TRA
CONTRATTO
PER FORNITURA DI LICENZE D’USO IBM SPSS STATISTICS E SERVIZI CONNESSI PER LE UNIVERSITÀ ITALIANE
TRA
CRUI, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, C.F. 97476030586 in persona del Presidente, Legale Rappresentante pro tempore Xxxxxxx Xxxxxxxx,
E
- SPS SRL, sede legale in BOLOGNA, Via XXXXXXX XXXXXXXX 36 AB, capitale sociale Euro 10.400,00 I. V. = diecimilaquattrocento/00 Euro , iscritta al Registro delle Imprese di BOLOGNA al
n. 04222630370, P. IVA 04222630370, domiciliata ai fini del presente atto in XXXXXXXXXXX XX XXXX, xxx XXXXXX 00/0, in persona del AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante Xxxx.
XXXXXXX XX XXX, giusta poteri allo stesso conferiti da verbale assemblea del 01/10/2014 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che la CRUI è l’Associazione delle Università statali e non statali riconosciute, nonché degli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti, generalmente indicati nel loro insieme come “istituzioni universitarie”;
b) che alla CRUI aderiscono 82 istituzioni universitarie come sopra definite;
c) che nel prosieguo del presente atto, così come nei documenti Disciplinare di Xxxx, Condizioni da Gara, Capitolato tecnico, e in tutti gli altri documenti relativi alla gara, le istituzioni universitarie aderenti alla CRUI vengono indicati come “Università”;
d) che le Università, già da molti anni utilizzano, in fornitura di licenze IBM SPSS.
e) che recentemente la CRUI e IBM hanno trovato un comune interesse a definire un contratto unico nazionale per l’intero sistema universitario nazionale;
f) che le singole Università, pur trovando di interesse la soluzione che la CRUI sottoscriva un unico contratto nazionale, conservano la piena autonomia di aderire o meno al contratto stesso;
g) che la CRUI ha di conseguenza definito con IBM un accordo quadro per fornitura di licenze IBM SPSS alle Università
h) che il suddetto accordo quadro prevede una serie di condizioni migliorative dell’IBM SPSS descritte nel Capitolato Tecnico
i) che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo CRUI, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura di licenze;
j) che la CRUI, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e a seguito della Delibera a contrarre della Giunta della CRUI del 21/11/2018, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la “ fornitura di licenze IBM SPSS e servizi connessi, suddivisa in due lotti, per le Università italiane”, attraverso una procedura aperta (CIG Lotto 2: 7849460B4C)
svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 43 del giorno 10/04/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S64 del 1 aprile 2019;
k) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da CRUI e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente Contratto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura di licenze, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dal suo allegato, ivi compreso il Capitolato Tecnico, Capitolato d’Oneri, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata da BPER BANCA SPA per un importo di Euro 637.500,00 = (seicentotrentasettemilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
n) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la CRUI nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto le condizioni generali di quanto definito dalle singole Università interessate con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura di licenze;
o) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, quanto indicato nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Capitolato Tecnico, l’Offerta economica del Fornitore, le Condizioni Generali.
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito del presente Contratto si intende per:
a) Fornitore: l’Impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
b) Università interessate: le Università e gli Istituti di Istruzione Superiore, nonché le Scuole Superiori, statali e non statali aderenti alla CRUI, che aderiscano al presente Contratto;
c) Ai sensi del presente Contratto le licenze IBM SPSS Statistics sono definite nel capitolato tecnico di gara.
d) Prodotti: sono il Software presente sul Listino IBM SPSS Statistics definito nel capitolato tecnico di gara.
2. Le espressioni riportate nei documenti che compongono e che sono parte integrante del presente atto, e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Documenti e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il presente Contratto è regolato:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati compreso, ove applicabile, il D.P.C.M. n. 452/97;
b) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, CRUI e Università interessate da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4 OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura triennale di licenze, da parte del Fornitore e in favore di CRUI per conto delle singole Università, di licenze e servizi IBM. Il Catalogo fa riferimento all’accordo internazionale Passport Advantage: xxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/XX_Xxxxxxxxxx/XX_Xxxxxxxxx_Xxxxxxx.xxx che deve essere accettato da ciascun Licenziatario. Per il modulo di adesione: xxxx://xxxxxx.xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxxx/XX_xx rollment1sig_editable_Italian.pdf.
La sottoscrizione dà diritto alla prestazione dei servizi connessi e alle ulteriori attività stabilite nel presente Contratto.
2. In particolare l’oggetto del Contratto è costituito da Licenze d’uso dei programmi software di cui al Listino IBM SPSS Statistics (definite nel capitolato tecnico di gara) come specificato nell’art. 1 del Disciplinare di gara.
3. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della CRUI a fornire Licenze d’uso così come richiesto e nella misura richiesta dalla CRUI per conto delle Università interessate.
4. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a fornire un’interfaccia WEB per la gestione del Contratto, come meglio definito nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
5. In ogni caso, le predette forniture di licenze e i servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Economica.
6. La CRUI si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare
il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la CRUI, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, il presente Contratto ha una durata di
n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua firma.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE E GARANZIA
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali, a:
a) garantire che le Licenze d’uso e i servizi connessi, forniti ai sensi del Contratto abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura delle licenze;
b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Contratto e negli Allegati;
d) manlevare le Università e la CRUI, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto del presente Contratto e degli Ordinativi di Fornitura di licenze.
2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti Software oggetto del presente Contratto sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
ARTICOLO 7 CONSEGNA E VERIFICHE
1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio a perfezionare l’apertura delle Sottoscrizioni e a supportare le singole Università per la generazione delle "chiavi di utilizzo" relative , nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nei successivi commi, oltre che nel Capitolato Tecnico.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l’apertura di ciascuna Sottoscrizione si intende comprensiva di ogni onere relativo alla trasmissione delle e-mail necessarie all’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura, da completarsi da parte delle Università con l’accesso ai prodotti richiesti.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà perfezionare l’apertura delle sottoscrizioni entro e non oltre il termine di n. 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo stesso, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, dalla Data di Attivazione del presente Contratto, il Fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza mediante l’attivazione di un apposito “Customer Care”, con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste relative agli ordini ricevuti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto il numero telefonico e l’indirizzo e-mail dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste di intervento, apertura e chiusura delle chiamate, vale quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
A ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato alla CRUI e/o alle Università richiedenti l’intervento, unitamente alla data ed ora di registrazione.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da CRUI per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto pari a:
a. 22,75% (ventidue/75 per cento) alle componenti di IBM SPSS Statistics del Catalogo licenze CRUI Campus PA,
b. 22,75% (ventidue/75 per cento) alla componente IBM SPSS Xxxx fuori catalogo CRUI
c. 22,75% (ventidue/75 per cento) alle componenti di IBM SPSS Statistics fuori catalogo CRUI
con i prezzi di riferimento utente finale di cui al Capitolato Tecnico.
2. Il prezzo unitario di ciascuna sottoscrizione è comprensivo della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni altra attività contrattuale.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla data di apertura di ciascuna iscrizione della fornitura di licenze e saranno corrisposti da CRUI entro 90 giorni dalla data della fattura e dalla consegna dell’eventuale documentazione di cui all’articolo 7 delle Condizioni generali, e accreditati, a spese di CRUI, sul conto corrente n. 655754, intestato al Fornitore presso BPER BANCA SPA, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
4. In caso di ritardo, da parte di CRUI, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori come previsto nelle Condizioni Generali.
Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere alla CRUI e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.
ARTICOLO 10 PENALI
1. In caso di mancato rispetto, non imputabile alla CRUI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla CRUI una penale pari a Euro 1000,00= (mille/00), per ogni giorno di ritardo rispetto al su richiamato termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata sostituzione, non imputabile alla CRUI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, dei beni oggetto di verifica negativa nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla CRUI una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo rispetto al su richiamato termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a CRUI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CRUI una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Customer Care che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CRUI una penale pari a Euro
100,00=(cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 11 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 21/10/2019 da BPER BANCA SPA avente n. 19/18177550 di importo pari ad Euro 637.500,00 = (seicentrentasettemilacinquecento/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto indicato nell’art. 11 delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o il Contratto, qualora la mancata attivazione del Customer Care si protragga di oltre n. 20 (venti) giorni dalla Data di Attivazione del Contratto.
2. In particolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, CRUI ha facoltà di rifornirsi, ove riterrà più opportuno, del quantitativo di quanto oggetto del presente Contratto non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Università e/o dalla CRUI.
3. Con l’esercizio di tale facoltà da parte della CRUI, si deroga a quanto stabilito nell’articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto o delle singole Forniture, saranno oggetto, da parte della CRUI, di segnalazione all’ANAC nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/16 e s.m.i..
ARTICOLO 13 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile Generale per l’esecuzione del presente Contratto, per parte del Fornitore, è il sig. XXXXX XXXXXXX, che è anche il referente responsabile nei confronti delle Università e della CRUI; egli avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 14 CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto e gli Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto, al suo Allegato e ai documenti che costituiscono parte integrante del presente contratto, non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una
delle clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento de Contratto o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della CRUI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali altri accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 21/10/2019
CRUI IL FORNITORE
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative xxxxxxxx; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento al presente Contratto:
Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore e Garanzia); Articolo 7 (Consegna e verifiche); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 14 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate al presente Contratto:
Articolo 3 (Utilizzazione del Contratto e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 ((Importi dovuti e fatturazione); Articolo 10 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 11 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Foro competente)
Roma, lì 21/10/2019
IL FORNITORE C.F.: 04222630370