REPUBBLICA ITALIANA REGIONE MARCHE COMUNE DI PIANDIMELETO
REPUBBLICA ITALIANA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX OGGETTO:
CONTRATTO PER LA GESTIONE DI PUBBLICO SERVIZIO – GESTIONE STRUTTURA – CASA DI RIPOSO PER ANZIANI SITA IN PIANDIMELETO IN VIA XXXXX XXXXXXX, 38.
L’anno
( ) il giorno
del mese di
in Piandimeleto nella residenza comunale, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, – del Comune di Piandimeleto, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,
TRA:
1) il Comune di Piandimeleto con sede in Piandimeleto in Xxx X. Xxxxxxxxx, 00, partita IVA/C.F. 00360560411 (di seguito denominato Comune o Concedente), in questo atto
rappresentato dal Sig. nato a
il , domiciliato, per la carica, nella sede comunale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore del Comune di Piandimeleto, tale nominato dal Sindaco con provvedimento n. in data e ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
E
2) – C.F./P.IVA
(nel seguito denominata Concessionario o gestore) per questo atto rappresentata da
nat a il domiciliat per la carica presso la sede sociale, nella qualità di , comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
/ sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
Si conviene quanto segue:
TUTTO CIO’ PREMESSO
I predetti comparenti, previa ratifica e conferma di quanto precede, convengono e stipulano quanto di seguito, si articola:
TITOLO I - CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLA CASA DI RIPOSO - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1 - CARATTERISTICHE E FINALITÀ STRATEGICHE DELLA STRUTTURA
La Casa di Riposo ubicata in Piandimeleto in Via Xxxxx Xxxxxxx, 38 è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell’arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo. La Casa di riposo fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. La struttura deve sostenere l’anziano autosufficiente nella gestione della vita quotidiana.
L’utenza della casa di Xxxxxx e, di norma, costituita da anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.
Destinatari possono essere anche persone anziane o prossime all’anzianità che, per una particolare situazione di fragilità personale o sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo.
La Casa di Riposo garantisce, altresì, la continuità dell’accoglienza agli ospiti e la continuità dell’assistenza agli anziani che presentano una parziale e temporanea riduzione dei livelli di autosufficienza entro limiti compatibili con i servizi dispon9ibili nella struttura.
L’accoglienza nella Casa di Riposo è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall’interessato e/o dai servizi territoriali competenti.
L’UVD integrata provvede, entro dieci giorni, su richiesta dell’ospite e/o del responsabile della struttura, a rivalutare le condizioni dei soggetti che presentano una riduzione significativa dei livelli di autosufficienza al fine di definire il profilo assistenziale più appropriato.
La gestione della Casa di Xxxxxx si rivolge con particolare attenzione alla popolazione anziana del comprensorio di PIANDIMELETO e della provincia di Pesaro e Urbino e a tutte le problematiche di carattere socio-assistenziale ad essa collegate, al fine di promuovere percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse nella gestione di situazioni di emergenza che devono essere quotidianamente affrontate e, possibilmente risolte, per gli anziani di PIANDIMELETO e per le loro famiglie.
La Casa di Riposo destinata ad anziani sia in condizioni di autosufficienza che di non autosufficienza fisica e psichica si configura come presidio capace di offrire molteplici servizi socio-assistenziali per la popolazione anziana.
La Casa di Riposo si prevede possa accogliere nell’attuale configurazione complessivamente 23 anziani.
Elementi d’organizzazione interna
La Struttura utilizza le modalità organizzative delle attività e i protocolli, le modalità e i tempi assistenziali al fine di assicurare e promuovere le migliori condizioni di vita e di salute dell’anziano.
Tutti i servizi erogati nella Struttura si ispirano ai principi di eguaglianza, di imparzialità, di continuità, di scelta da parte dell’utente, di efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse.
Agli anziani ospitati è garantita, in base al tipo di servizio richiesto, assistenza di base volta alla completa tutela diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria comprendente
prestazioni mediche generiche ed infermieristiche, attività di mobilizzazione, riabilitative, ricreative e occupazionali.
Le attività di livello essenziale si caratterizzano in:
- assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, biancheria da camera;
- lavanderia, guardaroba;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- aiuto nelle attività quotidiane,
- assistenza medico generica di base, assistenza infermieristica ed eventualmente accesso ai servizi riabilitativi e ospedalieri dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Urbino
- approvvigionamento dei prodotti farmaceutici prescritti dai medici e fornitura dei prodotti parafarmaceutici necessari;
- attività di animazione e ricreativo- culturali;
- attività di mobilitazione e di riabilitazione;
- attività ricreativo - occupazionali.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’oggetto della concessione è costituito da:
L’organizzazione e la gestione della Casa di Riposo di Piandimeleto, che deve essere attuata nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai sensi della L.R. n. 20/2002 e Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2004 e s.m.e.i.
Il concessionario riceve dall’Amministrazione la legittimazione ad esercitare la sua attività di Impresa come attività di servizio pubblico all’interno della Casa di Riposo: in conseguenza di ciò egli si deve far carico di interpretare l’interesse pubblico ed adoperarsi per il perseguimento dell’obiettivo di garantire un’elevata qualità della vita per gli ospiti della Casa di Riposo, anche al di là di quanto espressamente previsto nel presente Contratto.
Si intendono ricompresi nell’ambito della gestione del servizio anche:
a) la gestione dei rapporti con gli utenti e con i loro familiari sia a carattere informativo, sia per l’orientamento ai servizi della rete, sia per sostegno e consulenza psicologica specializzata;
b) la gestione delle relazioni con gli organismi dell’Amministrazione Comunale e, in accordo con questi, con gli uffici tecnici competenti in materia per gli aspetti inerenti alla gestione della struttura;
c) le funzioni socio-sanitarie integrate e la partecipazione alle rete dei servizi per anziani, nonché la collaborazione con il Servizio Assistenza Xxxxxxx;
d) la gestione dei rapporti con Enti, per autorizzazioni al funzionamento, accreditamento e l’assunzione in toto delle responsabilità ad essi implicite, promuovendo anche tutte le iniziative per ottimizzare le condizioni a favore degli utenti della struttura;
e) la partecipazione e il contributo alla realizzazione di tutte le iniziative pubbliche e comunicative programmate dall’Amministrazione nei temi di competenza;
f) la computazione e la riscossione delle rette;
g) l’eventuale individuazione di progetti ed innovazioni attuabili per la struttura, senza oneri aggiuntivi sulla spesa annuale per la gestione complessiva;
h) le attività formative sia a favore del personale interno alla struttura, in collaborazione con gli enti di formazione locali per fornire opportunità di aggiornamento di personale assistenziale, sia per promuovere attività di nuova formazione per nuove figure professionali nell’assistenza all’anziano.
Ulteriori servizi compatibili con le finalità del servizio e con le esigenze della popolazione anziana potranno essere attivati, sulla base di eventuali soluzioni proposte dall concessionario, nell’ambito del progetto-offerta.
Il concessionario è obbligato ad eseguire in proprio le seguenti prestazioni corrispondenti ai sotto indicati articoli e paragrafi del presente contratto:
- tutti i servizi socio-assistenziali e l’attività di organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni di servizi,
- servizio di allestimento pasti da consumare all’interno della Struttura;
- tutti i servizi alberghieri (pulizia, sanificazione, etc);
- gestione entrate.
Il concessionario pertanto deve possedere al proprio interno l’idoneità e la capacità ad eseguire tutte le prestazioni sopra elencate. Qualora esse non siano interamente possedute in capo ad un solo soggetto, si ricorrerà alla costituzione di apposita Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) di carattere verticale, tenendo conto di quanto indicato nel disciplinare di gara.
La mandataria dell’A.T.I. deve eseguire direttamente tutti i servizi socio-assistenziali, i servizi alberghieri e l’attività di organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni di servizi, le altre prestazioni sono scorporabili e, pertanto, sono eseguibili da ditte idonee mandanti dell’ATI o da imprese sub appaltatrici secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
All’atto della presentazione dell’offerta deve essere precisata la quota e la tipologia di attività assegnata a ciascuna impresa dell’ATI.
E’ vietata la modificazione dell’ATI nel periodo intercorrente tra l’offerta e la stipulazione del contratto.
Per la possibilità di ricorso a terzi relativamente alle altre prestazioni previste dalla concessione, non ricomprese nell’elenco di cui sopra, si rinvia al successivo articolo specifico.
TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ART. 3 - I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
I servizi socio-assistenziali garantiti dalla Casa di Riposo si sostanziano in:
- Assistenza alberghiera;
- Assistenza di base socio-tutelare;
- Aiuto nelle attività quotidiane;
- Assistenza medico-generica di base;
- Assistenza infermieristica;
- Attività di animazione;
Servizio per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti
Gli anziani che saranno accolti necessiteranno di prestazioni assistenziali o sanitarie di impegno medio e di prestazioni di tipo sociale o relazionale decisamente non impegnative.
Definizione
Con la denominazione Casa di Riposo si indica un servizio socio-assistenziale a carattere residenziale destinato ad anziani autosufficienti o non autosuffiecienti di grado lieve.
Finalità
La Casa di Riposo è un servizio residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell’arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.
La Casa di Riposo fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreativo- culturali.
Gli obiettivi generali del servizio sono quindi:
- La tutela delle condizioni fisiche, attraverso un’attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative;
- La promozione delle autonomie individuali, soprattutto riferite ai bisogni personali;
- La prevenzione dell’isolamento sociale e degli stati di emarginazione, anche attraverso la “cura” delle relazioni sociali e affettive.
Gli interventi di assistenza tutelare di base costituiscono parte essenziale del progetto assistenziale individualizzato. In quanto tali vanno garantiti sia quando sono specificatamente previsti, sia in situazioni di emergenza.
Il servizio di assistenza tutelare è svolto presso la Casa di Riposo e consiste essenzialmente in:
a) Attività di governo della camera:
· riordino del letto e della stanza
· cambio della biancheria e degli effetti letterecci
· apparecchiatura, somministrazione ed assistenza ai pasti eventualmente consumati in camera e riordino successivo
b) Aiuto e sostegno all'autonomia della persona:
· igiene personale
· aiuto ad una corretta deambulazione
· aiuto per il bagno
· vestizione
· assunzione pasti
· preparazione al riposo notturno
· accompagnamento ospiti a visite specialistiche, terapie ambulatoriali
· accompagnamento ospiti per disbrigo pratiche personali
c) Attività di integrazione sociale:
· Assistenza nel favorire la presenza degli ospiti alle attività sociali - ricreative - culturali organizzate nella struttura e nel territorio
· Attività di animazione quotidiana
Le attività di animazione e socializzazione devono costituire un’opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona:
- Bisogno di sicurezza (di conoscenza, di protezione, di ordine, stabilità ed equità dell’ambiente)
- Bisogno associativo (di appartenere ad un gruppo, di dare e ricevere affetto) sentimenti, di essere accettati, di instaurare relazioni significative)
- Bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, di essere e di sentirsi utili; di aver il riconoscimento dei propri meriti e il rispetto della propria identità)
- Bisogno di autorealizzazione (di esprimere le proprie potenzialità e sviluppare nuove capacità; di valorizzare la propria diversità)
- Bisogni cognitivi (desiderio di conoscere e di capire; di costruire un sistema di valori; di creare relazioni e significati).
Caratteristiche organizzativo- funzionali
Nella Struttura devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:
- Assistenza tutelare diurna e notturna;
- Somministrazione pasti;
- Attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
- Assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
Dotazione organica
Agli utenti che usufruiscono dei Servizi della Struttura devono essere garantite prestazioni d’addetti all’assistenza di base secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di standard assistenziali, sia per l’assistenza diurna sia per quella notturna, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni.
Deve essere altresì assicurata la presenza dell’infermiere professionale con una presenza programmata in relazione ai piani individuali d’assistenza.
Riserva posti: La casa di riposo dovrà garantire, per la durata della concessione, la riserva di n. 1 (uno) posti residenziali riservati a residenti/originari nel territorio comunale di Piandimeleto;
Per residenti/originari si intende coloro che al momento del primo ricovero sono anagraficamente residenti nel Comune di Piandimeleto, da almeno 2 (due) anni.
ART. 4 - IL SERVIZIO PRODUZIONE PASTI
L’Impresa deve preparare e somministrare, tutti i giorni, agli ospiti la prima colazione e i pasti principali nel rispetto del menù predisposto dall’ASUR e delle esigenze giornaliere degli utenti.
La somministrazione dei pasti comporta lo svolgimento quotidiano delle seguenti prestazioni:
- preparazione dei pasti;
- apparecchiature dei posti a tavola;
- distribuzione delle pietanze utilizzando le apposite stoviglie;
- pulizia delle attrezzature e degli ambienti;
- lavaggio e rigoverno stoviglie.
La preparazione dei pasti comporta:
- la predisposizione del menù giornaliero;
- acquisto delle derrate alimentari necessarie, di ottima qualità, secondo le caratteristiche merceologiche consone per l’alimentazione per le persone anziane, in base alle indicazioni che saranno individuate dal consulente alimentare competente presso l’ASUR, e la loro adeguata conservazione;
- l’osservanza di diete particolari, temporanee o permanenti, su prescrizione medica. I pasti devono essere serviti indicativamente ai seguenti orari:
- colazione ore 08,00;
- pranzo ore 12,00;
- merenda ore 16,00;
- cena d’inverno ore 18,30;
- cena d’estate ore 19,00.
L’orario di distribuzione dei pasti può essere modificato su richiesta della maggioranza degli ospiti ed in accordo tra le parti contraenti. La somministrazione dei pasti comporta altresì la pulizia dell’attrezzatura e degli ambienti utilizzati, secondo le seguenti modalità:
- tutte le attrezzature fisse e mobili, il pentolame e le stoviglie vanno rigovernati con idonei prodotti detergenti e/o disinfettanti al termine della somministrazione del pasto;.
- il locale cucina, compresi gli scarichi, va pulito tutti i giorni con idonei prodotti detergenti e/o disinfettanti al termine della giornata lavorativa.
L’Impresa deve garantire la presenza di personale esperto nella preparazione dei cibi, che potrà coincidere con il personale già impiegato negli altri servizi.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale, direttamente o mediante propri incaricati, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di verificare lo svolgimento del servizio nel complesso. Parimenti l’impresa deve adeguare l’organizzazione del servizio alla normativa vigente in materia, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrate a seguito di ispezioni operate dagli enti preposti (NAS, ASUR, ecc.)
Servizio allestimento pasti Natura della prestazioni
Le prestazioni si sostanziano nel confezionamento dei pasti compreso l’acquisto e l’adeguata conservazione nei magazzini delle derrate alimentari necessarie, la distribuzione delle pietanze, la pulizia delle attrezzature e degli ambienti, lo smaltimento degli oli esausti.
Gli orari indicativi dei pasti sono quelli riportati al precedente articolo.
Gli orari indicati sono da intendersi come orari d’inizio della somministrazione, che deve avvenire nel rispetto delle esigenze e dei tempi di vita degli anziani. Tali orari potranno essere modificati per gli ospiti temporaneamente non autosufficienti che necessitano d’assistenza per
l’alimentazione, oppure in relazione alla stagionalità, vale a dire con orari anticipati in inverno e posticipati in estate.
L’eventuale distribuzione nei reparti deve avvenire mediante l’impiego degli appositi carrelli in piatti preriscaldati.
L’allestimento dei pasti prevede anche la quotidiana pulizia e sanificazione di tutta l’attrezzatura utilizzata e degli ambienti, nonché pulizie periodiche di magazzini, pareti, porte, scaffalature, armadio frigorifero, ufficio, cappe.
Dotazione di personale
Il servizio prevede l’impiego di personale idoneo che l’impresa indicherà nel progetto offerta;
Gestione del servizio
L’Amministrazione Comunale, direttamente o mediante propri incaricati si riserva in qualsiasi momento la facoltà di verificare lo svolgimento del servizio nel complesso;
Parimenti Il concessionario deve adeguare l’organizzazione del servizio alla normativa vigente in materia, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso d’irregolarità riscontrate a seguito di ispezioni operate dagli enti preposti (NAS, ASUR, ecc.) e provvederà all’applicazione delle procedure HACCP ai sensi della normativa vigente per garantire la sicurezza degli alimenti nelle attività di ristorazione collettiva.
ART. 5 - I SERVIZI ACCESSORI
Oltre ai servizi assistenziali nella Struttura devono essere garantiti alcuni servizi definibili come accessori rispetto alle principali attività assistenziali e sanitarie rivolte alla persona anziana.
Si tratta di servizi di fondamentale importanza per l’erogazione del servizio complessivamente inteso e per il funzionamento della struttura, e più precisamente:
- servizio di portineria e segreteria;
- servizio di pulizia;
- servizio di guardaroba e lavanderia.
Servizio dl portineria e segreteria
Nella Struttura deve essere prestato un servizio di portineria funzionante per 24 ore su 24 (con possibilità che il servizio notturno e pomeridiano coincida con il personale assistenziale) con funzioni d’informazione agli utenti e ai loro visitatori oltre che di sorveglianza e piccola manutenzione.
La portineria della Struttura deve essere in grado di rispondere e indirizzare in modo cortese ed efficiente tutti coloro che accedono alla struttura di persona o telefonicamente.
Il servizio dovrà svolgere anche funzioni di segreteria mantenendo sempre aggiornate le informazioni sulle presenze degli ospiti e le attività della struttura.
Natura delle prestazioni
Il servizio di portineria e segreteria prevede la vigilanza dei locali e dell’intero complesso, degli ingressi esterni ed interni, le attività di portierato, le operazioni di centralino, di vigilanza sul regolare funzionamento degli impianti ed utenze (centrale termica, idrica, elettrica, ascensori, telefoni, raccolta rifiuti, gas, ecc.) e chiamata delle varie ditte in caso di disservizi, nonché tempestivo intervento sugli impianti elevatori o, in caso di incendio, allagamento, incidente o calamità, il servizio di soccorso dei signori ospiti per scongiurare danni a persone e cose.
Il servizio prevede altresì la funzione d’informazione e d’indirizzo per gli ospiti sulle attività svolte in struttura e relativi orari di svolgimento, la funzione d’informazione nei confronti di familiari, pubblico e fornitori, sia per quanto riguarda il funzionamento degli uffici interni che per gli uffici esterni competenti in ambito sociosanitario per anziani, le funzioni di fotocopiatura di modulistica
e diffusione di materiale informativo pertinente, sia ad ospiti sia ad esterni, e ricevimento domande presentate dall’utenza anziana per l’erogazione dei servizi offerti.
Organizzazione e gestione del servizio
Le prestazioni di cui al precedente paragrafo devono essere garantite in modo continuativo per l’intera giornata (24 ore) e per tutti i giorni dell’anno.
Servizio di pulizia
Le attività di pulizia devono garantire il decoro complessivo dell’edificio e l’igiene d’ogni spazio della struttura.
L’impostazione del servizio deve raccordarsi con l’organizzazione delle attività assistenziali, ma deve prevedere l’impiego di personale autonomo e completamente dedito esclusivamente alle prestazioni di pulizia.
Natura delle prestazioni
A. Pulizie convenzionali
B. Pulizie periodiche e di sanificazione ambientale
Le pulizie convenzionali sono svolte quotidianamente e, se necessario, anche più volte al giorno, e riguardano le stanze degli ospiti, i bagni ad esse annessi e tutti gli ambienti comuni.
L’igiene ambientale richiede le seguenti operazioni:
- umidificare, spazzare, lavare con panno e idoneo prodotto detergente e/o disinfettante i sanitari, i pavimenti e, all’occorrenza, le porte e le pareti;
- pulire con panno e idoneo prodotto i davanzali, i caloriferi, i mobili, gli arredi e quanto necessita; trasportare i sacchi della spazzatura nell’apposito cassonetto.
La pulizia della sala da pranzo comprende anche le operazioni d’apparecchiatura dei posti a tavola per i servizi di colazione pranzo e cena.
Al termine della somministrazione di ciascun pasto occorre provvedere alla pulizia delle sale e degli ambienti di cucina, compreso il lavaggio e il rigoverno delle stoviglie.
Gli interventi di pulizia non devono interferire con Io svolgimento delle attività assistenziali e non devono essere di disturbo alle esigenze di riposo degli ospiti.
Le pulizie periodiche sono svolte almeno una volta al mese per i vetri, le pareti, ed almeno due volte all’anno per lampadari e punti luce, tapparelle e cassonetti, piastrellatura dei bagni, pulizia dei ripostigli e riordino dei sottotetti, nonché periodica sanificazione di spazi e ambienti ove necessario.
Il concessionario deve fornire anche il materiale necessario allo svolgimento del servizio, privilegiando l’utilizzo, ove possibile, di materiale monouso: strofinacci, panni, scope, spazzoloni, spugne, detersivi, disinfettanti, detergenti e qualsiasi altro materiale necessario per le pulizie, sacchi deI pattume, rotoli grandi di carta asciugamani per i bagni comuni, rotoli di carta igienica morbidissima per i bagni degli ospiti e degli spogliatoi deI personale, delle cucine e delle infermerie, saponette profumate o detergente liquido in ciascun bagno, manutenzione e rifornimento di apparecchi per disinfezione degli scarichi e deodorizzatori e tutto quanto necessario al corretto svolgimento del servizio.
Servizio di lavanderia e guardaroba
All’interno della Struttura il servizio di lavanderia e guardaroba assume un particolare significato al pari di altri servizi di natura alberghiera che contribuiscono a salvaguardare la dignità e il rispetto delle esigenze delle persone anziane.
Il servizio è svolto negli spazi interni alla struttura e prevede in generale le funzioni di lavaggio, stiratura, mantenimento e cura dell’abbigliamento e della biancheria personale degli ospiti, provvedendo anche alle funzioni di rammendo e cucitura, qualora necessario, o all’adattamento dell’abbigliamento a condizioni di disabilità al fine di favorire al massimo la condizione di dignità della persona.
Sono previsti altresì il lavaggio, la stiratura della biancheria piana, nonché il ripristino della stessa all’esaurimento delle scorte, ed anche relativamente alla biancheria da letto (coperte, copriletto e cuscini all’occorrenza) e da bagno, tende, e biancheria per le sale da pranzo che possono essere affidati anche all’esterno a ditte specializzate.
Le prestazioni di ritiro, lavaggio, stiratura e riconsegna della biancheria e degli indumenti debbono garantire i necessari ricambi nel più breve tempo possibile.
I servizi dì guardaroba e lavanderia dell’abbigliamento e della biancheria personale degli ospiti devono essere eseguiti direttamente dal concessionario.
Qualora detto servizio comporti danni a carico degli ospiti, il concessionario si farà carico del rimborso economico.
ART. 6 - I SERVIZI AUSILIARI
L’attività in concessione prevede l’assolvimento di alcuni servizi che possono essere gestiti dal Concessionario direttamente o tramite imprese esterne o contratti professionali.
Smaltimento dl rifiuti speciali
Lo smaltimento dei rifiuti speciali prevede la raccolta in appositi contenitori dei rifiuti, lo smaltimento degli stessi tramite ditte regolarmente autorizzate, la fornitura della debita certificazione dell’avvenuto smaltimento nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia, la compilazione annuale delle apposite schede di rilevamento ed ogni eventuale modifica ed integrazione, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997 e sue modifiche ed integrazioni.
ART. 7 - IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE E MEZZI
Manutenzioni all’interno del fabbricato
L’impresa deve farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e degli arredi, della manutenzione ordinaria della struttura e relative pertinenze. Agli interventi di manutenzione derivanti da sua incuria e trascuratezza e quelli necessari a sopperire a danni provocati dagli utenti agli impianti, attrezzature ed arredi derivanti da cattivo uso degli stessi, quelli causati da atti vandalici, incendi e corto circuiti. La straordinaria manutenzione di competenza del Comune è quella esclusivamente riferibile alle strutture murarie dell’edificio con esclusione di qualunque altra fattispecie.
Strumentazione e mezzi
Il concessionario deve farsi carico della dotazione di tutti gli strumenti, mezzi, apparecchiature e prodotti necessari per la realizzazione di tutti i servizi della struttura, anche ove non specificamente previsto dal presente contratto.
In tal senso deve indirizzare le proprie scelte secondo gli orientamenti più moderni in materia, sia al fine di garantire interventi di qualità per gli utenti, sia al fine di tutelare e favorire l’operatività del personale impiegato.
Il concessionario deve farsi carico anche dell’adeguamento e sostituzione di detta strumentazione, nonché di fornire al personale le necessarie informazioni.
La struttura ed il suo contenuto saranno consegnati nello stato in cui si trovano previa redazione del verbale di consistenza sottoscritto in contraddittorio fra le parti; allo scadere della concessione dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione e di manutenzione, fatto salvo il deterioramento imputabile al corretto uso dei medesimi.
Tutte le migliorie apportate dal gestore alla struttura, agli impianti, agli arredi non saranno in alcun modo rimborsate o indennizzate.
ART. 8 - UTENZE -
L’Impresa deve farsi carico degli oneri relativi al pagamento delle utenze gas, acqua, elettricità, fognature, telefono e del canone radiotelevisivo e procedere all’autointestazione delle stesse.
ART. 9 - GESTIONE ENTRATE
Caratteristiche del servizio di gestione delle entrate
Il Concessionario assume la gestione delle entrate per i servizi forniti dalla Struttura.
La gestione di tali entrate comporta le funzioni di computazione e di riscossione delle rette dagli utenti con cadenza mensile, il calcolo del prezzo dovuto dai fruitori del servizio, con riferimento al piano tariffario concordato con l’Amministrazione Comunale ed approvato con delibera della Giunta Comunale. Le somme riscosse saranno incassate direttamente dal concessionario.
Il concessionario si sostituirà all’Amministrazione Comunale nei rapporti con gli organi preposti per la gestione e riscossione dei contributi eventuali da acquisire. Nessun altro contributo integrativo è dovuto, pertanto, da parte del Comune. Il compenso del servizio globale, è dato esclusivamente dalla riscossione delle rette e da contributi eventualmente acquisiti, se ed in quanto dovuti.
Computazione e riscossione di rette a carico di ospiti ed utenti
Al concessionario compete:
- il calcolo mensile della somma dovuta da ogni utente in base alle tariffe;
- la riscossione, con cadenza mensile, delle somme dovute dagli utenti;
- il rilascio di ricevuta attestante l’avvenuto pagamento;
I tempi e le modalità per la riscossione saranno definiti nel regolamento per l’esecuzione del servizio, ferma restando la cadenza mensile.
La riscossione sarà comunque effettuata dal concessionario a nome proprio, pur evidenziando nei rapporti con gli utenti che tale attività viene svolta in conseguenza dell’affidamento dei servizi oggetto della concessione.
Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti di carattere contabile e fiscale previsti dalla normativa vigente in relazione a detta attività di riscossione.
Il concessionario deve attenersi alla normativa vigente in materia di IVA. Le rette comprendono:
- assistenza alberghiera comprensiva di: alloggio, vitto, lavanderia;
- assistenza di base diurna e notturna;
- assistenza sanitaria infermieristica e medica (A.D.I. e Medico di base a carico SSN, infermieri e OSS come da convenzione con ASUR)
- attività ricreativo-culturali;
- accompagnamento presso i presidi sanitari cittadini.
- tutti i servizi aggiuntivi previsti dal concessionario a favore degli ospiti ed inseriti nel progetto di gestione;
Tutte le prestazioni sono programmate per garantire servizi di comunità per un’utenza prevalentemente autosufficiente, in base a progetti socio- assistenziali personalizzati e secondo le modalità previste dal regolamento di struttura.
La determinazione delle rette viene effettuata tramite deliberazione della Giunta Comunale in accordo con il concessionario.
Alla data del presente bando le tariffe sono così determinate:
- Tariffa giornaliera autosufficienti residenti: | €. 33,00 |
- Tariffa giornaliera autosufficienti non residenti: | €. 40,00 |
- Tariffa giornaliera non autosufficienti residenti: | €. 45,00 |
- Tariffa giornaliera non autosufficienti non residenti: | €. 49,00 |
- Con patologie psichiatriche in quiescenza clinica: | €. 54,00 |
All’Amministrazione Comunale è comunque riservato, | altresì, l’inserimento di casi, sino ad un |
xxxxxxx xx xxx (n.3) unità in condizioni di svantaggio | economico, per i quali il concessionario |
riserverà, a favore dell’Amministrazione Comunale, l’applicazione di una agevolazione, sulla tariffa ordinaria, pari al 20%.
Non sono compresi nelle rette i costi dovuti a:
- ticket sanitari e spese farmaceutiche;
- visite e consulenze specialistiche non convenzionate dall’ASUR;
- spese extra (es. telefono personale...).
Il concessionario si assume il dovere di agevolare tutte le ammissioni di nuovi ospiti alla struttura e di favorire tutti i rapporti con gli utenti ed i familiari e, in concertazione con il personale comunale, favorisce la diffusione d’informazione a favore dei cittadini o d’ogni persona che a qualsiasi titolo si rivolga alla Struttura, sui servizi erogati a favore della popolazione anziana sia sul funzionamento della struttura, sia sui servizi per anziani del territorio del Comune di PIANDIMELETO, siano essi pubblici o privati, sia sulle modalità d’accesso ai servizi e agli interventi assicurati agli anziani dal Comune o dall’ASUR.
La dimissione dal servizio avviene sulla base di:
- richiesta dell’utente;
- cessazione del bisogno;
- inosservanza dei regolamenti dei servizi, omesso pagamento delle rette o tariffe dovute ed altre gravi e comprovate mancanze;
- Riconoscimento del grado di non autosufficienza da parte degli organi socio-sanitari preposti (U.V.D.)
ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL PERSONALE
Dotazione minima di personale e requisiti
Il Concessionario deve avere la disponibilità di operatori qualificati ed in quantità necessaria per garantire l’erogazione di tutti i servizi descritti in precedenza; per quanto riguarda i servizi socio- assistenziali e a rilievo sanitario, la disponibilità di personale deve garantire il rispetto della normativa regionale e le convenzioni con l’ASUR, nei rapporti operatore/utente.
− Per l’esecuzione dei servizi socio-assistenziali e sanitari oggetto della convenzione l’impresa indicherà nel progetto/offerta il proprio miglior organigramma.
L’Impresa deve indicare in sede di offerta, il numero minimo d’unità di personale che intende impiegare (o meglio i parametri che intende applicare) per l’espletamento dei servizi da rendere in proprio e specificare, per i servizi che intenda affidare a terzi, le modalità dell’esecuzione dei servizi stessi tramite l’affidamento ad altre Ditte idonee.
Non è ammesso l’impiego del personale assistenziale e sanitario per lo svolgimento di servizi diversi da quelli assistenziali e sanitari.
L’Impresa inoltre deve dichiarare di ritenersi obbligata a garantire il possesso dei necessari requisiti da parte degli operatori che, per tutto l’arco del contratto, saranno impiegati nella gestione della Struttura, requisiti che dovranno essere complessivamente non inferiori rispetto a quelli indicati in sede di gara per I’aggiudicazione.
La qualificazione e la quantificazione delle risorse organiche saranno oggetto di valutazione nell’ambito del progetto-offerta; in particolare elementi di qualificazione nella gestione delle risorse umane sono:
− le modalità adottate per il contenimento del turnover;
− gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
− la conoscenza degli specifici problemi del territorio e delle risorse sociali della comunità, da parte del personale impiegato;
− il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva, sottoscritta dalle associazioni comparativamente più rappresentative, e delle norme in materia di previdenza e assistenza.
Tutto il personale impiegato all’interno della Struttura deve essere in possesso del libretto d’idoneità sanitaria di cui alla D.G.R. Marche 2173 del 10.12.2002 e sue modifiche ed
integrazioni: il concessionario verifica che il personale sia in possesso di tale documento continuamente aggiornato e se ne rende garante nei confronti del concedente.
In qualsiasi momento nel corso della concessione, a richiesta del Comune, il Concessionario deve rendersi disponibile a documentare la sussistenza dei requisiti previsti per gli operatori impiegati.
Il Concessionario è tenuto alla fornitura ai propri operatori delle divise di lavoro, nonché del lavaggio delle stesse.
Gli operatori sono tenuti ad indossare per l’intero periodo di permanenza nella Struttura la propria divisa, compreso il copricapo, ben puliti ed ordinati.
Tutti gli operatori, compresi i volontari in servizio civile, sono tenuti a portare sempre in maniera ben visibile il cartellino di riconoscimento comprendente: denominazione del concedente (Comune di PIANDIMELETO), ragione sociale del concessionario, foto, nome cognome e qualifica dell’operatore.
L’Impresa è tenuta ad assicurare la totale copertura dei turni di servizio, anche nei casi in cui il personale, per impedimenti imprevisti, non possa svolgere il proprio turno di lavoro; qualora, per gravi cause di forza maggiore, non sia possibile effettuare la sostituzione degli operatori assenti in tempi immediati, la mancata copertura dei turni di servizio non potrà superare l’1% del monte- ore mensile.
Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio, anche in caso di sciopero, garantendo in ogni modo la copertura del servizio minimo essenziale previsto dalle normative vigenti in materia.
Il turnover non motivato da cause di forza maggiore non può superare annualmente il limite del 30% degli operatori impiegati, con un limite massimo mensile del 5%; le dimissioni volontarie degli operatori non sono considerate tra le cause di forza maggiore.
Ai fini del controllo del rispetto dei limiti sopra indicati di contenimento del turn over Il concessionario deve relazionare annualmente al Concedente circa l’andamento del tournover nel periodo di riferimento considerato.
Qualora vengano impiegati volontari in servizio civile sostitutivo, essi devono svolgere la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali; l’Impresa deve trasmettere periodicamente l’elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo.
Le prestazioni dei volontari in servizio civile non possono concorrere alla determinazione dei costi di impresa agli effetti del presente contratto.
- Il concessionario avrà l’obbligo, altresì, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, di impegnarsi ad assumere, nei modi e condizioni previsti dalle vigenti leggi, pena la risoluzione della presente concessione, il personale alle dipendenze della Cooperativa cessante il servizio, con le stesse mansioni riconoscendo i diritti maturati e maturandi garantendo la ricollocazione dei lavoratori impiegati nell’appalto a condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, sia nel caso di lavoratori dipendenti , sia nel caso di soci lavoratori. Ove l’impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, la stessa assumerà in qualità di dipendenti tutti i lavoratori trasferiti dall’azienda cessante, restando impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore di richiedere l’adesione in qualità di socio senza che la stessa diventi condizione obbligatoria per l’assunzione con il nuovo soggetto gestore.
In caso di inosservanza l'Amministrazione Comunale potrà previa formale contestazione e dopo aver verificato le deduzioni fornite, recedere dal contratto senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento. Il concessionario dovrà garantire inoltre, l'aggiornamento di tutto il personale in servizio.
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal concessionario per l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.
Il D.Lgs. 81/2008 - la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
In relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, l’Impresa deve dimostrare, in sede di gara, il possesso dei requisiti tecnico- professionali necessari per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il concessionario è tenuto altresì all’aggiornamento, concordato con l’Amministrazione, del documento di valutazione dei rischi, ogni volta che si renda necessario.
Il Comune di PIANDIMELETO vigila sull’osservanza delle misure di sicurezza, sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste nel documento, sull’attuazione del programma delle misure correttive individuate opportune; le gravi o ripetute violazioni del piano da parte del concessionario previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione sanzionatoria prevista dalle norme vigenti.
Ai sensi D. Lgs. 81/2008 il concedente fornisce all’Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici, ove presenti, per i lavoratori legati all’ambiente in cui sono destinati ad operare.
Il concedente e il concessionario si impegnano, nel corso della gestione, ad informarsi reciprocamente sulla situazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività oggetto della concessione e coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi predetti, in base alla rispettiva competenza.
ART. 11 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il piano complessivo di organizzazione del lavoro deve definire l’assetto ed il funzionamento del servizio, stabilendo tempi e modalità di esecuzione delle attività da svolgersi da parte degli operatori, sia singolarmente che nel lavoro di gruppo.
Il piano dì lavoro deve prevedere l’articolazione dei turni di servizio. Il piano di lavoro iniziale è quello presentato nel progetto offerta.
Eventuali modifiche sostanziali del piano che si rendano necessarie devono essere concordate tra le parti.
ART. 12 - MODALITÀ’ DI GESTIONE
La gestione dei servizi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e l’esecuzione di quanto previsto dall’art.2 (Oggetto della concessione), è affidata al concessionario, il quale vi provvederà con proprio personale dotato delle caratteristiche professionali di cui ai precedenti articoli e con le proprie capacità organizzative.
Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’impresa, la quale è ritenuta l’unica responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
All’atto della stipulazione l’impresa indicherà il proprio rappresentante cioè un Coordinatore Responsabile di Struttura, che costituirà l’interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto ciò che attiene all’esecuzione del contratto, svolgendo altresì, tutte le funzioni di coordinamento previste dal presente contratto. Tale rappresentante non può essere un operatore impiegato nella realizzazione dei servizi nella Casa di Riposo.
L’Impresa è tenuta, in particolare nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto del presente contratto, a rendere nota la propria qualità di concessionario del Comune di PIANDIMELETO; a tal fine in tutte le comunicazioni rivolte agli utenti, nonché nei cartellini di riconoscimento degli operatori, bollettari ricevute ed ogni altra manifestazione destinata agli utenti o comunque pubblica attinente all’oggetto della concessione, la ragione sociale del concessionario deve essere sempre preceduta o accompagnata dalla denominazione “Comune di PIANDIMELETO”, secondo modalità concordate con l’Amministrazione Comunale.
ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Il concessionario si obbliga:
a) ad eseguire e realizzare col proprio personale dipendente o associato le attività stabilite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente contratto e secondo gli ulteriori elementi contenuti nel progetto-offerta;
b) a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori nel numero fissato al precedente articolo relativo alla dotazione minima di personale, nelle sedi e negli ambiti di lavoro propri della Casa di Riposo;
c) a garantire che i propri operatori impiegati neI servizio si attengano all’articolazione e suddivisione del lavoro così come preventivamente stabilito nei piani di lavoro;
d) a garantire in ogni caso, compreso quello di sciopero, la continuità del servizio, assicurando in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti, attraverso la piena e pronta disponibilità degli operatori necessari per mantenere il rapporto di operatori/ospiti indicato nei precedenti articoli.
e) a farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti, attraverso la dichiarata disponibilità a farli partecipare a momenti formativi e corsi di aggiornamento;
f) a dotarsi della strumentazione e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, che devono essere a disposizione all’atto della consegna. dei servizi;
g) a riconsegnare al termine del contratto le attrezzature, gli impianti tecnologici, I macchinari, gli utensili e tutti i beni, nella medesima quantità e condizione, fatta salva l’usura fisiologica, al momento del ricevimento come da inventario della struttura;
h) a rispettare e far rispettare le norme contenute nel Regolamento della Struttura;
i) a partecipare a riunioni programmate con l’Amministrazione;
j) a donare al comune di PIANDIMELETO, al termine della concessione, le dotazioni strumentali acquistate per il miglioramento del servizio durante il periodo di gestione, salvo
diverso accordo tra le parti;
k) al pagamento del canone annuale di concessione a favore del Comune di Piandimeleto;
l) provvedere agli adempimenti necessari per il rispetto della normativa Antimafia e a compilare annualmente il modello GAP, per l’inoltro alla Prefettura.
L’Impresa concessionaria, ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è individuata quale responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui disporrà ai fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali; il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei medesimi dati, fornirà all’Impresa tutte le prescrizioni relative al ruolo di responsabile. L’Impresa individua a sua volta gli operatori utilizzati per l’esecuzione dei servizi quali “incaricati” del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e si adopera affinché questi ultimi rispettino la normativa vigente in materia e le prescrizioni impartite dal titolare.
TITOLO III - VERIFICHE E CONTROLLI ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI
Modalità
Il Comune di PIANDIMELETO si riserva la possibilità di effettuare verifiche giornaliere e momenti di verifica a cadenza periodica strutturati ed articolati secondo le specifiche esigenze del momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’impresa, e comunque orientati ai seguenti principi:
− mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
− verifiche “in itinere” finalizzate a valutare i risultati in termini di efficienza ed efficacia;
− verifiche disposte in qualunque momento dal Responsabile del Servizio allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo al concessionario, anche relativamente al personale impiegato nei servizi;
− il Comune potrà promuovere forme di rilevazione del gradimento e della qualità del servizio, rapportandosi direttamente con l’utenza;
Il concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori o specifici momenti di verifica su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti alla gestione.
Il concessionario s’impegna a favorire i processi di verifica producendo, la seguente documentazione con la periodicità di seguito descritta:
Cadenza mensile:
− aggiornamento su ammissioni e dimissioni di ospiti e utenti; Cadenza annuale:
− dichiarazione relativa al personale impiegato, monte-ore realizzato, figure professionali e relativo impegno;
- report riepilogativo delle rette e tariffe mensili a carico degli ospiti;
- elenco nominativo del personale impiegato;
- dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti previsti dalla concessione per tutto il personale impiegato, nonché che il loro stato di servizio è realizzato nel rispetto delle normative sanitarie, previdenziali e di sicurezza vigenti;
- relazione sull’andamento del turn-over del personale nell’anno di riferimento;
Infine il concessionario trasmetterà al concedente, una copia di tutte le comunicazioni a rilevanza “esterna” per gli ospiti e la struttura, o comunque di interesse per il Comune di PIANDIMELETO, e qualsiasi altra documentazione che l’Amministrazione ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni di verifica e controllo, o che si renderanno necessarie per l’evoluzione normativa, e si impegnerà anche a favorire un costante monitoraggio dell’Amministrazione Comunale sia relativamente alla gestione dei servizi.
TITOLO IV - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO-PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE
Il concessionario si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, vigenti per il settore e per la zona in cui il servizio viene prestato, in tal caso quella del Comune di PIANDIMELETO; è inoltre responsabile in solido dell’osservanza di tali contratti da parte dei subappaltatori nei confronti dei lavoratori da questo impiegati per l’esecuzione dei servizi subappaltati.
Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto e di consentire all’Amministrazione di effettuare i relativi controlli, il Concessionario è obbligato ai seguenti adempimenti:
a) contestualmente alla assunzione della gestione comunicare, all’Amministrazione, quali contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali disciplinano il rapporto di impiego con i propri operatori;
b) l’Impresa deve tenere e rendere consultabile, in apposito luogo individuato nella struttura, l’elenco, quotidianamente aggiornato, degli operatori (propri e dei subappaltatori) impiegati per i servizi;
c) l’Impresa ha l’obbligo di curare e aggiornare quotidianamente, l’elenco degli ospiti effettivamente presenti;
Il concessionario, tramite i propri incaricati, potrà richiedere in qualunque momento l’identificazione degli operatori in servizio; qualora alcuno di essi non risultasse indicato nell’elenco di ‘cui al comma 2, sub b), gli incaricati provvederanno alla segnalazione all’Ispettorato Provinciale del Lavoro; il concessionario ha l’obbligo dì assicurare che gli operatori impiegati (propri o del subappaltatore) siano muniti di valido documento di riconoscimento.
L’osservanza da parte del concessionario delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni del personale, costituisce un’obbligazione contrattuale del concessionario medesimo verso l’Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte del concessionario e del subappaltatore in relazione agli obblighi sopra indicati, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto con rivalsa del Comune di PIANDIMELETO per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione del servizio.
ART. 16 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE CONTRATTUALI
Il contratto di servizio potrà essere integrato, a seguito di aggiudicazione, sulla base del progetto di gestione presentato dall’aggiudicatario o comunque per disciplinare aspetti di dettaglio, in accordo con l’aggiudicatario.
E’ comunque facoltà delle parti modificare consensualmente il contratto per esigenze dell’Amministrazione, ovvero su proposta del concessionario; ogni eventuale variazione che intervenga nel corso del rapporto contrattuale formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo.
L’affidamento di servizi complementari rispetto a quello oggetto del presente contratto potrà essere concesso così come previsto dalla normativa vigente in materia.
ART. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione per la gestione del servizio decorre dalla data della firma del contratto e ha durata di anni 5 (cinque) rinnovabili per ulteriori 5 anni, previa adozione di provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
In caso di prosecuzione del rapporto il giudizio sulla gestione del servizio, pur favorevole, potrà prevedere la richiesta di varianti che saranno operanti in quanto accettate dal concessionario e, comunque, prevederà la richiesta di un aggiornamento al progetto di gestione.
ART. 18 CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuale di concessione è pari ad €. (oltre all’IVA di legge), pari a €.
mensili. Il canone andrà versato, alla tesoreria comunale, in rate mensili anticipate (entro la prima decade del mese) esigibili alla scadenza del termine, presso la tesoreria comunale. Il ritardo nel pagamento del canone produrrà interessi pari al tasso vigente di sconto.
Il canone è soggetto a variazione in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (FOI).
ART. 19 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DELLE TARIFFE
Le tariffe così indicate all’art. 9 del presente contratto potranno essere soggette a variazioni, previo accordo con il concessionario, mediante l’adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale che, in segno di accettazione, sarà siglata congiuntamente dalle parti.
ART. 20- ASSICURAZIONI
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.
Il concessionario è tenuto a stipulare apposito e specifico contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura di qualsiasi danno (polizza All Risks) che possa derivare in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto della concessione a persone e cose mobili e immobili proprie e/o di terzi, con un massimale pari ad almeno € 3.000.000,00 e con un massimale per sinistro per il medesimo importo, da reintegrarsi in caso di utilizzo.
Dovrà stipulare, altresì, polizza assicurativa " Incendio - rischio locativo" , franchigia max
€.500,00, ricorso terzi da incendio € 500.000,00, per i seguenti importi:
- Fabbricato ed impianti, valore € 1.500.000,00;
- Contenuto arredo ed attrezzature di proprietà com.le, valore € 250.000,00;
Le predette coperture assicurative devono essere previste anche per i volontari in servizio civile, qualora presenti.
In ogni caso, il concessionario terrà comunque indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni derivanti dal servizio gestito, compresi quelli dovuti a culpa in vigilando, salvo concorso di colpa del Comune stesso, che ridurrà proporzionalmente la responsabilità del Concessionario.
Tale polizza assicurativa deve contenere i. seguenti elementi e condizioni contrattuali:
− l’elenco delle attività affidate in concessione;
− l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile derivante dalla conduzione e dalla manutenzione della struttura ed area messa a disposizione;
− l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile che possa derivare al concessionario per fatti connessi dagli utenti dei servizi, nonché da volontari in servizio civile sostitutivo eventualmente utilizzati per l’esecuzione dei servizi;
− la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Piandimeleto qualora fosse chiamato a rispondere, in qualità di concedente, di danni cagionati a terzi e prestatori di lavoro dell’impresa concessionaria;
− gli utenti dei servizi, nonché gli eventuali volontari in servizio civile sostitutivo devono essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa.
In caso di A.T.I. la polizza assicurativa RCT deve essere intestata aII’A.T.I. stessa.
La polizza assicurativa deve coprire anche i danni derivanti dall’esecuzione dei servizi in subappalto; il concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Comune dei danni cagionati dal subappaltatore, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.
ART. 21 - RESPONSABILITA’
Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario, il quale manleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.
In caso di violazione delle norme di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) la responsabilità del concessionario è proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali inadempienze del concedente ed alla sua messa in mora, in forma scritta, da parte del concessionario.
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore
del concessionario da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l’impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, il Comune stesso interverrà in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell’Impresa.
Il concessionario, nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all’Amministrazione Comunale ogni problema sorto dell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il Concessionario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
ART. 22- CAUZIONE
Il concessionario presta all’atto della stipulazione idonea cauzione pari 10% del valore della concessione previsto per i cinque anni di validità del contratto, pari a €. 151.292,50.
La cauzione, quale idonea garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, potrà essere costituita anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che potrà essere anche di durata annua con rinnovo automatico di anno in anno e scadenza alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del contratto.
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa deve contenere la clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di PIANDIMELETO e deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
Se il Comune di PIANDIMELETO farà rivalsa sulla cauzione l’Impresa ha l’obbligo di reintegro tempestivo.
Il Comune potrà fare rivalsa sulla cauzione anche in caso di esecuzione in danno.
E’ facoltà del Comune adeguare l’importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale.
In caso di estensione del servizio l’importo di cui sopra dovrà essere integrato.
In caso di rinnovo contrattuale il concessionario dovrà provvedere al rinnovo della cauzione sulla base del valore del contratto di rinnovo.
In caso di A.T.I. la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa deve essere intestata aII’A.TI. stessa.
ART. 23 - INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’affidamento del servizio potrà essere revocato da parte dell’ente locale, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.
Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni contrattuali, il Comune inoltrerà allo stesso, mediante consegna a mano o raccomandata a. r., apposita diffida ad adempiere in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 48 ore (fatti salvi i casi in cui risulti essenziale un termine minore). In relazione alla natura dell’inadempimento tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario.
Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto il Comune può ordinare al concessionario l’immediata sospensione del servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto della concessione nei casi seguenti:
a) per mancato adempimento entro il termine fissato nella diffida, esclusi i casi in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
b) per grave inadempimento o per reiterate inadempienze nell’espletamento del servizio, rilevate per iscritto;
c) per inosservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto nonché per grave e generalizzata inosservanza delle tecniche professionali specifiche consolidate nel settore di appartenenza degli operatori, rilevate per iscritto;
d) per gravi fatti imputabili a dolo o colpa del concessionario o degli operatori, comportanti danni fisici e/o psicologici a carico degli utenti;
e) in caso di fallimento ed altre procedure concorsuali a carico del concessionario.
È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al concedente dell’inadempimento del concessionario.
L’ente concedente potrà rivalersi sulla cauzione:
a copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione all’ufficio di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’impresa:
a risarcimento di ulteriori danni cagionati dall’inadempimento del concessionario.
Nel caso in cui il Comune dovesse rilevare una gestione non soddisfacente formalizza al concessionario contestazione per iscritto mediante consegna a mano o lettera raccomandata a.
r. assegnando, allo stesso, il termine massimo di 10 (dieci) giorni (decorrente dal ricevimento della comunicazione da parte del concessionario) per fornire le proprie giustificazioni. Qualora il Comune, ricevute le giustificazioni non le ritenesse valide pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto. La gestione è risolta con dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 24 - PENALITA’
Nel caso di interruzione o sospensione del servizio, o nel caso di risoluzione unilaterale del contratto da parte della ditta concessionaria, la stessa ditta dovrà versare al Comune, a titolo di risarcimento danni, una penale pari al valore di mezza annualità del canone di concessione.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.
L’applicazione di una penalità non impedisce l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte dell’ente locale - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall’ accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l’indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.
Il concessionario nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
Sono stabilite le seguenti penalità a carico del concessionario:
− inosservanza del numero di operatori previsti nell’elenco presentato in sede di offerta: Euro 300,00 per ogni operatore mancante per ogni mese o frazione;
− mancata sostituzione temporanea di un operatore nei turni di servizio nei termini e nel rispetto delle modalità precedentemente riportate, Euro 150,00 per ogni operatore non sostituito;
− qualora le inosservanze di cui alle lettere precedenti determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate; qualora comportino la mancata prestazione dell’assistenza agli ospiti per un periodo superiore a n.12 ore: si aggiunge un’ulteriore penalità di Euro 300,00;
− mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta dell’Amministrazione Comunale nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate:
Euro 300,00 per ogni mese o frazione inferiore dì permanenza in servizio dell’operatore di cui é stata richiesta la sostituzione;
− comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 50,00 a Euro 500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
− ritardo negli adempimenti previsti a carico del concessionario all’articolo relativo alla tutela del personale: Euro 250,00 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante);
− mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro 500,00 per singola inosservanza;
− eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto al concessionario e potranno comportare l’applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 100,00;
Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate deI 50% in caso di recidiva.
Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall’obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell’inadempimento.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.
L’applicazione di una penalità non impedisce l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 25 - POSSIBILITÀ’ DI RICORSO A TERZI
E’ vietata la cessione del contratto a pena la nullità.
− E’ parimenti vietato il subappalto per le prestazioni socio assistenziale, mentre è previsto, salvo autorizzazione, per tutti gli altri servizi.
I suddetti servizi sono scorporabili e quindi possono essere eseguiti da imprese mandanti di ATI, idonee, oppure sono subappaltabili a terzi idonei, nel rispetto delle norme vigenti in materia di subappalto.
L’assegnazione dei suddetti servizi in subappalto è subordinata alle seguenti condizioni:
- che il concessionario abbia espresso all’atto dell’offerta l’intendimento di subappaltare il servizio;
- che il concessionario presenti al Comune apposita istanza di autorizzazione al subappalto, con dimostrazione dell’idoneità dell’impresa individuata quale subappaltatrice;
- che venga emesso l’atto di autorizzazione da parte dell‘Amministrazione Comunale.
ART. 26 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.
Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all’autorità giurisdizionale competente. Non sussiste la competenza arbitrale.
Foro competente è quello URBINO.
ART. 27 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento, nonché alle direttive statali e regionali vigenti nelle materie oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico del Concessionario.
PIANDIMELETO, lì
Io sottoscritto Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Il Concessionario Il Comune di Piandimeleto