Le assicurazioni individuali sulla vita
Le assicurazioni individuali sulla vita
Informazioni sui prodotti e condizioni contrattuali
Edizione 2017
Informazioni sui prodotti
Condizioni contrattuali dalla pagina 7
Gentile cliente,
1. Partner contrattuale
Il partner contrattuale è Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. La Basilese Vita SA è presente su Internet all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx
2. Stipulante, persona assicurata e persona beneficiaria
Lo stipulante è la persona fisica o giuridica che, cercando una copertura assicurativa per sé stessa o per altre persone, stipula un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Lo stipulante è il partner contrat- tuale della Basilese Vita SA.
La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicu- rata.
La persona beneficiaria è la persona fisica o giuridica designata dallo stipulante come avente diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verificarsi dell’evento assicurato.
Di norma, al verificarsi dell’evento assicurato, la persona beneficiaria acquisisce il diritto all’insieme o ad una parte delle prestazioni.
3. Soluzioni previdenziali della Basilese Vita SA
Qui di seguito sono descritte alcune soluzioni previdenziali. Si tratta di una panoramica delle possibilità che vi guiderà nella scelta della solu- zione più consona alle vostre esigenze. I dettagli, come ad esempio le prestazioni assicurate, si trovano nell’offerta, nella proposta di assicu- razione e nelle condizioni contrattuali.
La vostra previdenza ci sta a cuore.
→ Prestazione garantita in caso di vita
→ Prestazione garantita in caso di decesso
→ Prestazioni garantite in caso di incapacità di guadagno
→ Soluzioni previdenziali individuali e flessibili
Visitate anche il sito xxx.xxxxxxx.xx dove troverete ulteriori informazioni sul Mondo della sicurezza della Basilese.
X. Xxxxxxxxx previdenziali con o senza formazione di capitale
Soluzioni previdenziali con formazione di capitale
Le soluzioni previdenziali con formazione di capitale hanno due obiet- tivi: la previdenza per la vecchiaia e la sicurezza finanziaria della fa- miglia in caso di decesso della persona assicurata. Questo tipo di so- luzione è quindi uno strumento ideale per raggiungere gli obiettivi di risparmio e di investimento a medio e lungo termine. Fanno parte di questo gruppo l’assicurazione mista e l’assicurazione in caso di de- cesso a capitale crescente.
La prestazione dell’assicurazione mista è versata in un’unica soluzione, in caso di vita alla scadenza del contratto oppure in caso di decesso.
Anche l’assicurazione in caso di decesso a capitale crescente prevede prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto e in caso di de- cesso. La prestazione assicurata in caso di decesso cresce nel corso della durata contrattuale. La prestazione corrisposta in caso di vita alla scadenza del contratto è esente da imposta a condizione che l’assicu- razione sia finanziata con premi periodici e che sia assicurato l’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno.
Soluzioni previdenziali senza formazione di capitale
Le soluzioni previdenziali senza formazione di capitale sono assicura- zioni di puro rischio che mirano a garantire la sicurezza finanziaria della persona assicurata in caso di incapacità di guadagno o quella dei suoi cari, ad esempio la sua famiglia, in caso di decesso. Fanno parte di que- sto gruppo l’assicurazione in caso di decesso a capitale costante, l’as- sicurazione in caso di decesso a capitale decrescente, l’assicurazione in caso di decesso con prestazione in forma di rendita, l’esonero dal pa- gamento dei premi in caso di decesso di una persona coassicurata, l’as- sicurazione in caso di decesso a premio naturale, l’assicurazione com- plementare in caso di decesso per infortunio e le assicurazioni in caso di incapacità di guadagno.
La prestazione in caso di decesso dell’assicurazione in caso di decesso a capitale costante rimane invariata per tutta la durata del contratto, mentre quella dell’assicurazione in caso di decesso a capitale decre- scente diminuisce ogni anno.
L’assicurazione in caso di decesso con prestazione in forma di rendita prevede, in caso di decesso nel corso della durata contrattuale, il ver- samento di una rendita fino alla scadenza del contratto al posto di un capitale.
Per quanto riguarda l’assicurazione in caso di decesso a premio natu- rale, il premio annuo è ricalcolato annualmente sulla base del rischio di decesso che aumenta con l’età.
Se l’esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso di una persona coassicurata è incluso nel contratto, il contraente, al verificarsi dell’e- vento assicurato, è esonerato dall’obbligo di pagare i premi per la rima- nente durata del contratto.
Il rischio di decesso per infortunio è incluso in tutte le soluzioni previ- denziali. Tuttavia, è possibile estendere la copertura assicurativa sti- pulando un’assicurazione complementare in caso di decesso per infor- tunio.
Le assicurazioni in caso di incapacità di guadagno consentono, in caso di incapacità di guadagno della persona assicurata a seguito di malat- tia o infortunio nel corso della durata contrattuale, di garantire, da un lato, un reddito sostitutivo in forma di rendita che di norma dipende dal grado di incapacità di guadagno e, dall’altro, l’esonero dall’obbligo di pagare i premi, concesso nella stessa misura. Il rischio di incapacità di guadagno a seguito di infortunio può essere escluso. Scegliendo il pe- riodo di attesa appropriato, è possibile adeguare le prestazioni in caso
di incapacità di guadagno alle altre prestazioni simili per ottenere una copertura completa.
Domande Previdenza libera (pilastro 3b)
Previdenza vincolata (pilastro 3a)
Le soluzioni previdenziali con e senza formazione di capitale possono essere combinate in un unico contratto. Su richiesta del contraente e con l’accordo della Basilese Vita SA, è possibile modificare il contratto di assicurazione nel corso della durata contrattuale. Esiste tutta una gamma di possibili modifiche: la modifica delle modalità di pagamento del premio, la riduzione o la proroga della durata contrattuale, l’inclu-
L’avere di vecchiaia può es- sere percepito prima della scadenza del contratto?
Sì. Il pagamento anticipato
dell’avere di vecchiaia è possibile solo in certi casi previsti dalla legge oppure negli ultimi 5 anni prima del raggiungimento dell’età or- dinaria di pensionamento.
sione di nuove prestazioni oppure l’aumento delle prestazioni già assi- curate, ecc.
Il diritto alle prestazioni assi- Sì. No. curative può essere ceduto?
B. Soluzioni di previdenza libera e di previdenza vincolata
Quasi tutte le assicurazioni possono essere stipulate sia nell’ambito della previdenza libera (pilastro 3b) che di quella vincolata (pilastro 3a). Non è possibile combinare le due forme previdenziali in un unico con- tratto.
La prestazione assicura-
tiva può essere costituita in pegno?
È possibile percepire un an- ticipo?
Le persone beneficiarie pos- sono essere scelte libera- mente?
Sì. Solo allo scopo di acqui-
stare un’abitazione di pro- prietà per uso personale.
Sì. No.
Sì. No, la scelta delle persone beneficiarie è limitata per legge.
Domande Previdenza libera (pilastro 3b)
Chi si può assicurare? Le persone con o senza atti-
vità lavorativa.
Previdenza vincolata (pilastro 3a)
Le persone con attività la- vorativa.
4. Garanzia di assicurabilità e adeguamento all’indice
La garanzia di assicurabilità consente al contraente di richiedere, senza un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata, l’au-
Il premio è deducibile dal reddito imponibile?
L’assicurazione è soggetta all’imposta nel corso della durata contrattuale?
La prestazione corrisposta in caso di vita o di riscatto è soggetta all’imposta?
La prestazione corrisposta in caso di decesso è soggetta all’imposta?
Sì, nei limiti delle abituali deduzioni forfettarie.
Sì, il valore di riscatto è sog- getto all’imposta sulla so- stanza.
La prestazione corrisposta in caso di vita o di riscatto non è soggetta all’imposta sul reddito. Ciò vale anche per le assicurazioni a pre- mio unico a condizione che
→ il rapporto contrattuale sia stato instaurato prima del 66o compleanno della persona assicurata
→ il contratto sia rimasto in vigore per almeno 5 anni
→ al momento del paga- mento la persona assi- curata abbia compiuto 60 anni
→ il contraente e la persona assicurata siano identici
→ la prestazione assicurata in caso di decesso sia suf- ficiente.
Sì, la prestazione in capitale delle assicurazioni con for- mazione di capitale, corri- sposta in caso di decesso,
è soggetta all’imposta sulle successioni.
Di norma, la prestazione in capitale delle assicurazioni in caso di decesso di puro rischio è soggetta all’impo- sta sul reddito.
Sì, fino all’importo massimo previsto dalla legge.
No.
Sì, la prestazione a sca- denza è tassata separata- mente dagli altri redditi.
Sì, la prestazione a sca- denza è tassata separata- mente dagli altri redditi.
mento delle prestazioni concluse con esame dello stato di salute. L’en-
tità dell’aumento è stabilita nel contratto. In certi casi, la garanzia di as- sicurabilità e il diritto all’adeguamento all’indice possono estinguersi.
Se la soluzione previdenziale scelta include l’adeguamento all’indice e se l’indice svizzero dei prezzi al consumo sale, tutte le prestazioni con- cluse con esame dello stato di salute vengono aumentate proporzio- nalmente e il premio viene adeguato di conseguenza. Il contraente ha il diritto di opporsi, entro un termine prestabilito, a un adeguamento all’indice già effettuato. In certi casi, può accadere che le prestazioni non vengano adeguate al nuovo indice svizzero dei prezzi al consumo anche se quest’ultimo è aumentato. Ulteriori dettagli in merito sono contenuti nelle condizioni contrattuali.
5. Tasso di interesse tecnico e riserva matematica
II premio di un’assicurazione con formazione di capitale è composto da una parte di risparmio, una parte di rischio e una parte di spese. II pre- mio di un’assicurazione di puro rischio non contiene la parte di rispar- mio.
II tasso di interesse tecnico è il tasso di interesse garantito per tutta la durata del contratto e applicato alla parte di risparmio e alla parte del premio non ancora utilizzata per la copertura del rischio e delle spese.
La riserva matematica è costituita dalle riserve tecniche necessarie per I’adempimento degli obblighi futuri della Basilese Vita SA ed è compo- sta dalla parte di risparmio, compresi gli interessi, e dalla parte del pre- mio, compresi gli interessi, non ancora utilizzata per la copertura del ri- schio e delle spese.
Il riscatto è soggetto a determinate condizioni?
La scadenza del contratto può essere scelta libera- mente?
No. Sì, il riscatto è possibile
solo in certi casi previsti dalla legge.
Sì. Il contratto può cessare al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età or- dinaria di pensionamento, ma deve terminare al più tardi con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensio- namento (oppure, in caso di proseguimento dell’attività lavorativa, 5 anni dopo).
6. Partecipazione alle eccedenze
L’elemento caratteristico delle assicurazioni sulla vita è rappresentato dalle prestazioni assicurative accordate per una lunga durata contrat- tuale. Per essere in grado di fornire tali prestazioni, la Basilese Vita SA deve fare un calcolo prudente delle tariffe, nonché cautelarsi contro le fluttuazioni dei mercati finanziari e un eventuale andamento sfavore- vole dei rischi assicurati e delle spese. Le ipotesi sull’andamento de- gli interessi ottenuti per gli investimenti di capitali, dei rischi assicurati e delle spese, adottate per il calcolo, sono prudenti e possono tradursi in eccedenze di vario tipo (eccedenze accumulate in caso di andamento favorevole degli interessi, dei rischi assicurati e/o delle spese). In que- sto caso, i clienti ricevono la loro parte delle eccedenze.
Riferendosi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA determina la parte delle eccedenze annuali che spetta all’insieme dei contraenti e che va ad alimentare il «fondo delle eccedenze» per essere distribuita tra i vari contraenti in conformità alle condizioni previste dalla legge. Per ripartire le eccedenze, la Basilese Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili caratteristiche tenendo conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato, nonché di quello che ci si può aspet- tare per il futuro.
L’importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fat- tori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei con- tratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. L’andamento degli interessi ottenuti sui mercati finanziari è il princi- pale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e delle spese è impor- tante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garan- tita, in quanto non è prevedibile.
Per le componenti contrattuali delle assicurazioni di rischio, le even- tuali eccedenze vengono assegnate per la prima volta alla prima sca- denza principale, mentre per le componenti contrattuali delle assicura- zioni con formazione di capitale vengono assegnate dopo un periodo di attesa di un anno. Le eccedenze vengono assegnate annualmente alla scadenza principale per I’anno assicurativo successivo. Per questo mo- tivo, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il contraente ha di- ritto alla partecipazione alle eccedenze solo proporzionalmente alla du- rata effettiva del suo contratto nell’anno di scioglimento.
Ci sono vari tipi di partecipazione alle eccedenze: accumulazione, de- duzione o aumento della somma assicurata. Ulteriori dettagli in merito sono contenuti nelle condizioni contrattuali.
7. Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva
L’offerta della Basilese Vita SA è un suggerimento. Il suo obiettivo è quello di invitare il cliente interessato a presentare una richiesta di as- sicurazione. L’offerta non è l’espressione della volontà della Basilese Vita SA di concludere il contratto, ma consente al cliente di farsi un’idea della soluzione previdenziale proposta.
Se la soluzione previdenziale suggerita lo soddisfa, il cliente può inol- trare la proposta di conclusione del relativo contratto. La proposta di assicurazione è quindi una dichiarazione di volontà che impegna il cliente e mira alla conclusione di un contratto concreto. Lo stipulante è vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. Se è necessa- ria una visita medica, il termine è prorogato da 14 giorni a quattro set- timane.
Di solito, l’esame della proposta di assicurazione richiede un po’ di tempo poiché la Basilese Vita SA deve valutare se il rischio è assicura- bile dal punto di vista della somma e se lo stato di salute della persona da assicurare consente di accettare il rischio. Affinché durante questo periodo lo stipulante non debba rinunciare alla copertura assicurativa richiesta, la Basilese Vita SA gli garantisce una copertura assicurativa provvisoria per due mesi al massimo.
Di norma, è la Basilese Vita SA che accetta la proposta di assicurazione. Il contratto di assicurazione, quindi, è ritenuto concluso e la copertura assicurativa definitiva entra in vigore a meno che nel contratto di assi- curazione non sia stata indicata una data posteriore.
8. Diritto di revoca
La proposta di un’assicurazione sulla vita può essere revocata a deter- minate condizioni. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nelle condizioni contrattuali.
9. Validità temporale, territoriale e materiale
Di norma, la persona assicurata gode della copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, durante qualsiasi attività e in ogni luogo di soggiorno. Le eventuali restrizioni riguardanti la validità della coper- tura assicurativa, ad esempio quelle riguardanti il domicilio per la ren- dita corrisposta in caso di incapacità di guadagno, sono indicate nel contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.
10. Premio
Il premio è il prezzo pagato dal contraente per ottenere la copertura as- sicurativa richiesta. II premio di un’assicurazione con formazione di ca- pitale è composto da una parte di risparmio, una parte di rischio e una parte di spese. Il premio di risparmio serve alla previdenza per la vec- chiaia mentre il premio di rischio è destinato a coprire i rischi di de- cesso e di invalidità. II premio di un’assicurazione di puro rischio non contiene la parte di risparmio. Le informazioni riguardanti la durata dell’obbligo di pagare il premio, l’importo, la scadenza e il termine di pagamento del premio sono contenute nell’offerta, nella proposta di as- sicurazione, nel contratto e nelle condizioni contrattuali.
Il premio dell’assicurazione in caso di decesso e quello destinato a fi- nanziare la rendita in caso di incapacità di guadagno è, di norma, meno elevato se la persona assicurata non fuma.
L’importo del premio destinato a finanziare la rendita in caso di inca- pacità di guadagno dipende anche dall’attività professionale della per- sona assicurata.
Per premio periodico si intende in genere il premio annuo che può es- sere costante, aumentare o diminuire nel corso della durata contrat- tuale. Il pagamento in rate mensili, trimestrali o semestrali è possibile dietro pagamento di un supplemento. L’importo effettivamente da pa- gare diminuisce se il contraente opta per la deduzione delle eventuali eccedenze dal premio tariffario. La Basilese Vita SA garantisce l’im- porto del premio indicato nel contratto di assicurazione per tutta la du- rata del contratto. Per l’assicurazione in caso di decesso a premio natu- rale e la rendita in caso di incapacità di guadagno, la garanzia è limitata nel tempo.
Si parla di premio unico quando il premio necessario per finanziare l’as- sicurazione nel corso della durata contrattuale è pagato in un’unica so- luzione all’inizio del contratto. È possibile combinare premio periodico e premio unico in un unico contratto.
Il premio può essere prelevato anche da un deposito di premi o da un deposito di premi bloccato. Il deposito di premi è un conto fruttifero ge- stito dalla Basilese Vita SA per il contraente. Serve al finanziamento dei premi periodici futuri ed è quindi obbligatoriamente legato ad un contratto di assicurazione. Tutto ciò vale anche per il deposito di premi bloccato. La sua particolarità sta nel fatto che il prelievo di capitale non è possibile a meno che non si estingua il contratto di assicurazione a cui è legato. Qualunque sia la natura del deposito, gli interessi sono soggetti all’imposta sul reddito e il saldo all’imposta sulla sostanza. I depositi non godono della protezione offerta dal segreto bancario.
In caso di disdetta o di riscatto del contratto di assicurazione, il premio in genere è dovuto solo per il periodo che va fino alla risoluzione.
11. Conseguenze del ritardato pagamento del premio
Bisogna prestare attenzione a pagare il premio entro il termine sta- bilito. Il ritardato pagamento del premio mette in pericolo il manteni- mento della copertura assicurativa o persino dell’intero contratto di as- sicurazione e può comportare
→ l’estinzione del contratto di assicurazione
→ la perdita di componenti contrattuali non trasformabili in caso di tra- sformazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi
→ la sospensione della copertura assicurativa.
12. Trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi
Se il pagamento dei premi periodici deve essere sospeso, ma se la co- pertura assicurativa finora costituita deve essere mantenuta, è possi- bile trasformare il contratto di assicurazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi purché siano rispettate le condizioni stabilite nelle condizioni contrattuali, ad esempio la natura trasformabile del contratto.
Il valore di trasformazione delle assicurazioni riscattabili è ottenuto uti- lizzando il valore di riscatto (cfr. la cifra 17) come premio unico, senza addebito di ulteriori spese di stipulazione. Per quanto riguarda le assi- curazioni in caso di decesso, trasformabili solo dietro pagamento di tre premi annui e al termine di tre anni, non è il valore di riscatto, ma la ri- serva matematica, dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate, che viene presa a base per il calcolo del valore di trasformazione.
Le seguenti assicurazioni non hanno un valore di trasformazione: l’assi- curazione in caso di decesso a premio naturale, le assicurazioni in caso di incapacità di guadagno, l’assicurazione complementare in caso di decesso per infortunio e l’esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso di una persona coassicurata.
13. Anticipo
Qualora l’assicurazione preveda la formazione di un capitale e abbia un valore di riscatto, il contraente può ottenere, secondo particolari con- dizioni, un anticipo sui diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Se sono rispettate le condizioni previste dal diritto fiscale, gli interessi sull’anticipo possono essere dedotti dal reddito imponibile, fatte salve le modifiche delle leggi fiscali.
14. Costituzione in pegno
Il contraente può in qualsiasi momento costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni assicurative, di norma fino al valore di riscatto. Le as- sicurazioni di previdenza vincolata possono essere costituite in pegno solo allo scopo di acquistare un’abitazione di proprietà per uso perso- nale o di differire l’ammortamento dei mutui che la gravano.
15. Obblighi dello stipulante e dell’avente diritto
→ Domande della proposta di assicurazione e della dichiarazione sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione precontrattuale)
Lo stipulante è tenuto a rispondere alle domande della proposta di assicurazione e della dichiarazione sullo stato di salute in modo completo e veritiero. Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta di assicurazione e termina solo con l’accettazione della stessa. Ogni modifica dei fattori di rischio verificatasi in que- sto lasso di tempo, in particolare ogni alterazione della salute, deve essere dichiarata tempestivamente alla Basilese Vita SA. Se lo stipu- lante non è sicuro di dover dichiarare o meno un fattore di rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Ciò vale, ad esem- pio, per l’attività professionale e lo stato di fumatore o non fuma- tore della persona assicurata, dichiarati al momento della stipula del contratto o in caso di modifiche contrattuali. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiara- zioni dello stipulante. Infatti, la Basilese Vita SA ha il diritto di rece- dere dal contratto di assicurazione in caso di risposta non veritiera o
incompleta ed è esonerata dall’obbligo di prestazione per i danni su- biti se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio ha influito sul loro verificarsi o sulla loro en- tità. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni assicu- rative può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni, ma anche il perseguimento penale. Ulteriori informazioni in merito sono conte- nute nelle condizioni contrattuali.
→ Obbligo di comunicazione al verificarsi dell’evento assicurato
Lo stipulante o l’avente diritto è tenuto a informare la Basilese Vita SA, entro il termine previsto dal contratto, del verificarsi dell’evento assicurato e a giustificare il suo diritto alle prestazioni. Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente e un’incapacità di guadagno entro tre mesi dal suo inizio.
→ Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell’obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA
Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a co- municare immediatamente alla Basilese Vita SA l’eventuale cambia- mento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l’eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l’eventuale insorgenza per al- tri motivi dell’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all’obbligo fiscale illimitato ne- gli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediata- mente l’eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.
Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una mo- difica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel ri- spondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.
In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e con- tratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domi- cilio fiscale all’estero o soggetti all’obbligo fiscale statunitense.
→ Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica
Nel caso di persone fisiche, sono soggetti all’obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:
a) i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazio- nalità;
b) i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
c) i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
d) le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
e) oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all’obbligo fi- scale illimitato negli Stati Uniti.
Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell’obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia de- terminante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.
Nel caso di soggetti giuridici (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l’obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto
Parte che richiede Motivo della disdetta Termine di disdetta Fine della copertura la disdetta assicurativa
statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all’obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa.
Contraente recesso possibile
senza indicazione del motivo in qualsiasi momento dietro pa- gamento di un premio annuo (LCA, art. 89)
nessuno al ricevimento della
disdetta da parte della Basilese Vita SA o alla fine del pe- riodo assicurativo
in cui la disdetta è stata comunicata
Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense appli- cabile al momento della valutazione.
Se il contraente diventa soggetto all’obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Insti- tution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere noti- ficato all’autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fi- scali di rilievo relativi a questo contratto all’autorità fiscale statuni- tense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del con- traente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA
aumento del premio per le assicurazioni di rendita in caso di inca- pacità di guadagno e l’assicurazione in caso di decesso a premio naturale
violazione dell’obbligo di informazione pre- contrattuale
(LCA, art. 3)
Basilese Vita SA violazione dell’obbligo
di dichiarazione pre- contrattuale
(LCA, art. 6)
prima della scadenza principale del premio successiva alla comu- nicazione
4 settimane dopo aver preso atto della viola- zione dell’obbligo,
al massimo un anno dopo la violazione dell’obbligo
4 settimane dopo aver preso atto della viola- zione dell’obbligo
il giorno della sca- denza principale del premio
al ricevimento della disdetta da parte della Basilese
Vita SA
al ricevimento della disdetta da parte del contraente
la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all’IRS. Se la persona soggetta all’obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Ba- silese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti
frode assicurativa (LCA, art. 40)
nessuno al ricevimento della disdetta da parte del contraente
hanno la possibilità di ricorrere all’assistenza amministrativa inter- nazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonima- mente, sullo status FATCA e/o sul/sui soggetto/i controllante/i.
Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata iden- tificata al momento della stipula del contratto ai fini dell’obbligo fi- scale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all’obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all’IRS. In base alla norma- tiva FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).
→ Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali
Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente no- tifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fi- siche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modifi- cati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con al- meno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.
16. Fine del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione può cessare per vari motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali. La disdetta deve essere comuni- cata per iscritto.
Altri motivi per la risoluzione del contratto di assicurazione:
→ il verificarsi dell’evento assicurato (caso di vita o di decesso)
→ la scadenza della durata contrattuale prevista
→ la revoca della proposta di assicurazione
→ gli effetti della diffida in caso di ritardato pagamento del premio (cfr. la cifra 11)
→ il riscatto.
17. Riscatto
Se l’assicurazione è riscattabile, il contraente può richiedere alla Basilese Vita SA il riscatto parziale o totale del contratto prima della scadenza contrattuale prevista a condizione che sia trascorso un certo tempo e che sia stato pagato un certo numero minimo di premi. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nel contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.
Nel caso delle assicurazioni a premi periodici, il valore di riscatto corri- sponde alla riserva matematica, previa deduzione di riscatto, e non alla somma dei premi pagati. Infatti, una parte dei premi è destinata a co- prire i rischi, le spese di stipulazione e le spese amministrative.
Nel caso delle assicurazioni con formazione di capitale a premio unico, un importo che dipende dall’andamento dei tassi swap viene dedotto dalla riserva matematica. I tassi swap sono tassi di interesse a termine, fissati ogni giorno sul mercato degli swap e pubblicati sui maggiori quo- tidiani. Le condizioni contrattuali indicano i casi in cui la deduzione viene effettuata.
Le regole di calcolo del valore di riscatto sono stabilite nelle condizioni contrattuali. L’andamento del valore di riscatto nel corso della durata contrattuale è indicato nell’offerta.
18. Protezione dei dati
Per una gestione efficace e corretta dei contratti, la Basilese Vita SA deve ricorrere all’elaborazione elettronica dei dati. I dati vengono trat- tati in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
Clausola di consenso: La proposta di assicurazione contiene una clau- sola di consenso che autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei dati in conformità alla legge.
Esonero dall’obbligo del segreto professionale: Xxxxx trasferimenti di dati, ad esempio da parte di un medico che ha l’obbligo del segreto pro- fessionale, richiedono un accordo preventivo. Per questo motivo, la di- chiarazione di consenso contiene l’esonero dall’obbligo del segreto professionale.
Elaborazione dei dati: Per elaborazione si intende qualsiasi tratta- mento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle proce- dure usate, come la raccolta, la conservazione, l’uso, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese Vita SA elabora i dati rilevanti per la stipulazione e la gestione dei con- tratti nonché per la liquidazione dei sinistri, in particolare i dati della proposta di assicurazione e della denuncia di sinistro. Se necessario, vengono richieste informazioni a terzi (ad es. altri assicuratori, medici). Infine, i dati possono essere elaborati anche ai fini dell’ottimizzazione dei prodotti e per finalità di marketing all’interno del Gruppo.
Scambio dei dati: Xxxx’interesse di tutti i contraenti, la Basilese Vita SA scambia, se necessario, i dati con altri assicuratori e riassicuratori in Svizzera o all’estero. Pertanto, nel rispetto del rapporto contrattuale e delle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati, la Basilese Vita SA deve ricorrere alla trasmissione dei dati all’interno e all’esterno del Gruppo.
Intermediari: Gli intermediari possono ricevere i dati dei contraenti ne- cessari per l’assistenza e la consulenza da parte della Basilese Vita SA. Essi sono tenuti per legge e per contratto all’obbligo del segreto profes- sionale e a rispettare le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati dalla Ba- silese Vita SA solo se autorizzati dal cliente.
Diritto di accesso e di rettifica: A norma della Legge sulla protezione dei dati, il cliente ha il diritto di chiedere informazioni per sapere se la Basilese Vita SA elabora dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.
19. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
La Basilese Vita SA si conforma alla legislazione, alle disposizioni delle autorità di vigilanza e alle direttive interne per garantire il rispetto degli obblighi di diligenza. Ne fanno parte
→ l’identificazione del cliente mediante un documento probatorio all’inizio del rapporto contrattuale
→ l’accertamento dell’identità dell’avente diritto economico
→ il controllo della plausibilità degli affari e la chiarificazione delle cir- costanze economiche
→ l’accertamento dell’identità del destinatario del pagamento
→ l’obbligo di documentare le procedure adottate.
20. Reclami
I reclami devono essere inviati al seguente indirizzo: Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni Aeschengraben 21, casella postale XX-0000 Xxxxx
Tel. 00000 00 000 000
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Assicurazioni con formazione di capitale (miste e simili)
Condizioni contrattuali particolari
Copertura assicurativa
Prestazioni in caso di vita
La somma assicurata alla scadenza del contratto.
G2
Prestazioni in caso di decesso
→ Prima dell’età di 2 anni e mezzo
I premi pagati per l’assicurazione con formazione di capitale del bambino, maggiorati dell’interesse composto del 5%.
→ Tra l’età di 2 anni e mezzo e 12 anni
Per l’insieme delle assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA: CHF 20 000.– al massimo, più i premi dell’assicurazione con formazione di capitale del bambino, pagati per l’eccedenza della somma assicurata, maggiorati dell’interesse composto del 5%.
→ Dall’età di 12 anni
La somma assicurata.
Per le assicurazioni con formazione di capitale su due teste, la somma assicurata viene corrisposta al primo decesso.
G3
Prestazione in caso di malattia o infortunio del bambino
Il capitale in caso di invalidità se il bambino assicurato
→ necessita di cure permanenti e presumibilmente non sarà mai in grado di esercitare interamente o parzialmente un’attività lavora- tiva
→ perde la vista di uno o di entrambi gli occhi
→ perde interamente l’udito o la parola
→ perde una mano o un piede o non può più servirsene in alcun modo
e se il danno alla salute è durato 6 mesi e non è congenito.
G4
Valore di riscatto
→ Assicurazioni a premi periodici e assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi
Nel caso delle assicurazioni e delle componenti assicurative a pre- mi periodici, ma anche delle assicurazioni trasformate in assicu- razioni esonerate dal pagamento dei premi, il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica dalla quale sono state dedotte le spese di stipula non ammortizzate e un’eventuale deduzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse, ma almeno a ⅔ della riserva matematica.
Nella previdenza vincolata (pilastro 3a), il riscatto è possibile dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del pri- mo anno assicurativo, se sono soddisfatti i presupposti dell’art. 3 OPP 3.
Nella previdenza libera (pilastro 3b), il riscatto è possibile a con- dizione che siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi oppure per 3 anni assicurativi.
La deduzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse viene cal- colata in base alla durata residua della componente assicurativa e all’aumento dell’interesse medio degli ultimi 10 anni prima del riscatto o dall’inizio del contratto, se esso è più prossimo al mo- mento del riscatto. L’interesse medio corrisponde al valore medio dei tassi swap da uno a 10 anni al momento preso in considerazio- ne (fonte: Xxxxxxxxx).
L’importo della deduzione per il rischio dovuto al tasso d’inte- resse corrisponde alla durata residua in anni (al massimo 5) della componente assicurativa moltiplicata per l’aumento dell’interes- se medio in percentuale. La deduzione ammonta al massimo al 10% del valore di riscatto al lordo della deduzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse.
Se l’aumento dell’interesse è inferiore allo 0,5%, non si applica al- cuna deduzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse.
→ Componenti assicurative a premio unico
Nelle componenti assicurative a premio unico il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica diminuita dell’eventuale de- duzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse. Esso deve essere tuttavia pari ad almeno i ⅔ della riserva matematica.
L’importo della deduzione per il rischio dovuto al tasso d’inte- resse corrisponde alla durata residua in anni (al massimo 5) del- la componente assicurativa moltiplicata per l’aumento del tasso swap (fonte: Bloomberg) in percentuale dall’inizio del contratto. All’inizio del contratto, il tasso swap è applicato per la durata del contratto, al massimo per 10 anni. Al momento del riscatto, il tas- so swap è applicato per la durata residua, al massimo per 5 anni.
Se l’aumento dell’interesse è inferiore allo 0,5%, non si applica al- cuna deduzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse.
G5
Valore di trasformazione
Le assicurazioni a premi periodici hanno un valore di trasformazio- ne a condizione che nella previdenza libera (pilastro 3b) siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi o per 3 anni assicurativi oppure, nella previ- denza vincolata (pilastro 3a), per un anno assicurativo.
Il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione assicurata risultante dal valore di riscatto, senza deduzione per il rischio dovu- to al tasso d’interesse e senza ulteriori spese di stipula.
Assicurazioni in caso di decesso
Condizioni contrattuali particolari
Copertura assicurativa
T1
Prestazioni in caso di decesso
→ Somma assicurata
Per le assicurazioni in caso di decesso su due teste, la somma assi- curata viene corrisposta al primo decesso.
→ Rendita
La rendita sarà versata in rate trimestrali anticipate fino alla sca- denza del contratto. Una rendita parziale sarà corrisposta per il
periodo compreso tra la data del decesso e l’inizio del trimestre assicurativo seguente.
Su richiesta, è possibile ottenere una prestazione in capitale pari al valore delle rendite scontate al tasso di interesse tecnico.
→ Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso di una persona coassicurata
Per le prestazioni vale analogamente G2.
È fatto salvo il recesso per violazione dell’obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurate.
T2
Prestazione in caso di decesso per l’assicurazione complementare in caso di decesso per infortunio
La somma assicurata quando la persona assicurata subisce un danno fisico improvviso e involontario causato da un fattore esterno stra- ordinario che comporta la morte nel corso della durata contrattuale entro 2 anni dall’infortunio.
Per l’assicurazione complementare in caso di decesso per infortunio su due teste viene corrisposta anche la somma assicurata della per- sona sopravvissuta, se quest’ultima muore per i postumi dello stesso infortunio nel corso della durata contrattuale entro 2 anni dall’in- fortunio.
Non esiste alcun diritto alle prestazioni in caso di infortuni derivanti dalla partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tu- multi civili.
T3
Valore di riscatto
Il riscatto non è possibile.
Per la durata dell’esonero dal pagamento dei premi in caso di deces- so della persona coassicurata, è possibile ottenere, su richiesta, una prestazione in capitale pari al valore dell’esonero dal pagamento dei premi scontato al tasso di interesse tecnico. Dopodiché vige nuova- mente l’obbligo di pagare i premi.
T4
Valore di trasformazione in caso di trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi
La riserva matematica, dedotte le spese di stipulazione non ammor- tizzate, viene utilizzata come premio unico, senza addebito di ulte- riori spese di stipulazione, per la costituzione di un’assicurazione costante in caso di decesso, con una prestazione ridotta e la scadenza contrattuale inizialmente prevista.
L’assicurazione in caso di decesso ha un valore di trasformazione solo dopo il pagamento di 3 premi annui. La trasformazione dell’as- sicurazione complementare in caso di decesso per infortunio, dell’assicurazione in caso di decesso a premio naturale e dell’esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso di una persona coassicu- rata non è possibile.
T5
Adeguamento del premio per l’assicurazione in caso di decesso a premio naturale
La Basilese Vita SA è autorizzata ad adeguare il premio all’andamen- to del rischio della comunità assicurata dopo 5 anni assicurativi. Se l’assicurazione è stipulata nell’ambito della previdenza vincolata e se l’adeguamento del premio comporterebbe il superamento dell’im- porto massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle forme
di previdenza riconosciute, non viene aumentato il premio, ma ridot- ta la somma assicurata. La modifica del premio o la riduzione della somma assicurata sarà comunicata per iscritto al più tardi 30 giorni prima della scadenza principale del premio.
T6
Diritto di disdetta per l’assicurazione in caso di decesso a premio naturale
Dopo la comunicazione dell’adeguamento del premio o della ridu- zione della somma assicurata, il contraente può disdire per iscritto l’assicurazione in caso di decesso a premio naturale. La copertura assicurativa si estingue al momento del ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA.
EU2
Incapacità di guadagno
La persona assicurata è colpita da incapacità di guadagno se, a cau- sa di un danno alla sua salute oggettivamente constatabile sulla base di criteri medici, non è più in grado, neanche dopo un trattamen- to e una riqualificazione professionale ragionevolmente esigibili, di esercitare interamente o parzialmente un’attività lavorativa ragio- nevolmente esigibile. Durante la riqualificazione professionale, le prestazioni di incapacità di guadagno vengono corrisposte solo se la riqualificazione professionale è oggettivamente necessaria per rista- bilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno e se è adegua- ta dal punto di vista temporale, personale e materiale.
Vi è incapacità di guadagno solo se è oggettivamente insormontabile.
EU3
Grado di incapacità di guadagno
Assicurazioni in caso di incapacità di guadagno
Condizioni contrattuali particolari
Copertura assicurativa
EU1
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno
→ Contributi di assistenza tra l’età di 6 e 16 anni
Il 50% della rendita assicurata in caso di incapacità di guadagno se il bambino assicurato, a causa di una malattia o di un infortu- nio, subisce un danno alla sua salute, oggettivamente constatabi- le sulla base di criteri medici, che non è dovuto ad un’infermità congenita e se di conseguenza non può ricevere una formazione normale e presumibilmente non sarà mai in grado di provvedere al proprio sostentamento.
I contributi di assistenza sono versati in rate trimestrali postici- pate.
Il bambino assicurato deve essere domiciliato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno dei paesi elencati al punto EU6. Non si applicano i punti EU2 a EU4.
→ Esonero dal pagamento dei premi dall’età di 16 anni
→ Rendita in caso di incapacità di guadagno dall’età di 16 anni Non esiste alcun diritto alle prestazioni in caso di
→ tentativo di suicidio
→ mutilazione volontaria
→ violazione dell’obbligo di comunicazione e di prova
> al verificarsi di un’incapacità lavorativa (EU8)
> all’atto della determinazione o della verifica di un eventuale di- ritto (R13)
> in caso di modifica dei requisiti di accesso alle prestazioni (EU8)
→ rifiuto o impedimento delle visite e degli accertamenti ritenuti ne- cessari dalla Basilese Vita SA
→ violazione dell’obbligo di ridurre il danno (EU9)
→ abuso, tossicomania o tossicodipendenza (farmaci, alcol o droghe)
→ partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.
→ Confronto dei redditi (R)
Il reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata prima dell’inizio dell’incapacità di guadagno (redd. 1) viene confronta- to con il reddito di lavoro che è o sarebbe in grado di conseguire dopo l’inizio dell’incapacità di guadagno (redd. 2). La differenza, espressa in percentuale del reddito precedente (redd. 1), corrispon- de al grado di incapacità di guadagno.
(redd. 1 – redd. 2) × 100 = grado di IG (%) redd. 1
Per il reddito di lavoro (redd. 1) è determinante:
> per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti
– domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein:
la media dei redditi soggetti all’AVS, conseguiti nei 3 anni civili interi precedenti l’inizio dell’incapacità di guadagno.
– domiciliati in uno dei paesi elencati al punto EU6:
la media dei redditi lordi imponibili, dedotti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie, conseguiti nei 3 anni civili interi precedenti l’inizio dell’incapacità di guadagno.
> per le altre persone attive
– domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein:
la media dei redditi soggetti all’AVS, conseguiti nell’anno ci- vile precedente l’inizio dell’incapacità di guadagno.
– domiciliate in uno dei paesi elencati al punto EU6:
la media dei redditi lordi imponibili, dedotti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie, conseguiti nell’anno civile precedente l’inizio dell’incapacità di guadagno.
Nella determinazione del redd. 1 non si tiene conto dell’andamen- to dei salari nominali né del supplemento di carriera.
Per il reddito di lavoro (redd. 2) è determinante:
il reddito proveniente da un’attività lavorativa ragionevolmente esigibile che la persona assicurata è o sarebbe in grado di conse- guire su un mercato del lavoro equilibrato dopo un trattamento e un’integrazione ragionevolmente esigibili.
I redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengo- no sommati.
Se non è possibile stabilire il redd. 1 effettivo e/o il redd. 2 effettivo e se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera o nel Principa-
to del Liechtenstein, la Basilese Vita SA può determinare i salari medi attraverso la rilevazione svizzera della struttura dei salari effettuata dall’Ufficio federale di statistica.
→ Confronto delle attività (A)
Per le persone che non esercitano un’attività lavorativa e le perso- ne in formazione, il grado di incapacità di guadagno viene deter- minato confrontando le mansioni e/o le attività non rimunerate svolte prima dell’inizio dell’incapacità di guadagno con quelle che sono ancora possibili e ragionevolmente esigibili dopo un tratta- mento e un’integrazione ragionevolmente esigibili.
→ Confronto dei redditi e delle attività (R/A)
Per le persone che non esercitano un’attività lavorativa a tempo pieno viene determinata la parte dell’attività lavorativa (Y) e quel- la della rimanente attività (Z). Il grado di incapacità di guadagno viene calcolato secondo le regole del confronto dei redditi (R) e delle attività (A).
parte Y in % × grado di IG secondo (R)
+ parte Z in % × grado di IG secondo (A)
→ esercitano un’attività lavorativa a tempo parziale, l’importo del- la rendita da corrispondere in caso di incapacità di guadagno è limitato – una volta trascorso il periodo di attesa di 24 mesi, te- nendo conto del redd. 2, di tutte le altre rendite in caso di incapa- cità lavorativa, di guadagno e di invalidità nonché delle indennità giornaliere corrisposte dagli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall’importo stabilito nel contrat- to di assicurazione (polizza) – al 100% del reddito determinante (redd. 1) definito al punto EU3, a cui si aggiunge la parte della ri- manente attività, espressa in percentuale e moltiplicata per CHF 36 000.–.
→ non esercitano un’attività lavorativa o sono in formazione, l’im- porto della rendita da corrispondere in caso di incapacità di guadagno è limitato – una volta trascorso il periodo di attesa di 24 mesi e tenendo conto di tutte le altre rendite in caso di incapa- cità lavorativa, di guadagno e di invalidità corrisposte dagli assi- curatori privati svizzeri o esteri – ad un totale di CHF 36 000.–.
In tutti i casi, la rendita di incapacità di guadagno, comprese le even- tuali spese destinate a ridurre il danno, è limitata all’importo previ- sto dal contratto di assicurazione (polizza). Il pagamento viene effet-
tuato in rate mensili posticipate se la somma da versare è di almeno
= grado di IG basato sul confronto dei redditi e delle attività CHF 2000.– al mese, altrimenti in rate trimestrali.
Riduzione delle prestazioni in caso di falsa dichiarazione
Fino al termine di eventuali provvedimenti di reinserimento per pre- parare all’integrazione professionale o di eventuali provvedimenti medici o professionali relativi all’integrazione (formazione profes- sionale iniziale, riqualificazione), al massimo entro 2 anni dall’inizio di un’incapacità lavorativa che comporta un’incapacità di guadagno, il grado di incapacità di guadagno può essere determinato sulla base di una valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. I prov- vedimenti devono essere oggettivamente necessari ed adeguati per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno.
EU4
Entità delle prestazioni
Grado di incapacità di guadagno Prestazioni in caso di incapacità di guadagno
dal 70% complete
dal 25% al 70% proporzionali all’incapacità
meno del 25% nessuna
Se, nell’ambito del 3° pilastro, la persona assicurata ha stipulato con- tratti di rendita per incapacità di guadagno con uno o più assicuratori privati svizzeri o esteri, nei quali, incluso questo contratto, in caso di incapacità di guadagno totale è prevista una somma complessiva di oltre CHF 36000.– annui, si procede ad una riduzione della rendita per la parte eccedente il suddetto importo ai sensi delle disposizioni di seguito riportate. In tutti gli altri casi non vi sarà alcuna riduzione di rendita.
Per le persone assicurate che al verificarsi dell’evento assicurato
→ esercitano un’attività lavorativa a tempo pieno, l’importo della rendita da corrispondere in caso di incapacità di guadagno è li- mitato – una volta trascorso il periodo di attesa di 24 mesi, tenen- do conto del redd. 2, di tutte le altre rendite in caso di incapacità lavorativa, di guadagno e di invalidità nonché delle indennità giornaliere corrisposte dagli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall’importo stabilito nel contrat- to di assicurazione (polizza) – al 100% del reddito determinante (redd. 1) definito al punto EU3.
dell’attività professionale
Se l’attività professionale è stata indicata in modo inesatto al mo- mento della stipula del contratto o all’atto di eventuali modifiche contrattuali e se la falsa dichiarazione comportava la classificazione dell’attività professionale della persona assicurata in una categoria più favorevole, le prestazioni assicurate vengono ridotte con effetto retroattivo dalla data di classificazione. La rendita ridotta equivale alla rendita che sarebbe stata percepita sulla base del premio con- venuto e dell’effettiva attività professionale svolta al momento della presentazione della proposta di assicurazione.
È fatto salvo il recesso per violazione dell’obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurate.
EU5
Periodo di attesa e durata del diritto alle prestazioni
Il periodo di attesa comincia con l’inizio di un’incapacità lavorativa ininterrotta che comporta un’incapacità di guadagno, al più presto il giorno in cui la persona assicurata ricorre per questo motivo a cure mediche. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (EU8), il periodo di attesa inizia a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Basilese Vita SA. Se, entro un anno, la persona assicurata viene nuovamente colpita da un’incapacità di guadagno a causa della stessa affezione per cui sono già state corri- sposte prestazioni di incapacità di guadagno, si rinuncia ad un ulte- riore periodo di attesa. Questo è valido anche se la persona assicurata è già incapace al lavoro/guadagno in misura tale da avere diritto alle relative prestazioni e il grado di incapacità aumenta in seguito a un nuovo danno alla sua salute. Il grado di incapacità di guadagno cau- sato da varie affezioni non può superare il 100%.
Le prestazioni di incapacità di guadagno saranno versate fino al ter- mine indicato nel contratto di assicurazione (polizza). L’esonero dal pagamento dei premi è concesso al massimo fino al termine dell’anno assicurativo in cui la persona assicurata compie 65 anni. La Basilese Vita SA continua a concedere un eventuale esonero dal pagamento dei premi già esistente, al massimo nella stessa misura, fino al termine dell’anno assicurativo in cui la persona assicurata compie 70 anni.
EU6
Domicilio della persona assicurata
La Basilese Vita SA concede l’esonero dal pagamento dei premi indi- pendentemente dal domicilio della persona assicurata.
La rendita di incapacità di guadagno viene corrisposta solo se la per- sona assicurata è domiciliata in Svizzera, nel Principato del Liechten- xxxxx o in uno dei paesi di seguito elencati in modo esaustivo. In caso di domicilio in uno dei seguenti paesi, la rendita di incapacità di gua- dagno viene corrisposta solo a partire da un grado di incapacità di guadagno pari al 50%:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (esclusi i territori d’ol- tremare), Germania, Gran Bretagna (esclusi i territori d’oltremare), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bas- si, Portogallo (escluse le Azzorre e Madera), Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Spagna (escluse le Baleari e le Canarie) e Svezia.
Non esiste alcun diritto alla rendita di incapacità di guadagno se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese non elen- cato qui sopra. Un diritto già esistente si estingue al momento del trasferimento del domicilio in un paese non elencato qui sopra. Non esiste alcun diritto alla rendita di incapacità di guadagno o un diritto già esistente si estingue se la persona assicurata, pur essendo domici- liata in un paese sopra elencato, trascorre più di 4 mesi all’anno in un paese non elencato qui sopra.
Sono fatti salvi altri accordi scritti con la Basilese Vita SA di Basilea.
EU7
Riscatto e trasformazione
Il riscatto e la trasformazione delle assicurazioni in caso di incapaci- tà di guadagno non sono possibili.
EU8
Obbligo di comunicazione
→ al verificarsi dell’evento assicurato
L’incapacità lavorativa che comporta un’incapacità di guadagno deve essere comunicata per iscritto alla Basilese Vita SA prima della scadenza del periodo di attesa determinante per la prestazio- ne, al più tardi entro 3 mesi dal verificarsi dell’incapacità lavorati- va. L’inizio del periodo di attesa è definito al punto EU5.
→ in caso di modifica dei requisiti di accesso alle prestazioni o dei fattori che influiscono sulle prestazioni
Ogni modifica dei requisiti di accesso alle prestazioni o dei fattori che influiscono sulle prestazioni quali, ad esempio, il cambiamen- to dello stato di salute, dell’incapacità lavorativa che comporta un’incapacità di guadagno e del reddito determinante per il cal- colo del grado di incapacità di guadagno (redd. 2), nonché i cam- biamenti relativi al campo di attività e il trasferimento del domi- cilio o della residenza effettiva in un paese non elencato al punto EU6 devono essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Basilese Vita SA. Le prestazioni saranno adeguate di conseguenza.
Il contraente deve restituire le rendite indebitamente percepite e pagare i premi da cui è stato indebitamente esonerato.
EU9
Obbligo di collaborare e di ridurre il danno
La persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che è in grado di fare per ridurre la durata e il grado della sua incapacità lavorativa e per impedire il verificarsi dell’incapacità di guadagno.
La persona assicurata deve in particolare prendere parte attiva a tutti i provvedimenti medici e professionali oggettivamente e ragionevol- mente esigibili, adottati a seguito del danno alla sua salute, che mira- no a ristabilire, mantenere o migliorare la sua capacità di guadagno. La persona assicurata è inoltre tenuta a procedere a cambiamenti og- gettivamente e ragionevolmente esigibili nella sua attività lavorativa o nel suo campo di attività quali, ad esempio, una nuova ripartizione delle attività.
Sono ritenuti ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti atti ad integrare la persona assicurata, ad eccezione dei provvedimenti non adeguati al suo stato di salute.
La persona assicurata deve sciogliere dal segreto professionale i suoi medici curanti nonché le persone e le istituzioni in grado di fornire le informazioni necessarie per determinare il diritto alle prestazioni.
La Basilese Vita SA, previa diffida e dopo aver informato il contraen- te delle conseguenze della violazione dell’obbligo di collaborare e di ridurre il danno, può temporaneamente o permanentemente ridurre o rifiutare il pagamento delle prestazioni di incapacità di guadagno se la persona assicurata si sottrae o si oppone ai provvedimenti pro- posti oppure non fa di propria iniziativa tutto ciò che sarebbe in gra- do di fare.
EU10
Sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa
La sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Basilese Vita SA se la rendita assicurata in caso di incapacità di guadagno supera CHF 36 000.– e se la sospensione dell’attività lavorativa non è la conse- guenza di un danno alla salute oggettivamente constatabile. Le pre- stazioni assicurate e i premi vengono adeguati dalla data di ricevi- mento della comunicazione.
EU11
Adeguamento del premio per la rendita in caso di incapacità di guadagno
La Basilese Vita SA è autorizzata ad adeguare il premio all’andamen- to del rischio della comunità assicurata dopo 5 anni assicurativi. Se l’assicurazione è stipulata nell’ambito della previdenza vincolata e se l’adeguamento del premio comporterebbe il superamento dell’im- porto massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle for- me di previdenza riconosciute, non viene aumentato il premio, bensì viene ridotta la rendita assicurata in caso di incapacità di guadagno. La modifica del premio o la riduzione della rendita assicurata sarà comunicata per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza prin- cipale del premio.
Le modifiche delle prestazioni assicurate in caso di incapacità di guadagno, effettuate su richiesta del contraente, nell’ambito della ga- ranzia di assicurabilità o a seguito dell’adeguamento all’indice, non hanno come conseguenza né un nuovo inizio né una proroga del ter- mine di 5 anni.
EU12
Diritto di disdetta
Dopo la comunicazione dell’adeguamento del premio o della ridu- zione della rendita assicurata, il contraente può disdire per iscritto l’assicurazione in caso di incapacità di guadagno. La copertura as- sicurativa si estingue al momento del ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA.
Assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a)
Condizioni contrattuali particolari
Copertura assicurativa
V1
Basi legali
Nell’ambito della previdenza vincolata si applica anche l’Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
V2
Designazione beneficiaria
La designazione beneficiaria si basa sull’art. 2 dell’OPP 3.
In caso di vita, l’intestatario della previdenza (il contraente) è bene- ficiario.
In caso di decesso di quest’ultimo, le persone qui di seguito enume- rate nell’ordine seguente:
1. il coniuge o il partner registrato,
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
3. i genitori,
4. i fratelli e le sorelle,
5. gli altri eredi.
L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari indi- cati al punto 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.
L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari indi- cati dal punto 3 al punto 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.
V3
Xxxxxxxx, trasformazione e conclusione anticipata del contratto per le assicurazioni con formazione di capitale
→ Riscatto
Il riscatto è possibile dietro pagamento di un premio annuo e al più presto alla fine del primo anno assicurativo purché siano ri- spettate le condizioni dell’art. 3 dell’OPP 3. In base a ciò, l’assi- curazione può, in qualsiasi momento, essere rimborsata o trasfor- mata in un’assicurazione di previdenza libera (pilastro 3b) negli ultimi 5 anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamen- to. Negli anni precedenti, queste disposizioni si applicano solo se l’intestatario
> beneficia di una rendita intera di invalidità dell’Assicurazione federale per l’invalidità e il rischio di invalidità non è assicurato
> utilizza il capitale previdenziale per il riscatto di quote in un’istituzione di previdenza esente da imposte o l’impiega per un’altra forma di previdenza riconosciuta
> pone termine all’attività lavorativa indipendente esercitata fi- nora e ne inizia un’altra indipendente di genere diverso
> utilizza la prestazione per l’acquisto e la costruzione di un’a- bitazione di proprietà per uso personale, per l’acquisizione di partecipazioni ad un’abitazione di proprietà per uso personale o per la restituzione di mutui ipotecari oppure se
> l’istituto di previdenza è tenuto, secondo l’art. 5 della Legge fe- derale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio, al pagamento in contanti. Questo avviene se
– la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera
– la persona assicurata comincia un’attività lavorativa indipen- dente e non è più soggetta alla previdenza professionale ob- bligatoria oppure se
– l’importo della prestazione di uscita è inferiore al premio an- nuo.
→ Trasformazione
La trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi è possibile dietro pagamento di un premio annuo e al più presto alla fine del primo anno assicurativo.
→ Conclusione anticipata del contratto
A partire dal compimento dell’età ordinaria di pensionamento, se cessa l’attività lavorativa, il contratto termina indipendentemente dalla durata contrattuale stabilita. L’importo del pagamento corri- sponde al valore di riscatto valido in quel momento.
V4
Partecipazione alle eccedenze
La deduzione delle eccedenze dai premi è possibile solo per le assi- curazioni di puro rischio. Le eccedenze accumulate saranno versate alla scadenza della prestazione assicurativa o in caso di risoluzione del contratto.
V5
Costituzione in pegno delle prestazioni assicurative
Il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un’abitazione di proprietà per uso per- sonale o di differire l’ammortamento di mutui che la gravano.
V6
Anticipi
Non possono essere concessi anticipi.
V7
Aumento automatico dei contributi previdenziali per le assicurazioni con formazione di capitale
I contraenti assicurati presso un istituto di previdenza ai sensi dell’art. 80 della LPP possono, senza nuovo esame dello stato di sa- lute, richiedere l’aumento automatico dei premi annui in modo che questi ultimi raggiungano l’importo massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle forme di previdenza riconosciute.
È possibile opporsi per iscritto all’aumento entro 4 settimane dalla comunicazione.
Per l’aumento valgono:
→ le condizioni di accettazione in vigore alla stipulazione del con- tratto
→ le tariffe e le condizioni contrattuali in vigore al momento dell’au- mento
→ l’età tariffaria raggiunta e l’età-termine, inizialmente fissata, della persona assicurata.
L’aumento non è possibile
→ se, prima del primo adeguamento, il premio non è pari all’impor- to massimo fiscalmente deducibile, valido per le persone assicura- te presso un istituto di previdenza del 2o pilastro
→ se il contratto è stato trasformato in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di diffida o su richiesta del con- traente
→ negli ultimi 5 anni prima della scadenza dell’assicurazione con formazione di capitale
→ se il contraente si è opposto una volta all’aumento
→ se il contraente ha raggiunto l’età di 60 anni
→ dopo il verificarsi di un’incapacità lavorativa che comporta un’in- capacità di guadagno assicurata, terminata meno di 3 anni prima della data dell’aumento.
Condizioni di base
R1
Copertura assicurativa provvisoria
→ Inizia con il ricevimento della proposta di assicurazione su carta, debitamente firmata, da parte di una succursale o della sede prin- cipale di Basilea, al più presto alla data di inizio dell’assicurazione richiesta, purché la persona assicurata sia domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e non sia in trattamento o sotto controllo medico al momento della presentazione della proposta.
→ Si estingue con l’accettazione o il rifiuto della proposta di assicu- razione, al più tardi dopo 2 mesi dall’inizio della copertura prov- visoria.
R2
Entità delle prestazioni provvisorie
Comprende le prestazioni richieste. Per l’insieme delle proposte si- multaneamente in sospeso presso la Basilese Vita SA, al massimo CHF 250 000.– in caso di decesso per malattia
CHF 500 000.– in caso di decesso per infortunio CHF 250 000.– in caso di incapacità di guadagno.
Il premio unico indicato nella proposta di assicurazione ne sarà de- dotto.
R3
Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva
Il contratto di assicurazione è considerato concluso con la comuni- cazione di accettazione della proposta. La copertura assicurativa de- finitiva inizia a decorrere da tale data a meno che nella polizza non sia stata indicata una data posteriore. Gli eventi che si verificano tra la presentazione della proposta e la sua accettazione o prima della data di inizio dell’assicurazione indicata nella polizza sono esclusi dalla copertura assicurativa definitiva.
R4
Diritto di revoca
È possibile revocare la proposta di un’assicurazione sulla vita. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla con- clusione del contratto. In caso di revoca, lo stipulante è tenuto a so- stenere le spese esterne derivanti dalla conclusione del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Il premio eventualmente già pa- gato sarà restituito senza interessi.
R5
Modalità di pagamento del premio
Può essere convenuto un premio unico o un premio annuo. Il premio annuo è pagabile anche in rate semestrali, trimestrali o mensili, die- tro pagamento di un supplemento.
R6
Scadenza dei premi
I premi sono pagabili alla data indicata nel contratto di assicurazione (polizza). Durante la verifica del diritto alle prestazioni e delle mo- difiche del contratto, i premi continuano ad essere dovuti integral- mente.
R7
Termini di pagamento e conseguenze del ritardato pagamento del premio
→ Termine di pagamento per il primo premio
2 settimane dalla consegna del contratto di assicurazione (polizza).
→ Termine di pagamento per i premi seguenti
4 settimane dalla scadenza del premio.
Se il termine di 14 giorni successivi all’invio della diffida scade sen- za il ricevimento del pagamento, l’assicurazione si estingue senza diritto alle prestazioni oppure l’obbligo di prestazione è sospeso e il contratto viene trasformato in un’assicurazione esonerata dal paga- mento dei premi dopo 6 mesi dalla scadenza del premio.
In caso di ritardato pagamento del premio, la Basilese Vita SA può addebitare interessi di mora e spese di sollecito.
R8
Rimborso dei premi
→ In caso di decesso
Le parti di un premio annuo, pagate per il periodo posteriore alla data del decesso della persona assicurata, saranno rimborsate ai beneficiari.
→ In caso di riscatto, di trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi e di recesso
I premi pagati per il periodo posteriore alla data di risoluzione del contratto saranno rimborsati o, in caso di trasformazione, inseriti nell’assicurazione.
R9
Rimessa in vigore
Il contratto può essere rimesso in vigore senza nuovo esame dello stato di salute entro 6 mesi dalla decorrenza degli effetti della mora, dietro pagamento integrale dei premi arretrati, degli interessi di mora e delle spese di sollecito.
R10
Riscatto, trasformazione e recesso
→ Riscatto
> Il riscatto delle assicurazioni riscattabili finanziate con premi periodici è possibile purché i premi siano stati pagati per un de- cimo della durata prevista del pagamento dei premi o per 3 anni assicurativi.
> Il riscatto delle assicurazioni riscattabili finanziate con un pre- mio unico è possibile dietro pagamento del premio.
→ Trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi
> Per le assicurazioni trasformabili, la trasformazione può essere richiesta purché i premi siano stati pagati per un decimo della durata prevista del pagamento dei premi o per 3 anni assicura- tivi.
> In caso di ritardato pagamento, la trasformazione viene effet- tuata automaticamente dopo 6 mesi dalla scadenza del premio se il contratto di assicurazione è stato in vigore per 3 anni o se
esiste un valore di trasformazione o di riscatto contrattualmen- te stabilito.
→ Recesso
Il recesso è possibile dietro pagamento di un premio annuo, al più presto alla fine del primo anno assicurativo.
In caso di riscatto o trasformazione, le parti di contratto di rendite in caso di incapacità di guadagno per le quali sono state già versate delle prestazioni saranno mantenute previo adeguamento dei premi. Ad eccezione delle parti di contratto trasformate, il resto del contrat- to viene soppresso.
I premi arretrati, gli interessi di mora, le spese di sollecito e gli antici- pi, compresi gli interessi, vengono dedotti.
Basi di calcolo:
Tavola EKM/F 2017, sulla base della statistica comunitaria dell’ASA 2006 – 2010.
Il tasso d’interesse tecnico è dello 0,25% per le componenti contrat- tuali a premio periodico e dello 0% per le componenti contrattuali a premio unico.
R11
Partecipazione alle eccedenze
L’importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fat- tori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. L’andamento degli interessi ottenuti sui mercati finanziari è il principale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e delle spe- se è importante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita, in quanto non è prevedibile.
Modalità di assegnazione e utilizzo delle eccedenze
→ Accumulazione con interessi
Le eventuali eccedenze vengono accumulate con i relativi interessi e corrisposte alla scadenza del contratto, al pagamento del valore di riscatto o della prestazione assicurata in caso di vita o in caso di decesso.
→ Deduzione
Le eventuali eccedenze vengono dedotte dal premio, cioè il premio viene ridotto di conseguenza.
→ Aumento della somma assicurata
Per l’assicurazione in caso di decesso a premio unico, le eventuali eccedenze sono destinate ad aumentare la somma assicurata. Per le componenti contrattuali esonerate dal pagamento dei premi non è prevista la partecipazione alle eccedenze.
→ Eccedenze finali
Per le assicurazioni con formazione di capitale, le eventuali ecce- denze finali vengono corrisposte alla scadenza del contratto.
La modifica di un sistema di partecipazione alle eccedenze nel corso della durata contrattuale sarà comunicata in anticipo all’autorità di vigilanza. La relativa comunicazione sarà inviata al contraente al più tardi insieme alla lettera informativa annuale successiva alla modi- fica.
Data di assegnazione delle eccedenze
Per le componenti contrattuali delle assicurazioni di rischio, le eventuali eccedenze vengono assegnate per la prima volta alla pri- ma scadenza principale, mentre per le componenti contrattuali delle assicurazioni con formazione di capitale vengono assegnate dopo un periodo di attesa di un anno. Le eccedenze vengono assegnate an- nualmente alla scadenza principale per l’anno assicurativo successi-
vo. Per questo motivo, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il contraente ha diritto alla partecipazione alle eccedenze solo pro- porzionalmente alla durata effettiva del suo contratto nell’anno di scioglimento.
Informazione annuale
Il contraente sarà informato annualmente dell’assegnazione delle ec- cedenze e dell’andamento della somma delle eccedenze assegnategli.
R12
Obbligo di comunicazione in caso di decesso
Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato tempe- stivamente alla Basilese Vita SA. Oltre al contratto di assicurazione (polizza), occorre inviare un atto ufficiale di morte e un certificato medico dettagliato.
R13
Giustificazione del diritto alle prestazioni assicurative
Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Basilese Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificati- vi necessari a tale scopo. Occorre inoltrare, ad esempio, i seguenti documenti:
→ certificati medici
→ questionari della Basilese Vita SA
→ rapporti del datore di lavoro
→ rapporti sull’organizzazione dell’azienda
→ perizie e rapporti medici o aziendali
→ dossier completi sul sinistro, in possesso degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri
→ attestazioni di pagamento degli assicuratori sociali o privati sviz- zeri o esteri
→ bilanci e conti economici
→ fogli paga e dichiarazioni fiscali
→ estratti del conto individuale dell’AVS
→ certificato di domicilio
→ atto ufficiale di morte
→ certificato ereditario.
È fatto salvo l’obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giustificativi richiesti devono es- sere inviati entro 6 settimane.
In caso di domicilio in uno dei paesi elencati al punto EU6, occorre inoltrare i documenti giustificativi in originale nonché una traduzio- ne tedesca autenticata a meno che l’originale non sia stato rilasciato in francese, italiano o inglese.
Le spese per il rilascio, la compilazione, la traduzione e l’invio dei documenti giustificativi sono a carico dell’avente diritto.
La Basilese Vita SA può richiedere in qualsiasi momento che il danno alla salute venga determinato e/o valutato da un medico in Svizzera o da un medico all’estero designato dalla stessa. Se la persona assicura- ta non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le spese derivanti da un tale provvedimento, indipendentemente dalla loro natura ed entità, sono integralmente a carico dell’avente diritto.
R14
Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di esecuzione La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane dall’invio, da parte dell’avente diritto, di tutti i documenti necessari alla giustifica- zione del suo diritto, e può essere corrisposta validamente al portato- re del contratto di assicurazione (polizza). Il luogo di esecuzione è il domicilio svizzero dell’avente diritto. In caso di domicilio all’estero, il luogo di esecuzione è Basilea.
R15
Rinuncia alla riduzione della prestazione assicurativa
La Basilese Vita SA rinuncia al diritto spettantele per legge di ridurre la prestazione assicurativa se l’evento assicurato è stato causato per colpa grave.
R16
Suicidio
In caso di suicidio durante il periodo di copertura assicurativa prov- visoria, non esiste alcun diritto alle prestazioni.
In caso di suicidio entro 3 anni dall’inizio o dalla rimessa in vigore dell’assicurazione viene corrisposta solo la riserva matematica previ- sta dal piano aziendale. Ciò vale analogamente anche per l’aumento delle prestazioni assicurate e per la proroga della durata dell’assicu- razione.
R17
Designazione beneficiaria
Salvo altre disposizioni:
A
→ In caso di vita:
il contraente.
→ In caso di decesso:
1. il coniuge o il partner registrato
2. in sua mancanza i figli
3. in loro mancanza i genitori
4. in loro mancanza gli eredi della persona assicurata.
B (solo per l’assicurazione combinata per bambini)
→ In caso di vita:
il contraente.
→ In caso di decesso della persona adulta coassicurata:
1. il coniuge o il partner registrato
2. in sua mancanza i figli
3. in loro mancanza i genitori
4. in loro mancanza gli eredi della persona adulta coassicurata.
→ In caso di decesso del bambino:
1. il contraente
2. in sua mancanza il coniuge o il partner registrato del bambino
3. in sua mancanza gli eredi del bambino.
Questo ordine di priorità vale anche per i contratti con più persone assicurate. Sono considerati beneficiari i familiari della persona assi- curata che muore per ultima.
Prima del verificarsi dell’evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può designare in qual- siasi momento una persona fisica o giuridica come beneficiario o modificare la designazione beneficiaria esistente a condizione che quest’ultima sia revocabile.
La designazione beneficiaria diventa irrevocabile con la dichiarazio- ne di rinuncia al potere di revoca, firmata dal contraente, e la conse- gna del contratto di assicurazione (polizza) al beneficiario.
Nel caso di un’assicurazione con più contraenti, la designazione beneficiaria non può più essere modificata dopo il decesso del con- traente che muore per primo. Una deroga a questo punto è valida solo se ottenuta prima del primo decesso e approvata per iscritto da tutti i contraenti.
R18
Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni assicurative Il contraente, in qualsiasi momento, può cedere o costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni assicurative.
R19
Anticipi
Qualora l’assicurazione preveda la formazione di un capitale e abbia un valore di riscatto, il contraente può ottenere, secondo particolari condizioni, un anticipo sui diritti derivanti dal contratto di assicu- razione.
R20
Garanzia di assicurabilità
Il contraente può, senza nuovo esame dello stato di salute della per- sona assicurata, richiedere l’aumento delle prestazioni assicurative concluse con esame dello stato di salute.
→ Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso
> possono essere aumentate del 100% al massimo
– in caso di matrimonio della persona assicurata o di registra- zione dell’unione domestica
– dopo che la persona assicurata si è messa in proprio.
> possono essere aumentate del 50% al massimo
– in caso di nascita di un figlio della persona assicurata o di adozione di un bambino da parte sua
– dopo l’acquisto di un’abitazione di proprietà per uso perso- nale da parte della persona assicurata
– periodicamente ogni 5 anni.
→ La rendita inizialmente assicurata in caso di incapacità di guadagno
> può essere aumentata del 10% al massimo
– periodicamente ogni 5 anni.
La garanzia di assicurabilità è concessa solo se la richiesta scritta di aumento e i documenti giustificativi vengono inoltrati alla Basilese Vita SA entro 3 mesi dal relativo evento o almeno 3 mesi prima della fine di ogni 5o anno assicurativo.
Per l’aumento delle prestazioni valgono:
→ le condizioni di accettazione in vigore alla stipulazione del con- tratto
→ le tariffe e le condizioni contrattuali in vigore al momento dell’au- mento
→ l’età tariffaria raggiunta e l’età-termine, inizialmente fissata, della persona assicurata.
La garanzia di assicurabilità si estingue
→ se il contratto è stato trasformato in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di diffida o su richiesta del con- traente
→ 5 anni prima della scadenza del contratto
→ per le assicurazioni in caso di incapacità di guadagno, se la loro durata residua è inferiore a 5 anni
→ per l’aumento periodico, se il contraente non ha fatto uso della ga- ranzia di assicurabilità entro gli ultimi 10 anni
→ per l’aumento della prestazione in caso di decesso, se la persona assicurata ha raggiunto l’età di 55 anni o se il totale degli aumenti effettuati nell’ambito della garanzia di assicurabilità ammonta a CHF 200 000.– per l’insieme delle assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA
→ per l’esonero dal pagamento dei premi e la rendita di incapacità di guadagno, se la persona assicurata ha raggiunto l’età di 50 anni o dopo il verificarsi di un’incapacità lavorativa che comporta un’in- capacità di guadagno assicurata, indipendentemente dalla sua du- rata e dalla sua esistenza
→ se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Princi- pato del Liechtenstein.
R21
Adeguamento all’indice
Tutte le prestazioni assicurative concluse con esame dello stato di sa- lute vengono aumentate, con contemporaneo adeguamento dei pre- mi, proporzionalmente all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo (indice UFS). Non occorre un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.
L’aumento ha effetto dall’inizio di un anno assicurativo
→ se l’indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato di almeno il 10% dall’inizio del contratto o dall’ultima possibilità di adegua- mento (è determinante l’indice di giugno dell’anno civile prece- dente)
→ se dall’inizio del contratto sono trascorsi almeno 3 anni
→ se, nell’ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a), il nuovo premio non supera l’importo massimo fiscalmente deducibile pre- visto dalla legge.
In caso di soppressione dell’indice UFS sarà fissato, di comune ac- cordo con l’Ufficio federale delle assicurazioni private, un nuovo in- dice di base.
È possibile opporsi per iscritto all’adeguamento all’indice entro 4 settimane dalla comunicazione.
Per l’adeguamento all’indice valgono:
→ le condizioni di accettazione in vigore alla stipulazione del con- tratto
→ le tariffe e le condizioni contrattuali in vigore al momento dell’au- mento
→ l’età tariffaria raggiunta e l’età-termine, inizialmente fissata, della persona assicurata.
L’adeguamento all’indice non è possibile
→ se il contratto è stato trasformato in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di diffida o su richiesta del con- traente
→ negli ultimi 5 anni prima della scadenza del contratto
→ se il contraente si è opposto a due susseguenti adeguamenti all’in- dice
→ se la persona assicurata ha raggiunto l’età di 60 anni
→ dopo il verificarsi di un’incapacità lavorativa che comporta un’in- capacità di guadagno assicurata, terminata meno di 3 anni prima della data di adeguamento all’indice
→ se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Princi- pato del Liechtenstein.
R22
Prestazioni pecuniarie
L’erogazione delle prestazioni pecuniarie avviene mediante versa- mento bancario o postale. In casi eccezionali, la Basilese Vita SA può effettuare o accettare anche pagamenti in contanti o con assegno.
R23
Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell’obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA Obbligo di notifica
Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a co- municare immediatamente alla Basilese Vita SA l’eventuale cam- biamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contra- ente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocer- tificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l’eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l’eventuale insorgenza per altri motivi dell’obbligo fiscale illimita- to negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l’eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell’obbligo fiscale sta- tunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.
Obbligo di collaborazione
Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una mo- difica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel ri- spondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.
Violazione dell’obbligo di notifica e di collaborazione
Se il contraente viola l’obbligo di notifica e di collaborazione, la Ba- silese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell’obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.
Notifica alle autorità fiscali
In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmet- tere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all’estero o soggetti all’obbligo fiscale statunitense.
Soggetto giuridico
Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un’en- tità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
Soggetto controllante
Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, be- neficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.
R24
Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente no- tifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisi- che) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modifica- ti. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone
fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con al- meno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.
R25
Cambiamenti di indirizzo o di nome
I cambiamenti di indirizzo o di nome devono essere comunicati tem- pestivamente ad una succursale della Basilese.
R26
Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni
Le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni vengono validamente inviati dalla Basilese Vita SA all’ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, il contraente deve indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera.
Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati ad una succursale della Basi- lese o alla sede principale di Basilea.
Se il contraente, la persona assicurata o la persona beneficiaria è im- ponibile all’estero, la polizza assicurativa deve, all’occorrenza, essere dichiarata anche alle autorità estere. La Basilese Vita SA fa notare che su richiesta delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assistenza amministrativa, può trasmettere dati all’autorità svizzera competente nell’ambito dell’ordinamento giuridico, soprattutto in virtù degli accordi di doppia imposizione.
R27
Basi legali
Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in par- ticolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
R28
Accordi particolari
Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede principale di Basilea.
R29
Foro competente
Per le cause sono competenti i tribunali ordinari di Basilea o quelli del domicilio svizzero del contraente o dell’avente diritto. Se il con- traente o l’avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechten- xxxxx, il foro competente è quello di Vaduz.
R30
Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra
Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizze- ra valgono le seguenti disposizioni emanate dall’autorità svizzera di vigilanza.
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Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l’ordine all’inter- no del paese – senza che, nell’uno e nell’altro caso, intervengano ope- razioni belliche – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni bel- liche, a partire dall’inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità, sia che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra, sia che soggiorni in Svizzera o all’estero. La contribuzione unica di guerra è destina- ta a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano ap- plicabili le presenti condizioni. La Basilese Vita SA, di comune accor- do con l’autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guer- ra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora delle prestazioni assi- curative scadessero prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese Vita SA ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L’entità della prestazione differita e il tasso di interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Basilese Vita SA d’intesa con l’autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell’i- nizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposi- zioni, vengono fissati dall’autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostili- tà, la Basilese Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso. L’importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Qualora fos- sero assicurate rendite di sopravvivenza, in luogo e vece della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva mate- matica calcolata al giorno del decesso. Queste ultime non potranno, tuttavia, risultare superiori alle rendite assicurate. La Basilese Vita SA, d’intesa con l’autorità svizzera di vigilanza, si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente paragrafo e di applicare queste modifiche al presente contratto. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali e amministrative in relazione ad una guerra, in modo speciale quelle che riguardano il riscatto dell’assi- curazione.
Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale XX-0000 Xxxxx
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