PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE STATUTO
PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE STATUTO
Art. 1 – Denominazione e sede
1. Il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali denominato PREVINDAI – Fondo Pensione, costituito il 4 ottobre 1990 con atto per dott. Vincenzo De Paola Notaio in Roma, repertorio n. 34471, raccolta n. 6323, opera in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI), nonché dei successivi Accordi sindacali intervenuti tra le parti contraenti. Il Previndai, in appresso chiamato « Fondo », è costituito in osservanza degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
2. Il presente Statuto adegua quello approvato con Accordo sindacale 31 luglio 1990 alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 come successivamente modificato ed integrato e di seguito denominato «Decreto».
3. Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 – Durata
La durata del Fondo è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto all'articolo 18 del presente Statuto.
Art. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di provvedere, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge.
Art. 4 – Iscritti
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai commi successivi, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.
2. Sono altresì obbligatoriamente iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del Decreto, di una posizione pensionistica complementare alla data del 27 aprile 1993, sempreché conservata.
3. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto, con gli effetti previsti dall'Accordo sindacale stipulato in data 31 gennaio 1996 tra la Confindustria, l'associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI), i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 1, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati successivamente a tale data.
4. L'adesione di cui al comma precedente, che comporta l’impegno a contribuire al Fondo ai sensi del successivo articolo 13, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al primo comma.
5. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al punto 3, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Art. 5 - Organi del Fondo
1. Sono Organi del Fondo:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori.
Art. 6 – Assemblea
1.L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati « rappresentanti ») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo uno, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI.
2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza.
4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.
5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto.
6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
a) approvazione del rendiconto annuale e della relazione generale, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente;
c) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo;
d) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.
8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma.
9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresen- tanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione.
10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole degli otto decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati.
11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione.
12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.
13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rap- presentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione.
14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:
- modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione;
- procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
- quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento.
15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i nove decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità.
17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione.
18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono valide con il voto favorevole degli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.
19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello.
20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
21. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
22. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
23. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 7 - Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 10 componenti nominati dall’Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, 5 su designazione delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo uno e 5 eletti in rappresentanza della FNDAI.
2. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
3. In particolare il Consiglio:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
b) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del comparto assicurativo e/o dei comparti finanziari, a livello nazionale e/o internazionale;
c) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, delibera la stipulazione, con le società prescelte, di contratti assicurativi e/o finanziari anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento;
d) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; adotta altresì le determinazioni idonee a consentire la conformazione della gestione alle direttive della Commissione di Vigilanza di cui al
Decreto e promuove l'adeguamento della normativa statutaria e regolamentare alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, sottoponendo le relative proposte all'approvazione dell'Assemblea;
e) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;
f) predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell’equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Revisori. Della circostanza il Presidente da’ preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto;
g) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
h) adotta le risoluzioni in materia di informazione agli iscritti e di eventuali opzioni sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo il contenuto delle conseguenti comunicazioni;
i) stabilisce le modalità di versamento dei contributi nonché della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;
l) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del Regolamento, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
m) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, decide gli investimenti di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;
n) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;
o) definisce i criteri di ordine attuariale e/o finanziario coerenti con il modello gestionale prescelto per la determinazione dell’entità della posizione individuale dell’iscritto per gli effetti di cui all’articolo 10 del Decreto;
p) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;
q) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti ed anche su sollecitazione dell’Assemblea, sottopone all'Assemblea stessa eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;
r) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 11 e/o dei rendimenti finanziari di essi da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 12, primo trattino;
s) sempre con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti può determinare, periodicamente, l’importo di partecipazione alle spese di gestione nell’ipotesi di cui all’articolo 8 del Regolamento.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consigliere che, nel corso del mandato, cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito per il periodo residuo su designazione della Organizzazione di appartenenza.
5. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
6. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.
7. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione.
8. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
10. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i sette decimi dei
componenti.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.
Art. 8 – Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota nella quale è descritto il contenuto della variazione stessa.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
Art. 9 – Collegio dei Revisori
1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea.
2. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo uno e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della FNDAI.
3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa eventuali irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
Art. 10 – Regolamento
1. Gli Organi del Fondo sono tenuti ad osservare le norme contenute nel Regolamento.
2. Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea, in sede straordinaria, può deliberare la modificazione del Regolamento.
Art. 11 - Entrate - Patrimonio
1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) i contributi, ivi compreso quello consistente nella destinazione di quota o dell'intero TFR, versati dalle imprese industriali e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 4 del presente Statuto nonché dai rispettivi dirigenti, nella misura stabilita tempo per tempo dagli Accordi vigenti sia con riferimento agli iscritti ante 28 aprile 1993, sia con riferimento agli iscritti dal 1° gennaio 1996, destinatari dell’articolo 8 del Decreto;
b) gli importi trasferiti al Fondo relativi alle posizioni previdenziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, casse o fondi richiamati all'articolo 4 del presente Statuto nonché gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, con le modalità previste dal Regolamento;
c) gli interessi di mora dei contributi di cui alla lettera a);
d) gli interessi e í rendimenti delle disponibilità amministrate;
e) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.
Art. 12 - Spese di gestione
1. Alle spese di gestione del Fondo si provvede mediante:
- una quota parte dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 11 e/o dei rendimenti finanziari di essi;
- gli interessi di mora di cui alla lettera c) del predetto articolo 11, limitatamente alla eventuale quota eccedente gli importi indicati al successivo articolo 14;
- le entrate previste dalle lettere d) ed e) del medesimo articolo 11.
Art. 13 – Contributi
1. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 11, non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti dagli Accordi tempo per tempo vigenti.
2. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione co- munque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decreto, delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFR, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigenti.
4. I termini entro i quali devono essere versati i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), sono stabiliti dal Regolamento.
Art. 14 – Ritardato versamento dei contributi
1. Le aziende che non versino i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), entro i termini stabiliti dal Regolamento sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di sconto in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.
2. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato di 0,3 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai primi due e fino al trentaseiesimo mese successivo.
3. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del rendimento relativo alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità indicate dal precedente articolo 12.
Norma transitoria
Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, per le situazioni di morosità in corso, ove il ritardo abbia superato, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, la durata di trentotto mesi, l'aumento già maturato resta consolidato nella misura raggiunta alla data predetta.
Art. 15 – Beneficiari
1. Sono beneficiari delle prestazioni di natura previdenziale di cui all'articolo 3 i dirigenti iscritti.
2. Nel caso in cui il decesso del dirigente iscritto avvenga prima del conseguimento del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 16, beneficiari a titolo di riscatto della posizione esistente sono i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 - ter, del Decreto.
Art. 16 – Prestazioni
1. Alle prestazioni di natura previdenziale, in adempimento del suo scopo istituzionale, il Fondo provvede mediante un sistema di capitalizzazione dei contributi e degli importi, in quanto effettivamente versati, indicati alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 11. Per gli importi di cui alla lettera c) la capitalizzazione è effettuata limitatamente alla misura indicata dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, e per i proventi o importi di cui alla lettera e) la capitalizzazione è effettuata limitatamente a quanto di pertinenza della posizione individuale.
2. La capitalizzazione della posizione individuale risultante dagli elementi di cui al comma precedente deve realizzarsi tramite convenzioni per la stipulazione di polizze con imprese di assicurazione e/o per la gestione finanziaria con appositi istituti cui siano corrisposti premi o investite somme idonei ad attribuire ai dirigenti iscritti prestazioni correlate ai predetti contributi ed importi.
3. Salvo quanto previsto al comma successivo, il diritto alle prestazioni previdenziali di cui al comma precedente è conseguito, previa domanda al Fondo, allorquando si verifichino per il dirigente iscritto le condizioni sia della cessazione del rapporto di lavoro sia del possesso dei requisiti per il rico- noscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge (per anzianità, per vecchiaia, per invalidità nonché, limitatamente agli iscritti di cui all'articolo 4, comma 2, per i casi di cosiddetto prepensionamento), per le quali risulti presentata la relativa richiesta. In assenza di tali requisiti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento corrispondentemente a ciascuna delle ipotesi previste.
4. Per gli iscritti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Statuto, l'accesso alle prestazioni correlate al trattamento pensionistico legale di vecchiaia è consentito all'iscritto con un'anzianità contributiva al Fondo di almeno cinque anni. Per i medesimi soggetti, l'accesso alle prestazioni correlate al trattamento pensionistico legale per anzianità è consentito, purché l'iscritto abbia un'anzianità di contribuzione al Fondo di almeno quindici anni ed un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore del presente Statuto l’anzianità di contribuzione di cui al precedente periodo è ridotta, per non più di dieci anni, dell’anzianità maturata in qualità di lavoratore subordinato
non comportante iscrivibilità al Fondo.
Xxxxx restando il criterio di commisurazione delle prestazioni ai contributi effettivamente versati nella posizione esistente, ai fini dell'individuazione dell'anzianità contributiva di cui ai periodi precedenti sono utili sia le anzianità riferite ad eventuali trasferimenti effettuati, sia le anzianità per contribuzione dovuta ancorché non ancora versata, comunque riferite alla posizione esistente.
5. Dette prestazioni, salvo quanto previsto dai successivi commi, sono corrisposte in forma di rendita, da imprese di assicurazione in forza degli accordi cui al primo comma o da altri specifici accordi, in favore del dirigente che ne può chiedere l'erogazione integralmente in capitale se trattasi di iscritto di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Statuto o in una misura non superiore al 50% se si tratta di iscritto di cui al medesimo articolo 4, comma 3, con le modalità previste dalle convenzioni. Sempre a richiesta dell'interessato, la rendita può essere resa reversibile secondo quanto stabilito nel Regolamento
6. In caso di sopravvenuta invalidità permanente del dirigente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, le prestazioni previdenziali spettanti saranno liquidate, a domanda, in suo favore mediante il versamento dell'importo fino a quel momento maturato.
7. In caso di decesso del dirigente non pensionato la posizione previdenziale, costituita dall'importo sino a quel momento maturato, sarà liquidata, mediante riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, ai beneficiari indicati dall’art. 10, comma 3 - ter del Decreto.
Art. 17 - Rendiconti annuali
1. L'assetto amministrativo-contabile del Fondo e' definito dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni dettate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto.
2. L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per ciascun esercizio ed entro i sei mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione della Assemblea il rendiconto e la relazione generale.
4. Il rendiconto e le relazioni che l'accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo uno.
Art. 18 – Liquidazione
1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:
- disdetta dell'Accordo di cui all'articolo 1 ai sensi del punto 12) dell'Accordo medesimo e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;
- sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nel predetto punto 12) o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;
- conforme Accordo tra le parti costituenti.
2. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente articolo 1 nel rispetto, comunque, della disposizione di cui all’articolo 11, comma 1, del Decreto.