REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 12 della L. 241/1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte della Città di Giaveno di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l’attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio della Città di Giaveno.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai soli fini del presente regolamento:
a) Per “concessione di sovvenzioni”, si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità;
b) Per “concessione di contributi”, si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc. che abbiano rilevanza per la comunità giavenese e per i programmi amministrativi del Comune di Giaveno;
c) Per “concessione di sussidi ed ausili finanziari”, si intende l’erogazione di adeguati interventi di carattere economici tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall’art. 38 della Costituzione.
In particolare si intende:
- Per “sussidio”: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un comprovato stato di indigenza della famiglia o della persona;
- Per “ausilio finanziario”: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- Per “attribuzione di vantaggi economici”: si intende la fruizione di un bene di proprietà o rientrante nella disponibilità dell’ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto.
Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.
Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e/o di regolamento;
b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali la Città di Giaveno si ponga unicamente quale tramite per l’erogazione;
c) alle sovvenzioni, ossia quando la Città di Giaveno si fa carico interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando la Città di Giaveno, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione comunale, decida di acquisire la veste di soggetto co- promotore o coorganizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al Responsabile del servizio le direttive relative all’obiettivo da realizzare;
d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della L. 266/1991 ovvero da altri rapporti convenzionali previsti da leggi specifiche;
e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore della Città di
Giaveno;
f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui la Città di Giaveno partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell’accollo da parte della Città di Giaveno di tutti o parte degli oneri connessi all’accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale la Città di Giaveno interviene con apposita disciplina (per es. mercatino delle pulci, contributi specifici a istituzioni scolastiche);
j) Non è assoggettabile al presente regolamento l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscono di prestazioni a domanda individuale, disciplinati da appositi provvedimenti del Comune.
k) Non è assoggettabile al presente regolamento l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscono di prestazioni socio assistenziali in materie delegate dal Comune ad altri soggetti.
l) Non è assoggettabile al presente regolamento l‘erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscono del diritto allo studio con le modalità e i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
ART. 4 - Norme generali e comuni per la concessione di “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari” e “vantaggi economici”.
Fatto salvo quanto stabilito nel presente regolamento l’attribuzione e la concessione di “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari”, “vantaggi economici” avviene prioritariamente nei confronti dei soggetti ivi indicati che operano nei seguenti settori e attività:
a) Attività culturali e scientifiche;
b) Assistenza scolastica, settore riguardante gli interventi culturali nell’area scolastica e d’intervento per attività sportive nei corsi parascolastici;
c) Attività connesse all’educazione, all’istruzione e alla formazione;
d) Attività di promozione sportiva e ricreativa;
e) Attività di promozione del del territorio e di valorizzazione delle sue tipicità;
f) Attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali e dell’ambiente;
g) Attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
h) Attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà nazionale ed internazionale;
i) Attività ed interventi nel campo dell’assistenza ed informazione ai disoccupati;
j) Attività rivolte alla valorizzazione del protagonismo giovanile e di creatività e impegno da parte dei giovani;
k) Xxxxxxxx: opere di pubblico interesse nel campo dell’irrigazione;
l) Celebrazioni, manifestazioni con particolare interesse locale;
m) Incentivazione e divulgazione pratica sportiva tra i giovani, attività sportive;
n) Pari opportunità;
o) Promozione e sviluppo economico;
p) Promozione turistica ed economica del territorio;
q) Protezione civile;
r) Xxxxx assistenziale;
s) Sviluppo e solidarietà internazionale;
t) Tutela e sviluppo dei patrimoni culturali materiali ed immateriali, delle espressioni linguistiche, del costume e delle tradizioni locali;
L’elencazione suesposta ha valore e carattere indicativo e non esaustivo.
ART. 5 - Rivalsa
1. Di regola la concessione di sussidi, ausili e vantaggi economici ai sensi e per gli effetti del presente regolamento non preclude l’eventuale azione di rivalsa da parte del Comune a carico delle persone obbligate ex art. 433 del Codice Civile nei confronti dei beneficiari degli interventi operati dal Comune.
2. Tale azione è esercitabile da parte della Giunta Comunale ogni qualvolta la giudichi possibile, efficace, produttiva ed idonea in rapporto alla fattispecie dei singoli casi interessati.
Art. 6 - Competenze
1. Il soggetto competente all’assegnazione e all’erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è di regola il Responsabile del servizio, con riferimento all’area a lui affidata, che vi provvederà, quando non sussistano margini di discrezionalità sull’importo del contributo:
🟃 con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici;
🟃 con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi;
🟃 con buono di economato o buono d’ordine, quando si tratti di acquistare oggettistica, materiale di consumo o generi diversi di valore contenuto, non superiore complessivamente ad euro 500,00.
Nel caso sussistano margini di discrezionalità, la concessione viene operata con determinazione del responsabile del servizio previa acquisizione di atto di indirizzo della Giunta Comunale.
2. In nessun caso è consentita l’erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte della Città di Giaveno.
3. Competente ad assumere la decisione di cui all’art. 3 lett. c), di cui al Capo II e Capo III del presente regolamento è la Giunta Comunale, che impartirà al Responsabile del servizio le direttive relative all’obiettivo da realizzare tramite il Piano Esecutivo di Gestione o ulteriori specifici provvedimenti.
CAPO II CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”
ART. 7 – Soggetti beneficiari delle “sovvenzioni”
1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati pubblici ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l’assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, le attività e gli interventi a favore della popolazione scolastica, ecc. aventi anche sede fuori Comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata o strati di essa.
ART. 8 – Carattere delle “sovvenzioni”
1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
a) Straordinario: quando sono oggetto d’un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
b) Continuativo : quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.
ART. 9 – Procedura per l’assegnazione delle “sovvenzioni”
1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 20 settembre dell’anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
- L’oggetto dell’iniziativa con l’indicazione analitica e particolareggiata dell’intervento da eseguire;
- Il grado di coinvolgimento dei cittadini con la precisazione dello strato e del numero di utenti interessati;
- Il costo complessivo e la somma da finanziare;
- L’indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
- L’indicazione dell’entità dell’intervento richiesto.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’Amministrazione Comunale anche in relazione al combinato disposto dagli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, nr. 241 adotterà i provvedimenti di competenza che risulteranno:
a) Adozione di provvedimento formale di concessione della sovvenzione ove ciò risulti possibile, legale e conveniente. In tale caso nel provvedimento dovranno essere indicati sia gli elementi che hanno determinato l’intervento e le eventuali condizioni speciali per l’erogazione, che la dimostrazione delle finalità dirette od indirette di un pubblico interesse rivestito dall’intervento;
b) Comunicazione scritta di mancata erogazione della sovvenzione o comunque relativa allo stato della richiesta e relativo iter procedurale ove non risulti possibile accogliere la richiesta avanzata o dare alla stessa seguito immediato.
Nel caso di pluralità di richieste deve essere redatta apposita graduatoria basata sui criteri generali ed uniformi, proposti dall’ufficio ed assessorato competente.
ART. 10 – Somministrazione delle “sovvenzioni”
1. Tutte le sovvenzioni saranno erogate in esecuzione di apposito provvedimento dell’Organo competente a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente gli interessati si intendono impegnati a fornire, a richiesta del Comune, ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall’atto di concessione della sovvenzione, a relazionare i risultati conseguiti, a produrre eventuali bilanci generali dei richiedenti se si tratta di gruppi, associazioni, ecc. nonché bilanci specifici relativi ai programmi per i quali la sovvenzione è stata richiesta.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, sarà revocato l’atto di concessione.
CAPO III
CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”
ART. 11 – Finalità della concessione di “sussidi ed ausili finanziari”
1. Con gli interventi di cui al capo I, come definiti dall’art.2, comma1, lettera c) l’Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti;
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell’esercizio delle funzioni attribuite con l’art. 19, comma 1, n.16 del DPR 24 luglio 1977 n.616.
ART. 12 – Soggetti beneficiari dei “sussidi ed ausili finanziari” – limiti
1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
a) Le persone residenti in questo Comune;
b) Le persone non residenti in questo Comune, domiciliate per motivi di studio o lavoro;
2. L’esame della domanda per ottenere “sussidi ed ausili finanziari” di cui alle precedenti lettere è preceduto di regola, dall’accertamento dell’esistenza di persone obbligate agli alimenti nei confronti dei destinatari degli interventi, secondo l’art. 433 del Codice Civile.
Di tale accertamento è redatto apposito verbale.
3. In caso di positivo reperimento di persone tenute agli alimenti secondo la norma richiamata al precedente comma n.2, l’erogazione dell’intervento è sottoposta, a giudizio della Giunta, all’eventuale azione di rivalsa di cui all’art.4 del presente Regolamento.
ART. 13 – Procedure per l’assegnazione
1. I sussidi, come sopra definiti, sono assegnati dalla Giunta Comunale di regola su domanda degli interessati corredata dalla documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno.
2. Nei casi particolari ed urgenti i sussidi possono essere erogati dalla Giunta Comunale su proposta o segnalazione del servizio socio assistenziale o dall’ufficio comunale competente.
3. In ogni caso è necessario documentare lo stato di bisogno con debita istruttoria da parte degli organi comunali competenti.
4. I sussidi, a tempo indeterminato, hanno di regola cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell’atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
5. I beneficiari dei sussidi possono produrre domanda per il rinnovo annuale, opportunamente documentata, ricadendo sull’ufficio comunale, sentito il competente servizio socio assistenziale, il solo onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
6. Con apposito atto, la Giunta Comunale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente approverà l’elenco delle persone cui il sussidio abbia subito modifiche per l’anno successivo: variazione o revoca. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.
ART.14 – Procedure per l’assegnazione degli “ausili finanziari”
1. Gli “ausili finanziari”, come sopra definiti sono assegnati di regola dalla Giunta Comunale su domanda degli interessati corredata dalla documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno.
2. Nei casi particolari ed urgenti gli ausili possono essere erogati dalla Giunta Comunale su proposta o segnalazione servizio socio assistenziale o dall’ufficio comunale competente.
3. In ogni caso è necessario documentare lo stato di bisogno con idonei accertamenti e relative risultanze.
4. Nei casi di assoluta urgenza gli ausili potranno essere disposti dal sindaco con proprio decreto e dovranno essere successivamente ratificati dalla Giunta Comunale entro trenta giorni dall’avvenuta erogazione.
CAPO IV CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”
Art. 15 - Natura e tipologia dei contributi e benefici erogabili
1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente Capo vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all’attività ordinaria.
2. Gli interventi della Città di Giaveno assumono la forma di:
a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dalla Città di Giaveno meritevoli di essere sostenute;
b) vantaggi economici, ovvero l’esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse ovvero l’applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti adottati in materia;
c) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, servizi audio, servizi di stampa etc.);
d) oggettistica, beni o generi vari quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti e beni individuati, o materiale di consumo di valore contenuto non superiore complessivamente a euro 500,00.
Art. 16 – Settori d’intervento
1. La Città di Giaveno concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Capo IV al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto e con gli atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta Comunale, perseguano fini di pubblico interesse nei settori oggetto del presente regolamento.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere politico.
3. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:
🟃 non siano di interesse collettivo;
🟃 siano incompatibili con quelle programmate dall’Amministrazione Comunale o si sovrappongano alle stesse senza integrarle.
Art. 17 - Destinatari
1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Capo può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici ed associazioni sindacali.
2. I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.
3. Dal 1° gennaio 2013 gli enti di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni e comitati) che forniscono servizi all’amministrazione a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, salvo espressa deroga normativa che troverà diretta applicazione nell'ambito del procedimento amministrativo di cui al presente regolamento.
4. Restano escluse dalla disposizione di cui al comma 3 le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.
Art. 18 - Istituzione del registro comunale delle libere forme associative
Il Comune di Giaveno, in attuazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare e favorire le libere forme associative, istituisce il Registro Comunale delle libere forme associative, di seguito denominato Registro, che ha la funzione di censire gli organismi associativi operanti nel territorio comunale, che facciano espressa richiesta di essere registrate allo scopo di accedere a specifici benefici loro dedicati.
Il Registro è tenuto presso l’ufficio servizi alla persona che ne cura la gestione e l’aggiornamento nelle modalità predisposte dal Consiglio o dalla Giunta Comunale. Il medesimo Registro può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.
Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
a) attività socio assistenziali e socio-sanitarie;
b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
c) educazione e istruzione;
d) attività culturali;
e) tutela ambientale; f ) attività sportive;
g) attività ricreative.
Ogni libera forma associativa può iscriversi ad una sola sezione tematica.
Art. 19 - Requisiti per l’iscrizione
1. Possono iscriversi al Registro le libere forme associative in possesso dei seguenti requisiti:
🟃 assenza di finalità lucrativa;
🟃 previsione di finalità di interesse collettivo negli atti istitutivi;
🟃 atto di costituzione giuridicamente valido secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata o registrata;
🟃 siano costituite da almeno 6 mesi alla data di richiesta di registrazione;
🟃 abbiano sede legale ubicata sul territorio del Comune di Giaveno.
2. La Giunta Comunale nel rispetto dei suddetti requisiti, e sulla scorta delle proprie competenze, provvede a normare le modalità di iscrizione al Registro disponendo eventuali criteri aggiuntivi di iscrizione che ritenga necessari o ulteriori benefici applicabili ai soggetti iscritti, garantendo i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Art. 20 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno
1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente Capo IV possono essere riferiti:
a) all’attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell’anno dal soggetto richiedente;
b) all’attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale;
c) i contributi per l'attività ordinaria sono erogabili unicamente alle Associazioni iscritte al Registro delle libere forme associative.
2. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
🟃 coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
🟃 valenza e ripercussione territoriale dell’attività;
🟃 natura dell’iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
🟃 carattere di originalità e innovatività dell’attività/iniziativa;
🟃 valutazione dell’entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica o privata.
Art. 21 - Finanziamenti
1. La concessione dei benefici ai soggetti di cui al presente Capo IV, è subordinata di norma ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale.
2. A tal proposito la Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG finanziario relativo all’esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
3. La copertura finanziaria può esssere inoltre accertata sull’anno di competenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, allo scopo di finanziare attività o iniziative da svolgere nel corso dell’anno successivo garantendo certezza di risorse ai beneficiari.
4. La Giunta Comunale sulla base delle effettive esigenze che si palesino in corso d’anno, previa verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, può riservarsi l’aumento delle risorse a disposizione sui capitoli oggetto di intervento entro il 15 dicembre di ogni esercizio finanziario.
Art. 22 Termini per la presentazione della domanda
1. Le domande di contributo devono essere presentate di norma nei seguenti termini:
🟃 entro il 30 di ottobre dell’anno precedente per l’attività ordinaria
🟃 almeno 40 giorni prima dell’evento per singoli progetti e/o iniziative
🟃 almeno 15 giorni prima dell’evento/attività per le richieste di vantaggi economici, aiuti organizzativi ed oggettistica.
2. La mancata presentazione della domanda di contributo nei termini indicati al comma precedente non rende l’istanza irricevibile.
3. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
Art. 23 Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell’Associazione, ente, gruppo, etc. ed è indirizzata al Sindaco.
2. La domanda di contributo deve contenere:
a) per la richiesta di contributi per l’attività ordinaria:
🟃 denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
🟃 numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un’Associazione, con l’indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune di Giaveno;
🟃 copia dell’ultimo Bilancio Consuntivo approvato e relazione illustrativa delle attività programmate per l’anno per il quale si richiede il sostegno economico della Città di Giaveno;
🟃 dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell’anno da parte della Città di Giaveno. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l’importo che l’iniziativa/attività;
🟃 dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
🟃 impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell’attività svolta e del relativo Bilancio,
🟃 dichiarazione di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività:
🟃 denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
🟃 relazione illustrativa dell’attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell’ingresso libero, la collaborazione di volontari;
🟃 il tipo e l’entità del contributo richiesto alla Città di Giaveno;
🟃 dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
🟃 il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto alla Città di Giaveno ed i costi a proprio carico;
🟃 impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, come specificato nell’ultimo comma dell’art. 29;
🟃 dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell’anno da parte della Città di Giaveno. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l’importo che l’iniziativa/attività;
🟃 impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
🟃 dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
🟃 dichiarazione relativa all’uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
🟃 dichiarazione di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 24 Comunicazione di avvio del procedimento Istruttoria – Conclusione del procedimento
1. La richiesta di contributo viene trasmessa alla Giunta Comunale e assegnata al Responsabile del servizio competente, che ne affida l’istruttoria al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede entro 15 giorni le integrazioni o le correzioni necessarie, acquisendo ove possibile d’ufficio le informazioni mancanti.
4. Il procedimento si conclude nei seguenti termini:
🟃 per i contributi richiesti per l’attività ordinaria: entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda;
🟃 per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, entro 20 gg dalla pesentazione dell’istanza;
🟃 per i vantaggi economici, gli aiuti organizzativi e l’oggettistica: entro 15 giorni dalla richiesta;
5. L’esito del procedimento è comunicato al richiedente per iscritto.
6. Dopo la concessione del contributo il beneficiario evidenzierà la collaborazione della Città di Giaveno nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa, secondo le modalità precisate dall'ufficio competente.
I termini di cui al presente articolo possono essere sospesi in attesa di disponibilità economica e finanziaria sui relativi capitoli di bilancio.
Art. 25 Criteri di valutazione dei contributi
1. Gli stanziamenti di cui all’art. 21, sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino ad esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio determinato come di seguito indicato.
I. Per i contributi richiesti per l’attività ordinaria:
a) Punti 5 per i soggetti ai quali la Città di Giaveno non ha assegnato un locale come sede;
b) Punti 5 ove il richiedente sia un’Associazione con almeno 30 iscritti;
c) Punti 5 se almeno metà degli iscritti sono residenti nella Città di Giaveno;
d) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 45 per la rilevanza dell’attività svolta dall’Associazione;
e) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 per il numero, la frequenza, l’importanza delle iniziative regolarmente svolte rispetto ai programmi dell’Amministrazione della Città di Giaveno.
II. Per i contributi richiesti per singole iniziative:
a) Da un minimo di 5 ad un massimo di punti 25 in base alla dimensione dell’iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale internazionale);
b) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 in base alla rilevanza dell’iniziativa rispetto ai programmi amministrativi del Comune di Giaveno;
c) 5 punti qualora l’organizzatore sia un’associazione;
d) 6 punti per le iniziative ad ingresso libero;
e) 4 punti per le iniziative volte a raccogliere fondi per iniziative benefiche/di solidarietà;
f) 10 punti per le iniziative organizzate da enti privi di scopo di lucro;
g) 10 punti per le iniziative per le quali non è richiesto contributo materiale da parte della Città di Giaveno.
4. Non è possibile richiedere un contributo specifico per un’iniziativa compresa nell’attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.
5. La Giunta comunale può decidere una riduzione del valore del contributo ovvero l'esclusione da contributo in presenza di soggetti che hanno già beneficiato in corso d'anno di sostegni economici di qualunque natura, ovvero in pendenza di rendicontazione di contributi annuali o pluriannuali.
6. La Giunta comunale o il Responsabile del procedimento può definire ulteriori criteri o sub criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
7. Nel caso in cui il valore del contributo determinato non raggiunga la soglia di euro 100,00, non si procederà all’assegnazione del contributo. Le risorse risparmiate vengono ripartite tra gli assegnatari.
Art. 26 Preavviso di rigetto
1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all’art. 10-bis L. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.
Art. 27 Rigetto dell’istanza
1. Qualora non sia possibile accogliere – in tutto o in parte – l’istanza, il Responsabile del servizio competente lo comunica per iscritto ai richiedenti.
Art. 28 Misura dei contributi
1. I contributi sono concessi proporzionalmente al punteggio ottenuto dalle singole domande sino ad esaurimento degli stanziamenti, nel rispetto dei limiti indicati nei commi successivi.
2. L’ammontare del contributo in denaro concesso dalla Città di Giaveno per lo svolgimento di un’attività complessiva o continuativa svolta nel corso dell’anno dal soggetto richiedente non potrà superare il 50% delle uscite sostenute per l’attività ammessa a contributo.
3. L'entità del contributo in denaro ottenibile per specifiche attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative non potrà superare l’80% delle spese ritenute ammissibili.
4. I suddetti limiti non si applicano ai contributi concessi per iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del Servizio.
5. Per iniziative o attività di particolare rilievo la Giunta può deliberare eventuali deroghe per il superamento del limite massimo indicato ai punti precedenti.
6. La Giunta Comunale può altresì definire annualmente il contributo massimo erogabile per singola domanda distinta per tipologia.
Art. 29 Rendicontazione ed erogazione del contributo
1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione al Responsabile dell’Area competente di rendicontazione, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.
2. Per i contributi in denaro la determinazione può prevedere l’anticipazione di un acconto in relazione all’entità del contributo stesso e all’attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l’avvio dell’attività o dell’iniziativa.
3. La rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 180 giorni dalla conclusione dell’attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:
a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell’esito dell’iniziativa, attività o manifestazione attuata;
b) bilancio consuntivo dell’iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell’eventuale disavanzo di spesa;
c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che ogni dichiarazione e documentazione prodotta a rendiconto è completa e veritiera.
3. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia delle pezze giustificative delle spese sostenute, di norma, almeno in misura pari al valore del contributo concesso.
4. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate.
5. Sono considerate ammissibili, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti quando riconducibili all’attività o all’inizativa finanziata.
6. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
7. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro.
8. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi per i periodo successivo.
9. Qualora il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato, sarà ridotto in maniera proporzionale.
10. I contributi concessi a fronte dell’attività ordinaria del soggetto sono erogati previa presentazione al Responsabile del servizio competente, entro 90 giorni dall’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’attività e di apposita relazione annuale, che evidenzi l’attività svolta, il numero degli iscritti all’Associazione distinguendo tra soci residenti nel territorio della Città di Giaveno ed i soci non residenti.
11. Per contributi di valore inferiore ad euro 500,01= la Giunta Comunale o il Responsabile del servizio possono individuare formule semplificate di rendicontazione, fatta salva la possibilità di verifiche a campione.
12. Il Responsabile del Servizio, a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale, stabilisce, laddove risulti necessario ai fini del buon andamento, della trasparenza e del principio di imparzialità dell’amministrazione, norme comuni sulla tipologia di spese ammissibili.
Art. 30 Decadenza
1. La presentazione della documentazione di cui all’articolo 29 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
b) l’iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso si accerti una realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta, il Responsabile del servizio potrà erogare contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri stabiliti all’art. 28 del presente regolamento;
c) non sia stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione di cui all’art. 29, c. 10, entro 90 giorni dall’approvazione del Bilancio Consuntivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
d) sia stato violato l’obbligo di cui all’art. 29, comma 2 n. 3, con conseguente impossibilità per la Città di Giaveno di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o siano state
accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
3. Nel caso in cui sia stato erogato un acconto del contributo e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/90.
5. La mancata o diversa realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.
6. Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale della Città di Giaveno, l’Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.
Art. 31 Responsabilità
1. La Città di Giaveno non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all’organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.
2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti della Città di Giaveno da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.
Art. 32 Contributi straordinari
1. Al di fuori delle modalità di cui all’art. 21 l’Amministrazione può concedere in via eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei settori d’intervento specificati nel presente regolamento.
2. Le richieste di contributo straordinario potranno essere presentate anche dopo lo svolgimento dell’attività/iniziativa, ma dovranno comunque contenere gli elementi di cui all’art. 23.
3. I contributi sono concessi dal Responsabile del servizio competente, a valere su apposito stanziamento di bilancio e per un massimo del 50% dei costi, previa delibera di indirizzo adottata dalla Giunta.
Art. 33 Patrocinio del Comune
1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento della Città di Giaveno e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.
2. Il patrocinio e l’utilizzo del logo comunale deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
3. La richiesta di patrocinio può essere contestuale alla richiesta di contributi previsti dal presente regolamento, ma in ogni caso deve essere specificata nell’istanza.
4. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l’indirizzo, una descrizione dell’iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato di Enti e Associazioni.
5. La richiesta di patrocinio è istruita dal servizio Segreteria, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90.
6. Il patrocinio e l’uso del logo è concesso con lettera motivata del Sindaco alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
♦ siano coerenti con i programmi dell’Amministrazione o con le sue finalità istituzionali;
♦ xxxxxxxxxx almeno uno dei settori di intervento di cui al presente regolamento;
♦ siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
♦ non abbiano fini di lucro.
7. Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis l. 241/90.
8. La concessione del patrocinio non comporta l’automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe della Città di Giaveno, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.
9. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate dal successivo art. 34 o secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti.
Capo V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 Obbligo di pubblicità
1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città di Giaveno e notizia dell'avvenuta pubblicazione sarà inviata a coloro che hanno già beneficiato di contributi nella passata annualità.
2. In seguito dell’entrata a regime del presente regolamento, la notizia di ulteriori modifiche o integrazioni al regolamento, avverrà anche tramite l’invio alle libere forme associative iscritte al registro di cui all’art. 18.
3. Dopo la concessione di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa, la collaborazione della Città di Giaveno, utilizzando la dicitura “Con il patrocinio/contributo della Città di Giaveno”, unitamente al logo.
4. Chi, sprovvisto di patrocinio o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente il logo della Città di Giaveno, sarà perseguito a norma di legge.
Art. 35 Albo dei beneficiari
1. Ogni contributo erogato viene registrato all’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
2. Nell’Albo sono elencati tutti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi o benefici di natura economica a carico del bilancio dell’Ente ed è composto esclusivamente dalle erogazioni a terzi di contributi in denaro, senza contropartita diretta. Non saranno elencati i fornitori, ma saranno elencate le associazioni alle quali siano stati erogati contributi come riconoscimento della loro attività ordinaria o come sostegno a specifiche attività.
3. Nell’albo non sono indicate le erogazioni corrisposte dall’Ente in via generalizzata ed in forza di legge o regolamento a titolo di previdenza ed assistenza sociale.
4. Per ogni beneficiario sono indicati:
a) denominazione del beneficiario, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale;
b) estremi del provvedimento dell’Ente (GC= delibera di Giunta; DT = determinazione del Responsabile dell’Area);
c) importo del contributo erogato.
Art. 36 Abrogazione e entrata in vigore
1. Ai sensi dell’art. 94 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore all’esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate.