CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
DELLO SPEDIZIONIERE FERRARI PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI
1
(“CONDIZIONI”)
Queste Condizioni hanno lo scopo di definire le modalità di esecuzione dei servizi da parte di Ferrari Group Limited e/o le sue società affiliate e agenti (collettivamente “Ferrari”). Le Condizioni si applicano al cliente e a chiunque altro abbia interesse nella spedizione. Il cliente riconosce inoltre che Ferrari può applicare termini e condizioni specifici ove concordati per iscritto. In caso di discordanza tra la Condizioni e tali termini e condizioni specifici, questi ultimi avranno prevalenza nei limiti della discordanza. Le Condizioni e gli eventuali termini e condizioni specifici costituiscono l’integrale accordo tra Ferrari e il Cliente (di seguito, il “Contratto”) e sostituiscono qualsivoglia altro accordo, offerta e contratto, sia in forma scritta che verbale, tra il cliente e Ferrari relativamente alla spedizione.
Il cliente si impegna a rilasciare alla Ferrari ed a sottoscrivere il relativo Ordine di Spedizione. Tale Ordine di Spedizione dovrà essere compilato dal Cliente e consegnato unitamente alla merce.Le prestazioni di stoccaggio o magazzinaggio collegate al contratto di spedizione, quando sono accessorie alla prestazione principale, sono regolate dal presente Contratto.
Il cliente prende atto e accetta che Ferrari può, a sua discrezione, decidere di svolgere tutti o parte dei servizi di cui al presente Contratto direttamente, tramite propri dipendenti o agenti o avvalendosi di sub- fornitori terzi.
1. Oggetto del mandato
Tutte le spedizioni vengono eseguite secondo l’ordine di spedizione impartito dal cliente/mittente a Ferrari, il quale le affida a un vettore e/o corriere espresso di sua scelta, ai sensi dei regolamenti e leggi applicabili.
Ferrari è responsabile solo di tale scelta relativa a via, mezzo e modalità del trasporto.
Su richiesta, a tariffa da concordarsi, è possibile effettuare trasporti aerei speciali a mezzo portavalori Ferrari con merce al seguito.
2. Ordine di Spedizione
Ferrari assume l’incarico solo su ordine specifico del cliente/mittente che dovrà indicare le seguenti informazioni: la natura della merce, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il valore ed ogni altra indicazione utile per l’esecuzione dell’incarico.
Detto ordine di spedizione non può essere sostituito da documenti diversi, quali fattura, copia di apertura di
credito, eccetera. Un’eventuale errata interpretazione di questi documenti è ad esclusivo rischio del
mittente. Comunque, in difetto di istruzioni adeguate od attuabili, Ferrari può, ove necessiti, operare, secondo il proprio discernimento.
2
L’ordine di spedizione dovrà essere compilato dal cliente/mittente e consegnato unitamente alla merce. Il cliente/mittente sarà vincolato dalla sottoscrizione sull’ordine di spedizione apposta da qualsiasi suo impiegato, funzionario, agente e/o incaricato.
3. Responsabilità e obblighi del Cliente
a. Il cliente dovrà fornire tutti i necessari permessi, licenze o altre autorizzazioni necessarie a norma di legge per effettuare l'esportazione o importazione dei beni da trasportare tra vari Paesi ai sensi del presente Contratto.
b. Il Cliente espressamente accetta di mantenere la responsabilità ultima per tutte le tasse, trasporto, imposte, oneri ed altri costi, nonché per le eventuali sanzioni, relative alla spedizione e / o alle merci in essa contenute. Ferrari potrà, a sua esclusiva discrezione, pagare tutti i dazi doganali o altri oneri relativi alla spedizione e il cliente sarà tenuto a rimborsare e a indennizzare Ferrari e / o il suo agente o sub- contractor per le somme pagate, oltre ad altre ragionevoli spese, ivi comprese le spese legali, sostenute da Ferrari nell'ambito di un’azione legale per la difesa di un diritto o per l’ottenimento di un rimborso dal cliente. Nei limiti della legge applicabile, Ferrari si riserva il diritto di chiedere il pagamento di qualsivoglia onere ad essa dovuto ai sensi del presente Contratto dal destinatario o chiunque altro interessato alla spedizione, ivi incluse le spese e i costi legali sostenuti da Ferrari per ottenere il pagamento di tali oneri.
c. Il cliente è responsabile di verificare la correttezza di ogni documento da lui preparato o emesso in relazione al trasporto di una spedizione da parte del vettore, inclusa tra l’altro la documentazione di supporto (ad esempio, le fatture, autorizzazioni sdoganamento o documenti simili).
d. Il cliente è esclusivamente responsabile dell’imballaggio dei beni e dovrà fornire anticipatamente una notifica scritta della presenza di merci fragili all’interno d i una spedizione. E’ esclusiva responsabilità del cliente assicurare che ciascun collo sia sigillato distintamente e in modo sicuro in modo tale da non poter essere aperto senza lasciare segni esterni visibili di manomissione del collo.
e. Il cliente dovrà dichiarare il valore della spediione prima della consenga a Ferrari.
f. Nessuna delle attività od operazioni richieste dal cliente in base al presente Accordo, devono in alcun modo essere collegate al riciclaggio di denaro o ad attività terroristiche. Il cliente dovrà fornire ogni ulteriore informazione ragionevolmente richiesta da Ferrari, dal vettore, o da qualsivoglia organizzazione governativa o para- governativa che riguardi la spedizione o le parti interessate alla merce della spedizione. La spedizione potrà essere soggetta a controlli di sicurezza da parte di trasportatori, vettori aerei ed enti governativi, e la Ferrari si presterà a tutti i controlli di sicurezz richiesti. Per conto del cliente e / o del destinatario, e di altri che abbiano interessi alla spedizione, il cliente acconsentirà al controllo di qualsiasi spedizione, se e come richiesto dal trasportatore, dal vettore aereo o dall’ente governativo. Il cliente riconosce e accetta che Ferrari mantenga copie dei documenti di spedizione, in quanto potrebbe essere richiesto dalle leggi vigenti.
g. Il cliente riconosce che potranno essere applicate sanzioni civili e penali, tra cui la confisca e la vendita della spedizione, per aver reso dichiarazioni false o fraudolente riguardo alle merci o alle parti che abbiano interesse ad esse o per la violazione di leggi in vigore.
3
h. Il cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Ferrari e/o i suoi agenti o sub- contractor da ogni danno, perdita, onere (incluse le spese legali), sanzione, multa, responsabilità o richiesta avanzate in qualsiasi momento da qualsiasi soggetto, individuale o collettivo, che possano essere collegate e/o derivanti, direttamente o indirettamente, dalla violazione di qualsiasi clausola del presente Contratto da parte del Cliente, incluse tra l’altro le precedenti assunzioni di responsabilità, garanzie e impegni.
i. Il cliente, anche per conto di chiunque abbia interesse nel trasporto, prende atto e accetta che Ferrari potrà inviare comunicazioni in forma elettronica e usare dispositivi elettronici per ottenere la prova della consegna e della ricezione da parte del destinatario o del soggetto autorizzato a ricevere i beni. Il cliente accetta di non eccepire a Ferrari, per il solo fatto che le informazioni in oggetto sono ottenute e memorizzate in forma elettronica, che quest’ultima non fornisca una prova scritta della consegna.
4. Tempi di resa
Ferrari non garantisce tempi di resa. Ferrari non è responsabile per informazioni errate fornite dai vettori o agenti riguardanti date, termini di carico, scarico o di consegna.
I tempi di resa della merce, salvo casi di “Forza Maggiore” (a titolo esemplificativo: scioperi di dogane, vertenze sindacali e aeroportuali, atti di guerra, blocchi stradali, ecc.), ove pubblicati, sono indicativi e decorrono dal momento in cui la merce è stata affidata a Ferrari o, ove previsto, dal momento dell’operazione doganale di esportazione presso il terminal Ferrari di partenza. I tempi di resa e di consegna non sono da intendersi tassativi e la Ferrari non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto o consegna dei beni, quale che sia la causa di tali ritardi, anche considerando che i trasporti Door To Door comprendono procedure di sdoganamento e altre operazioni speciali (es.: permessi CITES di importazione, licenze, ecc.) sulle cui tempistiche Ferrari non può esercitare alcun controllo.
5. Ricevute merci
Le ricevute merci rilasciate da Ferrari al cliente non implicano garanzia e conoscenza in ordine alla qualità, al contenuto, al valore, al peso dei colli e della merce.
Per quanto riguarda le ricevute merci sottoposte al destinatario (dove per destinatario si intende il soggetto ricevente designato dal cliente, in un luogo designato dal cliente, dove termina il servizio), la responsabilità di Ferrari cesserà con l’apposizione della firma del destinatario o di un suo evidente rappresentante (concierge, portiere, addetto alla reception, personale di sicurezza, personale domestico, parenti o affini , funzionario o persona residente presso l’indirizzo indicato.)
6. Limiti di responsabilità
4
Ove la spedizione da parte di Ferrari includa un trasporto internazionale, la responsabilità di Ferrari per qualsiasi smarrimento, danno o ritardo, occorso a tutto o parte del bene oggetto del trasporto, è limitata come segue.
6.1. Trasporto via aerea
Se il trasporto è effettuato in tutto o in parte per via aerea, se comporta una destinazione finale od una fermata di transito in un Paese differente da quello di partenza, tale trasporto sarà soggetto alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come emendata dal Protocollo dell’Aja (1955), o dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 come di volta in volta integrate e modificate. Questi trattati internazionali governano e limitano la responsabilità per danni, smarrimento o ritardi occorsi durante il trasporto, a 17 Diritti Speciali di Prelievo per kg. (approssimativamente 20 USD per kg.).
6.2. Trasporto su strada
Se il trasporto è effettuato via terra in, verso o da un Paese firmatario della Convenzione sul Contratto per il Trasporto Internazionale di Merci su Strada (Convenzione CMR stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956) come di volta in volta integrata e modificata, la responsabilità per smarrimento o danni alla merce trasportata, od a parte di essa, è limitata a 8.33 Diritti Speciali di Prelievo per kg. (approssimativamente 10 USD per kg.).
7. Contrassegno
Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal cliente/mittente (donneur d’ordre) e deve essere chiaramente indicato nell’Ordine di Spedizione in modo chiaro e ben visibile, barrando l’apposita casella seguita dall’importo in valuta, esposto in cifre e in lettere. L’inadempimento delle suddette formalità comporterà l’esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Il cliente/mittente (donneur d’ordre) autorizza Ferrari ad accettare dai destinatari della merce, come pagamento delle somme indicate in contrassegno, contanti (nei limiti previsti dalla legge), assegni circolari, nonché, in assenza di contrarie istruzioni impartite in forma scritta anteriormente alla consegna delle merci, anche assegni bancari. Per espressa volontà delle parti il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del cliente/mittente . Nei limiti della legge applicabile, Ferrari si riserva il diritto di chiedere al cliente il pagamento di qualsivoglia onere dal dovuto dal destinatario, ivi incluse le spese e i costi legali sostenuti da Ferrari per ottenere il pagamento di tali oneri.
8. Responsabilità
5
Fatte salve le previsioni di cui alla Clausola 6 (Limiti di responsabilità) e 9 (Assicurazione ed estensione dei limiti di responsabilità), Ferrari è responsabile per la perdita o avaria delle merci occorse dal momento della presa in consegna al momento della riconsegna sino al valore dichiarto, purché non dovute ad atti o fatti del mittente e/o del destinatario, a difetti e qualità dei beni e del loro imballaggio e/o a casi fortuiti e di forza maggiore.
In particolare non si risponde per differenze di condizioni, numero e peso dei beni che non siano stati
preventivamente esibiti all’incaricato della Ferrari e da questi verificati.
Non si risponde mai comunque della qualità dei beni. Non si risponde per danni, avarie od anomalie causate da funzionari od agenti o personale doganale e/o comunque di enti pubblici. Non si risponde per danni derivanti da rapina e/o rapina a mano armata e/o rapina con sequestro e/o causati da eventi bellici, terroristici, in occasione di scioperi e tumulti, eventi tellurici e simili, sinistri ai mezzi di trasporto aerei e/o sinistri ai mezzi di trasporto terrestri, imputabili a terzi.
9. Assicurazione ed estensione dei limiti di Responsabilità
9.1. Dietro ordine scritto e con la compilazione della casella nell’ordine di spedizione, la Ferrari assicura la merce affidatale per il trasporto per il valore dichiarato (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. Questa dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato assicuratore.
9.2. La copertura assicurativa non copre comunque le perdite o i danni indiretti o i mancati guadagni ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della spedizione. Tutte le perdite parziali o totali o le avarie delle merci dovranno essere lamentate per iscritto dal proprietario della merce secondo gli Incoterms con lettera raccomandata da pervenirsi a Ferrari entro e non oltre 8 giorni dalla consegna della merce, pena la decadenza del diritto al risarcimento dei danni. Tale comunicazione verrà presa in considerazione solo a condizione che, al momento della consegna del paccoe, il collo mostrasse segni visibili di manomissione e il destinatario abbia provveduto a dichiarare riserva sulla Lettera di Vettura o Bollettino di Consegna ed abbia dichiarato per iscritto qualsiasi ammanco od avaria od altra anormalità. In caso di perdita totale della spedizione, gli 8 giorni decorreranno dal momento in cui l’avente diritto notificherà di essere venuto a conoscenza del sinistro. Ogni risarcimento per perdita o danno è altresì soggetto ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto e a eventuali ulteriori termini e condizioni concordate da Ferrari e dal cliente (anche per conto di chiunque altro interessato alla spedizione).
9.3. Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, il valore del premio assicurativo sarà pari a quanto previsto dalla tariffa Ferrari applicabile al momento della spedizione o sulla base di accordi contrattuali in essere.
6
9.4. Il cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera la Ferrari da ogni responsabilità per perdita o avaria alle cose durante il trasporto e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’assicuratore contro il vettore. Il cliente garantisce e malleva la Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’assicuratore.
10. Spedizioni multi collo
Per le spedizioni multicollo il cliente deve dichiarare nell’ordine di spedizione il valore di ogni singolo collo. Qualora detto valore non venisse dichiarato e Ferrari avesse accettato comunque la spedizione, assicurandone l’intero valore, In caso di perdita di un collo o comunque in caso di perdita parziale, Ferrari rimborserà il danno calcolandolo proporzionalmente al numero dei colli.
11. Merci fragili
Nonostante la dichiarazione di valore, le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del cliente. L’accettazione delle stesse da parte di Ferrari non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura. Tuttavia, Ferrari accetta di assicurare dette merci contro perdita e danneggiamento, fatti salvi i casi di danni derivanti da imballaggi insufficienti o difettosi, a condizione che l’assicurazione sia stata richiesta con l’apposita dichiarazione sull’ordine di spedizione.
12. Merci pericolose
12.1. Ferrari non accetta in alcun caso spedizioni di merci pericolose, incluse quelle sottoposte alle istruzioni tecniche ICAO (International Civil Aviation Organisation), alla regolamentazione IATA (International Air Transport Association) sulle merci pericolose, al codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods), alla regolamentazione ADR (accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merce pericolosa su strada) o ad ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto di merci pericolose.
12.2. A discrezione di Ferrari potranno essere accettate merci pericolose di cui alla regolamentazione ADR per il trasporto in alcuni Paesi, laddove sia stato accertato, da parte di Ferrari, lo status di Cliente Autorizzato. Le merci pericolose di cui alla regolamentazione ADR potranno essere accettate solo a condizione che esse siano conformi alla normativa applicabile.
13. Articoli proibiti
Ferrari non accetta articoli proibiti.
13.1 Il cliente/mittente garantisce, con la compilazione dell’ordine di spedizione, che la spedizione non
contiene nessun articolo proibito da regolamentazioni nazionali od internazionali che disciplinano la sicurezza
aerea. E’ obbligo del mittente fornire una descrizione completa del contenuto della spedizione. Le spedizioni
affidateci possono essere soggette a controlli di sicurezza, incluso l’uso dei radiogeni.
7
13.2. Il cliente/mittente garantisce di aver preparato la spedizione in luoghi sicuri, utilizzando personale affidabile da lui assunto, e che la merce è stata protetta da ogni interferenza non autorizzata nel corso della predisposizione, dell’immagazzinamento e del trasporto, sino al momento della consegna a Ferrari.
14. Diritto di ispezione
Il cliente/mittente dichiara di accettare che ogni autorità governativa, incluse le Dogane, possano aprire ed ispezionare la merce in ogni momento.
15. Tariffe e pagamenti – diritto di ritenzione
Il cliente accetta le tariffe e le quotazioni praticate da Ferrari e indicate nei propri listini o concordate per iscritto con il cliente/mittente e di pagare tutti gli importi quando dovuti. Le fatture per il trasporto relative alle spedizioni affidate a Ferrari dovranno essere pagate a ricevimento fattura, salvo diversi termini pattuiti. Il termine di decadenza per eventuali contestazioni della fattura stessa sarà di 30 giorni dal ricevimento fattura.
Le fatture relative alle spese anticipate, quali diritti doganali, dazi, imposte, noli, ecc. sono da regolare a vista, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
Nei limiti della legge applicabile, Ferrari avrà un diritto di ritenzione sulla spedizione e sui documenti ad essa relativi per tutte le somme dovute a qualunque titolo e in ogni tempo ai sensi del buono d’ordine. Ferrari avrà anche un diritto di ritenzione sulla spedizione e sui documenti ad essa relativi per tutte le somme o per qualsivoglia saldo generale o particolare o altri importi dovuti dal cliente a Ferrari ai sensi di qualsivoglia altro
16. Foro competente
Il Contratto è disciplinato dalle leggi di Inghilterra e Xxxxxx.
Xxxxxxxx parte accetta irrevocabilmente che, fatte salve le previsioni che seguono, i tribunali di Londra avranno giurisdizione su qualsivoglia controversia o pretese (ivi incluse controversie o pretese extra- contrattuale) che sorgano dal o siano connesse al Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione. Nulla in questa clausola potrà limitare il diritto di Ferrari di instaurare procedimenti contro il cliente e/o chiunque altro interessato alla spedizione dinnanzi ad altri tribunali competenti, nè l’instaurazione di procedimenti dinnanzi ad uno o più tribunali competenti precluderà l’instaurazione di procedimenti in altre giurisdizioni, anche cumulativamente, nei limiti previsti dalla legge di tale altra giurisdizione.
17. Miscellanea
8
Le Condizioni pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, che potranno essere aggiornate di volta in volta, saranno prevalenti su ogni altra versione.
L’illegalità di qualsivoglia paragrafo, clausola o previsione prevista nel Contratto non pregiudicherà la validità
delle restanti clausole del Contratto. Il Contratto non potrà essere modificato se non per iscritto.
Il cliente conferma di aver letto e inteso l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
Il Contratto è stato redatto in lingua italiana e inglese. In caso di conflitto, la versione in lingua inglese avrà prevalenza.
Chiunque non sia parte del Contratto non ha alcun diritto ai sensi del Contract (Rights of Third Parties) Xxx 0000 o altra legge o disposizione di applicare qualsivoglia termine del Contratto.
18.
Con la compilazione e la sottoscrizione del presente Ordine di Spedizione, il cliente conferma di accettare tutte le condizioni sopra scritte e di approvarle, specificatamente, con particolare riferimento agli articoli n. 7 (Contrassegno), n. 8 (Responsabilità), n. 9 (Assicurazione ed estensione dei limiti di Responsabilità), 10 (Spedizioni multicollo), 11 (Merci fragili), 12 (Merci pericolose), 13 (Articoli proibiti) e 16 (Foro competente).