DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
ACCORDO DI PROGRAMMA METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI BAMBINI, ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' (LEGGE 104/1992) 2016-2021. | Nr. Progr. 67 Data 29/11/2016 Seduta NR. 11 |
Titolo | |
Classe | |
Sottoclasse |
7
1
0
Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/11/2016
Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi 29/11/2016 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:
Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | N | VECCHI XXXXXXX | S | XXXXXXXX XXXXXXX | X |
MARCHESINI XXXXXX | S | XXXXXX XXXXX | N | XXXXXX XXXXXXXX | X |
XXXXX XXXXX | S | XXXXXX XXXXXX | S | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | S |
XXXXXXXXX XXXXXXX | S | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | X | ||
XXXXXXXX XXXXX | S | XXXXXX XXXXX | X | ||
XXXXXXX XXXXX | S | XXXXXXXXX XXXXXXXX | X | ||
XXXXXXXXX XXXXXXX | S | XXXXXXXXX XXXXXXXX | X | ||
Totale Presenti: 15 | Totali Assenti: 2 |
Assenti giustificati i signori:
XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, XXXXX XXXXXXXX.
Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, XXXXXXXXX XXXXXXX invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg.:
XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX.
L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.
OGGETTO:
ACCORDO DI PROGRAMMA METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI BAMBINI, ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' (LEGGE 104/1992) 2016-2021.
Prima della trattazione del presente punto esce l’Assessore Xxxxxxxxxx, durante la discussione esce il Sindaco Veronesi, pertanto i presenti sono n. 15.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste:
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e in particolare l’art. 13 che intervenendo in materia di integrazione scolastica dispone che essa si realizza anche attraverso “la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.” [La legge 142/1990 è stata abrogata dall’art. 274 del D.Lgs. 267/2000];
- la Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx 8 agosto 2001, n. 26, “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10” e in particolare l’art. 5 il quale affida agli Enti locali la promozione di interventi diretti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica, a favore dei soggetti in situazione di handicap, nel quadro di accordi di programma stipulati tra Enti locali, organi scolastici e aziende Unità Sanitarie Locali;
Preso atto che la citata L.R. n. 26/2001 all’art. 5, comma 3, individua i Comuni quali Enti cui sono affidati, nell’ambito degli accordi di programma e nei limiti delle proprie disponibilità, “gli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione”;
Considerato che il vigente accordo di programma provinciale (2008-2013) è stato prorogato fino all’approvazione di un nuovo testo;
Dato atto che si è costituito, nell’ambito della Città Metropolitana di Bologna, un gruppo tecnico composto da rappresentanti della stessa Città Metropolitana di Bologna, delle autonomie scolastiche, delle Aziende UU.SS.LL., dell’Ufficio scolastico regionale, delle Scuole paritarie, degli Enti di Formazione Professionale del Sistema IeFP, degli Enti Locali distretti Uffici di Piano, delle Associazioni delle famiglie dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna;
Considerato che in seno al gruppo tecnico l’Ambito territoriale 1 – Distretto Pianura Ovest era rappresentato dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano distrettuale e dalla Dirigente scolastica dell’I.C. di Calderara di Reno;
Atteso che il gruppo tecnico ha redatto il testo del nuovo “Accordo di programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità (legge 104/1992) 2016-2021” e i suoi allegati, tutto unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il Sindaco Metropolitano ha trasmesso il nuovo Accordo di programma 2016-2021 accompagnato da propria nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 08.09.2016 con il n. 37193, al fine di avviare gli adempimenti necessari alla sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli Enti coinvolti in seno ad una specifica conferenza dei servizi che sarà all’uopo convocata;
Dato atto che:
- l’Accordo di programma metropolitano è stato sottoposto per parere alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e Imola e alla Conferenza Metropolitana di coordinamento per le politiche dell’Istruzione le quali hanno espresso apprezzamento per la qualità del lavoro svolto frutto di un’ampia condivisione istituzionale e professionale e di collaborazione attiva con le Associazioni delle famiglie;
- i Consiglieri delegati della Città Metropolitana si sono espressi favorevolmente in merito ai contenuti e alla sottoscrizione dell’Accordo;
- il nuovo Accordo di programma metropolitano è stato sottoposto per la presentazione e per un parere all’Ambito territoriale 1 in data 18.10.2016 e che su di esso è stato espresso apprezzamento per il lavoro svolto e la volontà di redigere il nuovo Accordo di programma distrettuale costituendo, a seguito della sottoscrizione di quello metropolitano e nella cornice di quanto da esso disposto, il gruppo di lavoro per la redazione;
Ritenuto che il nuovo Accordo di programma metropolitano rappresenti uno strumento quadro che definisce reciproci, condivisi e omogenei impegni e procedure sul territorio provinciale di Bologna attraverso cui i diritti dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità diventano esigibili anche attraverso l’adozione della nuova modalità dell’Educatore di Istituto a cui si affida la strategia di inclusione nell’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse disponibili;
Preso atto che tale atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare competente in data 09.11.2016;
Udita, sul punto, l’illustrazione dell’Assessore Xxxxxxxxx;
Uditi, nell’ordine, gli interventi dei Consiglieri Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, dell’Assessore Xxxxxxxxx, per alcune risposte, nonché la replica del Consigliere Xxxxxxxxxx;
Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 27.305;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 15 componenti
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate:
1) Di approvare il nuovo “Accodo di programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità (Legge 104/1992) 2016-2021” e suoi allegati, tutto unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di provvedere, attraverso il rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1), in occasione ad una specifica Conferenza dei servizi che sarà all’uopo convocata;
3) Di provvedere, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di programma metropolitano, alla costituzione del gruppo di lavoro, composto da tutti i soggetti firmatari presenti sul territorio, incaricato di redigere l’Accordo di programma distrettuale nella cornice di quanto disposto da quello metropolitano;
Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ACCORDO DI PROGRAMMA METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
DEI BAMBINI , ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA'
(Legge 104/1992) 2016 - 2021
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna
PREMESSA
Legge 104/1992
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Articolo 13
“L’integrazione scolastica della persona handicappata (…) si realizza (…) anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio- assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.”
PREMESSA
La Legge 104 /1992 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate" prevede che a livello territoriale venga sottoscritto un Accordo di Programma attuativo promosso dalla Provincia – oggi Città metropolitana, tra tutte le istituzioni (Servizi Sanitari, Autonomie scolastiche, Enti di Formazione, Scuole paritarie, Comuni e Città metropolitana stessa) che concorrono alla inclusione scolastica dei bambini e alunni con disabilità. Esso ha funzione di indicare principi, regolamentare, integrare e coordinare le politiche dei diversi soggetti che programmano gli interventi didattici, educativi e sanitari, di supporto all'autonomia e all'accessibilità, rivolti ai bambini , alunni , studenti con disabilità iscritti ai servizi educativi, alle scuole statali e paritarie, e nella Istruzione e Formazione professionale. Rappresenta uno standard di impegni e procedure che le diverse Istituzioni pubbliche e private impegnate nel sostenere il successo scolastico e formativo degli alunni con disabilità condividono formalmente per supportare ed agevolare il lavoro di ciascuno, migliorandone al contempo l'efficacia .
L'accordo di programma coinvolge quindi a livello metropolitano tutti gli alunni con disabilità e le loro famiglie, e rappresenta anche uno strumento attraverso il quale i diritti divengono esigibili. La legge prevede infatti la costituzione del Collegio di Vigilanza, organo a cui singoli cittadini ed istituzioni possono accedere laddove ritengano che i propri diritti o le proprie prerogative – normati dall'Accordo- non siano stati rispettati.
Nel nostro territorio L’ “Accordo di programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità ” (attuativo della Legge ), è giunto al suo quarto rinnovo: questo percorso testimonia l'impegno quotidiano , costante e di qualità della comunità professionale di questo territorio per assicurare il successo formativo a tutti e tra questi ai bambini , alunni e studenti con disabilità.
E' frutto , come nella nostra tradizione, di un percorso fortemente partecipato da tutte le Istituzioni e le Associazioni delle Famiglie , che in questa edizione ha visto un significativo ampliamento coinvolgendo la Università di Bologna e le Istituzione scolastiche della Istruzione degli Adulti.
La Città metropolitana ha svolto il ruolo che le compete, assicurando il confronto , la mediazione ponendosi al servizio delle istituzioni del territorio, valorizzando le associazioni delle Famiglie , rappresentando il punto di riferimento per un lavoro condiviso che ha portato ad un risultato importante: il testo finale è l'esito infatti di un lavoro di comunità che ha visto protagonisti in un ampio Gruppo di lavoro coordinato dalla Città metropolitana rappresentativo tutte le Istituzioni e territori e delle Associazioni di Famiglie.
Ripercorriamo in sintesi alcuni elementi significativi presenti nel nuovo Accordo, consapevoli del fatto che il percorso dell'inclusione, mai compiuto definitivamente, è fatto innanzitutto di sensibilità e competenza professionale ,di ricerca agita e azione innovata ogni giorno; l'accordo è uno strumento in più che rappresenta uno sfondo comune e richiama alla corresponsabilità.
1) Nel nuovo testo si afferma il termine inclusione, da non contrapporsi ad integrazione, quanto ad affermare e riconoscere ancor di più il valore di tutte le differenze. Inclusione come una estensione del concetto di integrazione, che coinvolge non solo gli alunni con disabilità, formalmente certificati, ma tutti i compagni, con le loro difficoltà e diversità.
D'altra parte dalla comunità professionale , e con forza dalle scuole e agenzie formative, viene segnalato da un lato l'incremento costante degli allievi con disabilità , ma anche la contestuale presenza di nuovi bisogni e nuovi problemi legati all'apprendimento, che si manifestano costantemente durante tutto l'anno scolastico, con flussi di arrivo continui , per i quali spesso il confine tra disabilità e disagio si fa di nuovo labile; questi fenomeni impegnano le istituzioni Educative, Scolastiche, Sanitarie ed i Comuni in una ricerca spesso difficile di risorse e organizzazioni "straordinarie".
Si è quindi condivisa la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità nella organizzazione delle risposte per fare fronte a nuovi bisogni, assicurare la continuità , valorizzare le competenze professionali dei professionisti che operano sull'alunno , ed al contempo ottimizzare le risorse disponibili assicurando servizi quanto più omogenei nell'intero territorio metropolitano. In sintesi ci si è sforzati di delineare una strategia che possa contemperare qualità/efficacia con efficienza.
Su questo tema, pur in un quadro di grande difficoltà organizzativa e finanziaria evidenziato con forza dai diversi soggetti ( tema sul quale anche come Città metropolitana vogliamo misurarci con approfondimenti di merito, ed una riflessione di più ampio respiro)
✔ i Comuni hanno condiviso criteri e procedure omogenee sul territorio metropolitano per l'assegnazione delle proprie risorse per l'assistenza e l'autonomia ; hanno condiviso che il modello dell'Educatore di istituto ( in alternativa all'educatore sul singolo alunno) possa essere il migliore per ottimizzare le risorse e sostenere la progettualità delle scuole. E ciò anche in riferimento alla disponibilità evidenziata in Accordo che, fermo restando il diritto assoluto del minore disabile, questa flessibilità nell'uso di risorse professionali qualificate possa essere utilizzata in progetti più ampi che interessano anche alunni non certificati, ma comunque con bisogni educativi speciali
✔ I servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e le Autonomie scolastiche hanno condiviso una modalità più flessibile e più efficace dei momenti di confronto, progettazione e verifica del piano educativo che la legge prescrive ,a responsabilità della scuola, per ogni alunno, (Incontri periodici tra tra scuola, famiglia, sanità, figure profili dei Comuni i Gruppi Operativi.),valorizzando con questa funzione anche i momenti di confronto costante che avvengono tra Scuola, Neuropsichiatria
,Famiglia ad esempio nell'ambito di importanti progetti sanitari regionali; e analogamente ,per i giovani che stanno terminando il ciclo di studi superiori, gli incontri che si avviano nell'ambito di quanto previsto dalle Linee metropolitane di indirizzo per la continuità1 . Si è condiviso di valorizzare a tutti gli effetti , anche
1Linee di indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità di cura( sanitaria, assistenziale ,educativa) nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta. Approvate dalle Conferenze socio.-
formali, la presenza nei Gruppi Operativi di componenti dell'Equipe multiprofessionale che opera in NPIA e non necessariamente del solo clinico; in particolare per i giovani adolescenti è stato sottolineato il ruolo e l'importanza degli educatori e psicopedagogisti nella NPIA.
✔ Da tutte le istituzioni emerge la necessità di una attenzione particolare ai bambini e ragazzi stranieri con disabilità, che crescono sensibilmente negli ultimi anni ( a oggi nelle scuole del nord Italia già più del 20% degli allievi è di cittadinanza non italiana); si sono quindi concordati tempi più lunghi per l'osservazione, per definire diagnosi e progetti educativi appropriati, la opportunità di attivare le figure di mediazione appositamente formate , e di promuovere attivamente il coinvolgimento le Associazioni delle famiglie e delle Associazioni dei migranti
2) Su forte impulso anche delle Associazioni delle famiglie e con piena condivisione si è scelto di sottolineare ancora di più il delicato momento dell'Orientamento e dell'Accoglienza delle famiglie e degli alunni con disabilità in particolare nella Scuola Superiore :
✔ Ribadendo la necessità , nell'ambito di un percorso di orientamento continuo, che per i giovani con disabilità esso non si condensi esclusivamente nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado, ma che si formalizzi già a partire dal secondo anno, per evidenziare per tempo potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel quadro del progetto di vita.
✔ Esplicitando che parte importante di questo percorso è rappresentato dal contatto diretto tra lo studente, la famiglia, i referenti della scuola frequentata con gli Istituti Scolastici di possibile accoglienza.
✔ Agli alunni con disabilità, in coerenza con le norme italiane, non è preclusa nessuna scelta: tutte le Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo predispongono, pertanto, nel quadro nelle norme vigenti, in particolare sul tema della personalizzazione degli apprendimenti, strumenti e servizi per una adeguata accoglienza ad alunni con bisogni educativi speciali e, tra di essi, agli alunni con disabilità.
✔ Valorizzando l'importanza di una adeguata accoglienza dell'alunno e della sua famiglia in particolare nell'avvio di un nuovo ciclo scolastico, per predisporre una Piano educativo adeguato e condiviso.
3) In parallelo si è scelto di sottolineare con più forza il valore della continuità sia tra cicli scolastici e formativi, sia nel momento di transizione che segue la fine del percorso scolastico.
✔ predisponendo adeguata ed esaustiva documentazione del percorso educativo svolto, delle competenze acquisite, della potenzialità e degli interessi, che accompagnerà l'alunno in particolare nell'accesso alla scuola secondaria di 2° grado , o nella Istruzione e Formazione professionale regionale e che sarà valorizzato nella costruzione della progettualità che segue la conclusione del percorso scolastico del giovane.
✔ valorizzando le innovazioni legislative che vedono l'alternanza tra scuola e lavoro come opportunità per tutti i giovani, e le risorse e gli strumenti di formazione orientativa che la Regione potrà impegnare in questo campo , in particolare tramite Bandi del Fondo Regionale Disabili specificamente rivolti a sostenere percorsi di avvicinamento al lavoro
sanitarie territoriali di Bologna ed Imola. (dicembre 2015)
✔ ricomprendendo a tutti gli effetti le procedure e i contenuti previste dalle Linee metropolitane di indirizzo per la continuità , già citate, nell'attuazione delle quali si sono dunque impegnati anche la Scuola e la Formazione per le parti di competenza; in tale documento si indicano i percorsi attivabili dall'insieme dei servizi sanitari e socio sanitari ,affinché al passaggio dall'età evolutiva all'età adulta non vi siano soluzioni di continuità sia nel percorso di cura , ma anche nel percorso di crescita personale per il quale il lavoro svolto nella Scuola e nella Formazione viene valorizzato.
4) Per la prima volta sottoscriveranno l'Accordo le Istituzioni scolastiche del Sistema di Istruzione degli adulti, oltre all'Università di Bologna, che ha ritenuto l'Accordo strumento efficace per valorizzare e diffondere il proprio Servizio “Studenti con Disabilità e Dsa” e per integrarlo maggiormente con la rete territoriale che l'Accordo stesso rappresenta. Si tratta di un significativo ed importante ampliamento dei sottoscrittori dell'Accordo , che rende ancor più evidente un principio della L.104 : il diritto per giovani ed adulti con disabilità ad apprendere per tutta la vita.
La sottoscrizione dell'Accordo da parte di queste Istituzioni completa il quadro dei soggetti che, a diverso titolo e nelle diverse fasi di vita, hanno competenze in materia di educazione e che si è ampliato progressivamente nel corso degli anni ricomprendendo oggi anche la vita adulta; l'Accordo coinvolge i Servizi educativi dei Comuni, le scuole dell'infanzia Statali e Paritarie, le Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie, , i Centri di Formazione Professionale accreditati per il sistema regionale di Istruzione e Formazione , e oggi i nuovi Centri per l'Istruzione degli adulti e l'Università.
5) Con questo Accordo riteniamo concluso il processo di armonizzazione tra politiche scolastiche e politiche socio-sanitarie, che era uno degli obiettivi del precedente Accordo e che nel Documento di indirizzo per l'attuale era stato indicato come approdo definitivo; l'Accordo metropolitano ha infatti la natura di accordo quadro, da articolarsi in specifici Accordi Distrettuali che potranno declinare operativamente e migliorare gli impegni e indicazioni in esso contenute, e che saranno inseriti nei Piani di zona della Programmazione Sociale e Sanitaria . In questo processo si consolida il ruolo e la responsabilità delle Autonomie scolastiche e delle Agenzie formative nel rapporto e protagonismo diretto con il territorio per tutte le tematiche che riguardano il benessere dei bambini degli adolescenti e giovani. Anche gli organismi della governance interistituzionale che presiedono alla applicazione dell'Accordo operano quindi integrandosi tra loro, promuovendone il coordinamento, l’azione integrata sul territorio , la valutazione degli interventi realizzati:
✔ la La Conferenza Metropolitana di Coordinamento, istituita dall’art. 46 della Legge Regionale 12/2003, confermata nella L. R. 13/2015, sede di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all’istruzione.
✔ Conferenze territoriali Sociali e Sanitarie di Bologna e di Imola e, quando sarà istituita ai sensi dell'art. 60 della LR L. R. 13/2015,con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, sedi di confronto interistituzionale per le politiche sociali e sanitarie.
6)Infine , la Città metropolitana è promotrice dell'Accordo, ne ha assicurato l'approdo ma anche lo sottoscrive , in relazione alle proprie competenze in materia di edilizia scolastica accessibile e diritto allo studio; essa svolgerà inoltre compiti di promozione e diffusione dell'Accordo, di coordinamento di un Gruppo tecnico interistituzionale specifico che opererà su aspetti applicativi e nel monitoraggio ; se richiesto potrà supportare progettualità territoriali ; assicura inoltre il funzionamento del Collegio di Vigilanza che si
costituirà dopo la sottoscrizione, l'organizzazione della Consulta Metropolitana per il superamento dell'handicap; si impegna anche a svolgere un ruolo di raccolta e diffusione dei dati e di promozione delle iniziative di formazione integrate tra Istituzioni.
Il nostro “Accordo di programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità ” non rappresenta quindi un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso costante e che ha profonde radici. Lo consideriamo un azione fondamentale di quello che sarà il Piano strategico della Città metropolitana, laddove abbiamo indicato come uno dei 7 obiettivi fondamentali “ Un sistema educativo equo e paritario dalla prima infanzia all’università". In esso l'attenzione al successo formativo e all'inclusione per tutti i giovani è un aspetto fondante, e tra di essi i giovani con disabilità rappresentano una risorsa da valorizzare costantemente.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Sindaco Città metropolitana di Bologna
Composizione del Gruppo Tecnico per il rinnovo dell'Accordo di Programma Metropolitano per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini ,alunni e studenti con disabilità
Città Metropolitana di Bologna | |
Tiziana Di Celmo | Area Sviluppo Sociale - Servizio Capitale Umano – Coordinamento e redazione |
Xxxxx Xxxxxxx | Area Sviluppo Sociale |
Autonomie scolastiche | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Ambito territoriale 0 - Xxxxxxxxx Xxxxxxx Ovest - IC Calderara di Xxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Ambito Territoriale 2 - Distretto Casalecchio di Reno - IC Zola Predosa |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx Territoriale 2 - Distretto Casalecchio di Reno - ITCS X. Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxx | Ambito Territoriale 3 - Distretto di Bologna - IIS M. Montessori - Xxxxxxxx xx Xxxxx |
Grazia Xxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx | Ambito Territoriale 3 - Distretto di Bologna - IPSAS Aldrovandi Xxxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxx Territoriale 3 - Distretto di Bologna - IC 8 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx - IC 12 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx Territoriale 3 - Distretto di Bologna - IC 21 |
Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx - IC 20 |
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Territoriale 4 - Distretto Pianura Est - IC San Xxxxxx in Xxxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxx | Ambito territoriale 5 - Nuovo Circondario Imolese - IIS F. Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Ambito territoriale 5 - Nuovo Circondario Imolese - IC Medicina |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Ambito Territoriale 6 - Distretto di San Xxxxxxx di Savena - Istituto E. Xxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxx | Ambito Territoriale 0 - Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx - IC Pianoro ASABO |
Xxxxxxxx Xxxxx | Ambito Territoriale 7 - Distretto di Porretta Terme - IC Porretta Terme |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Ambito Territoriale 7 - Distretto di Porretta Terme - IC Gaggio Montano |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | CPIA Metropolitano di Bologna |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - Liceo Artistico Arcangeli |
Aziende UU.SS.LL. | |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | Servizio di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Azienda U.S.L. di Bologna |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Servizio di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Azienda U.S.L. di Imola |
Ufficio Scolastico Regionale | |
Xxxx Xxxxxxxx Grazia Marzocchi Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna |
Xxxx Xxxxxxx | Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale |
Scuole Paritarie | |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | FISM e FIDAE |
Enti di Formazione Professionale del sistema IeFP | |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx IS |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | XXXXX Xxxxx |
Enti locali - Distretti - Uffici di Piano | |
Xxxxx Xxxxxxx | Ambito Territoriale 1 - Distretto Pianura Ovest |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Territoriale 2 - Distretto di Casalecchio di Xxxx |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Manferrari Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Ambito Territoriale 3 - Distretto di Bologna |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Territoriale 4 - Distretto Pianura Est |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Ambito Territoriale 5 - Nuovo Circondario Imolese |
Xxxxxxx Xxx Xxxxxx | Ambito Territoriale 6 - Distretto di San Xxxxxxx di Xxxxxx |
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx | Ambito Territoriale 7 - Distretto di Porretta Terme |
Associazioni delle famiglie | |
Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | Consulta metropolitana per il superamento dell’handicap |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale |
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna | |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Servizio Studenti con disabilità e con DSA |
INDICE
CAPITOLO 1
FINALITA’, SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 – Finalità
Art. 2 - Enti firmatari e aderenti all’Accordo di programma
2.1. Enti firmatari
2.2. Enti aderenti
Art. 3 - Campo di applicazione dell’Accordo di programma
3.1. Valenza territoriale
3.2. Ambiti di applicazione
3.3. Raccordo con altri strumenti di Programmazione
CAPITOLO 2
IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
Art. 4 – Gli impegni degli Enti
4.1 Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni provinciali e territoriali
4.1.1. Ufficio Scolastico Regionale - Xxxxxx Xxxxxxx - Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna
4.1.2. Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)
4.2. Gli Enti di Formazione Professionale accreditati
4.3. Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
4.4. Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola
4.4.1. Orientamento alla scelta e monitoraggio dei progetti scolastici/formativi a favore dei giovani con disabilità
4.5. Amministrazioni comunali
4.5.1 In qualità di Ente Locale
4.5.2 In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia
4.6. Città metropolitana di Bologna
CAPITOLO 3
COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE, MONITORAGGIO E VERIFICHE
Art. 5 - Organismi di governance e coordinamento a livello metropolitano
5.1. La concertazione istituzionale
5.2. Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano
5.3. Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)
Art. 6 – Promozione, monitoraggio e verifica
6.1. Promozione
6.2. Monitoraggio e verifiche
6.3. Dati per la programmazione
6.4. Verifiche intermedie
6.5. Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza, Difensore civico, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
CAPITOLO 4
IL PERCORSO DI INCLUSIONE A ) - MODALITA'. LUOGHI, STRUMENTI
Art. 7 - Accesso alle Unità di N.P.I.A
Art. 8 - Certificazione per l'integrazione scolastica Art. 9 - Diagnosi Funzionale (D.F.)
Art. 10 - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) Art. 11 - Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) Art. 12 - Gruppo Operativo (G.O.)
Art. 13 - Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) Art. 14 Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I.)
B) ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, CONTINUITA', MULTICULTURALITA' Art. 15 - Accoglienza
Art. 16 - Orientamento scolastico - formativo
Art. 17 - Continuità educativa nel percorso scolastico - formativo
Art. 18 - Continuità tra il percorso scolastico - formativo ed il progetto di vita Art. 19 L'orientamento per la Università
Art. 20 – Bambini e alunni con disabilità di cittadinanza non italiana
CAPITOLO 5
DIRITTO ALLO STUDIO, FIGURE PROFESSIONALI, IMPIEGO INTEGRATO DELLE RISORSE
Art. 21 – Diritto allo studio
Art. 22 – Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa
22.1. Personale docente e di sostegno
22.2. Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)
22.3. Personale degli Enti di Formazione Professionale
22.4. Figure professionali per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 - Legge 104/92)
22.5. Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)
22.6 Tutor amicale
Art. 23 – Impiego coordinato delle risorse
CAPITOLO 6
IL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. GLI STRUMENTI PER LA TRANSIZIONE AL LAVORO.
Art. 24. La Scuola secondaria di secondo grado
Art. 25. Il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Art. 26. La transizione al lavoro
26.1. Alternanza scuola - lavoro
26.2. I percorsi di formazione orientativa per il lavoro
Art. 27 - Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell’inserimento lavorativo
CAPITOLO 7
VALIDITA’ DELL’ACCORDO E ALLEGATI
Art. 28 - Validità dell’Accordo di programma Art. 29 –Allegati all’Accordo di programma
CAPITOLO 1
FINALITA’, SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 – Finalità
Il presente Accordo aggiorna il testo dell'Accordo provinciale già vigente adeguandolo sia allo sviluppo della normativa nel frattempo intervenuta, sia ai cambiamenti culturali e sociali che richiedono ambiti nuovi e/o specifici di intervento, di cui la premessa, parte integrante del presente Accordo, rappresenta una sintesi.
Conferma, quindi, quale finalità irrinunciabile dell'integrazione istituzionale e professionale, di sostenere lo sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art. 12, comma 3 della Legge 104/92), e il valore di una reale partecipazione delle loro famiglie e associazioni al percorso di integrazione scolastica e formativa. L’Accordo intende, quindi, in primo luogo , promuovere il benessere e il successo formativo dei bambini e degli alunni con disabilità, con attenzione al pieno sviluppo delle loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa didattico-formativa anche per il gruppo classe e alla continuità educativa. Gli impegni operativi declinati nell’Accordo mirano, pertanto, a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di risorse professionali più idonee a facilitare il processo di piena inclusione scolastica, formativa e sociale dei bambini e degli alunni con disabilità attraverso l'integrazione costante, funzionale e verificata degli interventi di competenza degli Enti firmatari. Su questo obiettivo centrale vuole anche richiamare una attenzione specifica agli interventi inclusivi per bambini ed alunni con disabilità di cittadinanza non italiana e alle loro famiglie.
L'Accordo intende, al tempo stesso, valorizzare il percorso educativo che si compie nella Scuola e nella Istruzione e Formazione Professionale nella prospettiva più ampia del progetto di vita complessivo, individuando forme di raccordo con i servizi per la disabilità adulta; coerentemente, vuole quindi ribadire la necessità di ricercare costantemente soluzioni per assicurare il diritto della persona con disabilità ad apprendere per tutto l'arco della vita. In questa prospettiva va quindi interpretata la sottoscrizione e l'adesione al presente Accordo delle Istituzioni scolastiche per la Istruzione degli Adulti e dell'Alma Mater Studiorum- Università degli Studi di Bologna.
Su questi temi intende, inoltre, rappresentare un quadro di riferimento dell'agire integrato che può essere declinato, compatibilmente con le norme in vigore, anche a supporto di strategie e interventi per l'inclusione di bambini e alunni con bisogni educativi personali. E’ infatti responsabilità della comunità educante sostenere il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà.
Gli Enti firmatari si impegnano al raggiungimento di tali finalità, ciascuno per le proprie competenze.
Gli Enti aderenti le condividono e concorrono alla loro attuazione.
Art. 2 - Enti firmatari e aderenti all’Accordo di programma
2.1. Enti firmatari
L'accordo di programma a livello metropolitano è sottoscritto tramite i loro Legali rappresentanti dalle Istituzioni operanti nel territorio della città metropolitana di Bologna:
- la Città Metropolitana di Bologna di Bologna, promotrice dell’Accordo;
- l’USR Xxxxxx-Romagna - Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna;
- le Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie, comprese le Istituzioni della Istruzione degli Adulti;
- i Soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di nidi e delle scuole dell’infanzia;
- gli Enti di Formazione professionale accreditati nel Sistema Regionale della Istruzione e Formazione Professionale;
- l'Alma Mater Studiorum- Università degli Studi di Bologna;
- il Nuovo Circondario Imolese;
- i Comuni e le loro Unioni;
- le Aziende UU.SS.LL. della città metropolitana di Bologna.
2.2. Enti aderenti
Aderiscono all'Accordo di programma tramite i loro Legali rappresentanti:
- le Associazioni di famiglie e di persone con disabilità, singolarmente o tramite forme di rappresentanza.
Art. 3 - Campo di applicazione dell’Accordo di programma
3.1. Valenza territoriale
Il presente Accordo trova applicazione a livello metropolitano e diventa riferimento per successivi accordi distrettuali in rapporto ai bisogni dell’utenza e alle risorse proprie di ogni territorio. Gli accordi territoriali sono inseriti nella Programmazione distrettuale per la salute ed il benessere sociale2 e sono finalizzati anche al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extra scolastici, con l’obiettivo di sviluppare ed incentivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione, di favorire l’effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale, di preparare, a partire dall'esperienza scolastica, il passaggio
2Legge 08/11/2000 N. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Articolo 19: Piano di zona
all'età adulta ed a nuove prospettive di inclusione sociale e lavorativa.
Ciascun accordo distrettuale individua i firmatari, gli aderenti e le risorse da impegnare per la sua realizzazione. Inoltre individua sedi, strumenti e modalità di attuazione e verifica di quanto disposto dall'accordo territoriale stesso. Nella stesura degli Accordi distrettuali si adotta un formato omogeneo che ne evidenzi, rispetto al testo dell'Accordo metropolitano, gli elementi aggiuntivi e le specificità.
3.2. Ambiti di applicazione
L’Accordo di programma si riferisce a bambini, alunni e studenti con disabilità, individuati secondo l’art. 8 e certificati secondo l’art. 12 della Legge 104/1992, frequentanti:
- i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), ai quali le norme del presente Accordo si applicano, per quanto compatibili e con i necessari adattamenti al diverso assetto organizzativo, normativo e pedagogico,
- le scuole dell’infanzia e tutte le scuole statali e paritarie dei cicli primario e secondario;
- i corsi del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale svolti presso Enti di Formazione Professionale accreditati,
- i percorsi di primo e secondo livello, promossi dalle Istituzioni per l'Istruzione degli Adulti.
- i corsi dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, secondo quanto indicato al capitolo 4.3, in coerenza con lo specifico e diverso assetto normativo e organizzativo di tale Istituzione.
3.3. Raccordo con altri strumenti di Programmazione
L'Accordo metropolitano promuove l'applicazione diffusa del “Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra familiari, educativi, scolastici o formativi” per tutti i bambini che necessitano di somministrazione di farmaci in orario educativo/scolastico o per i quali sia necessario garantire specifiche attività di supporto a funzioni vitali, con particolare attenzione ai bambini con disabilità, per i quali tale necessità può avere maggiore incidenza.
Promuove, inoltre, e fa proprie per la parte di competenza, le indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità di cura (sanitaria, assistenziale, educativa) nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta", approvate dalle Conferenze Territoriali Sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con l'intento di raccordare al meglio il percorso scolastico formativo degli alunni con disabilità al "progetto di vita e di cure" che si costruisce con e per il giovane dopo la conclusione del ciclo di studi di secondo grado.
Riprende nello specifico allegato (Allegato 9), parte integrante del presente Accordo, l'insieme
delle procedure, delle opportunità e dei servizi che si sono definiti a livello nazionale e regionale per i giovani con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.
I firmatari e gli aderenti promuovono, inoltre, la partecipazione attiva delle Istituzioni scolastiche e Formative ai momenti valutativi previsti nell'ambito della programmazione socio- sanitaria e riferiti a casi complessi di minori in carico ai Servizi Sociali e Sanitari, in particolare in applicazione a quanto previsto dalla Direttiva Regionale 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”.
CAPITOLO 2
IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
Art. 4 – Gli impegni degli Enti firmatari
Gli Enti firmatari assumono gli impegni di seguito indicati che verranno ulteriormente definiti anche in sede di accordi territoriali.
4.1. Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni provinciali e territoriali
4.1.1. Ufficio Scolastico Regionale - Xxxxxx Xxxxxxx - Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna
L’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna (di seguito indicato come U.A.T. BO) è uno dei 7 Uffici in cui si articola sul territorio l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 dicembre 2014 n. 912.
L’U.A.T. XX si impegna a:
a) promuovere e accertare l’applicazione delle norme vigenti e del presente Accordo nelle scuole statali e paritarie (Legge 62/2000) per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni con disabilità;
b) formulare all’Ufficio Scolastico Regionale proposte finalizzate all’assegnazione di un organico di sostegno rispondente ai bisogni rilevati dalle Istituzioni Scolastiche Autonome;
c) assegnare le risorse di organico di sostegno alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base delle richieste dei Dirigenti scolastici, secondo criteri di equità e omogeneità, tenuto conto della normativa di riferimento, dei contratti collettivi di lavoro del personale, nonché dell’entità delle risorse a disposizione e delle tempistiche del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale, per assicurare nelle singole Istituzioni Scolastiche il regolare avvio dell'anno scolastico e favorirne il coordinamento di tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione;
d) promuovere e favorire le attività di formazione, sperimentazione e orientamento in tema di inclusione e disabilità, anche in raccordo ed interazione con gli Enti firmatari competenti nelle suddette materie, in coerenza con le linee di azione fissate dall’Ufficio Scolastico Regionale,
valorizzando le attività del Centro Territoriale di Supporto CTS Marconi e le collaborazioni con il Polo Tecnologico per le Disabilità dell'Azienda USL di Bologna;
e) offrire alle scuole, all’utenza, alla cittadinanza azioni di informazione, divulgazione, supporto, consulenza, dialogo, confronto e sviluppo, in tema di integrazione delle disabilità. Promuovere e sostenere forme di coordinamento, confronto, collaborazione con gli Enti Locali, le Istituzioni Scolastiche, le Aziende UU.SS.LL, nel rispetto di ruoli e competenze proprie, per la realizzazione di efficaci percorsi di inclusione;
f) valorizzare e sostenere percorsi educativi e didattici nelle Scuole Secondarie di Secondo Xxxxx, in integrazione con la Formazione Professionale, Aziende, Servizi sanitari e Sociali, per favorire la possibilità di futura occupazione dei giovani nell'ambito del progetto di vita;
g) provvedere per i minori ricoverati in strutture ospedaliere, in attuazione dell’art. 12, comma 9, della Legge 104/92, d’intesa con le Aziende UU.SS.LL e i centri di recupero e riabilitazione pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri competenti, nei limiti delle risorse disponibili, all’istituzione di classi ordinarie quali sezioni distaccate della scuola statale;
h) promuovere, in coerenza con l’art. 1, commi 70 e 71, della Legge 107/2015, la costituzione di reti di Istituzioni Scolastiche, ai fini della realizzazione di progetti educativi e didattici sui temi dell’inclusione di interesse territoriale, anche valorizzando le risorse dell’Anagrafe professionale;
i) effettuare azioni di monitoraggio e verifica in tema di integrazione delle disabilità in ambito scolastico.
4.1.2 Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)
Le Istituzioni Scolastiche Autonome si impegnano a:
a) inserire all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) il concreto impegno programmatico per l’inclusione da aggiornarsi annualmente tramite il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) ex Direttiva ministeriale 27/12/2012, e destinato a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, prestando particolare attenzione a quelli con disabilità;
b) formulare tempestivamente agli Enti preposti (UAT e Comuni), nelle forme concordate, le richieste per l’attribuzione delle risorse necessarie finalizzate ad una ottimale inclusione degli alunni con disabilità;
c) concordare con gli Enti interessati, le famiglie o loro rappresentanti e comunicare loro per iscritto, in tempo utile, il calendario delle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro previsti dalla L. 104/92: Gruppo Operativo (G.O.), Gruppo di lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S ) e Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) ex C.M n.8 /2013;
d) rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione tra le scuole di grado diverso garantendo il passaggio di informazioni e, tramite la famiglia, o dopo aver acquisito il consenso della stessa, curare il trasferimento della documentazione. Tali modalità di azioni riguarderanno anche le relazioni tra Scuole e Servizi del territorio, tra Scuole e Enti di Formazione Professionale prestando particolare attenzione alla fase dell’orientamento, per favorire la costruzione di un progetto didattico educativo che risponda alle aspirazioni ed alle necessità dell’alunno e che possa svilupparsi in un positivo progetto di vita. A tale scopo anche le modalità di accoglienza, e, ancor prima, la composizione delle classi saranno attentamente definite;
e) coordinare gli interventi e le competenze del personale docente, educativo e dei collaboratori scolastici per garantire l’assistenza ai bambini e agli alunni con disabilità all’interno della struttura scolastica finalizzata al sostegno e all’esercizio delle autonomie personali. Tale assistenza include anche la somministrazione dei farmaci e l’utilizzo di presidi sanitari (DGR n.166/2012 e "Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastico o formativi"). Per l'ottimale conseguimento di questi obiettivi, da esplicitare nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) ex CM n.8 /2013 e nel
PEI dei singoli alunni, va realizzata un'adeguata formazione al personale impegnato in dette funzioni;
f) in specifico, relativamente alle Istituzioni scolastiche del sistema di Istruzione degli Adulti, sostenere e accompagnare durante il percorso di studio tutti gli studenti che in ragione della loro disabilità si trovano a essere in una situazione di svantaggio attraverso un’ulteriore personalizzazione del percorso definito nel Patto Formativo Individuale, la messa a disposizione di modalità di fruizione a distanza degli apprendimenti (FAD) e l’individuazione di figure dedicate alle problematiche concernenti la disabilità in età adulta;
g) promuovere e favorire l'istituto del “prestito professionale” fra scuola e scuola, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 275/98 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” in coerenza con l’art.1, commi 70 e 71, della Legge 107/2015, per valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare la rete fra scuole; tale modalità va particolarmente valorizzata e declinata a livello di accordo territoriale;
h) realizzare e favorire la partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione, promosse dalle Istituzioni Scolastiche o da Enti esterni, rivolte a tutto il personale scolastico impegnato nell’inclusione, su tematiche di carattere pedagogico e didattico e su specifici strumenti e nuove tecnologie per il superamento della disabilità e l’acquisizione delle autonomie personali. Favorire lo scambio di conoscenze e la diffusione di buone prassi nell’ambito dell’utilizzo di nuovi dispositivi funzionali ad una didattica più inclusiva, anche attraverso la partecipazione a bandi europei che prevedano l’implementazione e/o l’aggiornamento delle risorse tecnologiche;
i) predisporre le condizioni organizzative per garantire la partecipazione dei bambini e alunni con disabilità ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate, con particolare riferimento all'affiancamento e al trasporto adeguati nel quadro delle pari opportunità, come stabilito dall’art 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L.18/2009);
k) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda U.S.L. nei casi di bambini e alunni con disabilità trasferiti nel territorio metropolitano di Bologna da altre province o regioni;
l) attivare il tutor amicale nei modi e nelle forme previste nell’art. 22.6. del presente Accordo
nelle scuole secondarie di secondo grado;
m) predisporre nella scuola secondaria di secondo grado strumenti e servizi per un'adeguata accoglienza ad alunni con bisogni educativi speciali e, tra essi, agli alunni con disabilità, informandone i servizi delle aziende UU.SS.LL e le scuole secondarie di primo grado.
4.2. Gli Enti di Formazione Professionale accreditati
La Regione Xxxxxx-Romagna, in applicazione della D.lgs n.226/2005, con la Legge regionale n.5/2011 ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Tale sistema prevede un’offerta di percorsi triennali che rilasciano una qualifica professionale e che sono fortemente orientati al lavoro, progettati e realizzati congiuntamente da Enti di formazione accreditati dalla Regione e da Istituti Professionali.
Gli Enti di Formazione Professionale accreditati per il sistema regionale della IeFP sono parte attiva del secondo ciclo di istruzione e, pertanto, si impegnano a:
a) evidenziare all’interno dell’offerta formativa dei singoli Enti di formazione accreditati le attività previste per la piena inclusione degli alunni con disabilità;
b) concordare con gli Enti interessati, le famiglie o loro rappresentanti, e a comunicare loro per iscritto, entro i primi mesi dall’avvio dell’attività, il calendario delle riunioni dei Gruppi di Lavoro dell'Ente di Formazione Professionale (G.L.E.F.P.) e dei Gruppi Operativi (G.O.);
c) garantire, anche nella fase precedente alla iscrizione, la relazione tra Ente di Formazione, la famiglia, le scuole di diverso grado e i Servizi del territorio per assicurare un percorso di orientamento efficace, una positiva continuità nella transizione dal sistema scolastico al sistema formativo e viceversa; a tal fine si impegnano a partecipare all’ultimo G.O. istituito presso la scuola di provenienza per condivisione e acquisizione della documentazione concernente il percorso scolastico;
d) programmare attività di formazione e supervisione pedagogica per gli insegnanti curricolari e di sostegno, nonché per i tutor ed i coordinatori dei percorsi formativi; favorire la partecipazione del proprio personale ad attività di aggiornamento/formazione promosse da altri enti su tematiche di carattere pedagogico e didattico, su specifici strumenti e tecnologie per il superamento della disabilità;
e) favorire la partecipazione degli alunni con disabilità ai laboratori tecnico-professionali ed agli stage aziendali (che costituiscono parte integrante e significativa dei percorsi formativi della Istruzione e Formazione Professionale) per acquisire le conoscenze e le competenze specifiche del profilo di riferimento, predisponendo, come specificato nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), azioni specifiche di sostegno educativo;
f) garantire la corretta trasmissione agli Enti locali interessati delle schede allegate al presente Accordo per richiedere, in quanto parte integrante del sistema di istruzione, laddove previsto dalla Diagnosi Funzionale (DF) del singolo allievo con disabilità, figure professionali per lo sviluppo delle autonomia e della comunicazione a sostegno della qualità e dell’efficacia del percorso personalizzato;
g) garantire un'adeguata informazione e promozione ai propri allievi e a tutte le istituzioni coinvolte nel processo di integrazione sulle opportunità di transizione verso il lavoro rappresentate dall'offerta di Formazione Professionale e di tirocini formativi (nell'ambito della programmazione regionale) quali strumenti a supporto del progetto di vita dei giovani con disabilità in uscita dai percorsi scolastici e formativi.
4.3. Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
L'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, ai sensi della Legge 17/99, ha istituito la figura del Delegato del Rettore per le problematiche concernenti la disabilità e ha attivato un apposito Servizio.
Il Servizio per Studenti con Disabilità e con DSA è a disposizione degli studenti che, a motivo della loro disabilità, si trovano in una situazione di svantaggio tale da non poter usufruire appieno delle opportunità formative, relazionali e di crescita personale che il percorso universitario può offrire.
Il Servizio svolge attività di indirizzo degli studenti al momento dell’ingresso all’Università, di supporto durante tutto il percorso di studi e di orientamento in uscita, con l'obiettivo di individuare e progettare i tipi di sostegno necessari ad ogni studente per svolgere con profitto il proprio corso di studi.
L’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna si impegna, quindi, ad offrire i seguenti servizi, tenendo conto sia delle risorse disponibili, sia delle specificità dei casi concreti:
• accoglienza, orientamento e analisi dei bisogni degli studenti;
• mediazione nel rapporto con i docenti e le strutture universitarie;
• tutorato alla pari e specializzato;
• consulenza e ausili per consentire la fruizione delle lezioni, lo studio individuale e le prove di esame;
• consulenza sulle strategie di studio e sui possibili ausili tecnologici specifici per le singole problematiche;
• supporto per favorire la mobilità internazionale;
• erogazione di servizi specifici per le disabilità uditive (interpretariato LIS – stenotipia a distanza) e motorie (buoni taxi).
Nell'ambito di tali attività l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna ricerca la collaborazione con Associazioni di volontariato, Enti Locali, Servizi territoriali, sostenendo in primo luogo la capacità dello studente nella costruzione autonoma di relazioni efficaci.
Svolge, inoltre, su richiesta, interventi di orientamento al percorso universitario per giovani con disabilità frequentanti gli Istituti superiori della Città metropolitana di Bologna.
L’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, in osservanza delle norme legislative vigenti, assicura l’esonero totale dalle contribuzioni studentesche per tutti coloro che presentano la certificazione di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 66% oppure la certificazione di handicap ex Lege 104/92.
4.4. Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola
Le Aziende operano attraverso le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza afferenti al Dipartimento di Salute Mentale; tali unità svolgono attività di carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo nel campo dei disturbi psicopatologici, neurologici, neuropsicologici e dei deficit neuromotori e sensoriali in età evolutiva (0-17 anni). L’ambito di intervento è territoriale, in raccordo con il Pediatra di libera Scelta o con il Medico di Medicina Generale.
Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza (UONPIA) operano come servizio specialistico al fine di assicurare la diagnosi, la formulazione del progetto di cura e la presa in carico terapeutica e/o riabilitativa.
Le UONPIA attivano i Percorsi Obiettivi Regionali orientati alla diagnosi e cura di specifiche patologie dell'età evolutiva (Disturbi dello Spettro Autistico, DSA, ADHD, DCA, …) spesso
integrati con altri servizi e istituzioni.
Le UONPIA operano con un approccio multidimensionale e multiprofessionale, attraverso il lavoro di équipe in cui convergono le competenze professionali del Neuro Psichiatra Infantile, dello Psicologo, del terapista della neuropsicomotricità, del fisioterapista, dell'educatore professionale, del logopedista e di altri professionisti eventualmente necessari. Attraverso il lavoro di équipe si elaborano progetti terapeutico-riabilitativi ed educativi, condivisi dalla famiglia e dai diversi soggetti coinvolti, che costituiscono parte integrante di un progetto globale di vita e che si raccordano organicamente ai diversi contesti, con attenzione particolare e fondante al percorso educativo-scolastico-formativo che il minore persegue.
Nell'ambito del presente Accordo, per i minori con disabilità le Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola si impegnano tramite le UU.OO.NPIA a:
a) redigere apposita relazione ed informare la famiglia sul percorso da attuare per il riconoscimento della disabilità ed il rilascio della Certificazione per l’Integrazione Scolastica (CIS) – vedi successivo art. 7.1 - in base a quanto indicato dalla legge 104/92 e successive modifiche, nonché alle disposizioni regionali vigenti in materia;
b) partecipare alle sedute delle Commissioni Medico Legali dedicate esclusivamente ai minori previste dalle norme regionali3, rappresentando agli altri componenti della Commissione le informazioni contenute nella relazione redatta e assicurando alla famiglia il necessario supporto per l’accertamento della disabilità e per il rilascio delle Certificazioni finalizzate all’integrazione scolastica (L. 104/92);
c) concordare, in accordo con la famiglia, modalità di comunicazione con le Dirigenze Scolastiche e Formative e gli Enti Locali per il passaggio delle informazioni necessarie in tempo utile alla definizione del fabbisogno di personale di sostegno e per l'assistenza e l'autonomia, nei casi di bambini e alunni certificati per la prima volta nell'area metropolitana di Bologna o trasferiti da altra provincia o regione;
d) redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.) atta ad individuare le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei bambini e alunni e concorrere all’identificazione delle risorse, dei materiali e degli ausili utili al processo di integrazione scolastica, in tempi il più possibile contestuali alla Certificazione per l’Integrazione Scolastica (CIS);
3L.R. 4/2008 “Disciplina degli accertamenti delle disabilità-ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”; DGR 1851/2012 “Modifiche e integrazioni alla DGR 1/2010: percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Xxxxxx Xxxxxxx".
e) garantire la conservazione dei suddetti documenti presso i propri archivi, nonché la comunicazione formale alle famiglie interessate delle variazioni in caso di modifiche;
f) assicurare la partecipazione ai Gruppi Operativi dell’operatore di volta in volta più coinvolto nel percorso assistenziale, ai GLI e ai GLIS;
g) collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative fornendo consulenze tecniche specialistiche in forma programmata e/o attraverso modalità flessibili in base al bisogno;
h) collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative e con gli Enti Locali per la realizzazione di progetti di aggiornamento e formazione in servizio previsti dalla normativa vigente; attivare percorsi formativi specialistici nell’ambito dei Progetti regionali (PRI-A, DSA, ADHD, DCA,…) assicurando la certificazione degli stessi; promuovere la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione e aggiornamento realizzate anche dagli altri Enti; in questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
i) collaborare a progetti di orientamento con l’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, le I.S.A., la Città Metropolitana e il sistema degli Enti di Formazione Professionale;
j) rendere disponibili le risorse di personale di riabilitazione, sulla base di uno specifico progetto terapeutico-riabilitativo condiviso con la famiglia, al fine di concorrere alla diffusione delle conoscenze utili al percorso didattico-educativo ed inclusivo (ad esempio: individuazione ed utilizzo degli ausili nelle patologie neuromotorie da parte dei fisioterapisti, necessità comunicative e di apprendimento specifiche per DSL, DPS, sordità da parte dei logopedisti ed educatori specializzati);
k) rendere disponibile il personale con competenze educative, con riferimento alle funzioni di orientamento, di monitoraggio del percorso nella scuola di secondo grado, di accompagnamento ai servizi per adulti nelle modalità specificate al successivo paragrafo 4.4.1.;
l) collaborare, anche in eventuale accordo con le Associazioni, alla realizzazione di particolari progetti educativi, scolastici e formativi rivolti a gruppi o a classi per favorire l’integrazione di bambini e alunni con disabilità;
m) fornire alla famiglia, quando prescritto, protesi e ausili personalizzati indicati nel nomenclatore tariffario;
n) coadiuvare, per quanto di competenza, le altre istituzioni per un ottimale riutilizzo delle risorse;
o) garantire la collaborazione in ambito territoriale e metropolitano all’elaborazione dei dati in proprio possesso in ordine ai bambini e alunni con disabilità, trasmettendone le risultanze alla Città metropolitana, allo scopo di consentire una programmazione efficace degli interventi di qualificazione da parte di tutti i soggetti interessati in ordine all’efficacia dell’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni con disabilità;
p) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, secondo quanto previsto dal sistema di qualità aziendale.
4.4.1. Orientamento alla scelta e monitoraggio dei progetti scolastici/formativi a favore dei giovani con disabilità
Per accompagnare i minori con disabilità e le loro famiglie nel passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, le Aziende UU.SS.LL agiscono mettendo in campo modalità operative e azioni di supporto alla scelta, collaborando con le famiglie e le scuole.
Gli educatori professionali e i psicopedagogisti delle UONPIA:
• attivano percorsi di osservazione/valutazione per la conoscenza del ragazzo, al fine di concorrere alla definizione del progetto scolastico-formativo;
• monitorano i percorsi scolastici e formativi al fine di verificarne l’efficacia e valutano congiuntamente alla famiglia, alla scuola e all'Ente di formazione eventuali altri progetti atti a favorire nel tempo lo sviluppo di ulteriori autonomie, le competenze sociali e prelavorative;
• partecipano ai Gruppi operativi e, su richiesta, ai GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica) e ai GLIS nella Scuola secondaria di secondo grado e nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale;
• collaborano, come previsto dalle "Linee di indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità di cura (sanitaria, assistenziale, educativa) nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta", con i Servizi per Adulti (Disabili Adulti, ASP e Psichiatria) al fine di integrare e favorire la continuità degli interventi e dei progetti in atto;
• rilevano, in collaborazione con i Servizi per Adulti e tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili, il fabbisogno annuale per i progetti orientativi - formativi destinati ai giovani con disabilità di età compresa tra i 16 e i 22 anni in transizione tra la
scuola e il lavoro, eventualmente previsti nella programmazione regionale e indicati nel capitolo 6, art. 26.2.; interagiscono con gli Enti di Formazione Professionale assicurando il monitoraggio dei percorsi orientativi e formativi.
Gli operatori dedicati a tali funzioni intervengono in maniera omogenea sul territorio metropolitano e individuano quale luogo di coordinamento, confronto e scambio di buone prassi il Gruppo Inter-Asl, che riunisce, oltre agli operatori NPIA delle due Aziende sanitarie, anche gli operatori dei Servizi per Adulti.
4.5. Amministrazioni comunali
Le Amministrazioni comunali, al fine di assicurare continuità ai progetti individuali anche sulla base di quanto previsto dalla Legge regionale 26/2001, assumono i seguenti impegni di seguito elencati verso i bambini e gli alunni con disabilità propri residenti.
4.5.1. In qualità di Ente Locale
Si impegnano a:
a) promuovere le politiche per l’inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità, in particolare nell’ambito delle Conferenze Territoriali funzionali al miglioramento dell’offerta formativa (art. 46 comma 4 della Legge Regionale 12/2003) e dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale, sostenendo la collaborazione con le famiglie;
b) garantire l’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria competenza, sulla base della normativa vigente;
c) dotare le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze dei bambini e alunni con disabilità e fornire loro le attrezzature tecniche e gli ausili personali richiesti dalle Aziende UU.SS.LL., extra nomenclatore tariffario, necessari per rendere effettivo il diritto allo studio. I
servizi educativi e le scuole potranno autorizzare i bambini e gli alunni a utilizzare le medesime attrezzature tecniche e ausili personali anche al di fuori della sede scolastica per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. I Comuni si impegnano a livello distrettuale a individuare forme di censimento dei propri ausili ed a favorire l'adozione di strumenti utili per promuovere il riuso degli stessi da parte di altri servizi educativi e Istituti scolastici del proprio territorio;
d) dotare i bambini e gli alunni con disabilità di eventuale materiale didattico previsto nei progetti volti a garantire la loro integrazione, che potrà essere aggiuntivo rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole;
e) assegnare alle Scuole ed agli Enti di Formazione accreditati per la Istruzione e Formazione professionale assistenti, educatori, operatori specializzati e con professionalità adeguata per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione dei bambini e degli alunni con disabilità;
f) individuare quale modalità ottimale e prioritaria per assicurare qualità e flessibilità, e dunque efficacia al contributo educativo per i progetti personalizzati degli allievi, l'attribuzione diretta alle Istituzioni scolastiche di un monte ore complessivo di personale educativo/assistenziale (Educatore di Istituto). Le risorse assegnate potranno essere utilizzate anche per alunni con bisogni educativi speciali nell'ambito di un progetto educativo complessivo. Le amministrazioni comunali definiranno le risorse da assegnare per anno scolastico a partire dalle richieste pervenute dalle scuole e dagli Enti di Formazione Professionale con le procedure e con i criteri definiti nel capitolo 5 - art. 22.4. (Figure professionali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione);
g) promuovere e sostenere, compatibilmente con le proprie risorse, l’utilizzo della figura del tutor amicale (capitolo 5 - art. 22.6.) anche ricercando la collaborazione con soggetti privati;
h) provvedere al trasporto scolastico nel percorso casa - scuola e ritorno: il servizio è attivato, a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico (o per periodi inferiori) secondo modalità definite a livello distrettuale e sulla base delle necessità evidenziate nella Diagnosi Funzionale. In alternativa al servizio diretto, si prevede, inoltre, la possibilità di attribuire un contributo economico alla famiglia qualora scelga di organizzare personalmente il trasporto dell'alunno. Il servizio riguarda di norma i bambini a partire dalla scuola primaria. Gli alunni con disabilità possono essere trasportati singolarmente, in piccoli gruppi o inseriti, qualora vi
sia compatibilità e qualora attivato, nel tradizionale servizio di trasporto collettivo scolastico. Al fine di garantire il servizio personalizzato agli alunni che effettivamente ne necessitano, si individuano i seguenti criteri, da declinarsi eventualmente a livello Distrettuale, esplicitati in ordine prioritario: caratteristiche della disabilità da Diagnosi Funzionale, caratteristiche del nucleo famigliare e logistica della scuola;
i) provvedere al trasporto in caso di terapie richieste dall’Azienda U.S.L. verificato che dette terapie non possano essere collocate al di fuori dell’orario scolastico e che né la famiglia né il personale docente e non docente in servizio presso l’Istituzione Scolastica possano provvedere ad accompagnare l’alunno con disabilità. Al fine di sostenere l'acquisizione dell'autonomia, sia per garantire la frequenza scolastica, sia per la frequenza delle strutture riabilitative in orario scolastico, in alternativa al trasporto individuale, si prevede l'accompagnamento con un educatore. E' possibile in accordo con la famiglia, valutare anche il coinvolgimento del tutor amicale o modalità accessorie e integrative del servizio (Associazioni di volontariato);
j) sostenere progetti volti a garantire e a migliorare i livelli qualitativi di integrazione dei bambini e degli alunni con disabilità, con una attenzione particolare ai contesti socio culturali di provenienza e anche in rete con associazioni o altre realtà del territorio;
k) far conoscere e favorire l'accesso alle attività extra scolastiche, comprese le iniziative estive presenti sul proprio territorio, prevedendo criteri e modalità ad hoc per l’assegnazione delle risorse educativo-assistenziali, anche in accordo con i servizi sociali del territorio;
l) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di Lavoro delle Istituzioni Scolastiche (G.L.I.S.) e degli operatori che seguono l’allievo nei Gruppi Operativi (G.O.);
m) garantire la collaborazione con l’Amministrazione scolastica e la Città metropolitana, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all’orientamento scolastico e professionale dei bambini e degli alunni con disabilità;
n) garantire il controllo e la verifica dei propri servizi, anche attraverso la consultazione degli utenti;
o) elaborare annualmente a livello distrettuale i propri dati relativi all'impiego di risorse educative e per il trasporto e renderli disponibili;
p) promuovere percorsi di cittadinanza attiva e sostenere reti comunitarie finalizzate agli obiettivi del presente accordo.
Le azioni dei Comuni sono svolte tramite gli Uffici competenti (di norma collocati nell'area Istruzione) o tramite Aziende Speciali/Consortili a cui abbiano delegato tale competenza. Le attività sono assicurate, nei limiti delle risorse a disposizione, a favore dei bambini e degli alunni con disabilità iscritti a scuole gestite dallo Stato, da Enti Locali, da soggetti privati paritari e da Enti di Formazione Professionale appartenenti al Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale.
I Comuni, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie, e nel caso esse fossero interessate, potranno sostenere i percorsi di integrazione attraverso finanziamenti in luogo di interventi diretti dei propri operatori.
Per gli alunni frequentanti le scuole presso altri comuni, l'Amministrazione comunale di residenza, anzichè offrire il servizio, può garantire le risorse economiche necessarie per la realizzazione dello stesso.
I Comuni potranno individuare sistemi tariffari basati sulla condizione economica, in riferimento agli interventi individuali per il diritto allo studio, ai sensi art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2001.
4.5.2. In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia
Si impegnano a:
a) dare priorità di accesso ai bambini e agli alunni con certificazione di disabilità;
b) facilitare l'acquisizione dei titoli di specializzazione, previsti dalle norme vigenti, agli insegnanti di sostegno delle scuole dell'infanzia in servizio a tempo indeterminato;
c) dare la precedenza nell'assegnazione dei posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia al personale in possesso dei titoli di specializzazione;
d) garantire le condizioni per la collaborazione del personale ausiliario nel processo di
integrazione scolastica;
e) costituire il Gruppo Operativo (G.O.) che si riunisce, su convocazione scritta da parte del Responsabile del servizio, entro il mese di novembre e secondo un calendario concordato con i Tecnici sanitari interessati e le famiglie o i loro rappresentanti e comunicato formalmente a tutti i componenti;
f) in relazione alle specificità dell'utenza, individuare forme specifiche per la promozione della cultura dell'inclusione con iniziative che vedano il coinvolgimento anche delle famiglie;
g) realizzare, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli educatori dei nidi e per gli insegnanti curricolari, per gli insegnanti di sostegno e per il personale ausiliario in servizio presso i propri servizi e scuole su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace il processo di integrazione e di inclusione verrà favorito il lavoro di rete, il sostegno di gruppi informali ed il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che operano a favore dei bambini e degli alunni con disabilità. Con il medesimo intento andrà promossa la massima sinergia tra le iniziative che coinvolgono anche il personale di altri Enti, le stesse famiglie e, in particolare, il personale educativo-assistenziale anche al fine di implementare Progetti Educativi Individualizzati coerenti e che integrino le competenze e le risorse di tutti i soggetti coinvolti che hanno in carico il bambino con disabilità. Verrà comunque favorita la partecipazione di educatori e insegnanti ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
h) promuovere iniziative di innovazione didattica e di sperimentazione, anche in collaborazione con l’Università, le Aziende UU.SS.LL., le Associazioni delle famiglie, le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione accreditati, in particolare per favorire l’integrazione tra servizi, scuola e territorio; promuovere lo sviluppo di competenze specifiche in ordine a particolari tipologie di disabilità; monitorare le tendenze e le evoluzioni relative alla scolarizzazione e all'intervento precoce per i bambini con disabilità nella fascia di età da 0 a 6 anni; contribuire a far crescere la cultura dell'integrazione e dell'inclusione con iniziative che prevedano la partecipazione anche delle famiglie; con il medesimo fine, promuovere e sostenere la documentazione delle esperienze educative e la diffusione e la circolazione delle buone pratiche;
i) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi anche attraverso occasioni e strumenti di rilevazione della soddisfazione delle famiglie;
j) garantire la continuità verticale nei passaggi nido - scuola dell’infanzia e scuola dell’infanzia - scuola primaria attraverso la convocazione nell’ultimo Gruppo Operativo dei referenti della scuola che accoglierà il bambino, la condivisione della documentazione (Profilo Dinamico Funzionale e Progetto Educativo Individualizzato) e la trasmissione formale delle informazioni utili a garantire l’inclusione scolastica del bambino con disabilità nel nuovo contesto; facilitare la progettazione delle azioni volte alla sua accoglienza ed integrazione e dell’eventuale predisposizione di ambienti e materiali.
4.6. Città metropolitana di Bologna
La Città metropolitana nell’ambito delle proprie competenze e della normativa nazionale e regionale vigente in materia si impegna a:
a) promuovere le politiche per l’integrazione dei bambini e degli alunni con disabilità nell’ambito delle sedi di governo territoriale del sistema di istruzione e formazione, in particolare nella Conferenza metropolitana di Coordinamento (art. 46 della Legge Regionale n. 12/2003) e nelle Conferenze territoriali di Ambito, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni delle famiglie su specifiche tematiche. A questo fine la Città metropolitana promuove, inoltre, azioni coordinate per agevolare l'integrazione tra politiche sociali e sanitarie e politiche educative nelle altre sedi istituzionali competenti (in particolare la Conferenza Sociale e Sanitaria Metropolitana, i Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale e il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale
- Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna (art. 5.3. del presente Accordo);
b) garantire nel tempo la conservazione e l’adattamento delle strutture e degli impianti che consentono il superamento di quegli ostacoli architettonici che arrecano disagio a coloro che hanno una ridotta o impedita capacità motoria e che limitano o impediscono l’utilizzo di spazi negli edifici scolastici di competenza; perseguire un percorso di qualità della progettazione di nuove realizzazioni di competenza con l’impegno a progettare “accessibilmente”;
c) assicurare la segreteria del Collegio di vigilanza previsto dalla legge e indicato all'art. 6.5.;
d) dare ampia diffusione dei contenuti del presente Accordo di Programma anche sul proprio sito istituzionale e assicurare a cittadini ed istituzioni supporto e consulenza;
e) valorizzare la partecipazione attiva delle famiglie e delle loro Associazioni nella definizione di percorsi e strumenti che assicurino ai bambini e agli alunni con disabilità, anche in uscita dalla scuola, la piena inclusione sostenendone l'organizzazione e mettendo a disposizione sedi per la Consulta metropolitana per il superamento dell'handicap.
f) programmare, in modo coordinato con gli altri Enti sottoscrittori, e compatibilmente con le risorse finanziarie che la Regione assegna, gli interventi di diritto allo studio in attuazione dell’art. 3 “Tipologia degli interventi” e dell’art. 5 “Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap” della Legge Regionale n. 26/2001"4 così come ribadito dall’art. 2, comma 7 della Legge Regionale n. 12/20035. In particolare prevedendo (così come indicato dagli indirizzi regionali triennali) la priorità rivolta ai bambini e agli alunni con disabilità nell’ambito di:
− progetti di qualificazione scolastica rivolti ai bambini e agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (Legge Regionale n. 12/2003);
− risorse per il trasporto scolastico;
− borse di studio;
g) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, supporto e collaborazione alle Amministrazioni scolastiche e ai Comuni relativamente all’orientamento scolastico e professionale degli alunni con disabilità, anche promuovendo strumenti specifici informativi di supporto alla transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado;
h) assicurare, se richiesto, il sostegno e la collaborazione agli enti sottoscrittori ed aderenti nell'ambito della definizione degli Accordi attuativi a livello distrettuale;
i) coordinare e/o supportare le attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia e della qualità delle attività promosse dagli Enti sottoscrittori ed aderenti, anche attraverso la consultazione degli utenti e delle loro famiglie, prima di tutto tramite la Consulta Metropolitana
4 "Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999, N.10”.
5 "Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro"
per il superamento dell'handicap;
j) promuovere e sostenere nei rapporti con la Regione e gli Enti di Formazione professionale operanti sul territorio metropolitano i progetti curricolari in alternanza o di orientamento in integrazione tra scuola, formazione professionale e territorio, da prevedersi all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano, ed i progetti di formazione orientativa e tirocinio per i giovani in uscita dalla scuola.
l) diffondere annualmente sui propri siti istituzionali i dati che ciascun ente sottoscrittore intenda mettere a disposizione della collettività, atti ad evidenziare l'impegno e le risorse di ciascuno dedicate all'inclusione scolastica e formativa dei bambini ed alunni con disabilità e a rappresentare la base per scelte più efficaci di programmazione;
m) promuovere attraverso i propri siti istituzionali le opportunità di formazione integrata proposte dagli enti sottoscrittori.
CAPITOLO 3
COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE, MONITORAGGIO E VERIFICHE
Art. 5 - Organismi di governance e coordinamento a livello metropolitano
5.1. La concertazione istituzionale
La Conferenza Metropolitana di Coordinamento, istituita dall’art. 46 della Legge Regionale 12/2003, confermata nella L. R. 13/20156 e richiamata nell'”Intesa Generale Quadro Regione e Città metropolitana di Bologna”7, opportunamente allargata ai soggetti firmatari e aderenti del presente Accordo ed al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.), presiede anche all’applicazione del presente Accordo e promuove il coordinamento, l’azione integrata e la valutazione degli interventi realizzati, in quanto sede di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all’istruzione.
Essa opera integrandosi con le Conferenze territoriali Sociali e Sanitarie di Bologna e di Imola e, quando sarà istituita ai sensi dell'art. 60 della LR 30 luglio 2015, n. 13, con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana.
Le Conferenze territoriali Sociali e Sanitarie promuovono, quindi, approfondimenti, verifiche e valutazioni degli interventi realizzati, in particolare per quanto concerne l'intervento degli Enti locali e delle Aziende sanitarie.
Xxxxxx, altresì, a tali organismi istituzionali per le politiche dell'istruzione e le politiche socio- sanitarie promuovere iniziative di concertazione e di condivisione degli impegni e di stimolo all'avvio della stipula degli Accordi Distrettuali con i Tavoli dei Piani sociali di zona, istituiti ai sensi della Legge Regionale 2/2003.
Per le funzioni connesse all’attuazione e verifica dell’Accordo, le Conferenze si avvalgono del Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano appositamente costituito.
5.2. Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano
In considerazione della rilevanza e della complessità dell’agire in raccordo tra le politiche che a
6 L.R. n. 13 del 30 luglio 2015: "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni".
7 Prevista dall'art. art. 5 L.r. n. 13 del 30 luglio 2015.
vario titolo si occupano di disabilità, la Conferenza Metropolitana di Coordinamento e le Conferenze socio-sanitarie istituiscono il Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano che rimarrà in vigore per l’intero quinquennio di durata dell’Accordo stesso.
Tale gruppo, coordinato dalla Città metropolitana di Bologna, è costituito dalle Istituzioni firmatarie ed aderenti al presente Accordo, presenti all'interno delle Conferenze e integrati da:
• rappresentanti del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.);
• un rappresentante delle scuole paritarie a gestione privata (FISM e FIDAE);
• un rappresentante degli Enti di Formazione Professionale attivi nel sistema regionale della Istruzione e Formazione Professionale;
• rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabiliià nominati dalla Consulta metropolitana per il superamento dell’handicap.
Il Gruppo, che si riunisce almeno tre volte l’anno, ha il compito di:
• garantire l’eventuale aggiornamento del testo dell'Accordo sulla base delle modifiche di tipo normativo e legislativo che interverranno nel quinquennio di vigenza;
• promuovere e sostenere le attività di monitoraggio interno degli Enti sottoscrittori;
• sostenere nella elaborazione, raccordare e diffondere gli accordi distrettuali promossi dai Comuni e monitorarne l’andamento garantendone la coerenza con il presente Accordo e valorizzandone anche gli aspetti aggiuntivi rispetto al testo stesso dell’Accordo;
• predisporre, di concerto con il G.L.I.P., una verifica intermedia del presente Accordo e modalità e strumenti di diffusione dello stesso;
• promuovere l'informazione, anche in forma semplificata, dell'Accordo presso le famiglie;
• promuovere e diffondere percorsi di formazione integrata tra le diverse istituzioni e anche in collaborazione con le Associazioni delle Famiglie.
5.3. Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)
Il G.L.I.P. è previsto dalla Legge 104/92 art. 15, comma 3, con “compiti di consulenza e proposta al Dirigente di Ufficio per ambito territoriale, consulenza alle singole scuole, collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende UU.SS.LL. per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi
individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”. Il GLIP viene nominato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico di ambito territoriale, è presieduto da un Dirigente Tecnico coordinatore del gruppo e dura in carica 3 anni. La dimensione interistituzionale del GLIP è definita dal comma 1 dello stesso art. 15 Legge 104/92, che prevede la presenza di rappresentati della scuola e di esperti designati dalle unità sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni delle persone con disabilita'.
Il G.L.I.P., nell’ambito dei compiti attribuiti dalle Legge, in particolare:
a) promuove, in collaborazione con i firmatari del presente Accordo, l’azione informativa alle famiglie sull’Accordo stesso e sui diversi aspetti dell’inclusione scolastica;
b) sostiene e promuove le iniziative finalizzate alla formazione interprofessionale e interistituzionale, all’innovazione e alla ricerca nel campo dell’integrazione;
c) cura la ricognizione e la pubblicizzazione/diffusione delle buone pratiche al fine di contribuire ad una proficua interprofessionalità nella gestione dei processi di integrazione;
d) esamina situazioni significative e questioni di particolare emergenza e complessità, elaborando ipotesi e proposte di intervento, attraverso gli apporti dei suoi membri e delle Istituzioni che essi rappresentano.
Art. 6 – Promozione, monitoraggio e verifica
I soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dell’Accordo, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti. Si impegnano, pertanto, a promuovere iniziative di approfondimento all’interno delle rispettive organizzazioni e dei territori di riferimento, atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell’Accordo.
6.1. Promozione
Gli enti sottoscrittori e aderenti si impegnano a dare la massima informazione sul presente Accordo all'interno delle proprie organizzazioni; si impegnano, inoltre, a informare adeguatamente le famiglie dei bambini e degli alunni con disabilità con particolare attenzione alle situazioni di prima certificazione.
6.2. Monitoraggio e verifiche
Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli
anni:
- tutti gli Enti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica, ciascuna al proprio interno, secondo le modalità definite da ciascun ente nell’art. 4 del presente Accordo, valutando eventualmente a consuntivo le risorse economiche e umane impiegate;
- il G.L.I.P. predispone una relazione annuale di verifica, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche Autonome, dall’utenza e dai Servizi interessati; il G.L.I.P. si avvale degli strumenti di cui riterrà opportuno dotarsi, delle relazioni prodotte dai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e delle valutazioni del Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano (art. 5.2 del presente Accordo).
6.3. Dati per la programmazione
I firmatari e gli aderenti riconoscono che conoscere e monitorare l'andamento dei dati riferiti ai minori con disabilità sia elemento essenziale per una programmazione efficace degli interventi di competenza di ciascuno. Si impegnano, pertanto, a contribuire alla diffusione dei propri dati, in osservanza alla legge sulla privacy.
La Città metropolitana potrà quindi raccogliere e diffonde annualmente
• i dati pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale relativi ai bambini e agli alunni con disabilità iscritti e frequentanti le scuole statali e paritarie,
• i dati forniti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx relativi agli alunni con disabilità frequentanti gli Enti di Formazione Professionale del sistema di IEFP,
• i dati forniti dai Comuni,
• i dati forniti dalle Aziende sanitarie.
Le modalità di raccolta e di diffusione saranno definite all'interno del Gruppo tecnico di cui all'art.5.2.
6.4. Verifiche intermedie
In considerazione della durata quinquennale dell’Accordo, gli Enti firmatari e aderenti concordano nel prevedere una verifica intermedia dell’Accordo.
La verifica intermedia permetterà di effettuare un’adeguata valutazione dell’applicazione dell’Accordo con modalità e strumenti stabiliti in sede di G.L.I.P. e con il Gruppo Tecnico
Interistituzionale metropolitano.
6.5. Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza, Difensore civico, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza, come previsto dall’art. 27 della Legge 142/1990 e dall’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Il Collegio di Vigilanza è presieduto e convocato dal Sindaco della Città metropolitana o da un suo delegato ed è costituito da:
- il Prefetto o suo delegato,
- un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna,
- un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Autonome,
- un rappresentante di un Comune dell’area metropolitana,
- un rappresentante del Comune di Bologna,
- un rappresentante delle Aziende UU.SS.LL.
Per rendere partecipata la verifica “dell’esigibilità dei diritti” sono invitati permanenti agli incontri del Collegio di Vigilanza con diritto di parola un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta metropolitana per il superamento dell’handicap e un rappresentante delle scuole paritarie.
Al Collegio di Xxxxxxxxx sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell’Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti della parte inadempiente, consistenti nell’adottare i provvedimenti previsti dalle norme di legge vigenti.
Il Difensore civico, istituito ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 267/00, ha facoltà di segnalare al Collegio di Vigilanza, di cui sopra, eventuali inadempienze, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini.
Il Garante Regionale per l'Infanzia e l'adolescenza, istituito dalla Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx Xxxxxxx nella seduta del 22/11/20118, svolge un ruolo primario nel supportare i diritti dei bambini e adolescenti con disabilità nel loro percorso scolastico e formativo.
8 Ai sensi della L. 112/2011 "Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. l’adolescenza".
CAPITOLO 4
IL PERCORSO DI INCLUSIONE A ) - MODALITA'. LUOGHI, STRUMENTI
Art. 7. Accesso alle Unità di N.P.I.A
La famiglia, anche su suggerimento degli insegnanti del bambino e dell'alunno che rilevino particolari difficoltà nell'apprendimento, può richiedere - sentito il Medico Pediatra di libera scelta - alle Unità Operative NPIA competenti per territorio una prima visita.
Se la diagnosi di patologia della UONPIA è tale da prefigurare una situazione di disabilità, è compito della stessa, al momento della consegna alla famiglia della diagnosi, presentare le opportunità in termini di risorse a supporto del percorso scolastico del bambino/alunno e gli ulteriori benefici attivati dalla Certificazione per l'integrazione scolastica.
La stessa UONPIA informa la famiglia sulle modalità per la richiesta di accertamento presso la competente Commissione Medico-Legale dell'Azienda USL.
Art. 8 - Certificazione per l'integrazione scolastica
8.1. All’individuazione del bambino e dell’alunno, anche se maggiorenne, come soggetto con disabilità provvede la Commissione Medico - Legale dell’Azienda U.S.L. tramite apposita Certificazione per l’Integrazione Scolastica (CIS), sulla base degli atti in possesso integrati da una relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente delle UU.OO.NPIA delle Aziende UU.SS.LL o altro specialista (patologie organiche sistemiche).
La Commissione Medico - Legale si attiva per rilasciare la CIS anche all’adulto sulla base di documentazione specialistica comprovante la condizione di disabilità.
La Commissione Medico - Legale si attiva di norma entro un mese dal ricevimento della documentazione da parte dell’INPS.
Il percorso di Certificazione si svolge secondo quanto disposto in particolare dalla DGR 1851/2012: "Modifiche e integrazioni alla dgr1/2010: percorso per l'accertamento di disabilita' e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Xxxxxx-Romagna".
La Certificazione per l’Integrazione Scolastica (CIS) attesta la natura della disabilità secondo la Classificazione internazionale delle malattie ICD10 (Allegato 1), mediante il Modello di certificazione e in coerenza con gli Indirizzi per la certificabilità per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità allegati alla Delibera regionale e al presente Accordo (Allegato 2). Essa viene rilasciata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
8.2. Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle competenze del Servizio di UONPIA, presentando autonomamente domanda corredata da certificazione medica di altro professionista privato, la competenza N.P.I.A. è recepita in sede di commissione medico-legale dedicata ai minorenni con disabilità. In tal caso, per quanto concerne le relazioni con l’Istituzione scolastica (vedi Diagnosi Funzionale ecc.), tutti i successivi adempimenti sono a carico della famiglia e dello specialista privato.
In caso di allievi certificati trasferitisi da altre regioni italiane, il competente Servizio dell'Azienda U.S.L. si premura di convalidare la certificazione secondo le procedure previste dal presente Accordo. In attesa di tale convalida, resta valida la precedente certificazione. Per i bambini e gli alunni provenienti dall'estero, se in possesso di documentazione sanitaria, questa deve essere convalidata dalla Commissione Medico - Legale. In caso di assenza di documentazione sanitaria devono accedere al Servizio di NPIA (vedi Art. 7).
8.3. La certificazione viene rilasciata alla famiglia del bambino e alunno, o al diretto interessato in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla (sia all’atto dell’iscrizione che ad ogni passaggio da un ordine di scuola all’altro) ai Servizi educativi, alla Istituzione Scolastica o, qualora superato il primo anno di Scuola Secondaria di secondo grado, all’Ente di Formazione Professionale del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione (IeFP).
La mancata consegna della certificazione da parte della famiglia ai Servizi educativi, all’Istituzione Scolastica o all’Ente di Formazione Professionale non permette di attivare il percorso che assicura al bambino/alunno le ulteriori risorse possibili a sostegno del suo diritto allo studio (insegnante di sostegno, educatore, trasporti, ecc.).
Art. 9 - Diagnosi Funzionale (D.F.)
La D.F. consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate le difficoltà di sviluppo e, al contempo, le capacità e le potenzialità.
La D. F. contiene, inoltre, le "Proposte di risorse per l'integrazione", quali la necessità del docente di sostegno, supporto educativo-assistenziale, la necessità di specifici ausili (da nomenclatore tariffario o anche extra), indicazioni per il trasporto e per particolari progetti, l'eventuale necessità di somministrazione farmaci in orario scolastico.
Alla stesura del modello D.F. allegato al presente Accordo (Allegato 3) provvedono i clinici referenti delle UONPIA. La D.F. viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico o all'Ente
di Formazione Professionale del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione (IeFP) dell’alunno interessato e, comunque, aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti.
In caso di prima individuazione, le Aziende UU.SS.LL. si impegnano a produrre la D.F in tempi il più possibile contestuali alla Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS). La X.X. xxxxx, comunque, redatta in tempi utili per la scadenza delle iscrizioni (di norma entro marzo) per l’attivazione degli interventi di sostegno scolastico e di assistenza all'autonomia.
Art. 10 - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni organicamente e anche collegialmente rilevate dai docenti, personale educativo - assistenziale, operatori sanitari, eventuale referente del Servizio per adulti e dalla famiglia, il Gruppo Operativo (G.O.) elabora e condivide il P.D.F. avendo a riferimento il modello allegato al presente Accordo (Allegato 4).
Il P.D.F. individua le capacità e le potenzialità di sviluppo del bambino o alunno con disabilità, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e potenziate.
Gli impegni che vengono assunti all’atto della sua stesura dovranno essere ricondotti ad un’efficace realizzazione del Piano Educativo Individualizzato.
Il P.D.F. è consegnato in copia alla famiglia ed è aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o alla Formazione Professionale e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario.
Inoltre il P.D.F., debitamente aggiornato, è parte integrante della documentazione che l' Istituzione Scolastica/formativa trasmette, previo consenso della famiglia, ai Servizi per adulti che prenderanno in carico il giovane9 al termine del percorso scolastico-formativo, riportando in tal caso compiutamente le competenze acquisite nel percorso scolastico affinchè siano adeguatamente valorizzate nella definizione del "progetto di vita".
Art. 11 - Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
Il P.E.I. è predisposto per ogni bambino e alunno con disabilità ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Esso può essere redatto, a titolo esemplificativo, secondo il modello allegato al presente Accordo (Allegato 5). Per i bambini inseriti nei Servizi Educativi e nella Scuola dell'infanzia (0 - 6 anni) si utilizza una modalità adeguata alle specificità del contesto , elaborata dal Coordinamento Pedagogico Provinciale (Allegato 6).
9 "Linee di Indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità di cura (sanitaria, assistenziale ed educativa) nel passaggio dall'età evolutiva a quella adulta - Novembre 2015"
Il P.E.I. va definito entro i primi due mesi di scuola dall'equipe pedagogica o dai docenti del Consiglio di Classe, integrato con i docenti della Formazione Professionale nel caso di progetti integrati scuola e formazione, con il contributo degli operatori dell’Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali dell’Ente Locale che seguono il bambino/alunno e della famiglia. La bozza del PEI deve essere trasmessa preliminarmente all'approvazione ai componenti del Gruppo Operativo per le opportune verifiche (vedi art.12). Il Gruppo Operativo sottoscrive il
P.E.I. come impegno per la realizzazione dello stesso.
Il P.E.I. documenta l’integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino/alunno per un periodo di tempo determinato, di norma annuale, e va obbligatoriamente consegnato in copia alla famiglia.
Per la redazione del P.E.I. il Consiglio di Classe e/o l’équipe pedagogica della sezione/classe in cui è iscritto il bambino/l'alunno con disabilità si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della D.F. e del P.D.F.
Per gli alunni nuovi iscritti, per quelli che passano da un ordine di scuola all’altro o anche per coloro che nella scuola secondaria di secondo grado passano da un segmento ordinamentale all’altro, è necessario effettuare, prima dell'avvio dell'anno scolastico, un incontro con la famiglia e gli altri soggetti coinvolti nel progetto educativo dell’alunno al fine di reperire tutte le indicazioni utili alla redazione del PEI.
Le indicazioni così raccolte, arricchite dall’osservazione dei docenti della classe, contribuiranno alla elaborazione, nelle prime settimane di lezione, di un piano di lavoro provvisorio da sperimentare fino a quando non sarà predisposto il P.E.I. definitivo all’interno del Gruppo Operativo.
Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:
- i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- l’eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale;
- le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;
- le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola in sintonia con il progetto di vita;
- i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione;
- i tempi di realizzazione degli interventi previsti;
- le forme e i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. stesso;
- il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.
Art. 12 - Gruppo Operativo (G.O.)
Per ogni alunno con disabilità iscritto a scuola o alla formazione professionale opera collegialmente il Gruppo interprofessionale Operativo. Esso è costituito da:
- il Dirigente Scolastico o il Direttore dell’Ente di Formazione Professionale, o loro delegati;
- il Consiglio di Classe e/o l’équipe pedagogica della classe/sezione di riferimento;
- i referenti della Formazione Professionale, se l’allievo svolge un percorso integrato scuola/formazione/lavoro/territorio;
- uno o più operatori dell’azienda A.U.S.L. individuati tra i componenti facenti parte dell'équipe multiprofessionale del Servizio di NPIA coinvolta nel progetto di cura; a partire dai 18 anni, o anche prima ove concordato, diviene parte integrante del G.O il referente del Servizio Adulti che prenderà in carico il giovane;
- gli educatori e/o tecnici dell’Ente Locale referenti del bambino/alunno;
- la famiglia.
Il Dirigente Scolastico, o il Direttore dell’Ente di Formazione Professionale, possibilmente prima dell’inizio delle lezioni, costituisce formalmente il Gruppo specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi Enti ed i loro recapiti. Trasmette l'atto di nomina ai diversi componenti anche al fine di agevolarne le relazioni e contatti.
Il G.O. viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dell’Ente di Formazione Professionale per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato in orari concordati con il Servizio di NPIA e presso la sede dell’Istituzione Scolastica. Laddove esistano esigenze di razionalizzazione del servizio potrà essere concordata, tra Scuola o Ente di Formazione Professionale e il servizio di NPIA, anche la convocazione del G.O in una sede Aziendale.
Il G.O. si riunisce di norma due volte all’anno; una diversa articolazione degli incontri potrà essere concordata in relazione a specifiche esigenze poste dal progetto individuale del bambino/alunno.
Se convocati dal Dirigente Scolastico, possono essere considerati Gruppi Operativi gli incontri tecnici che si svolgono alla presenza delle diverse componenti (Scuola, Ente di Formazione,
Famiglia, Azienda USL): ad esempio le consulenze dei professionisti della riabilitazione, gli incontri dei Progetti regionali e/o aziendali riferiti a specifiche disabilità per l’osservazione propedeutica alla stesura del PEI definitivo e, nel corso dell'anno scolastico, per l’aggiornamento del piano educativo e/o in riferimento a specifici bisogni.
Possono, altresì, considerarsi incontri di Gruppo Operativo anche quelli previsti nelle “Linee di indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità (sanitaria, assistenziale ed educativa ) nel passaggio dall'età evolutiva a quella adulta” per i giovani dopo il 16° anno di età".
Il G.0 approva e sottoscrive il PEI come impegno alla sua realizzazione ed eventualmente aggiorna il PDF.
I membri del G.O:
- definiscono e formalizzano tempi, modi e tipologie di verifica del P.E.I. e condividono i necessari strumenti per:
• il monitoraggio in itinere del percorso educativo (ad esempio diario giornaliero);
• la registrazione degli incontri che avvengono tra i membri del Gruppo Operativo (ad esempio verbali, report);
• la verifica del PEI al termine dell'anno scolastico (ad esempio relazione finale a cura consiglio di classe /equipe pedagogica).
Gli impegni di lavoro formulati nel G.O. sono vincolanti per tutti i componenti del G.O. stesso e sono verbalizzati; il verbale è trasmesso alla famiglia ed è messo a disposizione dei diversi componenti.
La documentazione prodotta (PEI, Verbali dei Gruppi operativi, diario giornaliero, relazione finale, ...) sarà curata dalla scuola e accompagnerà l'alunno nel suo percorso scolastico.
Più in generale durante l'anno scolastico i componenti del G.O assicurano, anche con modalità flessibili, per le parti di loro competenza, le necessarie attività di verifica, monitoraggio e riprogrammazione del PEI. I componenti del G.O interagiscono tra di loro comunicando con flessibilità, tempestività e con attenzione specifica alle esigenze della famiglia.
Qualora nell'anno scolastico emergano criticità ciascun soggetto, previa richiesta scritta del/al Dirigente Scolastico/Direttore dell'Ente di Formazione Professionale, può richiedere la convocazione urgente di un ulteriore Gruppo Operativo.
Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico/formativo (nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, Formazione Professionale e primo anno scuola secondaria di secondo grado in caso di passaggio ad un percorso di formazione
professionale ) l’ultimo G.O. è integrato con i referenti dell’Istituto a cui il bambino/l'alunno è iscritto per l’anno successivo e, in caso di giovani al termine del percorso di istruzione e formazione, dai Servizi per adulti. In tale G.O si provvede ad aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e/o ad elaborare indicazioni utili alla redazione del P.E.I. che sarà poi completato ed integrato dai docenti della futura classe di appartenenza.
La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di propri consulenti.
Il G.O. potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, su richiesta delle famiglie, di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e monitorandone i risultati.
Fermo restando quanto indicato nel presente Accordo, in caso di trattamenti riabilitativi effettuati da operatori esterni all’Azienda U.S.L., è il G.O. che valuta opportunità e modalità di inserimento nel P.E.I.
Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche e riabilitative dell’Azienda U.S.L., essa dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto che segue l’alunno presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), partecipando agli incontri previsti dal presente Accordo.
A partire dal 18° anno di età, e anche prima ove concordato, il referente dei Servizi per adulti individuato in sede di Equipe Integrata della Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza assicura la partecipazione ai Gruppi Operativi (G.O,) operanti nella Scuola e nella Istruzione e formazione professionale. In particolare nell'ultimo Gruppo operativo nella Scuola e nella Istruzione e Formazione Professionale si procederà all'aggiornamento del PDF e si condividerà ulteriormente con la famiglie e l'istituzione scolastico/formativa il percorso personalizzato previsto che seguirà alla conclusione del percorso scolastico stesso. Il verbale di tale Gruppo Operativo, con il consenso della famiglia, andrà a far parte della documentazione da condividere con i Servizi per Adulti accoglienti e divenire parte della documentazione degli interventi educativi svolti dal giovane.
Art. 13 - Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)
Presso ogni I.S.A. viene costituito il Gruppo di lavoro di istituzione scolastica previsto dall’art 15, comma 2 della legge 104/92, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione relative agli alunni con disabilità e inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
Esso è composto da
• il Dirigente Scolastico che lo presiede;
• un rappresentante dell’Azienda U.S.L. (per la scuola secondaria di secondo grado, un operatore del Gruppo Orientamento e Monitoraggio - art. 4.4.1 del presente Accordo);
• due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato;
• un rappresentante dell’Ente di Formazione Professionale, se vi opera;
• un rappresentante degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado);
• un rappresentante dei genitori degli alunni con disabilità (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato;
• un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto;
• un rappresentante dell’Ente Locale.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle nomine ricevute dagli Enti coinvolti, formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie ad inizio anno scolastico, contestualmente alla comunicazione del calendario degli incontri del Gruppo Operativo (G.O.). Tale Gruppo, che ha valenza triennale, si riunisce almeno due volte l’anno con compiti, tra gli altri, di:
• concorrere all’analisi e all’identificazione dei bisogni degli alunni certificati relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali;
• concorrere a promuovere la corretta applicazione dei protocolli relativi al passaggio e alla formazione delle classi con alunni certificati;
• proporre iniziative di promozione dell'inclusione scolastica della disabilità, anche in collaborazione con Associazioni o altre realtà del territorio;
• monitorare la qualità dell’inclusione, verificandone l’applicazione anche attraverso l’accesso alla documentazione, nel rispetto delle norme relative alla tutela della privacy;
• fornire collaborazione per quanto previsto dall’art. 8 della Legge n.104/92, comma l) e m);
• collaborare nella progettazione dei percorsi di continuità degli alunni certificati in uscita dalla Istruzione Superiore e dalla Istruzione e Formazione Professionale.
Art. 14 Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I.)
Ogni Istituzione scolastica, in base alla C.M. n° 8/2013, istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività che assume funzioni di raccordo e di coordinamento delle risorse specifiche
presenti nella scuola relativamente all’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).
Compongono questo Gruppo di lavoro, oltre i soggetti componenti del GLIS (art. 13), anche tutte le altre figure specifiche di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC assistente educativo culturale, assistenti alla comunicazione, docenti coordinatori o con esperienza e/o formazione specifica, genitori ed esperti istituzionali o esterni in convenzione con la scuola).
Il GLI ha il compito di elaborare una proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) con la richiesta dell’organico del sostegno e delle risorse di competenza degli Enti Locali necessarie ad incrementare il livello di inclusività generale della scuola.
Le Istituzioni scolastiche adotteranno modalità organizzative funzionali alle loro specifiche realtà; potranno, quindi, decidere che il GLI si riunisca anche per sezioni (disabilità, DSA, altri BES) al fine di arrivare alla determinazione di una unica proposta organica a sostegno del proprio progetto inclusivo (N.M. 2563 22 novembre 2013).
B) ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, CONTINUITA', MULTICULTURALITA' Art. 15 - Accoglienza.
Ad ogni bambino e alunno con disabilità e alla sua famiglia va garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo in modo da consentire loro, quanto prima e in modo consapevole, di essere attivi e partecipi nel proprio processo di sviluppo e di inclusione sociale. Nel passaggio delicato da un ordine di scuola ad altro, in particolare possono essere valorizzate, in accordo con la famiglia, forme innovative di percorsi per l'accoglienza nel contesto scuola-classe dell'alunno con disabilità, anche con azioni informative-formative sulle specifiche disabilità che coinvolgano i pari e, se ritenuto opportuno, le loro famiglie.
Art. 16 - Orientamento scolastico - formativo
L’orientamento scolastico ha finalità di sostenere ogni studente e la sua famiglia nel processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse e da affrontare precocemente. Lo studente deve essere considerato nella sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali, accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti riferiti alla salute, quelli cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali.
L'orientamento assume particolare rilevanza nei momenti di passaggio:
• nella scelta del percorso del secondo ciclo di istruzione,
• durante i primi anni del percorso nel secondo ciclo di istruzione, con funzioni di ri- orientamento, nel caso sia necessario ripensare la scelta o nel caso si stia valutando di completare il percorso in un Ente di Formazione del sistema IEFP,
• in prossimità del termine del percorso scolastico-formativo, momento nel quale l'orientamento ad un percorso successivo di inclusione sociale e lavorativa assume particolare rilevanza.
Concorrono all'orientamento tutte le Istituzioni coinvolte nel Gruppo Operativo, la famiglia e l'alunno.
Particolarmente delicato è il passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° Grado. E' necessario pertanto che nel P.E.I, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado (nel quadro di un processo orientativo continuo) siano programmati interventi specifici per l'orientamento al percorso successivo, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel quadro del progetto di vita. I risultati che emergeranno faranno parte integrante del P.D.F., che sarà aggiornato al termine dell'anno scolastico, e che accompagnerà l'alunno nell'accesso alla scuola secondaria di 2° grado. Ai genitori verrà consegnato anche una sintesi del percorso e degli esiti, quale Consiglio Orientativo redatto in forma sintetica.
Parte importante di questo percorso è rappresentato dal contatto diretto tra lo studente, la famiglia, i referenti della scuola frequentata con gli Istituti Scolastici di possibile accoglienza. Agli alunni con disabilità, in coerenza con le norme italiane, non è preclusa nessuna scelta: tutte le Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo predispongono, pertanto, nel quadro nelle norme vigenti, in particolare sul tema della personalizzazione degli apprendimenti, strumenti e servizi per una adeguata accoglienza ad alunni con bisogni educativi speciali e, tra di essi, agli alunni con disabilità.
E' fondamentale, in particolare, che nella fase che precede l'iscrizione al secondo ciclo, le ISA rendano evidenti anche attraverso i propri siti istituzionali, in maniera semplificata ed accessibile alle famiglie, i propri impegni e i servizi possibili per accogliere in maniera adeguata i giovani con disabilità, individuando un referente che possa essere contattato per tempo dalle famiglie e dalla scuola del primo ciclo per approfondimenti e chiarimenti. Analogamente gli Enti di formazione renderanno evidenti i propri servizi, le opportunità e i referenti.
Qualora la famiglia e l'alunno valutino di proseguire il percorso del secondo ciclo nella
Formazione Professionale, e' particolarmente necessario garantire, anche nella fase precedente alla iscrizione, la relazione tra Ente di Formazione, famiglia, Istituzione Scolastica e Servizi del territorio per assicurare un percorso di orientamento efficace e una positiva continuità nella transizione dal sistema scolastico al sistema formativo.
Concorrono attivamente in queste fasi di passaggio gli educatori e gli psicopedagogisti delle Aziende UU.SS.LL., che attivano percorsi di osservazione/valutazione per la conoscenza del ragazzo, al fine di concorrere alla definizione del progetto scolastico-formativo e di supportare la famiglia nella valutazione delle opportunità (come indicato al paragrafo 4.4.1).
Art. 17 - Continuità educativa nel percorso scolastico - formativo
Va garantita la continuità del progetto educativo tra i diversi gradi dell’istruzione e tra le diverse opportunità dell’Istruzione e Formazione Professionale, tra il percorso scolastico- formativo e le risorse del territorio, in relazione al passaggio delle informazioni, all’aggiornamento della documentazione, alla predisposizione delle condizioni per l’accoglienza e all’orientamento educativo e professionale.
I diversi operatori, in tutti i momenti di passaggio, assicurano la corretta trasmissione delle informazioni, il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il coinvolgimento partecipato alle fasi dell’integrazione scolastica e formativa, nella prospettiva dell’autonomia di scelta e della valorizzazione del progetto di vita del bambino e dell’alunno.
Nel percorso per la continuità assume grande rilevanza l’ultimo Gruppo Operativo dell'anno di fine ciclo, che deve essere integrato con i referenti della scuola/ente di formazione che accoglierà il bambino/alunno.
In tale sede viene condivisa e trasmessa formalmente alla scuola ricevente la documentazione (Profilo Dinamico Funzionale e Progetto Educativo Individualizzato, altra documentazione necessaria) e tutte le informazioni utili a garantire all'alunno la piena inclusione scolastica nel nuovo contesto, a facilitare la progettazione delle azioni volte alla sua accoglienza ed integrazione e all’eventuale predisposizione di ambienti e materiali adeguati.
E' comunque opportuno che, già a partire dalla fase di iscrizione all'anno successivo (febbraio), la famiglia e i referenti della scuola frequentata possano esprimere alla nuova sede scolastica particolari bisogni e esigenze di specifici adattamenti.
I Dirigenti scolastici possono, inoltre, avviare progetti sperimentali che, sulla base di accordi fra le istituzioni scolastiche e nel rispetto della normativa vigente anche contrattuale, consentano al docente del grado scolastico già frequentato di partecipare alle fasi di
accoglienza e di inserimento nel grado successivo10.
Nel suo percorso scolastico l'alunno viene valutato in relazione agli obiettivi definiti nel PEI, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 14 comma 1 Legge 104/92. Le singole situazioni saranno definite dai Gruppi Operativi valutando attentamente l'efficacia educativa e didattica delle decisioni e delle scelte relative al percorso scolastico dell'alunno, con particolare attenzione al complessivo progetto di vita dell'alunno stesso. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria la normativa vigente non prevede trattenimenti. Situazioni eccezionali dovranno essere valutate, su richiesta della famiglia, da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria ricevente nello spirito delle normative vigenti e delle circolari di riferimento (MIUR, USR, UAT) e sulla base di articolate relazioni redatte dal referente dell'Azienda U.S.L. di competenza, dal Dirigente/Responsabile/Coordinatore didattico della scuola dell'infanzia, dagli insegnanti e di ogni altro elemento utile a definire il caso.
Art. 18 - Continuità tra il percorso scolastico - formativo ed il Progetto di vita
Il passaggio dall'ambiente scolastico al "dopo" è un momento delicato per l'alunno e la famiglia. Le "Linee di indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità di cura (sanitaria, assistenziale, educativa) nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta", che sono parte integrante del presente Accordo per le parti di competenza, indicano le modalità ed i luoghi attraverso i quali si costruisce, a partire dal 16° anno di età ,un percorso possibile verso l'autonomia e l'inclusione sociale. L'Istituzione Scolastica e l'Ente di Formazione sono membri dell'Equipe Multi-professionale integrata con i Servizi per Adulti che si costituisce presso la NPIA dopo il 16° anno e che prosegue la sua attività nell'ambito al compimento del 18° anno presso le Unità di Valutazione Multidisciplinare dei Servizi per adulti.
In queste sedi ogni valutazione riferita all’andamento del Piano Educativo Personalizzato, espressa dalla scuola/ente di formazione professionale, rappresenta un contributo fondamentale all'individuazione di percorsi di autonomia, di inclusione sociale e lavorativa possibili, così come il Profilo Dinamico Funzionale aggiornato al termine del percorso contribuisce a valorizzate le competenze raggiunte dal giovane con disabilità nel suo percorso educativo.
All’alunno con disabilità nel passaggio dall’età evolutiva a quella adulta viene, quindi, garantita una unitaria presa in carico e programmazione da parte dei servizi Sanitari e Socio-Sanitari, dei
10 MIUR, Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilita’, 2009.
Comuni e delle Istituzioni Scolastiche e Enti di Formazione, finalizzata alla costruzione del suo progetto di vita.
Art. 19 L'orientamento per l'Università
Anche il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all’università – per gli studenti che decidono e possono per legge proseguire gli studi – è una fase a cui porre particolare attenzione perché risponda alla realizzazione del progetto di vita della persona.
Per una buona scelta, è fondamentale l’orientamento che viene proposto negli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.
L’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna prevede momenti di orientamento specifici, sia in presenza (tramite manifestazioni collettive, open day delle scuole universitarie, colloqui individuali con i referenti dell’orientamento), sia a distanza (tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx).
Il Servizio Studenti con Disabilità e con DSA mette in campo, inoltre, iniziative specificamente rivolte a studenti con disabilità e con DSA per individuare le soluzioni più adatte ad un buon avvio del percorso universitario, anche in collaborazione con il Servizio Orientamento universitario e con gli operatori delle scuole secondarie: incontri nelle scuole, colloqui individuali, affiancamento ai percorsi di orientamento previsti per tutti gli studenti, affiancamento nella fase di avvio del percorso, sia tramite tutor specializzati, sia tramite tutor alla pari e volontari.
Art. 20 – Bambini e alunni con disabilità di cittadinanza non italiana
Il percorso di inclusione attiva delineato nel presente Accordo, partendo dal naturale presupposto della scuola italiana inclusiva, fa perno sulla capacità del sistema educativo e formativo di assicurare la personalizzazione degli apprendimenti in riferimento a specifici e individuali bisogni dell'alunno. Esso, quindi, vuole porre una specifica attenzione ai bambini e alunni con disabilità di cittadinanza non italiana che vivono oggettivamente una “doppia differenza”. Infatti, leggere i loro bisogni educativi solo con il filtro della condizione di disabilità (o viceversa di stranieri) può rendere più difficile il loro percorso di inclusione. Il loro numero in questi anni è cresciuto (i dati attuali indicano che più del 20% degli alunni con disabilità è di cittadinanza non italiana). La società multiculturale di fatto pone al sistema educativo, ma più in generale a tutto il sistema del welfare, nuovi traguardi. La riflessione delle Istituzioni che sottoscrivono e/o aderiscono al presente Accordo, si incontra con la ricerca in campo educativo
e individua alcuni punti sui quali si concorda e che potranno essere più compiutamente declinati negli Accordi territoriali che seguiranno:
• necessità di conoscere il fenomeno e disporre di dati analitici, oltre al dato quantitativo assoluto, riferiti ad esempio alle tipologie di disabilità, alla loro incidenza nell'ambito dei ricongiungimenti familiari, ai paesi di provenienza. Pur consapevoli che è difficile disporre di dati analitici, oltre al dato quantitativo totale, ogni Istituzione nei limiti dei vincoli amministrativi e di legge si impegna a diffondere i propri dati e rilevazioni; la Città metropolitana potrà raccoglierli e renderli fruibili in maniera aggregata sui propri siti;
• necessità di tempi lunghi di osservazione per evitare una diagnosi impropria e permettere un'adeguata rilevazione delle conoscenze/competenze pregresse. Sono necessarie osservazioni e valutazioni attente e approfondite per capire se questi bambini/ragazzi manifestino importanti difficoltà di apprendimento come esito di problemi di identità, di lingua e di vissuti traumatici e non di situazioni patologiche. I tempi indicati nel presente Accordo per la definizione degli strumenti dell'inclusione possono, dunque, in riferimento alla duplice condizione di alunno “straniero” con disabilità, essere opportunamente adeguati e ricalibrati;
• necessità di considerare, nella fasi di osservazione, accoglienza, definizione del percorso di cura, progettazione/programmazione didattica, accanto all'aspetto della disabilità, anche il tema della multiculturalità e delle diverse storie di migrazione. E' necessario, pertanto, integrare competenze differenti (personale della scuola e della sanità con figure di mediazione culturale), attivando anche percorsi formativi specifici che valorizzino una professionalità di mediazione culturale nell'ambito della inclusione scolastica. L'educatore di istituto, assicurato dai Comuni, così come declinato nel presente Accordo, rappresenta, inoltre, un'ulteriore risorsa strategica da coinvolgere in fase di programmazione ed in percorsi di formazione integrati con altre professionalità sui diversi aspetti dell'inclusione scolastica e su tematiche anche diverse dalla disabilità;
• necessità di particolare accoglienza e ascolto della famiglia e del bambino/alunno con disabilità, coinvolgendo sin dal primo incontro i genitori nel percorso educativo, scolastico e formativo del figlio/a cercando di avvicinarli al complesso sistema di norme e di diritti/doveri in tema di disabilità. In questo aspetto, delicato anche per le diverse visioni culturali in tema di disabilità, le figure di mediazione culturale appositamente formate, che operano nel campo della sanità e nelle Istituzioni scolastiche,
rappresentano risorse importanti per supportare le famiglie, sia nel percorso per la certificazione, sia nel percorso scolastico. Il P.A.I della scuola può recepire in tal senso specifiche strategie e strumenti per l'accoglienza;
• necessità di predisporre supporti informativi in lingua al fine di far comprendere alle famiglie la documentazione dedicata alla disabilità (CIS, DF, PDF, PEI);
• necessità di coinvolgere le Associazioni dei migranti sui temi dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed al contempo sostenere le famiglie nell'avvicinarsi alle Associazioni di genitori di bambini e giovani con disabilità. Ciò al fine di promuovere la conoscenza dei propri diritti e doveri, condividere temi e problematiche, migliorare le relazioni con le opportunità della scuola e del territorio.
CAPITOLO 5
DIRITTO ALLO STUDIO, FIGURE PROFESSIONALI, IMPIEGO INTEGRATO DELLE RISORSE
Art. 21 – Diritto allo studio
Gli interventi per il Diritto allo Studio sono regolati dalle Leggi Regionali 26/2001 e 12/2003. Per la programmazione delle risorse di propria competenza, i Comuni e la Città Metropolitana assumono a riferimento anche il presente Accordo.
Art. 22 – Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa
Il processo di integrazione richiede l'attiva collaborazione di tutto il personale scolastico e della formazione professionale ed è garantito anche dall'intervento di figure professionali specifiche, individuate in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), operando con spirito di cooperazione integrata.
Sarà cura degli Enti coinvolti favorire momenti di formazione, studio e ricerca comune.
22.1. Personale docente e di sostegno
La responsabilità della qualità dell’integrazione scolastica è dell’intero Collegio dei Docenti e degli organi collegiali della scuola, che prevedono nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto educativo/formativo per ogni bambino/alunno.
La responsabilità diretta dell’integrazione scolastica di ciascun bambino e alunno con disabilità è del Consiglio di Classe o del team docente che progetta, attraverso il P.E.I., tutti gli interventi didattici utili allo sviluppo scolastico di tutte le potenzialità dell’alunno e programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso scolastico.
Gli insegnanti della classe sono tenuti a partecipare alle riunioni interistituzionali con gli altri operatori coinvolti nelle fasi di progettazione, confronto e verifica della singola situazione.
L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe, di cui è contitolare, e rappresenta una risorsa di contesto per garantire idonee strategie educative, didattiche e relazionali al bambino/alunno. Il Dirigente Scolastico, avvalendosi anche della professionalità del docente incaricato di specifica funzione strumentale, garantisce la qualità complessiva degli interventi e il coordinamento funzionale di tutte le professionalità coinvolte.
22.2. Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)
Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, in base alle proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell’alunno con disabilità.
Il collaboratore scolastico, in coerenza con le norme e i contratti di lavoro vigenti, garantisce l’assistenza di base. Nell’ambito dei compiti ordinari presta ausilio materiale, qualora necessario:
- nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche;
- all’interno e nell’uscita dalla scuola;
- nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- nella ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche (da Tabella A – profili di area del personale ATA).
Il collaboratore scolastico, sulla base di una specifica formazione e su incarico attribuito dal Dirigente Xxxxxxxxxx, può assumere compiti di particolare responsabilità nell'ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente Xxxxxxxxxx, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).
22.3. Personale degli Enti di Formazione Professionale
Nell’Ente di Formazione Professionale la responsabilità della qualità dell’integrazione del successo formativo per ogni alunno con disabilità è del consiglio dei docenti nel quale sono presenti anche il coordinatore e il tutor della classe.
Il consiglio dei docenti progetta ed elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisponendo ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e le esperienze che saranno realizzate dall’allievo, anche quelle esterne all’Ente di Formazione Professionale. Inoltre, programma le modalità della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso.
Gli insegnanti della classe partecipano agli incontri del Gruppo Operativo (G.O.) secondo quanto previsto dal presente Accordo.
I docenti di sostegno e i tutor dell’Ente di Formazione Professionale devono essere in possesso di una laurea pertinente e/o esperienza pluriennale in ambito socio-pedagogico e partecipano ad ogni situazione di aggiornamento e di studio finalizzata all’integrazione degli allievi con
disabilità.
Il direttore dell’Ente garantisce la qualità complessiva degli interventi e la qualità di tutte le professionalità coinvolte.
Nel caso di percorsi integrati con l’istruzione, il coordinatore di attività e il formatore/tutor dell’Ente di Formazione Professionale partecipa al processo di integrazione scolastica dell’alunno con disabilità attraverso l’apporto di specifiche competenze di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. Tali figure svolgono i seguenti compiti:
- individuare ogni situazione formativa/educativa sul territorio secondo le indicazioni emerse dai G.O. e secondo quanto previsto dal P.E.I.;
- affiancare l’allievo nello svolgimento del percorso integrato sia a scuola, sia nelle eventuali situazioni formative esterne individuate sul territorio;
- predisporre ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e l’esperienza realizzata dall’allievo presso le eventuali situazioni esterne;
- realizzare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività formative attraverso l’elaborazione e l’utilizzo di specifici strumenti di analisi e di valutazione.
22.4. Figure professionali per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 Legge 104/92)
Il personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, operatori specializzati ad esempio nell’insegnamento della lingua dei segni ecc.) concorre a realizzare l’inclusione scolastica del bambino con disabilità svolgendo le funzioni previste dalla normativa inerenti all’area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l’autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell’alunno con disabilità. In coerenza con le modalità previste nel vigente “Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi” può rientrare nelle competenze di tale personale anche la somministrazione dei farmaci ai bambini ed agli alunni.
Gli Enti Locali si impegnano a fornire personale provvisto dei requisiti di legge, così come indicato dalla Legge Regionale n. 26/2001 art. 5, in possesso di adeguate competenze professionali, anche in relazioni a specifici bisogni evidenziati dalle Diagnosi funzionali.
Tale personale viene assegnato in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) su richiesta del Dirigente Scolastico. Per la tempistica e le modalità di
richiesta di tale personale, al fine di assicurare procedure omogenee sul territorio metropolitano, si individuano la medesima scadenza prevista dal MIUR per la richiesta da parte delle scuole dell'organico di sostegno e la modulistica allegata presente accordo (Allegato 7).
L'assegnazione di tali risorse avverrà sulla base delle disponibilità di bilancio degli Enti Locali territoriali di competenza, tenuto conto della collaborazione con i Servizi Sociali territoriali per quanto di competenza. I Comuni utilizzeranno i seguenti criteri: le Diagnosi Funzionali (con riferimento alle aree di propria competenza: motoria-sensoriale, affettivo/relazionale e delle autonomie ed eventuali gradi di compromissione), il tempo scuola degli alunni, la situazione complessiva della classe, le risorse professionali assegnate dall'Amministrazione scolastica; inoltre, terranno conto delle caratteristiche dei progetti personalizzati degli allievi valutati congiuntamente con le Istituzioni scolastiche e Formative.
L’utilizzo del personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico. Al personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione dovrà essere garantita la possibilità di partecipare ai necessari incontri finalizzati allo scambio di informazioni e alla condivisione di strategie educative con gli operatori dei Servizi sanitari pubblici o privati, il personale scolastico e la famiglia.
L’articolazione dell’orario di servizio del personale sarà definita (previo accordo con l’amministrazione fornitrice e nell'ambito delle risorse assegnate) in relazione alle esigenze operative ed organizzative finalizzate all’inclusione scolastica del bambino con disabilità, avendo a riferimento l’attività educativa diretta, la partecipazione alle attività di programmazione, l'implementazione e verifica del P.E.I., la partecipazione ai Gruppi Operativi e, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, ai Consigli di classe.
Nel P.E.I., secondo bisogni personalizzati di “accompagnamento” formativo e didattico e stante la possibilità organizzativa, può essere contemplata una flessibilità dell’utilizzo delle ore assegnate all’educatore comunale, anche al di là dell’orario e dello spazio scolastici in senso stretto, secondo quanto previsto dagli accordi territoriali e dagli eventuali contratti in essere fra Enti Locali e i soggetti individuati come fornitori dei servizi.
Con l'intento di condividere e sostenere l'impegno e la progettualità delle I.S.A. a favore dell'inclusione, gli Enti Locali privilegiano quale modalità di assegnazione delle risorse agli Istituti Scolastici quella dell'assegnazione di un monte ore complessivo. Tale modalità, che sostiene il modello dell'Educatore d'Istituto come risorsa organica e continuativa per la scuola (Allegato 8), è attivata sulla base di una progettualità d'Istituto, formalizzata nel PAI,
finalizzata a rendere più inclusivo il contesto scolastico e a sostenere l'integrazione, il benessere ed il successo scolastico e formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Ferme restando le risorse dedicate specificamente ai bambini/alunni con disabilità, questa modalità consente agli istituti scolastici di valorizzare le professionalità rese disponibili dagli Enti Locali a supporto dell'intero gruppo classe, analogamente a quanto previsto per il docente di sostegno, e per la realizzazione di progetti ed attività di inclusione dell'Istituto.
22.5. Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)
E’ reso disponibile dalle Aziende UU.SS.LL. nell'ambito del percorso di cura predisposto dall'equipe multiprofessionale della NPIA; per la definizione del progetto di cura necessario può intervenire, anche su richiesta della stessa Azienda USL, per attività di osservazione nel contesto scolastico.
22.6. Tutor amicale
Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno con disabilità, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegna del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor.
Il tutor facilita:
• l’integrazione tra il percorso scolastico, le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola;
• l’apprendimento dell’allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa;
• l’integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.
Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all’interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto.
Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell’alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l’organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi. La cifra oraria prevista per il sevizio civile costituisce un valore di riferimento per calcolare il contributo da riconoscere alle scuole. Tale parametro, in sede applicativa, rappresenta un
riferimento utile ma non è inteso quale parametro rigido, in quanto le scuole, in relazione anche alla tipologia di attività svolte, alla complessità dei singoli casi e al numero di casi da gestire, possono presentare situazioni diversificate, tali da giustificare anche uno scostamento ragionevole dal suddetto parametro. Le scuole dovranno presentare un progetto e a consuntivo rendicontare gli interventi complessivamente effettuati e la realizzazione degli obiettivi previsti. Le istituzioni firmatarie ed aderenti ricercheranno, inoltre, un rapporto di collaborazione con la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l’esperienza di tutor venga riconosciuta come ‘tirocinio’ o ‘credito formativo’.
Art. 23 – Impiego coordinato delle risorse
Al fine di facilitare l’impiego coordinato delle risorse umane, finanziarie e dei servizi, gli accordi territoriali indicheranno le modalità e i tempi dei necessari raccordi tra le diverse Amministrazioni. Esse, in tale prospettiva, terranno conto sia dell’esperienza complessiva di pianificazione nell’area disabilità, infanzia e adolescenza, che della promozione dell'attività di rete con le risorse del territorio in collaborazione con i Servizi Socio-Educativi Territoriali, favorendo la progettazione e sperimentazione di percorsi di cittadinanza attiva (L.R. 2/2003).
CAPITOLO 6
IL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. GLI STRUMENTI PER LA TRANSIZIONE AL LAVORO
Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Nel secondo ciclo si assolve l’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino ai 18 anni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (ex obbligo formativo) .
Art. 24. La Scuola Secondaria di secondo grado
Le Scuole Secondarie di secondo grado devono elaborare ed attivare percorsi educativo- didattici per gli studenti con disabilità secondo:
a) una programmazione personalizzata curricolare;
b) una programmazione differenziata.
Per la tipologia a) la programmazione potrà prevedere contenuti ridotti o comunque personalizzati, verifiche uguali o equipollenti, sempre nel rispetto degli obiettivi essenziali dei singoli percorsi di studio.
Per la tipologia b) la programmazione si differenzierà da quella curriculare in vista delle specifiche esigenze didattiche educative dell’alunno; le verifiche saranno differenziate ed altrettanto la valutazione intermedia e finale.
Le scelte di programmazione e di valutazione andranno esplicitate nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e, a conclusione del percorso scolastico, la scuola, d’intesa con la famiglia e in coerenza con le scelte operate nel percorso, può rilasciare in alternativa al diploma un “Attestato di crediti formativi” al termine del quinquennio, valido e utilizzabile per la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Art. 25. Il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
In Xxxxxx Xxxxxxx con la L.R. 5/2011, in attuazione del D.Lgs n. 226/2005, si è avviato il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Esso è costituito dagli Istituti Professionali e dagli Enti di Formazione Professionale accreditati presso i quali si consegue una Qualifica professionale triennale regionale a valenza nazionale.
Iscrivendosi ad un Istituto Professionale accreditato per la IeFP, secondo le modalità nazionali per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il giovane può poi proseguire il percorso nella Scuola acquisendo al terzo anno una Qualifica Professionale e poi proseguire fino al conseguimento del Diploma; nel caso lo si ritenga preferibile, e dopo il confronto in sede di Gruppo Operativo, al termine del primo anno il giovane e la famiglia possono valutare l'opportunità di completare il medesimo percorso triennale in un Ente di Formazione del sistema IeFP. L'iscrizione all'Ente di Formazione viene effettuata nei tempi previsti per l'iscrizione scolastica e con le modalità previste dall'Accordo USR - RER per le iscrizioni al sistema IeFP.
Per i giovani con disabilità il passaggio alla Formazione Professionale per completare la triennalità avviene a seguito di un'attenta fase di orientamento rivolta all'alunno e alla famiglia (vedi capitolo 4 - parte B). Il percorso negli Enti di Formazione del sistema di IeFP è caratterizzato da un elevato grado di sperimentazione metodologico-didattica e di interazione con le imprese del territorio; è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali richieste dal mercato del lavoro e di quelle linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche indispensabili per preparare i giovani a costruire il proprio futuro di cittadini. Prevede una forte percentuale di attività laboratoriale e di stage in azienda. Costituisce un'opportunità offerta ai ragazzi e alle ragazze per contrastare la dispersione scolastica e per acquisire competenze immediatamente spendibili per il lavoro e, al contempo, esercitare una cittadinanza attiva.
In casi molto particolari di giovani in ritardo nel percorso e a forte rischio di dispersione scolastica, la normativa regionale11 prevede la possibilità di accedere, previa iscrizione comunque ad un Istituto Professionale, ai percorsi triennali personalizzati da svolgersi interamente nella Formazione Professionale. Tale scelta per l'alunno con disabilità deve essere ancor più attentamente ponderata, in relazione alla tipologia del percorso, alle caratteristiche del/della giovane, avendo a riferimento anche una progettualità possibile da realizzarsi dopo il termine del percorso triennale. E' fondamentale, per confermare o meno la scelta, l’ulteriore verifica prevista dalle norme regionali della situazione dell'alunno effettuata,congiuntamente con la famiglia, dalla scuola secondaria di I grado, dall'Istituto Professionale e dall'Ente di Formazione Professionale accreditato scelto per il percorso triennale.
Gli Enti di Formazione Professionale accreditati prevedono percorsi anche personalizzati per i giovani con disabilità secondo:
11 L.R. 5/2011 art. 11
a) una programmazione curricolare,
b) una programmazione differenziata (P.E.I. differenziato)
cui corrispondono scelte operative diverse anche in sede di valutazione intermedia e finale12. Negli Istituti Professionali e negli Enti di formazione del sistema IeFP, in sede di valutazione finale la Commissione d'esame definisce gli obiettivi e le modalità di accertamento delle conoscenze e delle competenze apprese più appropriati per l'alunno con disabilità sulla base del suo P.E.I., delle valutazioni intermedie e della relazione finale prodotta in seno al consiglio di classe.
A seconda dell'esito della valutazione finale all'alunno con disabilità al termine del triennio potrà essere rilasciata una Qualifica professionale, un Certificato di competenze o una Scheda Capacità e Conoscenze secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e di Certificazione, utilizzabili per l'inserimento lavorativo.
Art. 26. La transizione al lavoro
Nel secondo ciclo di istruzione e formazione il percorso scolastico/formativo inizia a divenire parte integrante di un più ampio progetto di vita nel quale il lavoro assume una prospettiva importante per un'efficace inclusione sociale. In particolare, per i giovani con disabilità la definizione del percorso di transizione verso il lavoro dovrà tenere conto delle molteplici opportunità offerte dalle normative e dalle programmazioni territoriali.
26.1. Alternanza scuola - lavoro
La Legge 107/15, richiamando in parte la precedente normativa (D. Lgs. n. 77/2005) e ispirandosi al quadro europeo, stabilisce che si realizzino obbligatoriamente percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro (ASL) per tutti gli studenti a partire dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado fissando in 200 il monte ore dei licei e in 400 quello degli Istituti tecnici e professionali. Obiettivo principale dell’esperienza di alternanza è quello di “incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.
Per quanto riguarda gli studenti con disabilità, già il citato D.Lgs n.77/2005, art. 4, quinto comma, recitava che “l’attuazione di percorsi di alternanza rivolti ad alunni con disabilità va particolarmente promossa e valorizzata, offrendo agli allievi opportunità formative adeguate alla loro condizione, che promuovano l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del
12 Determinazione regionale n.° 7185/2014 "Precisazioni e indicazioni operative per l'applicazione, in ambito di IeFP, del sistema regionale di formalizzazione e di certificazione delle competenze".
lavoro”. E’, infatti, importante ricordare che l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) può far emergere abilità e potenzialità che non sempre in ambito scolastico si riescono a percepire con evidenza; per l’alunno con disabilità essa può costituire anche un’occasione per ampliare la rete di relazioni personali e sociali e potenziare l’autonomia personale.
Il percorso di ASL, qualora lo studente segua gli obiettivi della classe, potrà essere coerente con quello dei compagni nel caso l’istituzione scolastica preveda la stessa tipologia di esperienza per tutto il gruppo classe, o individualizzato, se invece si sono previste diverse tipologie di esperienza per singoli alunni o gruppi di alunni; l’ASL sarà sempre presentata e discussa in sede di G.O..
Coerentemente con il progetto di ASL della classe e in riferimento al PEI verrà steso un progetto individuale dell’alunno con disabilità definendo, a partire dagli obiettivi, le prestazioni che lo studente potrà effettivamente svolgere, la durata e la calendarizzazione dell’esperienza. Sia che l’esperienza venga svolta insieme ai compagni negli stessi contesti esterni, sia - nel caso di percorsi formativi per allievi che seguono una programmazione differenziata - in realtà lavorative diverse, la scuola avrà poi la responsabilità educativa di valorizzare i momenti di confronto sulle esperienze svolte, di riflessione sulle competenze maturate durante le attività e di efficace interazione tra gli allievi nell’ottica di una percorso didattico realmente inclusivo.
Dell’esperienza di ASL dovranno essere registrati ogni fase ed ogni utile elemento formativo che andranno a costituire il portfolio digitale dello studente.
26.2. I percorsi di formazione orientativa per il lavoro
I progetti di alternanza scuola lavoro, presentati al paragrafo precedente, si realizzano in un ambito di area metropolitana in cui da molti anni si riconosce13 che per gli adolescenti e giovani con disabilità la fascia di età compresa tra i 16 – 22 anni rappresenta un periodo di transizione particolarmente significativo e critico per il completamento dei percorsi scolastico – formativi e per l’inserimento lavorativo. In tale fase è opportuno intervenire con percorsi orientativi e formativi, gradualmente sempre più integrati con ambienti produttivi, che aiutino il giovane a consolidare le autonomie di base e le prime competenze professionali in un percorso possibilmente senza soluzioni di continuità nel passaggio dalla scuola al "dopo". Si è, quindi, consolidata una rete di relazioni strutturata tra Scuole Secondarie di secondo grado, Servizi
13“Linee di Indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità di cura (sanitaria, assistenziale e educativa) nel passaggio dall'età evolutiva a quella adulta" 2015.
"Protocollo d’intesa tra la Provincia di Bologna, l’azienda USL di Bologna, l’azienda USL di Imola, l’Azienda Sociale Consortile Insieme, l’ASP Seneca e l’ASP Circondario Imolese per l’attivazione e gestione di percorsi di orientamento e transizione al lavoro rivolti a persone giovani e adulte con disabilità fisica, intellettiva o psichica in carico ai servizi territoriali" 2012.
Sanitari e Socio sanitari, Enti di Formazione professionale specializzati, Imprese, Associazioni delle famiglie, già sostenuta dalla Provincia e oggi dalla Città metropolitana, che ha prodotto un modello di intervento fortemente integrato sia nelle modalità di programmazione che di realizzazione dell'offerta formativa.
Esso si è sostanziato negli anni in un’offerta di formazione orientativa ("Progetto Quadro Metropolitano: esperienze orientative e formative rivolte a giovani con disabilità di età compresa tra i 16 e i 22 anni") finanziata attraverso il Fondo regionale Disabili con Bandi prima provinciali e attualmente14 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, che ha preso a riferimento esplicito la delicata fase di transizione dall'età evolutiva (che coincide con l’età scolare) all'età "adulta" (che per i giovani e le loro famiglie si apre proprio a partire dalla fine del percorso scolastico). Si tratta da un lato di percorsi curricolari negli ultimi anni della scuola superiore, valutati come opportunità nel Gruppo Operativo, progettati congiuntamente dalla Scuola e dall'Ente di formazione in forte alternanza con situazioni produttive esterne alla Scuola15, dall'altro di percorsi più strutturati, comprendenti anche attività di tirocinio formativo, in continuità con la fine del percorso scolastico, svolti dagli Enti di Formazione con la metodologia della Formazione in Situazione (FIS) in aziende pubbliche e private.
I servizi di orientamento e formazione espressamente dedicati a questa fascia di età si inseriscono, pertanto, a pieno titolo nella programmazione territoriale sociale sanitaria ed educativa, sono strumenti conosciuti e stabili per le famiglie, i giovani, le scuole e i servizi sanitari e socio sanitari che svolgono anche funzioni di orientamento e rappresentano una risorsa nella costruzione di una progettualità di vita.
Le risorse per la loro realizzazione afferiscono ai Fondi Comunitari o al Fondo Regionale disabili, messi a disposizione dalla Regione compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie attraverso procedure di evidenza pubblica; rappresentano pertanto un’opportunità che può variare nel tempo. I sottoscrittori ed aderenti al presente Accordo ne sottolineano il valore quale strumento importante e pienamente integrato nel percorso per la continuità tra scuola e lavoro, di cui l'alternanza è un primo passaggio fondamentale e si impegnano a sostenerne la progettazione congiuntamente agli Enti di Formazione che concorrano ai Bandi regionali.
Art. 27 - Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell’inserimento lavorativo
14 A seguito della Legge sul riordino regionale n. 13/2015.
15 PIAFST Percorsi Integrati in Alternanza fra Formazione, Scuola e Territorio
La prospettiva dell’inserimento lavorativo deve essere un punto di riferimento per la progettualità dei docenti della scuola secondaria di secondo grado e della Formazione professionale del sistema IeFP. A questo fine i percorsi di alternanza scuola - lavoro, i percorsi integrati con la Formazione Professionale, lo stage che si realizza nel sistema IeFP e, più in generale, i risultati raggiunti nel P.E.I. rappresentano elementi importanti per valorizzare le competenze di base e quelle pre-professionalizzanti, che saranno raccolte ed evidenziate nel Profilo Dinamico Funzionale aggiornato al termine del percorso scolastico.
Tale documento, unitamente alle Certificazioni formali conseguite, rappresenta una sintesi efficace delle potenzialità del giovane con disabilità che termina il percorso di studi e rappresenta la documentazione scolastica che concorre a costruire il suo progetto di vita, nell'ambito della unitaria presa in carico e della programmazione da parte dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari e dei Comuni. Le competenze raggiunte dal giovane con disabilità saranno, dunque, evidenziate e valorizzate in particolare nell'elaborazione di un possibile percorso di inserimento lavorativo.
Per operare efficacemente in questa direzione, deve essere adeguatamente conosciuta dagli operatori degli Enti sottoscrittori ed aderenti la molteplicità di strumenti e di possibilità che la legislazione nazionale e regionale mettono a disposizione delle persone con disabilità. In particolare in ambito regionale è attiva un’offerta importante di formazione e di tirocini formativi ex L.R 17/2005 e di tirocini inclusivi ex L.R 14/2015. Questi ultimi sono nello specifico tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal Servizio Sociale o dai Servizi Sanitari competenti. Per la diffusione di questa importante opportunità formativa va valorizzato il contributo che possono dare gli Enti di Formazione professionale, così come indicato nel capitolo 2 - punto g) del presente Accordo all'interno della rete istituzionale.
Nell’ambito del presente Accordo, gli operatori degli Enti coinvolti si impegnano, dunque, ad attivare tutte le possibili forme di continuità tra scuola, formazione professionale e lavoro e ad elaborare strumenti utili per il raggiungimento di tale finalità.
CAPITOLO 7
VALIDITA’ DELL’ACCORDO E ALLEGATI
Art. 28 - Validità dell’Accordo di programma
Il presente Accordo ha validità quinquennale e sarà comunque valido fino alla stipula del successivo Accordo; potrà essere integrato e/o modificato dal Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano (art. 5.2 del presente Accordo) per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o a seguito della verifica intermedia prevista dall’art. 6.2 del presente Accordo.
I criteri generali dell’Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo e specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari.
Art. 29 –Allegati all’Accordo di programma
Gli allegati sono parte integrante del presente Accordo. Essi potranno essere integrati e modificati dal Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano (art. 5.2 del presente Accordo) a seguito di innovazioni normative o a seguito della verifica intermedia prevista dall’art. 6.2 del presente Accordo. Per quanto riguarda gli allegati 4 PDF, 5 PEI e 7 Modello richiesta risorse Comuni essi rappresentano un riferimento di "standard minimi", elementi, cioè, che debbono essere sempre presenti, suscettibili di miglioramento/ampliamento nel quadro dell'autonomia scolastica, delle esigenze degli Enti locali e delle valutazioni del G.O.
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Delibera 67 del 29/11/2016 AREA SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO
ACCORDO DI PROGRAMMA METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI BAMBINI, ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' (LEGGE 104/1992) 2016-2021.
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Data 24/11/2016
XXXX XXXXXX
IL Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO
Data
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 29/11/2016
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 05/12/2016