seconda delle esigenze organizzative , fermo restando che,
per le trattative in orario di servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore dei permessi sindacali spettanti a ciascuna sigla sindacale. A tal fine l’Amministrazione agevola la partecipazione dei dipendenti rappresentanti sindacali con opportuni adattamenti dei turni di lavoro. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Art. 8 Informazione
1. 1. L’Azienda garantisce periodica e tempestiva informazione su tutte le materie previste dai contratti collettivi nazionali.
2. L’Azienda fornisce, in particolare ai fini del presente articolo, la documentazione attinente alla programmazione annuale e pluriennale in materia di gestione complessiva delle risorse umane
3. L’informazione avviene, di norma, mediante comunicazione scritta alla RSU e alle XX.XX. trattanti, corredata di ogni elemento utile a garantirne esaustività e completezza.
4. L’informazione è:
a. preventiva, nelle materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione e la consultazione. Essa viene avviata, di norma, nei termini previsti dai precedenti artt. 4, 5 e 6.
b. successiva, mediante:
⇒ periodico invio, entro dieci giorni dall’affissione all’albo interno, di documentazione attinente gli atti di valenza generale, anche di carattere
finanziario, inerenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, comprese quelle attinenti alle iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e servizi, l’innovazione tecnologica ed eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione;
⇒ pubblicazione sul sito internet aziendale dell’elenco degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali assunte sulle materie di cui sopra;
⇒ invio, entro sette giorni dalla richiesta scritta, di copia dei provvedimenti aventi carattere generale in materia di gestione delle risorse umane in copia cartacea o file informatico.
Art. 9
Clausole di raffreddamento
1. Le parti si impegnano a rendere concreti i principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e prevenzione dei conflitti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del CCNL 7.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora gli argomenti in discussione all’ordine del giorno non vengono terminati, alla fine della riunione verrà fissata la data dell’incontro successivo.
3. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti , implicando l’opportunità di addivenire ad un accordo sulle materie per le quali è prevista la contrattazione.
5. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
Art. 10
Assemblee sindacali del personale
1. Per quanto concerne le modalità e i criteri per l’esercizio del diritto di assemblea si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del CCNQ 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, fino alla nuova regolamentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 150/2009.
2. Qualora l’assemblea si svolga fuori dall’ordinaria sede di lavoro, il tempo per raggiungere la località ove la medesima ha luogo viene computato nel monte ore individuale a disposizione del dipendente per tale finalità. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 11
Scioperi e minimi di servizio
1. Il presente capo attua le disposizioni contenute nella L 12/06/1990 n°146, come modificata ed integrata dalla L.11/04/2000 n°83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, anche sulla base di quanto stabilito dall’Accordo nazionale dd.20/09/2001 recante “Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale”.
Art. 12
Servizi e Prestazioni indispensabili
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. n. 146/90, come modificata dagli articoli 1 e 2 L.
n. 83/2000, i servizi pubblici, da considerare essenziali sono i seguenti:
• Il servizio di pronto intervento e di assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone ricoverate nell’Azienda.
2. Per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, deve essere garantita presso l’Azienda, nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma precedente e con le modalità di cui ai commi 3 e 4, la continuità delle prestazioni indispensabili elencate, fra le altre, all’art. 2 del citato Accordo Nazionale dd. 20.09.2001.
3. Le parti concordano che le prestazioni indispensabili da garantire per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali sono quelle normalmente riferibili alla giornata di domenica.
4. Si individuano i seguenti contingenti professionali e numerici di personale che verrà esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili precedentemente individuate:
Domenica qualifica e n° addetti | Servizi essenziali in caso di sciopero qualifica e n° addetti |
Cucina e refettorio | |
1 Operatore tecnico dalle ore 08,00 alle ore 13,00 | 1 Operatore tecnico dalle ore 08,00 alle ore 13,00 |
Assistenza infermieristica | |
1 Infermiere dalle ore 07,00 alle ore 14,00 1 Infermiere dalle ore 14,00 alle ore 22,00 | 1 Infermiere dalle ore 07,00 alle ore 14,00 1 Infermiere dalle ore 14,00 alle ore 22,00 |
Supporto assistenza infermieristica | |
2 O.S.S. dalle 07,00 alle 14,00 1 O.S.S. dalle 14,00 alle 21,00 | 2 O.S.S. dalle 07,00 alle 14,00 1 O.S.S. dalle 14,00 alle 21,00 |
Assistenza di base | |
1 Add.Ass.Xxxxxxx al primo piano o al piano terra | 1 Add.Ass.Xxxxxxx al primo piano o al piano terra |
dalle 07,00 alle ore 13,00 | dalle 07,00 alle ore 13,00 |
2 Add.Ass.Anziani al reparto BIANCO dalle 07,00 | 2 Add.Ass.Anziani al reparto BIANCO dalle 07,00 |
alle 14,00 | alle 14,00 |
1 Add.Ass.Anziani al reparto BIANCO dalle 14,00 | 1 Add.Ass.Anziani al reparto BIANCO dalle 14,00 |
alle 21,00 | alle 21,00 |
Guardaroba | |
0 addetti | 0 addetti |
Manutenzione | |
0 addetti | 0 addetti |
Nei giorni di predisposizione degli stipendi presteranno altresì servizio:
- n. 1 dipendente amministrativo all’uopo preposto.
5. La parte pubblica si impegna a garantire i servizi senza ricorso allo straordinario o alla reperibilità.
Art. 13
Criteri per l’individuazione del personale
1. Il responsabile, in occasione di ogni sciopero, individua i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero.
2. I nominativi sono comunicati alle R.S.U. ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero.
3. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
4. Sono possibili eventuali sostituzioni dei nominativi esonerati dallo sciopero, solo con personale proveniente dallo stesso servizio.
Art. 14 Norme di garanzia
1. Non possono comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
• dal 10 al 20 agosto;
• dal 23 dicembre al 7 gennaio;
• 5 giorni prima e 3 dopo le festività pasquali;
• 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti;
• il giorno del pagamento degli stipendi;
• 5 giorni prima e 5 giorni dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL.
Art. 15 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di cui alle Leggi 146/90 e 83/2000, nonché le norme contrattuali di cui all’Accordo sui servizi pubblici essenziali dd. 20.09.2001, sopra citato e quanto disposto dalla deliberazione dd. 1.6.2000 (G.U. n. 132 dd. 8.6.2000) della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali.
FORME DI PARTECIPAZIONE |
Art. 16
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Le parti concordano che nella logica di consentire i migliori risultati, l’organizzazione del lavoro è incentrata su criteri che tengano in debita considerazione le pari opportunità tra uomini e donne. Il principio deve trovare applicazione dal momento dell’accesso alla posizione di lavoro e durante il periodo temporale di permanenza in servizio, con particolare riguardo all’impiego nelle diverse attività, all’assunzione di responsabilità, allo sviluppo professionale e formativo, ai riconoscimenti economici, al trattamento giuridico ed economico.
Il principio delle pari opportunità deve tutelare i lavoratori e le lavoratrici sotto il profilo dell’accesso alle opportunità professionali, fermo restando che sono i risultati conseguiti e le prestazioni rese, a valorizzare, giuridicamente ed economicamente, i riconoscimenti previsti dagli istituti contrattuali.
L’Azienda, riconosce l’importanza di garantire, al suo interno, lo svolgimento di corrette modalità relazionali fra i propri membri, funzionale sia all’organizzazione del lavoro che alla tutela della salute fisica, psicologica e/o morale dei propri dipendenti.
Si definisce il mobbing come una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale.
Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
Il Comitato è istituito con Determina del Direttore Generale ed è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCIntegrativo Aziendale e da un pari numero di rappresentanti dell'ASP, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’ASP.
Della determina istitutiva del Comitato è data idonea pubblicazione nelle pagine web del sito Aziendale.
Il Comitato può avvalersi di esperti in materia, la cui partecipazione ai lavori è di volta
in volta chiesta dai componenti, limitatamente alle questioni specifiche di competenza. Il Comitato funzionerà con le modalità previste dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
FORMAZIONE
Art. 17
Formazione ed aggiornamento professionale
(rif. Art. 4 comma 2, punto V e art. 29 CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 19.04.2004) Al fine di perseguire un adeguato sviluppo formativo del personale l'Azienda prevede lo stanziamento del fondo in misura adeguata alle necessità. Il fondo così definito comprende i costi diretti per progettazione, organizzazione, gestione, docenza, materiale e ogni altra necessità pertinente.
Il fondo utilizzabile per la formazione del personale è determinato annualmente nel Bilancio di Previsione dell’ASP.
Tutto il personale dipendente dovrà essere coinvolto in processi formativi, secondo un principio di pari opportunità, collegati ai propri ambiti professionali, tesi a migliorare la conoscenza lavorativa, il rapporto con i colleghi e con l’utenza. Il processo formativo dovrà seguire i principi e le modalità del programma di formazione.
Le parti concordano che la formazione del personale verrà attuata secondo quanto segue:
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalle disposizioni legislative vigenti (in particolare art. 29 C.C.N.L. 7.4.99 e art. 16 bis e seguenti del D.Lgs. 502/92), gli obiettivi generali della formazione rispondono, da una parte alla necessità di favorire e sostenere una cultura organizzativa e professionale alla generalità del personale dell’Azienda, nell’approfondimento delle competenze e delle azioni effettuate, in relazione ai diversi profili professionali, dall’altra sostenere il processo continuo di formazione in medicina (ECM).
2. I programmi annuali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento di tutto il personale sono definiti dall’Azienda in base alla raccolta di fabbisogni formativi, formulati nell’ambito delle diverse aree operative aziendali.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del CCNL 19.04.2004 e s.m.e i., l’Azienda garantisce l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria, favorendo la partecipazione ai corsi finalizzati all’acquisizione dei crediti stessi a tutto il personale interessato, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.
4. L’Azienda favorisce modalità organizzative idonee a garantire la formazione professionale, la riqualificazione e l’aggiornamento del proprio personale quali normali modalità di esercizio del compito lavorativo prioritariamente attuabili nel quotidiano svolgimento del lavoro. Essa pertanto privilegia l’attivazione di processi di formazione orientati alla costante sperimentazione, nei contesti operativi di appartenenza, delle nuove tecniche, abilità e conoscenze acquisite, nell’ottica di un allargamento a gruppi sempre più ampi di operatori. Privilegia la partecipazione diretta di operatori dipendenti alle proprie iniziative formative in qualità di formatori. Garantisce uguali opportunità formative alle diverse categorie professionali presenti e supporta con interventi mirati i processi di inserimento del personale di nuova assunzione.
DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 18 Finalità
1. I permessi per motivi di studio di cui al capo VI – Formazione – art. 22 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7.4.1999 si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno o parziale del comparto sanità.
Art. 19 Percentuale
1. I permessi retribuiti, verranno concessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare nel limite massimo del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Azienda all’inizio di ogni anno, arrotondato all’unità superiore.
2. Il personale beneficiario con rapporto di lavoro a tempo parziale usufruirà di un numero di ore – permessi proporzionale all’orario di lavoro prestato.
Art. 20 Procedure amministrative
1. L’Amministrazione provvede entro il primo febbraio di ciascun anno ad emanare apposito avviso, per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dei permessi per motivi di studio; allo stesso verrà data massima pubblicità.
2. Qualora non venga coperta l’intera percentuale di cui all’art. 18, l’Amministrazione provvederà entro il primo dicembre successivo ad emanare un ulteriore avviso.
3. L’avviso sarà pubblicato per 15 gg. consecutivi all’Albo dell’Azienda e alla bacheca dei dipendenti ed entro tale termine dovranno essere presentate le relative domande.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale e dovrà indicare correttamente il corso di studi seguito ed il relativo anno; alla stessa dovrà essere allegata idonea documentazione relativa all’iscrizione, ed all’attestazione degli esami sostenuti.
Art. 21 Tipologia di corsi
1. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi di studio di durata almeno annuale, ed in particolare:
1. scuola media inferiore;
2. corsi di riqualificazione professionale per il personale dipendente (corsi O.S.S., O.S.S.S., ecc. anche di durate inferiore all’anno);
3. scuola media superiore;
4. diploma universitario;
5. laurea triennale di 1° livello – laurea specialistica europea;
6. laurea secondo il vecchio ordinamento;
7. laurea specialistica (2° livello);
8. master di 1° livello;
9. master di 2° livello;
10. scuola di specializzazione;
11. dottorato di ricerca;
12. seconda laurea specialistica;
Art. 22 Graduatoria
1. Qualora il numero delle domande superi il contingente previsto, il Direttore Generale, valutate le singole domande, provvederà a redigere apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) Per i corsi di riqualificazione professionale la priorità va data al dipendente più anziano nel caso di corso OSS di base, a quello di età più giovane nel caso di corso O.S.S. integrativo.
b) Per gli altri tipi di corsi di studio secondo i criteri previsti dal CCNL sanità.
2. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni sono ammessi al beneficio, prioritariamente, i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi allo studio per lo stesso corso.
Art. 23 Rinuncia
1. Qualora uno o più dipendenti che abbiano ottenuto i permessi di cui in argomento rinuncino al beneficio si provvederà allo scorrimento dell’eventuale graduatoria.
Art. 24 Modalità di utilizzo
1. Ciascun dipendente interessato, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18, potrà fruire di un massimo di 150 ore di permessi, l’utilizzo degli stessi è da intendersi per anno solare. Gli interessati dovranno presentare richiesta scritta di utilizzo dei relativi permessi al proprio Direttore di Area con congruo anticipo e comunque almeno tre giorni prima della data di fruizione.
Art. 25
Procedure relative alla conclusione dei corsi
1. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun corso il dipendente deve presentare idonea documentazione, o autocertificazione redatta a termini di legge, attestante: la frequenza al corso, o l’iscrizione all’esame finale ove previsto, o gli esami sostenuti anche se con esito negativo, ovvero il conseguimento dei crediti formativi equivalenti.
Art. 26 Disposizioni particolari
1. Qualora dall’attività di controllo emerga una situazione di non corretto utilizzo dei permessi o di mancanza delle predette certificazioni, i permessi utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali senza assegni, o, a domanda dell’interessato, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
2. Qualora invece il corso al quale il dipendente intende partecipare preveda una frequenza o comunque un’assenza dal servizio che superi il numero delle ore permesso assegnate, il dipendente stesso dovrà preventivamente richiedere di essere collocato in aspettativa per motivi personali o coprire le assenze non giustificate con ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
3. Qualora per il conseguimento del titolo si preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
(rif. Art. 4, comma 3, CCNL 7.4.1999)
Art. 27
Criteri e modalità per concorrere alla progressione
Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario aver maturato almeno due anni di anzianità di servizio presso l’ASP per le categorie A, B, BS, C o tre anni nelle categorie D, DS.
Art. 28
Criteri e modalità di formazione della graduatoria
La graduatoria si eseguirà nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
1. Avranno priorità i dipendenti che da più tempo permangono nella stessa casella considerando non solo gli anni ma anche i giorni. In caso di parità si utilizzerà il criterio successivo (n. 2);
2. Avranno priorità i dipendenti che da più tempo lavorano presso l’A.S.P. D.Xxxx (data della prima assunzione) considerando non solo gli anni ma anche i giorni. In caso di parità si utilizzerà il criterio successivo (n. 3);
3. Avranno priorità i dipendenti che hanno ottenuto una valutazione superiore comparata secondo le seguenti formule:
• Ausiliaria Addetto al Centralino
140:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Op. Tecnico Addetto alla Manutenzione
150:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Op. Tecnico specializzato Add. Assistenza Anziani/O.S.S./O.S.S.C 160:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Op. Tecnico specializzato Add. Guardaroba
160:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Op. Tecnico specializzato Add. Cucina
160:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Op. Tecnico specializzato esperto addetto alla manutenzione 170:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Assistente amministrativo
170:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Infermiere
180:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Fisioterapista
180:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• Animatore/Educatore
180:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile
• D/Ds – Incaricato di Posizione Organizzativa
190:100 = (Valutazione ottenuta):punteggio comparabile In caso di parità si utilizzerà il criterio successivo (n. 4).
4. Avranno priorità i dipendenti che hanno familiari conviventi con disabilità certificata. Con maggior peso per i figli disabili e successivamente gli altri componenti della famiglia secondo l’ordine stabilito dalla legge. In caso di parità si utilizzerà il criterio successivo (n. 5).
5. Avranno priorità i dipendenti che hanno l’età anagrafica maggiore, considerando non solo gli anni ma anche i giorni.
Art. 29 Procedura amministrativa
La procedura per l’ applicazione dell’istituto delle progressioni orizzontali all’interno della categoria di appartenenza è il seguente:
1. Definizione, in sede di destinazione dei Fondi, di cui all’art. 39 del CCNL 1998-2001, della cifra destinata al presente istituto contrattuale e definito il numero di posizioni attivabili;
2. Predisposizione, da parte dell’Ufficio amministrativo, di un Bando contenente le seguenti informazioni: requisiti di partecipazione, tempi di presentazione della domanda, criteri di valutazione;
3. Presentazione delle domande entro le date previste dal bando non inferiori a 30 giorni;
4. Istruttoria da parte dell’Ufficio amministrativo e formulazione della relativa graduatoria;
5. Pubblicazione della graduatoria per 30 giorni all’Albo dell’ASP, entro i quali dai concorrenti possono, eventualmente, essere presentate osservazioni in merito all’istruttoria tecnica effettuata;
6. Attribuzione delle progressioni orizzontali, con valenza dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(rif. Art. 6, lett. B), CCNL 7.4.1999)
Art. 30
Conferimento di posizione organizzativa
Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dall’Azienda con provvedimento scritto e motivato, ai sensi del Regolamento per l’individuazione, la graduazione, il conferimento e la valutazione degli incarichi di posizione organizzativa del personale del Comparto Sanità dell’ASP, già approvato e operante.
Art. 31 Fondo disponibile
La quota del fondo ex art. 31 CCNL 19/04/2004 finalizzata alla valorizzazione delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di risultato.
Eventuali variazioni saranno oggetto di contrattazione con la RSU e le XX.XX. di categoria.
INDENNITA’
Tutte le indennità sotto elencate vanno corrisposte esclusivamente per i periodi di effettiva presenza in servizio e di esercizio delle relative attività per le quali sono previste.
Gli importi delle indennità definiti dai vigenti CCNL varieranno automaticamente qualora lo prevedano future contrattazioni a livello nazionale.
Il pagamento delle indennità previste dal presente Contratto Aziendale, viene effettuato nel mese successivo a quello di competenza delle stesse, sulla base dei dati rilevati dai cartellini di presenza dei dipendenti.
Art. 32
Indennità di presenza giornaliera del personale operante su tre turni
(rif. art. 44, comma 3, CCNL 1.9.1995)
1. Tale indennità, determinata in euro 4,49, è erogata al personale operante in tre turni. Detta indennità è corrisposta per ciascun giorno di presenza in servizio alle seguenti condizioni:
Il servizio è attivo nell’arco delle 24 ore (servizio assistenziale);
Il turno nel quale il dipendente ha lavorato è stato strutturato dall’Azienda in modo da rispettare l’equilibrio di cui all’art. 44, stesso comma, rispetto al numero di mattine, pomeriggi e notti ovvero vi sia la presenza del dipendente nell’arco del mese per almeno tre notti ed un giorno festivo;
La presenza in servizio nella giornata deve coprire almeno tre ore.
Art. 33
Indennità di presenza giornaliera del personale operante sulle 12 ore
(rif. art. 44, comma 4, CCNL 1.9.1995)
1. Tale indennità, determinata in euro 2,07 giornaliere, è erogata al personale operante su due turni. Detta indennità è corrisposta per ciascun giorno di presenza in servizio alle seguenti condizioni:
Il servizio è attivo nell’arco delle 12 ore (servizio assistenziale e infermieristico);
Il turno nel quale il dipendente ha lavorato è stato strutturato dall’Azienda in modo da rispettare l’equilibrio di cui all’art. 44, stesso comma, rispetto al numero di mattine e pomeriggi ovvero vi sia la presenza del dipendente nell’arco del mese per almeno cinque mattine e pomeriggi;
La presenza in servizio nella giornata deve coprire almeno tre ore.
Art. 34
Indennità di turno notturno e festivo
(rif. art. 44, comma 11 e 12, CCNL 1.9.1995 e art. 25 CCNL 19.04.2004)
1. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità pari a € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lordi se prestazioni sono di durata pari o inferiore a tre ore nei turni diurni o a cinque ore nei turni notturni.
2. Al personale, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
Art. 35
Servizio di Pronta Disponibilità
1. L’indennità di pronta disponibilità - è erogata al solo personale Infermiere, Operatore tecnico, Operatore tecnico specializzato ed Operatore tecnico specializzato esperto tecnico manutentivo alle seguenti condizioni:
o Il dipendente deve essere immediatamente reperibile ed in caso di necessità ha l’obbligo di raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta minuti dalla chiamata;
o Il servizio deve essere svolto secondo la programmazione del Direttore di Area;
o Il solo servizio tecnico manutentivo di pronta disponibilità va limitato all’orario dalla fine turno alle ore 24,00.
o Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 (ex lire 40.000) per ogni dodici ore;
o Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi;
o Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%;
o In caso di chiamata l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario
o compensata con recupero orario, alla quale viene aggiunta un’ora, relativa al tempo necessario per raggiungere il posto di lavoro e rientrare presso il luogo di partenza;
o Deve essere redatto un verbale con l’indicazione degli estremi (data arrivo – tipo intervento – durata – nominativo della persona che ha effettuato la chiamata – ecc.) dell’intervento effettuato;
o Di norma non potranno essere previste per ciascun dipendente più di otto pronte disponibilità nel mese;
Art. 36 Finanziamento indennità
1. Al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 30 a 33 del presente CCIA si provvede tramite il “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Art. 37 Finalità
Le risorse finanziarie destinate alla produttività collettiva, quali risultanti dal fondo ex art. 30, annualmente definito in sede di contrattazione decentrata, nel quale sono ricomprese anche le risorse del fondo per la qualità della prestazione individuale, sono finalizzate a:
migliorare dal punto di vista qualitativo il servizio offerto dall’Azienda agli ospiti ed utenti nel quadro di un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse e dell’economicità dei servizi resi;
garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali assegnati mediante l’erogazione dei compensi spettanti a tutto il personale aziendale (sanitario, assistenziale, tecnico e amministrativo) del comparto sanità con rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che indeterminato, a seguito delle verifiche del raggiungimento degli obiettivi medesimi.
Art. 38 Sistema di valutazione
L’Ente, in applicazione dell’art. 10 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 31.07.2009, adotta uno strumento di valutazione permanente del personale, finalizzato alla verifica delle prestazioni, dei risultati e dello sviluppo della professionalità dei dipendenti, fondato su elementi oggettivi ed omogenei, al fine del riconoscimento dei compensi diretti ad
incentivare la produttività e dell’applicazione del nuovo istituto della progressione orizzontale di carriera.
Tale strumento dovrà concretizzarsi in un effettivo supporto alle politiche di sviluppo delle risorse umane e dovrà necessariamente considerare i criteri di riferimento di seguito esplicitati:
a) L’impegno individuale dedotto dal grado di coinvolgimento e partecipazione nei processi lavorativi, della capacità professionale e dell’adattamento e flessibilità dimostrata;
b) L’iniziativa personale e la capacità propositiva di soluzioni innovative e migliorative nell’organizzazione;
c) L’arricchimento professionale e l’esperienza acquisita, anche conseguente ad interventi formativi e di aggiornamento.
Lo strumento, altresì, deve essere funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici e di sviluppo dell’Ente; deve assicurare la diretta correlazione tra lo sviluppo delle posizioni occupate, il disimpegno delle prestazioni richieste e gli obiettivi predefiniti; infine, deve essere efficientemente ed economicamente applicabile, anche al fine di assicurare la doverosa obiettività delle valutazioni.
Viene pertanto individuata una scheda di valutazione, dotata di idonei indicatori sintetici, con punteggio da attribuirsi in rapporto al periodo lavorativo, per ogni figura professionale con analogo contenuto professionale, che consente di poter addivenire ad una valutazione obiettiva e comparabile del singolo dipendente, considerando che le prestazioni richieste variano in rapporto alla collocazione organizzativa ed al grado di responsabilità.
Tali schede di valutazione sono allegate al presente verbale che formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
La scheda viene portata a conoscenza dei singoli dipendenti affinchè ne prendano conoscenza, ne condividano i contenuti ed aderiscano alle modalità di raggiungimento degli obiettivi, mediante sottoscrizione della stessa.
La valutazione viene effettuata dal Responsabile del Settore di pertinenza, con cadenza annuale, ed è comunicata al dipendente, in busta chiusa, a tutela della privacy.
Se non condivisa, il dipendente può presentare al valutatore le proprie controdeduzioni e chiedere di essere sentito dalla Direzione dell’Ente.
La valutazione del dipendente incaricato di Posizione Organizzativa viene effettuata dal Direttore Generale”.
Art. 39
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi L’impiego delle risorse finalizzate all’erogazione dei compensi suindicati è diretto alla realizzazione di un sistema di sviluppo ed incentivazione delle risorse umane, funzionale a promuovere un orientamento delle diverse modalità operative ed attività, destinato ad acquisire effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza ed efficacia nella gestione complessiva, intesi quale risultato globale di “far vivere meglio gli ospiti” e non alla semplice prestazione – adempimento.
In tale ottica le parti concordano di individuare i seguenti criteri per la suddivisione delle risorse in argomento:
1. Una parte della stessa – non oltre il 5% - può essere utilizzata dall’Amministrazione dell’A.S.P. per riconoscere il raggiungimento di particolari e specifici obiettivi che l’Amministrazione individua in relazione alla criticità dell’Ente all’inizio di ciascun esercizio, dando informazione alle XX.XX. e R.S.U.;
2. La restante somma, al cui riparto concorrono anche le figure professionali titolari delle funzioni suindicate, verrà utilizzata come segue:
a) 40% rapportata alla presenza in servizio dei dipendenti, determinata in funzione delle ore annue complessivamente lavorate;
b) 60% per la realizzazione dei piani ed obiettivi di lavoro, basati su modelli organizzativi flessibili, in cui è “il servizio che si adegua al bisogno e non viceversa”, e previo controllo quali-quantitativo dei risultati.
Elemento qualificante, della corresponsione delle somme di cui al precedente punto b), sarà la valutazione dell’apporto del singolo dipendente, che avverrà sulla base del sistema e della scheda di valutazione prevista dall’art. 1 del presente verbale.
Il personale che in detta scheda otterrà un punteggio annuo complessivo come segue:
− Ausiliaria Addetta al Centralino 98/140
− Op. Tecnico Addetto alla Manutenzione 105/150
− Op. Tecnico Xxxx.xx Add.Ass.Anziani/O.S.S./O.S.S.C. 112/160
− Op. Tecnico Xxxx.xx Addetto Guardaroba 112/160
− Op. Tecnico Xxxx.xx Addetto Cucina 112/160
− Op. Tecnico Xxxx.xx Esperto Add. alla Manutenzione 119/170
− Assistente Amministrativo 119/170
− Infermiere 126/180
− Fisioterapista 126/180
− Animatore/Educatore 126/180
− D/Ds – Incaricato di Posizione Organizzativa 133/190
corrispondente alla mera valutazione di “sufficiente” non concorrerà al riparto delle somme di cui al predetto punto b) che saranno suddivise tra il restante personale.
La liquidazione del presente fondo sarà effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
SERVIZIO DI MENSA
Art. 40
Criteri e modalità di fruizione
L’Azienda assicura al proprio personale (a tempo determinato, indeterminato, part-itme, a progetto ecc.) il servizio mensa aziendale, ai sensi dell’art. 4 del CCNL – Comparto Sanità del 31/07/2009, con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento Aziendale per la disciplina del servizio di mensa, approvato in data 21.01.2009.
CRITERI GENERALI E DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO
Le parti, pur dando atto che la materia dell’orario di lavoro è stata sottratta alla contrattazione con le XX.XX., in base al combinato disposto dell’art. 54 del D.Lgs n. 150/2009 e l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, ritengono importante stabilire i principi esposti negli articoli seguenti.
Art. 41 Oggetto
1. Nell’ambito dell’art. 26 ed in applicazione dell’art. 4, comma 2, punto VIII del CCNL
7 aprile 1999, come confermati dall’art. 36 del CCNL dd. 19.04.2004 vengono stabiliti i criteri delle politiche dell’orario di lavoro da applicare all’interno dell’ASP
Xxxxxxx Xxxx di Morsano al Tagliamento. L’Azienda si impegna, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto integrativo, a formalizzare l’articolazione dell’attività dei vari Servizi e Unità Operative, sui cinque o sui sei giorni, insieme ai rispettivi orari di inizio e fine servizio.
Art. 42 Orario di lavoro
1. Per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa contrattuale, correlato all’orario di servizio di cui al successivo articolo.
2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio. Esso viene determinato sulla base dei criteri definititi dall’art. 26, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
3. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai criteri di flessibilità espressamente previsti al comma 3 del citato articolo 26, tenendo conto che possono consistere anche diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro.
4. A tal fine, nell’ottica della valorizzazione dell’impiego flessibile e purché compatibile con l’organizzazione del lavoro, il dipendente può chiedere al proprio Direttore di Area che venga modificata, nel rispetto del monte ore settimanale sopra stabilito, la propria definizione di inizio e fine dell’attività.
5. E’ previsto un orario rigido per il personale che opera sull’assistenza diretta alla persona (infermieristico e di base) e negli altri casi in cui la presenza deve essere necessariamente vincolata ad orari prefissati di inizio e fine dell’attività.
6. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con controlli di tipo automatico. Nei casi in cui non ci sia un orario rigido è prevista una flessibilità in entrata di 30 minuti.
7. Le timbrature in uscita del personale dipendente verranno conteggiate con un arrotondamento per difetto al quarto d’ora. In caso di entrata in ritardo oltre i 5 minuti rispetto all’orario previsto, il servizio si considera iniziato dal quarto d’ora successivo. Se tale ritardo si ripete per più di tre episodi nel mese, verrà richiesta una giustificazione al dipendente con la possibilità di contestazione da parte del proprio Direttore di Area. Le presenze oltre l’orario normale di uscita saranno valutate solo se rispondenti ad esigenze di servizio debitamente convalidate dal proprio Direttore di Area.
8. Il personale ha diritto ad una pausa di almeno 30 minuti, nel caso in cui l’orario ecceda le 6 ore. Va sempre garantito a tutto il personale l’accesso alla mensa. Tale accesso viene sempre previa timbratura in uscita e in entrata e garantendo in ogni caso il contingente minimo indispensabile per assicurare la continuazione dell’attività di riferimento.
9. Qualora l’orario ecceda le 6 ore è comunque obbligatoria una pausa di almeno 10 minuti per il recupero psicofisico del dipendente, ai senti dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005).
10. Per quanto attiene a particolari articolazioni di orario, queste dovranno essere gestite a livello di Area, e previo accordo con le RSU, tenendo presente le esigenze di servizio e salvaguardando il recupero psicofisico del dipendente.
11. E previsto la definizione degli orari di lavoro nei piani e servizi.
Art. 42 Orario di Servizio
1. Per “orario di servizio” si intende l’arco temporale entro il quale deve essere assicurata la funzionalità del servizio.
2. L’orario di servizio deve essere funzionale alle esigenze degli Ospiti, ai tempi di apertura al pubblico, dei servizi e degli uffici, ai rapporti funzionali con le altre Aziende, Enti, Istituzioni pubbliche e private.
3. Il conteggio dell’orario di servizio, ai sensi delle vigenti norme, per il calcolo del monte ore mensile, dovrà essere per i dipendenti operanti su 6 giorni alla settimana di 6 ore, mentre per quelli operanti su cinque giorni settimanali di 7 ore 12 minuti. Per i servizi di cucina, guardaroba, referenti di unità operativa e operatrici del Reparto Bianco le ferie verranno considerate su 6 giorni settimanali mentre per gli altri servizi le ferie saranno considerate su 5 giorni settimanali.
4. L’orario del personale dipendente, evidenziato con i sistemi di rilevazione in atto, verrà conteggiato con un arrotondamento al quarto d’ora mensile.
Art. 44 Orario Straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Viene stabilito di quantificare all’inizio di ogni anno la spesa massima concessa per il lavoro straordinario.
3. Ai fini del pagamento dei compensi per il lavoro straordinario, nell’ambito delle disponibilità economiche, vengono definite le seguenti priorità :
1. Pronte Disponibilità;
2. Situazioni di temporanea criticità.
4. Si concorda che il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non possa superare, per ciascun dipendente, n. 130 ore annue escluse le ore straordinarie effettuate in pronta disponibilità.
5. Detto limite individuale potrà essere superato in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali per non più del 5% del personale e comunque fino al limite massimo di 180 ore annuali per le seguenti figure:
• Direttore di area
• Manutentore
• Infermiere
6. Il pagamento di tali ore deve avvenire nel rispetto del limite previsto dal fondo.
7. Le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti tale limite devono essere compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio.
8. Il pagamento delle prestazioni straordinarie effettuate avviene su richiesta esplicita del dipendente, ed avverrà con le modalità previste dal CCNL con cadenza quadrimestrale.
Art. 44 Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ove applicabile, nonché ai CCNL vigenti per le parti di competenza.