Condizioni per il prestito di oggetti etnografici
Condizioni per il prestito di oggetti etnografici
Il Centro di dialettologia e di etnografia (in seguito CDE) raccoglie e gestisce le informazioni riguardanti le collezioni depositate a Bellinzona e presso i musei etnografici ticinesi. I depositi comprendono diverse tipologie di materiali: oggetti, opere d’arte, strumenti musicali, fotografie, video, audio.
Nota preliminare
Le cifre si riferiscono al contratto di prestito
Art. 1 Diritti del richiedente
Il richiedente è autorizzato, per la durata menzionata alle cifre 5 e 6, ad esporre gli oggetti o a custodirli con la dovuta cura, nonché a presentarli al pubblico secondo le prescrizioni indicate dal CDE. Non è ammessa alcuna utilizzazione diversa da quella concordata alla cifra 1.
Art. 2 Esclusioni
a) Il richiedente non può apportare alcuna modifica agli oggetti che gli vengono prestati, né fotografarli, copiarli, restaurarli o farne uso senza il consenso scritto del CDE.
b) L’oggetto non può essere né rimesso a un terzo, né esposto o collocato in un luogo o locale diversi da quelli indicati alla cifra 1 senza l’accordo scritto del CDE.
Art. 3 Cura degli oggetti presi in prestito
Il richiedente si impegna a esporre o custodire con la dovuta cura gli oggetti prestatigli, conformemente alle direttive del CDE, che si riserva d’indicare e verificare le condizioni di manipolazione, trasporto ed esposizione (impianti d’aria condizionata e illuminazione, misure di sicurezza).
Art. 4 Obbligo d’informazione
Le modifiche o i danni che dovessero eventualmente subire gli oggetti vanno immediatamente notificate al CDE, che deciderà quali provvedimenti adottare. Bisognerà inoltre stilare un verbale documentato con fotografie.
Art. 5 Citazione nei cataloghi
Gli oggetti prestati vengono citati come di proprietà del CDE di Bellinzona nei cataloghi a stampa, nonché nelle didascalie dell’esposizione. Per quanto riguarda le pubblicazioni, il CDE ne riceve due copie documentative immediatamente dopo la loro stampa.
Art. 6 Trasporto
Il trasporto viene effettuato da una ditta di spedizione esperta nel trasporto di oggetti di valore storico-etnografico, designata dal CDE, oppure da corrieri di fiducia incaricati dal richiedente o dal CDE. Tutte le spese di trasporto (andata e ritorno) e di imballaggio, nonché quelle relative allo spostamento e al soggiorno di eventuali accompagnatori, sono a carico del richiedente. Gli oggetti vanno riconsegnati al CDE subito dopo la chiusura dell’esposizione, in ogni caso al più tardi alla data indicata alla cifra 6. Per prolungare la durata del prestito è necessario il consenso scritto del CDE. La relativa richiesta va inoltrata prima della scadenza del periodo di prestito.
Art. 7 Responsabilità
A prescindere dalle prestazioni assicurative, il richiedente risponde nei confronti del CDE del danno o della perdita degli oggetti sino al loro intero valore di tassazione, indicato alla cifra 3. In caso di danno totale, va risarcito il valore prestabilito. In caso di altri danni, l’ammontare degli stessi viene stabilito dal CDE e non può essere modificato.
Art. 8 Assicurazione
Ai sensi dell’articolo 7, gli oggetti vanno assicurati dal richiedente, per l’intera durata del prestito (incluso il trasporto da e per i luoghi di deposito del prestatore), contro tutti i rischi, compresi il danno o la perdita, fino al valore di tassazione complessivo (valore accettato). Il CDE si riserva di scegliere una compagnia assicurativa di propria fiducia. In via di principio, questa dovrà avere la propria sede in Svizzera, anche nel caso che l’esposizione sia organizzata in musei esteri o da istituzioni estere. La consegna degli oggetti, salvo diversa disposizione del CDE, avverrà solo a stipulazione avvenuta del contratto assicurativo.
Art. 9 Diritto di accesso e di ispezione
Il CDE si riserva il diritto in qualsiasi momento di ispezionare gli oggetti nel luogo in cui sono esposti o depositati e di verificare che le condizioni pattuite vengano rispettate e soddisfatte.
Art. 10 Violazione del contratto, diritto di ripresa degli oggetti
Se il richiedente contravviene alle disposizioni di questo contratto, il CDE è autorizzato a rescinderlo immediatamente, a far ritirare gli oggetti a spese del richiedente e ad esigere eventualmente un risarcimento dei danni.
Art. 11 Foro competente
Il foro competente è Bellinzona.