CITTÀ’ di CHIERI
CITTÀ’ di CHIERI
(Provincia di Torino)
CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI CHIERI E L’ASSOCIAZIONE “…………………………………..” PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE DI BENI PUBBLICI DESTINATI A CENTRI INCONTRO ANZIANI: “LA XXXXXXX” XX XXX XXXXX XXXXXXXXXX, 0 – CHIERI oppure “LA XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX” XX XXX XXXXXXXX XXXXX, 0 – CHIERI –
DECORRENZA: data della sottoscrizione SCADENZA: 31/12/2024 CONCEDENTE: COMUNE DI CHIERI codice fiscale 82000210011
❖ CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE…………………………..
codice fiscale …………………………...
R E P E R T O R I O N .
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L’anno duemilaventidue addì……...del mese di in Chieri, nel Palazzo
Comunale
P R E M E S S O CHE
• Il Comune di Chieri con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2022 e con determinazione dirigenziale n. 63 del 07/02/2022 ha affidato all’ Associazione “…………………...” la gestione del Centro Incontro Anziani comunale sito in Chieri, Via ;
• L’Associazione “……………………….”, iscritta regolarmente all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato, svolge attività di intrattenimento a persone anziane, con particolare attenzione al proficuo impiego del tempo da parte delle stesse e al recupero, nel contempo, di situazioni di emarginazione sociale.
• Il Centro Incontro anziani gestito dall’Associazione “ ”, sulla
base di principi e valori contenuti nello statuto, garantisce:
- il libero accesso a tutti i cittadini, come da regolamento delle associazioni;
- l’organizzazione di attività che promuovano la partecipazione, la difesa e lo sviluppo della democrazia di base, occasioni aggregative e socializzanti per tutti i cittadini;
- la gestione di attività promosse completamente senza fini di lucro.
CIO’ PREMESSO TRA
Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. che agisce nel presente atto nell’esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali, domiciliata per la carica in Chieri - Via Palazzo di Città n.10
E
Il Sig che agisce nel presente, in ottemperanza allo Statuto
dell’Associazione “………………….”, nella sua qualità di Presidente pro tempore e Legale Rappresentante del Centro Incontro Anziani di Via .
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Chieri (di seguito definito “Comune” o Concedente) concede in uso gratuito all’Associazione “……………………………...” (di seguito Concessionario) i locali di proprietà comunale siti in Chieri via e indicati nella planimetria
di cui all’allegato A1, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, da destinare a centro incontro anziani.
ART. 2 – OBIETTIVI E CONTENUTI
L’Associazione, attraverso il lavoro volontario dei suoi membri, persegue obiettivi di solidarietà sociale e collabora con il Comune in una serie di iniziative di sensibilizzazione e approccio a problematiche di tipo sociale.
Il progetto perseguito dall’Associazione “ ”, in ottemperanza allo
Statuto, intende:
- valorizzare la vita di relazione e associativa, riconoscendone il valore per il miglioramento della qualità della vita;
- promuovere attività di tipo ricreativo-culturale, di informazione e promozione di diritti a favore degli anziani, mirate a incoraggiare la socializzazione, il dialogo intergenerazionale, e l’adozione di comportamenti utili a rendere migliori i processi di
invecchiamento;
- sollecitare e promuovere un utile impiego del tempo libero dal lavoro e uno stile di vita sano per migliorare il benessere psico-fisico dei partecipanti, attraverso gare a carte, tombolate, ballo, gite, pranzi, cene, ecc....oltre ad essere un punto di riferimento, non solo per gli anziani, ma anche per le persone sole;
- stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà tra tutti i soci e i loro familiari.
Tutte le attività dovranno svolgersi nei tempi e modi consentiti dalle misure di contenimento dell'emergenza Coronavirus, in attuazione delle disposizioni delle autorità competenti nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio.
Si individua come referente del Concedente, il funzionario Responsabile del Servizio Politiche Sociali.
Si individua come referente del Concessionario il Presidente pro tempore e legale rappresentante.
ART. 3 – DESTINAZIONE DEI LOCALI
Per sviluppare il progetto si assegnano in uso gratuito i locali siti in Via
…………………. a Chieri, indicati nella planimetria di cui all’allegato A1, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, da destinarsi a titolo di sede operativa del Centro Anziani, per lo svolgimento dei servizi sopra indicati e per le riunioni ordinarie e straordinarie pertinenti ad attività del Centro Anziani.
La sede potrà altresì essere utilizzata, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale e previa segnalazione al Presidente del Centro Incontro Anziani, da altre Associazioni chieresi che operano in campo sociale, culturale, sportivo e di volontariato.
ART. 4 - DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha scadenza al 31/12/2024. La Convenzione potrà essere prorogata con provvedimento espresso del Comune per un periodo non superiore a tre anni.
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario:
- le spese occorrenti al funzionamento dell’attività che è svolta nei locali;
- la pulizia dei locali assegnati e dei locali comuni, in accordo con le altre associazioni concessionarie presenti nei locali;
- la cura costante e la conservazione in buono stato dei locali ed il loro riordino quotidiano;
- la manutenzione ordinaria;
- segnalazione al Concedente di qualsiasi anomalia di funzionamento dei locali assegnati e delle parti comuni;
- l’obbligo di dotarsi di idonea assicurazione (R.C conduzione locali ed eventuale polizza furto per il contenuto);
- l’obbligo di presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno la rendicontazione delle attività svolte durante l’anno, accompagnata da una breve relazione descrittiva delle attività medesime e la rendicontazione finanziaria.
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del Concedente:
- le spese per l’adeguamento dei locali agli usi cui intende destinarli;
- le spese, le opere e gli oneri per la manutenzione straordinaria;
- i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese per le utenze energetiche;
- la concessione di un contributo di € 3.000,00= (tremila/00) annuo, e comunque in misura non superiore al disavanzo effettivo tra entrate e uscite, per la gestione delle attività del Centro Anziani “ ” per gli anni 2022 – 2023 -
2024. Il contributo concesso sarà erogato annualmente nella misura dell’80% mediante acconto dietro presentazione del progetto di attività annuali e per il restante 20% dietro presentazione della rendicontazione dell’attività svolta entro il 31/12 di ogni anno, corredata da fatture e/o ricevute fiscali, nel rispetto del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale generale del Comune di Chieri, approvato con D.C.C. n. 51/2015 e modificato con D.C.C. n. 44/2016, n. 11/2018, n. 22/2020 e n. 94/2021 ai sensi degli art. 55 e ss.
ART. 7 – REVOCA
Per esigenze di interesse pubblico, o comunque in caso di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, sopravvenuta inabitabilità, la concessione del locale potrà essere revocata con un preavviso scritto, da inviarsi alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con un mese di anticipo rispetto alla data entro la quale i locali devono essere liberati.
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata, l’immobile dovrà essere riconsegnato al Concedente in buono stato di uso e manutenzione.
Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell’immobile.
ART. 8 - TRASFORMAZIONI E INNOVAZIONI DELL’IMMOBILE
Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica e/o trasformazione dei locali concessi, senza il preventivo consenso scritto del Concedente, che si riserva di accertarne l’opportunità e la necessità.
E’ fatto divieto al Concessionario di adibire l’immobile ad uso diverso da quello pattuito, intendendosi come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile . In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
. E’ fatto inoltre divieto al Concessionario di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita l’immobile in oggetto.
ART. 9 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è costituito custode dell’immobile in oggetto del presente contratto ed esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti alle persone e/o alle cose che potessero derivare dall’uso dell’immobile.
Il Concedente potrà ispezionare in qualsiasi momento i locali concessi in uso, per constatarne lo stato di manutenzione e di conservazione.
Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti, nessuno escluso, della gestione dell’immobile, dei macchinari e degli arredi inventariati, per gli scopi suddetti.
ART. 10 – MANUTENZIONI
Sono a carico del Concedente tutte le spese di manutenzione gravanti sull’unità concessa. Il Concedente potrà procedere ad opere di restauro esterne ed interne o di abbellimento dei locali senza che il Concessionario possa fare opposizione né chiedere compensi od indennizzi di sorta, valendosi degli art. 1583 – 1584 del Cod. Civile.
ART. 11 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
L’immobile si intende concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara espressamente di conoscere e si impegna a restituire nelle medesime condizioni.
ART. 12 - VARIAZIONI
Eventuali modificazioni alla presente convenzione dovranno essere approvate per iscritto.
ART. 13 – CLAUSOLE NON PREVISTE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile in materia di comodato e la normativa in materia di no- profit, Codice del Terzo Settore – D.lgs. n. 117/2017.
ART. 14 – SPESE DI CONTRATTO - REGISTRAZIONE
La presente convenzione, considerata la natura prevalente dei servizi resi dall’Associazione “ ” al Comune di Chieri, verrà registrata solo in caso
d’uso ed è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù dell’art. 82 del disposto Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il CONCESSIONARIO Per il CONCEDENTE